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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Grisanti, giudice delegato,
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2022.3938 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 24 agosto 2022 da
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RE 1 RE 2 |
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contro |
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CO 1
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con cui gli istanti hanno chiesto, in esecuzione della decisione resa il 21 luglio 2022 da questa Camera, di convocare per il 10 ottobre 2022, previa messa a disposizione degli azionisti entro il 20 settembre 2022 del rapporto di gestione e del rapporto di revisione riferito agli esercizi 2018-2019 e 2020, un’assemblea generale della convenuta (con un ben definito ordine del giorno) ritenuto che la notifica della sentenza valeva quale convocazione per gli azionisti noti, come pure di far ordine all’amministratore unico della convenuta, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di recapitare entro il 20 settembre 2022 agli azionisti, ovvero anche a loro, quei rapporti;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore con decisione 18 ottobre 2022 ha respinto, ponendo a carico degli istanti in solido le spese processuali di complessivi fr. 300.- e le ripetibili di fr. 1'000.-;
reclamanti gli istanti con reclamo 31 ottobre 2022, con cui hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di porre a carico delle parti in ragione di metà ciascuna le spese processuali e compensare le ripetibili e in via subordinata di ridurre a un massimo di fr. 300.- le ripetibili a loro carico, protestando spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con decisione 21 luglio 2022 (inc. n. 12.2022.51 = doc. A) questa Camera, in riforma della pronuncia 30 marzo / 1° aprile 2022 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza 30 settembre 2021 (inc. n. SO.2021.4397) presentata da RE 1 e RE 2 nei confronti della società CO 1, fondata sull’art. 699 cpv. 4 CO, volta a far ordine all’amministratore unico della convenuta __________ di inviare a loro entro 5 giorni, con la comminatoria dell’art. 292 CP, la convocazione a un’assemblea generale (con un ben definito ordine del giorno) nonché di convocarla tra il trentesimo e il quarantacinquesimo giorno dalla data di invio della convocazione e di recapitare agli azionisti, ovvero anche a loro, il rapporto di gestione e il rapporto di revisione riferito agli esercizi 2018-2019 e 2020, 20 giorni prima dell’assemblea, aggiungendo che la convocazione all’assemblea generale e l’invio di quei rapporti dovevano essere fatti, per loro, al proprio patrocinatore;
che con istanza 24 agosto 2022, avversata dalla controparte, RE 1 e RE 2 hanno nuovamente convenuto in giudizio CO 1 chiedendo questa volta, in esecuzione della decisione resa da questa Camera, di convocare per il 10 ottobre 2022, previa messa a disposizione degli azionisti entro il 20 settembre 2022 del rapporto di gestione e del rapporto di revisione riferito agli esercizi 2018-2019 e 2020, un’assemblea generale della convenuta (con un ben definito ordine del giorno) ritenuto che la notifica della sentenza valeva quale convocazione per gli azionisti noti, come pure di far ordine all’amministratore unico della convenuta, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di recapitare entro il 20 settembre 2022 agli azionisti, ovvero anche a loro, quei rapporti;
che il Pretore, con decisione 18 ottobre 2022, ha respinto l’istanza e ha posto a carico degli istanti in solido le spese processuali di complessivi fr. 300.- e le ripetibili di fr. 1'000.-: egli ha in sostanza ritenuto che allo stato attuale la decisione resa il 21 luglio 2022 da questa Camera, che era stata impugnata innanzi al Tribunale federale con un rimedio giuridico avente effetto sospensivo per legge (cfr. decreto TF 4A_335/2022 del 15 settembre 2022 = doc. 5), non fosse esecutiva, per cui l’istanza di esecuzione era prematura;
che con il reclamo 31 ottobre 2022, che qui ci occupa, gli istanti hanno chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di porre a carico delle parti in ragione di metà ciascuna le spese processuali e compensare le ripetibili e in via subordinata di ridurre a un massimo di fr. 300.- le ripetibili a loro carico, protestando spese e ripetibili di secondo grado: da una parte il Pretore avrebbe dovuto tener conto che al momento dell’introduzione dell’istanza essi ritenevano in buona fede di poter ottenere l’esecuzione della decisione del 21 luglio 2022, ritenuto che la loro soccombenza era stata causata da un motivo sopraggiunto solo successivamente, a loro non ascrivibile e apparentemente nemmeno compatibile con i criteri stabiliti dalla dottrina e dalla giurisprudenza, e meglio dalla concessione dell’effetto sospensivo al ricorso inoltrato al Tribunale federale; dall’altra il Pretore avrebbe considerato quale unico criterio di quantificazione delle ripetibili il valore litigioso di fr. 32'000.-;
che la decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali ed assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di quest’ultima è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), o mediante reclamo, se il suo valore litigioso è inferiore a quell’importo (art. 319 lett. a CPC) oppure se l’appello è altrimenti improponibile (art. 309 CPC); in virtù dell’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª ed., Vol. 1, p. 565 ad art. 110);
che nel caso di specie, essendo stato impugnato a titolo indipendente il dispositivo pretorile in materia di spese e ripetibili di una decisione del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), questa Camera, nella composizione di un giudice unico, è competente per materia a statuire sul reclamo (cfr. per analogia art. 48 lett. b n. 7a LOG in relazione con l’art. 48 lett. b n. 5 LOG; II CCA 25 aprile 2022 inc. n. 12.2022.24), che è stato inoltrato entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata (art. 321 cpv. 2 CPC) ed è così tempestivo;
che il rimprovero mosso dagli istanti al Pretore di aver ripartito le spese giudiziarie in base alla soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), anziché secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. b CPC), trascurando che essi avevano in buona fede motivo di agire in giudizio, è manifestamente infondato: non è in effetti vero che la loro soccombenza era dovuta a un motivo sopraggiunto solo successivamente, la decisione resa il 21 luglio 2022 da questa Camera, che per il suo tenore costituiva una sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 103 cpv. 2 lett. a LTF (doc. 5), non essendo in realtà stata esecutiva prima dell’emanazione del giudizio pretorile qui impugnato (cfr. TF 1° febbraio 2013 5A_866/2012 consid. 4.1, secondo cui la decisione resa da un tribunale cantonale superiore, di principio su ricorso, diventa esecutiva dal momento in cui è pronunciata, a meno però che non abbia il carattere di una sentenza costitutiva giusta l’art. 103 cpv. 2 lett. a LTF); e nemmeno è vero che il fatto che la convocazione di un’assemblea generale ordinata dal giudice in virtù dell’art. 699 cpv. 4 CO costituisse una sentenza costitutiva e che il conseguente ricorso al Tribunale federale contro quel giudizio avesse effetto sospensivo per legge rappresentasse un nuovo principio o un cambiamento di giurisprudenza, nel menzionato doc. 5 essendo anzi stato spiegato che la giurisprudenza, in parte anche pubblicata, già in precedenza si era espressa in quei termini (cfr. DTF 142 III 16 consid. D; TF 4A_134/2020 del 15 giugno 2020 consid. C);
che anche l’altro argomento sollevato dagli istanti, riguardante per altro solo l’entità delle ripetibili, ossia il fatto che il Pretore avrebbe considerato quale unico criterio di quantificazione delle stesse il valore litigioso di fr. 32'000.-, manca manifestamente di consistenza: in effetti, a parte il fatto che l’indicazione del valore litigioso non significa necessariamente che il Pretore abbia considerato tale aspetto quale unico criterio di quantificazione delle ripetibili, gli istanti non hanno spiegato come siano giunti all’importo di fr. 300.- e già per questo la censura è al riguardo destinata all’insuccesso; senza contare che il giudizio sulle ripetibili concretamente reso dal Pretore appare, comunque sia, rispettoso delle tariffe applicabili (art. 11 cpv. 2 lett. b RTar) e più che giustificato anche alla luce del fatto che la convenuta, in esito alle iniziative degli istanti, aveva dovuto allestire due memoriali di complessive 9 pagine;
che il reclamo degli istanti, manifestamente infondato, deve pertanto essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 322 cpv. 1 CPC, senza che sia necessario notificarlo alla controparte con l’invito a presentare le proprie osservazioni;
che le spese processuali della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 1'150.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si assegnano ripetibili o indennità alla controparte, che non è stata invitata ad esprimersi sul rimedio giuridico.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
1. Il reclamo 31 ottobre 2022 di RE 1 e RE 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 300.- sono a carico dei reclamanti. Non si attribuiscono ripetibili o indennità.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice delegato Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).