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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Bellotti |
sedente per statuire nella causa - inc. n. CA.2022.20 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con istanza 4 agosto 2022 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 AO 2
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volta a ottenere in via supercautelare e cautelare la sospensione della procedura esecutiva di cui al PE n. __________66 dell’UE di __________ fino alla decisione definitiva in merito all’azione di accertamento dell’inesistenza del relativo debito;
considerato che il Pretore ha dapprima accolto la misura di sospensione in via supercautelare il 5 agosto 2022, per poi revocarla con decisione 12 settembre 2022 dopo aver sentito i convenuti;
appellante l'istante con appello 23 settembre 2022, con cui ha chiesto in via preliminare la concessione dell’effetto sospensivo al gravame e in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di confermare il provvedimento supercautelare, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre i convenuti con osservazioni 7 ottobre 2022 hanno postulato la reiezione del gravame, pure protestando spese e ripetibili nonché chiedendo l’ammissione all’assistenza giudiziaria;
richiamata la decisione 17 ottobre 2022 con cui questa Camera ha accolto la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo all’appello;
ritenuto
in fatto:
A.
Con transazione
giudiziaria del 10 febbraio 2022 (doc. C) AP 1 da una parte (locatore) e AO 1 e
AO 2 dall’altra (conduttori) hanno concordato di sciogliere il contratto di
locazione che li legava, con obbligo per i conduttori di lasciare i due enti da
loro locati (esercizio pubblico e appartamento) entro il 21 febbraio 2022, e
per il locatore di restituire loro i relativi depositi di garanzia di
fr. 9'300.- e fr. 2'400.- (complessivi fr. 11'700.-).
B. Con PE n. __________66 dell’UE di __________ datato 4 marzo 2022 (doc. B), AO 1 e AO 2 hanno escusso AP 1 per l’ammontare di fr. 11'700.- oltre interessi e spese d’esecuzione, ottenendo in seguito (mediante decisione 9 giugno 2022 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, inc. SO.2022.219) il rigetto definitivo dell’opposizione sollevata da quest’ultimo (doc. G).
C. Nel frattempo, il 29 marzo 2022 AP 1 ha notificato ai suoi ex-conduttori una serie di danni recentemente riscontrati nei locali da loro riconsegnati, preannunciando una richiesta di indennizzo (doc. E).
D. Mediante la petizione 20 luglio 2022 AP 1 ha postulato innanzi al medesimo Pretore di accertare l’inesistenza del debito di cui al PE n. __________66 ai sensi dell’art. 85a cpv. 1 LEF, con contestuale domanda supercautelare e cautelare di sospensione dell’esecuzione ex art. 85a cpv. 2 LEF (inc. SE.2022.35), invocando l’estinzione del debito mediante la compensazione con un proprio credito di risarcimento danni (ex art. 267, 267a oppure 41 CO), da accertare in via giudiziale. In sintesi l’attore, dopo aver precisato che gli spazi locati, a inizio locazione, erano di nuova costruzione, ha osservato che dopo la loro riconsegna aveva dovuto costatare dei danni a una parte dei mobili della cucina, a un pannello del controsoffitto, al condotto di aerazione, alle griglie di ventilazione, ai cavi elettrici e all’intonaco, macchie su pavimento, muri e attrezzature, crepe e buchi nelle pareti e nel controsoffitto e carente pulizia di pavimento e parti esterne (doc. D), ritenuto che i costi di risanamento ammontavano a svariate migliaia di franchi (di cui fr. 4'800.- di solo ritinteggio, cfr. doc. F) e raggiungevano perlomeno l’importo oggetto di esecuzione. L’istante ha altresì sottolineato che la controparte, a causa della sua precaria situazione finanziaria, si troverebbe nell’impossibilità sia di restituire eventuali somme indebitamente percepite, sia di soddisfare la sua richiesta di risarcimento (se non mediante la rivendicata compensazione).
E. Con una prima decisione del 21 luglio 2022 il Pretore ha respinto l’istanza supercautelare di sospensione dell’esecuzione, per assenza del necessario requisito dell’urgenza.
F. Con una nuova istanza del 4 agosto 2022 AP 1 ha rinnovato la richiesta di sospensione dell’esecuzione in via supercautelare e cautelare (inc. CA.2022.20) sottolineandone l’accresciuta urgenza alla luce della ricezione, in data 13 luglio 2022, di una comminatoria di fallimento (doc. H e I).
G. Con decisione 5 agosto 2022, il Pretore ha provvisoriamente accolto l’istanza in via supercautelare, decretando la sospensione dell’esecuzione.
H. Con osservazioni 25 agosto 2022, a valere per entrambi gli inc. SE.2022.35 e CA.2022.20, i convenuti si sono opposti sia alla domanda di accertamento negativo, sia all’istanza cautelare, rilevando in particolare di avere correttamente adempiuto al proprio onere di riconsegna dei locali, che i medesimi a inizio locazione non erano nuovi, che non vi sono prove sul loro stato originario né tantomeno su quello al momento della restituzione, nonché che gli asseriti difetti non sono né dimostrati, né loro imputabili, né tempestivamente notificati. Essi hanno altresì postulato l’ammissione all’assistenza giudiziaria (richiesta accolta dal Pretore).
I. Con decisione 12 settembre 2022 il Pretore ha revocato il provvedimento supercautelare 5 agosto 2022, rinviando la quantificazione e ripartizione delle spese giudiziarie alla decisione cautelare finale.
J. AP 1 è insorto contro il giudizio pretorile con appello 23 settembre 2022, con cui ha chiesto in via supercautelare e cautelare di sospendere l’esecuzione in pendenza di appello e nel merito la riforma del giudizio impugnato nel senso di confermare la decisione supercautelare 5 agosto 2022.
K. Con osservazioni 7 ottobre 2022 gli appellati hanno postulato la reiezione del gravame, rinnovando la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria anche per la procedura di seconda sede.
L. Con decisione 17 ottobre 2022 questa Camera ha provvisoriamente sospeso l’esecuzione di cui trattasi in pendenza di appello.
E considerato
in diritto:
1. Le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari, comprese quelle fondate sull’art. 85a cpv. 2 LEF, sono impugnabili mediante appello, qualora il valore litigioso dell’ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata sia di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPC); ciò risulta essere il caso nella fattispecie, ritenuto che il giudizio pretorile è stato emesso dopo attivazione del contraddittorio ed è pertanto qualificabile quale decisione cautelare intermedia (e non quale decisione supercautelare non suscettibile di impugnazione, come pretendono gli appellati; sul tema v. anche DTF 139 III 86 consid. 1.1.2 e STF 5A_473/2012 del 17 agosto 2012 consid. 1.2.1), rispettivamente che l’esecuzione di cui si chiede la sospensione verte su fr. 11'700.-.
I termini di impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di adozione di provvedimenti cautelari di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, l’appello 23 settembre 2022 contro la sentenza 12 settembre 2022 è tempestivo e rientra nella competenza della Seconda Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. b n. 1 LOG). Parimenti tempestive sono le osservazioni 7 ottobre 2022 degli appellati.
2. Con la decisione impugnata il Pretore ha dapprima ricordato i presupposti che reggono l’accoglimento di una richiesta di sospensione ai sensi dell’art. 85a cpv. 2 LEF, per poi osservare che l’azione di risarcimento di AP 1 non può fondarsi sull’art. 267a CO a causa della notifica intempestiva dei difetti in questione (segnalati soltanto 5 settimane dopo la riconsegna dei locali). Per il primo giudice, essa può invece essere esaminata sulla base delle norme relative all’atto illecito, sennonché le allegazioni e i documenti proposti fino a quel momento non fanno apparire adempiuti i presupposti dell’art. 41 CO. Il Pretore ne ha dunque concluso che, a questo stadio della procedura, le probabilità di successo dell’istante appaiono decisamente inferiori rispetto a quelle dei convenuti.
3. Con l’impugnativa, l’appellante non mette più in discussione la tardività della notifica dei difetti e la mancata applicabilità dell’art. 267a CO, bensì critica il Pretore per aver negato il buon fondamento della sua pretesa (e della compensazione da lui invocata) sulla base dell’art. 41 CO. Sostiene difatti di avere sostanziato lo “stato pietoso” in cui sono stati restituiti i locali, e meglio i difetti già elencati in prima sede (v. sopra consid. D), mediante le fotografie di cui al plico doc. D e la fattura doc. F (attestante i costi di tinteggio), e che tali danni sono certamente illeciti in quanto lesivi di un suo diritto assoluto (la proprietà). La responsabilità e la colpa dei due convenuti, quali uniche persone che possono averli causati, sarebbero peraltro evidenti, dal momento che i locali sono stati loro consegnati in ottimo stato (essendo stati appena ristrutturati) e che su questo stato originario così come su quello riscontrato al momento della loro restituzione potrebbe riferire l’arch. R__________ (teste già offerto innanzi al primo giudice). Quantomeno, l’appellante ritiene che dovrebbe essergli concessa la possibilità di approfondire tali questioni in sede istruttoria, ritenuto oltretutto che in assenza di una sospensione dell’esecuzione la sua iniziativa giudiziaria verrebbe irrimediabilmente pregiudicata: egli sarebbe difatti costretto a versare un importo che, anche in caso di suo successo nel merito, non potrebbe essergli restituito (a causa della situazione debitoria dei convenuti), e non riuscirebbe nemmeno a ottenere la soddisfazione della sua pretesa di risarcimento.
4. Con la risposta all’appello, gli ex-conduttori hanno invece sottolineato che non vi sono prove relative né allo stato originario degli spazi locati, né alla presenza di difetti al momento della loro restituzione, e nemmeno a una loro relativa responsabilità o comportamento colpevole, ritenuto oltretutto che nella procedura sommaria vige il principio della prova documentale (art. 254 cpv. 1 CPC) e che la controparte ha quantificato unicamente il costo delle opere da pittore.
5. Malgrado la decisione impugnata già contenga pertinente dottrina e giurisprudenza in relazione all’art. 85a cpv. 2 LEF si può qui ancora ricordare che giusta il citato disposto il tribunale, dopo aver sentito le parti ed esaminato i documenti prodotti, può (nell’ambito di un’esecuzione in via di fallimento: dopo la notificazione della comminatoria di fallimento) pronunciare la sospensione provvisoria dell’esecuzione, se ritiene che la domanda di accertamento dell’inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione sia molto verosimilmente fondata; per la dottrina e la giurisprudenza, con la locuzione "domanda molto verosimilmente fondata" s’intende che le possibilità di successo del debitore devono apparire chiaramente maggiori ("deutlich besser") di quelle del creditore (STF 4A_176/2010 del 23 agosto 2010 consid. 3.2 e 4A_123/2009 del 2 settembre 2009 consid. 5.2; IICCA del 15 gennaio 2018, inc. 12.2017.173).
6. Ora, con riguardo al fondamento della pretesa risarcitoria dell’istante ai sensi dell’art. 41 CO, la motivazione pretorile è particolarmente stringata. Occorre nondimeno tener presente che la decisione, prolata nell’ambito di una procedura sommaria, aveva natura intermedia ed era volta a stabilire se, dopo l’attivazione del contraddittorio, i presupposti per il mantenimento (pendente causa) del provvedimento supercautelare fossero adempiuti, come pure precisare che l’appellante non invoca la carente motivazione e una violazione del suo diritto di essere sentito. Un relativo approfondimento può essere fatto in questa sede.
7. Esaminando gli atti di causa, emergono ben pochi elementi idonei a sostanziare l’esistenza e l’entità di eventuali danni, la loro imputabilità ai conduttori e la quantificazione della pretesa risarcitoria. Innanzitutto, non vi sono attualmente riscontri oggettivi sullo stato dei locali all’inizio della locazione e al momento della loro riconsegna. Le fotografie di cui al doc. D non permettono di valutare compiutamente l’estensione dei problemi riscontrati, ritenuto oltretutto che occorrerebbe tener conto della lunghezza del rapporto di locazione, della normale usura e della durata di vita delle varie installazioni. L’istante inoltre non ha fornito criteri di quantificazione dei danni se non con riferimento al tinteggio (doc. F), che peraltro risulta riferito a tutti locali (appartamento e bar) e riguarda pertanto una serie di lavori non forzatamente ascrivibili a difetti cagionati dai conduttori (laddove neppure è chiaro a quanti e quali locali essi siano eventualmente estesi).
8. Da tutto ciò ne deriva che, pur volendo considerare le conseguenze derivanti dalla continuazione della procedura esecutiva (fallimento) e pur essendo possibile che l’istante disponga di una pretesa di risarcimento che potrebbe estinguere (almeno parzialmente) il credito della controparte mediante compensazione, la soglia dell’alta verosimiglianza richiesta dalla summenzionata giurisprudenza non può ritenersi raggiunta e non può essere relativizzata nella misura pretesa dall’appellante.
9. Ne discende che l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione pretorile.
10. Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 11'700.-, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 10 e 13 LTG, ammontano a fr. 400.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, 2 e 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 1'000.-.
11. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, si ricorda che l’esame dell’indigenza ai sensi dell’art. 117 lett. a CPC è da eseguire sulla base dei presumibili costi concretamente prospettati nella procedura di cui trattasi e della situazione finanziaria attuale della parte richiedente, che quest’ultima (soprattutto se patrocinata) ha il dovere di presentare spontaneamente in modo chiaro, sostanziando e dimostrando che essa non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia. Di principio, il semplice rinvio alla decisione di prima istanza oppure ad allegazioni e prove prodotte in altre sedi non è sufficiente (IICCA del 3 ottobre 2022, inc. 12.2022.72, consid. 7; IICCA del 18 ottobre 2022, inc. 12.2022.143). La richiesta degli appellati, priva di motivazione e di documentazione di supporto e limitata a un rinvio (peraltro del tutto generico) ad altre procedure non soddisfa dunque tali requisiti. Senza contare che i medesimi, vincenti in questa sede, non devono sopportare spese processuali, mentre la remunerazione del loro patrocinatore (che non ha prodotto una nota d’onorario) è già di principio coperta dall’indennità ripetibile a carico dell’appellante (v. sopra consid. 10). In siffatte circostanze, l’istanza è priva d’oggetto.
12. La decisione con la quale il giudice rifiuta la sospensione della procedura esecutiva secondo l'art. 85a cpv. 2 LEF è incidentale e può essere impugnata subito in forza dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF nella misura in cui è suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile (STF 4A_123/2009 del 2 settembre 2009 consid. 1.1, 4D_68/2008 del 28 luglio 2008 consid. 1.1 e 5P.69/2003 del 4 aprile 2003 consid. 4.1.2).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 23 settembre 2022 di AP 1 è respinto.
II. Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 400.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà agli appellati complessivi fr. 1’000.- per ripetibili di seconda sede.
III. L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria 7 ottobre 2022 di AO 1 e AO 2 è priva d’oggetto.
IV. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città e e all’Ufficio esecuzioni di Locarno
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).