Incarto n.
12.2022.107

Lugano

10 novembre 2022/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.94 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 9 maggio 2014 da

 

 

AO 1 

rappr. dallo  PA 2 

 

 

contro

 

 

AP 1 

rappr. dallo PA 1 

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 262'830.35 oltre interessi al 6.5% dal 15 marzo 2013;

 

domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto con decisione 28 giugno 2022 ha parzialmente accolto e meglio limitatamente a fr. 210'358.65 oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2013;

 

appellante la convenuta, con appello 30 agosto 2022, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l'attrice, con risposta 12 ottobre 2022, ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

1.    Con contratto d’appalto 16 aprile 2009 (doc. D), retto dalle norme SIA 118, AO 1 è stata incaricata da AP 1, la quale agiva pure in qualità di direttrice dei lavori, di eseguire, per fr. 3'360'286.-, le opere da impresario costruttore relative all’edificazione di una nuova palazzina sul fondo n. __________ RFD di __________. Al punto 5.2 dell’allegato B del contratto è in particolare stato stabilito che “non saranno riconosciute ed accettate opere a regia e/o prestazioni supplementari rispetto a quanto previsto contrattualmente se non preventivamente notificate alla DL e approvate dalla Committente… Questa clausola deve essere assolutamente rispettata poiché anche se verranno eseguite effettivamente delle opere supplementari non autorizzate dalla DL le stesse non saranno riconosciute e l’Assuntore con la firma del presente contratto rinuncia ad ogni pretesa di pagamento …”.

Le opere sono state portate a termine nel novembre 2012.

                                        

 

                                   2.   Con petizione 9 maggio 2014 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 262'830.35 arrotondati oltre interessi al 6.5% dal 15 marzo 2013. Essa ha ritenuto di poter fatturare alla controparte
fr. 4'023’538.35 per le opere a misura
, con dunque un saldo a suo favore di fr. 237'810.31 (che in pratica era riferito a parte delle opere esterne e supplementari, e meglio alle liquidazioni delle “situazioni” da 1A a 7A, cfr. doc. F, G e H2, con i relativi giustificativi sub doc. G1), e fr. 366'974.50 per le opere a regia, con dunque un ulteriore saldo a suo favore di fr. 25'020.06 (cfr. doc. F e H1, con i relativi giustificativi sub doc. I).

                                         La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

 

 

                                   3.   Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con decisione 28 giugno 2022 il Pretore aggiunto, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 210'358.65 oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2013, ponendo le spese processuali di fr. 17’000.- (comprensivi delle spese peritali di fr. 7'500.- e delle spese della procedura di conciliazione di fr. 1'000.-) per fr. 3'400.- a carico dell’attrice e per fr. 13'600.- a carico della convenuta, obbligata altresì a rifondere alla controparte fr. 16’000.- per ripetibili.

                                         Egli ha in sostanza riconosciuto all’attrice fr. 200'800.- per le opere a misura e fr. 9'558.65 per le opere a regia.

 

 

                                   4.   Con il tempestivo appello 30 agosto 2022 che qui ci occupa, avversato dall'attrice con la tempestiva risposta 12 ottobre 2022, la convenuta ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

 

 

                                   5.   Il Pretore aggiunto, per quanto è qui ancora d’interesse, ha in primo luogo stabilito che l’attrice, oltre a dover eseguire le opere previste dal contratto, era stata chiamata a effettuare anche delle opere supplementari (cfr. testi M__________ B__________ p. 1 e M__________ F__________ p. 1) e che per la fatturazione di tutti questi lavori il dipendente della convenuta M__________ B__________, addetto alla direzione dei lavori, verificava che le misure esposte nelle bozze delle varie liquidazioni parziali corrispondessero ai piani esecutivi e a quanto effettivamente eseguito in cantiere (cfr. teste M__________ B__________ p. 2), ritenuto che sulla base delle correzioni da lui apportate l’attrice provvedeva poi ad allestire le vere e proprie liquidazioni parziali, da lei in seguito inviate alla controparte con l’invito a provvedere al pagamento degli acconti (cfr. testi M__________ B__________ p. 2, M__________ F__________ p. 2 e R__________ R__________ p. 4).

                                         Egli ha poi aggiunto che le opere a misura relative all’edificio (quelle riferite alle “situazioni” da 1 a 24, cfr. doc. F e H2, con i relativi giustificativi sub doc. G2) erano state regolarmente pagate senza contestazioni e che ad essere parzialmente insolute, in ragione di fr. 237'810.31, erano solo le opere a misura relative alle opere esterne e supplementari (quelle riferite alle “situazioni” da 1A a 7A, cfr. doc. F, G e H2, con i relativi giustificativi sub doc. G1). Ciò premesso, egli ha escluso che la convenuta potesse sottrarsi al pagamento di quelle somme in forza del punto 5.2 dell’allegato B del contratto, segnatamente sostenendo di non aver approvato i lavori supplementari e le liquidazioni, rispettivamente eccependo che M__________ B__________ non aveva il potere di autorizzare alcunché. Non solo quell’argomento difensivo era stato sollevato unicamente nell’ambito del contenzioso (cfr. doc. N, P, S e 18), ma soprattutto il comportamento tenuto dalla convenuta durante l’esecuzione dell’opera era stato tale da indurre l’attrice a ritenere che M__________ B__________ avesse il potere di rappresentare la controparte e quindi che l’approvazione delle liquidazioni da parte di quest’ultimo la vincolasse: pagando tutte le liquidazioni relative all’edificio (quelle riferite alle “situazioni” da 1 a 24), controllate e accettate dal proprio collaboratore, la convenuta aveva in effetti creato l’apparenza del suo potere di rappresentanza e quindi, per proteggere il terzo in buona fede e la sicurezza del diritto e dei contratti, dovevano esserle imputati tutti gli effetti degli atti compiuti in suo nome. Atteso però che M__________ B__________ non aveva potuto verificare la “situazione” 7A (relativa a una mercede di fr. 37'010.31, cfr. doc. G), avendo nel frattempo cessato la sua attività presso la convenuta (cfr. testi M__________ B__________ p. 2 e R__________ R__________ p. 4), la pretesa è in definitiva stata ammessa limitatamente a fr. 200'800.-.

                                        

                                         Il giudice di prime cure ha quindi accertato che anche per le opere a regia, rimaste impagate in ragione di fr. 25'020.06 (cfr. doc. F e H1, con i relativi giustificativi sub doc. I), M__________ B__________ aveva provveduto a controllare che le ore e i materiali corrispondessero al tipo di lavoro richiesto, al tempo e al materiale effettivamente utilizzato (cfr. teste M__________ B__________ p. 2). Visto che l’istruttoria aveva permesso di accertare che le prestazioni indicate nei bollettini a regia non firmati dal rappresentante della committenza non erano da ritenere accettate, rispettivamente erano ancora da discutere (cfr. teste R__________ R__________ p. 4), e considerato che solo una delle fatture rimaste insolute, e meglio quella di fr. 9'558.65 del 16 marzo 2012 (cfr. doc. I), si fondava su bollettini effettivamente sottoscritti per accettazione da M__________ B__________, ha in definitiva ammesso la pretesa limitatamente a quella somma.

 

 

                                   6.   Con la prima censura d’appello la convenuta da una parte ha rimproverato al giudice di prime cure di non aver rilevato che l’attrice era venuta meno al suo onere di allegazione e di specificazione di cui all’art. 55 cpv. 1 CPC, “non avendo … mai contestualizzato ed indicato precisamente e dettagliatamente le prestazioni fornite in relazione con le rispettive fatture pretese nei suoi scritti processuali ed avendo solo prodotto agli atti le varie liquidazioni pretese senza mai indicare un dettaglio delle prestazioni fornite con riferimento agli importi ed il contenuto specifico a comprova delle sue richieste”, e ciò anche perché “i meri rinvii [N.d.R.: ai documenti prodotti agli atti] … nei suoi allegati di causa non sono sufficienti per comprovare le sue pretese” (appello p. 5 seg.); ed ha aggiunto che in tali circostanze essa “non ha nemmeno potuto contestare nel dettaglio le singole posizioni che non sono appunto state né asserite né singolarmente quantificate negli allegati processuali” (appello p. 7). Dall’altra essa ha osservato che l’attrice, avendo rinunciato all’allestimento della perizia giudiziaria sulle opere effettivamente eseguite, nemmeno aveva rispettato l’onere della prova a suo carico. Ne ha così dedotto che la petizione doveva essere respinta già per questi due motivi.

 

 

                               6.1.   Visto il tenore della censura d’appello, appare opportuno ricordare alcuni principi sanciti dal diritto procedurale, ben riassunti dal Tribunale federale nella recente DTF 144 III 519.

 

                                         Quando, come in concreto, è applicabile la massima dispositiva (art. 55 cpv. 1 CPC), incombe alle parti, e non al giudice, raccogliere i fatti del processo. Le parti devono allegare i fatti sui quali fondano le loro pretese (onere di allegazione), produrre i mezzi di prova che vi si riferiscono (onere di deduzione delle prove) e contestare i fatti allegati dalla controparte (onere di contestazione), il giudice dovendo, giusta l'art. 150 cpv. 1 CPC, unicamente assumere le prove su fatti controversi giuridicamente rilevanti (DTF consid. 5.1).

                                         In virtù dell'art. 221 cpv. 1 lett. d CPC, rispettivamente dell'art. 222 cpv. 2 CPC, i fatti devono essere di principio allegati nella petizione, rispettivamente nella risposta per quelli che devono essere allegati dal convenuto. Possono anche essere allegati nella replica e nella duplica, se viene ordinato un secondo scambio di scritti o, se ciò non si verifica, essere dettati nel verbale durante un'udienza d'istruzione o all'inizio del dibattimento giusta l'art. 229 cpv. 2 CPC (DTF consid. 5.2.1).

                                         I fatti pertinenti allegati devono essere sufficientemente motivati (onere di sostanziare le allegazioni) affinché, da un lato, la parte convenuta possa indicare chiaramente quali fatti della petizione riconosce o contesta e, dall'altro, il giudice, partendo dalle allegazioni di fatto contenute nella petizione e rispettivamente nella risposta, possa allestire un quadro esatto dei fatti riconosciuti o contestati dalle parti, per i quali dovrà procedere all'assunzione delle prove, prima di applicare il diritto materiale determinante. Le esigenze circa il contenuto e l’accuratezza delle allegazioni dipendono dal diritto materiale e dagli elementi costitutivi della norma applicabile e, dall’altro lato, dalla posizione assunta in merito dalla parte avversa: l’attore deve dapprima illustrare i fatti concreti alla base delle sue pretese in maniera sufficientemente precisa da permettere alla controparte di determinarsi in merito e contrapporvi sue eventuali controprove; se quest’ultima ha contestato dei fatti, l’attore è allora tenuto a esporre in maniera più dettagliata e completa il contenuto dell’allegazione di ogni fatto controverso in maniera tale da consentire al giudice di amministrare le prove necessarie per chiarirli e decidere poi nel merito (DTF consid. 5.2.1.1).

                                         Più elementi di fatto concreti distinti, come differenti poste di danno, devono essere presentati sotto più numeri, ciò essendo necessario per permettere al convenuto di determinarsi chiaramente. Per quanto riguarda l’allegazione di una fattura (o di un conteggio), può capitare che l’attore alleghi nella sua petizione (o nella replica) l’ammontare totale della stessa e rinvii per il dettaglio a un documento da lui prodotto. In un caso del genere occorre esaminare se la controparte e il tribunale ottengono così le informazioni che sono loro necessarie, al punto che l’esigenza di riprendere il dettaglio della fattura nel memoriale non avrebbe senso, oppure se il rinvio è insufficiente in quanto le informazioni figuranti nel documento prodotto non sono chiare e complete o in quanto queste informazioni devono ancora esservi ricercate. Non è infatti sufficiente che il documento prodotto contenga, in una forma o in un'altra, le suddette informazioni. Il loro accesso deve essere agevole e non deve sussistere alcun margine d’interpretazione. Il rinvio figurante nel memoriale deve designare specificamente il documento a cui si fa riferimento e permettere di comprendere chiaramente quale sua parte è considerata come allegata. L’accesso agevole è assicurato solo nel caso in cui il documento in questione è esplicito (selbsterklärend) e contiene le informazioni necessarie. Se ciò non è il caso, il rinvio può essere considerato sufficiente solo se il documento prodotto è concretizzato e commentato nel memoriale in modo tale che le informazioni divengano comprensibili senza difficoltà, senza essere interpretate o ricercate (DTF consid. 5.2.1.2).

                                         Qualora l’attore alleghi, nei suoi memoriali, un ammontare a lui dovuto producendo una fattura (o un conteggio) dettagliati, che contenga le informazioni necessarie in modo esplicito, si può esigere dal convenuto che abbia a concretizzare la sua contestazione (onere di sostanziare la contestazione), indicando con precisione le posizioni della stessa (o dello stesso) che contesta. In caso contrario, la fattura (o il conteggio) si considera ammessa (ammesso) e non deve essere provata (provato) (DTF consid. 5.2.2.3). Una contestazione generica o globale è quindi insufficiente (DTF consid. 5.2.2.1).

 

 

                               6.2.   Nel caso di specie è incontestabile che l’attrice ha in realtà ossequiato il suo onere di allegazione e di specificazione.

 

                                         Essa, nella petizione, aveva segnatamente sostenuto che “le opere oggetto del contratto principale sono state eseguite a regola d’arte e conseguentemente liquidate dalla committenza … In corso di edificazione, come spesso accade, la committenza ha tuttavia ordinato una continuità di lavori, in parte supplementari, che sono stati oggetto di liquidazioni a misura ed a regia. La liquidazione a misura ha sostituito il prezzo globale inizialmente concordato ed è giunta all’importo di fr. 4'023'538.35 che a sua volta, dedotto quanto versato dalla committenza, porta ad uno scoperto di fr. 237'810.31 (doc. F, G e H; il doc. G comprende le liquidazioni dalla n. 1A alla 7A, le precedenti essendo state saldate). Per quanto concerne i lavori a regia, dalla liquidazione fino al 11.5.2012 risulta un importo globale a favore di AO 1 di fr. 366'974.50, che a sua volta, dedotto quanto versato, porta ad uno scoperto di fr. 25'020.05 (doc. F, H e I). Ne discende che la AP 1 è debitrice dell’importo globale di fr. 262'830.35. Il doc. H riporta schematicamente le fatture (lavori a regia), le richieste d’acconto (lavori a misura) e i relativi scoperti; il doc. I comprende tutte le fatture e richieste d’acconto rimaste scoperte” (p. 3 seg.).

                                         Nelle particolari circostanze, e meglio a fronte di lavori edili eseguiti che riguardavano una miriade di singole posizioni, il rinvio ai documenti da lei versati agli atti era senz’altro appropriato e sufficiente. I documenti a cui essa aveva rinviato, e meglio quelli di cui ai doc. F (che riporta, in una pagina, il totale delle liquidazioni fatturate, suddivise tra le opere a misura [a loro volta suddivise tra quelle da 1 a 24 e quelle da 1A a 7A] e le opere a regia, rispettivamente il totale delle somme incassate, con le medesime suddivisioni), G (che consiste in un plico di 14 documenti relativo alle 7 “situazioni” da 1A a 7A, ritenuto che per ogni “situazione” erano stati prodotti 2 documenti, ossia la “situazione” a quel momento fatturata e il riassunto aggiornato con tutte le “situazioni” precedenti), H (suddiviso tra doc. H1, che riporta il totale delle liquidazioni fatturate e incassate per le opere a regia e che consiste in due documenti, ossia nell’elenco delle 8 fatture a regia non solute e nel relativo estratto contabile; rispettivamente doc. H2, che riporta il totale delle “situazioni” [da 1 a 24 e da 1A a 7A] fatturate e incassate per le opere a misura e che consiste in due documenti, ossia nell’elenco delle 7 “situazioni” relative alle “situazioni” da 1A a 7A non solute e nel relativo estratto contabile) e I (che è costituito dalle 8 fatture a regia insolute, corredate, se esistenti, dei relativi bollettini a regia), erano in effetti stati designati specificamente e, stante il loro tenore e contenuto, si comprendeva chiaramente quale loro parte era stata considerata come allegata. E comunque da tutti quei documenti, anche alla luce del commento che ne era stato fatto nel memoriale, si potevano agevolmente comprendere le informazioni necessarie di cui l’attrice intendeva prevalersi.

 

                                         Non avendo la convenuta poi sollevato con la risposta (e con la duplica) obiezioni concrete e specifiche sul tema della sufficiente allegazione delle pretese attoree ed essendo anzi stata in grado di formulare tutta una serie di contestazioni (e meglio il fatto che alla controparte andava rimproverata la difettosità dell’opera in particolare a seguito dell’esistenza di infiltrazioni d’acqua, il fatto che in applicazione del punto 5.2 dell’allegato B del contratto alla controparte nulla era dovuto per le opere a regia, il fatto che le liquidazioni, da lei mai riconosciute, e “il computo dei lavori a misura ed i lavori a regia erano contestati” e il fatto che essa aveva pertanto già corrisposto alla controparte più del dovuto), nulla imponeva all’attrice di aggiungere altro nella replica, anche se poi “di fronte alla gratuita contestazione di liquidazioni già accettate (e regolate) da parte della convenuta” essa si è vista “costretta a produrre l’intero iter di liquidazioni parziali in aggiunta a quelle rimaste scoperte (doc. G2). Si completano inoltre le liquidazioni parziali scoperte producendo i conteggi allegati alle medesime (doc. G1)” (p. 3). Agendo in tal modo essa ha di fatto versato agli atti i giustificativi delle “situazioni” da 1 a 24 (doc. G2), già riassuntivamente esposte nei doc. F e H2, e i giustificativi delle “situazioni” da 1A a 7A (doc. G1), già riassuntivamente esposte nei doc. F, G e H1.

 

 

                               6.3.   Manifestamente infondata è pure la censura con cui la convenuta ha rimproverato all’attrice di non aver rispettato l’onere della prova a suo carico, per aver rinunciato a far allestire una perizia giudiziaria sulle opere effettivamente eseguite.

                                         A fronte delle concrete e specifiche obiezioni sollevate dalla convenuta negli allegati preliminari, che come detto erano più che altro riferite ad altri aspetti (ossia il fatto che alla controparte andava rimproverata la difettosità dell’opera in particolare a seguito dell’esistenza di infiltrazioni d’acqua e il fatto che in applicazione del punto 5.2 dell’allegato B del contratto alla controparte nulla era dovuto per le opere a regia), una perizia giudiziaria del genere non risultava in effetti necessaria. Essa nemmeno risultava necessaria a fronte delle ulteriori contestazioni allora sollevate dalla convenuta sul tema delle opere eseguite (in particolare quella secondo cui le liquidazioni, da lei mai riconosciute, e “il computo dei lavori a misura ed i lavori a regia erano contestati” e quella secondo cui essa aveva pertanto già corrisposto alla controparte più del dovuto), le stesse essendo in realtà generiche e globali, visto che dalle medesime non si poteva comprendere se ad essere contestata era l’esistenza di un accordo sull’esecuzione di quelle opere, l’esecuzione o meno delle stesse, la correttezza delle somme fatturate o quant’altro, fermo restando che “il computo [N.d.R:. ossia il calcolo o il conteggio] di quanto eseguito era invece già perfettamente evincibile dalle prove versate agli atti dall’attrice.  

 

 

                                   7.   La convenuta ha in seguito ribadito che la petizione doveva pure essere respinta per il fatto che l’attrice non aveva rispettato le condizioni pattuite al punto 5.2 dell’allegato B del contratto.

                                         A suo dire, era in effetti “chiaro e palese che era” lei “che avrebbe dovuto firmare ed accettare i lavori supplementari e le relative liquidazioni, proprio perché esplicitamente regolato nel contratto d’appalto sottoscritto tra le parti e non un dipendente nemmeno con firma iscritta a RC” (appello p. 10). Oltretutto nessuna disposizione della norma SIA 118 e nessuna clausola contrattuale conferiva alla direzione dei lavori il potere di vincolare economicamente la committenza, tanto più che nemmeno erano date le condizioni per far sì che la liquidazione potesse essere considerata riconosciuta (art. 154 della norma SIA 118), da una parte non essendo state approvate le liquidazioni 25 e 7A e dall’altra non essendo mai stato assegnato il termine suppletorio per la loro verifica. Non avendo M__________ B__________ mai approvato le liquidazioni 25 e 7A, nemmeno si poteva desumere che essa, pagando tutte le liquidazioni relative all’edificio (quelle riferite alle “situazioni” da 1 a 24), controllate e accettate dal proprio collaboratore, potesse aver creato l’apparenza del suo potere di rappresentanza, per cui dovevano esserle imputati tutti gli effetti degli atti compiuti in suo nome.

                                        

 

                               7.1.   La censura, formulata in modo confuso, dev’essere disattesa.

 

                                         Essa è innanzitutto irricevibile in ordine, per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), visto che la convenuta non si è confrontata con una delle due argomentazioni alternative e indipendenti che avevano indotto il giudice di prime cure a respingere la sua obiezione (cfr. Reetz, in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n. 43 ad art. 308-318; Hungerbühler/Bucher, DIKE-ZPO, 2ª ed., n. 42 seg. ad art. 311; TF 4A_133/2017 del 20 giugno 2017 consid. 2.2 e 2.3.2 [riferita invero all’analoga norma di cui all’art. 321 cpv. 1 CPC], 4A_607/2019 del 22 aprile 2020 consid. 3.3), quella secondo cui la tesi difensiva relativa al mancato rispetto delle condizioni pattuite al punto 5.2 dell’allegato B del contratto era stata da lei sollevata unicamente nell’ambito del contenzioso.

                                         Oltretutto la convenuta, rispondendo il 20 dicembre 2012 allo scritto 18 dicembre 2012 con cui l’attrice le aveva tra le altre cose rammentato “che i conteggi finora presentati sono già stati oggetto di verifica e convalidati dalla vostra DL” (doc. O), non aveva minimamente contestato la circostanza (cfr. doc. P).

 

                                         La censura sarebbe comunque stata destinata all’insuccesso anche nel merito, sostanzialmente per due ordini di motivi.

                                         In primo luogo, è pacifico che la convenuta ricopriva sia il ruolo di committente sia il ruolo di direttore dei lavori e che il tecnico M__________ B__________, addetto alla direzione dei lavori senza diritto di firma a RC, era un suo dipendente e con ciò un suo ausiliario ai sensi dell’art. 101 CO. Ora, dal fatto che M__________ B__________ si occupasse, tra le altre cose, di controllare e verificare, apportando le necessarie correzioni, che le misure esposte nelle bozze delle varie liquidazioni parziali corrispondessero ai piani esecutivi e a quanto effettivamente eseguito sul cantiere, l’attrice poteva inferire in buona fede, anche perché ciò non è mai stato messo in dubbio da nessuno, che costui fosse stato incaricato e autorizzato dalla convenuta di agire in tal senso. Dal fatto poi che M__________ B__________, così incaricato, si fosse occupato di controllare e verificare anche le opere supplementari e a regia (che l’attrice era invero stata richiesta di eseguire, cfr. testi M__________ B__________ p. 1 seg. e M__________ F__________ p. 1), quest’ultima poteva parimenti inferire in buona fede che egli avrebbe senz’altro proposto delle correzioni laddove quelle opere non fossero state precedentemente ordinate o autorizzate dalla convenuta in qualità di committente o di direzione dei lavori. D’altronde, in assenza di una direzione dei lavori esterna, l’esigenza per entrambe le parti di far controllare e verificare le opere effettivamente eseguite, in un momento in cui ciò era ancora possibile, presupponeva che l’esito di quel controllo non potesse poi essere rimesso in discussione, per cui la posizione assunta ora dalla convenuta non merita protezione.

                                         In secondo luogo, la convenuta non ha efficacemente censurato l’assunto pretorile secondo cui il comportamento da lei tenuto durante l’esecuzione dell’opera, segnatamente il fatto che essa avesse pagato tutte le liquidazioni relative all’edificio (quelle riferite alle “situazioni” da 1 a 24), controllate e accettate da M__________ B__________, era stato tale da indurre l’attrice a ritenere che quest’ultimo avesse il potere di rappresentarla e quindi che l’approvazione delle liquidazioni da parte di quest’ultimo la vincolasse. La circostanza da lei addotta nell’appello, e meglio il fatto che M__________ B__________ non avesse in realtà mai approvato le liquidazioni 25 e 7A, non era in effetti atta a sconfessare la conclusione pretorile, riferita al pagamento delle liquidazioni, controllate e accettate, relative alle “situazioni” da 1 a 24.

                                        

                                         A titolo abbondanziale, come per altro rilevato dall’attrice nella sua risposta all’appello, si aggiunga che negli allegati preliminari l’argomentazione relativa al mancato rispetto delle condizioni pattuite al punto 5.2 dell’allegato B del contratto era stata sollevata dalla convenuta solo con riferimento alle opere a regia (cfr. risposta p. 4: “queste condizioni [N.d.R.: quelle dell’art. 5.2 dell’allegato B del contratto] non sono state adempiute e pertanto nulla è dovuto per le regie pretese” e “è recisamente contestato che … qualcosa sia dovuto per quei lavori a regia in quanto non è assolutamente stata rispettata la clausola di cui all’art. 5 degli accordi speciali (doc. D, allegato B al contratto)”; p. 5: “si prende comunque atto che l’attrice riconosce che la convenuta ... ne avrebbe versati fr. 337'287.35 sui lavori a regia per i quali comunque nulla è dovuto poiché detti lavori non erano stati preliminarmente concordati e non fatturati entro i termini di cui all’art. 5 (doc. D, allegato B)”; p. 7: “in punto ai conteggi per i lavori a regia nulla è dovuto ai sensi dell’art. 5 allegato B di cui al doc. D”; cfr. pure duplica p. 2: “la convenuta ribadisce la contestazione di tutti i lavori a regia pretesi, in quanto non preventivamente notificati alla DL e approvati dalla committente”), per cui non può ora essere estesa alle ben più importanti opere a misura supplementari.

 

 

                               7.2.   Per il resto, le questioni sollevate dalla convenuta nell’appello non erano idonee a smentire quanto si è appena detto.  

                                         Innanzitutto, contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, non è vero che il punto 5.2 dell’allegato B del contratto esigeva che la firma e l’accettazione delle opere supplementari emanasse da lei, e meglio da un suo organo iscritto a RC.

                                         E nemmeno, a ben vedere, si trattava in realtà di stabilire se le varie liquidazioni fossero o meno state riconosciute dalla stessa, segnatamente da parte di M__________ __________, il quale aveva agito in qualità di direttore dei lavori.

                                     

 

                                   8.   La convenuta ha inoltre sostenuto che la petizione doveva essere respinta anche per il fatto che le liquidazioni 25, di
fr. 178'266.89 IVA esclusa, e 7A, di fr. 35'666.51 IVA esclusa, non erano mai state approvate, nemmeno da M__________ __________.

 

                                         La censura, già irricevibile in ordine siccome formulata per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 229 CPC e contrario; II CCA 15 novembre 2021 inc. n. 12.2021.79, 24 febbraio 2022 inc. n. 12.2021.88), è ampiamente infondata anche nel merito. La liquidazione 25 non era in effetti oggetto della presente controversia (ritenuto che la causa riguardava solo le liquidazioni a misura, quelle da 1 a 24 e da 1A a 7A, rispettivamente le liquidazioni a regia) ed anzi, a ben vedere, nemmeno esisteva in quanto tale, visto e considerato che la stessa, datata 14 marzo 2012, era semplicemente la bozza di liquidazione delle opere a misura che, il 16 marzo 2012, a seguito delle correzioni apportate verosimilmente da M__________ __________, erano poi state oggetto della liquidazione 1A (come risulta inequivocabilmente da un confronto tra la liquidazione 1A, contenuta nel plico doc. G e G1, e la liquidazione 25, contenuta nel plico doc. G1). L’ammontare della liquidazione 7A, pari a fr. 37'010.31 (cfr. doc. G), era invece già stato dedotto dalle pretese dell’attrice dal Pretore aggiunto, proprio per il fatto che quella liquidazione non era mai stata controllata e verificata da M__________ __________.

 

 

                                   9.   La convenuta ha censurato il querelato giudizio anche nella misura in cui il Pretore aggiunto aveva ritenuto che l’attrice potesse pretendere fr. 9'558.65 per le opere a regia.

                                         A suo dire, “come possa quindi il giudice di prime cure confermare pretese per lavori supplementari / a regia eseguiti da AO 1 siccome dovuti, se egli stesso ammette nella sua decisione che i bollettini non sono stati firmati né dalla DL né dalla committenza stessa ed erano ancora addirittura da discutere e che solo l’importo di fr. 9'558.65 può venir riconosciuto è non solo incomprensibile ma addirittura arbitrario, perché le sue conclusioni sono in palese contraddizione con gli atti e le testimonianze” (appello p. 13).

 

                                         La censura, che si fonda su una lettura manifestamente errata della decisione impugnata, deve senz’altro essere respinta.

                                         Come detto in precedenza (cfr. supra consid. 5), il giudice di prime cure aveva in effetti accertato che anche per le opere a regia, rimaste impagate in ragione di fr. 25'020.06, M__________ B__________ aveva provveduto a controllare che le ore e i materiali corrispondessero al tipo di lavoro richiesto, al tempo e al materiale effettivamente utilizzato, aggiungendo poi che, siccome l’istruttoria aveva permesso di accertare che le prestazioni indicate nei bollettini a regia non firmati dal rappresentante della committenza non erano da ritenere accettate, rispettivamente erano ancora da discutere, e siccome solo una delle fatture rimaste insolute, e meglio quella di
fr. 9'558.65 del 16 marzo 2012, si fondava su bollettini effettivamente sottoscritti per accettazione da M__________ B__________, la pretesa attorea doveva essere ammessa solo limitatamente a quella somma. Non si è dunque assolutamente in presenza di una decisione “incomprensibile” o “in palese contraddizione con gli atti e le testimonianze” e con ciò arbitraria.

                                        

 

                                10.   La convenuta ha infine rimproverato al giudice di prime cure di non aver rilevato che essa “aveva anche contestato il fatto che nelle varie posizioni parziali (doc. G2) era stato solo dedotto lo sconto del 2% in luogo del 3% concordato (conclusioni 31.08.2020 cifra 11.3; cfr. duplica 10.12.2014 p. 5 ad 3) e questa differenza non è mai stata considerata né bonificata da AO 1”. Ne ha dedotto che “volendo anche considerare questa differenza di 1% di sconto su quanto fatturato da AO 1 si ha comunque una deduzione di almeno fr. 30/40'000.- mai considerata dal Pretore aggiunto” (appello p. 14).

 

                                         La censura, il cui senso è evincibile solo alla luce di quanto la convenuta aveva sostenuto con l’allegato conclusionale (ad 11.3: “anche in diverse posizioni parziali era stato indicato lo sconto solo del 2% in luogo del 3% di contratto (telefax 27.08.2009 AP 1 - doc. G2)”), è irricevibile in ordine, non essendo in realtà stata formulata con la duplica (visto che in nessuna parte di quell’allegato, e tanto meno a p. 5 ad 3, vi è traccia di una tale tesi), ma solo in sede conclusionale (art. 229 CPC e contrario; II CCA 15 novembre 2021 inc. n. 12.2021.79, 24 febbraio 2022 inc. n. 12.2021.88).

                                         Essa è in ogni caso infondata anche nel merito. Pur essendo vero che nel telefax 27.08.2009 (allegato alla liquidazione della “situazione” 2 nel plico doc. G2) la convenuta, riferendosi “alla vostra ricapitolazione del 29.07.09”, ossia alla liquidazione della “situazione” 2, aveva tra le altre cose lamentato il fatto che “contrariamente a quanto stipulato nel contratto d’appalto, è stato applicato lo sconto del 2% anziché del 3%”, è altrettanto vero che quell’errore è in seguito stato corretto dall’attrice, tant’è che in tutte le seguenti liquidazioni (dalla terza alla ventiquattresima, tutte contenute nel plico doc. G2), che concettualmente inglobavano poi quelle precedenti, lo sconto era stato esposto in ragione del 3%, come previsto dal contratto.

 

 

                                11.   Ne discende che l’appello della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                         Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 210'358.65, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

 

 

decide:

 

 

                                    I.   L’appello 30 agosto 2022 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

 

                                   II.   Le spese processuali di fr. 9’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 7’000.- per ripetibili.

 

 

                                  III.   Notificazione:

 

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                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).