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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Ceschi Corecco |
sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2021.145 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 28 aprile 2021 da
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AO 1 (I)
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contro |
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AP 1 AP 2
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con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento dell’importo complessivo di fr. 26'661.85, oltre interessi al 5% dal 27 agosto 2020, il rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell’UE di Mendrisio, nonché la consegna di un attestato di lavoro indicante la natura e la durata del rapporto di lavoro;
domande avversate dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore ha parzialmente accolto con sentenza 21 giugno 2022, condannando i convenuti in solido a versare all’attore fr. 21'946.35, oltre interessi al 5% dal 27 agosto 2020, rigettando in via definitiva limitatamente all’importo suddetto i PE menzionati e ordinando loro di consegnare entro 30 giorni dalla notifica della decisione un attestato indicante la natura e la durata del rapporto di lavoro, senza prelevare oneri processuali e con l’obbligo per i convenuti, in solido, di rifondere all’attore fr. 2'000.- a titolo di ripetibili ridotte;
appellanti i convenuti con appello 23 agosto 2022, con cui chiedono la riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione e, in via subordinata, il suo annullamento con rinvio degli atti al primo giudice affinché completi l’istruttoria ed emetta un nuovo giudizio, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;
mentre con risposta 23 settembre 2022 l’attore propone la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili d’appello;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. A partire dal mese di novembre 1996 AO 1 ha lavorato in qualità di fisioterapista presso lo Studio medico e di fisioterapia di AP 1 e AP 2, nel quale questi ultimi svolgevano la propria attività professionale di medico rispettivamente di fisioterapista, dapprima al 100% e a partire dal 2003 con un grado di occupazione del 50% e un salario mensile netto di fr. 2'594.70 per tredici mensilità (petizione ad 2.1, pag. 2; osservazioni ad 2.1, pag. 2).
B. Con scritto raccomandato 23 luglio 2020 AO 1 ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto al 31 ottobre 2020 (doc. C inc. CM.2020.678). Il giorno seguente è stato liberato dall’obbligo di prestare servizio (doc. D inc. CM.2020.678). Con lettera 17 agosto 2020 AP 1 e AP 2 hanno ricordato al dipendente che il contratto prevedeva un divieto di concorrenza valido nel Comune di M__________ e nel raggio di 7 chilometri dallo stesso (doc. E inc. CM.2020.678). Il 26 agosto 2020 AO 1, tramite il suo rappresentante legale, ha contestato la pattuizione di un tale divieto, rivendicando il pagamento del salario, comprensivo della quota parte di tredicesima e del saldo vacanze, sino alla fine del rapporto di lavoro. Il giorno seguente AP 1 e AP 2 hanno comunicato al dipendente la rescissione immediata del contratto di lavoro per causa grave ai sensi dell’art. 337 CO, rimproverandogli la violazione del divieto di concorrenza, in particolare per avere divulgato ai pazienti del loro studio di fisioterapia che lo stesso sarebbe stato chiuso a breve (doc. G inc. CM.2020.678). Il 14 settembre 2020 AO 1 ha contestato la disdetta immediata (doc. H inc. CM.2020.678) e con precetti esecutivi n. __________ e __________ dell’UE di Mendrisio ha escusso AP 1 e AP 2 per l’importo complessivo di fr. 32'873.90 oltre le spese di esecuzione. Questi ultimi hanno interposto tempestiva opposizione (doc. I e J inc. CM.2020.678).
C. Ritenendo ingiustificato il licenziamento immediato, con petizione 28 aprile 2021 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. B), ha convenuto in giudizio AP 1 e AP 2 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere la loro condanna al pagamento dell’importo di fr. 9'946.35 netti, oltre oneri sociali e interessi al 5% dal 27 agosto 2020, a titolo di salario per il periodo da agosto a ottobre 2020 e tredicesima pro rata per l’anno 2020 e di fr. 16'715.50, oltre interessi al 5% dal 27 agosto 2020, a titolo di indennità per licenziamento immediato ingiustificato (pari a cinque mensilità), nonché il rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell’UE di Mendrisio, oltre la consegna di un attestato indicante la natura e la durata del rapporto di lavoro.
D. Con risposta (recte: osservazioni) 28 giugno 2021 i convenuti si sono integralmente opposti alla petizione. Essi hanno dapprima eccepito la carenza di legittimazione passiva di AP 1 e rimproverato all’attore di avere gravemente violato il dovere di fedeltà. Nella denegata ipotesi di un accoglimento della pretesa attorea, essi hanno posto in compensazione il grave pregiudizio economico cagionato dall’agire sleale del dipendente, quantificato in complessivi fr. 25'000.- (fr. 15'000.- per la perdita di clientela e fr. 10'000.- a titolo di torto morale).
E. All’udienza di dibattimento del 26 novembre 2021 le parti si sono riconfermate nelle rispettive richieste e argomentazioni, notificando le prove. L’attore ha altresì contestato l’eccezione di carente legittimazione passiva di AP 1 e la violazione del dovere di fedeltà.
F. Con disposizione ordinatoria 13 gennaio 2022 il Pretore ha ammesso l’audizione di sei testi (sui 16 richiesti dai convenuti), indicando che avrebbe deciso sulle altre prove offerte dalle parti una volta assunte quelle ammesse. Con ordinanza 23 febbraio 2022 il primo giudice, dopo l’assunzione di tre testi, ha preso atto delle ragioni esposte dagli altri tre citati a comparire, i quali per motivi di salute avevano chiesto di essere esonerati, e ha ritenuto decaduta la qualità di teste di questi ultimi. Egli ha quindi ammesso l’assunzione di ulteriori quattro testi, sentiti i quali ha respinto le restanti prove e dichiarato chiusa l’istruttoria.
G. Raccolti gli allegati conclusivi scritti delle parti, il Pretore, con sentenza 21 giugno 2022 qui impugnata, ha accolto parzialmente la petizione. Egli ha di conseguenza condannato AP 1 e AP 2, con vincolo di solidarietà, al pagamento di fr. 21'946.35, oltre interessi al 5% dal 27 agosto 2020, rigettando in via definitiva limitatamente all’importo suddetto i PE n. __________ e __________ dell’UE di Mendrisio, e ordinato ai convenuti di consegnare entro 30 giorni dalla notifica della decisione un attestato indicante la natura e la durata del rapporto di lavoro, senza prelevare oneri processuali e obbligando i convenuti, in solido, a rifondere all’attore fr. 2'000.- a titolo di ripetibili ridotte. Il primo giudice, in sintesi, accertata la competenza territoriale e l’applicazione del diritto svizzero alla presente fattispecie nonché la legittimazione passiva di AP 1, ha ritenuto il licenziamento immediato ingiustificato, lo stesso non essendo sorretto da una causa grave ed essendo altresì tardivo. Egli ha pertanto riconosciuto all’attore il salario fino alla fine del mese di ottobre 2020 (fr. 7'784.10 netti), la tredicesima mensilità pro rata (fr. 2'162.25 netti) e un’indennità per licenziamento immediato ingiustificato ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO di fr. 12'000.- (pari a circa 3.5 mensilità lorde) e ordinato ai convenuti di rilasciare il certificato di lavoro così come richiesto. Il Pretore ha infine respinto la pretesa di fr. 25'000.- a titolo di risarcimento del danno posta in compensazione dai convenuti.
H. Con appello 23 agosto 2022 i convenuti sono insorti contro il giudizio impugnato chiedendo la riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione e, in via subordinata, il suo annullamento con rinvio degli atti al primo giudice affinché completi l’istruttoria ed emetta un nuovo giudizio, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio.
Con risposta 23 settembre 2022 l’attore si è opposto integralmente al gravame, protestando spese e ripetibili di appello.
Considerato
in diritto: 1. L’art. 308 CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nel caso concreto, nei confronti della pronuncia pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una controversia patrimoniale dal valore superiore a fr. 10'000.-, è così esperibile il rimedio dell’appello, che, essendo stato inoltrato entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del giudizio (art. 311 cpv. 1 CPC), tenuto conto delle ferie giudiziarie dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), è tempestivo. Pure tempestiva è la risposta all’appello, inoltrata entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione ai sensi dell’art. 312 cpv. 2 CPC.
2. Il Pretore ha riconosciuto a AP 1 la legittimazione passiva, rilevando come egli aveva agito quale parte contrattuale in veste propria e non in rappresentanza della moglie, come da lui sostenuto. Accertato che nel 1996 AO 1 era stato assunto presso lo studio nel quale AP 2 e AP 1 svolgevano l’una l’attività di fisioterapista e l’altro quella di medico, il primo giudice ha ritenuto irrilevante il fatto che essi, per adeguarsi ai disposti della legge sanitaria e della LAMal, al più tardi nel 2010 avevano poi costituito due ditte individuali per l’esercizio delle rispettive attività, ritenuto che ciò non comportava automaticamente una modifica delle parti vincolate al contratto di lavoro. Egli ha altresì rilevato che i convenuti non avevano peraltro mai sostenuto di essersi accordati in tal senso con il dipendente o di avergli comunicato che il contratto di lavoro sarebbe continuato solo con la moglie. Sulla base dei documenti prodotti agli atti dall’attore (doc. C, E, F, G, e C, E, G inc. CM2020.678) il Pretore ha inoltre accertato che anche dopo il 2010 AP 1 aveva comunque continuato ad agire – da solo o unitamente alla moglie ma sempre a proprio nome – in qualità di datore di lavoro, ritenendo insufficiente al riguardo la sola circostanza che AP 2 avesse sottoscritto a suo nome, per gli anni 2019-2021, la polizza assicurativa relativa all’assicurazione infortuni e all’assicurazione malattia collettiva (doc. 2).
2.1 Gli appellanti ribadiscono in questa sede la tesi secondo cui la datrice di lavoro sarebbe unicamente AP 2, il marito essendosi limitato ad assistere la moglie nelle pratiche amministrative, agendo “in più occasioni in sua vece, ma sempre a nome e per conto della moglie” (appello, ad 7.3, pag. 10). A loro dire, l’attore medesimo avrebbe dato atto nella petizione di essere stato assunto dalla sola AP 2. Il fatto che al momento dell’assunzione lo studio medico e di fisioterapia fosse costituito da un’unica struttura non sarebbe sufficiente per ammettere la legittimazione passiva di AP 1. A fronte dei doc. 1 e D (inc. CM.2020.678) e delle dichiarazioni dei testi, i quali hanno sempre distinto l’attività di fisioterapia svolta da AP 2 da quella di medico svolta dal marito, nemmeno i documenti prodotti da controparte e ritenuti dal Pretore sarebbero concludenti per riconoscere a quest’ultimo la qualità di datore di lavoro.
2.2 La censura è irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC) nella misura in cui gli appellanti non si sono confrontati criticamente con tutte le considerazioni che hanno indotto il giudice di prime cure a respingere l’eccezione di carenza di legittimazione passiva. In particolare essi non hanno spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto sarebbe errata la conclusione del Pretore, secondo cui la costituzione di due ditte individuali per l’esercizio delle rispettive attività non aveva comportato automaticamente una modifica delle parti vincolate al contratto di lavoro, tanto più che essi non avevano mai sostenuto di essersi accordati con l’attore in tal senso o di avergli comunicato che il contratto sarebbe continuato soltanto con AP 2 né hanno esposto i motivi per cui il primo giudice avrebbe errato nel ritenere irrilevante il fatto che la polizza assicurativa relativa all’assicurazione infortuni e malattia collettiva era stata firmata dalla sola AP 2. Gli appellanti si sono in definitiva limitati a contrapporre una personale valutazione delle prove, di modo che l’appello su questo punto si rivela irricevibile.
2.3 Ad ogni modo gli appellanti, cui incombeva l’onere della prova (Watter, Basler Kommentar, 7a ed., 2020, n. 34 ad art. 32 CO e riferimenti), non sono stati assolutamente in grado di dimostrare che AP 1 aveva agito in nome della moglie, come sostenuto. È in particolare pacifico che quest’ultimo non si sia mai presentato espressamente all’attore in tale veste né gli atti permettono di ritenere che il dipendente potesse desumere dalle circostanze la volontà di AP 1 di fungere da rappresentante della moglie o avesse dovuto desumerlo in buona fede. Se è vero che l’attore nella petizione ha addotto di “avere concluso un contratto di lavoro” con AP 2, è però altrettanto vero che egli ha specificato di essere “stato assunto presso lo Studio Medico e Fisioterapico dei convenuti” (petizione, pag. 2). Il fatto che al momento dell’assunzione e almeno fino al 2010 il menzionato studio costituisse un’unica entità in cui i convenuti svolgevano la propria attività e che lo stesso era riconducibile a entrambi è pacificamente ammesso dagli stessi appellanti (risposta, pag. 2) e peraltro confermato dal certificato di cui al doc. B (inc. CM.2020.678) intestato a “Studio Medico e di Fisioterapia Dr. AP 1 e AP 2”, firmato da AP 1, in cui quest’ultimo attesta che l’attore ha lavorato “presso il nostro studio di fisioterapia” dal mese di novembre 1996. È altresì a giusta ragione che il Pretore ha ritenuto inequivocabili i documenti prodotti dall’attore, dai quali emerge come AP 1 anche dopo il 2010 ha continuato ad agire in proprio nome (da solo o unitamente alla moglie) nei confronti di AO 1 per le questioni attinenti al rapporto di lavoro, senza mai manifestargli che egli agiva invece come rappresentante della moglie (doc. C, E, F, G e C, E, G inc. CM.2020.678). Tale tesi risulta peraltro chiaramente smentita già solo dal fatto che se così fosse, non si capisce la necessità (né gli appellanti l’hanno spiegato) di firmare congiuntamente la lettera 17 agosto 2020 con cui essi hanno preso atto della disdetta ordinaria del dipendente ricordandogli l’esistenza dell’asserito divieto di concorrenza (doc. E inc. CM.2020.678) o, successivamente, la disdetta immediata (doc. G inc. CM.2020.678), essendo sufficiente la sola firma della moglie (o di AP 1 con l’indicazione della sua qualità di rappresentante). A fronte di queste chiare e inequivocabili risultanze non soccorre agli appellanti il rinvio al doc. D (inc.CM.2020.678), da essi mai evocato negli allegati preliminari e in cui, pur essendo firmato dalla sola AP 2, in riferimento allo studio è sempre usato l’aggettivo “nostro”, e al doc. 1 che si riferisce alle modalità di fatturazione delle prestazioni e che nulla ha a che fare con il rapporto contrattuale tra le parti in causa.
2.4 Per completezza va infine rilevato che, come già ricordato, incombeva agli appellanti l’onere di sostanziare e dimostrare le circostanze da cui dedurre l’assenza della legittimazione passiva di AP 1, ciò che in concreto hanno tuttavia omesso di fare, limitandosi alla semplice affermazione dell’asserita assenza della legittimazione passiva e rinviando a sostegno della loro tesi ai doc. 1 e 2. A fronte delle chiare risultanze documentali è a giusta ragione che il Pretore ha ammesso la legittimazione passiva di AP 1. Contrariamente a quanto sembrano pretendere gli appellanti, la massima inquisitoria sociale, applicabile alla fattispecie, non obbligava il giudice di prime cure ad approfondire la questione della legittimazione passiva e ad ammettere l’interrogatorio delle parti. Tale massima, infatti, non esonera le parti dal loro obbligo di collaborare alla determinazione della fattispecie rilevante (DTF 130 III 102 consid. 2.2, 125 III 231 consid. 4a), né obbliga il giudice a istruire d'ufficio la causa se una parte rinuncia a spiegare la sua posizione (DTF 141 III 569 consid. 2.3 e 3.1, DTF 139 III 13 consid. 3.2). La massima inquisitoria sociale mira, infatti, a garantire la parità tra le parti al procedimento e ad accelerare la procedura, non a supplire alle carenze di una parte negligente, tanto più se, come in concreto, adeguatamente patrocinata da un legale (DTF 141 III 569 consid. 2.3.1).
2.5 Sempre con riferimento all’eccezione di carente legittimazione passiva gli appellanti lamentano infine una violazione del loro diritto alla prova e rimproverano al Pretore di non avere disposto l’interrogatorio delle parti che avrebbe “permesso di determinare con certezza il rapporto di subordinazione” con la sola AP 2 (appello ad 7.3, pag. 11). La richiesta di annullamento della decisione con rinvio degli atti all’istanza inferiore affinché completi l’istruttoria ed emetta un nuovo giudizio, formulata in via subordinata dagli appellanti, deve essere disattesa per i motivi che saranno esposti al considerando 4.5, cui si rinvia.
3. Il Pretore ha in seguito ritenuto non adempiuti i presupposti dell’art. 337 CO per poter considerare giustificato il licenziamento immediato. In sintesi, egli ha concluso che i convenuti, oltre a non avere dimostrato l’esistenza di una causa grave, avevano pure omesso di sostanziare le circostanze atte a dimostrare la tempestività del provvedimento. Ignorando del tutto quest’ultima conclusione e limitandosi a criticare il giudizio solo sulla questione dell’esistenza di una causa grave, gli appellanti si scontrano con la consolidata giurisprudenza secondo la quale quando, come in concreto, la sentenza impugnata si fonda su due motivazioni alternative e indipendenti occorre confrontarsi con entrambe, sotto pena dell’inammissibilità del gravame (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4). Sulla questione del carattere giustificato o no del licenziamento immediato l’appello si rileva pertanto irricevibile. È solo per motivi di completezza che nel proseguo verranno trattate le critiche degli appellanti in merito all’asserita violazione del contratto di lavoro.
4. Per quanto concerne il motivo del licenziamento in tronco gli appellanti lamentano una violazione del loro diritto alla prova e rimproverano al Pretore la mancata assunzione di tutte le prove da loro offerte, in particolare quella del teste dr. __________ B__________, degli ulteriori pazienti di AP 2 (7) e di non avere disposto l’interrogatorio delle parti.
4.1 Il diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e ripreso all’art. 53 CPC, garantisce tra l’altro alle parti la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti rilevanti per il giudizio, di esigerne l’assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; decisione del TF 4A_35/2010 del 19 maggio 2010; II CCA 9 aprile 2014 inc. n. 12.2012.158 consid. 8.1). Il diritto alla prova garantisce alle parti di essere ammesse a provare i fatti giuridicamente rilevanti da esse allegati, purché i mezzi di prova offerti siano pertinenti e siano prodotti in tempo utile e nelle forme prescritte. Il diritto alla prova, che nell’ambito del diritto privato è retto dall'art. 8 CC, quale disposizione speciale rispetto all'art. 29 cpv. 2 Cost., è stato espressamente codificato nel nuovo Codice di diritto processuale svizzero all’art. 152 cpv. 1 CPC. In virtù di tale norma, ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte. Ciò presuppone una corretta allegazione dei fatti e un onere di specificazione delle pertinenti prove, nel senso che la parte deve associare correttamente fatti e prove, indicando i mezzi di prova riferiti a ogni fatto sui quali poggia le proprie domande (art. 55 e 221 cpv. 1 lett. e CPC; v. anche IICCA del 19 dicembre 2019, inc. 12.2018.71, consid. 11). Il diritto alla prova non è tuttavia assoluto e non esclude un apprezzamento anticipato delle prove. Il giudice può rifiutare l’assunzione di determinati mezzi di prova se non li ritiene pertinenti con l’oggetto della lite o se quelli assunti in precedenza gli hanno già consentito di fondare il proprio convincimento (cfr. DTF 143 III 297 consid. 9.3.2 con riferimenti).
4.2 In concreto, il Pretore ha concluso che l’asserita grave violazione del contratto di lavoro posta a fondamento del licenziamento immediato non è stata dimostrata dai convenuti. Negli allegati preliminari essi hanno addotto che il provvedimento sarebbe stato giustificato dall’agire sleale dell’attore durante il rapporto di lavoro, il quale aveva costituito una nuova società e cercato di accaparrarsi i pazienti, comunicando loro che lo studio di fisioterapia avrebbe chiuso e intraprendendo una campagna diffamatoria nei loro confronti. Al riguardo il Pretore ha rilevato che la costituzione della società __________ Sagl da parte dell’attore, di __________ M__________ e di un terzo (doc. 3), la cui l’attività era iniziata il 1° dicembre 2020, ossia scaduto il termine di disdetta (doc. H e verbale di dibattimento del 26 novembre 2021, pag. 2 e 3), non violava il contratto, tale atto costituendo un’attività preparatoria che un lavoratore può espletare durante il rapporto di lavoro senza ledere il suo obbligo di fedeltà. Nessuno degli altri testi assunti aveva inoltre confermato la tesi degli appellanti, secondo cui l’attore avrebbe cercato di accaparrarsi i loro pazienti e condotto una campagna diffamatoria nei loro confronti. In merito al teste __________ A__________, dipendente dei convenuti, che nella dichiarazione scritta di cui al doc. 5 aveva confermato la loro tesi, il primo giudice ha ritenuto la sua testimonianza inattendibile, lo stesso avendo confermato solo parzialmente quanto da lui riportato in tale documento, le sue dichiarazioni essendo peraltro state smentite dai testi __________ R__________, __________ Ru__________ e __________ M__________ e avendo ammesso di avere riportato nel doc. 5 dei fatti sentiti da terzi. Gli unici testi (__________ I__________ e __________ Ro__________) che avevano dichiarato di avere sentito che lo studio di fisioterapia sarebbe stato chiuso avevano peraltro specificato di non averlo sentito dall’attore bensì da terze persone. In merito alla mancata audizione testimoniale del dr. __________ B__________, autore della dichiarazione scritta di cui al doc. 4, il Pretore ha spiegato che i fatti ivi riportati non potevano essere oggetto di testimonianza ai sensi dell’art.169 CPC, gli stessi non essendo stati percepiti in modo diretto, come affermato dal medesimo.
4.3 In questa sede gli appellanti ritengono che il Pretore, a fronte delle dichiarazioni contraddittorie dei testi assunti, avrebbe dovuto sentire quale teste il dr. __________ B__________. La censura, esaurendosi ancora una volta in un personale apprezzamento delle prove, è irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). I convenuti non spiegano infatti i motivi di fatto e di diritto per cui la conclusione del primo giudice di non sentire il teste siccome i fatti riportati nel doc. 4 da lui redatto non erano stati da questo percepiti, sarebbe errata e con ciò da riformare, né spendono una parola in merito alle esaurienti considerazioni ritenute dal primo giudice circa l’inattendibilità del teste __________ A__________ a fronte delle convergenti dichiarazioni di senso opposto degli altri testi. Per completezza si aggiunga che non è peraltro vero che le audizioni dei testi sul tema dell’asserito agire sleale dell’attore sarebbero contraddittorie, tale aspetto riguardando unicamente il teste __________ A__________, ritenuto dal primo giudice poco credibile, e non le ulteriori dichiarazioni testimoniali, le quali sul tema dell’asserito agire sleale dell’attore sono invece risultate univoche.
4.4 Per i medesimi motivi anche il rimprovero di non avere sentito tutti i testi offerti in prima sede è irricevibile per carente motivazione e dev’essere disatteso, gli appellanti limitandosi a opporre una soggettiva valutazione delle prove e ritenere le testimonianze assunte contraddittorie, ciò che non è. Occorre altresì aggiungere che alla fine dell’udienza 12 aprile 2022, dopo avere sentito 7 dei 16 testi offerti dai convenuti allo scopo di dimostrare l’asserito agire sleale dell’attore, il Pretore, considerate le emergenze delle prove acquisite fino ad allora e tenuto conto del fatto che di tutti i testi offerti erano stati sentiti quelli “che la parte convenuta riteneva essere i più importanti” (verbale udienza 12 aprile 2022, pag. 7), ha respinto le prove non ancora assunte e chiuso l’istruttoria. Tale modo di procedere non consente di ritenere che il giudizio del primo giudice, reso previo apprezzamento anticipato delle prove, sia lesivo del diritto alla prova degli appellanti. La decisione del Pretore di rinunciare all’assunzione dei restanti testimoni, dopo aver sentito quelli ritenuti più importanti dai convenuti, resiste pertanto alla critica e va confermata. Tanto più che i convenuti nemmeno sembrano essersi lamentati di ciò in prima sede (art. 52 CPC).
In tali circostanze anche la decisione del Pretore di ritenere decadute le prove dei tre testi inizialmente citati, la cui audizione è stata annullata per i loro motivi di salute, resiste alle critiche.
4.5 In merito all’interrogatorio delle parti gli appellanti si limitano a osservare che esso “risultava essenziale per sostanziare quanto allegato in sede di risposta e al dibattimento, in particolare per quanto concerne l’eccezione di carente legittimazione passiva ...e l’agire sleale” dell’attore (appello, ad 8.3.3, pag. 15). La censura, del tutto generica, è nuovamente irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), gli appellanti omettendo di spiegare quali altre circostanze, oltre quelle ritenute dal primo giudice sui due temi, avrebbero dovuto essere dimostrate con l’assunzione di tale prova. A ciò si aggiunga che a fronte delle chiare risultanze documentali, da cui è emerso come AP 1 durante l’intera durata del rapporto contrattuale aveva agito in suo nome e non in rappresentanza della moglie, e del fatto che nessuno dei testimoni assunti ha confermato l’asserito agire sleale dell’attore, l’interrogatorio delle parti, nemmeno richiesto dagli appellanti quale prova, risultava del tutto inutile. Ne discende che, in assenza di una violazione del diritto di essere sentito, la richiesta, formulata in via subordinata, di annullamento della decisione con rinvio degli atti al primo giudice affinché completi l’istruttoria ed emetta un nuovo giudizio, deve essere respinta.
5. Per i medesimi motivi esposti ai considerandi precedenti anche le condizioni per un’assunzione in questa sede (ai sensi dell’art. 316 cpv. 3 CPC) delle prove offerte dai convenuti, e rifiutate dal primo giudice, non sono adempiute e la richiesta va respinta.
6. Per quanto concerne l’indennità riconosciuta dal Pretore per il licenziamento immediato ingiustificato ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO (di fr. 12'000.-, pari a circa 3,5 mensilità lorde), gli appellanti ne contestano l’ammontare.
6.1 Essi rilevano innanzitutto che il Pretore avrebbe dovuto prendere come base di calcolo l’ultimo salario netto (di fr. 2'594.70).
6.1.1 Secondo l'art. 337c cpv. 3 CO, in caso di licenziamento immediato ingiustificato il giudice può obbligare il datore di lavoro a versare al lavoratore un'indennità che stabilisce secondo il suo libero apprezzamento, sia per quanto concerne il principio sia per quanto concerne l’ammontare, tenuto conto di tutte le circostanze (art. 4 CC). L'indennità non può superare l'equivalente di sei mesi di salario del lavoratore. Per fissare l'indennità dovuta sulla base dell'art. 337c cpv. 3 CO occorre di principio fondarsi sul salario lordo che il lavoratore ha guadagnato ogni mese prima della disdetta (sentenza del TF 4A_234/2015 del 5 agosto 2015 consid. 3.2; 4A_310/2008 del 25 settembre 2008 consid. 4). A fronte dell’ampio potere di apprezzamento di cui dispone il giudice in materia, ciò non significa che dev'essere necessariamente inclusa una parte della tredicesima mensilità, la legge non imponendo di attenersi strettamente ad una quota parte del salario (TF 4A_161/2016 del 13 dicembre 2016 consid. 3.3; 4A_234/2015 del 5 agosto 2015 consid. 3.3; 4C.406/2005 del 2 agosto 2006 consid. 6).
6.1.2 In concreto la censura degli appellanti deve essere respinta già solo per il fatto che essi in prima sede non hanno mai contestato nella sua entità l’importo richiesto dall’attore a titolo di indennità ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO di complessivi fr. 16’715.50 (pari a 5 mensilità). È pertanto a giusta ragione che il Pretore ha riconosciuto all’attore la somma di fr. 12'000.- (pari a circa 3,5 mensilità), calcolata sulla base dell’importo complessivo richiesto per 5 mensilità (16'715.50 : 5 x 3.5 = 11'700). A ciò si aggiunga che, contrariamente a quanto preteso dagli appellanti, di principio occorre fondarsi sul salario mensile lordo (v. considerando precedente) e che in concreto quanto richiesto dall’attore e riconosciuto dal Pretore per circa 3,5 mensilità lorde si allinea al salario lordo annuale dichiarato dagli stessi convenuti per la trattenuta dell’imposta alla fonte per l’anno 2016 (fr. 40'950.-, doc. F).
6.2 Gli appellanti contestano poi l’ammontare dell’indennità riconosciuta dal Pretore, che ritengono eccessivo rispetto alle circostanze del caso concreto, in particolare a fronte della colpa concomitante dell’attore.
6.2.1 Per quel che concerne la determinazione dell’indennità, da decidere in applicazione del libero apprezzamento del giudice, entrano in considerazione, tra l’altro, il tipo e la durata dei rapporti di lavoro, l'età del lavoratore, la sua posizione gerarchica all'interno dell'impresa, la situazione personale, gli effetti economici del licenziamento, la gravita della lesione dei diritti della personalità del lavoratore, la gravità della colpa del datore di lavoro o l'eventuale colpa concomitante del dipendente, come pure la modalità con cui la disdetta è stata comunicata (DTF 135 III 405 consid. 3.1; 127 III 351 consid. 4; 123 III 391 consid. 3c e riferimenti; sentenza del TF 4A_402/2021 del 14 marzo 2022 consid. 7.1). Nessuno di questi fattori è di per sé decisivo (sentenza del TF 4A_173/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 5.1).
6.2.2 In concreto il Pretore, tenuto conto del fatto che il rapporto di lavoro, su iniziativa dell’attore, sarebbe comunque terminato due mesi più tardi e che dal 1° dicembre 2020 egli aveva iniziato una propria attività indipendente, ha concluso che da un punto di vista economico il licenziamento in tronco non aveva avuto ripercussioni importanti. Il primo giudice, considerato altresì che il rapporto di lavoro era durato 24 anni, senza che all’attore fosse mai stata rimproverata alcuna manchevolezza, che la disdetta immediata era stata inviata in copia a terze persone e che ciò costituiva una grave lesione della personalità e che la stessa denotava pure un carattere abusivo, essendo intervenuta quale reazione alle pretese fatte valere dal dipendente, ha fissato in fr. 12'000.- l’indennità (pari a circa 3,5 mensilità lorde).
Le argomentazioni con cui gli appellanti contestano l’attribuzione dell’indennità per licenziamento in tronco ingiustificato sono irricevibili per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), gli stessi limitandosi a opporre una propria versione dei fatti e un personale apprezzamento delle prove, e sono pure infondate. Esse si basano infatti su circostanze considerate dal Pretore, rispettivamente su fatti che non sono emersi dall’istruttoria, in particolare per quanto concerne l’asserita colpa concomitante dell’attore. Contrariamente a quanto pretendono gli appellanti, è peraltro a giusta ragione che il primo giudice ha qualificato il fatto di avere inviato la disdetta immediata, indicante l’asserito grave motivo, a terze persone (circostanza quest’ultima mai contestata dai convenuti nei loro allegati introduttivi), quale grave lesione della personalità del dipendente. L’eventuale obbligo imposto al datore di lavoro di segnalare all’autorità (in concreto: l’Ufficio sanità e l’Ufficio della migrazione; doc. E inc. CM.2020.678) la cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente non si estende infatti alla comunicazione del motivo di disdetta. È infine un’altra volta a giusta ragione che il Pretore, dalla coincidenza temporale tra le rivendicazioni del dipendente (doc. F, inc. CM. 2020.678) e il licenziamento immediato del giorno seguente, ha dedotto il carattere abusivo della stessa. Nelle circostanze evocate nel giudizio impugnato e qui riconfermate, la decisione del primo giudice di attribuire un’indennità di circa 3,5 mensilità lorde appare congrua e non eccede il suo potere di apprezzamento.
7. Ne discende che l’appello presentato dai convenuti deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile e la decisione impugnata confermata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC).
Per il presente giudizio,
trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con un
valore litigioso inferiore a
fr. 30'000.-, non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. c CPC).
Le ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di fr. 21'946.35, seguono la soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC). Esse, determinate in base all’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, vanno nondimeno ridotte per tenere conto del parallelo incarto (12.2022.104) dall’analogo contenuto e del relativo dispendio complessivo per la trattazione delle procedure.
9. Il valore litigioso della presente controversia raggiunge ampiamente la soglia di fr. 15’000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 95, 106 e 114 lett. c CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 23 agosto 2022 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza la sentenza 21 giugno 2022 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è confermata.
2. Non si prelevano spese processuali. Gli appellanti, in solido, rifonderanno all’attore fr. 2’000.- per ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).