Incarto n.
12.2022.116

Lugano

22 novembre 2022/jh  

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2020.87 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 8 luglio 2020 da

 

 

 AO 1 

rappr. da  PA 2 

 

 

contro

 

 

AP 1 

rappr. da  PA 1 

 

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di EUR 148'275.-, somma ridotta con la replica a EUR 134'100.-, oltre interessi al 5% dal 30 marzo 2020;

 

domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 2 agosto 2022 ha (parzialmente) accolto, condannando la convenuta al pagamento di EUR 134'100.- oltre interessi al 5% dal 30 marzo 2020;

 

appellante la convenuta, con appello 13 settembre 2022, con cui ha chiesto, previa concessione dell’effetto sospensivo, la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l'attore, con risposta 25 ottobre 2022, ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

 

preso atto della replica spontanea 4 novembre 2022 della convenuta e della duplica spontanea 8 novembre 2022 dell’attore;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

1.    Il 18 dicembre 2015 (doc. B p. 20) il cittadino russo e ucraino AO 1, socio di maggioranza (al 60% prima e all’84% poi [doc. B p. 6 seg.]) della società italiana AP 1, è stato nominato suo consigliere con firma individuale, fino al 20 settembre 2016 (doc. B p. 14), inizialmente con la carica di presidente del consiglio d’amministrazione e in seguito con la carica di amministratore delegato (doc. B p. 15).

Il 20 gennaio 2016 (doc. B p. 16) la sua ex moglie I__________ __________, che al momento dei fatti, faceva ancora coppia con lui, è stata a sua volta eletta, fino al 14 febbraio 2018 (doc. B p. 12), quale consigliera della società con firma individuale, assumendo poi la carica di amministratrice unica (doc. B p. 13).

 

 

2.    Il 2 agosto 2016 AP 1 ha assunto R__________ __________, rappresentato dal suo agente O__________ __________, quale “Head Coach” per le stagioni 2016-2017 e 2017-2018. Agli atti sono stati versati due diversi contratti di lavoro, e meglio un formulario depositato dalla società presso la Lega __________ Italiana, che prevedeva un compenso annuale di EUR 80'000.- (doc. 17), e un altro ben più approfondito scritto, firmato da AO 1 in rappresentanza della società, che prevedeva un compenso annuale di EUR 250'000.- (doc. O).

Il 30 novembre 2016 AP 1 e R__________ __________, rappresentato dal suo agente O__________ __________, hanno sciolto consensualmente il contratto di lavoro con AP 1. L’accordo in questione (“settlement agreement”, doc. C), sottoscritto da I__________ __________ in rappresentanza della società, prevedeva che le pretese derivanti dal contratto di cui al doc. O dovevano essere liquidate con il pagamento di
EUR 234'000.- a R__________ __________ e di EUR 25'000.- a O__________ __________.

Con contratto parimenti datato 30 novembre 2016 (“gentlemen’s agreement”, doc. A) AO 1 (allora definito quale “Creditor”) e AP 1 (allora definita quale “Club”), rappresentata da I__________ __________, hanno concordato quanto segue: “1. It is stated that the Club can request the Creditor to release a payment (several payments) for and on behalf of the Club in the maximum total amount of
EUR 250'000.- to the Club Head Coach Mr. R__________ __________ and Club Head Coach Agent Mr. O__________ __________.
2. This payment (several payments) will be made on behalf of the Club and for the account of the Club. 3. The Creditor agreed to provide this payment (or payments) without receiving any profit. 4. The Club agrees to return to the Creditor any of the paid amounts: Within 5 days after receiving the Creditor written request; or not later 30th November 2019. 5. This gentlemen’s agreement is governed by and interpreted in accordance with Swiss law. Jurisdiction: civil court of Lugano, Ticino, Switzerland”.

 

 

                                   3.   Con petizione 8 luglio 2020, non preceduta dalla procedura di conciliazione in applicazione dell’art. 199 cpv. 2 lett. a CPC, AO 1, a quel momento domiciliato in Slovenia, ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenerne la condanna al pagamento di un importo poi ridotto con la replica dagli iniziali EUR 148'275.- a EUR 134'100.- oltre interessi al 5% dal 30 marzo 2020. Egli, prevalendosi dell’accordo di cui al doc. A, ha in sostanza preteso il pagamento della somma asseritamente anticipata per liquidare il contenzioso tra la società e R__________ __________ e O__________ __________ (fermo restando che nell’ambito di una precedente procedura arbitrale - i cui accertamenti non sono vincolanti, non essendosi trattata di una vertenza tra le parti qui in causa - la convenuta era già stata condannata a pagare, e aveva pagato, EUR 76'275.- a R__________ __________ e EUR 6'000.- a O__________ __________ [doc. D], che a loro volta avevano incassato altri EUR 40'000.- rispettivamente
EUR 4'000.- dal nuovo club nel frattempo reperito).

                                         La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

 

 

                                   4.   Esperita l’istruttoria, nel corso della quale è stato sentito il teste O__________ __________ e si è provveduto all’interrogatorio dell’attore e di A__________ __________, e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 2 agosto 2022, ha (parzialmente) accolto la petizione nel senso che ha condannato la convenuta al pagamento di EUR 134'100.- oltre interessi al 5% dal 30 marzo 2020, ponendo le spese processuali di CHF 6’500.- per 1/10 a carico dell’attore e per 9/10 a carico della convenuta, obbligata altresì a rifondere alla controparte CHF 6’500.- per ripetibili.

 

 

                                   5.   Con il tempestivo appello 13 settembre 2022 che qui ci occupa, avversato dall'attore con la tempestiva risposta 25 ottobre 2022 (a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 4 novembre 2022 della convenuta e la duplica spontanea 8 novembre 2022 dell’attore [memoriali questi che non sono in sé idonei, pena la loro irricevibilità, a migliorare o completare l’appello o la risposta allo stesso, cfr. TF 5A_813/2015 del 12 gennaio 2016 consid. 2.3.2]), la convenuta ha chiesto, previa concessione dell’effetto sospensivo, di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. In ordine, essa ha eccepito l’incompetenza del giudice adito per il fatto che il “gentlemen’s agreement” (doc. A) era falso e per il fatto che negli statuti della società era stata prevista una clausola compromissoria. Nel merito, ha ribadito che il presunto contratto di lavoro dissimulato di cui al doc. O non era mai esistito e comunque non era vincolante siccome non rispettoso delle norme statutarie; che l’accordo consensuale di scioglimento di quel contratto di cui al doc. C, a sua volta non esistito, era di conseguenza inefficace; e che allo stesso modo anche il “gentlemen’s agreement” (doc. A), che per altro era falso e non era vincolante siccome non rispettoso delle norme statutarie, era pertanto inefficace e comunque nemmeno risultava essere stato adempiuto dall’attore, che non aveva provato di aver pagato di tasca sua quanto rivendicato in causa, corrisposto invece dalla società russa Re__________ __________, legata a lei con un contratto di sponsorizzazione.

 

 

                                   6.   La domanda preliminare della convenuta volta al conferimento dell’effetto sospensivo al gravame non può essere accolta. Innanzitutto l’appello preclude già in modo automatico, limitatamente alle sue conclusioni, l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata (art. 315 cpv. 1 CPC). E in ogni caso l’emanazione del presente giudizio ha reso priva d’oggetto tale domanda (cfr. TF 4P.243/2006 del 6 marzo 2007 consid. 4).

 

 

                                   7.   Nell’impugnativa la convenuta ha rilevato che la petizione doveva essere dichiarata irricevibile per difetto di giurisdizione e di competenza territoriale, rispettivamente doveva essere respinta nel merito, già per il fatto che il “gentlemen’s agreement” di cui al doc. A, e con esso la pattuizione a favore del tribunale statale di Lugano contenuta al suo punto 5 (“Jurisdiction: civil court of Lugano, Ticino, Switzerland), costituiva un falso. A suo dire, il Pretore non poteva essere seguito laddove aveva ritenuto che l’attore avesse dimostrato che la modalità di sottoscrizione del documento in questione corrispondeva a una prassi già adottata (doc. R) e che essa non avesse invece addotto alcuna prova a sostegno della falsità del documento. A ragione.

 

 

                               7.1.   L’art. 178 CPC prevede che la parte che si prevale di un documento deve provarne l’autenticità, qualora la stessa sia contestata dalla controparte; la contestazione dev’essere sufficientemente motivata. Tale norma riguarda soltanto l'autenticità in senso stretto, e cioè la questione a sapere se il documento emana dalla persona che esso designa come autrice e non concerne invece l'esattezza materiale del documento (cfr. TF 4A_651/2020 del 19 agosto 2022 consid. 4).

 

 

                            7.1.1.   Nel caso di specie è indubbio che la contestazione dell’autenticità del “gentlemen’s agreement” di cui al doc. A sia stata sufficientemente motivata dalla convenuta.

                                         Quest’ultima nella risposta (p. 10) aveva in effetti sostenuto che il “gentlemen’s agreement” di cui al doc. A era falso, siccome vi erano “fondati motivi per dubitare che le firme apposte in calce al documento siano originali, apparendo piuttosto come fotografie digitali di firme apposte su documenti diversi e inserite ex post, con un maldestro lavoro di taglia, copia e incolla, sul documento ora prodotto in giudizio (se ne eccepisce la falsità anche ai fini penali ex art. 251 CPS e se ne chiede la produzione in originale per procedere ad expertise di autenticità)”, tanto più che la firma della sua presunta rappresentante I__________ __________ non era accompagnata dal timbro della società. Confrontata con l’obiezione dell’attore, che nella replica (p. 16 seg.) aveva dichiarato di aver ““firmatoil doc. A apponendo l’immagine della sua firma tramite il suo computer portatile … Tale prassi era nota alla convenuta, accettata dalla stessa e dai suoi partner contrattuali, ed è stata messa in atto per tutto il periodo in cui l’attore era all’estero, impossibilitato a rientrare, ma ancora alla testa del Club, ovvero sia nel 2017, sia nel 2018” e che “medesima cosa avveniva da parte della signora I__________ __________, che dal suo domicilio a __________ apponeva la firma dove necessario in forma “elettronica”, o meglio apponendo l’immagine della sua firma sui files che necessitavano di essere firmati. Ciò è dimostrato dai numerosi contratti con i giocatori firmati apponendo le medesime firme “elettroniche … (doc. R)””, essa nella duplica (p. 16 seg.) aveva poi ribadito la contestazione dell’autenticità del documento in questione, rilevando che “modalità analoghe di sottoscrizione sono state talvolta sottoposte e accettate da AP 1 in riferimento ai contratti stipulati con alcuni giocatori (punto 65 dell’allegato di replica e doc. R), ma, a conferma della tesi sopra esposta, ognuno di quei contratti era preceduto e seguito da una moltitudine di altre comunicazioni e da innumerevoli riscontri oggettivi e verificabili, che attestavano e confermavano la corrispondenza tra quanto ivi indicato e gli effettivi accordi raggiunti”, riscontri del tutto assenti invece nel caso del “gentlemen’s agreement” di cui al doc. A, e concludendo che non era stato provato se il documento “sia stato effettivamente firmato dalla ex moglie dell’odierno attore, signora I__________ __________ (la cui copia digitale della firma era certamente nella disponibilità del signor AO 1 ed avrebbe potuto essere replicata senza molti sforzi)”.

                                         Del resto, in occasione dell’udienza di prime arringhe del 14 aprile 2021 anche il Pretore, preso atto che la convenuta aveva allora mantenuto l’eccezione e preso pure atto che l’attore aveva riconosciuto che non esisteva un originale del doc. A, che era stato creato e sottoscritto come indicato a p. 16 seg. della replica, aveva per finire rilevato che nelle particolari circostanze non vi erano alternative alla trasmissione del documento eccepito di falso, ossia del doc. A, al Ministero Pubblico, per quanto di competenza dell’autorità penale (verbale p. 3).

 

 

                            7.1.2.   Non si può poi ritenere che l’attore, al quale incombeva così l’onere di provare l’autenticità del “gentlemen’s agreement” di cui al doc. A (siccome la controparte era riuscita a insinuare nel tribunale seri dubbi sull’autenticità del contenuto del documento o delle firme in esso apposte, cfr. TF 4A_540/2019 del 15 giugno 2020 consid. 5.1), abbia ossequiato a quell’obbligo.

                                         Pur avendo provato che in occasione della conclusione dei contratti con tre giocatori (doc. R) I__________ __________, in due casi (il 12 giugno 2017 e il 6 maggio 2018), rispettivamente egli stesso, in un caso (il 18 agosto 2018), abbiano firmato digitalmente gli accordi in rappresentanza della convenuta, l’attore non ha in effetti dimostrato che quella stessa modalità di sottoscrizione sia stata adottata anche in precedenza e in particolare sia stata adottata in occasione dell’accordo 30 novembre 2016 di cui al doc. A e con ciò che I__________ __________ abbia effettivamente firmato digitalmente quell’accordo, la cui esistenza non ha oltretutto trovato conferma negli atti ufficiali della società, da cui anzi risultava piuttosto il contrario (doc. 9 p. 20 e 22, 10 p. 21 e 28 seg., 11 p. 23 e 29 seg.). Del resto nessuna persona, nemmeno l’attore, sentito in sede di interrogatorio (I__________ __________ non è invece stata citata quale teste dalle parti e non è stata sentita), ha per finire confermato che i fatti potessero essersi svolti come da lui proposto.

                                         Non essendo in tal modo stata dimostrata l’autenticità del documento, anche perché il Ministero Pubblico non era stato in grado di effettuare alcun accertamento fattuale e aveva deciso la sospensione del procedimento penale (cfr. scritto 7 maggio 2021 del Procuratore Generale alla Pretura), la petizione dev’essere respinta in ordine per difetto di giurisdizione (non essendovi un valido accordo di deroga della giurisdizione arbitrale, cfr. consid. 8.1 e contrario) e di competenza territoriale (non essendovi una valida proroga di foro a __________), e in via subordinata nel merito (non essendovi un valido contratto di mutuo).

 

 

                                   8.   Per completezza di motivazione, di seguito verranno comunque esaminate le ulteriori considerazioni per le quali, a detta della convenuta, la petizione avrebbe dovuto essere dichiarata irricevibile per difetto di giurisdizione, rispettivamente avrebbe dovuto essere respinta nel merito, anche nell’ipotesi in cui il “gentlemen’s agreement” di cui al doc. A, e con esso la pattuizione a favore del tribunale statale di Lugano contenuta al suo punto 5 (“Jurisdiction: civil court of Lugano, Ticino, Switzerland), fosse stato autentico. Esse sono in parte fondate.

 

 

                               8.1.   La convenuta ha innanzitutto rimproverato al Pretore di non essersi espresso sull’eccezione di incompetenza, da lei sollevata in causa e qui riproposta, per l’esistenza della clausola compromissoria contenuta nell’art. 35 dei suoi statuti (doc. 7, secondo cui “tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale … La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia; è altresì vincolante, a seguito dell’accettazione dell’incarico, per amministratori, liquidatori, sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti …”), ammissibile in base al diritto italiano (cfr. art. 34 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5).

                                         Il rilievo, che contrariamente a quanto obiettato dall’attore era stato chiaramente sollevato dalla convenuta già negli allegati preliminari (cfr. risposta p. 19 seg., duplica p. 3), è infondato.

                                         A ben vedere la clausola compromissoria contenuta nell’art. 35 degli statuti della convenuta, che in base alla menzionata norma italiana è ammissibile ed è senz’altro idonea a vincolare l’attore nonostante non l’abbia espressamente accettata (cfr. per analogia DTF 142 III 220 consid. 3.4.3; cfr. pure, sia pure con riferimento a una clausola di proroga di foro contenuta negli statuti, Corte Europea di Giustizia C-214/89 Powell Duffryn plc / Petereit del 10 marzo 1992, n. 22 segg.), era una pattuizione tra quest’ultima e uno o più soci, tra cui dunque l’attore, sul tema della giurisdizione (e meglio a favore di quella arbitrale). Ma anche la clausola contenuta al punto 5 del “gentlemen’s agreement” di cui al doc. A era una (successiva) pattuizione tra la convenuta e l’attore sul tema della giurisdizione (e meglio a favore di quella statale). Ciò posto, siccome la clausola compromissoria contenuta negli statuti non era imperativa o prevalente sull’altra, la convenuta - nell’ipotesi qui in discussione in cui il “gentlemen’s agreement” di cui al doc. A e la pattuizione contenuta al suo punto 5 non costituiscano un falso - non poteva sottrarsi a quest’ultima pattuizione, alla quale essa stessa aveva successivamente dichiarato di aderire (cfr. Azzini/Zagni, Statuto societario e sorti della clausola compromissoria, in http://www.azprofessionisti.it/clausola-compromissoria-statuto-societa/; Cass., Sez. VI civile, 1. ordinanza 14 luglio - 6 novembre 2015, n. 22748).

 

 

                               8.2.   La convenuta ha in seguito sostenuto che il Pretore avrebbe dovuto respingere la petizione siccome il “gentlemen’s agreement” di cui al doc. A era stato concluso in violazione dell’art. 8 dei suoi statuti (doc. 7, secondo cui “è necessaria la preventiva autorizzazione dell’assemblea ordinaria, ai sensi dell’art. 2364, primo comma, n. 5, del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi in cui l’assemblea ordinaria delibererà con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l’85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale: … b) assunzione di finanziamenti …”).

                                         Il rilievo non può a sua volta trovare accoglimento.

                                         Nel caso di specie è invero incontestabile che l’accordo di cui al doc. A, con cui l’attore anticipava alla convenuta una somma di denaro che però avrebbe dovuto essergli restituita, ossia di fatto le concedeva un mutuo, costituisca una vera e propria “assunzione di finanziamenti” ai sensi dello statuto.

                                         Ed è pure incontestabile che l’accordo di cui al doc. A non sia stato preventivamente autorizzato dall’assemblea ordinaria dei soci della convenuta, tanto meno con almeno l’85% dei voti, e nemmeno sia stato autorizzato in epoca successiva, ossia ratificato, dall’assemblea ordinaria, rispettivamente dai soci, con almeno l’85% dei voti. In effetti, agli atti non vi è alcuna delibera assembleare in tal senso (doc. 8), come per altro ammesso dallo stesso attore (replica p. 18), e nemmeno risulta che un’autorizzazione del genere possa essere stata data in altro modo - per esempio mediante l’approvazione dei bilanci, dai quali invece nulla risultava in tal senso (doc. 9 p. 20 e 22, 10 p. 21 e 28 seg., 11 p. 23 e 29 seg.) - da eventuali soci che detenevano almeno l’85% dei voti, l’attore non avendo mai detenuto più dell’84%. Non essendo in particolare stato provato che i soci fossero stati messi a conoscenza dell’accordo di cui al doc. A (le dichiarazioni in tal senso, per altro generiche, risultanti dall’interrogatorio dell’attore [verbale p. 2], in sé comunque non ancora sufficienti siccome non corroborate da altre prove [cfr. TF 5A_56/2018 del 6 marzo 2018 consid. 4.2.2, 4A_669/2020 del 1° giugno 2021 consid. 6.2], essendo smentite dalle opposte dichiarazioni fornite da A__________ __________ nel proprio interrogatorio [verbale p. 4] rispettivamente dalla dichiarazione scritta resa dal socio S__________ P__________ [doc. 18]), un loro accordo tacito o per atti concludenti non poteva evidentemente entrare in linea di conto.

                                         Sennonché il carattere non vincolante dell’accordo in questione, che come detto non era rispettoso della norma statutaria, non è in concreto opponibile all’attore. Nonostante egli fosse in mala fede, visto che in precedenza era stato nominato consigliere con firma individuale della società, inizialmente con la carica di presidente del consiglio d’amministrazione e in seguito quella di amministratore delegato, e in tal modo doveva essere a conoscenza di tale norma statutaria, per altro approvata in occasione dell’assemblea straordinaria del 6 novembre 2015 a cui aveva partecipato (doc. 26; interrogatorio di A__________ __________ p. 4), la convenuta non ha in effetti dimostrato l’esistenza dell’ulteriore e necessario presupposto di un accordo fraudolento (criminoso) tra I__________ __________ e l’attore diretto a danneggiare la società o almeno che l’attore avesse la consapevolezza della potenziale dannosità dell’atto per la società (art. 2384, secondo comma, del Codice Civile Italiano; cfr. Cian/Trabucchi, Commentario breve al Codice Civile, 10ª ed., n. III.3 ad art. 2364 e n. VII.6 ad art. 2384; Cass., Sez. VI-1 civile, ordinanza 28 settembre 2021, n. 26239). E comunque non si vede come la conclusione di un contratto di mutuo non fruttifero, come quello di cui al doc. A, possa essere potenzialmente idoneo a danneggiare la convenuta.

                                        

 

                               8.3.   Per la convenuta, il Pretore avrebbe inoltre dovuto respingere la petizione anche per il fatto che il contratto di lavoro asseritamente dissimulato concluso con R__________ __________, quello di cui al doc. O, poi posto alla base del “settlement agreement” di cui al doc. C, non era vincolante, siccome concluso in violazione dell’art. 8 dei suoi statuti (doc. 7, secondo cui “è necessaria la preventiva autorizzazione dell’assemblea ordinaria, ai sensi dell’art. 2364, primo comma, n. 5, del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi in cui l’assemblea ordinaria delibererà con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l’85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale: a) impegni di spesa superiori ad EUR 400'000.- (quattrocentomila) per ogni operazione …”).

                                         La censura sarebbe parzialmente da ammettere (beninteso nell’ipotesi in cui il “gentlemen’s agreement” non fosse falso).

                                         Nel caso di specie è innanzitutto incontestabile che l’accordo dissimulato di cui al doc. O (la cui esistenza è stata confermata dal teste O__________ __________ p. 2), con cui l’attore in rappresentanza della convenuta aveva assunto R__________ __________ quale “Head Coach” per le stagioni 2016-2017 e 2017-2018, riconoscendogli un compenso annuale di EUR 250'000.- per due anni, e dunque complessivamente di EUR 500'000.-, costituisca un vero e proprio “impegno di spesa superiore ad EUR 400'000.- (quattrocentomila) per ogni operazione” ai sensi dello statuto.

                                         Ora, nonostante quell’impegno, che superava di EUR 100'000.- il limite posto nello statuto (sul tema dell’assenza di un’autorizzazione, preventiva o successiva, da parte dell’assemblea ordinaria o di eventuali soci che detenevano almeno l’85% dei voti si può rinviare a quanto illustrato nel consid. 8.2), rimanga vincolante per la convenuta visto e considerato che R__________ __________ era in buona fede, resta tuttavia il fatto che, come preteso dalla convenuta anche negli allegati preliminari (risposta p. 9 seg.), quel superamento era senz’altro atto a fondare una responsabilità dell’attore nei confronti della stessa (art. 2364, primo comma, n. 5, del Codice Civile Italiano), e meglio nella misura del maggior esborso che gliene sarebbe poi risultato. Ritenuto che nel “settlement agreement” di cui al doc. C (la cui esistenza è stata confermata dal teste O__________ __________ p. 2) R__________ __________ aveva in definitiva accettato di ricevere, a liquidazione delle sue spettanze, circa la metà dell’ingaggio che avrebbe percepito se il contratto di lavoro fosse regolarmente giunto a scadenza (e meglio EUR 234'000.-, oltre agli EUR 14'175.- sino ad allora già incassati dalla convenuta a titolo di salario, a fronte di EUR 500'000.-), si può dunque ritenere che l’attore, per aver superato il limite di
EUR 400'000.- posto nello statuto, avrebbe dovuto rifondere alla convenuta il danno causatole dal fatto che l’importo della transazione sia risultato superiore di circa EUR 50'000.- rispetto a quello che sarebbe verosimilmente stato se quel limite fosse stato invece rispettato (EUR 184'000.-, oltre agli EUR 14'175.- sino ad allora già incassati dalla convenuta a titolo di salario, a fronte di EUR 400'000.-) e dunque avrebbe tutt’al più potuto pretendere, sulla base dell’accordo di cui al doc. A, la somma di
EUR 84'100.-.

 

 

                               8.4.   La convenuta ha infine evidenziato che la petizione avrebbe pure dovuto essere respinta per il fatto che l’attore non aveva provato di aver pagato di tasca sua quanto rivendicato in causa, corrisposto invece dalla società russa Re__________ __________, in adempimento di un contratto di sponsorizzazione (doc. 24).

                                         Quest’ultimo rilievo deve senz’altro essere disatteso.

                                         Esso è innanzitutto irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), atteso che la convenuta non si è confrontata criticamente con l’assunto pretorile secondo cui essa nulla aveva allegato o preteso sulla questione a sapere se le somme versate rientrassero in qualche modo nell’accordo di sponsorizzazione.

                                         Esso sarebbe comunque stato destinato all’insuccesso anche nel merito. Pur essendo vero che i pagamenti effettuati a suo tempo a favore di R__________ __________ e O__________ __________, oggetto della presente causa, erano stati effettuati presso gli uffici di Mosca di Re__________ __________, società russa pacificamente riconducibile all’attore (doc. 11 p. 30), a contanti e per mano di un’impiegata di quella società (doc. N e 13; teste O__________ __________ p. 2), e pur essendo vero che Re__________ __________ non solo era legata alla convenuta con un contratto di sponsorizzazione (doc. 24) ma anzi risultava ancora esserne debitrice (doc. 11 p. 30), la convenuta non ha in effetti provato che quelle somme fossero state corrisposte in forza di quest’ultimo contratto, la loro causale dovendo invece essere intravista nel “settlement agreement” di cui al doc. C (doc. E, N, 13 e 14; teste O__________ __________ p. 2), poi posto alla base del “gentlemen’s agreement” di cui al doc. A.

 

 

                                   9.   Ne discende, in accoglimento dell’appello, che la petizione dev’essere respinta in ordine (e in via subordinata nel merito).

Le spese giudiziarie di primo e secondo grado, calcolate sulla base del rispettivo valore litigioso (di EUR 148'275.- per la sede pretorile e di EUR 134'100.- per la sede ricorsuale), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

 

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

 

 

decide:

 

 

                                    I.   L’appello 13 settembre 2022 di AP 1 è accolto.

                                         § Di conseguenza la decisione 2 agosto 2022 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformata:

 

1.      La petizione è respinta in ordine.

2.      Le spese processuali di CHF 6’500.- sono poste a carico dell’attore, che rifonderà alla convenuta CHF 8'125.- per ripetibili.

 

 

                                   II.   Le spese processuali della procedura d’appello, di CHF 7’000.-, sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà all’appellante
CHF 5’000.- a titolo di ripetibili.

 

 

                                  III.   Notificazione:

 

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                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).