Incarto n.
12.2022.70

Lugano

21 luglio 2022/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Fiscalini, presidente

 

vicecancelliera:

Bellotti

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2022.372 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con segnalazione 19 aprile 2022 dall’

 

 

 

AO 1 

 

 

contro

 

 

AP 1 

patrocinata dall’  PA 1 

 

 

 

 

 

chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta, priva di una valida rappresentanza in Svizzera e di un valido domicilio legale;

 

nell’ambito della quale il Pretore aggiunto, con decisione 13 maggio 2022, ha pronunciato lo scioglimento della convenuta, ordinandone la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, con seguito di spese (fr. 100.-) a carico della medesima;

 

appellante la convenuta con appello (o subordinatamente reclamo) 27 maggio 2022, con cui ha chiesto di annullare il querelato giudizio, revocare il suo scioglimento, porre tutte le spese di primo e secondo grado a carico dello Stato e Repubblica del Cantone Ticino e assegnarle congrue ripetibili di seconda sede;

 

visto lo scritto 1° giugno 2022 dell’Ufficio del registro di commercio;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto e considerato

 

in fatto e in diritto:

 

1.         Costatata una lacuna organizzativa della società AP 1 (doc. A), priva di una persona domiciliata in Svizzera che potesse rappresentarla ai sensi dell’art. 718 cpv. 4 CO e di un valido domicilio legale nel luogo della sua sede (art. 2 lett. b e 117 ORC), l'Ufficio del registro di commercio (qui di seguito: “URC”) l’ha invano diffidata, tramite pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (“FUSC”) del 4 marzo 2022 (doc. B) a ripristinare la situazione legale e a notificare le pertinenti iscrizioni entro il termine di 30 giorni, menzionando le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso della loro violazione (art. 939 CO, art. 152 e 152a cpv. 3 lett. a ORC).

 

2.         In assenza di riscontri, con notificazione 19 aprile 2022 l’URC ha deferito il caso al giudice, come previsto dall’art. 939 cpv. 2 CO.

 

3.         Il 21 aprile 2022 il Pretore aggiunto, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1bis n. 1 CO, ha assegnato alla convenuta (mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale del 22 aprile 2022) un ultimo termine di 15 giorni per ripristinare la situazione legale e darne tempestiva comunicazione alla Pretura stessa, pena lo scioglimento della società e la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento.

4.         Costatata la scadenza infruttuosa del termine, con decisione finale 13 maggio 2022 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale il 16 maggio 2022) il Pretore aggiunto ha pronunciato lo scioglimento della società e ne ha ordinato la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento ai sensi dell’art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO (dispositivi n. 1 e 2), ponendo a suo carico le spese giudiziarie di complessivi fr. 100.- (dispositivo n. 3).

5.         Con appello 27 maggio 2022 la convenuta ha chiesto di annullare tale decisione, di revocare conseguentemente il suo scioglimento, di porre tutte le spese di primo e secondo grado a carico dello Stato e Repubblica del Cantone Ticino e di assegnarle congrue ripetibili di seconda sede. In via subordinata, essa solleva reclamo conformemente all’indicazione data dal primo giudice in calce alla decisione impugnata, con identiche conclusioni e richieste di giudizio.

 

6.         In presenza di una decisione finale in una controversia dal valore litigioso pacificamente superiore a fr. 10'000.- (in concreto corrispondente a fr. 100'000.-, v. consid. 12), l’appello costituisce il rimedio giuridico corretto (art. 308 CPC). Nel caso concreto il gravame, tempestivamente inoltrato nell’ambito di una procedura sommaria entro il termine di 10 giorni dalla notifica della decisione impugnata (corrispondente al giorno della pubblicazione, cfr. art. 141 cpv. 2 CPC), è pure tempestivo (art. 250 lett. c n. 6 e 314 cpv. 1 CPC). Nulla osta pertanto alla trattazione del medesimo.

 

7.         Con l’impugnativa, l’appellante rileva in sostanza di non aver preso per tempo conoscenza delle diffide summenzionate, di ritenere troppo breve il termine di 15 giorni impartito dal Pretore e di avere nel frattempo ripristinato la situazione legale, con la modifica della sua sede e del suo recapito e con l’avvenuta nomina di un nuovo membro del Consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale nella persona di S__________, domiciliato a __________, e la relativa notifica di iscrizione al Registro di commercio del 24 maggio 2022 (doc. E, F e G d’appello).

 

8.         Con scritto 1° luglio 2022 l’URC ha confermato il ripristino della situazione legale e l’esecuzione delle relative iscrizioni in data 31 maggio 2022.

 

9.         Questi nuovi elementi costituiscono ammissibili “nova autentici” ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC, in quanto trattasi di documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata.

 

10.      Secondo dottrina e giurisprudenza il ripristino della situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, è di per sé idoneo a evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione (Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; IICCA del 16 dicembre 2011, inc. n. 12.2011.206; IICCA del 18 giugno 2020, inc. 12.2020.54; IICCA del 31 maggio 2021, inc. 12.2021.44).

 

11.      Nella fattispecie, come appena visto, questa ipotesi si è effettivamente realizzata. In tali circostanze la procedura, non più attuale, deve essere stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto (cfr. STF 4A_560/2012 del 1° marzo 2013 consid. 3.1). Occorre nondimeno rilevare che l’agire dell’URC e del Pretore aggiunto è esente da critiche, siccome l’invio delle diffide tramite pubblicazione e lo scioglimento corrispondono a quanto previsto dagli art. 152 e 152a ORC e dagli art. 731b e 939 CO. In particolare, già l’URC aveva assegnato alla società un termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale, sicché l’ulteriore termine di 15 giorni impartito dal Pretore aggiunto non risulta troppo breve (tenuto conto che dalla pubblicazione della prima diffida all’emanazione della decisione impugnata sono trascorsi più di due mesi, durante i quali la società non ha intrapreso alcun passo per risolvere la situazione).

 

12.      Le spese giudiziarie vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100’000.-, pari al capitale nominale dell’appellante risultante a registro di commercio (cfr. doc. A; STF 4A_315/2010 del 19 agosto 2010 consid. 2 e 4A_278/2010 dell’8 luglio 2010 consid. 6; IICCA del 29 ottobre 2019, inc. n. 12.2019.71) e dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 106 CPC). Nel caso di specie ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo principio, ritenuto che la presente procedura e quella dinnanzi alla Pretura avrebbero in effetti potuto essere evitate se la società avesse provveduto per tempo ad adeguare la propria situazione e a garantire una valida rappresentanza e un valido recapito, anziché rimanere inattiva. Per questo motivo, in applicazione dell’art. 107 cpv. 1 lett. e come pure dell’art. 108 CPC, si giustifica di mantenere a suo carico le spese processuali di prima sede, di porre a suo carico anche quelle di seconda sede e di non riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia STF 4A_411/2012 del 22 novembre 2012 consid. 3 e 4A_560/2012 del 1° marzo 2013 consid. 3.2 e 4; IICCA del 29 gennaio 2015, inc. n. 12.2014.221 e IICCA del 12 febbraio 2015, inc. n. 12.2014.189).

 

13.      In definitiva, l’appello della convenuta dev’essere evaso ai sensi dei considerandi che precedono.

 

14.      Non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

 

Per questi motivi,

 

richiamati, per le spese, gli art. 107 e 108 CPC nonché la LTG,

 

decide:                       

 

I.        L’appello 27 maggio 2022 di AP 1 è evaso nel senso che i dispositivi n. 1 e 2 della decisione 13 maggio 2022 del Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Campagna (inc. SO.2022.372) sono annullati e la causa di cui alla segnalazione 19 aprile 2022 dell’Ufficio del registro di commercio è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto. Gli altri dispositivi della decisione impugnata rimangono invariati.

 

II.       Le spese processuali d’appello di fr. 700.-, già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

 

III.      Notificazione:

 

-     

-   

 

                                             

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).