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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Fiscalini, presidente |
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vicecancelliera: |
Bellotti |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2021.17 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 26 gennaio 2021 da
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CO 1
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contro |
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RE 1 (I)
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chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 714'439.80 oltre interessi dal
1° luglio 2015;
domanda avversata dal convenuto e che il Pretore ha dichiarato inammissibile con
decisione 30 aprile 2021 (dispositivo n. 1), ponendo le spese processuali di complessivi
fr. 300.- a carico dell’attrice, con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 1'000.- per
ripetibili (dispositivo n. 2);
reclamante il convenuto con reclamo 7 giugno 2021, con cui chiede la riforma del
dispositivo n. 2 della decisione nel senso di aumentare ad almeno fr. 8'000.- le ripetibili
in suo favore, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
mentre l’attrice con risposta 23 agosto 2021 postula la reiezione del gravame, pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che con petizione 26 gennaio 2021 CO 1 ha postulato la condanna di RE 1 al pagamento in suo favore di fr. 714'439.80 oltre interessi dal 1° luglio 2015 a titolo di risarcimento danni;
che con istanza 15 febbraio 2021 il convenuto, ritenendo l’azione della controparte irricevibile siccome promossa senza preventiva conciliazione nonché già introdotta nell’ambito di una procedura penale avente per oggetto i medesimi fatti di causa (litispendenza), ha chiesto al primo giudice di limitare il procedimento all’esame dei presupposti processuali ex art. 59 e 60 CPC e, per il resto, di sospendere la procedura e il termine impartito per presentare una risposta di merito (art. 126 CPC);
che con osservazioni del 5 marzo 2021 l’attrice ha rilevato la ricevibilità della propria azione, postulando di non effettuare alcuna limitazione della procedura bensì di sospenderla integralmente in attesa dell’esito del procedimento penale, con successiva eventuale ripresa della causa civile ed esperimento del tentativo di conciliazione;
che con ulteriori osservazioni spontanee del 16 marzo 2021 il convenuto si è riconfermato nelle proprie posizioni e richieste, contestando quelle della parte avversa;
che con decisione 30 aprile 2021 il Pretore ha dichiarato la petizione inammissibile per assenza del necessario tentativo di conciliazione (dispositivo n. 1), con aggravio delle spese processuali (fr. 300.-) e delle ripetibili (fr. 1'000.-) a carico dell’attrice (dispositivo n. 2);
che con reclamo 7 giugno 2021, il convenuto è insorto contro tale giudizio postulando la riforma del dispositivo n. 2 nel senso di aumentare ad almeno fr. 8'000.- le ripetibili in suo favore;
che con risposta 23 agosto 2021 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame;
che la decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali e assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello o reclamo a dipendenza del valore litigioso;
che giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente, è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo;
che in concreto, essendo stato impugnato a titolo indipendente il solo dispositivo pretorile in materia di ripetibili in una vertenza patrimoniale con un valore litigioso superiore a fr. 10'000.-, questa Camera, nella composizione di un giudice unico (art. 48 lett. b n. 7a LOG), è senz’altro competente a statuire sul reclamo del convenuto, inoltrato tempestivamente;
che giusta l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere
censurati l'applicazione errata del diritto e l'accertamento manifestamente errato dei fatti; l’atto deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC); il reclamante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore;
che peraltro, per giurisprudenza invalsa, nella fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili il Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso (IICCA del 3 febbraio 2020, inc. 12.2019.190; IICCA dell’11 ottobre 2016, inc. 12.2016.57, consid. 5.2.1);
che, in forza del rinvio di cui all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili devono essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino dunque in base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: RTar);
che giusta l’art. 11 RTar, nel caso di pratiche con valore determinato o determinabile, le ripetibili sono determinate in funzione del valore litigioso (onorario ad valorem) sulla base delle tariffe ivi esposte, ed entro questi limiti, secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio;
che secondo l’art. 11 cpv. 1 RTar, in presenza di una causa con un valore tra i fr. 500’000.- e i fr. 1'000’000.- le ripetibili devono essere determinate tra il 4% e il 6% del valore litigioso;
che secondo l’art. 13 cpv. 1 RTar, nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino, l’autorità competente può derogare alle suddette disposizioni;
che inoltre l’art. 13 cpv. 2 RTar prevede che se la causa non termina con un giudizio di merito, in particolare in caso di ritiro del rimedio giuridico, di desistenza o di irricevibilità, le ripetibili calcolate in base alle norme precedenti possono essere ridotte in misura adeguata;
che il giudice deve considerare, tra gli altri aspetti, anche il valore litigioso, poiché esso ha degli effetti sulla responsabilità del mandatario; ciò non vuol però dire che l’attività di patrocinio svolta dal rappresentante legale vada relegata in secondo piano, poiché la sua remunerazione dev’essere in rapporto ragionevole con la prestazione fornita; per giurisprudenza invalsa, le ripetibili ridotte possono essere calcolate sulla base della formula (2 x OV x OH) / (OV + OH) con cui l’onorario ad valorem viene mediato con quello ad horam (IICCA del 27 marzo 2019, inc. 12.2017.192, consid. 9; IICCA del 24 maggio 2018, inc. 12.2018.38; IICCA del 3 marzo 2015, inc. 12.2014.125, consid. 5.1);
che il Pretore ha spiegato che la quantificazione delle ripetibili in fr. 1'000.- è da ricondurre alla chiarezza e alla semplicità del caso, al tempo verosimilmente impiegato dalla patrocinatrice del convenuto per la formulazione della sua pertinente eccezione (ritenuto che l’altra era infondata, giacché la costituzione dell’attrice quale parte civile nel parallelo processo penale non comportava l’irricevibilità della petizione), nonché alla ridondanza e all’inutilità dell’ulteriore presa di posizione spontanea del convenuto rispetto a quanto già esposto;
che il reclamante riconosce che nella fattispecie, tenuto conto delle particolarità del caso, un mero calcolo delle ripetibili sulla base del valore litigioso e delle tariffe del RTar condurrebbe a un importo manifestamente eccessivo e che pertanto l’art. 13 cpv. 2 RTar può trovare applicazione;
che tuttavia secondo il reclamante l’importo assegnato dal Pretore è manifestamente abusivo e insufficiente, poiché non tiene debitamente conto dell’elevato valore di causa e del dispendio di tempo della sua patrocinatrice (studio della petizione e della relativa corposa documentazione allegata, stesura di tutti gli scritti prodotti in causa); inoltre, la fattispecie non sarebbe così chiara e semplice come indicato dal primo giudice, ed entrambe le eccezioni da lui sollevate con l’istanza 15 febbraio 2021 sarebbero pertinenti: scegliendo di introdurre la propria pretesa di risarcimento all’interno del processo penale (art. 122 CPP), la controparte avrebbe creato litispendenza, con conseguente irricevibilità dell’azione civile anche per questo motivo; il reclamante aggiunge anche che le sue osservazioni spontanee del 16 marzo 2021 non erano ridondanti, poiché con le stesse egli ha preso posizione sull’infondata richiesta della controparte di sospendere integralmente la causa in attesa dell’esito della procedura penale;
che in effetti, laddove fra la pretesa qui in oggetto e quella avanzata in sede penale vi era identità delle parti e dell’oggetto litigioso (ciò che la resistente non ha contestato), il convenuto aveva validi motivi per sollevare l’eccezione della litispendenza (cfr. STF 4A_622/2019 del 15 aprile 2020, consid. 5.2.2, 6B_1194/2018 del 6 agosto 2019, consid. 4.3 e 6B_483/2012 del 3 aprile 2013, consid. 1.3.1), come pure il diritto di esprimersi sulla richiesta di sospensione formulata dalla controparte;
che nondimeno, non solo egli non ha dovuto presentare una risposta di merito, ma ha potuto limitare le sue osservazioni a due questioni procedurali relativamente semplici (litispendenza e assenza del tentativo di conciliazione);
che il reclamante non ha prodotto una nota d’onorario, né ha esposto il dispendio orario complessivo della sua patrocinatrice e la relativa tariffa;
che alla luce dei necessari contatti fra il cliente e la patrocinatrice, della lettura della petizione, della formulazione delle due eccezioni procedurali, della relativa richiesta di limitazione del procedimento e della successiva contestazione della richiesta di sospensione della controparte (nuovamente legata all’assenza dei due presupposti processuali in questione), si può ammettere un dispendio orario pari all’incirca a 5 ore, retribuite con fr. 280.-/ora (v. art. 12 RTar);
che tenuto conto delle spese e dell’IVA (al 7.7%), si può ammettere un onorario ad horam di fr. 1'650.-;
che l’onorario ad
valorem, secondo la tariffa minima sopra esposta e comprensivo di spese e
IVA, ammonta all’incirca a
fr. 31'000.-;
che mediando questi importi per il tramite della formula summenzionata, si ottiene un importo arrotondato pari all’incirca a fr. 3’500.-, ovvero a più del triplo di quello quantificato dal primo giudice;
che pertanto la somma attribuita dal Pretore al convenuto a titolo di ripetibili si rivela manifestamente insufficiente e non può essere confermata;
che in tali circostanze, il reclamo del convenuto deve essere parzialmente accolto nel senso che le ripetibili a lui spettanti per la procedura di primo grado vengono aumentate a fr. 3’500.-;
che l’argomentazione della resistente secondo cui il reclamante, in una parallela procedura, le deve ancora versare delle ripetibili, non può influenzare l’esito del presente giudizio;
che le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate tenendo conto del valore qui litigioso di fr. 7'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), che dev’essere posta per 6/10 a carico del reclamante, e per 4/10 a carico della resistente;
che le spese processuali sono calcolate seguendo i dettami dell’art. 14 LTG, e le ripetibili secondo l’art. 11 cpv. 1, 2 e 5 RTar, tenuto conto delle spese e dell’IVA;
che il valore litigioso della presente procedura non raggiunge la soglia di fr. 30'000.- prevista dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. Il reclamo 7 giugno 2021 di RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione 30 aprile 2021 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2, per il resto invariato, è riformato nel senso che le ripetibili dovute da CO 1 a favore di RE 1 sono aumentate da fr. 1’000.- a fr. 3’500.-.
2. Le
spese processuali della procedura di reclamo di fr. 300.- sono poste a carico del
reclamante per fr. 180.-, e a carico della resistente per fr. 120.-; il
reclamante rifonderà alla resistente
fr. 260.- per ripetibili parziali di secondo grado.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).