Incarto n.
12.2022.66

Lugano

29 agosto 2022/bs  

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2009.215 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 23 ottobre 2009 da

 

 

 AP 1 

rappr. dall’   PA 1 

 

 

contro

 

 

 

  CO 1 

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di EUR 51'129.20 oltre interessi al 5% dal 5 novembre 1996 e di EUR 6'135.50 oltre interessi al 5% dal 30 aprile 1997 dedotti EUR 5'112.92 oltre interessi al 5% dal 31 luglio 1997, con interessi al 5% dal 9 agosto 2005, ritenuto che con le conclusioni ha preteso il pagamento di EUR 57’264.70 oltre interessi al 5% dal 20 gennaio 1997;

 

domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto con sentenza 20 aprile 2022 ha respinto;

 

appellante l'attrice, con appello 21 maggio 2022, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per EUR 51'129.20 oltre interessi al 5% dal 5 novembre 1996 e per EUR 6'135.50 oltre interessi al 5% dal 30 aprile 1997 dedotti EUR 5'112.92, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre il convenuto, con risposta 7 giugno 2022, ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

 

preso atto della replica 24 giugno 2022 dell’attrice e dello scritto 28 giugno 2022 del convenuto;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

1.    Nell’ottobre 1996 l’avvocato e notaio svizzero AO 1 ha aiutato la società statunitense S__________ (in seguito: S__________ o anche S__________) ad aprire presso la succursale di __________ del __________ tre conti (cfr. doc. TA 31:36 p. 2 seg., TA 31:38). Fino a giugno 1997 i relativi estratti bancari sono stati inviati a lui (cfr. doc. TA 31:36 p. 3, TA 31:43).

Tra il febbraio e l’aprile 1997 (cfr. doc. TA 31:36 p. 3) egli ha preso in consegna da un organo di S__________ e riposto nella cassetta di sicurezza aperta a proprio nome presso quello stesso istituto bancario quattro buste sigillate, sulle quali aveva scritto e firmato delle dichiarazioni secondo le quali, in base a quanto gli era stato detto da quell’organo di S__________, esse contenevano, nell’ordine, un “certificate of indebtedness of Peru” del valore di almeno
USD 1'000'000.-, titoli azionari di miniere d’oro in Camerun e Mali del valore nominale di USD 146'000.-, titoli azionari di miniere d’oro in Perù del valore nominale di USD 475'000.- e ancora un “certificate of indebtedness of Peru” del valore di “vari milioni di dollari”, ritenuto che quelle dichiarazioni terminavano con il suo impegno a non aprire quelle buste se non in presenza dell’organo di S__________ (cfr. le dichiarazioni di cui ai doc. TA 31:56, TA 31:58, TA 31:59, TA 31:60).

                                         Il 15 aprile 1997 (cfr. doc. TA 31:51) egli ha comunicato a S__________ che agli eventuali clienti della società che gli avessero chiesto informazioni su quanto era stato depositato presso di lui avrebbe detto che si trattava di quattro buste, del cui contenuto non poteva dire nulla di più preciso, anche perché si trattava di titoli peruviani e africani; nel contempo ha aggiunto che la migliore soluzione sarebbe stata avere in deposito titoli o azioni europei.

                                         Il 10 settembre 1997 (cfr. doc. TA 31:53) egli ha chiesto a S__________ lumi in merito a una precedente lettera con cui veniva informato del prossimo invio di una “guarantie” di USD 3'000'000.-, ribadendo per il resto il tenore dello scritto del 15 aprile 1997.

                                         Nel frattempo, egli, in qualità di “RA / Notar”, ha controfirmato accanto a S__________ almeno otto certificati di investimento di investitori di quella società, nei quali era stato tra le altre cose indicato che “die ausgestellten Sicherheiten der S__________ werden im Depot des Anwalts / Notars hinterlegt”, rispettivamente che “mit dieser Anlage-Zertifikat bestätigt die S__________ gleichzeitig eine Abtretung aus den beim Anwalt / Notar hinterlegten Sicherheiten für den Investor … während der Dauer des Vertrages” (cfr. per esempio doc. TA 31:104, TA 31:131, TA 31:134, TA 31:149, TA 31:154, TA 31:168; cfr. pure i certificati di investimento da lui prodotti in edizione).

 

                                     

2.    Il 5 novembre 1996 AP 1, cittadina tedesca con domicilio in Germania, ha sottoscritto un primo contratto volto all’investimento presso S__________, a un tasso del 19.2% e per almeno un anno, di DEM 100'000.- (cfr. doc. TA 31:167). Il 30 aprile / 15 maggio 1997 essa ha poi sottoscritto un secondo contratto, con il quale ha aumentato a DEM 112'000.- l’entità dell’investimento presso quella società (cfr. doc. TA 31:171).

L’investimento si è in seguito rivelato essere una truffa, messa in atto dagli organi di S__________, e meglio da __________, A__________ __________, T__________ __________, Th__________ __________ e __________, con il cosiddetto metodo piramidale (“Schneeballsystem”), e la somma asseritamente versata non le è stata restituita, se non limitatamente ai redditi percepiti di DEM 10'000.-.

 

 

3.    Con sentenza 20 marzo 2001 (doc. TA 31:6) il Landgericht Nürnberg-Fürth ha condannato A__________ __________, T__________ __________ e Th__________ __________ a risarcire le perdite subite da venti investitori danneggiati. AP 1 risultava essere tra questi.

Il 26 ottobre 2006 (cfr. doc. TA 30) ventiquattro investitori danneggiati, tra cui AP 1, - ai quali l’11 maggio 2007 (cfr. doc. TA 23:1) se ne sono aggiunti altri due - hanno avviato innanzi al Tribunale commerciale del Cantone Zurigo un'azione collettiva tra gli altri contro l’avv. AO 1, al quale hanno rimproverato di essere nell’occasione venuto meno ai propri doveri di fedeltà e diligenza di mandatario e di avere violato la legislazione svizzera sui fondi d'investimento (vLFI), chiedendo che a ciascuno di loro fosse risarcito il danno subito. Con sentenza 10 settembre 2008 (doc. TA 24), confermata l'11 marzo 2009 dal Tribunale federale (doc. TA 29), il tribunale zurighese ha dichiarato irricevibile l’azione per incompetenza e ha trasmesso l'incarto al Tribunale di appello del Cantone Ticino.

Il 12 maggio 2009 AP 1 e altri ventisei investitori danneggiati hanno presentato una petizione collettiva alla seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Con sentenza 15 settembre 2009, questa Camera, rilevata la propria incompetenza e preso atto che all’udienza dell’8 settembre 2009 le parti si erano accordate di trasmettere la procedura alla Pretura del Distretto di Bellinzona, ha trasmesso gli atti a quest’ultima autorità, che con ordinanza 23 settembre 2009 ha assegnato ai singoli investitori danneggiati un termine di trenta giorni per presentare le singole petizioni. Sono quindi state avviate ventisette cause (inc. n. OA.2009.192-218).

 

 

4.    Con petizione 23 ottobre 2009 (inc. n. OA.2009.215) AP 1 ha convenuto in giudizio l’avv. AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona, per ottenerne la condanna al pagamento di EUR 51'129.20 oltre interessi al 5% dal 5 novembre 1996 e di EUR 6'135.50 oltre interessi al 5% dal 30 aprile 1997 dedotti EUR 5'112.92 oltre interessi al 5% dal 31 luglio 1997, con interessi al 5% dal 9 agosto 2005. Essa, in estrema sintesi, ha preteso il risarcimento degli importi da lei corrisposti a S__________, nella misura in cui non le erano ancora stati restituiti, rilevando come il convenuto avesse partecipato all’operazione di investimento o comunque avesse contribuito alla venuta in essere della truffa a suo danno.

                                         Il convenuto si è integralmente opposto alla petizione.

 

 

                                   5.   Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, nell’ambito delle quali l’attrice ha preteso il pagamento di EUR 57’264.70 oltre interessi al 5% dal 20 gennaio 1997, il Pretore aggiunto, con sentenza 20 aprile 2022, ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di CHF 1’500.- e le spese di CHF 500.- a carico dell’attrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte CHF 6'899.40 per ripetibili.

Il giudice di prime cure ha escluso che al convenuto potesse essere ascritta una qualsiasi responsabilità. Per quanto qui ancora interessa, egli ha ritenuto che una sua responsabilità contrattuale in base alle norme del mandato o in base alla vLFI - legislazione per altro non applicabile - dovesse essere negata, siccome non era risultato che costui fosse stato incaricato di verificare e controllare le garanzie affidategli da S__________: l’unico obbligo contrattuale da lui assunto era in effetti stato di tenere in deposito le garanzie consegnategli in busta chiusa, ritenuto che egli non aveva la possibilità di aprire le buste, e con ciò di controllarle, se non in presenza dell’organo di quella società.

                                        

 

                                   6.   Con l’appello 21 maggio 2022 che qui ci occupa, avversato dal convenuto con risposta 7 giugno 2022 (a cui hanno fatto seguito la replica 24 giugno 2022 dell’attrice e lo scritto 28 giugno 2022 del convenuto [memoriali questi che non sono in sé idonei, pena la loro irricevibilità, a migliorare o completare l’appello o la risposta allo stesso, cfr. TF 5A_813/2015 del 12 gennaio 2016 consid. 2.3.2]), l’attrice ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per EUR 51'129.20 oltre interessi al 5% dal 5 novembre 1996 e per EUR 6'135.50 oltre interessi al 5% dal 30 aprile 1997 dedotti EUR 5'112.92, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

A suo dire, dalle circostanze evocate al consid. 1, segnatamente dal fatto che il convenuto avesse controfirmato in qualità di “garante” almeno otto certificati di investimento degli investitori di S__________, tra i quali il suo, e avesse a più riprese chiesto a S__________ di integrare le garanzie in suo possesso, si doveva concludere che egli aveva effettivamente svolto un’attività nell’operazione di investimento e in particolare aveva di fatto agito quale banca depositaria del fondo d’investimento ai sensi dell’art. 17 segg. vLFI, ciò che innescava la sua responsabilità (solidale) in base all’art. 65 vLFI.

                                        

 

                                   7.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore aggiunto è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

 

 

                                   8.   L’assunto dell’attrice secondo cui il convenuto avrebbe di fatto agito quale banca depositaria del fondo d’investimento di S__________ e con ciò sarebbe responsabile nei suo confronti in virtù degli art. 17 segg. e 65 vLFI è ampiamente infondato.

                                        

 

                               8.1.   Come rilevato dall’attrice, l’applicabilità per ragioni territoriali della vLFI (art. 45 cpv. 1 vLFI) non può invero essere esclusa.

                                         È ben vero che gli organi di S__________, i mediatori della stessa e gli investitori si trovavano perlopiù in Germania e che anche la sottoscrizione dei contratti d’investimento e i relativi versamenti erano perlopiù avvenuti in quel Paese. È però altrettanto vero che nel prospetto dell’investimento (cfr. doc. TA 31:20) era stato indicato che oltre a S__________, incaricata della “Verbindung zu Partnerbanken und lizensierten Händlern; Durchführung und Überwachung der Handelsgeschäfte”, quale “partner contrattuale” (“Vertragspartner”) degli investitori figurava anche la sua succursale in Svizzera, incaricata dell’ “Administration europäischer Anleger; Betreuung von Grossanlegern; Verwaltung des Kapitalportfolios und Überwachung des Ablaufs der Anlagen: Kontakt zum Bankenanwalt; Bestellung und Kontrolle der Sicherheiten”, e che, almeno fino al 1° aprile 1997 (cfr. doc. AE, TA 31:101, TA 31:3 p. 35, TA 31:4 p. 14, TA 31:5 p. 14, TA 31:6 p. 33), sempre in Svizzera si trovava pure un ulteriore partner commerciale (“Abwicklungspartner”), la società B__________ __________, incaricata di “Treuhänder für Ein- und Rückzahlungen; Kundenverwaltung und Vertragsannahme im Auftrag der S____________________; Abrechnung und Verteilung von Ausschüttungen gemäss vertraglicher Vereinbarungen; Versand von halbjährlichen Kontostandsmitteilungen an betreffende Kunden; Kundenkorrespondenz bzgl. Kapitalfluss”.

 

 

                               8.2.   È tuttavia incontestabile che nella fattispecie il convenuto non possa essere considerato, nemmeno di fatto, alla stregua di una banca depositaria del fondo d’investimento ai sensi degli art. 17 segg. vLFI. Non è in effetti emerso, nemmeno dalle circostanze evocate al consid. 1, che egli fosse stato incaricato di svolgere mansioni tipiche di una banca depositaria ai sensi di quella norma, ossia quelle risultanti dall’art. 19 seg. vLFI, in particolare quella di custodire il patrimonio del fondo e di vegliare affinché la direzione del fondo rispetti le disposizioni legali e regolamentari (cfr. Küng/Büchi, AFG - Materialien zum Bundesgesetz über die Anlagefonds vom 18. März 1994 p. 174 segg.; Watter, Basler Kommentar, n. 4 segg. ad art. 19 LFI).

 

 

                            8.2.1.   Innanzitutto, dal fatto che nell’ottobre 1996 (cfr. doc. TA 31:36 p. 2 seg.) il convenuto avesse aiutato S__________ ad aprire tre conti bancari, prestazione per la quale aveva fatturato CHF 500.- (cfr. doc. TA 31:38), e fino a giugno 1997 ne avesse ricevuto la corrispondenza (cfr. TA 31:36 p. 2, TA 31:43) non si può dedurre nulla di rilevante sul tema, visto che una tale attività, che in ogni caso non gli aveva attribuito alcun ruolo all’interno di S__________ (tant’è che egli nemmeno disponeva di un diritto di firma presso l’istituto bancario), non rientra minimamente tra le mansioni tipiche di una banca depositaria di un fondo d’investimento.

 

                                         Il fatto che tra il febbraio e l’aprile 1997 (cfr. doc. TA 31:36 p. 3) il convenuto avesse preso in consegna e riposto nella sua cassetta di sicurezza quattro buste sigillate consegnategli da un organo di S__________ e sulle stesse avesse scritto e firmato delle dichiarazioni (con cui aveva indicato, in base a quanto gli era stato detto da quell’organo, quale ne sarebbe stato il contenuto, il tutto senza poterle aprire se non in presenza del medesimo, cfr. le dichiarazioni di cui ai doc. TA 31:56, TA 31:58, TA 31:59, TA 31:60), prestazione per la quale aveva fatturato CHF 3’850.- (cfr. doc. TA 31:39 p. 1), è a sua volta irrilevante sul tema, l’attività di semplice depositario di quattro buste contenenti, a detta del depositante, dei presunti valori patrimoniali non rientrando nel campo d’applicazione della vLFI (cfr. TF 4A_39/2017 del 19 luglio 2017 consid. 5.3.3).

 

                                         Per il resto, ammesso - ma non concesso - che il mandato di verifica o di controllo dell’esistenza e dell’entità delle garanzie prestate a favore degli investitori di un fondo d’investimento rientri nelle mansioni tipiche di una banca depositaria nel senso dalla vLFI, si osserva che l’istruttoria non ha in ogni caso permesso di accertare che al convenuto, che beninteso era a conoscenza del fatto che S__________ si occupava di investimenti collettivi (tanto da aver visto e ricevuto una copia del modello del contratto d’investimento, cfr. doc. TA 31:36 p. 4, TA 31:52) seppure non sia pacificamente stato provato che fosse a conoscenza del prospetto d’emissione di cui al doc. TA 31:20 o di cui al doc. AE, fosse effettivamente stato conferito un tale mandato.

                                         Né il convenuto (cfr. doc. TA 31:36 p. 3, TA 31:54, TA 31:55) né gli organi di S__________ (cfr. teste A__________ __________ p. 4 segg. e 14 segg.) hanno invero confermato l’avvenuto conferimento al primo di un mandato in tal senso. E del resto una tale prestazione nemmeno risulta essere stata da lui fatturata o a lui remunerata.

                                         Il fatto che il 15 aprile 1997 (cfr. doc. TA 31:51) il convenuto avesse comunicato a S__________ che la migliore soluzione sarebbe stata di avere in deposito titoli o azioni europei e il 10 settembre 1997 (cfr. doc. TA 31:53) le avesse chiesto lumi in merito a una precedente lettera con cui era stato informato del prossimo invio di una cospicua “guarantie”, è a sua volta lungi dal dimostrare, anche perché quelle missive sono in definitiva rimaste senza alcun riscontro, che egli, oltre ad essere stato incaricato di tenere in deposito le quattro buste, avesse pure ricevuto l’incarico, ben più complesso e delicato, di controllare l’esistenza e la consistenza delle garanzie verso gli investitori. Sempre a tale proposito, poco importa se a un certo momento il convenuto, di sua iniziativa, ha ritenuto opportuno verificare con una telefonata l’esistenza della società peruviana __________ che, secondo quanto gli era stato detto da un organo di S__________, avrebbe valutato in almeno USD 1'000'000.- il valore del “certificate of indebtedness of Peru” asseritamente contenuto in una delle quattro buste depositate nella sua cassetta di sicurezza (cfr. doc. TA 31:45 p. 3 seg.), quella verifica non avendo comunque avuto per oggetto l’effettiva esistenza e consistenza delle presunte garanzie depositate presso il legale. 

                                         Il fatto che nel frattempo egli, in qualità di “RA / Notar”, avesse controfirmato accanto a S__________ almeno otto certificati di investimento di investitori di quella società, tra cui quello di DEM 100'000.- dell’attrice (doc. TA 31:168), nei quali era stato tra le altre cose indicato che “die ausgestellten Sicherheiten der S__________ werden im Depot des Anwalts / Notars hinterlegt” (cfr. doc. TA 31:104, TA 31:131, TA 31:134, TA 31:149, TA 31:154; cfr. pure i certificati di investimento da lui prodotti in edizione), prestazione per la quale aveva fatturato CHF 400.- / 600.- per ogni certificato (cfr. doc. TA 31:48, TA 31:39 p. 2), è parimenti irrilevante sul tema (cfr. però consid. 9.2), nell’occasione egli avendo attestato solo di tenere in deposito “die ausgestellten Sicherheiten der S__________” (questa era del resto stata anche la sua convinzione, cfr. doc. TA 31:36 p. 3 seg., TA 31:55) e non avendo invece attestato di averne anche verificato e controllato l’esistenza e la consistenza.

                                         Nemmeno dagli ulteriori scritti da lui allestiti all’indirizzo di S__________ (cfr. doc. TA 31:52) o all’indirizzo di alcuni investitori (cfr. doc. TA 31:48, TA 31:54, TA 31:55) è possibile evincere che egli avesse effettivamente ricevuto dalla società un incarico più ampio di quello di semplice depositario delle quattro buste. Tutt’altro.

                                     

 

                            8.2.2.   Per completezza di motivazione, si aggiunga che a questa medesima conclusione erano invero giunte, sia pure nell’ambito di altri procedimenti, anche altre autorità giudiziarie e meglio: il Landgericht Nürnberg-Fürth, secondo il quale il convenuto non aveva avuto alcuna incombenza di controllo (cfr. sentenza passata in giudicato il 10 aprile 2000 di cui al doc. TA 31:3 p. 35, sentenza passata in giudicato il 19 aprile 2000 di cui al doc. TA 31:4 p. 13, sentenza passata in giudicato il 26 aprile 2000 di cui al doc. TA 31:5 p. 13 e sentenza 20 marzo 2001 di cui al doc. TA 31:6 p. 32); il Tribunale commerciale del Cantone Zurigo, secondo il quale il convenuto non rientrava tra le persone responsabili ai sensi dell’art. 65 vLFI (cfr. sentenza 29 marzo 2007 di cui al doc. TA 3 p. 9 seg.); e soprattutto lo stesso Pretore aggiunto, il quale nella procedura che avrebbe dovuto costituire la “causa-pilota”, con sentenza 16 giugno 2015 (inc. n. OA.2009.213), poi confermata da questa Camera (cfr. sentenza 2 dicembre 2016 inc. n. 12.2015.133 p. 12 seg.) e dal Tribunale federale (cfr. TF 4A_39/2017 del 19 luglio 2017 p. 10 segg.), aveva ritenuto, basandosi sostanzialmente sulle medesime circostanze qui riproposte, che il convenuto fosse stato unicamente incaricato di tenere in deposito le quattro buste.

                                        

 

                                   9.   In questa sede il convenuto ha censurato l’assunto pretorile secondo cui la pretesa attorea non sarebbe stata prescritta.

                                         Visto quanto si è detto al considerando precedente, il buon fondamento o meno della censura potrebbe rimanere indeciso.

 

 

                               9.1.   Ad ogni buon conto, la censura sarebbe stata destinata ad essere accolta, limitatamente alla pretesa di EUR 6’135.50 (DEM 12'000.-) oltre interessi, anche laddove, come preteso dall’attrice, alla fattispecie fosse stato effettivamente applicabile il termine di prescrizione decennale dell’art. 67 vLFI.

                                         A fronte dell’atto interruttivo della prescrizione ex art. 135 n. 2 e 136 cpv. 1 vCO - sia pure limitato a soli DEM 40'000.- oltre interessi -, costituito dall’avvio da parte dell’attrice il 16 agosto 2000 innanzi al Landgericht Nürnberg-Fürth di un'azione collettiva contro A__________ __________, T__________ __________ e Th__________ __________ (debitori solidali del convenuto) (cfr. doc. TA 31:6 p. 4 seg. e p. 12) e conclusasi il 20 marzo 2001, e soprattutto a fronte dell’altro atto interruttivo della prescrizione ex art. 135 n. 2 vCO - questa volta limitato all’importo di DEM 90'000.- oltre interessi -, costituito dall’avvio da parte dell’attrice, il 26 ottobre 2006, innanzi al Tribunale commerciale del Cantone Zurigo di un'azione collettiva contro il convenuto (cfr. doc. TA 24), è in effetti incontestabile che al momento dell’inoltro della petizione, il 23 ottobre 2009, il termine decennale di prescrizione, che decorreva dall’esigibilità della pretesa risarcitoria, risalente al 5 novembre 1997 rispettivamente al 30 aprile / 15 maggio 1998, ossia un anno dopo la conclusione dei contratti di investimento di cui ai doc. TA 31:167 e TA 31:171 (e non invece solo al 16 ottobre 1996, data di emissione dell’assegno bancario relativo al primo investimento di DEM 100'000.-, in realtà portato all’incasso il 29 novembre / 2 dicembre 1996, cfr. doc. TA 31:169) non era scaduto. Poco importa da una parte se l’azione collettiva sia in seguito stata dichiarata irricevibile per incompetenza, con un giudizio finale del Tribunale federale dell’11 marzo 2009, il termine di prescrizione essendo in effetti stato salvaguardato, visto e considerato che quella causa era stata riproposta - sempre per l’importo di DEM 90'000.- oltre interessi - il 12 maggio 2009, ossia entro il termine suppletorio di 60 giorni dell’art. 139 vCO (disposizione che in tema di prescrizione sembra prevalere sull’art. 34 cpv. 2 vLForo, cfr. Kellerhals/Güngerich, Gerichtsstandsgesetz, 2ª ed., n. 20 ad art. 34 LForo), alla scrivente Camera. E poco importa dall’altra, visto l’accordo a tale modo di procedere espresso dal convenuto in occasione dell’udienza del 9 settembre 2009, se il 15 settembre 2009 questa Camera, ritenutasi incompetente, abbia provveduto a trasmetterla alla Pretura competente, la quale il 23 settembre 2009 ha per finire assegnato un termine di trenta giorni, poi pacificamente ossequiato, per presentare le petizioni individuali.

                                        

 

                               9.2.   Per il resto, è incontestabile che la pretesa attorea sarebbe invece stata interamente prescritta laddove il termine di prescrizione applicabile non fosse stato quello decennale bensì quello annuale, com’è il caso in presenza di una responsabilità per atto illecito senza connotazioni di carattere penale (art. 60 cpv. 1 vCO), rispettivamente in presenza di una responsabilità fondata sulla fiducia (cfr. DTF 134 III 390 consid. 4). Stando così le cose, non occorre stabilire se il fatto che il convenuto, in qualità di “RA / Notar”, abbia controfirmato accanto a S__________ il certificato di investimento di DEM 100'000.- dell’attrice in quella società (doc. TA 31:168), nel quale era stato tra le altre cose indicato che “die ausgestellten Sicherheiten der S__________ werden im Depot des Anwalts / Notars hinterlegt”, sarebbe eventualmente tale da fondare una sua responsabilità per atto illecito o fondata sulla fiducia.

 

 

                                10.   Ne discende che l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

Le spese giudiziarie della procedura d’appello seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il convenuto appellato, che in questa sede si è difeso da solo, ha eccezionalmente diritto alle ripetibili (comunque da ridursi, per raffronto a un mandato “normale”), atteso che la causa era complessa, che gli interessi in gioco erano importanti (già solo per il fatto che erano ancora pendenti diversi procedimenti contro altri investitori danneggiati), che il lavoro svolto gli aveva impedito l’attività professionale o gli aveva comportato una perdita di guadagno e che gli sforzi da lui profusi erano ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (cfr. TF 2C_807/2008 del 19 giugno 2009 consid. 4.3, 4A_10/2020 del 12 maggio 2020 consid. 9).

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il RTar

 

 

decide:

 

 

                                    I.   L’appello 21 maggio 2022 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

 

                                   II.   Le spese processuali della procedura d’appello, di CHF 2’000.-, sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellato
CHF 1’250.- per ripetibili.

 

 

                                  III.   Notificazione:

 

-     

-     

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).