|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti |
|
vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2020.27 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 7 dicembre 2020 da
|
|
AP 1 AP 2
|
|
|
|
contro |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
con cui gli attori hanno chiesto da una parte di condannare i convenuti, con la comminatoria dell’art. 292 CP e di una multa disciplinare di CHF 1’000.- per ogni giorno di ritardo nell’adempimento, a fornir loro entro 30 giorni tutta la documentazione e tutti gli estratti bancari cartacei e digitali riguardo alle operazioni bancarie, ai movimenti, ai saldi contabili, alle situazioni patrimoniali e ai contratti delle società C__________ __________ e E__________ __________, con particolare attenzione ai rapporti tra di loro, e soprattutto agli ordini di bonifico firmati o impartiti e fatti firmare a terzi a debito di C__________ __________ e P__________ __________ e a favore di E__________ __________ e del __________ S__________, e dall’altra di condannare i convenuti al pagamento all’attore ed eventualmente all’attrice di metà del debito accumulato da E__________ __________ verso il __________ S__________, provvisoriamente stimato in EUR 350'000.- e JPY 200'000'000.-, ovvero EUR 1'865'770.16, ovvero CHF 2'296'763.07 oltre interessi al 5% dall’8 aprile 2014;
ed ora sulle eccezioni di carente legittimazione attiva e passiva nonché di carente interesse degno di protezione degli attori formulate dai convenuti con la risposta 19 febbraio 2021, avversate dalle controparti, e che il Pretore con decisione 17 gennaio 2022 ha sostanzialmente accolto, respingendo così la petizione;
appellanti gli attori con appello 17 febbraio 2022, con cui hanno chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere le eccezioni, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi, e in via subordinata l’annullamento della decisione impugnata con rinvio dell’incarto al Pretore per un nuovo giudizio, protestando spese e ripetibili di secondo grado;
mentre i convenuti con risposta 29 marzo 2022 hanno postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Per diversi anni __________ B__________, assieme a AO 2, Pa__________ __________ e AO 3, persone del suo entourage, è stato organo formale delle tre società panamensi denominate E__________ __________ (di cui è stato pure azionista in ragione del 50%, accanto ad AP 1, che dal 2014 è poi divenuto azionista al 100%), C__________ __________ e P__________ __________, che erano titolari di altrettanti conti bancari presso la succursale di __________ del __________ S__________. Nei relativi formulari A era stato specificato che i beneficiari economici degli averi depositati in banca, per la gestione dei quali G__________ __________ __________ prima e R__________ __________ erano stati posti al beneficio di una procura amministrativa (doc. O, P, HH, MM, CCC e GGG) e sui quali __________ B__________, assieme ad altri, disponeva di un diritto di firma individuale, erano AP 1 (per E__________ __________ - inizialmente solo in ragione del 50%, accanto a __________ B__________, e in seguito dal 2014 in ragione del 100% - e per C__________ __________) rispettivamente AP 2, figlia di AP 1 (per P__________ __________).
In epoca successiva i tre conti bancari sono stati estinti (quello di E__________ __________ nel 2014, quello di C__________ __________ verosimilmente nel 2015 e quello di P__________ __________ nel 2013) e almeno due delle tre società titolari dei conti sono state sciolte e liquidate (E__________ __________ nel 2016 e C__________ __________ nel 2015).
2. Con lettera 27 luglio 2018 (doc. BBBB) AP 1, rilevando come al momento della chiusura del conto di E__________ __________, del quale egli e __________ B__________ sarebbero stati corresponsabili in ragione del 50% ciascuno, l’esposizione passiva di EUR 3'931'540.32 nei confronti del __________ S__________ fosse stata coperta provvisoriamente tramite un conto bancario di sua proprietà e __________ B__________ non avesse poi provveduto a saldare la sua metà del debito di EUR 1'865'770.16, pari a CHF 2'296'763.07, lo ha invitato, dopo averlo escusso per quegli importi oltre interessi, a contattarlo per trovare una soluzione transattiva. Invano.
__________ B__________ è poi deceduto nel corso del 2019.
3. Con
petizione 7 dicembre 2020 AP 1 e AP 2, al beneficio della necessaria
autorizzazione ad agire, hanno convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio sud i membri della Comunione ereditaria fu __________
B__________, e meglio AO 2, AO 3 e AO 4, per ottenere da una parte la loro condanna, con la comminatoria dell’art. 292 CP e
di una multa disciplinare di CHF 1’000.- per ogni giorno di ritardo nell’adempimento
(richiesta indirizzata, con un manifesto refuso, nei confronti del __________ S__________
anziché dei convenuti), a fornir loro entro 30 giorni tutta la documentazione e
tutti gli estratti bancari cartacei e digitali riguardo alle operazioni
bancarie, ai movimenti, ai saldi contabili, alle situazioni patrimoniali e ai
contratti delle società C__________ __________ e E__________ __________, con
particolare attenzione ai rapporti tra di loro, e soprattutto agli ordini di
bonifico firmati o impartiti e fatti firmare a terzi a debito di C__________ __________
e P__________ __________ e a favore di E__________ __________ e del __________
S__________, e dall’altra la loro condanna al pagamento, ad AP 1 ed
eventualmente a AP 2, di metà del debito accumulato a suo tempo da E__________ __________
verso il __________ S__________, provvisoriamente stimato in EUR 350'000.- e
JPY 200'000'000.-, ovvero EUR 1'865'770.16, ovvero
CHF 2'296'763.07 (non essendo noto con quale valuta __________ B__________
aveva a suo tempo “coperto il buco” sul conto intestato a E__________ __________)
oltre interessi al 5% dall’8 aprile 2014.
Con risposta 19 febbraio 2021 i convenuti hanno tra le altre cose eccepito la carente legittimazione attiva e passiva nonché la carenza di interesse degno di protezione degli attori.
4. Limitato il
procedimento ex art. 125 lett. a CPC all’esame delle eccezioni (cfr. verbale
d’udienza 9 luglio 2021), esperita la relativa istruttoria e raccolti i
rispettivi allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con la decisione 17
gennaio 2022 qui oggetto di impugnativa, ha concluso per la loro fondatezza,
segnatamente per quanto riguardava l’eccezione di carente legittimazione attiva
e/o passiva (senza aver invece ritenuto di doversi esprimere sull’eccezione di
carenza di interesse degno di protezione degli attori), e ha di conseguenza respinto
la petizione, ponendo le spese processuali di CHF 6'000.- a carico degli attori
in solido, tenuti altresì a rifondere ai convenuti, sempre in solido,
CHF 12'000.- a titolo di ripetibili.
5. Con l’appello 17 febbraio 2022 che qui ci occupa, avversato dai convenuti con risposta 29 marzo 2022, gli attori hanno chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere le eccezioni, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi, e in via subordinata l’annullamento della decisione impugnata con rinvio dell’incarto al Pretore per un nuovo giudizio, protestando spese e ripetibili di secondo grado.
6. Il Pretore ha evaso l’eccezione distinguendo tra la domanda “di rendiconto” (quella volta ad obbligare i convenuti a fornire agli attori tutta la documentazione e tutti gli estratti bancari cartacei e digitali riguardo alle operazioni bancarie, ai movimenti, ai saldi contabili, alle situazioni patrimoniali e ai contratti delle società C__________ __________ e E__________ __________, con particolare attenzione ai rapporti tra di loro, e soprattutto agli ordini di bonifico firmati o impartiti e fatti firmare a terzi a debito di C__________ __________ e P__________ __________ e a favore di E__________ __________ e del __________ S__________) e la domanda “creditoria” (quella volta a condannare i convenuti al pagamento, ad AP 1 ed eventualmente a AP 2, di metà del debito accumulato a suo tempo da E__________ __________ verso il __________ S__________, pari a EUR 1'865'770.16 o a CHF 2'296'763.07 oltre interessi).
Con riferimento alla domanda “di rendiconto”, il Pretore ha evidenziato come gli attori non avessero spiegato su quali fatti, in particolare sull’esistenza di quale rapporto obbligatorio, si fonderebbe tale pretesa informativa dedotta dal diritto materiale, e questo nemmeno a fronte delle puntuali contestazioni sollevate in risposta dalle controparti, essi avendo rinunciato a presentare la replica e non potendosi prevalere delle nuove considerazioni fattuali addotte tardivamente solo in sede conclusionale. Sia quel che sia, a suo giudizio, nella fattispecie la pretesa di rendiconto avrebbe potuto fondarsi o sulle norme in materia di diritto societario (art. 697 CO) oppure sull’esistenza di un contratto di mandato (art. 400 CO).
Per quanto atteneva alla prima opzione, ha rilevato che, in base al diritto svizzero e a quello panamense (non avendo gli attori allegato e provato che quest’ultimo, laddove applicabile, prevedesse altro), le pretese informative degli azionisti di una società dovevano essere fatte valere nei confronti della persona giuridica e non dei suoi organi, per cui in una tale evenienza ai convenuti sarebbe difettata la legittimazione passiva.
Quanto alla seconda opzione, ha osservato che gli attori non avevano allegato alcunché di chiaro e puntuale al riguardo, se non in modo irrituale con le conclusioni, essendosi limitati a indicare che __________ B__________ “direttamente e attraverso G__________ __________ e R__________ __________ ha gestito per molti anni il patrimonio della famiglia AP 1” (petizione p. 4), e ciò nonostante i convenuti avessero obiettato nella risposta che la pretesa di rendiconto andava semmai indirizzata alle due predette società (risposta p. 6 e 10). Laddove si volesse prescindere da tale carenza allegatoria, ha aggiunto che gli attori non avevano comprovato la sussistenza di un contratto di mandato che li legava a __________ B__________, dagli atti emergendo piuttosto che i mandati di gestire le varie relazioni bancarie delle tre società panamensi erano stati conferiti a G__________ __________ prima e a R__________ __________ poi, società presso le quali __________ B__________ svolgeva la sua attività professionale di fiduciario: ciò risultava dalle procure limitate per amministratori esterni a suo tempo sottoscritte (doc. O, P, HH, MM, CCC e GGG) e dalle dichiarazioni di AO 4 (interrogatorio p. 3); Pa__________ __________ aveva poi testimoniato che gli incontri tra le parti si tenevano presso gli uffici di G__________ __________, come confermato anche da AP 2 (interrogatorio p. 5), e che la documentazione bancaria perveniva in quegli uffici (testimonianza p. 3 seg.), ciò che induceva a concludere che __________ B__________ avesse agito nell’ambito della sua attività professionale di fiduciario. Anche in una tale evenienza ai convenuti sarebbe dunque difettata la legittimazione passiva.
Con riferimento alla domanda “creditoria”, il Pretore ha premesso che, per quanto era dato di capire dalle scarne allegazioni contenute nella petizione, gli attori avevano fondato la loro pretesa da una parte sul fatto che __________ B__________ si sarebbe appropriato di denaro dai conti di C__________ __________ e, forse, di P__________ __________ (petizione p. 16 e 22) e dall’altra sull’esistenza di un accordo tra AP 1 e __________ B__________ in punto alla ripartizione a metà delle perdite di E__________ __________ (petizione p. 12, 16 seg.).
Con riguardo alla presunta appropriazione di fondi di pertinenza di C__________ __________ e di P__________ __________, quest’ultima invero esclusa dalla stessa AP 2 (interrogatorio p. 5), egli ha rilevato che un tale atto illecito avrebbe semmai causato un pregiudizio a quelle due società e non direttamente agli attori - e ciò nonostante costoro fossero i beneficiari economici delle stesse e fossero procuratori dei conti aperti presso il __________ S__________ - ai quali dunque sarebbe difettata la legittimazione attiva. Laddove, per contro, detti asseriti prelievi dai conti di C__________ __________ e di P__________ __________ avessero costituito una violazione di un eventuale contratto di mandato di cui gli attori erano parte, ha nuovamente osservato come lo stesso, per quanto non debitamente allegato, sarebbe in ogni caso stato concluso con G__________ __________ prima e con R__________ __________ poi, per cui ai convenuti sarebbe difettata la legittimazione passiva.
Quanto all’esistenza di un presunto accordo tra AP 1 - non però tra AP 2, alla quale già dunque difettava la legittimazione attiva - e __________ B__________ in punto alla ripartizione a metà delle perdite di E__________ __________, tema a riguardo del quale gli attori si erano espressi in modo molto laconico senza fornire particolari specificazioni (petizione p. 12, 16 seg.), la stessa, contestata dai convenuti (risposta p. 19 e 23 seg.), non era stata dimostrata, non essendo risultata né l’esistenza del citato accordo, né che __________ B__________ ne fosse parte: al riguardo, sia AO 4 (interrogatorio p. 3) che AP 2 (interrogatorio p. 4) avevano indicato di non essere a conoscenza di un tale accordo; l’esistenza di un accordo del genere appariva oltretutto poco compatibile con quanto dichiarato da AP 2, ovvero che la partecipazione azionaria di __________ B__________ a E__________ __________ e la conseguente percezione di utili aveva lo scopo di retribuire lo stesso per il lavoro amministrativo e di gestione finanziaria di cui si occupava (interrogatorio p. 4), mentre della parte operativa e commerciale si occupava il solo AP 1, come confermato concordemente dalle parti (interrogatorio p. 3 seg.); un simile accordo per altro nemmeno risultava dagli atti alla base della cessione dell’intero pacchetto azionario di E__________ __________ ad AP 1 (doc. 2-4), ritenuto che mal si comprendeva per quale ragione la famiglia AP 1 avesse accettato di pagare un corrispettivo per il valore di detta società, per altro in grave perdita, ciò che era loro noto (interrogatorio p. 5), senza imputare su detto prezzo quanto asseritamente loro dovuto da __________ B__________, ciò che nuovamente “presumevano in modo fondato” (interrogatorio p. 5); né in tal senso apparivano verosimili le giustificazioni addotte da AP 2 nel proprio interrogatorio, ritenuto che la situazione di “ricatto” da parte di AO 4 descritta dalla stessa non era compatibile con il fatto di aver poi concesso al medesimo di continuare a gestire i conti di AP 1 alle __________ (interrogatorio p. 5), mentre la presunta pressione dettata dalla volontà di chiudere i conti presso il __________ S__________ per operare la voluntary disclosure appariva incomprensibile se solo si considerava che almeno un membro della famiglia AP 1 aveva firma individuale sui conti delle panamensi presso tale istituto e poteva dunque operare in modo autonomo, mentre l’asserita necessità di liquidare le società panamensi, per quanto realmente propedeutica alla citata procedura in Italia, era smentita da fatto che E__________ __________ era stata posta in liquidazione nel maggio 2016 (doc. U), mentre la liquidazione di C__________ __________ era terminata nel gennaio 2016 (doc. QQ), a fronte di una procedura di voluntary disclosure avviata già nel novembre 2015 (doc. rich. III°); da ultimo l’accordo invocato dagli attori appariva poco compatibile pure con i vari atti di pegno sottoscritti nel tempo da AP 1, con i quali impegnava beni di sua pertinenza a garanzia dell’esposizione debitoria di E__________ __________ (doc. 6, 8; interrogatorio p. 3); per il resto la mera qualità di azionista di metà del capitale azionario di una società anonima non comportava certo pure l’obbligo di coprire metà degli eventuali debiti della persona giuridica in questione. Anche da tale punto di vista, difettava pertanto la prova della legittimazione attiva degli attori, rispettivamente passiva dei convenuti.
7. Nel gravame gli attori hanno innanzitutto censurato l’assunto pretorile, per altro a loro dire nemmeno motivato, secondo cui sul tema della legittimazione attiva e passiva essi con la petizione (e a seguito della successiva rinuncia alla replica) non avrebbero sufficientemente ossequiato l’onere di allegazione a loro carico, e secondo cui sarebbero stati malvenuti a prevalersi di quanto addotto tardivamente solo in sede conclusionale.
La censura potrebbe invero rimanere irrisolta, visto e considerato che il Pretore, conscio del fatto che le carenze allegatorie degli attori non gli avrebbero permesso da sole di respingere integralmente l’eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva, aveva comunque ritenuto di esaminare l’eccezione anche laddove, per ipotesi, gli attori non avessero sufficientemente ossequiato l’onere di allegazione, rispettivamente non avessero potuto prevalersi delle nuove circostanze fattuali addotte con il loro memoriale conclusivo.
Essa sarebbe comunque stata da accogliere. Non solo per il fatto che la legittimazione delle parti, quanto meno quella attiva, rientra tra i cosiddetti “fatti impliciti” che si possono dare per scontati fino al momento in cui non venga affermato il contrario (cfr. TF 4A_165/2008 dell’11 novembre 2008 consid. 7.3.2, 4A_404/2016 del 7 dicembre 2016 consid. 2.2), per cui un’allegazione dei fatti a sostegno della stessa nemmeno sarebbe stata necessaria. Ma anche per il fatto che le allegazioni esposte nella petizione, sia pure talora succinte, permettevano di comprendere le circostanze atte a fondare la legittimazione attiva degli attori e la legittimazione passiva dei convenuti (cfr. in particolare p. 3: “AP 1 è dunque titolare della legittimazione attiva poiché ha intrattenuto rapporti diretti con la banca che lo ha identificato e gli ha riconosciuto il diritto di operare direttamente e in prima persona sui conti bancari in base alla procura rilasciatagli da __________ B__________ (uomo di paglia e organo solo di forma, al servizio dell’azionista e organo di fatto AP 1) … AP 2 è dunque titolare della legittimazione attiva poiché ha intrattenuto rapporti diretti con la banca che l’ha identificata e le ha riconosciuto il diritto di operare direttamente e in prima persona sui conti bancari in base alla procura rilasciatagli da __________ B__________ (uomo di paglia e organo solo di forma, al servizio dell’azionista e organo di fatto AP 2)”; p. 4: “direttamente e attraverso queste società [n.d.R. G__________ __________ e R__________ __________], __________ B__________ ha gestito per molti anni il patrimonio della famiglia AP 1”; p. 11: “né B__________ né la G__________ __________ non emettono fattura, poiché il pagamento avviene tramite la divisione per metà degli utili generati dalla E__________ __________”; p. 12: “conformemente al loro accordo AP 1 e __________ B__________ si spartiscono utili e perdite della società [n.d.R. E__________ __________] in ragione di metà ciascuno”; p. 15: “del resto neppure la R__________ __________ emette fattura poiché persistono i vecchi accordi … Gli utili come le perdite devono essere divisi a metà fra i comproprietari”; p. 16: “__________ B__________ pur essendo responsabile al 50% delle perdite (tanto quanto contitolare di metà degli utili) non tira fuori un franco dei suoi. Abusando delle procure in suo possesso … __________ B__________ copre il debito con i soldi di AP 1, firmando … numerosi bonifici a debito di E__________ __________ e a favore del __________ S__________”; p. 17: “rintracciati a fatica alcuni documenti bancari, AP 1 si è così reso conto che __________ B__________ non aveva mai provveduto a saldare la metà del debito accumulato da E__________ __________ verso il __________ S__________”).
8. Gli attori hanno in seguito rimproverato al giudice di prime cure di non aver rilevato che sul tema della legittimazione attiva e passiva sarebbero piuttosto stati i convenuti a non aver sufficientemente ossequiato l’onere di contestazione a loro carico, non avendo provveduto a contestare le allegazioni petizionali o essendosi limitati a una contestazione generica.
La censura deve senz’altro essere disattesa.
Essa è innanzitutto irricevibile in ordine. Gli attori, in violazione del loro obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non hanno in effetti spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto il giudice di prime cure avrebbe sbagliato nel ritenere che i convenuti, a p. 19 e 23 seg. della risposta, avessero contestato l’esistenza di un presunto accordo tra AP 1 e __________ B__________ in punto alla ripartizione a metà delle perdite di E__________ __________, e, a p. 6 e 10 di quell’allegato, avessero obiettato che la pretesa di rendiconto andava semmai indirizzata alle due società G__________ __________ e R__________ __________. A proposito di quest’ultima obiezione dei convenuti, in particolare, gli attori non hanno spiegato perché a loro dire la stessa dovesse costituire una mera “opinione”, ossia “una qualifica giuridica di un rapporto contrattuale, ma non … una contestazione di un’allegazione che soddisfa le condizioni di applicazione dell’onere di contestazione dei fatti allegati” (appello p. 19).
Essa sarebbe comunque stata destinata all’insuccesso anche nel merito, ritenuto che la contestazione dei convenuti, così com’era stata formulata da p. 2 a p. 8, da p. 9 a p. 11 e a p. 14 della risposta (cfr. in particolare p. 4 “si contesta ciò malgrado che il sig. B__________ sarebbe stato al servizio dell’azionista, quanto solo a quello delle società … Si contesta recisamente … che AP 1 … sarebbe attivamente legittimato nell’agire in giudizio contro la convenuta posto che i rapporti da lui eventualmente intrattenuti con la banca per riferimento alle due panamensi non sostanziano alcuna sua prerogativa, a beneficio piuttosto ed in via esclusiva delle società estere”; p. 5 “si contesta recisamente … che AP 2 … sarebbe attivamente legittimata nell’agire in giudizio contro la convenuta posto che i rapporti da lei eventualmente intrattenuti con la banca per riferimento a P__________ __________ non sostanziano alcuna sua personale prerogativa, a beneficio piuttosto ed in via esclusiva della società estera … Si soggiunga che la petizione … - per riferimento a P__________ __________ - allude espressamente all’eventualità che tale panamense (o, volendo cavalcare lo stesso contestato equivoco su cui AP 1 intende volteggiare, lei medesima) non è mai stata minimamente danneggiata o, per usare le sue stesse parole, non è mai stata spogliata. Da tutto quanto precede - comunque e richiamata l’azione di rendiconto pretesamente dedotta in giudizio dai AP 1 nei riguardi ora della CE fu __________ B__________ - non si vede come gli attori, individualmente ed a titolo personale, possano considerarsi portatori di interesse degno di protezione per avvalersene, questione per altro connessa con la loro legittimazione attiva, pure contestata, al pari di quella passiva della convenuta. L’azione di rendiconto ex art. 400 CO compete in effetti ed esclusivamente al mandante (in specie e semmai già alle singole società panamensi)”; p. 6 “in effetti la titolarità dell’azione di rendiconto pertiene al solo mandante (e dunque a C__________ __________, rispettivamente a E__________ __________ come … a P__________ __________), pretesa deducibile nei riguardi (semmai) dei loro presidenti / direttori in applicazione del diritto di Panama …, in subordine della mandataria amministrativa G__________ __________ … come di R__________ __________ … (e non già di __________ B__________ o di chi, ora, gli sarebbe con ciò subingredito in via successoria). Non certo ai sigg. AP 1, posto pure che costoro neppure assumono di essere divenuti titolari di qualsivoglia diritto di rendiconto già a beneficio delle panamensi per il tramite di cessione … La medesima eccezione sollevata nei riguardi dei AP 1 (… difetto di legittimazione attiva come di quella passiva della convenuta) ha un suo senso anche per quel che attiene l’azione condannatoria da loro già fatta valere contro __________ B__________ ed ora nei confronti degli eredi costituenti la CE di quello, privi per parte loro della legittimazione passiva”; p. 9 “per le ragioni già esposte, la convenuta eccepisce la carenza di legittimazione attiva dei AP 1 (siano essi considerati, eventualmente, in consorzio che individualmente), rispettivamente la propria legittimazione passiva”; p. 10 “posto che la gestione patrimoniale di detti averi, anziché da parte di __________ B__________, venne assolta da G__________ __________ …, rispettivamente da R__________ __________ … ogni eventuale … rimostranza avrebbe dovuto essere ascritta dalle panamensi ed all’indirizzo dei corrispondenti gestori esterni. E dunque non certo dai AP 1 all’indirizzo del sig. __________ B__________ e, ora, alla qui convenuta sua CE. Per altro: con la propria petizione AP 1 … assume che la ragione del “suo” preteso credito personale nei confronti (già di __________ B__________ ed ora, pretesamente) della convenuta, risiederebbe nel fatto che il d.c. si sarebbe appropriato indebitamente dei conti bancari di C__________ __________ per coprire l’esposizione debitoria di E__________ __________ verso il banchiere (petizione p. 16). Al di là del fatto che tale circostanza è recisamente contestata …, il rappresentato conseguente pregiudizio sarebbe comunque ridondato a C__________ __________ … e certamente non al AP 1 come, a maggior ragione, alla figlia di questi ... La carenza di legittimazione attiva di AP 2, aggiuntivamente, è contestata anche per quel che attiene la richiesta … condanna della convenuta nel risarcire a quella, anziché al padre AP 1 (comunque a sua volta non legittimato), la metà del debito accumulato da E__________ __________ verso il __________ S__________”; p. 14: “nelle premesse in ordine che precedono la convenuta CE fu __________ B__________ ha nel dettaglio contestato che le persone presenti a questo contenzioso sarebbero … titolari della legittimazione attiva (gli attori) rispettivamente di quella passiva (la convenuta)”), non era affatto inesistente o generica, e pertanto adempiva ampiamente alle esigenze poste dalla legge.
9. Gli attori, riferendosi al giudizio con cui il Pretore, nell’ipotesi in cui la loro domanda “di rendiconto” potesse essere fondata sulle norme in materia di diritto societario, aveva ritenuto che le pretese informative degli azionisti di una società avrebbero dovuto essere fatte valere nei confronti della persona giuridica e non dei suoi organi, hanno obiettato che, “non essendoci stata la procedura probatoria”, l’ipotesi dell’esistenza di un contratto societario non poteva in realtà essere oggetto di un giudizio “anticipato” e che la conclusione pretorile secondo cui in tale evenienza ai convenuti sarebbe difettata la legittimazione passiva costituiva “un’arbitraria anticipazione di un giudizio di merito fatto nell’ambito di una (circoscritta) procedura giudiziale, per altro disposta dal giudice stesso, che non tollerava una simile ampiezza di giudizio”, aggiungendo poi che la decisione impugnata nemmeno si era soffermata sulla loro argomentazione secondo cui i convenuti commettevano un abuso di diritto nel sostenere che le domanda “di rendiconto” doveva essere fatta valere nei confronti delle società panamensi (appello p. 17 seg.).
Il rilievo, al pari dell’argomentazione pretorile in tal modo censurata, non è pertinente. Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, il diritto svizzero - e quello panamense (non avendo gli attori censurato in questa sede l’assunto pretorile secondo cui essi non avevano allegato e provato che quest’ultimo, laddove applicabile, prevedesse altro) - non permette in effetti agli azionisti di esigere dalla società la consegna di documenti come quelli oggetto della domanda “di rendiconto” in parola, gli azionisti potendo unicamente chiedere giudizialmente che siano forniti loro dei ragguagli sugli affari della società rispettivamente che sia autorizzata la consultazione dei libri e della corrispondenza della stessa (art. 697 cpv. 4 CO), sicché è in definitiva irrilevante sapere a chi, in base a queste norme di diritto societario, competa la legittimazione passiva.
10. Gli attori, riferendosi al giudizio con cui il Pretore, nell’ipotesi in cui la loro domanda “di rendiconto” potesse essere fondata sull’esistenza di un contratto di mandato, aveva ritenuto che essi non avevano comprovato la sussistenza di un contratto con __________ B__________, essendo piuttosto risultato che i mandati di gestire le varie relazioni bancarie delle tre società panamensi erano stati conferiti a G__________ __________ prima e a R__________ __________ poi, hanno ribadito che l’esistenza di un contratto di mandato con __________ B__________ non era stato contestato dalla controparte ed era stato comprovato, aggiungendo che non vi era alcun mandato con G__________ __________ o R__________ __________.
La censura dev’essere disattesa.
Non è innanzitutto vero che i convenuti non avrebbero contestato l’allegazione a p. 4 della petizione, per altro nemmeno decisiva sul tema, secondo cui __________ B__________ “direttamente” e attraverso G__________ __________ e R__________ __________ “ha gestito per molti anni il patrimonio della famiglia AP 1”: nella risposta i convenuti, dopo aver dato atto unicamente come “gli attori AP 1 non disconoscano che le panamensi di cui si tratta, nel corso degli anni, fecero capo a G__________ __________, rispettivamente a R__________ __________ quali loro amministratori patrimoniali” (p. 14), avevano in effetti aggiunto che “si contesta ciò malgrado che il sig. B__________ sarebbe stato al servizio dell’azionista, quanto solo a quello delle società” (p. 4) e che “la gestione patrimoniale di detti averi, anziché da parte di __________ B__________ venne assolta da G__________ __________ …, rispettivamente da R__________ __________” (p. 10). E nemmeno è vero, in assenza di ulteriori circostanze fattuali e prove, invero neppure indicate dagli attori, che dal solo fatto che __________ B__________ fosse stato organo delle società panamensi e si fosse occupato della loro gestione si doveva necessariamente concludere che egli avesse agito quale rappresentante degli attori e che questi ultimi avessero conferito un contratto di mandato a lui anziché a G__________ __________ o R__________ __________, società per le quali __________ B__________ lavorava quale fiduciario e che risultavano essere state poste al beneficio di procure limitate per amministratori esterni (doc. O, P, HH, MM, CCC e GGG).
Oltretutto gli attori non hanno validamente censurato tutte le circostanze che avevano indotto il giudice di prime cure a ritenere che i mandati di gestire le varie relazioni bancarie delle società panamensi erano stati conferiti proprio a G__________ __________ prima e a R__________ __________ poi. Essi non hanno innanzitutto censurato l’assunto pretorile secondo cui ciò, oltre a risultare dai documenti menzionati nella decisione, era stato confermato da AO 4. Riferendosi all’assunto pretorile secondo cui la teste Pa__________ __________ aveva riferito che gli incontri tra le parti si tenevano presso gli uffici di G__________ __________, come confermato anche da AP 2, e che la documentazione bancaria perveniva in quegli uffici, essi, pur avendo rilevato, con pertinenza, che il solo fatto che gli incontri tra le parti si tenessero presso quegli uffici non sarebbe stato decisivo, si sono poi limitati a sostenere che la teste avrebbe riferito che “lei e la famiglia B__________ erano presenti a titolo personale quali organi delle panamensi” (appello p. 19), ciò che però non risulta né è determinante per stabilire chi fossero le parti dell’asserito mandato. Poco importa infine se, per loro, AO 4 “non ha sostenuto il contrario (né avrebbe potuto)” di ciò che a loro dire avrebbe dichiarato Pa__________ __________ (appello p. 19).
Non va del resto sottaciuto, oltre al fatto che è usuale che il mandato di gestione fiduciaria di una società estera venga attribuito a una persona giuridica e non certo a una persona fisica attiva per quest’ultima, che nella petizione gli attori stessi avevano lasciato intendere che la loro controparte contrattuale potesse essere proprio G__________ __________ prima e R__________ __________ poi, tant’è che avevano allegato che il loro patrimonio era stato gestito tramite quelle società (p. 4: “direttamente e attraverso queste società __________ B__________ ha gestito per molti anni il patrimonio della famiglia AP 1”; p. 14: “__________ B__________ gestisce il patrimonio della famiglia AP 1 depositato presso il __________ S__________ attraverso la società G__________ __________”) e in particolare che le società panamensi erano state amministrate proprio da quelle persone giuridiche (p. 11: “la società è così amministrata dallo staff di B__________, e cioè da __________ B__________, dalla figlia AO 2 e dalla segretaria di fiducia Pa__________ __________, attraverso la fiduciaria di famiglia, la G__________ __________”), aggiungendo in modo emblematico che la mancata emissione di fatture da parte di queste ultime era dovuta unicamente all’esistenza dell’accordo tra AP 1 e __________ B__________ in punto alla ripartizione a metà delle perdite di E__________ __________ (p. 11: “né B__________ né la G__________ __________ non emettono fattura, poiché il pagamento avviene tramite la divisione per metà degli utili generati dalla E__________ __________”; p. 15: “del resto neppure la R__________ __________ emette fattura poiché persistono i vecchi accordi”).
11. Gli attori, riferendosi al giudizio con cui il Pretore, laddove la loro domanda “creditoria” fosse fondata sul fatto che __________ B__________ si sarebbe appropriato di denaro dai conti di C__________ __________ e, forse, di P__________ __________, aveva ritenuto da una parte che un tale atto illecito avrebbe semmai causato un pregiudizio a quelle due società e non direttamente a loro e dall’altra che essi non avevano comprovato che i mandati in tal modo violati da __________ B__________ erano stati conferiti a quest’ultimo anziché a G__________ __________ prima e a R__________ __________ poi, hanno obiettato, sul primo aspetto, che i convenuti commettevano un abuso di diritto nel sostenere che le domanda “creditoria” doveva essere fatta valere dalle società panamensi e, per quanto riguardava il secondo, hanno ribadito che l’esistenza di un contratto di mandato con __________ B__________ anziché con G__________ __________ o R__________ __________ non era stato contestato dalla controparte ed era stato da loro comprovato.
Il rilievo, al pari dell’argomentazione pretorile in tal modo censurata, non è pertinente. Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, la domanda “creditoria” (volta come detto ad ottenere il pagamento di metà del debito accumulato a suo tempo da E__________ __________ verso il __________ S__________, pari a EUR 1'865'770.16 o a CHF 2'296'763.07 oltre interessi, come prospettato nella lettera di cui al doc. BBBB) non imponeva in effetti di chiarire, nonostante la circostanza fosse pure stata menzionata dagli attori nella loro petizione, se __________ B__________, per estinguere l’esposizione passiva del conto di E__________ __________, potesse poi anche essersi appropriato di denaro dai conti di C__________ __________ e, forse, di P__________ __________, sicché è in definitiva irrilevante sapere a chi, in base a questa presunta appropriazione di fondi, competa la legittimazione attiva oppure passiva.
12. Gli attori, riferendosi al giudizio con cui il Pretore, laddove la loro domanda “creditoria” fosse fondata sull’esistenza di un accordo tra AP 1 e __________ B__________ in punto alla ripartizione a metà delle perdite di E__________ __________, aveva ritenuto che la stessa, che invero già non poteva legittimare attivamente AP 2, non era stata dimostrata, hanno obiettato che l’esistenza di un accordo del genere tra AP 1 e __________ B__________ non poteva in realtà essere oggetto di un giudizio “anticipato”, ma doveva essere rimandato al giudizio “finale”.
Il rilievo, con cui per altro gli attori a ragione non hanno censurato la carente legittimazione attiva di AP 2, dev’essere accolto, essendo incontestabile che l’esistenza o meno dell’accordo tra AP 1 e __________ B__________ in punto alla ripartizione a metà delle perdite di E__________ __________ non atteneva alla tematica della legittimazione attiva o passiva, qui oggetto di giudizio, ovvero alla questione di sapere da chi e nei confronti di chi la domanda “creditoria” doveva essere fatta valere nel caso in cui un accordo di ripartizione a metà delle perdite fosse effettivamente esistito, ma invece al merito della lite. A fronte di una domanda di causa degli attori fondata su un accordo del genere è incontestabile che AP 1 disponesse della legittimazione attiva e che __________ B__________, ed ora i convenuti, fossero legittimati passivamente.
13. Con la risposta di causa i convenuti avevano invero pure eccepito la carenza di interesse degno di protezione degli attori.
Nonostante il procedimento sia stato limitato anche all’esame di quest’ultima eccezione, l’istruttoria sia stata esperita anche su questa tematica e le parti abbiano provveduto a presentare i loro memoriali conclusivi anche su tale aspetto, il Pretore, visto l’esito dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva, da lui trattata prioritariamente, non ha per finire ritenuto di doversi esprimere su quest’altra, che in definitiva è rimasta indecisa.
In tali circostanze, visto oltretutto che gli attori, pur avendo certo chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere anche quest’ultima eccezione, non hanno però poi addotto alcun particolare argomento di fatto o di diritto a sostegno di quella loro conclusione, salvo averla definita “lampante” (appello p. 29), appare senz’altro corretto, come per altro auspicato dagli attori con la loro richiesta d’appello in via subordinata, rinviare l’incarto al Pretore affinché provveda ad emanare un nuovo giudizio pure su tale questione.
14. Ne discende, in parziale accoglimento dell’appello degli attori, che l’eccezione di carenza di legittimazione attiva e/o passiva sollevata dai convenuti dev’essere accolta per quanto attiene alle domande formulate da AP 2 e per quanto attiene alla sola domanda “di rendiconto” formulata da AP 1, di modo che la petizione, nella misura in cui è stata promossa da AP 2, dev’essere integralmente respinta e, nella misura in cui è stata promossa da AP 1, dev’esserlo solo per quanto riguarda la domanda “di rendiconto”. L’incarto va invece ritornato al Pretore per la continuazione della procedura per quanto attiene alla domanda “creditoria” promossa da AP 1, previa decisione sull’eccezione di carenza di interesse degno di protezione di quest’ultimo.
Le spese giudiziarie di entrambe le sedi, calcolate sulla base del valore litigioso di CHF 2'296'763.07, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 e 2 CPC), ritenuto che a tale proposito si è in particolare tenuto conto che la domanda “creditoria” aveva un “peso” almeno doppio rispetto alla domanda di “rendiconto”.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, il RTar e la LTG
decide:
I. L’appello 17 febbraio 2022 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto. La decisione 17 gennaio 2022 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud è così riformata:
1. In accoglimento dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva e/o passiva sollevata dai convenuti, la petizione, nella misura in cui è stata promossa da AP 2, è respinta.
2. In accoglimento dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dai convenuti (dovendosi invece respingere l’eccezione di carenza di legittimazione attiva), la petizione, nella misura in cui è stata promossa da AP 1, è respinta per quanto riguarda la domanda “di rendiconto”.
L’eccezione di carenza di legittimazione attiva e/o passiva sollevata dai convenuti è respinta per quanto riguarda la domanda “creditoria” promossa da AP 1.
3. Le spese processuali di CHF 6’000.- sono poste a carico dell’attrice AP 2 per 3/6, a carico dell’attore AP 1 per 1/6 e a carico dei convenuti in solido per 2/6. L’attrice AP 2 rifonderà ai convenuti CHF 6'000.- a titolo di ripetibili. I convenuti in solido rifonderanno all’attore AP 1 CHF 2'000.- a titolo di ripetibili parziali.
§ L’incarto è ritornato al Pretore per la continuazione della procedura per quanto attiene alla sola domanda “creditoria” promossa dall’attore AP 1, previa decisione sull’eccezione di carenza di interesse degno di protezione di quest’ultimo sollevata dai convenuti.
II. Le spese processuali d’appello di CHF 6’000.- sono poste a carico dell’appellante AP 2 per 3/6, a carico dell’appellante AP 1 per 1/6 e a carico degli appellati in solido per 2/6. L’appellante AP 2 rifonderà agli appellati CHF 6'000.- a titolo di ripetibili. Gli appellati in solido rifonderanno all’appellante AP 1 CHF 2'000.- a titolo di ripetibili parziali.
III. Notificazione:
|
|
- -
|
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).