Incarto n.
12.2021.83

Rinvio TF

Lugano

19 luglio 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Fiscalini, presidente,

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.237 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 20 novembre 2012 da

 

 

 AP 1 

rappr. da  PA 1 

 

 

contro

 

 

 

  AO 1 

   AO 2 

tutti rappr. daPA 2  

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto di disconoscere il credito di fr. 68'168.20 oltre interessi al 5% dal 14 settembre 2005 di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano e di modificare il dispositivo n. 2 della sentenza 25 ottobre 2012 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nel senso di porre la tassa di giustizia di fr. 250.- a carico di chi l’aveva anticipata e di non assegnare ripetibili;

 

domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 9 marzo 2018 ha parzialmente accolto, disconoscendo il credito in ragione di fr. 12’850.- oltre interessi al 5% dal 14 settembre 2005;

 

appellante l’attrice con appello 26 aprile 2018, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre i convenuti con osservazioni (recte: risposta) 14 giugno 2018 hanno postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

ed ora in materia di spese e ripetibili di prima e seconda istanza a seguito della sentenza 4A_113/2020 emanata il 22 aprile 2021 dalla I Corte di diritto civile del Tribunale federale, che, in accoglimento del ricorso in materia civile interposto dall’attrice, ha annullato e riformato la sentenza d’appello 20 gennaio 2020 (inc. n. 12.2018.63) nel senso che ha accertato l’inesistenza del credito di fr. 68'168.20 di cui al PE;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

che nell’ambito della causa (inc. n. OR.2012.237) promossa il 20 novembre 2012 da AP 1 nei confronti dell’AO 1 (in seguito anche convenuto n. 1) e dell’AO 2 (in seguito anche convenuto n. 2) e volta in sostanza ad ottenere il disconoscimento del credito di fr. 68'168.20 oltre interessi al 5% dal 14 settembre 2005 di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano e la modifica del dispositivo n. 2 della sentenza 25 ottobre 2012 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nel senso di non porre a suo carico la tassa di giustizia di fr. 250.- e di non obbligarla a rifondere alle controparti le ripetibili di fr. 780.-, con decisione 9 marzo 2018 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, in parziale accoglimento della petizione, ha disconosciuto il credito in ragione di fr. 12'850.- oltre interessi al 5% dal 14 settembre 2005, ponendo la tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese di fr. 7’000.- per 1/5 a carico dei convenuti e per 4/5 a carico dell’attrice, tenuta altresì a rifondere al solo convenuto n. 2 (recte: n. 1) fr. 2'700.- per ripetibili;

 

che con appello 26 aprile 2018, avversato dai convenuti con risposta 14 giugno 2018, l’attrice ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

che con decisione 20 gennaio 2020 (inc. n. 12.2018.63) questa Camera ha respinto nella misura in cui era ricevibile l’appello 26 aprile 2018, ponendo le spese processuali di fr. 4'000.- a carico dell’appellante, obbligata altresì a rifondere agli appellati fr. 2’500.- per ripetibili;

 

                                      che con sentenza 4A_113/2020 del 22 aprile 2021 la I Corte di diritto civile del Tribunale federale, adita su ricorso in materia civile dell’attrice, ha annullato e riformato il giudizio d’appello nel senso che ha accertato l’inesistenza del credito di fr. 68'168.20 di cui al PE (senza aver tuttavia ammesso l’ulteriore domanda dell’attrice volta alla modifica del dispositivo n. 2 della sentenza 25 ottobre 2012 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nel senso di non porre a suo carico la tassa di giustizia di fr. 250.- e di non obbligarla a rifondere alle controparti le ripetibili di fr. 780.-) e ha rinviato la causa a questa Camera “per nuova fissazione delle spese processuali e delle ripetibili di prima e seconda istanza”;

                                       

che a questo punto si tratta dunque di decidere sulle spese giudiziarie della sede pretorile (inc. n. OR.2012.237) e della procedura d’appello (inc. n. 12.2018.63), ritenuto che per la loro quantificazione fanno stato le tariffe cantonali (art. 105 cpv. 2 CPC), mentre che la loro ripartizione tra le parti avviene, di regola, in base alla soccombenza (art. 106 cpv. 1 e 2 CPC);

 

che nel caso di specie le parti non hanno censurato l’entità delle spese processuali (fr. 3'000.- per tassa di giustizia e fr. 7’000.- per spese) e delle ripetibili (fr. 4'500.-, poi fissate concretamente in fr. 2'700.- in considerazione del grado di soccombenza 4/5 - 1/5) esposte per la sede pretorile, che possono senz’altro essere confermate (fatto salvo, beninteso, un diverso grado di soccombenza tra le parti); le spese processuali e le ripetibili per la procedura d’appello, calcolate sulla base degli art. 7 e 13 LTG rispettivamente dell’art. 11 cpv. 2 lett. a RTar, possono invece essere quantificate in fr. 4'000.- rispettivamente in fr. 2'500.- (come per altro già deciso in occasione del precedente giudizio d’appello, poi annullato e riformato dal Tribunale federale);

 

che dovendosi ritenere che la petizione e l’appello dell’attrice sono stati accolti pressoché integralmente (tranne per quando riguardava la domanda di modifica del dispositivo n. 2 della sentenza 25 ottobre 2012 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, che tuttavia aveva un “peso” del tutto marginale), appare giustificato porre tutte le spese processuali di entrambe le sedi a carico dei convenuti e appellati, che devono altresì essere obbligati a rifondere all’attrice e appellante congrue ripetibili per entrambi i gradi di giudizio;

 

che in definitiva i convenuti e appellati, oltre a dover pagare complessivi fr. 14'000.- per spese processuali (per la prima istanza: tassa di giustizia di fr. 3'000.- e spese di fr. 7’000.-; per la seconda istanza: spese processuali di fr. 4'000.-), devono essere obbligati a rifondere all’attrice e appellante complessivi fr. 7'000.- per ripetibili (per la prima istanza: fr. 4'500.-; per la seconda istanza: fr. 2’500.-);

 

                                      che la presente decisione, non ponendo questioni di principio o di rilevante importanza, può essere emanata da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

  

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 segg. CPC, la LTG e il RTar,

 

 

decide:

 

1.   Le spese processuali di prima istanza (inc. n. OR.2012.237) di complessivi fr. 10'000.-, composte dalla tassa di giustizia di fr. 3'000.- e dalle spese di fr. 7’000.-, sono poste a carico dei convenuti, che rifonderanno all’attrice fr. 4'500.- per ripetibili.

 

2.    Le spese processuali della procedura di seconda istanza (inc. n. 12.2018.63) di fr. 4'000.- sono poste a carico degli appellati, che rifonderanno all’appellante fr. 2’500.- per ripetibili.

 

3.    Per questa decisione non si prelevano spese processuali e non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   4.   Notificazione:

 

-     ;

-     .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).