Incarto n.
12.2022.164

Lugano

10 marzo 2023/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2013.193 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione (azione parziale) 7 ottobre 2013 da

 

 

 AO 1

rappr. dall’  PA 2 

 

 

contro

 

 

AP 1 

rappr. da  PA 1 

 

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di CHF 101'000.- oltre interessi al 5% dal 23 aprile 2008, domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto con decisione 19 ottobre 2022 ha (parzialmente) accolto, condannando la convenuta al pagamento di

CHF 101'000.- oltre interessi al 5% dal 17 aprile 2011;

 

appellante la convenuta, con appello 21 novembre 2022, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l'attore, con risposta all’appello 30 gennaio 2023, ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

 

preso atto della replica spontanea 9 febbraio 2023 della convenuta e della duplica spontanea 22 febbraio 2023 dell’attore;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Il cittadino __________ AO 1 ha lavorato alle dipendenze della società svizzera B__________ __________, dal 1° giugno 2000 al 31 dicembre 2002, con il ruolo di direttore creativo del gruppo __________, attivo nel settore delle calzature.

                                         Nel contratto di lavoro (doc. I), firmato il 10 novembre 2000, è stato tra le altre cose pattuito, alla clausola n. 5C, denominata “Retribuzione - Stock Options”, che il dipendente, a titolo di retribuzione, aveva pure “ricevuto delle opzioni sulle azioni di AP 1 in virtù della sua assunzione …, in conformità con le disposizioni di cui all’allegato I del presente”.

                                         Nell’allegato I del contratto di lavoro, firmato già in precedenza e denominato “Contratto di Opzione” (doc. T), le parti, AP 1 in qualità di “Societàe AO 1 in qualità di “Partecipante, avevano concordato, conformemente al Piano di diritto di opzione della Società del 13 luglio 2000 …” (in seguito anche “SOP 2000”, doc. U), che la Società avrebbe concesso al Partecipante, in quattro tranches, ciascuna pari al 25% del totale, scadenti il 13 luglio 2000, il 1° dicembre 2000, il 1° dicembre 2001 e il 1° dicembre 2002, complessive 428’257 opzioni a 10 anni a un prezzo di esercizio di CHF 16.3376. Nel documento era stato altresì precisato che “la firma del Contratto di Opzione da parte del Partecipante implica la sua espressa e completa accettazione dei termini stabiliti nel Piano, in questo Contratto di Opzione o in qualsiasi altro documento ad esso associato. Inoltre il Partecipante mediante il presente accetta i poteri del Consiglio di Amministrazione di completare, interpretare e implementare i documenti ai quali si fa riferimento nel presente, così come l’ulteriore documentazione nella misura in cui risulta necessaria o pertinente”.

                                          

 

                                   2.   Allo scopo di risanare e di ricapitalizzare AP 1, che all’epoca della collaborazione tra le parti e negli anni successivi si trovava in una situazione economica assai precaria, tra il 17 luglio 2001 e il 17 ottobre 2007 sono intervenuti diversi aumenti e riduzioni di capitale, con pure raggruppamenti e suddivisioni di azioni: il 17 luglio 2001 (doc. V) il capitale azionario, inizialmente di CHF 214'128'530.- e suddiviso in 21’412'853 azioni nominative da CHF 10.-, è stato aumentato a CHF 219'202'660.-, suddiviso in 21’920'266 azioni nominative da CHF 10.-, ritenuto che il prezzo di emissione delle 507'413 nuove azioni era stato di CHF 17.5014; il 7 ottobre 2003 (doc. 8) è stato ridotto a CHF 219'202.66, suddiviso in 21’920'266 azioni nominative da CHF 0.01; il 2 dicembre 2003 (doc. 9) è stato aumentato a CHF 32'035'869.66, suddiviso in 3’203'586’966 azioni nominative da CHF 0.01, ritenuto che le 3'181'666’700 nuove azioni erano state emesse alla pari; il 12 dicembre 2006 (doc. AA) è stato ridotto a CHF 0.- e immediatamente aumentato a CHF 33'335'935.-, suddiviso in 6'667’187 azioni nominative da CHF 5.-, ritenuto che il prezzo di emissione delle 6'667’187 nuove azioni era stato di CHF 13.233017163; e il 17 ottobre 2007 (doc. 12) è stato aumentato a CHF 34'488’335.-, suddiviso in 6'897’667 azioni nominative da CHF 5.-, ritenuto che il prezzo di emissione delle 230’480 nuove azioni era stato di CHF 20.64. Tutti gli aumenti di capitale sono avvenuti senza limitare o sopprimere il diritto d’opzione degli azionisti.

 

 

                                   3.   Il 20 maggio 2008 (doc. FF) AP 1, evidenziando come essa fosse in procinto di essere venduta dal suo azionista T__________ __________ (ad un prezzo che si prevedeva essere compreso tra CHF 50.- e CHF 60.- per azione) e come ciò, in base agli art. 11 e 13 del SOP 2000, costituisse un evento scatenante per le opzioni concesse nell’ambito del SOP 2000, ha comunicato a AO 1 che, a seguito delle varie ricapitalizzazioni intervenute nel passato e in particolare del raggruppamento di azioni avvenuto nel corso del 2006 (in virtù del quale ogni gruppo di 1'000 vecchie azioni era stato convertito in 1 nuova azione) che avevano comportato un significativo effetto di diluizione, in base all’art. 21 del SOP 2000 il numero originale di opzioni … è stato diviso per 1'000 e il prezzo originale di esercizio per azione d’opzione è stato moltiplicato per 1'000 al fine di adattarsi al raggruppamento di azioni”, per cui a lui spettavano ora solo 428 opzioni a un prezzo di esercizio di
CHF 16’337.60
. Nello scritto gli è stato altresì rammentato che, sempre in base agli art. 11 e 13 del SOP 2000, il termine ultimo per l’esercizio delle opzioni era stabilito per il 1° giugno 2008 e che tutte le opzioni che non fossero state a quel momento esercitate sarebbero decadute senza alcuna compensazione.

                                         La vendita delle azioni di AP 1 da parte del suo azionista T__________ __________ al gruppo L__________ è stata perfezionata nella primavera del 2008, senza che AO 1, allora o in seguito, abbia mai dichiarato di esercitare le sue opzioni.

 

 

                                   4.   Con petizione (azione parziale) 7 ottobre 2013 AO 1, al beneficio dell’autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenerne la condanna al pagamento di CHF 101'000.- oltre interessi al 5% dal 23 aprile 2008 a titolo di risarcimento del danno ex art. 97 CO. Egli, in estrema sintesi, ha rimproverato alla controparte di aver diluito, con le operazioni di risanamento e di ricapitalizzazione messe in atto tra il 17 luglio 2001 e il 17 ottobre 2007, i suoi diritti di opzione (che originariamente corrispondevano all’1.9608% del capitale azionario) senza aver provveduto a indennizzarlo adeguatamente, il tutto in violazione dell’art. 653d cpv. 2 CO e dell’art. 21 del SOP 2000, ciò che gli avrebbe causato un danno di almeno CHF 5'000'000.-, poi precisato in sede conclusionale in CHF 1'550'733.68 (pari alla differenza tra il prezzo di esercizio delle opzioni previsto originariamente [CHF 6'996'691.56] e il prezzo ricavabile dalla vendita, nel corso del 2008, dell’1.9608% di sua spettanza dell’intero capitale azionario, avvenuta a suo dire a un prezzo di CHF 435’915'200.- [CHF 8'547'425.24]).

                                         La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

 

 

                                   5.   Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con decisione 19 ottobre 2022 il Pretore aggiunto, in (parziale) accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di CHF 101'000.- oltre interessi al 5% dal 17 aprile 2011 (la prima messa in mora essendo in effetti quella di cui al doc. JJ), ponendo a suo carico la tassa di giustizia di CHF 5’000.-, le spese di conciliazione di CHF 500.-, i costi di traduzione di EUR 19'790.- e le ripetibili di CHF 13’000.-.

                                         Per quanto è qui ancora di interesse, il giudice di prime cure, dopo aver ripreso il tenore dell’art. 653d cpv. 2 CO (secondo cui “i diritti di conversione o d’opzione possono essere pregiudicati per effetto di un aumento del capitale azionario, di un’emissione di nuovi diritti di conversione o di opzione o in altra guisa, soltanto se il prezzo di conversione è abbassato o una compensazione adeguata è accordata in altro modo ai titolari oppure se anche gli azionisti subiscono lo stesso pregiudizio”) e riassunto la dottrina sviluppata a margine dello stesso, ha ritenuto che quella norma, a suo giudizio di diritto imperativo, fosse stata violata dalla convenuta. A tale proposito, egli ha innanzitutto accertato che le operazioni di risanamento e di ricapitalizzazione attuate dalla convenuta tra il 17 luglio 2001 e il 17 ottobre 2007 avevano effettivamente comportato una diluizione dei diritti di opzione dell’attore, tant’è che la sua partecipazione originaria al capitale azionario, dell’1.9608% (428'257 opzioni / 21'412'853 azioni), si era ridotta allo 0.006208% (428.257 opzioni / 6'897'667 azioni). Ha poi stabilito che, a fronte di una tale diluizione dei diritti di opzione dell’attore, la convenuta non aveva provveduto ad adottare le adeguate misure di compensazione, l’unico provvedimento da lei messo in atto, quello comunicatogli il 20 maggio 2008 (doc. FF, con cui il numero delle opzioni dell’attore era stato ridotto a 428 e il prezzo di esercizio aumentato a CHF 16’337.60), avendo anzi peggiorato la sua posizione. Ed ha infine escluso che, sempre a fronte di una tale diluizione dei diritti di opzione dell’attore, gli azionisti avessero subito lo stesso pregiudizio, non essendo risultato che costoro fossero stati a quel momento privati dei loro diritti preferenziali di acquisto di azioni (doc. V, 8, 9, AA e 12).

                                         Era invece a torto che la convenuta aveva sostenuto che il suo agire sarebbe stato comunque da tutelare in base all’art. 21 del SOP 2000 (secondo cui “il numero di opzioni, il prezzo di esercizio o ciascuno di essi sarà soggetto ad adeguamento da parte della Società per riflettere qualsiasi combinazione aziendale o ricapitalizzazione che coinvolge la Società, e tale riadattamento sarà definitivo e vincolante in assenza di errore manifesto”). A parte il fatto che era evidente che la convenuta, alla luce dell’unico provvedimento da lei messo in atto, quello comunicato il 20 maggio 2008 (doc. FF), avesse commesso un errore manifesto nell’ambito dell’adeguamento del regime dei diritti di opzione dell’attore, non poteva in effetti essere sottaciuto che quella clausola era nulla, siccome limitava la protezione imperativamente assicurata dall’art. 653d cpv. 2 CO.

                                         Ciò detto, il primo giudice ha ritenuto che l’attore, pur avendo rinunciato all’assunzione di una perizia sul danno, avesse sufficientemente comprovato di aver subito un pregiudizio pari ad almeno CHF 101'000.-. Era in effetti chiaro che a seguito delle operazioni di risanamento e di ricapitalizzazione attuate dalla convenuta tra il 17 luglio 2001 e il 17 ottobre 2007 egli aveva subito un danno elevatissimo, di CHF 14'416'158.44 (pari alla differenza tra il prezzo di esercizio originario [CHF 16.3376] e il prezzo di vendita nel 2008 [CHF 50.-] di ciascuna delle 428'257 opzioni/azioni), o almeno di CHF 1'238'668.44 (pari alla differenza tra il prezzo di esercizio delle sue opzioni previsto originariamente [CHF 6'996'691.56] e il prezzo ricavabile dalla vendita, nel corso del 2008, dell’1.9608% di sua spettanza dell’intero capitale azionario, avvenuta a un prezzo di almeno CHF 420’000'000.-, cfr. doc. rich. I° [CHF 8'235'360.-]).

 

 

                                   6.   Con l’appello 21 novembre 2022 che qui ci occupa, inoltrato tempestivamente (art. 311 cpv. 1 CPC), avversato dall'attore con la risposta 30 gennaio 2023, anch’essa tempestiva (art. 312 cpv. 2 CPC), a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 9 febbraio 2023 e la duplica spontanea 22 febbraio 2023, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

                                         A suo dire, l’attore non aveva dimostrato che essa, in violazione dell’art. 21 del SOP 2000, avesse commesso un errore manifesto allorché, il 20 maggio 2008 (doc. FF), aveva provveduto ad adeguare il suo regime dei diritti di opzione.

                                         Nemmeno era vero che l’art. 653d cpv. 2 CO, che per altro non era una norma di diritto imperativo - specialmente poi se, come nel caso concreto, il diritto di opzione era stato concesso a titolo gratuito nell’ambito di un contratto di lavoro -, fosse stato effettivamente violato. A tale proposito, essa ha rilevato che le operazioni di risanamento e di ricapitalizzazione da lei adottate tra il 17 luglio 2001 e il 17 ottobre 2007 non avevano pregiudicato i diritti di opzione dell’attore, essendo avvenute al solo scopo di risanare la società, che si trovava in una situazione di eccedenza di debiti e che era dunque priva di valore, il che tra l’altro faceva venir meno il necessario nesso di causalità tra il suo agire e l’insorgenza del pregiudizio asseritamente subito dalla controparte. Ed ha pure aggiunto che, in occasione di quelle operazioni, i suoi azionisti, che allora non avevano ricevuto alcun rimborso o beneficiato di condizioni di favore, avevano subito un pregiudizio almeno analogo a quello dell’attore, avendo dovuto rinunciare a crediti per CHF 251'019'327.- e immettere capitali per altri CHF 133'681'237.-.

                                         In ogni caso l’attore, che per altro non aveva contribuito all’aumento di valore della società, non poteva pretendere alcun risarcimento del danno anche perché non aveva mai esercitato i diritti di opzione, né aveva dunque ordinato la rivendita delle azioni così ottenute. E comunque, avendo rinunciato ad esperire una perizia, neppure aveva sufficientemente comprovato di aver subito un pregiudizio di almeno CHF 101'000.-.

 

 

                                   7.   La questione di sapere se l’art. 653d cpv. 2 CO, emanato nel contesto del diritto societario, sia una norma di diritto imperativo (in tal senso: cfr. Meyer, Der Verwässerungsschutz bei aktienrechtlichen Kapitalerhöhungen, p. 146; Meier Schleich, Option und Optionsvertrag, p. 170; Zen-Ruffinen/Urben, Commentaire Romand, 2ª ed., n. 10 ad art. 653d CO; Isler/Zindel, Basler Kommentar, 5ª ed., n. 10 ad art. 653d CO; Cramer, Zürcher Kommentar, 2ª ed., n. 13 ad art. 653d CO; Frick, Private Equity im Schweizer Recht, p. 342; Leu, Variable Vergütungen für Manager und Verwaltungsräte, p. 252; von Planta, Aktionärsschutz bei der bedingten Kapitalerhöhung, in RSDA 1992 p. 209; in senso contrario: cfr. Baum, Hybride Anleihen (hybrid bonds), p. 568 e 570; Lambert/Gericke, Orell Füssli Kommentar, 3ª ed., n. 6 ad art. 653d CO) e soprattutto se in una fattispecie come quella in esame, alla luce in particolare del fatto che i diritti di opzione di cui si trattava erano stati concessi a titolo gratuito nell’ambito di un contratto di lavoro, le parti - tra cui la convenuta (e ciò anche se essa non era parte del contratto di lavoro, concluso comunque da una società del suo gruppo, cfr. DTF 130 III 495 consid. 4.1; TF 9C_683/2007 del 26 maggio 2008 consid. 2.2) - possano validamente avervi derogato a favore della società e a sfavore del titolare dei diritti di opzione (in tal senso: cfr. Lambert/Gericke, op. cit., ibidem; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3ª ed., p. 998; Chenaux, Les plans d’intéressement, p. 51; Helbling, Mitarbeiteraktien und Mitarbeiteroptionen in der Schweiz, p. 90 seg.; in senso contrario: Cramer, op. cit., ibidem) segnatamente mediante l’adozione dell’art. 21 del SOP 2000 (mentre l’art. 22 del SOP 2000, evocato dall’attore a sostegno della sua posizione, non è rilevante nella fattispecie, visto che la convenuta non aveva provveduto a rettificare, sospendere o interrompere il SOP 2000), potrebbe tutto sommato rimanere irrisolta, essendo incontestabile - come si vedrà nei prossimi considerandi - che la petizione deve in ogni caso essere respinta.

 

 

                                   8.   Laddove si volesse ritenere che nel caso concreto la regola dell’art. 653d cpv. 2 CO sia stata validamente derogata dalla clausola contenuta nell’art. 21 del SOP 2000 (come ritenuto ammissibile dalla dottrina, sia pure minoritaria, sviluppata nel contesto del diritto societario e dalla dottrina, questa volta maggioritaria, sviluppata nell’ambito del diritto del lavoro, di cui si è detto al considerando precedente), la petizione dovrebbe essere respinta, oltre che per la ragione che verrà esposta nel prossimo considerando, già per il fatto che l’attore, gravato dell’onere della prova (art. 8 CC), non ha dimostrato, avendo tra l’altro rinunciato ad esperire una perizia specialistica, se e in quale misura la convenuta avesse commesso un errore manifesto allorché, il 20 maggio 2008 (doc. FF), aveva provveduto, in applicazione di quella clausola, ad adeguare il regime dei diritti di opzione dell’attore nel senso che quest’ultimo, invece di poter ottenere 428’257 azioni a un prezzo di esercizio di CHF 16.3376, doveva accontentarsi, a seguito delle operazioni di risanamento e di ricapitalizzazione adottate tra il 17 luglio 2001 e il 17 ottobre 2007, di poterne ottenere solo 428 a un prezzo di esercizio di CHF 16’337.60. Il fatto che le originarie condizioni di esercizio dei diritti di opzione non siano state allora confermate non è in effetti ancora sufficiente a concludere, in assenza di migliori riscontri in fatto o in diritto (cfr. anzi Frick, op. cit., p. 331) e non da ultimo alla luce dell’ampio potere di apprezzamento che era stato attribuito alla società in caso di una qualsiasi combinazione aziendale o di una ricapitalizzazione coinvolgente la società (art. 21 del SOP 2000), che le nuove condizioni di esercizio, decise per altro dopo essersi avvalsa della consulenza di una professionista del settore, la società __________ (cfr. testi __________ p. 2, __________ p. 2), fossero manifestamente errate. Del resto i vari testimoni che si erano espressi sul tema avevano anzi concordemente dichiarato, come già rilevato a suo tempo dalla convenuta (doc. GG), che a seguito di quelle operazioni il valore del SOP 2000 si era praticamente ridotto a zero (cfr. testi __________ p. 2, __________ p. 2, __________ p. 2, __________ p. 1 seg., __________ p. 3), ciò che per altro era evincibile anche dagli atti ufficiali della società (cfr., con riferimento alle “opzioni B”, la nota integrativa 22 al bilancio consolidato 2007/2008 [doc. R0] e la nota integrativa 20 al bilancio consolidato 2009 [doc. R1]).

 

 

                                   9.   L’esito della causa non sarebbe stato diverso nemmeno laddove si volesse invece ammettere che la fattispecie doveva essere esaminata unicamente alla luce dell’art. 653d cpv. 2 CO.

                                         La petizione, in tal caso, sarebbe stata da respingere per il fatto che, sempre a seguito delle operazioni di risanamento e di ricapitalizzazione adottate dalla convenuta tra il 17 luglio 2001 e il 17 ottobre 2007, che avevano pacificamente comportato una diluizione dei diritti di opzione dell’attore, gli azionisti avevano subito lo stesso pregiudizio (art. 653d cpv. 2 in fine CO), o meglio, come risulta dai materiali, un pregiudizio almeno analogo (cfr. Messaggio del 23 febbraio 1983 sulla revisione del diritto della società anonima, in FF 1983 II p. 846, secondo cui lo scopo perseguito da quest’ultima parte della norma di legge, con cui “viene così consentito agli azionisti che decidono sulla situazione giuridica dei titolari di obbligazioni convertibili di apportare loro un pregiudizio soltanto se, a loro volta, essi accettano di sopportarne uno analogo”, è di garantire “che non siano prese a danno dei titolari di diritti di conversione e d’opzione disposizioni non necessarie od eccessive”), poco importando se la disposizione, su questo punto, sia stata criticata da una parte, minoritaria, della dottrina (cfr. Böckli, Schweizer Aktienrecht, 5ª ed., § 2 n. 152; Meyer, op. cit., ibidem; Zen-Ruffinen/Urben, op. cit., n. 12 ad art. 653d CO; Heiz, Handkommentar, 3ª ed., n. 7 ad art. 653d CO; Leu, op. cit., ibidem).

                                         Nel caso di specie, l’istruttoria ha in effetti permesso di accertare che le operazioni attuate a quel momento dalla convenuta non erano state messe in atto per far venir meno i diritti d’opzione a favore dell’attore, membro del “vecchio” management (il teste __________ p. 2 seg., contrariamente a quanto sostenuto dall’attore, non si era in effetti espresso in quei termini), ma soprattutto allo scopo di “salvare” dal fallimento e di risanare la società giusta l’art. 735 CO (cfr. testi __________, p. 2 secondo cui “se T__________ non avesse fatto queste operazioni, trovandosi AP 1 senza soldi, sarebbe andata teoricamente in liquidazione”; __________ p. 2, secondo cui “senza il supporto dell’azionista, sia quello precedente che quelli successivi, la società sarebbe fallita … Per supporto degli azionisti intendo l’immissione di denaro attraverso le capitalizzazioni del 2003 e del 2006 …”; __________ p. 2, secondo cui “il motivo di queste due operazioni era che la società era sottocapitalizzata e in base alla legge svizzera non era in grado di operare … il motivo era perché la società era quasi insolvente e c’era il dubbio se la società potesse sopravvivere” e p. 3, ove, alla domanda “dica il teste se, in ultima analisi, è corretto affermare che le suddette misure ed il conseguente adeguamento dello stock option erano giustificati al fine di risanare la società e quindi salvarla dall’imminente rischio di fallimento” ha risposto “si”; cfr. pure i doc. 8 e 10, che menzionano appunto l’art. 735 CO), che, almeno da gennaio 2001 e fino al 2006, si trovava in una situazione di presumibile eccedenza di debiti ai sensi dell’art. 725 cpv. 2 CO (cfr. i rapporti di revisione del 18 marzo 2002 [relativo all’esercizio chiuso il 3 febbraio 2001], del 26 luglio 2002 [relativo all’esercizio chiuso il 2 febbraio 2002], del 30 luglio 2003 [relativo all’esercizio chiuso il 1° febbraio 2003], del 20 luglio 2004 [relativo all’esercizio chiuso il 31 gennaio 2004], del 29 giugno 2005 [relativo all’esercizio chiuso il 29 gennaio 2005] e del 23 giugno 2006 [relativo all’esercizio chiuso il 28 gennaio 2006], tutti nel plico doc. 4), rispettivamente, dal 2006 e fino al 2007, si trovava in una situazione in cui la metà del capitale azionario e delle riserve legali non risultava essere più coperta ai sensi dell’art. 725 cpv. 1 CO (cfr. il rapporto di revisione del 27 luglio 2007 [relativo all’esercizio chiuso il 3 febbraio 2007], nel plico doc. 4). Visto che per attuare tutte quelle operazioni, che per la loro natura erano necessarie (lo stesso attore ne ha del resto dato atto a p. 12 della replica) e non eccessive, gli azionisti avevano dovuto immettere capitali per CHF 133'681'237.- (cfr. gli aumenti di capitale di CHF 8'880'462.48 del 20 luglio 2001 [doc. V], di
CHF 31'816'667.- del 2 dicembre 2003
[doc. 9], di
CHF 88'227'000.- del 12 dicembre 2006
[doc. AA] e di
CHF 4'757'107.20 del 17 ottobre 2007
[doc. 12]), è incontestabile che essi nell’occasione abbiano effettivamente subito un pregiudizio (cfr. teste __________ p. 2, il quale, alla domanda “dica il teste se è corretto affermare che gli azionisti hanno subito un pregiudizio, manifestatosi nell’estrema perdita di valore delle azioni da loro precedentemente detenute” ha risposto “ovviamente sì in quanto l’azienda era per due volte quasi insolvente e pertanto le azioni erano senza valore”) e meglio un pregiudizio almeno analogo a quello patito dall’attore (in tal senso, cfr. teste __________ p. 2, secondo cui “questa diluizione si era ripercossa anche sull’unico azionista, la T__________, proporzionalmente alla sua quota di azioni, esattamente come per i beneficiari delle opzioni”).

                                         Poco importa, invece, se la società, che nel 1999 era stata acquistata per circa CHF 200'000'000.- (cfr. petizione p. 6; doc. C e D) e che, per quanto qui interessa, nel luglio 2000 valeva CHF 356'828'414.90 (e ciò siccome, giusta l’art. 10 del SOP 2000, le opzioni allora concesse all’attore gli garantivano il diritto di acquistare l’1.9608% dell’intero capitale azionario a un prezzo di CHF 6'996'691.56), sia poi stata venduta nel 2008 per
CHF 420'000'000.- (cfr. duplica p. 26; appello p. 14; doc. rich. I°). L’aumento di valore intervenuto tra il luglio 2000 e il 2008, concretizzatosi di fatto dopo il 2005 (cfr. testi __________ p. 2, secondo cui “durante questo periodo
[N.d.R.: nel quinquennio 2001-2006] il valore dell’azienda è diminuito ritenuto che tutti gli sforzi intrapresi non hanno portato ai risultati aspettati, di modo che il valore della stessa non poteva certamente essere salito”; __________ p. 2, secondo cui “tra il 2000 e il 2007 devo distinguere due periodi: quello della decrescita fino al 2004-2005, nel quale non ritengo che venne generato valore, e quello successivo di crescita, nel quale invece ritengo sia stato generato valore”), che comunque era inferiore all’entità dei capitali nel frattempo immessi dagli azionisti, non era in effetti da ricondurre tanto a quelle operazioni, come detto volte a “salvare” l’azienda dal fallimento, quanto alle misure di ristrutturazione e di riorganizzazione pure attuate in quegli anni, segnatamente al riposizionamento nel mercato del brand e al miglior controllo dei costi e dei ricavi (con in particolare una riduzione delle spese generali - ossia dei dipendenti, dei costi di produzione, delle vendite e dei punti vendita -, una modifica del merchandising e un aumento dei margini di guadagno) (cfr. testi __________ p. 1, __________ p. 1 seg., __________ p. 1 seg., __________ p. 2, __________ p. 2), che era poi ciò che aveva fatto sì che la società, che fino al 2004 continuava ad accumulare delle perdite (cfr. doc. 4 e 6), fosse finalmente poi in grado di ottenere degli utili (cfr. doc. 4 e 6).

 

 

                                10.   Ma, a prescindere dal fatto che fosse applicabile la clausola contenuta nell’art. 21 del SOP 2000 piuttosto che solo l’art. 653d cpv. 2 CO, la petizione avrebbe comunque dovuto essere respinta anche perché l’attore, allorché, il 20 maggio 2008 (doc. FF), era stato informato dalla convenuta dell’adeguamento del suo regime dei diritti di opzione e soprattutto della necessità, fondata sugli art. 11 e 13 del SOP 2000, di esercitare i suoi diritti entro il successivo 1° giugno 2008, pena la loro decadenza, non aveva dichiarato di volerli esercitare (e di voler subito rivendere le azioni) né aveva provato di essere stato impossibilitato a farlo per motivi imputabili alla controparte (art. 152 e 156 CO per analogia). A quest’ultimo proposito si osserva che la convenuta non aveva assolutamente impedito, tanto meno in urto con la buona fede, l’esercizio dei diritti di opzione, che a quel momento rimaneva senz’altro possibile, sia pure a condizioni assai sfavorevoli (cfr. doc. FF), l’attore potendo sempre scegliere se esercitare ciononostante i diritti di opzione (con il rischio di non ottenere poi dalla società il risarcimento del danno da lui asseritamente patito a seguito della modifica delle condizioni di esercizio e con ciò di subire un’importantissima perdita anziché di conseguire un importante guadagno) oppure rinunciare tout court al loro esercizio (senza l’assunzione di un tale rischio).

                                         In tali circostanze, quand’anche si volesse ammettere che l’adeguamento del suo regime dei diritti di opzione (doc. FF) non fosse stato rispettoso delle disposizioni applicabili, resterebbe il fatto che l’attore, non avendo provveduto ad esercitare il diritto d’opzione entro il 1° giugno 2008 o comunque entro il 13 luglio 2010, non ha in pratica fatto valere un danno effettivo ma unicamente un danno “eventuale” o “possibile”, che non è tuttavia risarcibile (cfr. Brehm, Berner Kommentar, 4ª ed., n. 70g ad art. 41 CO, che, con riferimento a TF 4A_166/2007 del 23 agosto 2007 consid. 3 e 4C.114/2006 del 30 agosto 2006 consid. 5.2 e 5.3.2, rileva che un danno patrimoniale futuro ipotetico o semplicemente “possibile” non è di per sé ancora risarcibile; cfr. pure TF 4C.221/2006 del 1° settembre 2006 consid. 1.3, secondo cui un danno eventuale o possibile, la cui esistenza dipende da una condizione incerta, può essere risarcito solo quando quella condizione risulta essersi verificata; in tal senso anche DTF 147 III 463 consid. 4.3).

 

 

                                11.   Ne discende, in accoglimento dell’appello della convenuta, che la petizione dev’essere respinta.

                                         Le spese giudiziarie di entrambe le sedi, calcolate sulla base del valore litigioso di CHF 101'000.-, seguono la soccombenza dell’attore appellato (art. 106 cpv. 1 CPC).

 

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

 

 

decide:

 

 

                                    I.   L’appello 21 novembre 2022 di AP 1 è accolto.

                                         Di conseguenza la decisione 19 ottobre 2022 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformata:

 

1      La petizione è respinta.

2      La tassa di giustizia di CHF 5’000.-, le spese di conciliazione di CHF 500.- e i costi di traduzione di EUR 19'790.-, sono posti a carico dell’attore, che rifonderà alla convenuta CHF 13’000.- per ripetibili.                                   

 

 

                                   II.   Le spese processuali di CHF 11'000.- sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà all’appellante CHF 7'000.- per ripetibili d’appello.

                                     

 

                                  III.   Notificazione:

 

-      

-     

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).