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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Bellotti |
sedente per statuire nella causa - inc. n. CA.2022.14 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con istanza 14 aprile 2022 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’istante ha chiesto, in via supercautelare e cautelare, di fare divieto alla
convenuta e ai suoi organi di utilizzare, di alienare, di mettere in pegno o di disporre
in qualsivoglia forma dell’intero inventario elencato al doc. H, con la comminatoria
dell’art. 292 CPS, di una multa disciplinare di fr. 5000.- in caso di inadempimento e di
fr. 1000.- per ogni giorno di inadempienza, come pure di essere dispensata dalla
prestazione di una relativa garanzia;
richiesta respinta dal Pretore in via supercautelare il 15 aprile 2022, non contestata
dalla convenuta e infine (parzialmente) accolta dal medesimo giudice con decisione
11 maggio 2022;
appellante la convenuta, che con atto di appello 23 maggio 2022 ha chiesto in via
preliminare il conferimento dell’effetto sospensivo, in via principale la riforma del
querelato giudizio nel senso di dichiarare l’istanza inammissibile o subordinatamente
di respingerla nel merito, e in via ancora più subordinata l’annullamento del giudizio e
il rinvio dell’incarto al Pretore affinché le assegni un nuovo termine per pronunciarsi
nel merito, con protesta di spese e ripetibili;
mentre l’istante con osservazioni 21 luglio 2022 ha postulato la reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza supercautelare e cautelare 14 aprile 2022 AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona, chiedendo di fare divieto a lei e ai suoi organi di utilizzare, alienare, mettere in pegno o disporre in qualsivoglia forma dell’intero inventario di cui al documento H, con la comminatoria dell’art. 292 CPS, di una multa disciplinare di fr. 5000.- in caso di mancato adempimento e di fr. 1000.- per ogni giorno di inadempienza, nonché di essere dispensata dalla prestazione di una garanzia. In sintesi, l’istante rivendicava la proprietà del suddetto inventario, a suo dire invalidamente ceduto (cfr. doc. G) da F__________ (già direttore della sua succursale di __________) a AP 1 (il cui avente diritto economico e amministratore di fatto sarebbe stato proprio il suddetto ex direttore), ed esprimeva il timore che questo potesse essere irrimediabilmente sottratto a un’azione di rivendicazione mediante spossessamento o fallimento della convenuta.
B. Il giorno successivo 15 aprile 2022, il Pretore ha respinto l’istanza supercautelare in assenza dei relativi presupposti, assegnando alla convenuta un termine scadente il 3 maggio 2022 per presentare delle osservazioni. La convenuta tuttavia è rimasta silente.
C. Con decisione 11 maggio 2022 il Pretore, appurato che la convenuta non aveva contestato le allegazioni della controparte, ha (parzialmente) accolto l’istanza cautelare, aderendo alla richiesta di blocco di AO 1 e corredandola con la comminatoria dell’art. 292 CPS, senza prelevare spese o assegnare ripetibili.
D. Con appello 23 maggio 2022 AP 1 è insorta contro tale giudizio, chiedendone in via principale la riforma nel senso di dichiarare l’istanza inammissibile o subordinatamente di respingerla nel merito, e in via ancora più subordinata di annullare la decisione di prima sede e rinviare l’incarto al Pretore affinché le assegni un nuovo termine per prendere compiutamente posizione sull’istanza cautelare, con protesta di spese e ripetibili. In via preliminare, l’appellante ha altresì postulato il conferimento dell’effetto sospensivo al gravame.
E. Con osservazioni (recte: risposta) 21 luglio 2022 AO 1 ha postulato la reiezione dell’appello, pure con protesta di spese e ripetibili.
E considerato
in diritto:
1. L’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie, considerato che l’inventario in questione, secondo quanto emerge dall’istanza cautelare e dal relativo doc. H, aveva un valore al 31 dicembre 2019 stimato in fr. 265'200.-, la soglia testé menzionata risulta ampiamente superata.
I termini di impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di adozione di provvedimenti cautelari di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie sia l’appello, sia la risposta dell’appellata sono tempestivi.
2. Con l’impugnativa in esame l’appellante, dopo aver postulato il conferimento dell’effetto sospensivo (art. 315 cpv. 4 e 5 CPC), lamenta la mancata notificazione tempestiva dell’ordinanza pretorile 15 aprile 2022 (asseritamente ricevuta solo il 19 maggio 2022) per un errore della Posta svizzera, l’eccessiva brevità del termine assegnatole per presentare le sue osservazioni all’istanza cautelare (nemmeno 15 giorni), la violazione del suo diritto di essere sentita derivante dalla mancata assegnazione di un termine suppletorio in applicazione analoga dell’art. 223 cpv. 1 CPC, la mancata ricezione dell’avvertenza ex art. 147 cpv. 3 CPC sulle conseguenze dell’inosservanza del termine e la carente motivazione della sentenza impugnata. Tutto ciò comporterebbe la necessità di annullarla e rinviare l’incarto al primo giudice onde consentirle di presentare le sue osservazioni. L’appellante chiede nondimeno in via principale la riforma della decisione impugnata, esponendo vari motivi per i quali, a suo modo di vedere, l’istanza avrebbe dovuto essere dichiarata irricevibile o essere respinta. Infine, osserva che il primo giudice ha in ogni caso omesso di assegnare alla controparte un breve termine per proporre la sua causa di merito, come previsto dall’art. 263 CPC.
3. Le censure di natura formale dell’appellante, attinenti al suo diritto di essere sentita e che, se fondate, implicano l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito, vanno trattate preliminarmente.
4. Con l’impugnata decisione, il giudice di primo grado non ha effettuato valutazioni di merito e in particolare non ha esaminato l’adempimento dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare ai sensi dell’art. 261 cpv. 1 CPC (segnatamente: la parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale di merito, l’esistenza di una lesione o di una minaccia di lesione del diritto dell’istante, il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, l’urgenza e la proporzionalità). Se ne deve dedurre che la decisione è essenzialmente fondata sulla contumacia di AP 1.
5. In caso di contumacia della parte convenuta, come la mancata presentazione delle osservazioni entro il termine assegnato (o la mancata comparsa all’udienza), la procedura continua il suo corso senza l’atto processuale omesso. Quale conseguenza della mancata contestazione, il giudice deciderà in base ai fatti e agli argomenti esposti dall’istante cautelare, a meno che nutra dei notevoli dubbi in relazione a quei fatti (art. 147 cpv. 2, 150 cpv. 1 e 153 cpv. 2 CPC).
6. Il tema dell’assegnazione di un termine suppletorio per presentare delle osservazioni nelle controversie rette dalla procedura sommaria (art. 253 CPC), in applicazione analogica dell’art. 223 cpv. 1 CPC, è dibattuto nella dottrina (v. anche STF 4A_224/2017 del 27 giugno 2017 consid. 2.4.2). Il Tribunale federale non risulta essersi ancora espresso in ambito cautelare, ma ha negato l’assegnazione di un termine suppletorio in una procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione (DTF 138 III 483 consid. 3.2.1), senza indicare se questa giurisprudenza debba estendersi anche a ulteriori campi di applicazione della procedura sommaria oppure se la risposta dipenda dalla valutazione delle circostanze del caso concreto (e segnatamente dalla natura della controversia, dalle necessità di celerità e urgenza, dagli interessi delle parti e dall’incisività della decisione per la parte contumace). Per le ragioni che seguiranno, non occorre approfondire ulteriormente la questione, né quella relativa a presunti errori di trasmissione della Posta svizzera (pur non potendo esimersi dal sottolineare che secondo quanto emerge dal doc. NN, annesso da AO 1 alla sua risposta all’appello e non contestato dall’appellante, l’ordinanza pretorile di assegno termine 15 aprile 2020 è stata regolarmente recapitata a AP 1 in data 20 aprile 2022).
7. Secondo l'art. 147 cpv. 3 CPC, “il giudice rende attente le parti alle conseguenze dell'inosservanza di un termine”. Tale obbligo d'informazione discende dal principio della buona fede. Non si tratta di una semplice prescrizione d'ordine: l'informazione corretta è di regola condizione della cosiddetta preclusione, a meno che la parte conoscesse le conseguenze dell'omissione o potesse rendersene conto usando la diligenza che si poteva pretendere da lei. La mera menzione della disposizione speciale applicabile non è sufficiente; l'attenzione delle parti dev'essere attirata sulle conseguenze concrete dell'omissione; ciò si rivela ancora più importate quando una parte non è patrocinata, ritenuto che sotto il profilo della buona fede si giustifica di usare meno rigore per valutare la diligenza richiesta a una parte, se questa non è assistita da un legale (STF 4A_381/2018 del 7 giugno 2019 consid. 2.2-2.4, 4A_224/2017 del 27 giugno 2017 consid. 2.4.2; IICCA del 10 settembre 2019, inc. 12.2018.59, consid. 6-8; ICCA del 17 dicembre 2019, inc. 11.2019.119, consid. 4c e 4d). In altre parole, salvo casi particolari, l’obbligo di informativa del giudice rappresenta la condizione affinché le conseguenze preclusive di cui all’art. 147 cpv. 2 CPC possano essere generate.
8. Nel caso qui in esame l’ordinanza 15 aprile 2022, con cui il Pretore ha assegnato alla convenuta un termine scadente il 3 maggio 2022 per presentare le proprie osservazioni, nulla indicava (in violazione della regola generale dell’art. 147 cpv. 3 CPC) in merito alle conseguenze di un’eventuale mancato inoltro delle osservazioni e del rischio di preclusione. Ciò si sarebbe imposto a maggior ragione dal momento che la parte convenuta in quella sede neppure era patrocinata e che il giudice ha statuito immediatamente, sulla base delle allegazioni di AO 1, senza addurre alcuna particolare motivazione. In siffatte circostanze, occorre pertanto annullare la sentenza impugnata e retrocedere l’incarto al giudice di prime cure, affinché assegni alla convenuta un nuovo termine per l’inoltro delle osservazioni ed emani nel seguito un nuovo giudizio. In caso di accoglimento dell’istanza cautelare, egli dovrà in ogni caso fissare all’istante un termine per promuovere la causa di merito, onde ossequiare l’art. 263 CPC.
9. L’esito del gravame rende priva d’oggetto la richiesta di effetto sospensivo ivi contenuta. Va nondimeno rilevato che fino alla notifica di questo giudizio, la decisione pretorile è rimasta esecutiva e vincolante per la convenuta (art. 315 cpv. 4 lett. b CPC). Con la risposta all’appello 21 luglio 2022, AO 1 ha rimproverato alla controparte la sua violazione, asserendo che quest’ultima, in spregio all’ordine cautelare, ha continuato a fare uso dell’inventario in questione, producendo al riguardo, quale nuovo documento a comprova delle sue affermazioni (art. 317 CPC), il doc. LL (testimonianza penale di R__________, collaboratore di AP 1 da dicembre 2021 a giugno 2022, cfr. in particolare p. 5). L’appellante ha omesso di presentare una replica spontanea e contestare questo fatto. Si giustifica pertanto di inoltrare una segnalazione al Ministero Pubblico affinché proceda con i suoi incombenti, verificando se gli organi di AP 1 abbiano violato l’art. 292 CPS.
10. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di secondo grado sono poste a carico dell’appellata, che ha postulato la reiezione dell’appello e risulta pertanto soccombente in questa sede (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 10 e 13 LTG, tenuto conto del tema limitato della presente decisione, ammontano a fr. 1’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base degli art. 11 cpv. 1, 2 e 5, nonché 13 RTar sono quantificate in fr. 2'000.-.
11.
Quanto ai rimedi esperibili
contro la presente sentenza sul piano federale, il valore litigioso raggiunge agevolmente
la soglia di
fr. 30’000.- ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. La presente decisione di
rinvio ha natura incidentale ai sensi dell’art. 93 LTF.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 23 maggio 2022 di AP 2 è accolto ai sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza, la decisione 11 maggio 2022 del Pretore del Distretto di Bellinzona (inc. CA.2022.14) è annullata e gli atti di causa gli sono rinviati per l’assegnazione a AP 1 di un nuovo termine per presentare le osservazioni e un nuovo giudizio.
II. Le
spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 1’000.-, sono poste a
carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante
fr. 2’000.- per ripetibili di seconda sede.
III. La possibile violazione dell’art. 292 CPS da parte degli organi di AP 1 viene segnalata al Ministero pubblico.
IV. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona e al Ministero Pubblico
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).