Incarto n.
12.2022.142

Lugano

2 marzo 2023/jh           

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

 

 

vicecancelliera:

Bellotti

 

 

sedente per statuire nella causa – inc. n. OR.2019.269 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 24 dicembre 2019 da

 

 

 

 AP 1 

patrocinato dall'  PA 1 

 

 

contro

 

 

 

AO 1 

patrocinata dall'  PA 2 

 

 

 

 

 

con cui l'attore ha chiesto – previa concessione del gratuito patrocinio – la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 38'551.25 (ridotti a fr. 36'551.25 con il memoriale conclusivo), dedotti gli usuali oneri sociali, oltre interessi del 5% dal 30 settembre 2017 su fr. 3'100.- e dal 3 aprile 2019 su fr. 35'451.25 a titolo di salario, di indennità per licenziamento ingiustificato e di provvigione per la vendita di un immobile a __________, come pure l'accertamento dell'obbligo per la convenuta di corrispondergli
fr. 2'890.-, dedotti gli usuali oneri sociali, qualora il diritto di compera di cui al DG 4857 del 14 marzo 2019 annotato sul fondo n. __________ RFD di __________ fosse stato esercitato;

 

pretese avversate dalla convenuta e che il Pretore, dopo avere ammesso l'attore al beneficio del gratuito patrocinio, ha respinto con decisione 9 settembre 2022;

 

appellante l’attore che, con appello 3 ottobre 2022, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione (così come è stata precisata in sede di conclusioni), eccezion fatta per la rivendicazione della provvigione di fr. 3'100.- sulla vendita dell'immobile a __________, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;

 

mentre la convenuta, con risposta 5 dicembre 2022, propone il rigetto dell'appello, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

ritenuto

 

in fatto:

                                  A.   Con contratto di lavoro del 1° luglio 2016 (doc. D) la AO 1, titolare della licenza __________ per il Sottoceneri, ha assunto AP 1 in qualità di assistente agente immobiliare per un salario base di
fr. 1'500.- mensili più vari incentivi per i mandati d'intermediazione sottoscritti o finalizzati, fra cui un incentivo pari al 20% della provvigione venditore (listing agent) che sarebbe maturato all'iscrizione del trapasso di proprietà nel registro fondiario (doc. D punto n. 7 e doc. E). L'interessato ha percepito un salario lordo di fr. 42'085.- nel 2017 (doc. G2), di fr. 43'094.20 nel 2018 (doc. G3) e di fr. 13'050.- nei primi tre mesi del 2019 (doc. Z).

 

                                  B.   Il 13 dicembre 2016 (doc. 3) e il 23 ottobre 2017 (doc. H) V__________ N__________, titolare della datrice di lavoro, ha avvertito formalmente AP 1 rimproverandogli prestazioni insoddisfacenti, e in particolare una mancanza di professionalità, motivazione e impegno nella gestione dei clienti che aveva dato adito a lamentele.

 

                                  C.   Nel febbraio 2019 M__________ e D__________ A__________ hanno contattato AP 1 in vista della vendita della particella n. __________ RFD di __________ nella quale si era – nel luglio del 2018 – consumato un grave fatto di sangue (omicidio della proprietaria, loro madre) che aveva avuto un ampio risalto mediatico. L'interessato ha sottoposto ai fratelli A__________ un contratto di mediazione immobiliare che essi hanno firmato. L'accordo (non agli atti) doveva ancora essere sottoscritto da V__________ N__________, il quale era però piuttosto contrario all'idea, preoccupato per il danno d'immagine che la vendita di un simile immobile avrebbe potuto comportare.

 

                                  D.   Dopo alcune discussioni interne e il coinvolgimento del CEO di __________ Svizzera che ne condivideva posizione, V__________ N__________ in occasione di una riunione di team del 1° aprile 2019 ha esplicitato il suo rifiuto a AP 1 chiedendogli – almeno due volte – la consegna dei dati personali degli interessati affinché potesse comunicare loro le ragioni della decisione di non accettare l'incarico. AP 1 si è tuttavia rifiutato poiché voleva parlare lui con i venditori. Ne è nata una lite al termine della quale il titolare della AO 1 ha ingiunto al dipendente di andarsene e di riconsegnargli le chiavi dell'ufficio e dell'automobile aziendale, il suo personal computer nonché i documenti aziendali in suo possesso. AP 1 si è quindi allontanato e non si è più presentato in ufficio.

 

                                  E.   L'indomani V__________ N__________ ha scritto un messaggio telefonico in cui diffidava AP 1 a consegnargli, entro le 17, documenti e informazioni aziendali nonché la password del computer nell'ufficio di P__________ __________. L'interessato ha risposto che avrebbe fatto ciò "nei prossimi giorni" una volta ricevuta "la conferma scritta e un certificato di lavoro molto (!!!) bello" (doc. 5). Al che la AO 1 ha notificato a AP 1, il 3 aprile 2019, una lettera in cui gli comunicava di interrompere con effetto immediato il rapporto di lavoro. Rimproverato all'interessato di avere ignorato gli sforzi profusi per correggere il suo modo di lavorare, il datore di lavoro ha qualificato come "assolutamente ingiustificabile e incomprensibile" il rifiuto reiterato di fornirgli i dati dei clienti (A__________) così come il fatto di subordinare la riconsegna di informazioni aziendali all'ottenimento di un certificato di lavoro "molto bello", precisando che ciò comprometteva in maniera irrimediabile il rapporto di fiducia (doc. M). Il 16 maggio 2019 AP 1 si è opposto al licenziamento in tronco e ha rivendicato il pagamento di tre mensilità di fr. 3'859.55 l'una (doc. P), annunciandosi nel contempo alla disoccupazione (doc. R).  

 

                                  F.   Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire (inc. CM.2019.474), con petizione 24 dicembre 2019 AP 1 ha convenuto la AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, postulandone la condanna al pagamento di fr. 12'327.25 (dedotti gli usuali oneri sociali) a titolo di salario dovuto nel caso di disdetta ordinaria, e di fr. 23'124.- (dedotti gli usuali oneri sociali) a titolo di indennità per licenziamento immediato ingiustificato, in entrambi i casi oltre interessi del 5% dal 3 aprile 2019, nonché la condanna al pagamento di
fr. 3'100.- (dedotti gli usuali oneri sociali) quale provvigione per la vendita di un (altro) immobile a __________, oltre interessi del 5% dal 30 settembre 2017, come pure l'accertamento dell'obbligo per la convenuta di corrispondergli fr. 2'890.- (dedotti gli usuali oneri sociali) sempre a titolo di provvigione qualora il diritto di compera di cui al DG 4857 del 14 marzo 2019 annotato sul fondo n. __________ RFD di __________ fosse stato esercitato. In sintesi (e per quanto ancora di rilievo in sede di appello), l'attore ha rilevato che i fatti oggetto dei due avvertimenti (avvenuti circa due anni prima) non potevano essere considerati causa diretta del licenziamento, così come non potevano essere ritenuti tali i comportamenti rimproveratigli dopo il 1° aprile 2019, posto che a quel momento egli era già stato licenziato con effetto immediato. Contestando di avere rifiutato senza valido motivo i dati dei clienti (M__________ A__________ avendogli detto che non voleva più avere a che fare con la convenuta), che oltretutto il datore di lavoro avrebbe potuto procurarsi in altro modo, l'interessato ha quantificato le sue pretese in fr. 12'327.25 quale salario dovuto ove il rapporto di lavoro fosse stato disdetto per la fine ordinaria (30 giugno 2019) e in fr. 23'124.- (pari a sei mensilità di
fr. 3'854.- l'una) quale indennità a norma dell'art. 337c cpv. 3 CO.

 

                                  G.   Con risposta 3 febbraio 2020 la AO 1 si è opposta alla petizione, rilevando, in sostanza, che il licenziamento in tronco era giustificato ed era da ricondurre alla somma di due episodi ravvicinati: il rifiuto reiterato del dipendente – che in passato era già stato oggetto di ripetuti richiami per il mancato conseguimento degli obiettivi e per il suo atteggiamento poco professionale – durante la riunione (del 1° aprile 2019) di fornire le informazioni richieste sui clienti e il ricatto successivo di subordinare la riconsegna dei documenti aziendali al rilascio di un bel certificato di lavoro. Circostanza, quest'ultima, che sarebbe stata la "goccia che ha fatto traboccare il vaso" e che giustificava il licenziamento immediato senza necessità di ulteriore ammonimento. Con replica 6 marzo 2020 e duplica 6 maggio 2020 le parti hanno approfondito le proprie antitetiche posizioni.

 

                                  H.   Esperita l'istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi 25 giugno 2021 delle parti, in cui l'attore ha ridotto l'indennità per licenziamento ingiustificato a fr. 21'124.- (pari a cinque mensilità di fr. 4'350.- l'una) e ha anticipato la decorrenza degli interessi al 1° aprile 2019, con decisione 9 settembre 2022 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione limitatamente alla domanda di accertamento dell'obbligo per la convenuta di corrispondere
fr. 2'890.- (dedotti gli usuali oneri sociali) in caso di esercizio del diritto di compera sul fondo n. __________ RFD di __________.
Per il resto egli ha respinto la petizione e, rinunciando a prelevare spese processuali (siccome l'attore era stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio il 3 aprile 2020), ha obbligato quest'ultimo a rifondere alla controparte fr. 3'900.- di ripetibili.  

 

                                    I.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 3 ottobre 2022 per ottenere la riforma della decisione impugnata nel senso di condannare la convenuta anche al pagamento di fr. 12'327.25 (dedotti gli usuali oneri sociali) a titolo di salario dovuto nel caso di disdetta ordinaria e di fr. 21'124.- (dedotti gli usuali oneri sociali) a titolo di indennità per licenziamento immediato ingiustificato, in entrambi i casi oltre interessi del 5% dal 1° aprile 2019, con protesta di spese e ripetibili di ambo le sedi.

 

                                  L.   Con risposta all'appello 5 dicembre 2022 la AO 1 propone il rigetto dell'appello, protestate spese e ripetibili di secondo grado.

 

Considerando

 

in diritto:

                                   1.   L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno

                                         fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai

                                         fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Introdotto il 3 ottobre 2022 contro la decisione impugnata (notificata il 12 settembre 2022) l'appello è cosi tempestivo. Come è tempestiva la relativa risposta del 5 dicembre 2022 (art. 312 CPC).

 

                                   2.   Litigiosi rimangono, in questa sede, il salario fino al termine ordinario di disdetta e l'indennità per licenziamento immediato ingiustificato, pretese che dipendono dalla legittimità di tale provvedimento. Al riguardo il Pretore ha accertato che il licenziamento immediato era avvenuto già il 1° aprile 2019 tant'è che V__________ N__________ aveva ingiunto all'attore di lasciare la riunione e consegnargli le chiavi come pure gli altri oggetti del suo ufficio e che da allora l'interessato non si era più presentato al lavoro. Il Pretore ha scartato per contro la tesi della convenuta secondo cui il licenziamento sarebbe stato frutto di una duplice causa (il testé menzionato rifiuto opposto dal dipendente quel 1° aprile e lo scambio di messaggi dell'indomani), posto che quel giorno il licenziamento immediato era già avvenuto e dunque lo scambio di messaggi riguardava la mera messa in atto della brusca interruzione del rapporto di lavoro (sentenza impugnata, pag. 4).

 

                                         Il primo giudice si è quindi interrogato se l'atteggiamento di AP 1 all'incontro del 1° aprile 2019 integrava un grave motivo di licenziamento secondo l'art. 337 CO. Ricordato l'obbligo di fedeltà e subordinazione del lavoratore (art. 321a CO), valido anche per un agente immobiliare (il quale pur disponendo di una certa indipendenza, rimane verso i terzi un ausiliario giusta l'art. 101 CO), il Pretore ha sottolineato che il dovere di avvisare il datore di lavoro configura un'espressione di quell'obbligo, a maggior ragione per quelle informazioni che gli vengono chieste direttamente. Ciò posto, il diniego opposto dall'attore integrava un grave motivo di licenziamento poiché la richiesta del datore di lavoro di ricevere i dati dei potenziali clienti per spiegare loro le ragioni della mancata assunzione dell'incarico e sottoporgli l'eventuale alternativa di demolire l'immobile e vendere il terreno era assolutamente legittima. La pretesa dell'attore di fornire lui stesso quella spiegazione per il fatto che gli interessati lo avevano cercato in virtù di una conoscenza extra professionale e avevano interloquito soltanto con lui, non era invece una valida giustificazione, il rapporto con i fratelli A__________ inserendosi nel perimetro lavorativo del dipendente che aveva sottoposto loro un contratto d'intermediazione immobiliare con la convenuta. E avendo informato personalmente i fratelli A__________, l'attore aveva determinato la loro reazione negativa, tant'è che essi gli avevano ingiunto – a seguito di tale comunicazione – di non trasmettere i propri dati alla AO 1 con la quale non volevano avere più nulla a che fare (doc. N). L'avessero di contro ricevuta dal titolare quella spiegazione (con toni più "neutrali" rispetto a quelli usati dall'attore "palpabilmente" coinvolto), non poteva escludersi che la loro reazione sarebbe stata meno oppositiva, a maggior ragione se avessero sentito la proposta alternativa – che non consta sia stata fatta dall'attore – di abbattere la casa e vendere il solo terreno (loc. cit., pag. 4 a 6).

 

                                         Quanto all'obiezione dell'attore di non avere consegnato alla convenuta i dati richiesti siccome M__________ A__________ gli aveva chiesto di non fornire informazioni private su di loro, il Pretore ha rigettato la tesi perché dalla deposizione di quest'ultima si evinceva che essa era stata contattata da AP 1 soltanto dopo il di lui licenziamento del 1° aprile 2019 e che solamente a quel momento costui le aveva comunicato che la __________ non intendeva vendere la loro casa, come confermava del resto lo scritto 4 aprile 2019 della stessa M__________ A__________ (doc. N). Appurata l'inconsistenza dei motivi addotti dall'attore, il Pretore ha vagliato se prima di licenziarlo in tronco la convenuta non avesse dovuto avvertirlo delle possibili conseguenze del suo rifiuto, posto che il licenziamento non risultava da una reiterata violazione di un obbligo contrattuale per il quale il lavoratore era già stato avvertito. Pur non escludendo la possibilità di prescindere da un richiamo se dall'atteggiamento del lavoratore emerge l'inutilità di una tale iniziativa (segnatamente per la persistenza di una condotta ostile che non lascia trasparire alcun ravvedimento o presa di coscienza), il Pretore ha constatato che, comunque sia, l'interessato era stato sufficientemente avvertito. Dalla deposizione della teste P__________ G__________ (segretaria della convenuta) risultava infatti che il licenziamento era stato pronunciato solo dopo il reiterato diniego del dipendente di consegnare a V__________ N__________ quel contatto e nonostante l'avvertimento del titolare sulle conseguenze di un tale rifiuto. Vista anche la risolutezza del lavoratore su un tema che era già stato discusso in riunioni precedenti, mal si comprendeva, per il Pretore, cos'altro V__________ N__________ avrebbe dovuto fare (pag. 6 seg.).

 

                                   3.   L'appellante rimprovera al primo giudice di avere esaminato i presupposti di un licenziamento immediato alla luce di una fattispecie che non era quella da cui, stando alla datrice di lavoro, sarebbe scaturita la definitiva decisione di porre termine al rapporto di lavoro. La convenuta – obietta l'attore – non avrebbe mai inteso licenziarlo già il 1° aprile 2019, avendo più volte dichiarato in causa che quel giorno la decisione non era ancora matura e che l'elemento decisivo che ha compromesso irrimediabilmente il rapporto di fiducia sarebbe stato il "ricatto" ch'egli avrebbe messo in atto successivamente per ottenere un certificato di lavoro a lui favorevole. Facendo astrazione da quanto esposto dalla convenuta, cui spettava di definire il perimetro del licenziamento, il Pretore si sarebbe così sospinto oltre le affermazioni della controparte e avrebbe cercato d'ufficio una verità materiale in violazione del principio attitatorio e della massima dispositiva (art. 55 e 58 CPC; appello, pag. 10 seg.).

 

                                         L'attore trascura tuttavia che il Pretore, accertando che il licenziamento in tronco era avvenuto già il 1° aprile 2019 al termine della riunione di team, ha seguito la sua propria tesi, avendo egli a più riprese (cfr. petizione, pag. 7 e pag. 9; ancor più chiaro: replica, pag. 5 segg., e memoriale conclusivo: pag. 8 e 11 segg.) contestato la posizione della convenuta – poi scartata dal primo giudice – che intendeva fare risalire l'interruzione immediata del rapporto di lavoro alla comunicazione formale del 3 aprile 2019 (doc. M). Perché il Pretore, nelle circostanze descritte, avrebbe leso il principio attitatorio non è dunque dato di comprendere, anche perché nulla impediva al primo giudice di interpretare ogni eventuale ambiguità nella reazione di V__________ N__________ (che per altro aveva immediatamente allontanato quel 1° aprile 2019 il dipendente, privandolo da subito del salario, e chiesto la riconsegna delle chiavi dell'auto e degli oggetti aziendali) a discapito del dichiarante (cfr. Blesi, in: Fachhandbuch Arbeitsrecht-Expertenwissen für die Praxis, 2018, pag. 249 n. 7.14 seg. con riferimenti). Senza contare che la convenuta stessa riconosce ora che il licenziamento immediato dell'attore si è perfezionato a quel momento e che non era dunque possibile licenziarlo (in tronco) una seconda volta (risposta all'appello, pag. 2 e pag. 4 seg.). Al riguardo non giova pertanto attardarsi. Va da sé che ai fini del giudizio circa l'esistenza di una causa grave per la risoluzione immediata del rapporto di lavoro entreranno in linea di conto nel caso specifico unicamente le circostanze che si sono prodotte fino a quel 1° aprile 2019, ad esclusione degli avvenimenti successivi (Portmann/Rudolph in: Basler Kommentar, OR I, 7a ed., n. 10 ad art. 337 CO; Donatiello in: Commentaire romand, CO I, 3a ed., con rinvii). 

 

                                   4.   L'appellante deplora altresì che il Pretore abbia basato la legittimità del licenziamento sul fatto che egli avrebbe impedito alla convenuta di contattare i potenziali venditori "per spiegare loro le ragioni del diniego della AO 1 […] nonché per sottoporgli l'eventuale alternativa di demolire l'immobile e vendere il loro terreno". Lamentando di nuovo una violazione del principio attitatorio e della massima dispositiva, l'attore rileva che tali argomentazioni non figuravano nella risposta né nella duplica della convenuta. Per tacere del fatto che la sua condotta – che semmai era inquadrabile alla stregua di una grave insubordinazione suscettibile di rompere il rapporto di fiducia fra le parti, circostanza ch'egli tuttavia contestava – non era tale da impedire alla convenuta di contattare i fratelli A__________, dal momento che V__________ N__________ sapeva di quale proprietà si stesse parlando (memoriale, pag. 11).

 

                                         A parte il fatto che il Pretore, nel citato passaggio, si è limitato ad accertare la legittimità della richiesta del datore di lavoro di ricevere i dati dei potenziali clienti, l'appellante perde di vista che la convenuta in realtà ha accennato negli allegati preliminari – quanto meno per sommi capi – al motivo per cui il suo titolare intendeva contattare personalmente i potenziali venditori della casa di __________ (cfr. duplica, pag. 6 ad. 2.1.2 [l'obiettivo (…) era quello di offrire ai signori A__________ una valida e sostenibile possibilità di vendita, tenendo conto del contesto degli accadimenti"], dopo che nella risposta, pag. 5, essa aveva indicato che "un eventuale interessato avrebbe acquistato indicativamente al valore del terreno, senza considerare l'eventuale valore residuo dell'immobile, tenuto conto dei gravi fatti di sangue avvenuti"). Che poi il rifiuto di fornire alla datrice di lavoro i chiesti dati non le avrebbe impedito di contattare i fratelli A__________ è una congettura personale dell'attore, oltretutto discutibile ove appena si consideri che entrambi vivevano fuori Cantone (così il fratello: nel Canton Argovia) o all'estero (così la sorella: nel Regno Unito) e nulla toglieva, comunque sia, alla legittimità della richiesta della AO 1. La doglianza manca quindi di consistenza.

 

                                   5.   L'appellante contesta dipoi che il reiterato rifiuto – come ha accertato il Pretore avuto riguardo alla nota riunione del 1° aprile 2019 – di fornire a V__________ N__________ il contatto dei fratelli A__________ abbia incrinato irrimediabilmente il rapporto di fiducia al punto da giustificare il licenziamento immediato. Egli rileva che una situazione del genere (con il suo rifiuto di dare seguito alla medesima richiesta) si era verificata già nel febbraio 2019 senza che ciò avesse però provocato una reazione particolare del titolare della convenuta, come ha avuto modo di confermare lo stesso V__________ N__________ nel suo interrogatorio dell'8 febbraio 2021. E siccome lo stesso comportamento non aveva destato allora alcuna reazione, esso non doveva essere di particolare gravità per la datrice di lavoro e – per la teoria del cosiddetto vincolo alla prima reazione – non poteva essere qualificato in modo diverso due mesi dopo. Tanto più che se il primo rifiuto del febbraio 2019 poteva al limite infastidire la convenuta che non aveva ancora deciso se assumere o meno il mandato, il contesto era del tutto diverso il 1° aprile 2019, i vertici della medesima avendo deciso di non volere vendere la casa in questione. Per non avere considerato tale circostanza e non avere spiegato perché il precedente episodio non fosse di rilievo l'appellante si duole di un accertamento erroneo dei fatti e di una violazione del diritto di essere sentito (memoriale, pag. 11 seg.).

 

                                         Ora, che il Pretore non abbia menzionato – né quindi considerato – il precedente rifiuto opposto – ritualmente allegato (v. petizione, pag. 6) e ripreso nel memoriale conclusivo (pag. 4) – dal lavoratore è vero. Così come non si può a priori negare ogni rilevanza a tale episodio, non foss'altro perché esso verteva sulla medesima tematica che ha poi portato al licenziamento in tronco. Contrariamente all'opinione dell'attore, nondimeno, il richiamo al principio della "Bindung an erste Reaktion" (v. Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7a ed., n. 15 ad art. 337 CO) non è pertinente per una duplice ragione. Da un lato perché – per quanto indicato dallo stesso appellante – il rifiuto era avvenuto in due momenti differenti (il primo quando non era ancora chiaro se l'incarico sarebbe stato assunto, il secondo invece dopo quella decisione) e pertanto le circostanze non erano del tutto paragonabili. Dall'altro perché il principio invocato impedisce, in sostanza, di tornare su un episodio che è stato sanzionato con un semplice ammonimento, un avvertimento formale o finanche con un licenziamento ordinario per convertirlo poi in un licenziamento immediato, a prescindere dalla gravità dell'infrazione commessa (loc. cit.). Situazione che è manifestamente estranea alla fattispecie in esame. Ciò non toglie che la mancata reazione di V__________ N__________ al rifiuto dell'attore di consegnargli i dati dei clienti già nel febbraio del 2019 (v. interrogatorio del titolare della convenuta 8 febbraio 2021, pag. 11) andrà considerato al momento di valutare la gravità del diniego del 1° aprile 2019.

 

                                   6.   L'appellante nega inoltre che l'attore sia stato avvertito, alla riunione del 1° aprile 2019, delle conseguenze (licenziamento in tronco) in caso di mancata consegna dei dati relativi ai potenziali venditori. Egli obietta che tale accertamento si regge sulla sola testimonianza di P__________ G__________ (la storica segretaria di V__________ N__________) sebbene né la convenuta (nei suoi allegati preliminari) né il titolare della medesima (che avrebbe proferito quella minaccia) nel suo interrogatorio né tanto meno gli altri testi chiamati dalla controparte abbiano accennato alla circostanza. Ciò posto, l'attore contesta che il Pretore potesse fondare la sua decisione su fatti che esulavano dalle tesi di fatto allegate dalla controparte e per di più sulle risultanze di una sola testimonianza (memoriale, pag. 12 seg.).  

 

                                         Si conviene con l'appellante che, per non svuotare di significato l'onere di allegazione e di deduzione delle prove (art. 55 cpv. 1 CPC), il giudice può prendere in considerazione solo i fatti esplicitamente allegati o che perlomeno risultano implicitamente da altri fatti debitamente allegati (DTF 144 III 519 consid. 5.1 e 5.3.2; più recentemente: II CCA del 5 settembre 2022, inc. 12.2021.104, consid. 8.3). Al riguardo l’obiezione dell’appellata secondo cui il giudice non sarebbe vincolato dalle allegazioni delle parti cade nel vuoto poiché non considera che in concreto la procedura (ordinaria: art. 247 cpv. 2 lett. b n. 2 CPC e contrario) non è retta dal principio inquisitorio (né attenuato né tanto meno illimitato) e il giudice non accerta dunque d’ufficio i fatti nonostante si tratti di una vertenza in materia di diritto del lavoro (ma con valore litigioso superiore a fr. 30'000.-; cfr. II CCA del 20 aprile 2021, inc. 12.2020.148, consid. 5.1). Si dà inoltre atto all'attore che non v'è traccia negli allegati preliminari (ma a ben vedere neppure in quello conclusivo) di un suo avvertimento alla riunione del 1° aprile 2019, ciò che la convenuta d’altronde nemmeno contesta. In simili circostanze il Pretore si è erroneamente fondato su dei fatti – emersi dalla sola audizione di una teste ma non dalle altre e nemmeno da quella del diretto interessato – che non sono stati allegati. Ne discende che ai fini del giudizio non si può tenere conto di un previo avvertimento al lavoratore in relazione ai fatti incriminati. Al riguardo l'appello è così provvisto di buon fondamento. Sulla questione di sapere se, visto il reiterato rifiuto (tra le due e le quattro volte: verbali 4 novembre 2020 pag. 11 [teste G__________], 18 gennaio 2021 pag. 3 [teste Nü__________] e 8 febbraio 2021 [interrogatorio N__________]) di AP 1 di consegnare i dati dei potenziali clienti, si sarebbe potuto – comunque sia – prescindere da un previo avvertimento, si tornerà invece in appresso (sotto, consid. 7.2 e 7.3).

 

                                   7.   L'appellante fa valere che il rifiuto di consegnare alla datrice di lavoro il contatto dei fratelli A__________ non giustificava un licenziamento immediato e non costituiva una lesione dell'art. 321a CO. Il rifiuto andava contestualizzato alla luce della decisione della convenuta di non volersi occupare della vendita della casa in questione. A parte ciò, l'attore rileva che soltanto una violazione persistente di un'istruzione chiara e legittima del datore di lavoro e malgrado il previo avvertimento giustifica una disdetta immediata per lesione di un obbligo di fedeltà. Se non che un tale avvertimento difettava in concreto e il rifiuto del 1° aprile 2019 è avvenuto dopo che un primo diniego (due mesi prima) non aveva suscitato reazioni particolari da parte del titolare della convenuta. Oltre a ciò – soggiunge l'appellante – il proprio comportamento era onorevole e mirava non a danneggiare la datrice di lavoro bensì a proteggere i suoi conoscenti che gli avevano chiesto di non trasmettere alla convenuta i propri dati. La sua condotta non era dunque uno sfacciato rifiuto bensì era "umanamente comprensibile". A tal proposito l'appellante rileva che la dichiarazione di M__________ A__________ secondo cui essa avrebbe appreso del rifiuto della __________ di assumere il mandato al momento stesso in cui lui le avrebbe anche riferito del suo licenziamento è errata, la prima comunicazione essendo già avvenuta in precedenza e la teste essendosi così sbagliata poiché comprensibilmente confusa e provata dagli eventi. L'appellante ribadisce dipoi che il diniego di comunicare i dati dei clienti non rappresentava un ostacolo insormontabile e che a ogni modo l'esame dell'obbligo di fedeltà (art. 321a CO) non poteva prescindere dalla sua posizione all'interno dell'azienda in cui egli non ricopriva alcuna carica dirigenziale e percepiva un salario modesto. Da ultimo l'appellante lamenta che il Pretore non abbia speso parola per esaminare se, alla luce delle circostanze, non fosse esigibile per la datrice di lavoro procedere con una disdetta ordinaria (memoriale, pag. 13 a 16). 

 

                                7.1   Dall'argomento relativo all'errore della teste M__________ A__________ nel riferire il momento in cui l'attore le avrebbe comunicato il rifiuto della convenuta di assumere il mandato va subito sgombrato il campo. La censura non è suffragata da alcun riscontro probatorio ma si fonda su una mera congettura personale che è smentita dalla inequivocabile dichiarazione della teste (verbale 4 novembre 2020 pag. 5), della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare. Ciò posto, l'appellante non può nemmeno essere seguito laddove giustifica il suo comportamento con la scusa di avere assecondato la richiesta di M__________ A__________ di non fornire i suoi contatti alla convenuta (doc. N), tale richiesta essendo intervenuta – per quanto testé illustrato – dopo la riunione del 1° aprile 2019.

 

                                7.2   Per quel che riguarda i presupposti dell’art. 337 CO, il datore di lavoro può disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata appare essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto immediato è un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo. Manchevolezze minori possono sì giustificare una disdetta immediata, ma solo se si verificano ripetutamente malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta (DTF 142 III 579 consid. 4.2, 130 III 28 consid. 4.1). L'avvertimento può tuttavia – anche in questi casi – essere tralasciato se dall'atteggiamento del lavoratore risulta chiaro che esso si rivelerebbe inutile (Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 13 ad art. 337 CO, pag. 1123 con rinvii).

 

                                         Sapere se in un caso concreto il licenziamento immediato è giustificato da una causa grave dipende dall'insieme delle circostanze. Il giudice esamina secondo il suo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando tutte le circostanze del caso concreto in applicazione dei principi di diritto e dell'equità, fra cui la posizione del lavoratore, il tipo e la durata dei rapporti contrattuali, la gravità, la frequenza o la durata delle mancanze, qual è stata o avrebbe potuto essere l'entità del relativo danno, l'atteggiamento assunto dal dipendente nei confronti di sollecitazioni, richiami o ammonimenti o il rischio di recidiva (DTF 137 III 303 consid. 2.1.1, 127 III 153 consid. 1c). In particolare la posizione del dipendente, la sua funzione e le responsabilità affidategli possono comportare un maggior rigore nella valutazione del suo dovere di diligenza e fedeltà (STF 4A_225/2018 del 6 giugno 2019 consid. 4.1 e 4A_105/2018 del 10 ottobre 2018 consid. 3.2.1). Lo stesso vale nel caso di una violazione dell'obbligo di fedeltà (art. 321a CO), fermo restando che anche in tale evenienza la sanzione dovrà essere proporzionata alla violazione in causa (Etemi, Le pouvoir de direction de l'employeur, Berna 2022, pag. 383 n. 868; Wyler, Droit du travail, 4a ed., pag. 110 seg.). Il datore di lavoro che disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti per il licenziamento in tronco, deve in ogni caso recarne la prova.

 

                                7.3   Ciò premesso, non fa dubbio – come ha accertato il Pretore – che la richiesta di V__________ N__________ di farsi consegnare i dati dei potenziali venditori per comunicargli personalmente l'esito della sua decisione ed evitare ogni eventuale strumentalizzazione da parte dell'attore (che non condivideva la strategia del suo principale) fosse chiara e – non da ultimo per la delicatezza del caso (sopra, lett. C) – anche legittima. Ciò nondimeno l'interesse del datore di lavoro non va neppure enfatizzato, visto che (come evidenzia l'appellante) si trattava di comunicare la rinuncia all'assunzione della vendita della casa e che per di più nulla lasciava intendere che i fratelli A__________ (cui la questione neppure è stata sottoposta durante la loro deposizione) sarebbero stati disposti ad accettare la – non meglio specificata – proposta alternativa di V__________ N__________ di demolire la casa e vendere il solo terreno. Si aggiunge che l'eventuale danno d'immagine per la convenuta (titolare della licenza __________ per il Sottoceneri) sarebbe stato in ogni caso contenuto, dato che i fratelli A__________ nemmeno erano domiciliati nel Cantone Ticino (M__________ A__________ nemmeno in Svizzera). Se poi è vero – come ha rilevato il primo giudice – che il rapporto tra l'attore e i fratelli A__________ si inseriva nel perimetro lavorativo del primo, è altrettanto vero che gli interessati avevano sin dall'inizio interloquito esclusivamente con AP 1 che gli era stato introdotto da un loro conoscente (verbali 4 novembre 2020 pag. 4 [M__________ A__________] e 8 febbraio 2021 pag. 4 [AP 1]). Certo, il rifiuto di fornire i dati era aggravato dal fatto che il medesimo era stato reiterato in presenza anche degli altri collaboratori del team. D'altro lato esso era attenuato dalla comprensibile volontà (trattandosi di un "suo" caso) di comunicare personalmente la decisione ai diretti interessati (verbali 25 novembre 2020 pag. 6 in fondo [B__________ M__________] e 18 gennaio 2021 pag. 3 e pag. 5 [C__________ Nü__________]). Tenuto poi conto della diversa natura – senza alcun rapporto con il comportamento incriminato – dei due avvertimenti pronunciati il 13 dicembre 2016 e il 23 ottobre 2017 (sopra, lett. B), della posizione subalterna (assistente agente immobiliare) e del modesto stipendio conseguito dal lavoratore (media mensile di fr. 3'507.- nel 2017, di fr. 3'591.- nel 2018 e di fr. 4350.- nei primi tre mesi del 2019: sopra, lett. A), la violazione dei doveri contrattuali da parte di quest'ultimo non raggiungeva la necessaria gravità da giustificare un licenziamento immediato. Tutto sommato essa configurava una violazione di media gravità che, non da ultimo vista anche la mancata reazione (nemmeno con un ammonimento) allo stesso diniego due mesi prima (verbale 8 febbraio 2021 pag. 11 [V__________ N__________]), imponeva un previo avvertimento dell'interessato che nulla consentiva di ritenere a priori inutile. Che poi, dopo la riunione del 1° aprile 2019, la continuazione del rapporto di lavoro non fosse più ragionevolmente esigibile – almeno fino al termine ordinario di disdetta – lo ha smentito di fatto la stessa convenuta nella misura in cui ancora in prima sede ha indicato senza equivoco, quale motivo del licenziamento in tronco, la combinazione di due fatti: il rifiuto reiterato di fornire le note informazioni e il successivo "ricatto" messo in atto per ottenere un certificato di lavoro favorevole (risposta, pag. 8). Ricatto, che a detta della stessa datrice di lavoro, avrebbe rappresentato la "goccia che ha fatto traboccare il vaso" (loc. cit., pag. 3) ma che, per quanto illustrato dianzi (sopra, consid. 3), non poteva essere considerato ai fini del giudizio. Non dandosi così i presupposti per ammettere una risoluzione immediata del rapporto di lavoro nel senso dell'art. 337 CO, l'appello va pertanto accolto sul principio e la sentenza impugnata riformata di conseguenza.

 

                                   8.   Relativamente alle conseguenze del licenziamento ingiustificato (art. 337c CO), l'appellante ribadisce le richieste di prima sede sulle quali il Pretore non si è dovuto chinare dopo essere giunto alla conclusione opposta. L'attore ripropone la pretesa di
fr. 12'327.25 (dedotti gli usuali oneri sociali) a titolo di salario dovuto per i mesi di aprile, maggio e giugno 2019 (ovvero fino al termine di disdetta ordinaria: art. 337c cpv. 1 e 335c cpv. 1 CO) oltre interessi del 5% dal 1° aprile 2019 come pure la richiesta d'indennità per licenziamento ingiustificato di fr. 21'124.- (dedotti gli usuali oneri sociali) oltre interessi del 5% dalla medesima data. Quanto ai motivi, egli rinvia agli argomenti addotti davanti al Pretore (memoriale, pag. 16). La convenuta – che chiede la conferma della decisione impugnata – non spende invece parola sulle due pretese. La questione ha tuttavia già formato oggetto di contraddittorio in prima sede ed è matura per il giudizio. Nulla osta dunque al suo esame da parte di questa Camera, anche perché la celerità e l'economia processuali prevalgono in simili casi sul principio del doppio grado di giurisdizione (Bastons Bulletti in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 6 ad art. 318 CPC con riferimento a DTF 143 III 42 consid. 5.4).

 

                                8.1   Per quel che è della prima pretesa, giova ricordare che il lavoratore licenziato immediatamente senza una causa grave ha diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta o col decorso della durata determinata dal contratto (art. 337c cpv. 1 CO). In concreto l'attore ha calcolato in fr. 11'562.- (lordi) il salario cui egli avrebbe avuto diritto per i tre mesi in questione, fondandosi sul salario mensile di fr. 3'854.- accertato dalla disoccupazione (doc. R). A ciò egli ha aggiunto fr. 999.50 a titolo di indennità per giorni di vacanza (fr. 200.70 [salario lordo giornaliero] x 1.66 [giorni di vacanza al mese] x 3) e fr. 670.50 (fr. 223.50 x 3) a titolo di contributi LPP a carico del datore di lavoro, togliendo poi quanto ha riscosso dalla cassa di disoccupazione nel periodo aprile-giugno 2019 (fr. 904.75; doc. R). Onde una pretesa di
fr. 12'327.25, da cui dedurre ancora gli usuali oneri sociali (petizione, pag. 9 seg.; memoriale conclusivo, pag. 15). Da parte sua, la convenuta, dopo essersi limitata, nella risposta di prima sede (pag. 9), a contestare i presupposti dell'art. 337c CO, con la duplica ha unicamente rilevato che nei 33 mesi di attività l'attore aveva guadagnato in media fr. 2'888.46 e fr. 3'596.52 negli ultimi 12 mesi, i più rappresentativi (loc. cit., pag. 6).

 

                                         Ora, trattandosi di entrate soggette a forti oscillazioni (v. doc. G3-G4 e doc. 7), si giustifica, come ha chiesto la convenuta, di riferirsi al guadagno medio conseguito negli ultimi 12 mesi (Portmann/Rudolph, op. cit., n. 12 ad art. 337c CO; Donatiello, op. cit., n. 9 ad art. 337c CO). Ne discende che l'attore ha diritto a ricevere l'importo di fr. 10'370.- arrotondati (3 x fr. 3’456.38, ovvero media dei conteggi dall'aprile 2018 al marzo 2019 [doc. G3 e G4] e non come ha erroneamente calcolato la convenuta sull'arco di 13 mesi ma dividendo poi il totale su 12 mesi [doc. 7, tabella riassuntiva]) a titolo di salario, già al netto delle deduzioni dei premi dovuti alle assicurazioni sociali, salvo il contributo LPP, che saranno pagati dalla datrice di lavoro in aggiunta a quanto versato al lavoratore, oltre la somma di fr. 670.50 (non contestata) a titolo di contributi LPP per i mesi da aprile a giugno 2019 che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (per la parte a suo carico) se il contratto fosse stato disdetto in via ordinaria (II CCA del 31 maggio 2021, inc. 12.2020.123, consid. 17.1 con riferimento). A ciò si aggiungono fr. 999.50 di indennità per giorni di vacanza (pretesa mai contestata) mentre va dedotto (art. 58 CPC) quanto riscosso (e non contestato dalla controparte) dalla cassa di disoccupazione nel periodo aprile-giugno 2019 (fr. 904.75). Il tutto con interessi del 5% dalla data del licenziamento in tronco (1° aprile 2019; Donatiello, op. cit., n. 12 ad art. 337c CO). Entro questi limiti l'appello merita dunque accoglimento.

 

                                8.2   Quanto al versamento di un'indennità in applicazione dell'art. 337c cpv. 3 CO, l'attore ha rivendicato con la petizione (pag. 10) sei mensilità di salario, per complessivi fr. 23'124.- lordi (da cui dedurre gli oneri sociali), facendo valere ch'egli ha subito un "grande contraccolpo" a seguito del licenziamento, essendosi dovuto rivolgere alla disoccupazione. Pretesa ch'egli ha poi ridotto con l'allegato conclusivo a fr. 21'124 lordi (da cui dedurre gli oneri sociali), ovvero a cinque mensilità calcolate sulla base di fr. 4'350.- l'una (la media percepita negli ultimi 3 mesi: doc. G4), dolendosi fra l'altro di essere stato umiliato davanti agli altri collaboratori per avere respinto una pretestuosa richiesta del titolare (loc. cit., pag. 15 seg.). La convenuta ha rifiutato invece ogni addebito in tal senso e fatto leva sulla durata contenuta del rapporto di lavoro e soprattutto sulla condotta del lavoratore, contraddistinta da numerosi "alti e bassi" e culminata nel grave fatto che ha portato al licenziamento a fronte di una sua più che legittima richiesta (risposta, pag. 9, e duplica, pag. 6 seg.).

 

                                         Per quel che concerne la determinazione dell’indennità, da decidere in applicazione del libero apprezzamento del giudice, entrano in considerazione, tra l’altro, il tipo e la durata dei rapporti di lavoro, l'età del lavoratore, la sua posizione gerarchica all'interno dell'impresa, la situazione personale, gli effetti economici del licenziamento, la gravità della lesione dei diritti della personalità del lavoratore, la gravità della colpa del datore di lavoro o l'eventuale colpa concomitante del dipendente, come pure la modalità con cui la disdetta è stata comunicata (da ultimo: II CCA del 15 novembre 2022, inc. 12.2022.104, consid. 7.1 con rinvii). Nessuno di questi fattori è di per sé decisivo. Contrariamente alla lettera dell'art. 337c cpv. 3 CO, dottrina e giurisprudenza ne negano il carattere facoltativo. L'esenzione del datore di lavoro dal pagamento dell’indennità costituisce perciò un caso eccezionale, in cui (nonostante il licenziamento in tronco ingiustificato) vi è l'assenza di un suo comportamento censurabile, oppure in presenza (ma solo unitamente ad altre circostanze giustificanti tale risultato) di una grave concolpa del dipendente (da ultimo II CCA del 16 settembre 2021, inc. 12.2020.138, consid. 5.1).

 

                                         In concreto, tenuto conto dei riscontri processuali, e in particolare della relativa corta durata del rapporto d'impiego (33 mesi), dei due avvertimenti che (seppure senza rapporto con il comportamento incriminato) sono stati pronunciati in questo esiguo arco di tempo e della concolpa non irrilevante del lavoratore (che ha rifiutato di dare seguito a un ordine legittimo del principale, per di più davanti agli altri collaboratori) nel licenziamento, ma senza trascurare con ciò gli effetti economici del medesimo (che hanno costretto l'interessato, già al beneficio di un salario modesto, a rivolgersi alla disoccupazione, prima di ritrovare una nuova non meglio precisata occupazione nella primavera del 2021 [verbale 8 febbraio 2021 pag. 1 e memoriale conclusivo, pag. 15]), si giustifica di riconoscergli un'indennità pari a una mensilità di stipendio. L'indennità prevista dall'art. 337c cpv. 3 CO non è soggetta a prelievi di contributi delle assicurazioni sociali, vista la sua natura particolare. L'importo lordo va pertanto versato integralmente all'attore senza deduzioni sociali (v. II CCA del 31 maggio 2021, inc. 12.2020.123, consid. 17.2). Nulla muta – sotto il profilo dell'art. 58 cpv. 1 CPC – che l'appellante ne abbia chiesto invece la deduzione, visto che comunque nel complesso egli ottiene assai meno di quanto richiede. Si giustifica inoltre, una volta di più, di calcolare l'indennità in base allo stipendio medio (oscillante) degli ultimi 12 mesi (Donatiello, op. cit., n. 17 ad art. 337c CO con riferimenti) che ammonta a fr. 3'728.- mensili (arrotondati; doc. G3 e G4). Al riguardo l'appello va dunque accolto in tale misura oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2019.

 

                                   9.   Se ne conclude che l'appello è parzialmente accolto e la decisione impugnata deve essere riformata nel senso di quanto esposto ai consid. 8.1 e 8.2. Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate su un valore litigioso di fr. 33'451.25 (determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale), seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Gli oneri processuali, stabiliti sulla base degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 3'000.- e sono posti per il 44% a carico della convenuta e per il resto a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 400.- per ripetibili ridotte.

 

                                10.   L'odierno giudizio impone una diversa ripartizione delle ripetibili di prima sede (ma non delle spese che il Pretore non ha inspiegabilmente fissato). Tenuto conto del vicendevole grado di soccombenza (43% della convenuta, 57% dell'attore), quest'ultimo verserà alla controparte fr. 600.- per ripetibili ridotte.  

 

Per questi motivi,

richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

 

 

decide:                      I.   L’appello 3 ottobre 2022 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 9 settembre 2022 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza:    

a)   AO 1 è condannata a pagare a AP 1 l’importo di fr. 10'370.-, già al netto delle deduzioni dei premi dovuti alle assicurazioni sociali (salvo i premi LPP) che saranno pagati in aggiunta dalla datrice di lavoro, e di fr. 765.25, oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2019, a titolo di salario dovuto secondo l'art. 337c cpv. 1 CO.

b)   AO 1 è condannata a pagare a AP 1 l’importo di fr. 3'728.- oltre interessi del 5% dal 1° aprile 2019 a titolo di indennità per licenziamento ingiustificato (art. 337c cpv. 3 CO).

c)   È accertato che AO 1 corrisponderà a AP 1 l'importo di fr. 2'890.-, dedotti gli usuali oneri sociali, se il diritto di compera di cui al DG 4857/14.03.2019 annotato sul fondo part. __________ RFD di __________ verrà esercitato (invariato).

3. Non si prelevano tasse e spese di giustizia, mentre l'attore rifonderà alla convenuta fr. 600.- per ripetibili ridotte.

 

                                   II.   Le spese processuali d’appello, di fr. 3’000.-, sono poste per il 56% a carico dell’appellante e per il 44% a carico dell’appellata cui l'appellante rifonderà fr. 400.- per ripetibili ridotte di seconda sede.

 

                                  III.   Notificazione:

 

-    ;

-    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

                      

 

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).