Incarto n.
12.2022.102/112

Lugano

25 ottobre 2022/jh     

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

 

 

vicecancelliera:

Bellotti

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2021.83 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 4 maggio 2021 da

 

 

 

 CO 1 

patrocinato dall’  PA 1 

 

 

contro

 

 

  RE 1  

 

 

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento in suo favore

di € 2'430'044.61 oltre accessori, la restituzione di tutti i titoli depositati presso __________

 AG, __________, sul conto __________ (ex __________) e presso

__________ AG sul conto __________ (o subordinatamente il risarcimento del

loro controvalore, quantificabile in fr. 136'859.-, € 121'817 e £ 45.83) come pure il

rigetto definitivo dell’opposizione sollevata dalla convenuta avverso il PE n. __________05

dell’UE di __________, con le comminatorie dell’art. 292 CPS e della multa disciplinare;

 

domanda avversata dalla convenuta, che ha sollevato numerose contestazioni ed

eccezioni preliminari e che con azione riconvenzionale ha chiesto di condannare la

controparte al pagamento in suo favore di fr. 25'000'000.- a titolo di risarcimento

danni;

 

vista la decisione 7 giugno 2022 con cui il Pretore ha stralciato dai ruoli l’azione

riconvenzionale e ha respinto le eccezioni/contestazioni preliminari presentate

dalla convenuta;

insorgente la convenuta con reclamo 14 agosto 2022, con il quale ha chiesto di

accertare la nullità, rispettivamente annullare il querelato giudizio, con protesta di

spese e ripetibili (inc. 12.2022.102);

 

letta l’istanza di assistenza giudiziaria formulata dalla reclamante in data 7 settembre

2022 (inc. 12.2022.112);

 

tenuto conto che il gravame non è stato notificato all’attore per una risposta;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

ritenuto

 

in fatto:

 

A.        Nell’anno 2006, CO 1 ha conferito all’avv. RE 1 un mandato di patrocinio (doc. D) riguardante un procedimento per rogatoria internazionale in materia penale pendente a suo carico presso il Ministero Pubblico di Lugano e il derivante blocco di determinati averi bancari a lui riconducibili.

 

B.        Dopo varie vicissitudini penali che l’hanno vista coinvolta, quale imputata, per reati di varia natura, RE 1 è stata condannata dalla Corte di appello e di revisione penale (cfr. decisione CARP del 29 gennaio 2019, inc. 17.2017.46/104, di cui al doc. AA), che l’ha ritenuta autrice colpevole, fra l’altro, di ripetuta appropriazione indebita qualificata, per avere indebitamente impiegato a profitto proprio e di terzi valori patrimoniali di pertinenza del suo cliente, rinviando quest’ultimo al foro civile per ogni sua eventuale pretesa esulante da quanto riconosciutogli in quella sede a titolo di risarcimento delle spese legali. La sentenza è stata oggetto di impugnazione al Tribunale federale sia da parte di RE 1, che di CO 1, ma senza successo, sicché è passata in giudicato.

 

C.        Dopo l’inoltro dell’istanza di conciliazione in data 18 novembre 2020 e l’ottenimento dell’autorizzazione ad agire in data 20 gennaio 2021, con petizione 4 maggio 2021 CO 1 ha convenuto RE 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, postulando la sua condanna al pagamento di € 2'430'044.61 oltre accessori e la restituzione di tutti i titoli menzionati in ingresso (o subordinatamente il risarcimento del loro controvalore, quantificabile in fr. 136'859.-, € 121'817 e £ 45.83) come pure il rigetto definitivo dell’opposizione sollevata dalla convenuta avverso il PE n. __________05 dell’UE di __________, con le comminatorie dell’art. 292 CPS e della multa disciplinare. In sostanza, egli ha chiesto la restituzione di tutti gli averi di sua spettanza affidati alla medesima e da questa indebitamente trattenuti, trasferiti su altri conti, prelevati e/o utilizzati in maniera contraria alle istruzioni ricevute.

 

D.        RE 1 si è opposta a tali pretese con risposta 28 novembre 2021, avanzando altresì in via riconvenzionale una richiesta di risarcimento danni avverso la controparte per almeno
fr. 25'000'000.- e sollevando una serie di eccezioni e contestazioni preliminari (segnatamente: litispendenza, incompetenza internazionale diretta, irregolarità dell’autorizzazione ad agire, tardività della petizione, assente interesse giuridico di CO 1, errata quantificazione degli anticipi, carenze nella notifica degli atti), sulle quali CO 1 ha preso posizione con osservazioni 19 gennaio 2022, alle quali è seguito l’ulteriore scritto 17 febbraio 2022 di RE 1.

 

E.        Mediante un fax del 18 maggio 2022 RE 1 ha evidenziato di essere domiciliata all’estero, chiedendo al Pretore di notificare tutti gli atti giudiziari per via rogatoriale in __________, all’indirizzo da lei indicato. Con scritto 18 maggio 2022, anticipato via e-mail lo stesso giorno e poi trasmesso per via postale ordinaria all’indirizzo “__________ RE 1, CP __________, __________” (e che non ha potuto essere recapitato per irreperibilità della destinataria), il Pretore ha indicato alla medesima che la soluzione da lei proposta avrebbe comportato difficoltà, ritardi e costi assolutamente evitabili, invitandola a designare un valido recapito in Svizzera ai sensi dell’art. 140 CPC e informandola altresì della possibilità di ritirare gli atti giudiziari in Pretura, dietro avviso telefonico. Con e-mail 28 maggio 2022, la convenuta ha indicato, quale recapito postale svizzero: “__________ - __________ - __________”.

 

F.        Con decisione 7 giugno 2022 il Pretore ha decretato lo stralcio dai ruoli dell’azione riconvenzionale di RE 1 per mancato versamento dell’anticipo e ha respinto tutte le summenzionate eccezioni/contestazioni della medesima, ponendo a suo carico le relative spese giudiziarie e citando le parti al dibattimento di prime arringhe. In calce alla decisione è stato indicato il rimedio del reclamo, entro il termine di 30 giorni. La decisione le è stata trasmessa al recapito sopra indicato (__________ di __________).

 

 

G.       Con reclamo 14 agosto 2022 RE 1 si è aggravata contro il suddetto giudizio, chiedendo di accertarne la nullità, rispettivamente di annullarlo, eccependo la sua carente motivazione, la sua erronea notifica e l’incompetenza del primo giudice, ribadendo inoltre la necessità di ricevere tutti gli atti giudiziari a lei destinati presso il suo domicilio __________.

 

H.        Con ordinanza 22 agosto 2022 il Presidente di questa Camera ha decretato che tutti gli atti relativi alla presente procedura sarebbero stati notificati al __________ di __________.

 

I.          Dopo aver ricevuto il primo termine per il versamento dell’anticipo delle presumibili spese processuali di fr. 1'000.-, con istanza 7 settembre 2022 RE 1 ha postulato l’ammissione all’assistenza giudiziaria per la procedura di seconda sede, nel senso di essere esentata dal pagamento di anticipi e spese.

 

J.         Il gravame non è stato notificato alla controparte per una risposta.

 

E considerato

 

in diritto:

 

1.         L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza e le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Qualora all’azione principale si contrapponga un’azione riconvenzionale, il valore litigioso è determinato dalla più elevata delle due pretese (art. 94 cpv. 1 CPC). Nell’ambito delle procedure ordinarie e semplificate, i termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nelle procedure sommarie, il termine è ridotto a 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC).

In presenza di una decisione appellabile, il rimedio del reclamo è escluso. Quest’ultimo trova piuttosto applicazione, in particolare, per quelle controversie che non raggiungono il valore litigioso di fr. 10'000.- oppure qualora la contestazione verta unicamente sulle spese giudiziarie (art. 110 CPC), negli altri casi previsti dalla legge e in quelli elencati all’art. 309 CPC, come pure nell’ambito delle decisioni ordinatorie processuali (art. 319 CPC). Il termine di reclamo è pure di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC), ridotto a 10 giorni in presenza di una decisione pronunciata in procedura sommaria o di una disposizione ordinatoria processuale (art. 321 cpv. 2 CPC).

L’atto di appello, come pure quello di reclamo (che prevede una cognizione più limitata, cfr. art. 310 e 320 CPC), devono contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fondano ed essere motivati (art. 310 e 311 cpv. 1, rispettivamente 321 cpv. 1 CPC). Il ricorrente deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime. In presenza di una decisione pretorile fondata su più motivazioni indipendenti, l’insorgente è tenuto a dimostrare, pena l’irricevibilità, che ciascuna è contraria al diritto. Difatti, se una sola di esse reggesse, le contestazioni delle altre si ridurrebbero a semplici inammissibili critiche dei motivi della decisione dell'autorità inferiore (IICCA del 3 aprile 2019, inc. 12.2018.6, consid. 6 e riferimenti ivi citati).

 

2.         Una decisione è finale quando pone termine alla lite o perlomeno si esprime in maniera definitiva su una parte indipendente di essa (decisione finale parziale), a prescindere dal fatto che ciò avvenga per motivi procedurali o di merito (art. 236 CPC). Una decisione è invece incidentale quando si pronuncia su un determinato tema (pregiudiziale) di natura processuale o materiale senza porre termine alla lite o stabilire il destino definitivo di una determinata pretesa (art. 237 CPC).

Il versamento dell’anticipo costituisce un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. f CPC), il cui mancato ossequio comporta un giudizio di non entrata nel merito da parte del giudice, ovvero di inammissibilità (art. 101 cpv. 3 CPC). La dottrina maggioritaria ritiene che una decisione pronunciata sulla base dell’art. 101 cpv. 3 CPC è una decisione finale ai sensi dell’art. 236 CPC, impugnabile tramite appello o reclamo in funzione del valore litigioso (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 2 ad art. 103; Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar ZPO, 3a ed., n. 3a ad art. 101; Tappy in: Commentaire romand CPC, 2a ed., n. 37 ad art. 101 e n. 14 ad art. 103; Suter/Von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª ed., n. 5 ad art. 103; IICCA del 19 settembre 2022, inc. 12.2022.59, consid. 5 e riferimenti).

 

3.         Nella fattispecie, la scelta del rimedio giuridico operata dall’insorgente è problematica. Posto che la controversia ha un valore litigioso ben superiore a fr. 10'000.-, il dispositivo n. I della decisione pretorile (che pone fine alla lite per quanto riguarda l’azione riconvenzionale) è qualificabile come decisione finale impugnabile mediante appello. I dispositivi con cui il Pretore ha respinto le varie eccezioni sollevate da RE 1, e meglio i dispositivi n. II (litispendenza), n. III (incompetenza internazionale diretta), n. IV (autorizzazione ad agire), n. V (tardività dell’azione) e n. VI (interesse giuridico all’azione) costituiscono decisioni incidentali, pure appellabili. L’errata scelta, da parte di RE 1, del reclamo anziché dell’appello già condurrebbe all’inammissibilità del suo gravame in quanto diretto avverso tali dispositivi, laddove ella, di professione avvocato, avrebbe dovuto accorgersi della problematica malgrado l’erronea indicazione del rimedio giuridico contenuta in calce alla decisione impugnata (ciò che di principio esclude la possibilità di conversione del rimedio; sul tema v. ad esempio STF 4D_32/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 6.2, IICCA dell’11 luglio 2022, inc. 12.2022.68, consid. 1, IICCA del 6 luglio 2022, inc. 12.2022.77, consid. 10 seg. e i riferimenti ivi contenuti).

Diversa è la situazione per quanto riguarda i dispositivi n. VII (reiezione di tutte le contestazioni di RE 1 riguardanti la misura dell’anticipo sulle spese di causa), n. VIII (reiezione delle contestazioni relative alla notifica degli atti) e n. IX (citazione al dibattimento). In relazione al dispositivo n. VII, eventuali contestazioni concernenti l’anticipo a proprio carico sono da sollevare mediante reclamo (entro il termine di 10 giorni) contro la relativa decisione di fissazione ex art. 103 CPC (rimedio già utilizzato dalla qui insorgente ma poi ritirato, cfr. IIICCA del 2 marzo 2022, inc. 13.2022.2/3), mentre di principio non sussiste interesse degno di protezione nel contestare l’anticipo a carico della propria controparte. I dispositivi n. VIII e n. IX possono essere qualificati come disposizioni ordinatorie, ciò che comporterebbe tuttavia, anche in questo caso, un termine di impugnazione (di reclamo) di soli 10 giorni e pertanto un problema di tempestività dell’impugnativa.

Tali questioni non necessitano di ulteriore disamina, dal momento che il gravame è, anche per altri motivi, palesemente destinato all’insuccesso, come si vedrà qui di seguito.

 

4.         Innanzitutto, sul tema dell’erronea notifica degli atti di prima sede, la ricorrente contesta l’e-mail (non certificata) 18 maggio 2022 con cui il Pretore ha respinto la sua richiesta di trasmettere gli atti giudiziari in __________, che non le è mai stata regolarmente notificata tramite ordinanza cartacea (v. sopra consid. E). Tale difetto comporterebbe anche l’erronea notifica della decisione qui impugnata (indirizzata __________ di __________).

Ora, la notifica degli atti giudiziari dev’essere fatta mediante via postale ordinaria (art. 138 CPC) oppure mediante posta elettronica certificata (ovvero che soddisfi i requisiti di sicurezza e affidabilità ai sensi dell’art. 139 CPC e della relativa Ordinanza del Consiglio federale sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento o “OCE-PCPE”). Una notifica mediante e-mail ordinaria non certificata non può bastare, mentre quella in via edittale (art. 141 CPC) deve rimanere l’eccezione ed è segnatamente applicabile qualora una parte con domicilio o sede all’estero non abbia designato un recapito in Svizzera nonostante l’invito rivoltole dal giudice (art. 141 cpv. 1 lett. c CPC). Nella fattispecie, l’ordinanza 18 maggio 2022 (con la quale il Pretore aveva sollecitato RE 1 a designare un valido recapito postale in Svizzera ai sensi dell’art. 140 CPC, con la comminatoria di una notifica in via edittale), le ha potuto essere notificata unicamente tramite semplice e-mail, ciò che non soddisfa i requisiti summenzionati. D’altra parte tuttavia, anche la richiesta sulla quale era fondata, ovvero quella di pari data dell’insorgente, era stata trasmessa alla Pretura tramite un fax sprovvisto di firma autografa (art. 130 cpv. 1 CPC) ed era dunque da considerare invalida ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 121 II 252 consid. 3 e 4 e 112 Ia 173; STF 1B_537/2011 del 16 novembre 2011 consid. 3). Comunque sia ella, dopo il sollecito pretorile, aveva confermato al primo giudice mediante e-mail del 28 maggio 2022 che il suo attuale recapito postale svizzero era “RE 1 - __________ - __________”, ovvero quello utilizzato sia dal primo giudice che in questa sede (cfr. ordinanza 22 agosto 2022). La medesima non contesta che questo recapito sia valido e operante, né che ella, mediante tale modalità di comunicazione, abbia potuto prendere parte alla procedura, visionare tempestivamente i vari atti (ivi compresa la decisione impugnata) ed esercitare compiutamente il suo diritto di essere sentita. Ne discende che la sua censura è pure sprovvista di interesse degno di protezione, e non può trovare accoglimento.

 

5.         Anche le varie menzioni della ricorrente a un’asserita prevenzione del giudice di primo grado sono inammissibili, siccome non corredate da derivanti richieste di giudizio, non essendo peraltro questa la sede per presentare un’istanza di ricusa, che ad ogni modo risulta essere già stata avanzata ed evasa (e meglio dichiarata inammissibile per mancato versamento dell’anticipo, v. ancora una volta IIICCA del 2 marzo 2022, inc. 13.2022.2/3).

 

 

6.         Quanto all’asserita carente motivazione della decisione di primo grado, la censura dell’insorgente è oltremodo generica, poiché riferita globalmente all’insieme delle sue eccezioni senza operare alcuna specificazione sui temi che la decisione avrebbe omesso di affrontare. In ogni caso, posto che il Pretore non è tenuto a determinarsi su ogni singola allegazione di parte, a torto ella gli rimprovera di avere acriticamente ripreso le posizioni espresse dalla controparte nelle sue osservazioni 19 gennaio 2022 senza fornire spiegazioni, quando in realtà il primo giudice ha affrontato una per una le sue contestazioni fornendo una relativa motivazione (seppur talvolta concisa); ciò era sufficiente per permetterle di comprendere perché il Pretore ha statuito in tal modo, valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore e formulare le sue censure.

 

7.         RE 1 ribadisce poi anche in questa sede l’eccezione del difetto di giurisdizione del giudice svizzero, rimarcando di avere spostato il proprio domicilio a __________, __________ (luogo di origine e di residenza prevalente della madre), ove avrebbe il centro dei propri interessi. Ciò sarebbe attestato dai doc. C e D annessi al gravame, ovvero dal certificato di domicilio (la cui autenticità non è mai stata contestata) e dalla sua carta d’identità __________ (rilasciata solo alle persone domiciliate con effettivo indirizzo e contratto di locazione o proprietà immobiliare). L’esistenza di suoi luoghi di residenza (secondari) anche in __________ (__________) o in Svizzera non muterebbe tale circostanza (ritenuto oltretutto che la sua attività professionale a __________ si è pressoché azzerata, riducendosi a un ufficio di rappresentanza e ad attività di difesa nelle cause che la vedono convenuta), né farebbe venir meno la necessità di essere convenuta al suo domicilio estero. Tutte circostanze che il primo giudice avrebbe arbitrariamente trascurato, rinviando peraltro, per fondare la propria competenza, anche a un inesistente accordo fra le parti e richiamando in maniera errata norme della CLug e della LDip.

Anche questa censura non può tuttavia sovvertire il giudizio di primo grado, a causa della sua carente motivazione. Difatti, il Pretore ha fondato la propria competenza su tre aspetti indipendenti fra loro: ovvero situando a __________ il centro degli interessi (domicilio) dell’insorgente, rinviando a una proroga di foro (art. 23 CLug) e richiamandosi agli art. 5 CLug, 113 e 129 LDip. Indipendentemente da dove RE 1 abbia il proprio domicilio ai sensi degli art. 59 CLug, 20 LDip e 23 CC (fermo restando che ella non apporta elementi di particolare rilievo atti a sostanziare che il suo centro d’interessi sarebbe a __________ invece che a __________), l’impugnativa non si confronta debitamente con le altre due motivazioni pretorili. In primo luogo la ricorrente, a fronte del chiaro riferimento del primo giudice alla procura stipulata con CO 1 (doc. D), la quale stabiliva la competenza del foro di Lugano per qualsiasi contestazione che avrebbe potuto sorgere in relazione al mandato, non poteva limitarsi a sostenere l’inesistenza di una proroga di foro, senza pretendere né tantomeno spiegare perché quella citata dal primo giudice non dovrebbe essere valida o perché la presente controversia non possa essere ricondotta a quel mandato di patrocinio e al suo inadempimento (secondo la tesi attorea). In secondo luogo, a fronte delle succitate norme di diritto internazionale privato atte a costituire un foro nel luogo di adempimento delle prestazioni della mandataria (art. 5 CLug e 113 LDip), oppure nel luogo di un eventuale atto illecito (art. 129 LDip), non è certamente sufficiente sostenere genericamente che queste norme non sarebbero pertinenti, senza alcuna spiegazione concreta. Ne deriva che anche per quanto riguarda la competenza internazionale e territoriale, la decisione di prima sede resiste alla critica.

 

8.         A titolo abbondanziale è utile aggiungere che la ricorrente, per il resto, non si confronta con le ulteriori argomentazioni del primo giudice riguardanti la reiezione delle sue contestazioni preliminari, e in particolare con quanto evidenziato a p. 2 della decisione impugnata relativamente all’interesse giuridico di CO 1 all’azione, ritenuto che il buon fondamento delle diverse pretese avanzate con la petizione non è oggetto di questa fase processuale.

 

9.         Per tutti questi motivi, l’impugnativa dev’essere respinta, nella misura della sua ricevibilità. Le spese processuali della presente sentenza, calcolate sulla base dell’art. 14 LTG (ovvero utilizzando una tariffa più favorevole per la ricorrente rispetto a quella prevista dagli art. 7 e 13 LTG) e moderate per tenere conto del fatto che essa riguarda solamente alcune tematiche preliminari, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato a CO 1 per una risposta.

 

10.      Le evidenti lacune del gravame comportano altresì la reiezione dell’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria formulata dall’insorgente in data 7 settembre 2022, per l’assenza di prospettive di un esito favorevole (art. 117 lett. b CPC). A titolo abbondanziale, con riferimento al secondo requisito cumulativo dell’indigenza (art. 117 lett. a CPC), si rileva in ogni caso che spetta alla parte richiedente presentare (spontaneamente) in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando che ella non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (art. 119 cpv. 2 CPC e STF 5A_502/2017 del 15 agosto 2017 consid. 3.2). Ciononostante RE 1, pur dovendolo sapere, non ha fornito alcuna concreta indicazione o documentazione al riguardo, limitandosi erroneamente a osservare che la sua indigenza sarebbe “notoria”.

 

11.      Il valore litigioso determinante ai fini di un’eventuale impugnazione dinanzi al Tribunale federale raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30'000.- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

richiamati per le spese l’art. 106 CPC e la LTG,

 

decide:

 

1.      L’istanza 7 settembre 2022 di RE 1 tendente all’ammissione all’assistenza giudiziaria (inc. 12.2022.112) è respinta. Non si prelevano spese processuali.

 

2.      Il reclamo 14 agosto 2022 di RE 1 (inc. 12.2022.102) è respinto, nei limiti della sua ricevibilità.

 

3.      Le spese processuali della procedura di secondo grado, pari a
fr. 1’000.-, sono a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.

 

4.      Notificazione:

 

-     

-     

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).