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PI 1PI 1PI 1PI 1PA 2 |
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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Bellotti |
sedente per statuire nell’azione di chiamata in causa - inc. n. OR.2012.246 della Pr
chiedente di condannare i convenuti a versarle l’importo da lei eventualmente dovuto a
P__________ in caso di soccombenza nella separata causa avviata da quest’ultimo
nei suoi confronti (inc. OR.2012.57);
procedura che il Pretore ha stralciato dai ruoli con decisione 19 aprile 2021 con
aggravio delle spese processuali a carico delle parti in ragione di metà ciascuna,
compensate le ripetibili;
decisione impugnata da AP 1 con reclamo 29 aprile 2021 e annullata da
questa Camera con sentenza 18 ottobre 2021 (inc. 12.2021.62), con cui ha rinviato
l’incarto al Pretore per un nuovo giudizio relativamente all’esito dell’azione e alla
quantificazione e ripartizione delle spese giudiziarie;
vista la nuova decisione 13 dicembre 2021 con cui il Pretore ha dichiarato l’azione di
chiamata in causa inammissibile, con seguito delle spese (fr. 1'000.-) e delle ripetibili
(fr. 15'000.-) a carico di AO 1;
appellante RE 1, che con appello 31 gennaio 2022 ha postulato la riforma
del giudizio nel senso di respingere l’azione di chiamata in causa e di aumentare a
fr. 128'000.- le ripetibili in suo favore, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;
mentre CO 1 con risposta 17 marzo 2022 ha postulato la reiezione
del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
1. Con petizione 6 marzo 2012 P__________ ha convenuto CO 1 (qui di seguito anche “CO 1”) innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, postulando la sua condanna al pagamento di € 5'562'000.- oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2010 a titolo di risarcimento danni e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________ (inc. OR.2012.57). In sintesi, egli rivendicava la titolarità di determinati averi bancari intestati a PI 1 e a PI 2 e dei quali RE 1 figurava essere l’avente diritto economico nonché rimproverava la banca per averli messi a pegno e per avere successivamente escusso tali pegni a copertura delle operazioni finanziarie eseguite da RE 1 e dei derivanti debiti, ritenuto che quest’ultimo avrebbe agito illecitamente e a sua insaputa.
2. Contestualmente alla risposta 15 giugno 2012 CO 1 ha chiesto al Pretore l’autorizzazione a inoltrare un'azione di chiamata in causa ai sensi dell’art. 81 CPC nei confronti di RE 1, PI 1 e PI 2. Con decisione 30 ottobre 2012 il Pretore ha accolto l’istanza, assegnando alla banca un termine di 30 giorni per presentare la relativa azione, che questa ha inoltrato il 29 novembre 2012 (inc. OR.2012.246), postulando di condannare i chiamati in causa a versarle l’importo da lei eventualmente dovuto a P__________ in caso di sua soccombenza nella causa principale. PI 1 e PI 2 si sono opposte all’azione con risposta 6 febbraio 2013, AP 1 con risposta 20 marzo 2013. Le due procedure sono state congiunte per l’esperimento della fase istruttoria.
3. Con decisione 2 agosto 2018 il Pretore ha respinto la petizione di P__________ di cui all’inc. OR.2012.57 per una questione pregiudiziale, e meglio non avendo questi dimostrato di essere l’avente diritto economico del denaro oggetto di causa. La decisione è stata confermata da questa Camera il 9 giugno 2020 (inc. 12.2018.120) ed è nel frattempo passata in giudicato.
4. Conseguentemente il Pretore, con decisione 19 aprile 2021, ha disposto lo stralcio dai ruoli della procedura di cui all’inc. OR.2012.246 siccome divenuta priva d’interesse (art. 242 CPC). Precisando che lo stralcio non era imputabile al comportamento processuale dell’attrice ma al dato oggettivo (essendo lei uscita vittoriosa dalla causa principale), egli ha posto le spese processuali, di complessivi fr. 1'000.-, a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili, in applicazione dell’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC.
5. Con sentenza 18 ottobre 2021 (inc. 12.2021.62), prolata a seguito del reclamo 29 aprile 2021 di AP 1, questa Camera ha osservato che se l’azione principale viene respinta, l’azione di chiamata in causa inoltrata dalla parte convenuta non diviene priva d’oggetto, bensì deve di principio pure essere respinta (v. in particolare DTF 143 III 106 consid. 5.2 - 5.3 e 142 III 102 consid. 5.3.2), ciò che nella fattispecie comportava la soccombenza di AO 1 ed escludeva l’applicabilità dell’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC. La decisione pretorile è stata conseguentemente annullata e l’incarto è stato rinviato al primo giudice affinché disponesse la reiezione dell’azione di chiamata in causa e si pronunciasse nuovamente sulla ripartizione e sulla quantificazione delle spese giudiziarie.
6. In data 13 dicembre 2021 il Pretore ha emesso una nuova decisione, con cui ha dichiarato l’azione di chiamata in causa inammissibile (siccome insufficientemente quantificata), posto le spese processuali di fr. 1'000.- a carico di AO 1 e condannato quest’ultima a versare a AP 1 fr. 15'000.- a titolo di ripetibili ridotte (derogando alle tariffe di cui all’art. 11 RTar in applicazione dell’art. 13 cpv. 1 e 2 RTar alla luce delle prestazioni concretamente fornite dal patrocinatore di quest’ultimo e dell’interruzione della causa prima di una decisione di merito, rilevato in ogni caso che AP 1 avrebbe dovuto tempestivamente sollevare la lacuna dell’azione e la sua conseguente inammissibilità e dunque opporsi alla trattazione congiunta delle due cause, ciò che avrebbe potuto evitare il suo dispendio di patrocinio).
7. Con appello 31 gennaio 2022 AP 1 si è aggravato contro questa decisione, chiedendone la riforma nel senso di respingere l’azione di chiamata in causa e aumentare a fr. 128'000.- le ripetibili a lui spettanti, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.
8. Con risposta 17 marzo 2022 AO 1 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di seconda sede.
9. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata.
I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto, l’appello 31 gennaio 2022 contro la decisione 13 dicembre 2021 è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie), così com’è tempestiva la risposta all’appello 17 marzo 2022.
10. Con una prima censura, l’appellante critica il primo giudice per avere sancito l’inammissibilità dell’azione di chiamata in causa per insufficiente quantificazione anziché la sua reiezione, rilevando che con decisione 30 ottobre 2012, ormai da tempo passata in giudicato e modificabile unicamente mediante revisione (mai invocata), egli aveva accolto l’istanza 15 giugno 2012 con cui AO 1 chiedeva di essere autorizzata a presentare l’azione di chiamata in causa qui in oggetto (art. 82 CPC). Tale esito non avrebbe dunque più potuto essere rimesso in discussione. Peraltro, il valore dell’azione sarebbe stato perfettamente determinabile, essendo legato a quello della causa principale e ammontando pertanto a € 5'562'000.- oltre accessori. Di conseguenza, il Pretore avrebbe dovuto respingere l’azione di chiamata in causa (come peraltro rilevato da questa Camera) e non dichiararla irricevibile.
11. Questa censura non risulta sorretta da un interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC), dal momento che l’appellante non spiega chiaramente quali conseguenze concrete dovrebbe avere sulla sua posizione e meglio sul tema che concretamente gli interessa, ovvero quello della troppo bassa quantificazione delle ripetibili. D’altronde, sia un giudizio di inammissibilità sia la reiezione dell’azione comportano di principio la soccombenza della parte attrice e il conseguente aggravio delle spese giudiziarie (art. 106 CPC). Inoltre, il primo giudice ha ridotto le ripetibili dovute all’appellante non solo in virtù dell’art. 13 cpv. 2 RTar (secondo il quale se la causa non termina con un giudizio di merito, in particolare in caso di ritiro del rimedio giuridico, di desistenza o di irricevibilità, le ripetibili possono essere ridotte in misura adeguata, e che nella fattispecie avrebbe mantenuto la sua pertinenza anche in assenza di un giudizio di irricevibilità, dal momento che la causa non è terminata con un giudizio di merito sul buon fondamento dell’azione di regresso), ma anche sulla base dell’art. 13 cpv. 1 RTar, secondo cui nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alle tariffe e allorquando le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino, l’autorità competente può derogare agli importi determinati secondo l’art. 11 RTar.
12. Comunque sia, qualora l’appellante intendesse, con la sua censura e il rinvio alla sua infruttuosa richiesta 26 settembre 2013 di disgiunzione delle due cause, contestare il rimprovero del primo giudice di non aver tempestivamente eccepito l’inammissibilità dell’azione di AO 1 ed evitato così il dispendio del suo patrocinatore, si osserva quanto segue. In primo luogo, egli non ha mai sollevato il problema dell’inammissibilità, ritenuto che la sua richiesta di disgiunzione era stata avanzata sulla base di diverse motivazioni che neppure sono menzionate nel gravame ora in esame e che pertanto non occorre qui tematizzare. In secondo luogo, non risulta che tale rimprovero pretorile, addotto in calce alla decisione impugnata quale argomentazione abbondanziale, abbia avuto un ruolo decisivo nella determinazione delle ripetibili (fissate dal Pretore in fr. 15'000.- a copertura integrale del lavoro svolto dal suo patrocinatore), né l’appellante lo sostiene. Aggiungasi che effettivamente il petitum formulato da AO 1, privo di qualsivoglia quantificazione e semplicemente vincolato all’esito della causa principale, non risultava rispettoso dei rigidi criteri attualmente imposti dal Tribunale federale (DTF 147 III 166 consid. 3.3.2 e 142 III 102 consid. 5.4 e 6; STF 4A_235/2016 del 7 marzo 2017 consid. 2.2 seg. e 4A_164/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 3.2 seg.). Inoltre, secondo l’Alta Corte, la decisione di ammissione o diniego dell’istanza di chiamata in causa (che segnatamente stabilisce se questa e l’azione principale abbiano una sufficiente connessione materiale) non è di natura incidentale ex art. 237 CPC bensì ordinatoria, e non comporta pertanto alcun pregiudizio ed effetto di regiudicata in relazione al futuro esame dei presupposti processuali (DTF 146 III 290 consid. 4.3.2 e 4.3.3). Sul tema, la decisione impugnata resiste pertanto alla critica.
13. Relativamente alle ripetibili, il Pretore ha indicato di essersi discostato da una quantificazione secondo le tariffe di cui all’art. 11 RTar sulla base degli art. 13 cpv. 1 e 2 RTar, tenuto conto della fine della causa senza una decisione di merito e della manifesta sproporzione fra il calcolo tariffale e le prestazioni del patrocinatore di AP 1, fondandosi sul concreto dispendio di quest’ultimo nella procedura che qui interessa. Nello specifico, il primo giudice ha rilevato che un’indennità ripetibile di fr. 15'000.- corrisponde a 53 ore di lavoro e copre abbondantemente quello svolto dal suddetto patrocinatore. Difatti, la risposta di AP 1 all’azione di chiamata in causa aveva due sole pagine di contenuto ed era priva del supporto di documenti. In occasione dell’udienza di prime arringhe, egli non ha notificato alcun mezzo di prova e si è limitato a un breve e marginale intervento in funzione di quella che era la sua strategia difensiva, ossia che: "Il convenuto non intende calarsi nelle pieghe della vertenza che vede opposti il signor P__________ e la qui attrice, né tantomeno schierarsi a sostegno dell'una o dell'altra tesi, non disponendo degli elementi e delle informazioni per poterlo fare con cognizione di causa”. Per il Pretore, queste due attività hanno comportato un dispendio non superiore alle quattro ore di lavoro. Inoltre, il dispendio dovuto alla partecipazione alla procedura istruttoria (assunzione dei mezzi di prova orali) è stato ben inferiore alle restanti 49 ore (53 ore – 4 ore), che coprono anche la relativa fase di preparazione (con lettura degli scritti introduttivi e dei documenti dell'azione principale). Per il resto, la causa si è interrotta prima della sua fine naturale, tanto che AP 1 non ha presentato conclusioni scritte o partecipato alle arringhe finali.
14. Con il gravame, l’appellante sostiene invece che l’importo assegnatogli sia troppo basso e vada innalzato a fr. 128'000.- (ovvero il medesimo importo attribuito dal Pretore a AO 1quale parte vincente nella causa principale di cui all’inc. OR.2012.57), poiché a suo modo di vedere l’attività e il dispendio dei rispettivi patrocinatori sarebbe stato analogo (con un’unica e comunque marginale differenza relativa al numero di pagine degli allegati scritti) e avrebbe richiesto moltissime ore (di cui 50 di sola istruttoria), ritenuto oltretutto che le due cause sono state trattate in maniera congiunta. Per l’appellante, non vi sarebbe motivo di scostarsi da un calcolo delle ripetibili sulla base dell’art. 11 RTar e del valore litigioso di € 5'562'000.-, non essendovi peraltro alcuna manifesta sproporzione “tra il valore di causa e le ripetibili da assegnare alla parte vincente”.
15. Ora, l’appellante non si confronta debitamente con la decisione del Pretore di ridurre le ripetibili sulla base dell’art. 13 cpv. 1 e 2 RTar: non contesta che la procedura di cui all’inc. n. OR.2012.246 è terminata senza una decisione di merito e non considera che la sproporzione accertata dal giudice di primo grado non concerne il raffronto fra l’onorario calcolato secondo l’art. 11 RTar e il valore litigioso, ma fra il primo dato e l’attività del suo patrocinatore. L’accertamento pretorile relativo all’adempimento dei presupposti di entrambi i capoversi dell’art. 13 RTar non viene pertanto intaccato dall’impugnativa.
16. In relazione alla sua risposta all’azione di chiamata in causa e alla fase dibattimentale, l’appello è pure privo di confronto con la decisione di prima sede, non contenendo alcuna considerazione in merito al relativo (scarso) dispendio di tempo, alla marginalità dell’intervento di AP 1 o alla limitatezza della sua posizione difensiva. In particolare, l’appellante non pretende di aver apportato particolari argomentazioni o approfondimenti, né di averli corredati da mezzi di prova.
17. Quanto alla procedura istruttoria (8 verbali comprendenti audizioni testimoniali e interrogatori), l’appellante si limita a opporre alle valutazioni pretorili relative al dispendio di tempo una propria generica tesi soggettiva priva di sufficienti motivazioni, spiegazioni e riferimenti, ciò che non adempie ai requisiti posti dall’art. 311 CPC. D’altronde, contrariamente a quanto egli suggerisce, il primo giudice non ha mai affermato che le sole audizioni hanno richiesto almeno 49 ore di lavoro; al contrario, il Pretore ha rilevato che il relativo dispendio è stato decisamente inferiore, e il gravame non vi oppone concreti e convincenti elementi di segno contrario.
18. Anche quando l’appellante osserva genericamente che la procedura è stata caratterizzata, oltre che dalla fase istruttoria, da un grande numero di incidenti processuali, istanze, osservazioni e disposizioni ordinatorie, la censura è insufficientemente motivata nella misura in cui non menziona quali specifiche attività del suo patrocinatore siano state trascurate dal primo giudice, e quanto tempo abbiano richiesto, se non con riferimento alle sue conclusioni del 19 luglio 2017, che il Pretore non ha menzionato e che gli avrebbero causato un dispendio orario di oltre 30 ore. Nondimeno, dette conclusioni (limitate alla questione pregiudiziale a sapere se P__________ fosse l'avente diritto economico dei valori oggetto di causa), pur essendo suscettibili di influenzare l’esito dell’azione di regresso della banca (inc. n. OR.2012.246), non riguardavano tale incarto e la presente decisione, bensì la procedura principale (inc. OR.2012.57), e dunque le spese insorte in tale sede (ove peraltro AP 1, qualora parificabile a un interveniente adesivo, non avrebbe avuto di per sé diritto alla corresponsione di ripetibili, cfr. DTF 130 III 571 consid. 6). Inoltre, ricordato che lo scopo delle conclusioni è quello di esprimersi sulle risultanze probatorie e sul merito della lite nell’ambito del perimetro fattuale debitamente e ritualmente allegato, a ben vedere queste conclusioni (di 17 pagine, di cui 6 pagine di sole tabelle) si dilungavano in considerazioni relative alla titolarità degli averi e alle prove esperite al riguardo pur non avendo AP 1 in precedenza allegato nulla o proposto qualsivoglia prova sul tema. In particolare, né con la risposta 20 marzo 2013 né in occasione delle prime arringhe egli ha preteso di essere l’esclusivo avente diritto economico del denaro in questione, o negato l’esistenza di diritti di P__________ al riguardo, e ha deciso di non fornire chiarimento alcuno in relazione al suo ruolo, all’origine degli averi confluiti sui conti e ai relativi flussi.
19. Tenuto conto di quanto sopra, del fatto che comunque, per il Pretore, il dispendio riconosciuto di 53 ore copre abbondantemente (ovvero finanche supera) gli effettivi oneri di patrocinio (che non possono essere minimamente paragonati a quelli incorsi a AO 1 nell’ambito della procedura principale), come pure del margine di apprezzamento a sua disposizione (cfr. sul tema ad esempio IICCA del 17 novembre 2021, inc. 12.2021.74, consid. 9.1 o IICCA del 24 giugno 2021, inc. 12.2020.151, consid. 13.1), l’importo attribuito di fr. 15'000.- non può ritenersi insufficiente.
20.
Per tutti questi motivi,
l’appello dev’essere respinto, nei limiti della sua ricevibilità. Le spese
giudiziarie per la procedura di seconda sede, calcolate sulla base di un valore
litigioso di
fr. 113'000.- (fr. 128'000.- / fr. 15'000.-), seguono la soccombenza
dell’appellante (art. 106 CPC). Le spese processuali sono fissate in fr.
5'000:- (art. 2, 7 e 13 LTG), le ripetibili in fr. 3'500.- (art. 11 cpv. 1, 2
lett. a e 5 RTar).
Per questi motivi,
richiamati gli 106 seg. CPC, la LTG e il RTar,
decide:
1. L’appello 31 gennaio 2022 di RE 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese
processuali per la procedura di appello, pari a
fr. 5’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 3’500.-
a titolo di ripetibili di secondo grado.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).