Incarto n.
12.2022.14

Lugano

10 agosto 2022/jh      

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

 

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2021.2 della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud - promossa con petizione 20 gennaio 2021 da

 

 

 AO 1 

patrocinata dall’  PA 2 

 

 

contro

 

 

 AP 1

patrocinato dall’  PA 1 

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di almeno

fr. 30'001.- oltre interessi al 5% dal 22 novembre 2013;

 

domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione e ha chiesto in via preliminare di limitare il procedimento all’accertamento della rinuncia alle pretese azionate da parte dell’attrice;

 

ed ora sull’eccezione di rinuncia alle pretese azionate, respinta dal Pretore con decisione 17 dicembre 2021;

 

appellante il convenuto con appello 28 gennaio 2022 con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione e con ciò di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre con risposta 11 marzo 2022 l’attrice ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

 

preso atto della replica spontanea 25 marzo 2022 e della duplica spontanea 7 aprile 2022;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Il 22 novembre 2013 i coniugi AO 1 e AP 1, a seguito della loro separazione, hanno sottoscritto un accordo concernente la regolamentazione dei loro rapporti di dare e avere (doc. 2). In particolare le parti, tra altre pattuizioni relative alla ripartizione dei loro beni immobili e patrimoniali, si sono impegnate a regolamentare in separata sede le modalità di distribuzione dei dividendi della società D__________ __________ AG, __________, di cui AP 1 sarebbe diventato unico azionista (doc. 2). Il medesimo giorno esse, con la sottoscrizione di un accordo separato (doc. B), hanno quindi pattuito una ripartizione in ragione del 30% a favore di AO 1 e del 70% a favore di AP 1, nel senso che quest’ultimo, in qualità di azionista unico, avrebbe incassato l’integralità degli utili e riversato a AO 1 il 30% al netto di ogni imposta. La medesima modalità di riparto è stata concordata anche in caso di vendita dell’intero pacchetto azionario o di parte di esso (doc. B).

 

                                  B.   Il 4 febbraio 2014 AO 1 ha inviato a AP 1 un messaggio di posta elettronica dal seguente tenore:

                                         Ciao AP 1,

                                         ho necessità di definire in tempi rapidi quanto abbiamo già stabilito il giorno 22 novembre 2013...

                                         In primo luogo dobbiamo stabilire una data comoda per entrambi, entro la fine del mese di febbraio 2014, per recarci dal Notaio da me prescelto di M__________, per stipulare l’atto di permuta concordato per cedere io la mia quota di proprietà a te dell’immobile in Valle __________ e tu a me l’immobile di M__________....

                                         Inoltre, ti comunico di avere urgente necessità di cedere...la mia quota di comproprietà dell’immobile di B__________. Come stabilito nella scrittura privata del 22.11.2013, sono disponibile a cederti la mia quota al prezzo di acquisto...Ti preciso che io entro e non oltre il 30 giugno 2014 ho intenzione di liberarmi della quota di quell’immobile. Pertanto, ove non mi farai sapere in tempi rapidi le tue disponibilità, darò incarico ad un’agenzia immobiliare del luogo di provvedere alla vendita.

                                         Ti preciso, altresì, che provvederò a farti notificare la mia rinuncia, già predisposta e sottoscritta, a qualsivoglia introito, come da te indicato in data 22.11.2013, della tua e/o delle tue società. Mi spiace ma ho fermamente deciso che ad eccezione delle nostre splendide figlie non voglio avere più niente in comune con te...” (doc. D).

 

                                  C.   Con petizione 20 gennaio 2021 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (inc. CM.2020.81), ha convenuto in giudizio AP 1 dinanzi alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, per ottenere la sua condanna al pagamento di almeno fr. 30'001.-, oltre interessi al 5% dal 22 novembre 2013, corrispondente al 30% del totale dei dividendi da lui percepiti, al netto delle imposte, a far tempo dal 2013. Per quanto qui d’interesse, essa ha altresì precisato di non avere mai consegnato a AP 1 alcun formale documento dal quale si potrebbe evincere una sua rinuncia alle spettanze creditorie di cui al doc. B. 

 

                                  D.   Con risposta 22 marzo 2021 il convenuto si è integralmente opposto alla petizione e in via preliminare ha chiesto la limitazione del procedimento all’accertamento della rinuncia alle pretese azionate da parte dell’attrice. A suo dire, AO 1 vi avrebbe rinunciato con l’invio del messaggio di posta elettronica 4 febbraio 2014.

 

                                  E.   In replica e duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro posizioni, l’attrice opponendosi altresì alla limitazione del procedimento.

 

                                  F.   Limitato il procedimento (ai sensi dell’art. 125 CPC) all’eccezione della rinuncia alle pretese azionate, esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore con sentenza 17 dicembre 2021 ha respinto l’eccezione sollevata dal convenuto, rinviando il giudizio sulle spese e sulle ripetibili alla decisione di merito.

 

                                  G.   Con appello 28 gennaio 2022 il convenuto ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l’eccezione di rinuncia alle pretese e conseguentemente di respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 11 marzo 2022 l’attrice si è opposta integralmente al gravame, protestando spese e ripetibili di appello. Con la replica spontanea 25 marzo 2022 e la duplica spontanea 7 aprile 2022 le parti hanno ulteriormente approfondito le rispettive posizioni.

 

 

Considerato

 

in diritto:                 1.   L’art. 308 CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nel caso concreto, nei confronti della pronuncia pretorile in esame, che è una decisione incidentale di prima istanza resa in una controversia patrimoniale dal valore superiore a fr. 10'000.-, è così esperibile il rimedio dell’appello, che, essendo stato inoltrato entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del giudizio (art. 311 cpv. 1 CPC), tenuto conto delle ferie giudiziarie, è tempestivo. Pure tempestiva è la risposta all’appello, inoltrata entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione ai sensi dell’art. 312 cpv. 2 CPC.

 

                                   2.   Nella decisione impugnata il Pretore, riassunti i principi di giurisprudenza e dottrina sull’interpretazione delle manifestazioni di volontà e sul perfezionamento di un contratto (art. 1 cpv. 1 e 18 CO), ha respinto la tesi del convenuto, secondo cui l’attrice con il messaggio di posta elettronica 4 febbraio 2014 (doc. D) aveva rinunciato alle pretese oggetto di causa. Egli ha dapprima rilevato che dal testo non era possibile dedurre che AO 1 intendeva rinunciare alle proprie pretese, l’asserzione costituendo una precisazione nel contesto di una comunicazione avente per oggetto la definizione e la messa in atto delle pattuizioni di cui all’accordo generale 22 novembre 2013 ed essendo finalizzata a preannunciare l’invio di una formale rinuncia, come confermato dalla stessa attrice nel suo interrogatorio. Il primo giudice ha altresì evidenziato che l’ulteriore frase contenuta nel messaggio, secondo cui quest’ultima non voleva più avere niente in comune con AP 1, non aveva alcuna rilevanza giuridica, la stessa essendo da ricondurre alle tensioni dei rapporti fra le parti ed essendo smentita dal fatto che nei mesi e negli anni successivi AO 1 aveva invece avviato diverse cause giudiziarie volte a ottenere l’adempimento del noto accordo. Per tale ragione nemmeno dal fatto che l’attrice fino al 2018 non aveva mai richiesto al convenuto informazioni in merito agli utili della società si poteva dedurre che essa avesse rinunciato alle proprie pretese. Il Pretore ha pertanto concluso che secondo un’interpretazione soggettiva al momento dell’invio del messaggio l’attrice non aveva la reale volontà di rinunciare alle pretese di cui all’accordo doc. B concernenti la distribuzione degli utili della società D__________ __________ AG. Ritenuto il chiaro contenuto del testo, il primo giudice ha inoltre rilevato che anche procedendo con un’interpretazione oggettiva si sarebbe giunti alla medesima conclusione. Oltre al chiaro tenore letterale egli ha al riguardo altresì considerato che il comportamento del convenuto, il quale nella procedura di disconoscimento del debito da lui promossa innanzi alla medesima Pretura - avente per oggetto l’adempimento di alcune pattuizioni di cui al menzionato accordo doc. 2 - non aveva in alcun modo menzionato l’asserita rinuncia dell’attrice, avvalorava la tesi secondo cui il contenuto del messaggio di posta elettronica non era stato interpretato dal suo ricevente come una rinuncia definitiva.

 

                                   3.   Secondo la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria la rinuncia a un credito è possibile solo attraverso un accordo di risoluzione (Aepli, in Zürcher Kommentar, Das Erlöschen der Obligationen, Art. 114-126 OR, n. 5 ad art. 115 CO e riferimenti; Göksu in: Präjudizienbuch OR, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts (1875 – 2020), 10a ed., 2021, n. 1 ad art. 115 CO e riferimenti). L'annullamento del credito mediante convenzione giusta l'art. 115 CO costituisce un contratto bilaterale non formale con cui il creditore e il debitore si accordano per estinguere un credito o un rapporto giuridico. Esso presuppone l’accordo delle parti su tutti i punti essenziali, da determinarsi secondo i criteri abituali di interpretazione (art. 18 CO). Esso può anche risultare da atti concludenti, interpretati secondo il principio della buona fede. Il giudice riconoscerà con la più grande circospezione una tale convenzione d'annullamento, la volontà di rinunciare in tutto o in parte a un credito dovendo risultare chiaramente (DTF 109 II 327 consid. 2b), ritenuto che in generale e salvo circostanze particolari nessuno rinuncia senza controprestazione a una pretesa (sentenza del Tribunale federale 4A-373/2020 dell’11 febbraio 2022, consid. 3.3.1 e riferimenti). La rinuncia al credito da parte del creditore può quindi essere ritenuta solo se il suo atteggiamento, interpretato secondo il principio della buona fede, può essere inteso nel caso specifico come una chiara manifestazione della sua volontà di rinunciare definitivamente a tutto o parte del suo credito (DTF 110 II 344 consid. 2b; 109 II 327 consid. 2b). Il tempo che il creditore lascia trascorrere prima di procedere alla riscossione del suo credito non è sufficiente per potere ammettere una rinuncia al credito, costituendo al massimo un indizio (DTF 54 II 197 consid. 3; cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_325/2007 consid. 6.2).

 

                                   4.   L’appellante può essere seguito laddove critica il Pretore per avere omesso, contestualmente all’interpretazione soggettiva, di accertare quale fosse la sua reale volontà e se fosse concorde con quella dell’attrice. È infatti solo procedendo con un’interpretazione oggettiva che il primo giudice, dal fatto che il convenuto nella procedura di disconoscimento del debito da quest’ultimo promossa innanzi alla medesima Pretura (inc. n. OR.2015.21) non aveva in alcun modo menzionato l’asserita rinuncia dell’attrice, ha dedotto che egli non aveva interpretato il contenuto del messaggio di posta elettronica come una rinuncia definitiva. Nell’ambito dell’interpretazione soggettiva il Pretore non ha invece proceduto ad alcun accertamento circa la reale volontà del convenuto al momento in cui ha ricevuto la comunicazione né ha accertato se essa concordava con quella dell’attrice, misconoscendo il fatto che la rinuncia a un credito costituisce un atto bilaterale (art. 115 CO, cfr. supra consid. 3). Per i motivi che saranno esposti nei prossimi considerandi, ciò non ha comunque alcun influsso sull’esito del gravame.

 

                                   5.   Nella fattispecie l’istruttoria non ha permesso di stabilire quale fosse la reale e concorde volontà delle parti allorché l’attrice ha inviato il messaggio di posta elettronica 4 febbraio 2014 (doc. D), le dichiarazioni delle parti formulate contestualmente al loro interrogatorio formale essendo al riguardo divergenti e non essendoci agli atti altri elementi oggettivi da cui poter dedurre una tale conclusione. Per questo motivo quindi, in concreto, occorre procedere con un’interpretazione oggettiva.

 

                                   6.   Se il giudice non è in grado di determinare la vera e concorde volontà delle parti contraenti le dichiarazioni contrattuali vanno interpretate secondo il principio dell'affidamento (“interpretazione oggettiva”) e cioè come il destinatario poteva e doveva in buona fede capirle nella situazione concreta (DTF 144 III 93 consid. 5.2.3). In una tale eventualità il senso di un testo, apparentemente chiaro, non è necessariamente determinante, motivo per cui un'interpretazione meramente letterale è proibita. Anche se il tenore di una clausola contrattuale appare a prima vista limpido, può risultare da altre condizioni contrattuali, dallo scopo previsto dalle parti o da altre circostanze che la lettera di tale clausola non restituisca esattamente il senso dell'accordo. Non ci si allontana invece dal senso letterale del testo adottato dagli interessati, se non vi è alcuna ragione seria per ritenere che esso non corrisponda alla loro volontà (TF 4A_348/2015 del 15 settembre 2016 consid. 3.3).

 

                                   7.   Nel caso di specie non vi è alcuna seria ragione per allontanarsi dal senso letterale del contenuto del messaggio di posta elettronica 4 febbraio 2014 (doc. D), inviato dall’attrice al convenuto pochi mesi dopo avere sottoscritto i due accordi finalizzati a regolare le conseguenze finanziarie della loro separazione (doc. 2 e B). Già solo dal chiaro testo della formulazione “ti preciso, altresì, che provvederò a farti notificare la mia rinuncia, già predisposta e sottoscritta” emerge che l’eventuale rinuncia sarebbe stata notificata in futuro e non già con l’invio di quel messaggio. La precisazione deve inoltre essere letta tenendo conto del contesto in cui è stata formulata. Il messaggio in questione è infatti stato inviato pochi mesi dopo che le parti avevano sottoscritto l’accordo globale (doc. 2) concernente la definizione dei loro rapporti finanziari a seguito della separazione e quello relativo alla ripartizione degli utili della società D__________ __________ AG (doc. B) che costituiva l’adempimento del punto 4 dell’accordo principale (doc. 2). A differenza di quest’ultima pattuizione, al momento dell’invio del messaggio di posta elettronica, il 4 febbraio 2014, altri punti dell’accordo globale non erano ancora stati adempiuti. Dal testo del messaggio risulta inequivocabilmente la disponibilità di AO 1 a rinunciare alle pretese concernenti la distribuzione dei dividendi della societ D__________ __________ AG, derivanti dall’accordo doc. B, solo nel caso in cui le ulteriori pattuizioni oggetto dell’accordo principale doc. 2, a quel momento non ancora realizzate, fossero state adempiute in tempi brevi. L’attrice ha infatti sottolineato più volte la “necessità di definire in tempi rapidi quanto abbiamo già stabilito il giorno 22 novembre 2013”, ovvero definire una data “entro la fine del mese di febbraio 2014… per stipulare l’atto di permuta” relativo agli immobili siti a M__________ e in Valle __________ (corrispondente al punto 7 dell’accordo globale doc. 2), nonché “di avere urgente necessità di cedere … la mia quota di comproprietà dell’immobile di B__________…entro e non oltre il 30 giugno 2014” (corrispondente al punto 5 dell’accordo globale doc. 2). Tale urgenza era finalizzata al suo desiderio di definire in tempi rapidi e definitivamente le questioni finanziarie così da non “avere più niente in comune” con il convenuto, ad eccezione delle questioni riguardanti le figlie, come evidenziato nell’ultima parte del testo in parola. L’attrice medesima nel suo interrogatorio formale ha dichiarato di non avere notificato la rinuncia poiché “a differenza di quanto auspicato” la risoluzione delle ulteriori pattuizioni si era rivelata più complessa e per nulla rapida tanto da rendere necessario l’avvio, nei mesi e negli anni successivi, di diverse procedure giudiziarie (interrogatorio AO 1, verbale 8 novembre 2021, pag. 2). Contrariamente a quanto reputa l’appellante, a fronte del chiaro tenore letterale, il fatto che l’attrice non abbia chiesto informazioni circa gli utili maturati nel corso degli anni fino all’inoltro della presente causa, non è, da solo, sufficiente per potere ammettere che AO 1 con la comunicazione del 4 febbraio 2014 avesse rinunciato al credito (DTF 54 II 197 consid. 3; cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_325/2007 consid. 6.2); tanto più che essa, preso atto che contrariamente a quanto auspicato la definizione degli ulteriori punti menzionati nel messaggio non si era realizzata, aveva dato avvio a diverse procedure giudiziarie senza inviare al convenuto la preannunciata rinuncia formale “già predisposta e sottoscritta”, manifestando in tal modo la sua volontà di regolare i loro rapporti di dare e avere secondo gli accordi originari del 22 novembre 2013.

 

                                   8.   In tali circostanze e a fronte del chiaro tenore del testo se ne deve concludere che il convenuto non poteva in buona fede ritenere che l’attrice con il messaggio di posta elettronica 4 febbraio 2014 aveva rinunciato definitivamente alle sue pretese concernenti la distribuzione degli utili della società D__________ __________ AG. Così stando le cose non soccorre attardarsi oltre sulle ulteriori censure contenute nel gravame in merito alle argomentazioni pretorili riferite all’incarto n. OR.2015.21 della medesima Pretura.

 

                                   9.   Ne discende la reiezione del gravame e la conferma del giudizio di prime cure (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Le tasse e spese per la procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di fr. 30'001.- e tenuto conto che l’appello era rivolto contro un giudizio incidentale, sono poste interamente a carico dell’appellante, risultato soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), che deve inoltre rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC).

 

                                10.   Il valore di causa supera la soglia di fr. 30'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

 

 

decide:                     1.   L’appello 28 gennaio 2022 di AP 1 è respinto. Di conseguenza la sentenza 17 dicembre 2021 della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri processuali di fr. 2'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili d’appello.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-     ;

-     .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).