Incarto n.
12.2022.177

Lugano

20 febbraio 2023/jh    

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta del giudice:

Fiscalini, presidente,

 

 

vicecancelliera:

Bellotti

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2020.30 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 21 gennaio 2020 da

 

 

 

RE 1  (IT)

patrocinata dall’  PA 1 

 

 

contro

 

 

 

CO 1 

patrocinata dall’  PA 2 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

che con petizione 21 gennaio 2020 la RE 1 ha convenuto la CO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano postulando la sua condanna al pagamento di € 7'488.60 oltre interessi del 5% dal 28 settembre 2018 a titolo di pagamento del prezzo della fornitura di 69 vetri per un cantiere a __________;

 

che con osservazioni 13 marzo 2020 la parte convenuta si è opposta alla petizione, non contestando il credito della controparte bensì ponendolo in compensazione con un proprio credito di fr. 16'862.86 quale risarcimento del danno subito a causa della difettosità della fornitura destinata a un diverso cantiere, e facendo valere il residuo, pari a fr. 8'353.10 oltre interessi del 5% dal 14 dicembre 2018, in via riconvenzionale;

che con decisione incidentale e ordinatoria 12 dicembre 2022 il Pretore aggiunto ha, da una parte, accertato la sussistenza dei presupposti per la pretesa di risarcimento danni di CO 1 e respinto l’eccezione di perenzione sollevata dalla RE 1, e dall’altra non ha ammesso la prova peritale richiesta da CO 1 sull’ammontare e sulla congruità delle poste di danno;

 

che con reclamo 23 dicembre 2022 la RE 1 ha postulato la riforma della suddetta decisione nel senso di dichiarare non dati i presupposti per l'azione riconvenzionale di risarcimento;

 

che in applicazione dell’art. 94 cpv. 1 CPC il valore litigioso della procedura, determinante ai fini dell’impugnabilità della decisione incidentale, ammonta a fr. 8'353.10 e non raggiunge pertanto la soglia di appellabilità di fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC; v. anche DTF 102 II 397 consid. 1a);

 

che a giusta ragione la RE 1 ha quindi presentato un reclamo (art. 319 lett. a CPC), come peraltro correttamente indicato dal Pretore aggiunto in calce alla decisione impugnata;

 

che per una svista la procedura di secondo grado è stata erroneamente rubricata all’inc. 12.2022.177 della seconda Camera civile del Tribunale d'appello (IICCA), sicché va trasmessa per competenza alla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello;

 

che per la presente decisione non si prelevano spese processuali;

 

che l’anticipo di fr. 1'000.-, erroneamente richiesto dalla IICCA, e nel frattempo versato dalla RE 1, sarà girato d’ufficio alla Camera civile dei reclami una volta formalmente aperta la procedura da parte di quest’ultima;

 

che la presente decisione viene adottata da questa Camera nella composizione a giudice unico in applicazione dell’art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG.

 

Per questi motivi,

 

decide:

1.         Il reclamo 23 dicembre 2022 della RE 1 è trasmesso per competenza alla Camera civile dei reclami.

2.         Per la presente decisione non si prelevano spese processuali. L’anticipo già versato dalla RE 1 sarà registrato a favore del conto della Camera civile dei reclami come esposto nei considerandi.

 

3.         Notificazione:

 

-     

-      

 

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).