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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa – inc. n. OR.2021.72 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 – promossa con petizione 20 aprile 2021 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 1'000'000.- oltre interessi del 5% dal 29 gennaio 2021, protestate spese processuali (comprese quelle della procedura di conciliazione) e ripetibili;
domanda avversata dal convenuto e che il Pretore ha respinto con decisione 11 luglio 2022, ponendo la tassa di giustizia di fr. 15'000.- e le spese a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla controparte fr. 40'000.- per ripetibili;
appellante l'attore con atto di appello 14 settembre 2022, con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di annullare il medesimo e rinviare gli atti al Pretore per procedere con l'istruttoria sugli ulteriori temi di causa oggetto di contestazione, tenuto conto dell'accertamento vincolante secondo cui, dal profilo dell'adempimento dei requisiti di forma e per il loro contenuto, gli ordini di bonifico 27 agosto e 20 dicembre 2014 di cui al doc. 14 costituiscono in concreto valida promessa di donazione, da lui accettata, di J__________ __________ (deceduta il 2 gennaio 2019, alla quale sono subentrati in qualità di eredi i figli AO 1 e F__________ __________) in proprio favore per l'importo (non cumulativo) di fr. 200'000.- rispettivamente di fr. 250'000.-, protestate spese e ripetibili di secondo grado;
mentre il convenuto, con risposta 8 novembre 2022, postula il rigetto dell'appello, in ordine e nel merito, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
vista la richiesta 28 novembre 2022 dell'appellante di assegnare alla controparte un termine per rimuovere dalla risposta all'appello alcuni passaggi ritenuti sconvenienti, con l'avvertenza che in caso di mancato emendamento quel memoriale andava considerato come non presentato;
constatata l'opposizione 19 dicembre 2022 del convenuto a tale richiesta che l'appellante ha invece reiterato ed esteso il 12 gennaio 2023;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Nel corso degli anni novanta e nell'ambito della sua attività professionale di medico radiologo, il dott. AP 1 è entrato in contatto con la famiglia di A__________ e J__________ __________ (nata il 27 marzo 1925) sviluppando un rapporto di amicizia soprattutto con quest'ultima durante la malattia del marito e dopo il di lui decesso.
B. Accompagnata da AP 1, il 27 agosto 2014 J__________ __________ si è recata una prima volta presso la Banca __________ di __________ e ha emesso un ordine di bonifico di fr. 200'000.- in favore di costui (doc. 14, allegato). La banca non ha tuttavia eseguito l'ordine e ha cercato di distogliere la cliente dal suo proposito. Se non che J__________ __________ ha allestito, il 1° settembre 2014, uno scritto che avrebbe consegnato a AP 1 "in busta chiusa da aprire dopo il suo decesso" (doc. 36), del seguente tenore (doc. B):
__________, 1-9-2014
Dichiaro in piena conoscenza di versare al dott. AP 1 la somma di
un milione di franchi svizzeri (1'000'000) per la ricerca scientifica. Somma da
togliere alla scadenza consecutiva del mio patrimonio depositato presso la
Banca __________. In buona fede
(segue la firma autografa)
Il 20 dicembre 2014 J__________ __________ ha quindi scritto all'istituto bancario invitando il direttor __________ a effettuare il versamento "della prima tranche" di fr. 250'000.- del bonifico destinato al dott. AP 1 (doc. 14, allegato). Nemmeno in tale occasione la banca ha però dato seguito all'istruzione.
C. Dopo un ulteriore
rifiuto opposto dalla banca di consegnare, il 26 marzo 2015, alla cliente,
ancora accompagnata da AP 1, un cospicuo importo in contanti (apparentemente:
fr. 40'000.-), l'8 aprile 2015 i figli F__________ e AO 1 hanno formulato innanzi
all'Autorità regionale di protezione 8 (in seguito: ARP) un'istanza per la
nomina di un curatore in favore della madre (doc. 11) nel cui ambito è stato
sentito, il 12 maggio 2015, anche AP 1 (doc. 17). Gli esiti della procedura
dinanzi all'ARP non sono noti.
D. J__________ __________ è deceduta il 2 gennaio 2019. Al che AP 1 si è rivolto ai figli ed eredi di lei, F__________ e AO 1, comunicando loro il contenuto dello scritto 1° settembre 2014 (sopra, lett. B). Sono in seguito sorte discussioni fra le parti in merito all'esistenza e alla validità di una donazione.
E. Ottenuta
l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2021.50), con petizione 20 aprile 2021 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1
dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, postulandone la
condanna al pagamento di
fr. 1'000'000.- oltre interessi del 5% dal 29 gennaio 2021, protestate
spese processuali (comprese quelle della procedura di conciliazione) e
ripetibili. In sintesi, l'attore ha fondato la sua richiesta sulla volontà di J__________
__________ di donargli
fr. 1'000'000.- da destinare alla
ricerca scientifica. Volontà che sarebbe stata espressa con specifico impegno
scritto del 1° settembre 2014 e che avrebbe dovuto essere concretizzata dagli
ordini di bonifico del 27 agosto e del 20 dicembre 2014 che la banca non ha
però eseguito.
F. Con risposta 10 giugno 2021 AO 1 si è opposto alla petizione proponendone l'integrale reiezione. Contestata l'autenticità della dichiarazione 1° settembre 2014, il convenuto ha in sostanza rilevato che le capacità cognitive e decisionali della madre, alla quale nei giorni successivi alla sua visita in banca dell'agosto del 2014 era stato riscontrato un "declino cognitivo incipiente" (doc. 6), si erano ridotte al punto da non poter essere più considerata nel pieno possesso delle sue facoltà. Ciò rendeva la contestata dichiarazione nulla siccome viziata da errore essenziale e/o dolo, oltre che contraria alle leggi e ai buoni costumi poiché l'accettazione di donazioni da parte di persone di fiducia, quali i medici, era contraria alle norme deontologiche.
G. Con replica 18 agosto 2021, duplica 22 settembre 2021, triplica spontanea 4 ottobre 2021 e quadruplica spontanea 25 ottobre 2021 le parti hanno ulteriormente sostanziato le proprie antitetiche posizioni. Alle prime arringhe del 16 novembre 2021 esse hanno ribadito le proprie argomentazioni e hanno notificato prove che il Pretore, fatta eccezione per i documenti già prodotti con gli allegati preliminari, ha respinto con ordinanza 7 aprile 2022 chiudendo nel contempo l'istruttoria. Alle arringhe finali del 24 maggio 2022 le parti hanno mantenuto il loro punto di vista.
H. Con sentenza 11 luglio 2022 il Pretore ha respinto la petizione e ha posto le spese processuali di fr. 15'000.- a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla controparte fr. 40'000.- per ripetibili.
I. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14 settembre 2022 in cui chiede di annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti al Pretore per procedere con l'istruttoria sugli ulteriori temi di causa oggetto di contestazione, tenuto conto dell'accertamento vincolante secondo cui, dal profilo dell'adempimento dei requisiti di forma e per il loro contenuto, gli ordini di bonifico 27 agosto e 20 dicembre 2014 di cui al doc. 14 costituiscono in concreto valida promessa di donazione, in forma scritta e da lui accettata, della defunta J__________ __________ in proprio favore per l'importo (non cumulativo) di fr. 200'000.- rispettivamente di fr. 250'000.-, protestate spese e ripetibili di secondo grado.
L. Con risposta dell'8 novembre 2022 il convenuto ha proposto di respingere, in ordine e nel merito, l'appello, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.
M. Il 28 novembre 2022 l'appellante, ravvisando nella risposta della controparte passaggi sconvenienti, se non diffamatori, ha chiesto a questa Camera di assegnare al convenuto un termine per rimuovere dal memoriale i passaggi incriminati, con l'avvertenza che in caso di mancato emendamento il memoriale andava considerato come non presentato. Il convenuto si è opposto a tale richiesta il 19 dicembre 2022, mentre l'attore ha ribadito ed esteso la sua domanda il 12 gennaio 2023.
Considerando
in diritto:
1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno
fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai
fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Introdotto il 14 settembre 2022, ultimo giorno utile, contro la decisione impugnata (notificata il 20 luglio 2022) l'appello è cosi tempestivo in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC. Come sono tempestive la relativa risposta dell'8 novembre 2022 (art. 312 CPC) e le successive repliche e dupliche spontanee.
2. Preliminarmente va esaminata la richiesta dell'appellante di assegnare alla controparte un termine – nel senso dell'art. 132 cpv. 1 CPC – per togliere dalla risposta all'appello alcuni passaggi reputati sconvenienti, quanto meno nella misura in cui si riferiscono ad aspetti di rilevanza penale. Per quanto è diretta contro l'allegato 19 dicembre 2022 del convenuto, nondimeno, la richiesta si rivela d'acchito irricevibile, l'interessato non menzionando con un minimo di precisione i passaggi da emendare e accennando finanche a dichiarazioni fatte in prima istanza che sfuggono però, di tutta evidenza, a una possibilità di sanatoria in questa sede. Per quel che è invece delle contestate allegazioni nel memoriale di risposta dell'8 novembre 2022 (fra cui: "illecito configurabile quale circonvenzione di incapace e meglio, per il diritto svizzero, un tentativo di truffa"; "principale risultanza di causa è lo sfruttamento dello stato psichico confuso ingenerato dal AP 1 nell'anziana, per suo interesse, con comportamento illecito, siccome riferibile anche a reati di usura e di coazione"), la questione è più delicata. Non si disconosce che tali affermazioni sono oggettivamente suscettibili di recare pregiudizio all'onore dell'attore. Nulla induce tuttavia a ritenere che esse non siano pertinenti all'oggetto della lite, trascendano l'ambito di quanto poteva apparire necessario per una legittima difesa degli interessi del cliente o siano inutilmente offensive o propagate in mala fede (Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2a edizione, n. 20 ad art. 132 con richiami alla giurisprudenza; cfr. sulla possibilità di una critica oggettiva cfr. pure Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, n. 12 ad art. 132). Senza contare che "pesanti accuse di illecito penale" erano già state addotte dal convenuto in prima sede (v. ad esempio: replica, pag. 27) ma non avevano provocato alcuna richiesta di emendamento dell'attore. Ciò posto, non v'è spazio per un intervento in sanatoria come postula l'appellante. Giova quindi passare senza ulteriore indugio all'esame dell'appello.
3. Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato anzitutto che l'attore fondava la sua pretesa sulla dichiarazione 1° settembre 2014 (doc. B) ch'egli qualificava come promessa di donazione o, in subordine, come legato nel senso dell'art. 484 CC. Con riferimento alla prima eventualità, il Pretore ha ricordato che l'esigenza della forma scritta (art. 243 cpv. 1 CO) serve soltanto a proteggere il donatore, sicché l'accettazione della promessa di donazione può avvenire anche per atti concludenti (art. 13 CO) o, se la donazione non comporta alcun obbligo né oneri per il donatario, tacitamente (art. 6 CO). Per ammettere un'accettazione per atti concludenti o tacita – ha soggiunto il primo giudice – il donatario dev'essere però a conoscenza della promessa di donazione quando il donatore è ancora vivo. A fronte dell'argomento dell'attore che sosteneva di essere stato a conoscenza della promessa di donazione e di averla accettata accompagnando J__________ __________ in banca per l'esecuzione del versamento della prima tranche nell'agosto del 2014, il Pretore ha rilevato in concreto che il 27 agosto 2014 non esisteva ancora una valida promessa di donazione, il doc. B essendo datato 1° settembre 2014. Già per questo motivo quel giorno nessun contratto poteva essersi perfezionato. Il fatto che l'attore abbia accompagnato J__________ __________ in banca per eseguire un primo bonifico in suo favore poteva semmai dimostrare che egli era pronto ad accettare una donazione manuale dell'importo indicato (fr. 200'000.-) ma non anche la volontà della signora di obbligarsi nei suoi confronti a donargli complessivamente fr. 1'000'000.-, né la conoscenza di questa volontà e la sua accettazione da parte del beneficiario. Certo, come risultava da diverse allegazioni del convenuto, i figli di J__________ __________ erano a conoscenza del fatto che la madre fosse intenzionata a fare una o più donazioni all'attore, ma non anche di una relativa promessa. E poiché l'intenzione di effettuare donazioni non ha alcun effetto obbligatorio, ciò non bastava per dimostrare l'esistenza di una valida promessa di donazione né la conoscenza della stessa e la sua accettazione (sentenza impugnata, pag. 6 seg.).
Quanto all'obiezione secondo cui J__________ __________ non avrebbe redatto né consegnato all'attore il doc. B se non avesse voluto impegnarsi nei suoi confronti, il Pretore ha indicato che il fatto che la defunta gli abbia consegnato il doc. B in busta chiusa da aprire solo alla sua morte rafforzava piuttosto la convinzione che, fintanto che era in vita, essa non voleva che costui venisse a conoscenza della volontà di donargli fr. 1'000'000.-, il che escludeva l'ipotesi di un qualsiasi accordo. Ne ha desunto, il Pretore, che AP 1 non aveva dimostrato di aver avuto contezza del contenuto del doc. B prima del decesso di J__________ __________ né di aver mai accettato una sua eventuale promessa di donazione, di modo che la pretesa andava respinta senza dover ulteriormente chiarire se la dichiarazione di cui al doc. B configurasse effettivamente una promessa di donazione né determinarsi sulle eccezioni di falso e di nullità sollevate dal convenuto (loc. cit, pag. 7 seg.). Per il Pretore, infine, la menzionata dichiarazione nemmeno integrava – per i motivi che non occorre ripercorrere, la questione non essendo più litigiosa in appello – una disposizione a causa di morte (pag. 8 seg.).
4. L'appellante esordisce con una esposizione della cronistoria e dello svolgimento processuale, narrati dal suo punto di vista (memoriale, pag. 2 a 6). Privo di ogni confronto con la sentenza impugnata, a tale proposito l'appello non ha portata pratica e sfugge a ulteriore disamina.
5. L'appellante rileva – nella parte in diritto – che egli ha sì fondato la propria pretesa principalmente sulla dichiarazione 1° settembre 2014 (doc. B), ma ha anche precisato che la volontà e l'impegno della defunta di donargli l'importo chiesto in causa erano stati espressi anche con gli ordini di bonifico sottoposti alla banca che non li ha tuttavia eseguiti. Il Pretore avrebbe correttamente esaminato se già alla visita in banca del 24 (recte: 27) agosto 2014 J__________ __________ possa avere espresso la volontà di impegnarsi con una promessa di donazione per mezzo dell'ordine di bonifico sottoscritto quel giorno, ma avrebbe concluso erroneamente che un ordine di bonifico può costituire di per sé soltanto una donazione manuale nel senso dell'art. 242 CO. Questa tesi non terrebbe conto della giurisprudenza in materia secondo cui un ordine di bonifico bancario che esprime l'intenzione di donare integra una valida promessa di donazione. Ora, prosegue l'attore, l'ordine di bonifico 27 agosto 2014 (doc. 14, allegato), oltre a ordinare alla banca di versargli l'importo di fr. 200'000.-, indicava quale causale la donazione ed esprimeva pertanto l'intenzione della signora __________ – che non necessitava di essere espressamente indicata per scritto – di donargli detto importo. Contrariamente all'opinione del primo giudice, pertanto, tale ordine di bonifico andava considerato quale valida promessa di donazione ch'egli ha chiaramente accettato per atti concludenti, avendo accompagnato la donatrice in occasione della consegna dell'ordine di bonifico al direttor __________ (memoriale, pag. 6 a 8).
Le medesime considerazioni valgono – a mente dell'appellante – per l'ordine impartito (per fr. 250'000.-) alla banca con lo scritto del 20 dicembre 2014 che il Pretore neppure avrebbe considerato quantunque anch'esso sia stato addotto a sostegno della tesi attorea. Anche in tal caso l'accettazione della promessa di donazione sarebbe avvenuta per atti concludenti, lo scritto in questione essendogli stato consegnato ed egli avendone avuto così piena contezza. Tali conclusioni troverebbero riscontro altresì nelle dichiarazioni della controparte la quale più volte (nella procedura davanti all'ARP e in quella giudiziaria) ha confermato l'intenzione della defunta di donargli il predetto importo e la relativa accettazione. L'appellante rimprovera al Pretore di avere trascurato – nonostante l'applicazione d'ufficio del diritto – questi elementi i quali, unitamente allo scritto 1° settembre 2014 (doc. B), confermerebbero in modo univoco la volontà e l'impegno di donare che J__________ __________ ha espresso con gli ordini di bonifico 27 agosto e 20 dicembre 2014 nonché l'accettazione da parte sua per atti concludenti (loc. cit., pag. 8 seg.).
L'attore si duole inoltre
che il Pretore abbia ritenuto che la dichiarazione 1° settembre 2014 non
potesse integrare una promessa di donazione poiché consegnata in busta chiusa
da aprire solo dopo la morte della sua autrice. Anche a tale proposito
l'appellante lamenta la mancata presa in considerazione di quanto dichiarato
dalla controparte medesima riguardo alla "inequivocabile" volontà
espressa dalla defunta di donargli in vita l'importo in questione. Volontà che
era nota a tutti tanto da indurre i figli a intervenire presso la banca e l'ARP,
a conforto del fatto che J__________ __________ intendeva procedere con la
donazione già in vita. Quanto all'asserita volontà di quest'ultima di tenerlo
all'oscuro dell'intenzione di donargli l'importo in questione, l'appellante
rileva che l'onere della prova per questa tesi, non suffragata da elementi
concreti, gravava semmai sulla controparte. Onde la richiesta di annullare il
giudizio impugnato e di rinviare gli atti al Pretore – in virtù dell'art. 318
cpv. 1 lett. c n. 2 CPC – affinché proceda con l'istruttoria di causa sugli
ulteriori temi controversi, previo accertamento che, dal profilo
dell'adempimento dei requisiti di forma e per il loro contenuto, gli ordini di
bonifico 27 agosto e 20 dicembre 2014 di cui al doc. 14 costituiscono valida
promessa di donazione (accettata) della defunta J__________ __________ in
favore di lui per l'importo (non cumulativo) di fr. 200'000.- rispettivamente
di
fr. 250'000.- (loc. cit., pag. 9 seg.).
6. Nella misura in cui postula il rinvio degli atti per procedere con l'istruttoria, l'appellante perde di vista che il Pretore, con ordinanza del 7 aprile 2022, ha respinto tutte le prove offerte dalle parti, a eccezione di quelle documentali già prodotte agli atti, e ha chiuso l'istruttoria. Ora, non consta che le parti abbiano contestato questo operato in prima sede, nemmeno nelle arringhe finali. Né l'interessato discute minimamente tale provvedimento nel suo appello. A parte ciò, egli non spiega quali sarebbero le misure istruttorie da adottare in caso di rinvio della causa al primo giudice. Del tutto indeterminata, oltre che incompatibile con la realtà processuale concreta, la richiesta di rinvio si rivela pertanto inattuabile e già per questo irricevibile. Ma quand'anche si prescindesse da ciò, l'appello non è destinato a miglior sorte, per quanto si vedrà in appresso.
7. A sostegno della propria tesi, l'appellante, richiamandosi a quanto allegato con la replica di prima sede (n. 7.3.4), assevera che la volontà e l'impegno di J__________ __________ di donargli l'importo chiesto in causa sarebbero stati espressi non soltanto con la dichiarazione 1° settembre 2014 ma anche con gli ordini di bonifico sottoposti alla banca. Da ciò egli desume che gli ordini di bonifico 27 agosto 2014 e 20 dicembre 2014 di cui al doc. 14 costituiscono valida promessa di donazione della defunta J__________ __________ a favore di lui per l'importo (non cumulativo) di fr. 200'000.- rispettivamente di fr. 250'000.-. Se non che, come obietta – invero laconicamente – la controparte che eccepisce una inammissibile "mutazione dell'azione" (cfr. in particolare risposta all'appello, pag. 14 seg. ad 7), l'attore trascura che in prima sede egli non ha mai sostenuto che i due ordini di bonifico in questione integravano una valida promessa di donazione, una tale qualifica essendo stata da lui stesso riservata alla sola dichiarazione 1° settembre 2014. Né il Pretore ha vagliato se già alla visita in banca del 27 agosto 2014 J__________ __________ possa avere espresso la volontà di impegnarsi con una promessa di donazione per mezzo dell'ordine di bonifico sottoscritto quel giorno, come insinua a torto l'interessato. Che egli abbia dichiarato nella replica (pag. 23, n. 7.3.4) che la defunta avrebbe "mantenuto fino all'ultimo la propria volontà e impegno di donare" anche per mezzo dei due noti ordini di bonifico, non muta tale constatazione. Nel ricordato memoriale l'attore aveva infatti considerato unicamente la dichiarazione 1° settembre 2014 alla stregua di una promessa di donazione di J__________ __________ (nel senso dell'art. 243 CO), mentre aveva qualificato gli ordini di bonifico come atti di esecuzione e accettazione di quella promessa o tutt'al più come espressione – per atti concludenti (cfr. al proposito DTF 105 II 104 consid. 3c) – della volontà di donare complessivamente fr. 1'000'000.- (loc. cit., pag. 8 in basso, pag. 9 in basso, pag. 10, pag. 11 n. 4.1, pag. 17 n. 5.13, pag. 20 n. 6.1 a 6.3, pag. 21 n. 7.1 e 7.2, pag. 23 n. 7.3.4, pag. 25 n. 9.2 e 9.4). Volontà che però, come ha accertato – senza contestazione – il Pretore (sentenza impugnata, pag. 7 consid. 10), non dispiegava ancora effetti obbligatori e non bastava per dimostrare l'esistenza di una valida promessa di donazione nel senso dell'art. 243 CO.
Che l'impostazione e le allegazioni ricorsuali siano inammissibilmente nuove – siccome sfuggite al contraddittorio in prima sede – nel senso dell'art. 317 CPC, dimostra per altro il fatto che – contrariamente a quanto avvenuto in questa sede (memoriale, pag. 3 seg.) – mai nelle comparse davanti al Pretore AP 1 si è chinato sul testo dei due ordini di bonifico in rassegna, tant'è che egli neppure lo ha riprodotto nei suoi allegati. In particolare l'interessato non ha mai fatto cenno, in precedenza, alla causale dell'ordine del 27 agosto 2014 o alla possibilità che quell'ordine contenesse una donazione e, di conseguenza, potesse configurare, da sé solo, una promessa di donazione. Nella misura in cui invoca per la prima volta in appello tale eventualità, l'appellante si avvale pertanto di fatti nuovi e irricevibili che nulla gli impediva di addure già in prima sede. L'attore non può dunque rimproverare al primo giudice di non avere considerato d'ufficio una ipotesi ch'egli neppure aveva invocato. Al riguardo l'appello sfugge dunque alla censura, all'attore dovendosi oltretutto ricordare che giudicare un appello non significa rifare il processo di primo grado ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.
8. Per quel che è della
lamentata mancata presa in considerazione di quanto dichiarato dalla
controparte medesima riguardo alla "inequivocabile" volontà espressa
dalla defunta di donargli in vita "l'importo in questione", la
doglianza manca di consistenza. Non è vero che il Pretore non abbia minimamente
tenuto conto di quanto dichiarato dalla controparte medesima in merito alla
volontà espressa dalla defunta in vita e al fatto che tale volontà fosse nota a
tutti, tanto da indurre il convenuto, la di lui sorella e il loro legale a
intervenire presso la banca e l'ARP. Al proposito basta rinviare al giudizio
impugnato (pag. 7 consid. 10) in cui il Pretore, pur non disconoscendo che i
figli di J__________ __________ erano a conoscenza del fatto che la madre fosse
intenzionata a fare una o più donazioni all'attore, anche dell'ordine di
fr. 1'000'000.-, ha accertato che ciò non si riferiva a una relativa promessa
o comunque all'esistenza di un impegno vincolante della medesima e non bastava
dunque per dimostrare l'esistenza di una valida promessa di donazione nel senso
dell'art. 243 CO né la conoscenza della stessa e la sua accettazione da parte
dell'attore. Senza contare che con tale conclusione l'appellante non si
confronta nemmeno di scorcio, sicché su questo punto l'appello sfugge a
ulteriore disamina.
9. Relativamente alla contestata volontà di J__________ __________ di tenerlo all'oscuro dell'intenzione di donargli l'importo in questione, che escludeva qualsiasi impegno o promessa di donazione, e all'obiezione che l'onere della prova al riguardo non gravava su di lui ma semmai sulla controparte, l'appellante dimentica che tale tesi del primo giudice si fondava in realtà sulle sue proprie dichiarazioni, e più precisamente sulla personale allegazione che la defunta gli avrebbe consegnato il doc. B in busta chiusa da aprire solo dopo la sua morte (replica, pag. 25 n. 9.5; v. inoltre doc. 36). Ciò posto, la conclusione che ne ha tratto il primo giudice – ispirandosi alla DTF 136 III 142 (sentenza impugnata, pag. 6 consid. 7, pag. 7 seg. consid. 11 e 12) – resiste alla critica.
10. Se ne conclude che, nei limiti della sua ricevibilità, l'appello vede la sua sorte segnata. Gli oneri processuali d'appello, calcolati su un valore litigioso di fr. 250'000.- (ovvero sulla maggiore delle pretese, non cumulative, invocate in questa sede), determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) che rifonderà alla controparte ripetibili di fr. 7'000.- stabilite sulla base dell'art. 11 RTar.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 14 settembre 2022 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 9'000.- sono poste a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte fr. 7'000.- per ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).