Incarto n.
12.2022.100

Lugano

4 ottobre 2022/jh        

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

 

vicecancelliera:

Bellotti

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2022.2847 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 10 giugno 2022 da

 

 

 

CO 1  ()

patrocinata dagli   PA 2, 

 

 

contro

 

 

 

RE 1 

patrocinata dall’  PA 1 

 

 

 

 

 

con cui l’istante ha chiesto di dare seguito alle misure d’esecuzione previste dalla decisione cautelare 4 gennaio 2021 della medesima Pretura (inc. CA.2020.276) e di conseguentemente condannare la convenuta a pagare una multa di fr. 5'000.- per la violazione degli ordini ivi contenuti e una multa di fr. 1'000.- per ogni giorno di inadempimento, a far tempo dal 24 dicembre 2021;

 

domande avversate dalla convenuta e che il Pretore ha accolto con decisione 26 luglio 2022;

 

insorgente la convenuta con reclamo 8 agosto 2022, con cui ha postulato in via preliminare la concessione dell’effetto sospensivo e in via principale la riforma della decisione impugnata nel senso di respingere l’istanza della controparte, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l’istante con osservazioni 29 agosto 2022 ha postulato la reiezione del gravame;

 

viste altresì la replica spontanea 12 settembre 2022 della reclamante e la duplica spontanea 26 settembre 2022 della resistente;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

ritenuto

 

in fatto:

 

A.        AO 1, società con sede a __________, unitamente a Th__________, quali mandanti, e AP 1, società con sede a __________, quale mandataria, hanno sottoscritto un contratto finalizzato alla partecipazione delle prime due nella Sc__________, società con sede a __________. Il contratto, che prevedeva in primo luogo la sottoscrizione del capitale della Sc__________ in ragione del 58%, disponeva altresì che le mandanti si impegnassero a depositare l’intero pacchetto azionario presso la mandataria, o presso terzi da questa indicati, che l’avrebbe detenuto a titolo fiduciario, in nome e per conto delle mandanti (v. doc. M, in particolare art. 3 e 9). __________ Ca__________, in veste di direttore di AP 1 (dal 18 luglio 2019 vice presidente di questa società), il 6 aprile 2009 ha disposto il trasferimento delle azioni della Sc__________ acquistate dalle mandanti presso Bl__________ (in seguito: Bl__________ o anche “la depositaria”), __________ (v. doc. I di cui al richiamato inc. CA.2020.276). In buona sostanza Bl__________ è un cosiddetto veicolo fiduciario (v. doc. O, p. 2, pt. 2 inc. CA.2020.276) tramite il quale viene gestita la partecipazione azionaria di AO 1 nella Sc__________. Quest’ultima risulta essere stata creata per curare un investimento riguardante la costruzione di un immobile in __________.

 

B.        Con lettera 7 agosto 2020 il rappresentante legale di AO 1 ha revocato il contratto sottoscritto con AP 1, rimproverandole di aver crassamente violato l’obbligo di fedele e diligente esecuzione del mandato (con particolare riferimento alla gestione dell’operazione immobiliare in __________) e ha richiesto la firma della documentazione necessaria al trapasso delle azioni (v. doc. I). Con scritto del 3 settembre successivo AP 1 ha respinto i rimproveri mossi nei suoi confronti, ha preso atto della revoca del mandato ma non si è espressa sulla restituzione delle azioni (v. doc. N).

 

C.        Con petizione 16 settembre 2020 AO 1 ha chiesto sia in via supercautelare (inc. CA.2020.277) e cautelare (inc. CA.2020.276), sia in via principale, di ordinare a AP 1 di far firmare a Bl__________ i documenti necessari al trasferimento delle 659 azioni da lei detenute nella Sc__________ onde esercitare i propri diritti di azionista, con la comminatoria dell’art. 292 CPS nonché di una multa di fr. 5'000.- e di una multa di fr. 1'000.- al giorno in caso di inadempimento.

 

D.        L’istanza supercautelare è stata respinta dal Pretore in data 18 settembre 2020. Al termine della procedura cautelare egli ha per contro accolto l’istanza con decisione 4 gennaio 2021 (doc. C), facendo ordine a AP 1 di far firmare a Bl__________ i tre documenti annessi alla decisione (doc. B) e necessari al trasferimento delle 659 azioni a AO 1 (ovvero il “Share transfer agreement” in doppia copia, la “notice of transfer of shares” in doppia copia, e la “Schedule E” in triplice copia), e di retrocederli all'istante entro il termine di 15 giorni, con la comminatoria dell'art. 292 CPS nei confronti di tutti gli organi, i direttori, i collaboratori di AP 1 (in particolare __________ Ca__________ e __________ Za__________) nonché con la comminatoria di una multa disciplinare di fr. 5'000.- giusta l'art. 343 cpv. 1 lett. b CPC e di fr. 1'000.- per ogni giorno di inadempimento giusta l'art. 343 cpv. 1 lett. c CPC nei confronti di AP 1.

 

E.        Il relativo appello presentato da RE 1 in data 15 gennaio 2021 è stato respinto (nella misura della sua ricevibilità) da questa Camera con decisione 23 marzo 2021 (inc. 12.2021.5, v. doc. E), a sua volta confermata dal Tribunale federale in data 7 dicembre 2021 (inc. 4A_227/2021, v. doc. F). La decisione pretorile 4 gennaio 2021 è pertanto passata in giudicato.

 

F.        Il 19 gennaio 2022 CO 1 ha esortato RE 1 a far firmare a Bl__________ e a farle pervenire, entro il 4 febbraio 2022, la documentazione necessaria al trasferimento delle azioni (doc. G). Il 4 febbraio 2022 RE 1 l’ha informata di avere aggiornato Bl__________ in relazione a ogni atto processuale (ivi compresa la suddetta decisione del Tribunale federale, v. anche doc. 2) e di averle trasmesso le sue richieste e i relativi ordini giudiziari mediante scritto 31 gennaio 2022, allegando la relativa presa di posizione del patrocinatore di Bl__________ (avv. A__________) e sottolineando che quest’ultimo aveva sollevato una serie di obiezioni al trasferimento delle azioni (doc. H).

 

G.       Con istanza 10 giugno 2022 CO 1, lamentando il mancato rispetto dei summenzionati ordini cautelari, ha postulato innanzi alla medesima Pretura la condanna di RE 1 al pagamento di una multa di fr. 5'000.- e di una multa di fr. 1'000.- per ogni giorno di inadempimento a far tempo dal 24 dicembre 2021 (inc. SO.2022.2847).

 

H.        La convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni 24 giugno 2022. Con replica spontanea 8 luglio 2022 e duplica spontanea 18 luglio 2022 le parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni.

 

I.          Con decisione 26 luglio 2022 il Pretore ha integralmente accolto l’istanza, condannando RE 1 a pagare una multa disciplinare di fr. 5'000.- e una multa di fr. 1'000.- per ogni giorno di inadempimento a far tempo dal 24 dicembre 2021, con seguito di spese (fr. 300.-) e ripetibili (fr. 6'000.-) a carico della medesima e segnalazione della fattispecie al Ministero Pubblico.

 

J.         Con reclamo 8 agosto 2022 la convenuta è insorta contro tale giudizio, postulandone la riforma nel senso di respingere l’istanza della controparte come pure chiedendo in via preliminare la concessione dell’effetto sospensivo al suo gravame, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi e produzione di un nuovo documento (doc. C) a suo dire atto ad attestare l’avvenuto adempimento dei suoi obblighi e a interrompere pertanto il decorso della multa giornaliera.

 

K.        Con osservazioni 29 agosto 2022 l’istante si è opposta al reclamo, chiedendo di confermare la decisione di prima sede. Con replica spontanea 12 settembre 2022 la reclamante ha approfondito le proprie tesi, producendo ulteriori documenti relativi ai passi da essa compiuti per attuare il trasferimento delle azioni (doc. E-H). Con duplica spontanea 26 settembre 2022 la resistente ha in particolare sottolineato che la controparte non avrebbe ancora adempiuto ai propri obblighi e che tale adempimento neppure sarebbe ostacolato da validi motivi.

 

E considerato

 

in diritto:

 

1.         La decisione con cui viene inflitta una multa disciplinare nell’ambito di una procedura cautelare è una decisione di esecuzione indipendente del giudice delle misure cautelari ai sensi dell’art. 267 CPC, che come tale può essere impugnata in modo autonomo mediante reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. a CPC in connessione con l’art. 309 lett. a CPC (v. anche STF 4A_189/2016 del 13 luglio 2016 consid. 3.3). Il termine di impugnazione e quello per inoltrare la risposta è di dieci giorni, essendo la procedura di natura sommaria (art. 339 cpv. 2, 321 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie, il reclamo 8 agosto 2022 contro la decisione 26 luglio 2022 è tempestivo, così come sono tempestive le osservazioni 29 agosto 2022, la replica spontanea 12 settembre 2022 e la duplica spontanea 26 settembre 2022.

 

2.         Secondo l'art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Esso dev’essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). Il reclamante non può limitarsi a proporre una propria tesi soggettiva, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio pretorile, spiegando perché esso denoti un'applicazione erronea del diritto oppure si fondi su accertamenti di fatto manifestamente erronei. Se non ossequia a questi requisiti, il gravame dev’essere dichiarato irricevibile. Di principio, con il reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC).

 

3.         Con l’impugnata decisione il primo giudice, dopo aver rimarcato la sua competenza (art. 339 cpv. 1 lett. c CPC) e il passaggio in giudicato della decisione cautelare 4 gennaio 2021, ha evidenziato che gli ordini ivi contenuti non sono stati adempiuti dalla convenuta malgrado gli stessi fossero esigibili e implementabili. Difatti, la medesima non ha allegato, ancor prima di dimostrare, quale valido ostacolo si opponesse alla loro esecuzione, che peraltro (contrariamente a quanto da lei preteso) rimaneva perfettamente d’interesse per CO 1 (interesse attestato dal doc. G e dalla presente causa) e che non presupponeva alcuna attività da parte di quest’ultima. Inoltre, come già rilevato da questa Camera nella decisione 23 marzo 2021 (inc. 12.2021.5), RE 1 aveva il dovere di restituire le azioni a CO 1 in virtù del rapporto di mandato fra loro intercorrente e a tal fine anche di imporre a B__________, quale veicolo fiduciario sprovvisto di diritti soggettivi sui beni tenuti in deposito, da lei medesima scelto e incaricato e per la quale aveva addirittura potere di firma, la sua collaborazione. Ciò che non ha fatto, limitandosi colpevolmente a inoltrare a Bl__________ una semplice richiesta o “supplica” (alla quale questa ha opposto obiezioni infondate) anziché impartirle un ordine e se del caso pretenderne il rispetto tramite l’avvio di un’azione giudiziale.

 

4.         Con il reclamo, RE 1 sostiene invece che non vi siano prove attestanti l’inesecuzione degli ordini cautelari, e anzi di avere dimostrato di essersi diligentemente attivata al fine di rispettarli, facendo tutto quanto in suo potere per ottenere le firme necessarie al trasferimento delle azioni; l’insuccesso dei suoi sforzi sarebbe da ricondurre a ostacoli a lei non imputabili subentrati dopo l’emanazione della decisione cautelare, ovvero all’opposizione di Bl__________ (v. anche gli art. 338 cpv. 2 e 341 cpv. 3 CPC), sulla quale essa non avrebbe l’influenza pretesa dal primo giudice. E meglio, oltre a comunicare a Bl__________, in data 20 dicembre 2021, l’esito del ricorso al Tribunale federale (doc. 2), la reclamante l’avrebbe poi sollecitata, con scritto 31 gennaio 2022, a dare seguito alla decisione. Detto scritto (doc. H), lungi dall’essere una supplica, aveva a mente della reclamante la massima serietà, è stato allestito dal suo legale all’indirizzo di quello di B__________ e riportava un chiaro obbligo giudiziario. È stata quest’ultima società a formulare, in data 4 febbraio 2022, una ferma e perentoria opposizione, rifiutandosi di procedere nei suoi incombenti alla luce di motivazioni proprie oggettive e indipendenti da RE 1 (che il Pretore avrebbe trascurato) e pretendendo l’ottenimento di chiarimenti (doc. H). Tale scritto, che pure dimostrerebbe l’assenza di diritti di firma di RE 1 in relazione a Bl__________, è stato prontamente trasmesso a CO 1, la quale tuttavia non ha reagito in alcun modo, avanzando le prime contestazioni e richieste solo con l’istanza 10 giugno 2022. La reclamante rimprovera altresì alla controparte di non aver mai agito in causa direttamente nei confronti di Bl__________, con la conseguenza che gli ordini cautelari di cui trattasi non le sono ora direttamente opponibili. Ne deriverebbe pertanto la necessità di annullare le multe a suo carico. Subordinatamente, la reclamante chiede che la multa (giornaliera) sia revocata perlomeno a partire dal 2 agosto 2022, data in cui ha inviato a Bl__________, dopo la notifica della decisione impugnata, un nuovo ordine di adempimento (cfr. doc. C annesso al gravame), seguito da ulteriori prese di contatto con la depositaria e con CO 1 (doc. E-H prodotti con la replica spontanea). Infine, la medesima allude all’esistenza di generiche trattative fra non meglio precisati “azionisti” che potrebbero portare a una risoluzione della controversia, riconoscendo tuttavia che le stesse, non ancora formalizzate, non possono attualmente avere un’influenza sull’esito del giudizio.

 

5.         Ora, la reclamante non contesta di avere un obbligo di restituzione delle azioni fondato sul rapporto di mandato concluso con CO 1 e ora confermato da una sentenza passata in giudicato, né di essere l’unica controparte contrattuale della medesima (la quale, per quanto di conoscenza di questa Camera e in assenza di migliori spiegazioni della reclamante, non risulta avere alcuna relazione contrattuale con Bl__________). Non si vede pertanto perché quest’ultima, alla luce del suo ruolo quale terza depositaria, dovrebbe poter pretendere delle garanzie dalla proprietaria delle azioni (come suggerito dalla reclamante nella sua replica spontanea, senza tuttavia approfondire la questione). RE 1 neppure si confronta con il rilievo pretorile secondo cui CO 1 non ha mai rinunciato alla restituzione né aveva alcun dovere di attivarsi onde dare esecuzione alla sentenza cautelare; d’altronde, suoi particolari solleciti all’indirizzo di RE 1 neppure sarebbero stati necessari, dal momento che questa ha ricevuto un vincolante ordine giudiziale.

 

6.         Il reclamo neppure permette di sovvertire l’accertamento pretorile relativo all’insufficienza dell’agire di RE 1. Innanzitutto la medesima, nell’ambito della procedura cautelare, non aveva contestato che il suo organo __________ Ca__________ deteneva anche poteri di firma relativi a Bl__________, come evincibile dal doc. Q (inc. CA.2020.276) e dalla decisione di questa Camera del 23 marzo 2021 (inc. 12.2021.5, consid. 11). In questa sede del resto, essa si limita a opporre a tale accertamento il contenuto del doc. H, che tuttavia non dimostra alcunché al riguardo, se non la reticenza della depositaria nel restituire le azioni. Già questo basterebbe per concludere che essa poteva e può influenzare la volontà di Bl__________ e che la sua posizione le avrebbe imposto un agire ben più incisivo che il semplice inoltro di una richiesta. Aggiungasi che detta richiesta del 31 gennaio 2022 (doc. H) era ben lungi dal contenere un’ingiunzione, non richiamava Bl__________ ai suoi doveri né era corredata da un’opportuna comminatoria (preannunciante ad esempio l’avvio di un contenzioso legale o un’eventuale pretesa di risarcimento danni). Neppure risulta che RE 1, dopo aver preso atto della posizione oppositiva di Bl__________, abbia reagito, assunto toni più risoluti, oppure intrapreso dei passi per risolvere le obiezioni avanzate da quest’ultima. Obiezioni comunque sia giudicate non ritualmente allegate, infondate e incomprovate dal Pretore, e che la reclamante menziona appena con il suo gravame, senza pretendere di averle già illustrate in prima sede o spiegare se e perché le medesime avessero pregio (cfr. reclamo, p. 6 in fine e 7). A tal riguardo, il reclamo è pure insufficientemente motivato. Non si vede in ogni caso perché RE 1 non potrebbe imporre alla depositaria il rispetto delle sue istruzioni e come abbia potuto, dopo la pronuncia definitiva del Tribunale federale, accettare senza resistenza i dubbi esposti dalla medesima e riportati nell’impugnativa (asserita necessità di un agire congiunto di tutti i depositanti, presunti atti illeciti di CO 1, interessi di Sc__________), che riguardavano peraltro tematiche estranee al ruolo e alle competenze di un mero veicolo fiduciario. Se ne deve concludere che a ragione il Pretore ha qualificato il comportamento di RE 1 come superficiale e poco serio, e soprattutto irrispettoso di un chiaro ordine giudiziale.

 

7.         Neppure si può concludere che, dopo l’emanazione della decisione qui impugnata, RE 1 abbia intrapreso tutto quanto in suo potere per adempiere ai suoi doveri. E meglio, anche volendo ipotizzare che quest’ultima non possa agire direttamente per conto di Bl__________ (ciò di cui si dubita, visto quanto sopra esposto), permettere eccezionalmente, nella presente procedura di reclamo (cfr. art. 326 CPC), l’adduzione di fatti nuovi in quanto ne ha dato motivo la decisione dell’autorità di prima istanza (v. sul tema DTF 139 III 466 consid. 3.4) e tenere così conto dei doc. C, E, F, G e H, tali documenti non possono attestare un adempimento da parte della reclamante e interrompere il decorso della multa giornaliera. Difatti, alla luce dei precedenti considerandi, del lungo tempo inammissibilmente trascorso dall’emanazione dell’ordine cautelare, di quanto rilevato dal primo giudice sulle azioni da intraprendere e del tenore delle obiezioni sollevate da Bl__________ (che non sono state rese in alcun modo convincenti), RE 1 non poteva limitarsi, a questo stadio della procedura, a reiterare la sua richiesta nei confronti del veicolo fiduciario utilizzando una diversa terminologia e dunque a “fare ordine” a Bl__________ (anziché “richiedere”) di “eseguire immediatamente le formalità di cessione delle azioni” (doc. C); né può essere sufficiente sollecitare un riscontro (doc. E), proporre incontri/trattative o comunicare a CO 1 (che come detto, per quanto emerge dagli atti, non ha alcun rapporto contrattuale con la terza depositaria) le condizioni dettate da quest’ultima (doc. F, G e H). In altre parole tali scritti, che peraltro non spendono una sola parola sugli obblighi di B__________ né preannunciano azioni più incisive nei confronti della medesima, non attestano alcun passo significativo o progresso concreto nell’adempimento.

 

 

8.         Per il resto, il gravame non contiene contestazioni relative alla quantificazione delle multe sancite dal primo giudice. Ne discende che la decisione di primo grado dev’essere integralmente confermata, con la precisazione che segue.

 

9.         Alla pag. 4 (primo paragrafo) del giudizio impugnato, il Pretore ha stabilito che la decorrenza della multa giornaliera deve avere inizio in data 29 dicembre 2021, siccome la decisione del Tribunale federale del 7 dicembre 2021 è stata notificata a RE 1 in data 13 dicembre 2021. Ciò per tenere conto (anche se il primo giudice non lo spiega esplicitamente) che a partire da quel momento, la medesima avrebbe dovuto adempiere all’ordine entro 15 giorni. Il dispositivo pretorile n. 1 riporta invece la data del 24 dicembre 2021, ciò che deve pertanto essere attribuito a una mera svista redazionale. La discrepanza imporrebbe una rettifica d’ufficio (art. 334 cpv. 1 CPC), che tuttavia non può essere effettuata da questa Camera, essendo di competenza del giudice che ha emanato la decisione in questione.

 

10.      Visto quanto precede il reclamo dev’essere respinto, con conseguente conferma della decisione di prima sede. Pertanto, la relativa richiesta di conferimento dell’effetto sospensivo diviene priva d’oggetto.

 

11.      Il valore litigioso della presente procedura, calcolato sulla base dell’importo raggiunto dalle multe al momento della presentazione del gravame (8 agosto 2022), ammonta ad almeno fr. 228'000.- ed è nel frattempo ulteriormente aumentato.

Le spese giudiziarie di secondo grado seguono la soccombenza della reclamante. Le spese processuali, calcolate sulla base degli art. 2 e 14 LTG, ammontano a fr. 3’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, 2 e 5 RTar, sono quantificate in fr. 5’000.-.

 

12.      La sentenza impugnata, concernendo l'esecuzione di una decisione pronunciata in materia di diritto delle obbligazioni, è suscettibile di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF; v. anche STF 4A_189/2016 del 13 luglio 2016 consid. 1.1). La decisione con cui viene inflitta una multa disciplinare non è temporanea e non costituisce pertanto una misura cautelare nel senso dell'art. 98 LTF (STF 4A_406/2015 dell'11 luglio 2016 consid. 1.4 e 4A_189/2016 del 13 luglio 2016 consid. 1.2).

 

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

 

decide:

                                    I.   Il reclamo 8 agosto 2022 di RE 1 è respinto.

 

                                   II.   Le spese processuali di fr. 3’000.- sono a carico della reclamante, che rifonderà alla resistente fr. 5’000.- a titolo di ripetibili di secondo grado.

 

                                  III.   Notificazione:

 

-    

 

-

  

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 e al Ministero pubblico, Lugano

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).