Incarto n.
12.2022.137

Lugano

24 marzo 2023/jh      

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

 

 

vicecancelliera:

Bellotti

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2022.211 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 14 gennaio 2020 da

 

 

 

AP 1 

patrocinata dall’avv.  PA 1 

 

 

contro

 

 

 

 AO 1 

patrocinato dall’avv.  PA 2 

 

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 27'140.- oltre

interessi a titolo di rimborso dei contributi sociali da questi dovuti per lo svolgimento di

attività dipendente;

 

domanda avversata dal convenuto, che con osservazioni 17 aprile 2020 ha anche

sollevato una domanda riconvenzionale in via eventuale, e meglio chiedendo che in

caso di qualifica del rapporto fra le parti quale contratto di lavoro (rispettivamente in

caso di accoglimento della pretesa avversa), la controparte fosse condannata a

versargli fr. 30'000.- oltre interessi quale credito parziale derivante dal contratto di

lavoro, con compensazione dell’importo con quello eventualmente dovuto a quest’ultima

e condanna della medesima al pagamento del residuo in suo favore;

 

richiamate la decisione 30 agosto 2021 con cui il Pretore ha respinto la domanda

principale per intervenuta prescrizione (non entrando nel merito della riconvenzionale),

e la decisione 24 marzo 2022 con cui questa Camera ha accolto l’appello 22 settembre

2021 di AP 1, annullando la sentenza di primo grado e rinviando

l’incarto al Pretore per un nuovo giudizio (inc. 12.2021.148);

 

vista la nuova decisione 24 agosto 2022 con cui il Pretore ha ancora una volta respinto

la petizione di AP 1 (non entrando nel merito dell’azione riconvenzionale

di AO 1);

 

appellante AP 1 con atto di appello 26 settembre 2022, con cui ha

postulato in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere

integralmente la sua petizione, respingere l’azione riconvenzionale di AO 1,

porre a carico di quest’ultimo tutte le spese giudiziarie di prima sede e liberare in suo

favore la cauzione da lui versata, e in via subordinata il suo annullamento e il rinvio

della causa al Pretore per una nuova decisione nel senso dei considerandi, in ogni caso

con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;

 

mentre AO 1 con risposta 16 novembre 2022 ha postulato la reiezione del

gravame, con protesta di tasse, spese e ripetibili di secondo grado;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

ritenuto

 

in fatto:

 

A.        Nel periodo 2013-2014 AP 1, società con sede a __________ avente un’attività di levabolli e riparazione di ammaccature a veicoli e motocicli, ha affidato a AO 1, residente in Italia, una serie di incarichi di riparazione (definiti di “subappalto”, cfr. doc. F), remunerandolo con complessivi fr. 122'145.- (fr. 53'676.- per il 2013 e fr. 68'649.- per il 2014, cfr. doc. G1-G8).

 

B.        Con decisione del 27 novembre 2015, confermata dalla decisione su opposizione del 16 gennaio 2017, la Cassa cantonale di compensazione ha deciso che l’attività svolta da AO 1 era di carattere dipendente. La decisione è stata confermata dal Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) il 17 luglio 2017 (inc. 30.2017.8, v. anche doc. A).

 

C.        Conseguentemente, con la decisione (tassazione d’ufficio) del 24 ottobre 2018, rettificata il 3 dicembre seguente, la Cassa ha preteso da AP 1 il pagamento dei relativi contributi sociali (della datrice di lavoro e del dipendente) per gli anni 2013-2014 (doc. H e I), e nel novembre 2018 quest’ultima ha notificato a AO 1 i certificati di salario per gli anni 2013 e 2014 contenenti i conteggi da lei allestiti e le varie deduzioni per oneri sociali (doc. B e C).

 

 

D.        Previo inoltro di infruttuosi solleciti (doc. D e L) e ottenimento dell’autorizzazione ad agire (doc. E), con petizione 14 gennaio 2020 AP 1 ha convenuto AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, postulando la sua condanna al pagamento di fr. 27'140.- oltre interessi del 5% dal 20 dicembre 2018, ovvero della somma da lei anticipata a titolo di deduzioni salariali da effettuare retroattivamente a fronte della qualifica a posteriori del rapporto fra le parti quale contratto di lavoro (che in realtà le parti non avrebbero mai inteso concludere).

 

E.        Con osservazioni 17 aprile 2020 AO 1 si è opposto alla petizione, sollevando l’eccezione di prescrizione della pretesa avversa (in quanto fondata sull’indebito arricchimento e dunque sottoposta al termine di prescrizione di 1 anno di cui all’art. 67 vCO) e contestandola nel merito (anche perché non sostanziata nella sua composizione). Inoltre, premesso che le parti non avevano mai inteso creare un rapporto di subordinazione e che la qualifica giuridica operata dal Tribunale cantonale delle assicurazioni non è vincolante per il giudice civile, in via eventuale (in caso di esistenza di un contratto di lavoro/riconoscimento della pretesa attorea) ha sollevato azione riconvenzionale, chiedendo di condannare la controparte al pagamento di fr. 30'000.- oltre interessi del 5% dal 17 luglio 2017 (a titolo di indennità per vacanze non godute e utilizzo degli attrezzi di lavoro, tredicesima, rimborso delle spese di trasferta e di altri costi nonché qualsiasi altra spettanza da lavoro subordinato), con compensazione di questo importo con quello eventualmente dovuto a AP 1 e condanna della medesima al pagamento del residuo in suo favore. AO 1 ha altresì chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria nella sua forma completa.

 

F.        Con scritto 20 maggio 2020 AP 1 ha contestato le richieste della controparte, postulando che la medesima fosse astretta al versamento di una cauzione processuale di fr. 4'500.- per l’azione riconvenzionale. Con osservazioni 19 giugno 2020, AO 1 si è opposto all’istanza di cauzione.

 

G.       Con sentenza 23 giugno 2020, passata in giudicato, il Pretore ha respinto l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria. Hai poi accolto l’istanza di cauzione con sentenza 4 agosto 2020, nel seguito annullata dalla terza Camera civile del Tribunale d'appello (IIICCA) con decisione 15 gennaio 2021 (inc. 13.2020.77).

 

H.        In occasione dell’udienza del 26 aprile 2021, le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie antitetiche posizioni e domande.

 

I.          Con decisione 29 aprile 2021 il Pretore ha respinto tutte le prove notificate dalle parti (a eccezione di quelle documentali già agli atti e del richiamo all’incarto di conciliazione), dichiarando chiusa l’istruttoria.

 

J.         Raccolti gli allegati conclusivi scritti delle parti (2 giugno 2021 di AO 1 e 1° luglio 2021 di AP 1), con decisione 30 agosto 2021 il Pretore ha respinto l’azione principale a seguito di prescrizione senza la necessità di entrare nel merito della domanda riconvenzionale eventuale (dispositivo n. 1), con seguito di spese (complessivi fr. 2’000.-) e di ripetibili (fr. 4’500.-) a carico dell’attrice (dispositivo n. 2.1). Il Pretore ha altresì ordinato che la cauzione di fr. 4'500.- versata da AO 1 gli fosse restituita alla crescita in giudicato della decisione (dispositivo n. 2.2).

 

K.        In accoglimento dell’appello 22 settembre 2021 di AP 1, questa Camera ha annullato i suddetti dispositivi n. 1 e 2.1 con decisione 24 marzo 2022 (inc. 12.2021.148), stabilendo in sintesi che la pretesa di rimborso dell’appellante non poteva ritenersi prescritta e rinviando l’incarto al primo giudice per esaminare le questioni ancora aperte (e segnatamente la composizione e dimostrazione della pretesa attorea, la qualifica del contratto a livello civile e la domanda riconvenzionale eventuale di AO 1), valutare le offerte probatorie delle parti ed emettere nel seguito una nuova decisione. Il dispositivo n. 2.2 è stato lasciato inalterato onde ossequiare l’esito della decisione 15 gennaio 2021 (inc. 13.2020.77) con cui la IIICCA aveva nel frattempo accolto il reclamo di AO 1 negando il suo obbligo di prestare la cauzione.

 

L.        Con decisione 24 agosto 2022 il Pretore ha nuovamente respinto l’azione principale di AP 1 senza entrare nel merito dell’azione riconvenzionale eventuale di AO 1 (dispositivo n. 1), ponendo la tassa di giustizia e le spese (di complessivi
fr. 2'000.-) e le ripetibili (pari a fr. 4'500.-) a carico dell’attrice principale (dispositivo n. 2.1) e ribadendo la restituzione a AO 1 della cauzione da lui versata (dispositivo n. 2.2).

 

M.       Con appello 26 settembre 2022 AP 1 si è aggravata contro la predetta decisione, chiedendone in via principale la riforma nel senso di accogliere la petizione, respingere l’azione riconvenzionale di AO 1, porre a carico di quest’ultimo le spese giudiziarie di prima sede e liberare in suo favore la cauzione da questi versata, e in via subordinata il suo annullamento con conseguente rinvio della causa alla Pretura per una nuova decisione nel senso dei considerandi, il tutto in ogni caso con protesta di spese e ripetibili di seconda sede.

 

N.        Con risposta 16 novembre 2022 AO 1 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili di secondo grado.

 

E considerato

 

in diritto:

 

1.         L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata.

I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 26 settembre 2022 contro la decisione 24 agosto 2022 è tempestivo, così com’è tempestiva la risposta all’appello inoltrata il 16 novembre 2022.

 

2.         Con l’impugnata decisione il Pretore ha innanzitutto osservato che l’attrice ha preteso il pagamento di fr. 27'140.- a titolo di “contributi sociali”, pari (a suo dire) alla quota dovuta dal convenuto sull’importo di fr. 122'145.- versatogli negli anni 2013-2014, ma che la medesima (malgrado le contestazioni espresse da AO 1 nelle sue osservazioni) non ha debitamente allegato e dimostrato la sua pretesa, omettendo di indicare la composizione dell’importo azionato e di dimostrare che esso corrisponde alla quota (eventualmente) dovuta da AO 1 su quanto, in qualità di datrice di lavoro, ha dovuto versare retroattivamente agli istituti sociali. Il Pretore ha nel seguito costatato che tali informazioni e fatti non risultano dai documenti prodotti, che i conteggi contenuti nei certificati di salario di cui ai doc. B e C non corrispondono a fr. 27'140.- e che gli unici giustificativi agli atti (decisioni della Cassa di compensazione di cui ai doc. H e I) riguardano solamente i contributi AVS/AI/IPG e AD. Il primo giudice ha pertanto concluso che la pretesa attorea può essere presa in considerazione soltanto per quanto attiene ai contributi AVS/AI/IPG e AD eventualmente dovuti dal convenuto sull’importo complessivo di fr. 122'245.-, la cui richiesta da parte della Cassa di compensazione nei confronti di AP 1 è comprovata (doc. I) e che può essere calcolata sulla base dei relativi disposti di legge.

Ciò malgrado il Pretore ha evidenziato che, nonostante il diritto del datore di lavoro di ottenere dal dipendente il pagamento dei contributi che non erano stati dedotti dal salario si fondi direttamente sulle rispettive norme del diritto delle assicurazioni sociali (e dunque sul diritto pubblico), ciò non significa che il primo abbia una pretesa civile nei confronti del secondo, dipendendo tale pretesa dal tipo di rapporto contrattuale fra le parti. Premesso che la qualifica giuridica del lavoro svolto da AO 1 quale attività dipendente da parte delle autorità competenti nel campo delle assicurazioni sociali non vincola il giudice civile, il Pretore ha qualificato il rapporto contrattuale in esame quale appalto, e ha conseguentemente escluso che alla fattispecie possa essere applicato il diritto del lavoro e segnatamente l’art. 342 cpv. 2 CO (che avrebbe permesso a AP 1 di far valere la sua pretesa nei confronti di AO 1 con un’azione civile). Acclarato che le norme sull’appalto non prevedono una norma analoga e che le parti non hanno mai raggiunto un accordo sul tema, il primo giudice ha altresì escluso che il contenuto del contratto possa essere completato, interpretando a posteriori la remunerazione originariamente pattuita quale salario lordo in virtù di un’ipotetica volontà delle parti (ciò che anche il Tribunale federale ha reputato inammissibile): non si può infatti ammettere che le parti, se fossero state a conoscenza dell’obbligo di versamento dei contributi sociali e di effettuare delle regolari deduzioni sulla remunerazione dovuta, avrebbero in buona fede pattuito i medesimi importi quale mercede per i lavori di riparazione delle autovetture anche a titolo di salario lordo. Il Pretore ha pertanto concluso che AP 1 non ha alcuna pretesa di rimborso dei contributi sociali da lei versati.

 

3.         Con il gravame, l’appellante non contesta che il contratto concluso fra le parti sia qualificabile (a livello civile) quale appalto. Essa sostiene piuttosto di avere fatto fronte al proprio onere allegatorio, che i conteggi necessari sono presenti negli atti e che è stata chiamata a pagare tutti i contributi sociali (anticipando anche la quota a carico della controparte) poiché nei confronti delle assicurazioni sociali lei ne è la sola debitrice, ciò che le permetterebbe tuttavia di avanzare la pretesa di rimborso in esame. Ciò sarebbe giustificato innanzitutto da un’applicazione per analogia dell’art. 342 cpv. 2 CO, ritenuto che in caso contrario sorgerebbe una disparità di trattamento fra fattispecie analoghe a dipendenza della qualifica del contratto a livello civile, e che comunque l’attività svolta da AO 1 viene considerata dalle assicurazioni sociali quale lavoro dipendente. Per l’appellante, la pretesa di rimborso potrebbe anche essere derivata da un completamento del contratto (in una sua parte non essenziale) alla luce delle mutate circostanze imposte dalla Cassa di compensazione e dal TCA (e che non potevano essere previste dalle parti, per cui evidentemente il contratto non contiene alcuna pattuizione in proposito). Malgrado sia lei che AO 1, qualora avessero conosciuto dette circostanze, avrebbero pattuito una mercede differente e non si sia potuta raggiungere una soluzione condivisa, l’appellante ritiene che due parti in buona fede avrebbero sicuramente previsto una ripartizione a metà degli oneri sociali. Tale ripartizione paritetica sarebbe pure giustificata dall’applicazione della clausola rebus sic stantibus (adeguamento del contratto a mutate e imprevedibili circostanze che hanno condotto a una manifesta sproporzione fra le sue prestazioni e quelle della parte avversa) al fine di ristabilire l’equilibrio contrattuale, visto che i consistenti importi che ha dovuto versare (rispettivamente anticipare) a posteriori hanno comportato un aumento della mercede pari a quasi il 50% e che gli stessi sono a esclusivo beneficio di AO 1.

4.         Con la risposta all’appello, AO 1 afferma invece che la controparte ha omesso di allegare, sostanziare e dimostrare debitamente la propria pretesa nonché la sua composizione (non bastando a tal fine il doc. I, riferito genericamente a un periodo temporale più ampio e a più collaboratori di AP 1), come pure l’effettivo pagamento della somma di cui ora chiede il rimborso. L’appellato aggiunge che il primo giudice ha correttamente qualificato la relazione contrattuale istauratasi fra le parti quale appalto ed escluso l’applicazione delle norme sul contratto di lavoro (non applicabili nemmeno per analogia). Egli sostiene che la controparte avrebbe dovuto impugnare la decisione del TCA anziché cercare di rivalersi su di lui, che la remunerazione pattuita fra le parti (quale parte essenziale del contratto) era imperativamente da intendersi al netto di qualsivoglia trattenuta, che qualora avesse potuto ipotizzare la deduzione di oneri sociali, avrebbe preteso una diversa remunerazione e che ha già pagato le imposte dovute al fisco italiano. L’appellato esclude inoltre, riferendosi alla giurisprudenza citata dal primo giudice, che il contratto possa essere completato sulla base di un’ipotetica (e inesistente) volontà delle parti e che si possa applicare la clausola rebus sic stantibus, non essendovi stata alcuna modifica della situazione in essere tra le parti. Infine, nella denegata ipotesi dell’applicazione del diritto del lavoro alla fattispecie, egli ripropone la sua pretesa creditoria di fr. 30'000.-.

 

5.         Nella fattispecie, è pacifico che agli occhi delle competenti autorità in materia di assicurazioni sociali, il lavoro svolto da AO 1 è definitivamente considerato quale attività dipendente soggetta a contributi. L’appellato è d’altronde malvenuto a rimproverare alla controparte, che ha impugnato a due riprese, sino al TCA, la decisione della Cassa di compensazione, di non averla debitamente contestata, senza nemmeno pretendere che un ricorso innanzi al Tribunale federale avrebbe avuto buone possibilità di successo. Peraltro, egli era stato chiamato in causa e aveva scientemente deciso di non intervenire né opporsi alla qualifica operata dalla Cassa di compensazione offrendo prove di segno opposto, sicché sapeva al più tardi nel luglio 2017 dell’obbligo contributivo e non può ora dolersi dell’esito di quella procedura.

Anche a livello civile, la qualifica del contratto quale appalto non è più contestata da alcuna delle parti (che anzi l’hanno ritenuta corretta) e non può quindi essere rimessa in discussione in questa sede. Ne deriva che la pretesa compensatoria/riconvenzionale di AO 1, fondata sulle norme del contratto di lavoro e neppure più contenuta a titolo subordinato o eventuale nel petitum della risposta all’appello, non può in ogni caso essere presa in considerazione.

 

6.         Per quanto riguarda la sufficiente allegazione e dimostrazione dell’importo azionato di fr. 27'140.-, le censure di AP 1 sono del tutto generiche e non permettono di sovvertire gli accertamenti pretorili. I contributi LPP e l’imposta alla fonte non possono quindi fondare una pretesa di rimborso. La quota (potenzialmente) a carico di AO 1 a titolo di contributi AVS/AI/IPG e AD è invece (contrariamente a quanto pretende l’appellato) facilmente desumibile applicando alla remunerazione da lui percepita (fr. 53'676.- per il 2013 e fr. 68'649.- per il 2014) i relativi (e notori) tassi di contribuzione in vigore per il relativo periodo (AVS/AI/IPG: 5.15%; AD: 1.10%, come d’altronde già evidenziato dal convenuto sia nelle sue osservazioni di prima sede che nella risposta all’appello). La pretesa di rimborso di AP 1 può pertanto essere esaminata nella misura di
fr. 15'268.10, laddove stabilire il contrario equivarrebbe a un formalismo eccessivo. La richiesta di pagamento della Cassa di compensazione è comprovata (cfr. decisione di tassazione di cui al doc. I), ed è pacifico che il debito di AP 1 nei confronti della Cassa sussiste in maniera definitiva. Quanto al tema dell’avvenuto pagamento (rispettivamente mancato pagamento) di tale debito, la decisione impugnata non contiene alcuna relativa considerazione. AO 1 propone genericamente la sua contestazione (mancato pagamento) con la risposta all’appello, ma senza sostenere né indicare (in violazione del suo onere di motivazione, v. anche STF 4A_399/2018 dell’8 febbraio 2019 consid. 2.2) se e dove avesse tempestivamente e chiaramente sollevato tale censura in prima sede. Peraltro, essa non risulta dalle sue osservazioni 17 aprile 2020. La tematica non deve pertanto essere ulteriormente approfondita.

7.         Come già osservato dal primo giudice, le leggi in materia di assicurazioni sociali prevedono l’obbligo per il datore di lavoro di pagare i contributi (sia i propri che quelli dei propri dipendenti) e di operare le relative deduzioni dal salario versato (art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 3 cpv. 2 LAI, art. 27 cpv. 3 LIPG, art. 5 cpv. 1 LADI, art. 66 cpv. 3 LPP). Ovvero, nei confronti degli istituti sociali l’unico debitore dei contributi è il datore di lavoro, che tuttavia dispone di una pretesa di rimborso nei confronti del dipendente relativa alla quota a suo carico (e che di regola deduce dal salario). È compito delle autorità (amministrative e giudiziarie) in materia di assicurazioni sociali di vigilare sulla corretta riscossione dei contributi e dunque di regolare i rapporti fra i datori di lavoro e gli istituti previdenziali. Per contro, i rapporti fra privati, e in particolare le controversie fra datore di lavoro e salariato sull’assunzione dei contributi e sul diritto del datore di lavoro alla rifusione dei contributi non dedotti dal salario, sono di competenza del giudice civile (v. anche Direttive dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali sulla riscossione dei contributi nell’AVS, nell’AI e nelle IPG, valide dal 1° gennaio 2021, n. 2024). Ciò non esclude che quest’ultimo, per la risoluzione della vertenza, consideri anche norme di diritto pubblico.

8.         Evidentemente, l’obbligo di anticipo in capo a una parte presuppone anche l’esistenza di una corrispondente pretesa di rimborso. Il Tribunale federale, statuendo in una controversia in materia di LPP, ha stabilito che la pretesa di rimborso dei contributi pensionistici anticipati dal datore di lavoro si fonda direttamente sull’art. 66 cpv. 3 LPP (DTF 142 V 118 consid. 5.4). Non si vede perché questa considerazione non debba essere estesa anche ai contributi qui in esame e agli analoghi articoli su cui poggiano (art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 3 cpv. 2 LAI, art. 27 cpv. 3 LIPG, art. 5 cpv. 1 LADI). Ovvero, sia l’obbligo del datore di lavoro di versare a posteriori i contributi, sia la sua pretesa di rimborso non derivano tanto dal contratto sottoscritto fra le parti (rispettivamente dalla sua qualifica a livello civile), quanto piuttosto si fondano su precetti di diritto pubblico, sicché non appare giustificato che, a dipendenza di come il giudice civile qualifichi tale contratto, questo diritto possa o meno sussistere, rispettivamente non si vede perché l’art. 342 cpv. 2 CO non possa essere applicato per analogia. Tanto più che tale soluzione si impone alla luce del principio dell’unità dell’ordinamento giuridico e della conseguente necessità di armonizzare il diritto privato con il diritto pubblico (cantonale, come evidenziato nella DTF 132 III 49 consid. 2.2 ma anche, a maggior ragione, federale, come nel caso concreto).

Aggiungasi che i passaggi giurisprudenziali e dottrinali citati dal Pretore (STF del 21 marzo 1995 in: JAR 1996, p. 98 consid. 2 e Koller in: AJP 5/2002 p. 590 seg., ad 3.c) non escludono che a un collaboratore possa essere imposto il rimborso della sua quota di contributi sociali e un relativo completamento del contratto basato sulla volontà ipotetica delle parti, bensì negano solamente che queste ultime possano pattuire che il salariato sopporti più della metà oppure l’integralità dei contributi sociali e che quindi dal suo salario venga dedotta non solo la sua quota (salario lordo, o “Bruttolohn”) ma anche quella a carico del datore di lavoro (cosiddetto “Brutto-Bruttolohn”); ciò poiché l’obbligo per il datore di lavoro di sostenere finanziariamente la metà dei contributi sociali in favore del dipendente costituisce un vincolante e inderogabile principio giuridico (riservate alcune eccezioni). Il Tribunale federale ha più volte ribadito questo concetto, rilevando che il legislatore ha largamente fondato il sistema delle assicurazioni sociali sul principio della parità (DTF 107 II 430 consid. 4; STF 4A_498/2018 dell’11 aprile 2019 consid. 4.1 e 4C.119/2001 del 17 luglio 2001 consid. 2b e 2c; v. anche art. 112 cpv. 3 lett. a, 113 cpv. 3 e 114 cpv. 3 Cost.-CH) e che pertanto eventuali contrarie pattuizioni fra privati recedono di fronte a questo principio di diritto pubblico, che dev’essere considerato anche dal giudice civile. Il secondo contributo citato dal Pretore evidenzia pure che la pattuizione di un salario lordo (ovvero da cui dedurre la quota di contributi a carico del lavoratore) costituisce la regola, che l’esistenza di un salario netto non viene presunta e che il lavoratore che se ne prevale deve apportarne la prova (Koller in: AJP 5/2002 p. 590 ad 3.c e DTF 117 V 261 consid. 3a).

9.         Nel caso concreto, le parti non hanno pattuito alcunché in proposito. In particolare, AO 1 non poteva confidare che le eventuali aggiuntive trattenute sociali fossero esclusivamente a carico della controparte, perché nessuna delle parti aveva ipotizzato l’esistenza di un contratto di lavoro e di un salario, bensì ritenevano, e ritengono tutt’ora, di essere state legate da un contratto di appalto. Ne deriva parimenti che la mancata deduzione di contributi dalla remunerazione versata anni orsono a AO 1 non è imputabile a una colpa di AP 1, ma a una posizione comune delle parti (sul tema, v. anche Obergericht des Kantons Zürich, I. Zivilkammer, decisione del 27 ottobre 2015, inc. n. LA150006-O/U, p. 6 seg.). Tenuto conto che i contributi sociali vanno a esclusivo beneficio di AO 1, che il loro aggravio integrale a carico di AP 1 risulta contrario al principio della parità e al diritto al rimborso sancito dalle summenzionate norme di diritto pubblico, nonché creerebbe una disparità di trattamento e un rilevante disequilibrio contrattuale, e considerato altresì quello che due parti in buona fede avrebbero pattuito (art. 2 CC) qualora avessero previsto una simile situazione, si giustifica pertanto di ripartire a metà l’onere contributivo, e di confermare la pretesa di rimborso dell’appellante (limitatamente, come detto, alla quota di contributi AVS/AI/IPG e AD a carico dell’appellato). Il decorso degli interessi moratori dal 20 dicembre 2018 (scadenza indicata nel primo interpello di cui al doc. D) non è stato oggetto di contestazioni e può essere confermato.

 

10.      In conclusione, l’appello dev’essere parzialmente accolto, con conseguente riforma della decisione di primo grado nel senso che AO 1 è condannato a versare a AP 1
fr. 15'268.10 oltre interessi del 5% dal 20 dicembre 2018. Tenuto conto dell’importo rivendicato dall’attrice (fr. 27'140.-), la soccombenza delle parti può ritenersi paritaria, con conseguente ripartizione a metà delle spese processuali e compensazione delle ripetibili.

11.      Anche le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC). Di conseguenza le spese processuali, fissate in fr. 3’000.- (art. 2, 7, 8 cpv. 1 e 13 LTG), sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, mentre le ripetibili sono compensate.

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

 

1.      L’appello 26 settembre 2022 di AP 1 è parzialmente accolto.

§       Di conseguenza, la decisione 24 agosto 2022 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3 (inc. SE.2022.211) è così riformata:

1.      La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza, AO 1 è condannato a versare a AP 1 fr. 15'268.10 oltre interessi del 5% dal 20 dicembre 2018.

2.1   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 2'000.-, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

2.2   Invariato.

3.     Invariato.

2.      Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 3’000.-, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

3.      Notificazione:

 

-    

 

-      

 

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- in materia di contratto di lavoro o di locazione, oppure con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.- in tutti gli altri casi, è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).