Incarto n.
12.2022.71

Lugano

24 ottobre 2022/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Fiscalini, presidente,

 

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2020.17 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con petizione 4 settembre 2020 da

 

 

AO 1 

rappr. da  PA 1 

 

 

contro

 

 

AP 1 

rappr. da  PA 2 

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto di accertare l’inesistenza del debito di fr. 300'000.- oltre interessi al 5% e spese esecutive di fr. 406.60 di cui al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio e di fare ordine all’UE di Mendrisio di cancellare quel PE;

 

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione chiedendo nel contempo la condanna della controparte al pagamento di fr. 300'000.- oltre interessi al 5%, e che il Pretore con decisione 26 aprile 2022 ha (sostanzialmente) accolto, accertando l’inesistenza del debito di fr. 300'000.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2020 di cui al PE e annullando l’esecuzione in questione;

 

appellante la convenuta con appello 27 maggio 2022, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, di confermare il debito di
fr. 300'000.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2020 di cui al PE e di accertare che l’esecuzione in questione poteva essere proseguita, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l’attrice con risposta 29 settembre 2022 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Nell’ambito del progetto volto all’edificazione dello stabile residenziale denominato “__________” a __________, A__________ __________ AG, in qualità di committente, ha appaltato l’esecuzione di varie opere all’impresa generale AP 1, la quale, in virtù dell’offerta 6/12 maggio 2015 (doc. F e L p. 2), ha subappaltato parte delle stesse, e meglio l’esecuzione dei sottofondi (in particolare del betoncino) nell’autorimessa, a AO 1, per una mercede di
fr. 62'925.-, poi aumentata, a seguito dell’esecuzione di alcune opere supplementari, a fr. 87'513.05 (doc. L p. 1).

                                         La presente vertenza trae origine dalla presunta difettosità delle opere eseguite da AO 1, i cui costi di risanamento sono stati quantificati in fr. 278'000.- +/-20% oltre IVA da una perizia di parte allestita, su incarico di A__________ __________ AG e di AP 1, da S__________ __________ (doc. O).

 

 

                                   2.   Il 10 febbraio 2020 (doc. B) AP 1 ha escusso AO 1 con il PE n. __________ dell’UE di Mendrisio per fr. 300'000.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2020, indicando quale motivo del credito “risarcimento danni - indennizzo”.

                                        Non avendo la debitrice interposto opposizione al PE, il 17 agosto 2020 (doc. C) la creditrice le ha notificato la comminatoria di fallimento.

 

 

                                   3.   Con petizione 4 settembre 2020 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord, per far accertare - previa sospensione in via cautelare dell’esecuzione, poi ottenuta in forza di un accordo transattivo - l’inesistenza del debito di
fr. 300'000.- oltre interessi al 5% e spese esecutive di fr. 406.60 di cui al PE e di fare ordine all’UE di cancellare quel PE.
 

                                                                            La convenuta si è integralmente opposta alla petizione, chiedendo nel contempo la condanna della controparte al pagamento di fr. 300'000.- oltre interessi al 5%.

 

 

                                   4.   Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con decisione 26 aprile 2022 il Pretore, in (sostanziale) accoglimento della petizione (dispositivo n. 1), ha accertato l’inesistenza del debito di fr. 300'000.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2020 (dispositivo n. 2) e ha annullato l’esecuzione di cui al PE (dispositivo n. 3), ponendo la tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese di fr. 400.- a carico della convenuta, obbligata altresì a rifondere all’attrice fr. 14’000.- per ripetibili (dispositivo n. 4).

                                         Il giudice di prime cure ha preliminarmente rammentato che nell’ambito dell’azione di cui all’art. 85a LEF, come quella in esame, l’onere di allegazione e della prova delle circostanze atte a giustificare l’attribuzione del minor valore dell’opera difettosa ex art. 368 cpv. 2 CO incombeva alla convenuta creditrice.

                                         Ciò premesso, egli ha innanzitutto rimproverato alla convenuta di non aver allegato correttamente l’esistenza dei difetti, non potendo bastare il semplice rinvio alla perizia di parte allestita da S__________ __________ (doc. O), anche se poi a questa carenza allegatoria aveva in parte sopperito l’attrice (considerando 11); ha in seguito rilevato che la convenuta non aveva dimostrato il carattere difettoso dell’opera, non essendo sufficiente la perizia di parte di cui al doc. O, contestata dalla controparte, e ciò anche  se la stessa era stata confermata dal suo estensore (teste ing. R__________ __________) (considerando 12.2), fermo restando inoltre che quel referto, oltre ad essere inutilizzabile siccome parte degli interventi di ripristino riguardavano non tanto il betoncino messo in opera dall’attrice quanto la sottostante platea posata da altri (considerando 12.4), nemmeno permetteva di comprovare l’imputabilità delle presunte carenze del betoncino all’attrice, non avendo tematizzato la preesistente difettosità della platea evocata dall’attrice (considerando 12.3); ha quindi evidenziato che non erano stati dimostrati né la tempestiva verifica dell’opera né la tempestiva notifica dei difetti, atteso che l’opera era stata terminata dall’attrice il 14 luglio 2015, che l’incarico a S__________ __________ di allestire la perizia era stato conferito dalla convenuta nel giugno 2016 e che la notifica dei difetti da parte di quest’ultima era per finire avvenuta unicamente il 23 luglio 2018 (considerando 13); e ha infine rilevato che neppure era stata provata l’entità del minor valore dell’opera, l’indicazione di
fr. 278'000.- contenuta nella perizia di cui al doc. O costituendo una “grobe Kostenschätzung” (considerando 14).

 

 

                                   5.   Con il tempestivo appello 27 maggio 2022, che qui ci occupa, avversato dall’attrice con l’altrettanto tempestiva risposta 29 settembre 2022, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, di confermare il debito (recte: l’esistenza del debito) di fr. 300'000.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2020 di cui al PE e di accertare che l’esecuzione in questione poteva essere proseguita, il tutto protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado.

                                         Essa ha parzialmente censurato quanto il giudice di prime cure aveva sostenuto nel considerando 12, evidenziando da un lato come la perizia di parte allestita da S__________ __________ (doc. O), confermata in sede testimoniale dal suo estensore (teste ing. R__________ __________), era sufficiente a dimostrare il carattere difettoso dell’opera (considerando 12.2) e dall’altro come l’imputabilità delle presunte carenze del betoncino all’attrice era comunque chiaramente evincibile dalla testimonianza resa dallo stesso estensore della perizia di parte (considerando 12.3).

 

 

                                   6.   Giusta l’art. 85a LEF, a prescindere da una sua eventuale opposizione, l’escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell’esecuzione l’accertamento dell’inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione, ritenuto che se l’azione è ammessa, il tribunale, secondo il caso, annulla o sospende l’esecuzione (cpv. 1 e 3).

 

 

                                   7.   Le domande di causa delle parti che vanno oltre la richiesta di accogliere o di respingere l’azione di inesistenza del debito ex art. 85a cpv. 1 LEF sono in sé irricevibili, siccome inutili, a prescindere dall’esito della causa nel merito. Nel caso concreto ciò significa in particolare che le domande di confermare l’esistenza del debito di cui al PE e di proseguire l’esecuzione in questione, per altro formulate dalla convenuta per la prima volta e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 2 CPC) solo in questa sede, devono sin d’ora essere disattese siccome irricevibili.

                                        

 

                                   8.   La decisione pretorile è fondata su (almeno) quattro motivazioni alternative e indipendenti (la parziale carenza di allegazioni sull’esistenza dei difetti [considerando 11]; l’assenza di prove sulla difettosità dell’opera, comprovata solo dalla perizia di parte di cui al doc. O, e ciò anche a fronte dell’inutilizzabilità di quest’ultimo referto, in quanto parte degli interventi di ripristino riguardavano la platea, rispettivamente a fronte della mancata tematizzazione nello stesso della preesistente difettosità di quest’ultima evocata dall’attrice [considerandi 12.2-12.4]; la mancata dimostrazione della tempestiva verifica dell’opera e della tempestiva notifica dei difetti [considerando 13]; l’assenza di prove sull’entità del minor valore dell’opera [considerando 14]), tutte sufficienti da sole per accogliere la petizione dell’attrice, volta ad accertare l’inesistenza del debito.

                                         Secondo la dottrina e la giurisprudenza, in presenza di una decisione pretorile fondata su più motivazioni alternative e indipendenti, la parte appellante è tenuta a dimostrare, pena l’irricevibilità (art. 311 cpv. 1 CPC), che ciascuna di esse è contraria al diritto (Reetz, in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n. 43 ad art. 308-318; Hungerbühler/Bucher, DIKE-ZPO, 2ª ed., n. 42 seg. ad art. 311; TF 4A_133/2017 del 20 giugno 2017 consid. 2.2 e 2.3.2 [riferita invero all’analoga norma di cui all’art. 321 cpv. 1 CPC], 4A_607/2019 del 22 aprile 2020 consid. 3.3): in effetti, se una sola di esse reggesse, le contestazioni delle altre si ridurrebbero a semplici inammissibili critiche dei motivi della decisione dell'autorità inferiore (II CCA 3 aprile 2019 inc. n. 12.2018.6).

                                         Sennonché, nel caso di specie la convenuta ha ampiamente disatteso questo suo obbligo. Come si è visto, nel gravame essa si è in effetti limitata a censurare, oltretutto solo in modo parziale (non avendo nemmeno censurato l’inutilizzabilità del referto di cui al doc. O per il fatto che parte degli interventi di ripristino riguardavano la platea [considerando 12.4]), la seconda motivazione alternativa e indipendente fornita dal Pretore (quella circa l’assenza di prove sulla difettosità dell’opera, comprovata solo dalla perizia di parte di cui al doc. O, e ciò anche a fronte della mancata tematizzazione nella stessa della preesistente difettosità della platea evocata dall’attrice [considerandi 12.2 e 12.3]), ritenuto che nessuna censura è per contro stata formulata in merito alle altre tre motivazioni alternative e indipendenti del Pretore (quella circa la parziale carenza di allegazioni sull’esistenza dei difetti [considerando 11], quella circa la mancata dimostrazione della tempestiva verifica dell’opera e della tempestiva notifica dei difetti [considerando 13] e quella circa l’assenza di prove sull’entità del minor valore dell’opera [considerando 14]). Tanto basta per concludere per l’irricevibilità dell’appello in esame, anche laddove lo stesso mirava ad ottenere la reiezione della petizione.

 

 

                                   9.   Ne discende che l’appello della convenuta dev’essere dichiarato irricevibile nel suo complesso.

                                         Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 300'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

 

 

                                10.   Non ponendo la presente causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

 

 

decide:

 

 

                                    I.   L’appello 27 maggio 2022 di AP 1 è irricevibile.

 

 

                                   II.   Le spese processuali di fr. 8’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 6’000.- per ripetibili.

 

 

                                  III.   Notificazione:

 

-      

-      

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).