Incarto n.
12.2022.105

Lugano

5 maggio 2023/bs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Grisanti e Bozzini

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2019.29 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 19 settembre 2019 da

 

 

 AO 1 

patrocinato da:   PA 2 

 

 

contro

 

 

 AP 1 

patrocinato da:   PA 1 

 

 

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto di accertare (ex art. 85a LEF) che egli non ha alcun debito nei confronti del convenuto e quindi di fare ordine all’UE di Bellinzona di annullare l’esecuzione n. __________89 avviata dal convenuto nei suoi confronti;

 

domanda avversata dal convenuto, che in via principale ha postulato di accogliere la sua eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’attore (e di conseguenza di dichiarare inammissibile l’azione di accertamento dell’inesistenza del debito e quindi di non entrare nel merito della stessa); in via subordinata ha invece postulato di limitare il procedimento alla questione preliminare della colpa dell’attore (e di conseguenza di limitare il procedimento nel senso di accertare la responsabilità dell’attore ex art. 41 CO per i danni, le spese e la perdita di guadagno di almeno fr. 308'305,27 da lui patiti a causa dell’opposizione alla domanda di costruzione sul mapp. 6__________ RFD __________ e dei successivi ricorsi al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo); in via ancor più subordinata ha postulato di respingere la domanda attorea (e di conseguenza di accertare che l’attore è debitore nei suoi confronti per l’importo di fr. 308'305,27, di mantenere l’esecuzione n. __________89 dell’UE di Bellinzona di cui al PE fatto spiccare per fr. 300'000.- oltre interessi al 5% dal 19 agosto 2018 e di rigettare in via definitiva l’opposizione interposta dall’attore in data 5 luglio 2019);

 

domande su cui il Pretore aggiunto, dopo aver limitato l’istruttoria alle questioni della colpa e dell’illiceità, si è espresso con sentenza 20 giugno 2022 respingendo l’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dal convenuto e accogliendo la petizione dell’attore accertando l’inesistenza del debito di fr. 308'305,27 a suo carico preteso dal convenuto, con conseguente ordine all’UE di Bellinzona di annullare la procedura esecutiva n. __________89 per l’importo di fr. 300'000.-, con seguito di tasse, spese e ripetibili a carico del convenuto;

 

appellante il convenuto con atto di appello 23 agosto 2022 con cui chiede l’annullamento del primo giudizio e la sua riforma in via principale nel senso di accogliere l’eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’attore (e di conseguenza di respingere in ordine siccome inammissibile la petizione); in via subordinata nel senso di respingere la petizione (e di conseguenza di accertare la responsabilità dell’attore ai sensi dell’art. 41 CO per i danni, le spese e la perdita di guadagno di almeno fr. 308'305,27 nei suoi confronti; di ritornare gli atti alla Pretura per l’accertamento dell’esistenza del credito/debito e determinazione precisa del danno; di mantenere l’esecuzione n. __________89 dell’UE di Bellinzona per l’importo di fr. 300'000.- oltre interessi al 5% dal 19 agosto 2018 e di rigettare in via definitiva l’opposizione sollevata il 5 luglio 2019 dall’attore al relativo precetto esecutivo), in entrambe le ipotesi con seguito di tassa, spese e ripetibili di primo e secondo grado a carico dell’attore;

 

mentre con risposta 11 ottobre 2022 l’attore ha postulato la reiezione dell’appello con conseguente conferma della sentenza impugnata, protestate tasse spese e ripetibili di secondo grado;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

in fatto:

A.    In data 22 giugno 2016 il Municipio di __________ ha approvato la domanda di costruzione di AP 1 e così concesso la licenza per l’edificazione di un nuovo stabile residenziale al mapp. n. 6__________ RFD __________ di proprietà di AP 1, dichiarando evasa come espressa nei considerandi l’opposizione interposta da AO 1, proprietari di un fondo confinante (v. doc. 9 e 10). Il ricorso interposto al Consiglio di Stato da AO 1 è stato respinto con risoluzione n. 2379 del 24 maggio 2017 (v. doc. H) e il ricorso inoltrato dai medesimi al Tribunale cantonale amministrativo è stato respinto con sentenza 19 luglio 2018 (v. doc. I).

B.    Con scritto 22 maggio 2019 il rappresentante legale dei coniugi AP 1 ha comunicato al collega rappresentante dei coniugi AO 1 che i suoi mandanti intendevano chiedere il risarcimento dei danni conseguenti al ritardo di 25 mesi nella costruzione del nuovo stabile di appartamenti sulla part. n. 6__________ RFD __________ e al proposito chiedeva la disponibilità dei coniugi AO 1 a rinunciare a sollevare l’eccezione di prescrizione (v. doc. G e 5). In assenza di un positivo riscontro (v. doc. 6, 7 ed E) AP 1 faceva notificare dall’UE di Bellinzona a AO 1 il PE n. __________89 del 4 luglio 2019 al quale l’escusso formulava opposizione il giorno successivo (v. doc. B). Il credito vantato con il precetto ammontava a fr. 300'000.- oltre interessi al 5% dal 19 agosto 2018 e faceva riferimento a “Risarcimento danni, spese e mancati guadagni (in part. Aumento costi di costruzione, spese legali e altre, mancate pigioni x 25 mesi) x opposizione abusiva a licenza edilizia part. 6__________ RFD __________, art. 41 CO” (v. ancora doc. B). Analogo precetto veniva fatto notificare a AO 1 (v. inc. OR.2019.28).
Con scritto 6 novembre 2019, ossia nel rispetto del termine assegnatogli, il rappresentante legale di AP 1 precisava all’attenzione dell’UE di Bellinzona che le posizioni del credito vantato nei confronti dei coniugi AO 1 non riguardavano solo danni diretti ma anche mancati guadagni e spese derivanti dal ritardo nell’inizio dei lavori di costruzione a seguito dell’opposizione alla domanda di costruzione e ai successivi ricorsi al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo (v. doc. L).

C.    In data 19 settembre 2019 AO 1 ha introdotto un’azione di accertamento dell’inesistenza del debito ex art. 85a LEF chiedendo di accertare che egli non ha alcun debito nei confronti di AP 1 nonché di fare ordine all’UE di Bellinzona di annullare l’esecuzione n. __________89. In buona sostanza l’attore intravvede l’infondatezza della pretesa fatta valere nei suoi confronti nel fatto che il convenuto non ha chiesto il rigetto dell’opposizione né ha introdotto un’azione fondata sull’art. 79 LEF. Nel merito della vertenza considera quindi chiaro che la sua legittima contestazione del progetto edilizio del vicino non possa in alcun caso rientrare nelle (restrittive) condizioni poste per l’applicazione degli art. 22 della Legge edilizia cantonale (LE) e 41 CO. L’attore sottolinea che le proprie iniziative procedurali erano sorrette da validi argomenti, ritenuto come né il Consiglio di Stato né il Tribunale cantonale amministrativo avevano definito defatigatorio il suo agire né dichiarato inammissibili le impugnative, con la conseguenza che l’esecuzione nei suoi confronti risulta infondata e abusiva.

D.    Con scritto 23 ottobre 2019 AP 1 ha chiesto la sospensione del termine assegnatogli per la risposta e di limitare il procedimento alla questione della legittimazione dell’attore a presentare l’azione ex art. 85a LEF. Richiamandosi alla giurisprudenza del Tribunale federale egli sostiene che tale legittimazione non sarebbe data allorquando, come nel caso concreto, il creditore si è visto costretto a far spiccare un PE perché il debitore si era rifiutato di sottoscrivere la rinuncia a sollevare la prescrizione, senza contare che nella valutazione dei contrapposti interessi occorreva tener conto della sua difficoltà a inoltrare un’azione creditoria complessa nel termine di prescrizione di un anno.
L’attore si è opposto alla richiesta, a suo avviso fondata su un’errata lettura della giurisprudenza federale, rimproverando al convenuto di voler guadagnare tempo; parallelamente ha postulato in via cautelare di far ordine all’UE di Bellinzona di non comunicare a terzi l’esistenza dell’esecuzione n. __________89, il grave pregiudizio in termini di immagine della sua solvibilità e moralità che l’iscrizione di un PE per un importo elevato comporta essendo evidente.
Con decisione 15 novembre 2019 il Pretore ha respinto la domanda di limitazione della causa e assegnato un termine al convenuto per esprimersi sulla domanda cautelare dell’attore.
Entro il termine fissato il convenuto ha comunicato di non opporsi alla domanda cautelare della controparte ciò che conduceva tuttavia all’assenza di interesse all’azione in capo a quest’ultima, di qui l’invito al Pretore di rivedere la decisione che respingeva la sua domanda di limitare la causa al solo tema della legittimazione.
Con decisione 28 novembre 2019 il Pretore ha fatto ordine all’UE di Bellinzona di provvisoriamente non comunicare a terze persone l’esistenza del PE n. __________89.
L’attore si è dal canto suo opposto alla nuova richiesta del convenuto di limitazione della procedura.
Con decisione 13 dicembre 2019 il Pretore ha confermato la sua decisione del 15 novembre precedente e riattivato il termine per la risposta di causa.

E.     In data 6 maggio 2020 AP 1 ha presentato la sua risposta con eccezione di carenza di legittimazione attiva nonché domanda di semplificazione del processo ex art. 125 let. a CPC. In primo luogo il convenuto ha nuovamente contestato la legittimazione attiva dell’attore in quanto privo di interesse degno di protezione a far accertare l’inesistenza del debito e a evitare che l’esecuzione venga comunicata a terzi, in particolare a seguito della decisione cautelare 28 novembre 2019, chiedendo che l’azione sia dichiarata inammissibile.
In seguito, ritenuto che la sua domanda di risarcimento danni si fonda sugli art. 22 LE e 41 CO, il convenuto ha chiesto di limitare la procedura al tema della colpa dell’attore, a ragione della complessità, dei tempi e dei costi connessi alle perizie da esperire in merito a determinate poste di danno (mancati guadagni e aumenti dei costi di costruzione in particolare). AP 1 ha così esposto i motivi per i quali occorreva considerare che AO 1 aveva esercitato in mala fede e in modo abusivo il suo diritto di opposizione e in seguito di ricorso contro il suo progetto edificatorio, con particolare riferimento al tentativo di ottenere un vantaggio (una striscia di terreno) dapprima e all’infondatezza delle censure addotte in seguito. Nella parte conclusiva del suo allegato il convenuto ha quantificato provvisoriamente i danni subiti come segue: fr. 251'160.- per mancati affitti, fr. 4'678,80 per spese legali, fr. 1'699,85 per maggiori oneri assicurativi, fr. 457,06 per la tassa base per la fornitura dell’acqua potabile, fr. 31'444.- per il rincaro dei costi di costruzione, fr. 8'240,56 per maggiori oneri ipotecari, fr. 10'625.- per il mancato reddito del capitale depositato per accedere al credito di costruzione, per complessivi fr. 308'305,27, importo di cui ha chiesto di accertare che l’attore è debitore.

F.     In sede di replica AO 1 ha riaffermato l’esistenza della sua legittimazione attiva e del suo interesse degno di protezione a introdurre un’azione di accertamento dell’inesistenza del debito, contestando la tesi contraria esposta nella risposta; si è opposto alla limitazione della procedura al solo tema della colpa, che non avrebbe senso trattare separatamente dalle altre condizioni della responsabilità; ha contestato l’esistenza di una colpa per aver esercitato i propri diritti di opposizione e ricorso avverso il progetto edilizio; ha negato di aver tentato di ottenere un vantaggio dall’illecita commercializzazione di un diritto processuale; e ha contestato le poste del danno avanzate dal convenuto.

Con la duplica AP 1 ha ribadito le sue tesi, soffermandosi in particolare da un lato sull’assenza di rischio reputazionale in capo all’attore dopo la decisione cautelare 29 novembre 2019, d’altro lato sul comportamento colpevole e illecito del medesimo.

G.    Nel corso dell’udienza svoltasi il 17 marzo 2021 le parti hanno confermato le rispettive allegazioni e domande e hanno notificato le prove, quindi hanno concordato di richiedere una decisione preliminare sulla responsabilità, e meglio sui temi della colpa e dell’illiceità. Il Pretore aggiunto ha accolto la richiesta con conseguente limitazione dell’istruttoria a questi due temi.

Nel corso dell’udienza del 26 maggio 2021 si sono svolti gli interrogatori di AO 1 e AP 1.

In data 8 ottobre 2021 entrambe le parti hanno presentato le loro conclusioni scritte; l’attore chiedendo di accogliere l’azione di accertamento dell’inesistenza del debito e di ordinare all’UE di annullare la procedura esecutiva promossa nei suoi confronti dal convenuto, quest’ultimo chiedendo di accogliere la sua eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’attore con conseguente decisione di inammissibilità della petizione, rispettivamente chiedendo di respingere l’azione di accertamento dell’inesistenza del debito, di conseguenza di accertare la responsabilità dell’attore per i danni, spese e perdita di guadagno da lui patiti a causa dell’opposizione alla domanda di costruzione e dei successivi ricorsi, quindi di continuare l’istruttoria ai fini della quantificazione del danno da lui subito.

H.    Con sentenza 20 giugno 2022 il Pretore aggiunto ha respinto l‘eccezione di carenza di legittimazione attiva (dispositivo n. 1), ha accolto la petizione (dispositivo n. 2) e accertato l’inesistenza del debito di fr. 308'305,27 a carico di AO 1 preteso da AP 1 (dispositivo n. 3), ha fatto ordine all’UE di Bellinzona di annullare la procedura esecutiva n. __________89 (dispositivo n. 4), in fine ha posto la tassa e le spese per complessivi fr. 10'000.- a carico di AP 1 con obbligo di rifondere a AO 1 fr. 12'000.- a titolo di ripetibili (dispositivo n. 5).

I.       AP 1 ha impugnato il giudizio pretorile con atto di appello 23 agosto 2022 chiedendo in via principale di accogliere l’eccezione di carenza di legittimazione attiva di AO 1, di conseguenza di respingere in ordine siccome inammissibile la petizione, con seguito degli oneri processuali a carico della controparte; in via subordinata di respingere la petizione e di conseguenza accertare la responsabilità dell’attore ai sensi dell’art. 41 CO per danni, spese e perdita di guadagno per almeno fr. 308'305,27 nei suoi confronti; di ritornare gli atti alla Pretura affinché accerti l’esistenza del debito e determini l’ammontare preciso del danno, rispettivamente del credito a suo favore e a carico dell’attore; di mantenere l’esecuzione n. __________89 dell’UE di Bellinzona e di rigettare in via definitiva l’opposizione sollevata al PE in data 5 luglio 2019 da AO 1, con seguito degli oneri processuali a carico della controparte, protestate tasse, spese e ripetibili di secondo grado.

Con risposta 11 ottobre 2022 AO 1 ha postulato di respingere l’appello, con conseguente conferma del primo giudizio, e di porre a carico dell’appellante gli oneri processuali di seconda sede.

 

E considerato

 

in diritto:

1.     L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). I termini di appello e di risposta sono entrambi di 30 giorni (v. art. 311 cpv. 1 e 312 cpv. 2 CPC).

In concreto la sentenza impugnata risulta finale nella misura in cui il Pretore aggiunto, dopo aver respinto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dal convenuto, ha accolto la petizione, avendo concluso per l’assenza di illiceità nell’agire dell’attore con conseguente inutilità di pronunciarsi sulle altre condizioni della responsabilità secondo l’art. 41 CO. La controversia presenta d’altro canto un valore ben superiore a fr. 10'000.-.
Ne deriva che il rimedio dell’appello è senz’altro formalmente corretto nonché inoltrato nei termini di legge tenuto conto della sospensione per le ferie dal 15 luglio al 15 agosto inclusi (v. art. 145 cpv. 1 let. b CPC).
Tempestiva è altresì la risposta 11 ottobre 2022 presentata nel rispetto del termine fissato con ordinanza 12 settembre 2022 di questa Camera.


2.     Il Pretore aggiunto nella prima parte del suo giudizio è giunto alla conclusione che l’attore disponeva di un interesse giuridico legittimo a far valere l’azione di cui all’art. 85a LEF. Egli ha ricordato dapprima che la gestione del registro delle esecuzioni, e con essa il tema della comunicazione a terzi riguardo a esecuzioni in corso ex art. 8a LEF, rientrava nell’esclusiva competenza dell’ufficio di esecuzione, non in quella del giudice civile, anche qualora quest’ultimo sia adito con un’azione di accertamento dell’inesistenza del debito; in seguito che in virtù di una giurisprudenza del Tribunale federale (v. DTF 141 III 68) l’interesse alla costatazione dell’inesistenza di una pretesa è dato dal momento che questa è posta in esecuzione e sino a che la stessa può essere comunicata a terzi, salvo che il creditore dimostri di aver promosso l’esecuzione unicamente per interrompere il termine di prescrizione dopo che il debitore aveva rifiutato di firmare una dichiarazione di rinuncia e sempre che il creditore non possa per motivi importanti far valere immediatamente in giudizio la pretesa nella sua integralità. In concreto il primo giudice ha costatato da un lato che non risultava una decisione dell’UE atta a non divulgare l’esecuzione in corso, d’altro lato che il convenuto non aveva comprovato che la sua pretesa non poteva essere fatta valere in giudizio nella sua integralità per motivi importanti.


3.      L’appellante rimprovera al Pretore aggiunto un errato accertamento dei fatti per aver misconosciuto la decisione cautelare 28 novembre 2019 del Pretore che ordinava all’UE di Bellinzona di provvisoriamente non comunicare a terze persone l’esistenza dell’esecuzione n. __________89 (v. sopra consid. D), ciò che comportava la decadenza di un eventuale interesse degno di protezione dell’attore a proporre l’azione dell’art. 85a LEF per assenza di qualsiasi pregiudizio alla sua reputazione riferita alla sua solvibilità, fermo restando che il presupposto processuale dell’interesse degno di protezione deve sussistere per tutta la durata della procedura e non solo al momento del suo atto introduttivo. A torto.
È vero che il primo giudice non ha citato esplicitamente la decisione cautelare 28 novembre 2019 e ha fatto riferimento alla possibilità di comunicare a terzi l’esecuzione di cui trattasi al momento dell’inoltro della petizione. L’appellante ha però omesso di considerare che il medesimo giudice ha precisato che la gestione del registro delle esecuzioni compete all’Ufficio di esecuzione e non al giudice civile, come precisato dalla Camera di esecuzione e fallimenti (sentenza impugnata, consid. 5 a pag. 4) e che non risultavano esserci state decisioni dell’UE concernenti la non divulgazione dell’esecuzione in oggetto (sentenza impugnata consid. 7, pag. 5 i.f.). In effetti, l’art. 8 cpv. 3 LEF non costituisce una valida base legale in virtù della quale il giudice civile può impartire istruzioni agli Uffici di esecuzione, neppure allorquando il primo è adito con un’azione di accertamento dell’inesistenza del debito posto in esecuzione. Richieste volte a non comunicare a terzi procedimenti esecutivi in corso vanno quindi dirette all’Ufficio che tiene il registro delle esecuzioni e la cui decisione può essere impugnata con ricorso all’Autorità di vigilanza, nuovamente non al giudice civile (v. STF 4A_440/2014, 27 novembre 2014, consid. 4.2; 4A_229/2018, 12 ottobre 2018, consid. 7; IICCA 12.2015.208, 7 febbraio 2017, consid. 11; CCR 16.2017.38, 11 giugno 2019, consid. 7b e 7c). Da quanto precede deriva che a ragione il primo giudice ha rilevato che non vi erano decisioni dell’UE concernenti la non divulgazione dell’esecuzione in oggetto. Egli avrebbe invero potuto aggiungere, per chiarezza e vista la giurisprudenza della CEF, che la decisione cautelare 28 novembre 2019 era in realtà nulla per assenza di base legale e quindi priva di qualsiasi effetto di natura esecutiva. Non si può nondimeno prescindere dall’osservare che stupisce il comportamento processuale dell’attore, che in via cautelare chiede al Pretore di ordinare all’UE di provvisoriamente non comunicare a terzi, che postulano la consultazione del registro o l’emissione di attestazioni di solvibilità, l’esistenza dell’esecuzione a suo carico e poi, una volta ottenuto quell’ordine, in seconda sede ne nega l’efficacia (v. risposta all’appello, pt. 10 seg.).
In ogni modo, per i suddetti motivi, contrariamente a quanto preteso dall’appellante, l’interesse degno di protezione in capo all’attore ha continuato a sussistere anche dopo il 28 novembre 2019.


4.      Dopo aver ricordato che era stato costretto a far notificare alla controparte un precetto esecutivo a fronte del rifiuto di quest’ultima di sottoscrivere la rinuncia all’eccezione di prescrizione, l’appellante sostiene che non si poteva imporgli di far valere immediatamente la propria pretesa in giudizio nella sua integralità già nel 2019, fatto che a torto sarebbe stato ignorato dal Pretore aggiunto.
Come sopra accennato, il primo giudice, passando in rassegna le diverse poste di danno indicate nella risposta di causa (alle pagine 14 e seg.), ha ritenuto che il qui appellante avrebbe potuto azionare la sua pretesa già nel 2019.
Con questa puntuale argomentazione l’appellante non si è minimamente confrontato limitandosi a opporre una serie di contestazioni generiche e sue personali considerazioni, in parte di difficile comprensione, ciò che rende il gravame su questo punto irricevibile per difetto di motivazione (v. art. 311 cpv. 1 CPC).
Ciò premesso giova precisare quanto segue.
A torto l’appellante pretende che il Pretore aggiunto lo avrebbe obbligato a provare dei fatti negativi. In primo luogo egli non spiega, con riferimento alle singole posizioni di danno fatte valere, con quale(i) fatto(i) negativo(i) si sarebbe scontrato e quali sarebbero state le difficoltà probatorie al riguardo (fermo restando che di principio anche i fatti cosiddetti negativi sono soggetti all’ordinario onere probatorio). In secondo luogo occorre ribadire che l’appellante ha evitato di confrontarsi con quanto esposto dal primo giudice il quale ha spiegato, sulla base proprio dei documenti prodotti con la risposta, per quali motivi era possibile far valere la pretesa nella sua integralità già nel 2019. Non incombeva poi al primo giudice disquisire sul grado di difficoltà del creditore ad argomentare la propria pretesa, allorquando quest’ultimo mai ha concretamente spiegato in cosa consistevano le asserite difficoltà “di argomentare subito e adeguatamente la propria pretesa” (v. appello, pag. 7, ultimo paragrafo).
È vero che nessuna norma impone al creditore di omettere l’atto interruttivo della prescrizione, come sostiene l’insorgente, ma non si comprende quale incidenza ciò avrebbe sull’interesse degno di protezione del debitore ad inoltrare l’azione di cui all’art. 85a LEF, da determinarsi in base ai principi giurisprudenziali sopra illustrati.
Per concludere si può aggiungere che in definitiva il convenuto ha dovuto allegare, documentare e indicare le prove inerenti al suo preteso danno nel maggio 2020, ottenendo poi una limitazione del procedimento al tema della responsabilità nel marzo 2021. In queste circostanze non è in definitiva ben chiaro quale sarebbe l’interesse degno di protezione del qui appellante a contestare l’interesse speculare dell’attore a proporre l’azione di accertamento dell’inesistenza del debito.


5.     Il Pretore aggiunto ha ricordato che agisce in maniera abusiva, e pertanto illecita ai sensi dell’art. 41 CO, chi introduce un’opposizione o un ricorso contro una domanda di costruzione malgrado un’evidente inutilità con lo scopo di ritardare la realizzazione dell’opera, ritenuto che l’evidente inutilità di un rimedio di diritto è data in caso di manifesta assenza di prospettiva ossia di mancanza di motivi oggettivamente sostenibili. Valutando quanto emerso nel corso dell’istruttoria, il primo giudice ha quindi rilevato, premesso che l’allargamento dell’accesso era di particolare interesse per l’attore fin dal momento dell’acquisto della proprietà nel 2010, che le lettere del suo legale di cui ai doc. 15 e 16, che sembravano assumere il tenore di un ricatto, costituivano a suo avviso il tentativo di risolvere con un comune accordo due fattispecie contrapposte; in seguito, pur definendo quantomeno dubbia l’asserzione dell’attore di aver agito a tutela dei suoi interessi e della sua proprietà, ha considerato che i ricorsi al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo non potevano essere definiti temerari e/o defatigatori, ciò alla luce delle argomentazioni contenute nelle decisioni di queste autorità.

Non essendo pertanto adempiuta l’esigenza dell’illiceità, il Pretore aggiunto ha rinunciato a chinarsi sull’esistenza di un’eventuale colpa in capo all’attore, con conseguente accoglimento della petizione.



6.     L’appellante ha rimproverato al primo giudice un errato accertamento dei fatti e un errato apprezzamento delle prove. A suo avviso dagli atti emergerebbe con chiarezza che l’obiettivo dell’escusso non fosse il rispetto delle norme edilizie, per lui prive d’interesse, bensì quello di forzargli la mano per ottenere un accesso veicolare più ampio attraverso il suo fondo, ciò che costituirebbe un’illecita commercializzazione di un diritto processuale, così come descritto dalla giurisprudenza del Tribunale federale. In particolare il Pretore aggiunto avrebbe banalizzato il contenuto dei doc. 15 e 16, quindi incomprensibilmente creduto a quanto sostenuto dall’attore nel suo interrogatorio e infine a torto caratterizzato l’agire di quest’ultimo quale tentativo di risolvere con un comune accordo due fattispecie con interessi contrapposti, allorquando con ogni evidenza la proposta non era di natura negoziale ma ricattatoria. Secondo l’appellante era in effetti chiaro che la controparte, in modo illecito, aveva tentato di farsi dare una striscia di terreno in cambio del ritiro del ricorso al Consiglio di Stato, consapevole del fatto che la mancata accettazione della proposta avrebbe provocato un danno. Da ultimo egli rimprovera al Pretore aggiunto di non aver riconosciuto che le iniziative procedurali dell’attore erano infondate, completamente prive di base legale nonché al limite del temerario, come precisato in particolare dal Municipio di __________ e dal Consiglio di Stato.

In sede di risposta l’attore si è opposto alle censure ricorsuali con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.


7.     Le norme alla base della pretesa dell’appellante (in particolare art. 22 LE e 41 CO), così come la giurisprudenza e la dottrina ad esse riferite, sono state esposte nel primo giudizio al quale su questo aspetto si rinvia. Si può qui aggiungere che, in virtù di quanto prescrive l’art. 41 cpv. 2 CO, anche un atto contrario ai buoni costumi conduce alla riparazione del danno da esso derivante, purché l’agire del suo autore sia intenzionale. L’atto contrario ai buoni costumi sostituisce la condizione dell’illiceità di cui al capoverso 1 della citata norma. Il concetto è identico a quello di cui all’art. 20 cpv. 1 CO (v. ad es. Werro, La responsabilité civile, Berna 2005, cfr. 391 a pag. 101). Il Tribunale federale sul tema ha in particolare precisato che se l’opponente intende sfruttare l’insorgere o l’aggravamento di un danno per ottenere dal suo avversario dei vantaggi estranei alla procedura, si realizza un atto contrario ai buoni costumi (v. DTF 123 III 101, consid. 2c). Sempre secondo il medesimo giudizio, la rinuncia a un’opposizione o a un ricorso a titolo oneroso non è contraria ai buoni costumi se l’indennità ha quale scopo di compensare un pregiudizio causato dalla realizzazione del progetto di costruzione, mentre nel caso in cui la contropartita della rinuncia è riconducibile solo al pregiudizio che potrebbe risultare dal prolungamento della procedura ma non a interessi degni di protezione del proprietario vicino, si concretizza una commercializzazione (di quella rinuncia), ciò che è immorale.


8.     Sulla base dei principi che emergono dalla giurisprudenza federale, le critiche dell’appellante al primo giudizio risultano pertinenti.
Non è avantutto dato comprendere come, a fronte del chiaro testo del doc. 15 - “liquidare in via amichevole il contenzioso ed evitare un ricorso al Consiglio di Stato” -, il Pretore aggiunto abbia potuto dar credito, per escluderne il carattere ricattatorio, a quanto dichiarato da AO 1 nel corso del suo interrogatorio, nel senso che il ricorso sarebbe stato ritirato (o non introdotto) “se i signori AP 1 avessero ceduto la fascia di terreno, in contemporanea con la sistemazione secondo le norme della luce nel vano scale” (v. verbale di udienza 26 maggio 2021, pag. 3). È evidente come ciò sia privo di senso, AO 1 non potendo seriamente aver preteso che AP 1 gli avrebbe ceduto una porzione del terreno e nel contempo modificato il progetto approvato dal Municipio.
Ma in ogni modo, dalla dichiarazione del qui appellato di volere sia la striscia di terreno che la sistemazione del preteso problema della luce nel vano scale, visto altresì il contenuto del doc. 16 (“i miei clienti chiedono una fascia di 50 cm …”), non si può certo dedurre, come fatto invece dal primo giudice, che tale agire costituiva il tentativo di risolvere di comune accordo due fattispecie con interessi contrapposti.
Soprattutto, come correttamente indicato dall’appellante, la conclusione del Pretore aggiunto risulta contraria a quanto prevede la giurisprudenza federale. La richiesta di ottenere una striscia di terreno per l’allargamento dell’accesso è ovviamente estranea alla procedura ricorsuale e come tale contraria ai buoni costumi. In effetti, la rinuncia alle procedure ricorsuali non tendeva a compensare un pregiudizio causato dalla realizzazione del progetto bensì a procurarsi un vantaggio.
D’altronde non si vede quale pregiudizio avrebbe subito la proprietà dell’attore a dipendenza del(la) maggiore o minore apporto/presenza di luce nelle scale dell’edificio del convenuto, né lo stesso attore lo ha mai spiegato (si vedano al riguardo i doc. 11, ricorso al Consiglio di Stato, e 13, ricorso al Tribunale cantonale amministrativo), tanto più che nel suo interrogatorio si è limitato ad affermare di agire per “una questione di rispetto delle regole” (v. verbale di udienza 26 maggio 2021, pag. 3).
Giova ancora osservare che anche in questa sede l’attore ha sostenuto di aver agito con l’unico scopo di difendere i propri interessi (v. risposta all’appello, cfr. 30), nuovamente senza mai indicare quali sarebbero. Se come detto nel sollevare il tema dell’illuminazione del corpo scale del progettato edificio l’attore non ha fatto valere alcun interesse riferito alla sua proprietà, lo stesso dicasi per gli altri argomenti invocati dinnanzi al Consiglio di Stato, ossia l’asserito pregiudizio al muro di cinta sul suo fondo (la cui invocazione è stata qualificata da detta autorità al limite del temerario poiché la licenza edilizia medesima chiariva che “in assenza dell’accordo dei confinanti è ammessa la demolizione del muretto posto solo sul mappale n. 6__________ RFD __________”) e la carenza di documentazione allegata alla domanda di costruzione (v. al riguardo doc. 12, risoluzione del Consiglio di Stato, pag. 4, v. anche doc. 13, ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, pt. 5 a pag. 3).
Il primo giudice si è quindi a torto limitato a ritenere quantomeno dubbio il riferimento dell’attore alla tutela dei propri interessi allorquando doveva considerare questi totalmente inesistenti in assenza della necessaria allegazione, ma soprattutto ha errato nella deduzione secondo cui ciò non sarebbe sufficiente per stabilire l’illiceità. Il tentativo di ricevere una striscia di terreno quale contropartita della rinuncia alle procedure ricorsuali, senza che ciò sia sorretto da interessi degni di protezione, costituisce infatti chiaramente un comportamento contrario alla morale (v. ancora DTF 123 III 101, consid. 2c, pag. 105 in fine, 106 all’inizio).
Ne deriva per i suesposti motivi che le procedure ricorsuali messe in atto da AO 1 vanno considerate manifestamente defatigatorie ai sensi dell’art. 22 LE. Non occorre a questo punto in aggiunta esaminare, come invece fatto dal primo giudice, se dal testo della risoluzione governativa (doc. 12), rispettivamente della sentenza cantonale (doc. 14), emergono espressioni volte a confermare il carattere inammissibile o defatigatorio dei ricorsi, ciò che peraltro neppure la dottrina esige (v. Lucchini, Compendio giuridico per l’edilizia, seconda edizione, 2015, pt. 3 a pag. 145), come a ragione esposto nel gravame (v. pag. 14, quarto paragrafo).


9.     In conclusione l’appello è respinto nella sua domanda in via principale e di conseguenza il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata è confermato. L’appello è per contro parzialmente accolto nella sua domanda subordinata: accertato l’agire contrario ai buoni costumi da parte dell’attore (corrispondente al requisito dell’illiceità), gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto affinché si pronunci sull’esistenza o meno di una colpa da parte dell’attore medesimo, l’istruttoria anche su questo secondo requisito della responsabilità essendo terminata e le parti essendosi già espresse sul tema con le rispettive conclusioni. Quanto precede implica l’annullamento dei dispositivi n. 2, 3, 4 e 5. Ne segue che l’esecuzione n. __________89 dell’UE di Bellinzona e l’opposizione al relativo PE sono provvisoriamente mantenute.
Questa Camera si è dovuta chinare sostanzialmente su due temi: la legittimazione attiva (correttamente: interesse degno di protezione) dell’attore all’azione di accertamento dell’inesistenza del debito, in cui il convenuto che l’ha contestata è risultato soccombente; l’esistenza di un agire illecito (correttamente: contrario ai buoni costumi) da parte dell’attore, fatta valere dal convenuto che in questo caso è invece risultato vincente.
Visto l’esito, le spese processuali di seconda sede, anticipate dall’appellante, sono a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuna mentre le ripetibili sono compensate.
Contro il presente giudizio, di natura incidentale, è dato ricorso al Tribunale federale alle condizioni previste dall’art. 93 LTF.

 

 

 

 

Per questi motivi

richiamati l’art. 106 cpv. 2 CPC e la LTG,

 

 

decide:

 

I.     L’appello 23 agosto 2022 di AP 1 è parzialmente accolto nel senso dei considerandi.

§  La sentenza 20 giugno 2022, inc. OR.2019.29, del Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona è nel suo dispositivo così modificata:

 

1.   immutato

 

2.   annullato

 

3.   annullato

 

4.   annullato

 

5.   annullato

 

 

§§  Gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto affinché si pronunci sull’esistenza di una colpa da parte dell’attore e sulle spese giudiziarie in funzione del suo nuovo giudizio.

 

 

II.    Le spese processuali della procedura di appello, pari a fr. 6’000.-, anticipate dall’appellante, sono poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuna, compensate le ripetibili.

                                     

 

III.      Notificazione:

 

-     

-    

 

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).