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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Fiscalini, presidente |
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vicecancelliera: |
Bellotti |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2021.12 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud - promossa con petizione 10 maggio 2021 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 (__________)
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chiedente la condanna del convenuto al pagamento di € 100'000.- oltre interessi
del 5% dal 2 aprile 2021 a titolo di onorario;
pretesa avversata dal convenuto e che il Pretore ha accolto integralmente con
decisione 20 dicembre 2021;
appellante il convenuto, che con appello 3 febbraio 2022 ha postulato la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attrice con risposta 28 aprile 2022 ha chiesto di fare ordine alla controparte
di prestare una cauzione processuale di fr. 9'000.- e ha postulato nel merito la
reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
viste altresì la replica spontanea 30 maggio 2022 dell’appellante e la duplica
spontanea 7 giugno 2022 dell’appellata;
richiamata la decisione 13 giugno 2022 con cui questa Camera ha parzialmente
accolto la richiesta di cauzione limitatamente a fr. 3'000.-;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
1. Il 30 gennaio 2020 AP 1 ha conferito a AO 1 un mandato per “consulenza legale anno 2020 in ambito sportivo”, dietro corresponsione di un onorario forfettario di € 100'000.- IVA esclusa (doc. 4).
2. In data 31 gennaio 2020 egli ha conferito alla medesima società un ulteriore mandato a titolo di “consulenza legale per risoluzione contrattuale con __________ Spa”, pure per un onorario a corpo di € 100'000.- IVA esclusa (doc. A/3).
3. Il 30 aprile 2020 AP 1 ha sottoscritto un riconoscimento di debito con il quale si è riconosciuto debitore nei confronti di AO 1 della somma di € 100'000.- per le prestazioni di consulenza svolte (doc. E).
4. Con decisione 28 settembre 2020 (doc. 5) il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha accolto integralmente una prima petizione 14 maggio 2020 di AO 1, condannando AP 1 a versarle € 47'650.- oltre interessi alla luce di un riconoscimento di debito del 12 giugno 2020 e della contumacia del convenuto (inc. OR.2020.10). Tale somma è stata oggetto di un decreto ingiuntivo 13 gennaio 2021 del Tribunale ordinario di __________ (doc. 6) e di un successivo accordo transattivo 14 aprile 2021 (doc. 7), con il quale L__________, madre di AP 1, si è impegnata a versare a AO 1, in nome e per conto del figlio, l’importo di € 45'000.- + € 3'000.- a saldo del suddetto debito scaturente dal contratto del 30 gennaio 2020, considerato altresì che l’ulteriore mandato del 31 gennaio 2020 era estraneo al suddetto accordo e sarebbe stato da regolare separatamente.
5. In data 16 marzo 2021, AO 1 ha trasmesso a AP 1 una nota d’onorario e spese per complessivi € 100'000.- riferita alla consulenza contrattuale di cui al mandato del 31 gennaio 2020 (doc. C).
6. A fronte del mancato pagamento di tale fattura, e previa rinuncia al tentativo di conciliazione ex art. 199 cpv. 2 lett. a CPC, con petizione 10 maggio 2021 AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi alla medesima Pretura, postulandone la condanna al pagamento di € 100'000.- oltre interessi del 5% dal 2 aprile 2021 quale onorario relativo al mandato del 31 gennaio 2020.
7. Con risposta del 17 giugno 2020 il convenuto si è integralmente opposto alla petizione, sostenendo in sintesi che il secondo mandato del 31 gennaio costituiva una mera specificazione e precisazione di quello del 30 gennaio, era pertanto già stato integralmente liquidato mediante l’accordo transattivo del 14 aprile 2021 e non era comunque stato adempiuto.
8. Con replica 11 agosto 2021 l’attrice ha rimarcato che i due rapporti contrattuali avevano un diverso contenuto come pure che il secondo, perfettamente adempiuto per il tramite dell’avv. A__________, necessitava di una separata liquidazione ed era sfociato in un riconoscimento di debito ad hoc (doc. E).
9. Con duplica 13 settembre 2021 il convenuto ha ribadito la sua tesi, messo in dubbio la validità del doc. E (peraltro non riferito a uno specifico contratto) ed evidenziato un possibile conflitto d’interessi dell’avv. A__________, che all’epoca dei fatti sarebbe stato anche membro della dirigenza di __________ Spa.
10. Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi scritti 2 dicembre 2021 dell’attrice e 11 dicembre 2021 del convenuto, con decisione 20 dicembre 2021 il Pretore ha integralmente accolto la petizione, con seguito di spese (fr. 4’000.-) e indennità (fr. 5'000.-) a carico di AP 1.
11. Con appello 3 febbraio 2022 il convenuto si è aggravato contro tale decisione, postulandone la riforma nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
12. Con risposta 28 aprile 2022 l’attrice ha chiesto in via preliminare di fare ordine alla controparte di prestare una cauzione processuale di fr. 9'000.- ex art. 99 CPC, e nel merito di respingere l’appello.
13. Con osservazioni 16 maggio 2022 l’appellante non ha contestato l’istanza di cauzione nel suo principio, ma ha chiesto di limitarne l’importo a fr. 3'000.-. Con decisione 13 giugno 2022, questa Camera ha aderito alla sua richiesta di limitazione, accogliendo parzialmente l’istanza per tale somma.
14. Nel frattempo con replica spontanea 30 maggio 2022 e duplica spontanea 7 giugno 2022 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie argomentazioni.
15. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera la soglia testé menzionata.
16. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto, la decisione pretorile 20 dicembre 2021 è stata notificata all’avv. PA 1 il 21 dicembre 2021 (come evincibile dall’estratto “Track & Trace” della Posta Svizzera relativo all’invio raccomandato n. __________ e rimarcato pure dall’appellante medesimo). La notifica è avvenuta in altre parole durante il periodo di sospensione dei termini dovuta alle ferie giudiziarie natalizie (18 dicembre - 2 gennaio, cfr. art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), ciò che non osta alla validità della medesima; semplicemente, in caso di notificazione durante la sospensione dei termini, il termine decorre dal primo giorno successivo a quello della fine della sospensione ovvero, nel caso che qui interessa, il 3 gennaio 2022 (art. 146 cpv. 1 CPC; v. anche STF 4A_69/2013 del 4 aprile 2013 e 4A_297/2012 del 9 ottobre 2012 consid. 2.8). A torto l’appellante pretende dunque che esso sia giunto a scadenza il 4 febbraio 2022. L’ultimo termine utile per presentare appello cadeva invece il 1° febbraio 2022. Malgrado la parte appellata (pur essendo a conoscenza dei pertinenti elementi ai fini del calcolo) non abbia sollevato alcuna contestazione al riguardo, ciò non ha alcuna influenza sull’esito del giudizio, giacché i presupposti processuali devono essere verificati d’ufficio a ogni stadio della causa. Ne deriva che l’impugnativa, datata 3 febbraio 2022 e consegnata il medesimo giorno alla Posta Svizzera, è tardiva e di conseguenza irricevibile.
17. Le spese giudiziarie della procedura di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di € 100'000.-, seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG e moderate per tenere conto del fatto che la sentenza si esaurisce in un giudizio di non entrata nel merito, sono fissate in fr. 1'000.-. Per il resto, la parte appellata ha rivendicato genericamente delle ripetibili di seconda sede, ma senza considerare che essa, quale parte che si difende da sola in giudizio per il tramite di un suo organo societario (avv. S__________), avrebbe casomai avuto diritto unicamente a un’indennità d’inconvenienza ex art. 95 cpv. 3 lett. c CPC. Sennonché essa viene corrisposta solo in casi giustificati (ovvero ove la fattispecie sia complessa e con un alto valore litigioso, abbia comportato un notevole dispendio di tempo e tra questo e il risultato vi sia un rapporto ragionevole) e necessita di una motivazione particolare (cfr. DTF 113 Ib 353 consid. 6b, STF 5A_268/2019 del 15.4.2019 consid. 2.2 e 4A_192/2016 del 22.6.2016 consid. 8.2), che difetta nel caso di specie. In siffatte circostanze, l’assegnazione di un’indennità non è giustificata.
18. Il valore litigioso della presente controversia raggiunge e supera la soglia di fr. 30'000.- prevista dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
19. Non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza ed essendo il gravame inammissibile, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 e lett. b n. 3 LOG).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello 3 febbraio 2022 di AP 1 è irricevibile.
2. Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 1’000.- sono a carico dell’appellante. Il maggiore anticipo versato gli sarà restituito. Non si assegnano ripetibili o indennità di seconda sede. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, la cauzione processuale di fr. 3'000.- prestata dall’appellante a seguito della decisione 13 giugno 2022 di questa Camera sarà liberata in suo favore.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).