AO 1

 

 

Incarto n.
12.2022.85

Lugano

30 settembre 2022/lk

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. CA.2022.45 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 14 febbraio 2022 da

 

 

AP 1 

rappr. da  PA 1 

 

 

contro

 

 

 

AO 1 

AO 2 

tutte rappr. da  PA 2 

 

 

 

 

volta a ordinare a entrambe le convenute di produrre nel termine di 10 giorni il contratto o i contratti stipulati tra loro relativi allo stabile C__________ __________ __________ (fondo n. __________) menzionati nella premessa 1 e alla clausola b dell’accordo di transazione 18.8 / 28.8 / 3.9.2021 firmato da loro con essa, a ordinare alla seconda convenuta di produrre nel termine di 10 giorni il contratto o i contratti stipulati con S__________ __________ o con altri soggetti aventi per oggetto la locazione del fondo n. __________ (C__________ __________), nonché a ordinare l’interrogatorio o la deposizione degli organi di entrambe le convenute, identificati, nella replica, nelle persone di __________, __________, __________ e __________, o degli eventuali altri responsabili indicati da costoro;

 

domanda avversata dalle convenute, che hanno postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore aggiunto con decisione 13 giugno 2022 ha respinto;

 

appellante l'istante con appello 24 giugno 2022, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre le convenute con osservazioni (recte: risposta) 21 luglio 2022 hanno postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Nell’ambito del progetto immobiliare denominato “R__________”, nel febbraio 2019 (doc. F) AO 1 ha affidato a AP 1 la progettazione e la realizzazione chiavi in mano con pronta consegna dello stabile d’appartamenti “C__________ __________” da edificare sul fondo n. __________ RFD __________, inizialmente appartenente ad A__________ __________ e successivamente ceduto a S__________ __________ (cfr. doc. I), destinato ad essere condotto in locazione da AO 2.

                                         Per risolvere la controversia venuta in essere in particolare a seguito della mancata consegna dell’opera nei termini convenuti da parte di AP 1, subentrata nel frattempo a AP 1 (cfr. doc. C), e della conseguente domanda di risarcimento avanzata da AO 1, rispettivamente nei confronti di quest’ultima da AO 2, quelle tre società, in data 18 agosto / 28 agosto / 3 settembre 2021 hanno sottoscritto un accordo transattivo (doc. B), in base al quale, premesso tra le altre cose che “tra AO 2 e AO 1 è stato stipulato un contratto per lo stabile C__________ __________ __________ (particella catastale __________)” (premessa 1) e che “sono insorte contestazioni di AO 2 nei confronti di AO 1 a causa dei danni diretti e indiretti che scaturivano dalla mancata consegna delle opere e dai rapporti tra AO 1 e AP 1” (premessa 4), le parti contraenti, per quanto qui interessa, hanno concordato che “le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto” (clausola a), che “i contratti di cui alle premesse 1 … e i rispettivi obblighi sono … confermati nella loro interezza salvo per quanto pattuito nel presente accordo” (clausola b), e che AP 1, sempre per quanto qui interessa, avrebbe pagato a AO 2, per il danno insorto fino al 18 luglio 2021 riferito alle sole voci e tematiche indicate nell’accordo, una somma di fr. 1'388'454.-, corrispondente ai pregiudizi derivanti dal mancato rispetto del contratto di locazione (clausola h).

 

 

                                   2.   Con istanza d’assunzione di prove a titolo cautelare 14 febbraio 2022, promossa in procedura sommaria, AP 1, rilevando come il pagamento da lei effettuato in forza dell’accordo transattivo, da lei prudenzialmente già impugnato, potesse essere viziato da dolo o errore essenziale (e ciò per la presunta assenza del contratto [di locazione] concluso da AO 2 con AO 1, rispettivamente, qualora il contratto con quest’ultima, con S__________ __________ o con altre entità fosse esistito, per la presunta assenza di una clausola contrattuale che permetteva a AO 2 di pretendere il risarcimento del danno) e in tale eventualità dovesse esserle restituito, ha convenuto in giudizio AO 1 AO 2 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo di ordinare a entrambe di produrre nel termine di 10 giorni il contratto o i contratti stipulati tra loro relativi allo stabile C__________ __________ menzionati nella premessa 1 e alla clausola b dell’accordo transattivo, di ordinare alla seconda di produrre nel termine di 10 giorni il contratto o i contratti stipulati con S__________ __________ o con altri soggetti aventi per oggetto la locazione di quello stabile, nonché di ordinare l’interrogatorio o la deposizione degli organi di entrambe, identificati, nella replica, nelle persone di __________, __________, __________ e ____________________, o degli eventuali altri responsabili indicati da costoro.

                                         Le convenute si sono integralmente opposte all’istanza.

 

 

                                   3.   Con la decisione 13 giugno 2022 qui impugnata il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza (dispositivo n. 1), caricando la tassa di giustizia e le spese di fr. 450.- all’istante, tenuta altresì a rifondere alle convenute fr. 2’500.- per ripetibili (dispositivo n. 2). Le circostanze evocate dall’istante nella procedura, e in particolare il fatto che le convenute avessero formulato nei suoi confronti ulteriori pretese che a suo dire - ma ciò non era stato reso verosimile - non sarebbero state rispettose di quanto concordato nell’accordo transattivo, non permettevano in effetti di ritenere verosimili i dubbi sorti nella stessa circa la buona fede delle convenute in occasione della firma dell’accordo transattivo e circa la reale esistenza dei danni da essa presi a carico in virtù dell’accordo. Ciò faceva a sua volta venir meno lo scenario legato all’esistenza di un accordo potenzialmente viziato per dolo o errore essenziale e quindi la necessità di assumere delle prove a questo proposito.

 

 

                                   4.   Con l’appello 24 giugno 2022 che qui ci occupa, avversato dalle convenute con risposta 21 luglio 2022, l’istante ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e ripetibili di secondo grado. Essa ha rimproverato al giudice di prime cure di non aver considerato che l’accordo transattivo presupponeva non solo che tra le due convenute fosse stato stipulato un contratto (di locazione) ma anche che in virtù di un tale accordo AO 2 potesse pretendere da AO 1 il risarcimento del danno scaturito dalla mancata consegna delle opere, e che pertanto l’assenza di un tale accordo, rispettivamente l’esistenza di eventuali accordi tra AO 2 e altri soggetti il cui contenuto non fosse stato quello garantito a quel momento, circostanze queste che andavano per l’appunto dimostrate tramite le prove di cui era chiesta l’assunzione a titolo cautelare, avrebbero giustificato l’impugnazione dell’accordo transattivo per dolo o errore essenziale da parte sua e la conseguente richiesta di restituzione del pagamento da lei effettuato in virtù dello stesso.

 

 

                                   5.   Per giurisprudenza invalsa (DTF 138 III 46 consid. 1.1, 138 III 76 consid. 1.2), la decisione che respinge la domanda di assunzione di prove a titolo cautelare nell’ambito di una procedura indipendente pone fine a quel procedimento ed è quindi una decisione finale ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC, che è impugnabile mediante appello alla prima oppure alla seconda Camera civile (art. 48 lett. a cifra 1 e lett. b cifra 1 LOG), oppure, se non è raggiunto il valore litigioso di fr. 10'000.-, una decisione finale giusta l’art. 319 lett. a CPC, che è invece impugnabile mediante reclamo alla Camera civile dei reclami (art. 48 lett. d cifra 1 LOG; II CCA 14 ottobre 2014 inc. n. 12.2014.69, 12 febbraio 2015 inc. n. 12.20014.129, 20 giugno 2017 inc. n. 12.2017.13).

                                         In concreto né le parti né il Pretore aggiunto hanno indicato il valore della lite, che è poi quello della futura causa di merito. Non avendo le parti contestato l’erroneità dell’indicazione dei rimedi giuridici posta in calce della decisione impugnata (cfr. Tappy, CPC commenté, n. 50 ad art. 91 CPC; II CCA 20 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.221), che menzionava la facoltà di inoltrare appello, ed avendo l’istante per l’appunto inoltrato una tale impugnativa, che presuppone un valore litigioso di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC), senza che la controparte abbia avuto da ridire, ben si può concludere per la ricevibilità, da questo punto di vista, del gravame, che deve così essere trattato da questa Camera, competente per materia. L’appello 24 giugno 2022 è stato inoltrato nel termine di dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata (art. 314 cpv. 1 CPC) ed è tempestivo, così come lo è la risposta 21 luglio 2022 (art. 314 cpv. 1 CPC).

 

 

                                   6.   Giusta l’art. 158 cpv. 1 lett. b seconda frase CPC il giudice può procedere all’assunzione di prove a titolo cautelare, tra gli altri casi, qualora la parte istante renda verosimile che sussista un interesse degno di protezione. L’assunzione di prove a titolo cautelare può in particolare essere chiesta per valutare le probabilità di vincere la causa o di riuscire a fornire determinate prove, allo scopo di evitare azioni o impugnazioni prive di possibilità di successo in modo da limitare rispettivamente semplificare futuri processi (DTF 140 III 16 consid. 2.2.1, 143 III 113 consid. 4.4.1). L’istante deve in definitiva rendere verosimile che esiste una fattispecie in base alla quale il diritto materiale gli attribuisca una pretesa sostanziale nei confronti dell'avversario e che il mezzo di prova di cui è chiesta l’assunzione possa servire a dimostrarla (DTF 143 III 113 consid. 4.4.1). Solamente per i fatti che devono essere provati tramite i mezzi di prova da assumere in via cautelare si può prescindere dall’esigenza della verosimiglianza, bastando in tal caso un’allegazione sostanziata delle circostanze alla base degli stessi (DTF 138 III 76 consid. 2.4.2; TF 5A_832/2012 del 25 gennaio 2013 consid. 7.1.1).

 

 

                                   7.   Nel caso di specie la motivazione addotta dal giudice di prime cure per respingere l’istanza d'assunzione di prove a titolo cautelare non è convincente. Il fatto che le circostanze evocate nell’istanza permettessero o meno di ritenere verosimili alcuni dubbi sorti nell’istante, e meglio quello circa la buona fede delle convenute in occasione della firma dell’accordo rispettivamente quello circa la reale esistenza dei danni a suo tempo da essa presi a carico in virtù dell’accordo transattivo, non è in effetti di rilievo per l’esito del procedimento in esame, non essendo idoneo a confermare o a escludere se l’istante avesse invece reso verosimile o meno l’esistenza di una fattispecie, dimostrabile mediante le prova di cui aveva chiesto l’assunzione, in base alla quale il diritto materiale le attribuiva una pretesa sostanziale nei confronti dell'avversario, ossia l’esistenza di un accordo transattivo viziato per dolo o errore essenziale a fronte dell’erroneità delle premesse 1 e 4, che “sono parte integrante e sostanziale del presente contratto” (clausola a), e con ciò l’esistenza di una sua pretesa volta alla restituzione di quanto da essa corrisposto in virtù di quell’accordo.

 

 

                                   8.   Come si è già accennato, in questa procedura l’istante, dopo aver rammentato le premesse e il contenuto dell’accordo transattivo, ha evidenziato come il pagamento da essa effettuato in forza di quell’accordo potesse essere viziato da dolo o errore essenziale (e ciò per la presunta assenza del contratto [di locazione] concluso da AO 2 con AO 1, rispettivamente, qualora il contratto con quest’ultima, con S__________ __________ o con altre entità fosse esistito, per la presunta assenza di una clausola contrattuale che permetteva a AO 2 di pretendere il risarcimento del danno) e in tale evenienza dovesse esserle restituito. Per poter valutare le possibilità di vincere la futura causa di restituzione, essa ha pertanto chiesto di far assumere a titolo cautelare una serie di prove atte a comprovare le circostanze da lei asserite.

                                         Argomentando in tal modo, essa, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, ha adempiuto le condizioni per accogliere l’istanza d'assunzione di prove a titolo cautelare.

                                         A fronte di un accordo transattivo nel quale, da una parte, era stato premesso che “tra AO 2 e GAO 1 è stato stipulato un contratto per lo stabile C__________ __________ (particella catastale __________)” (premessa 1) e che “sono insorte contestazioni di AO 2 nei confronti di AO 1 a causa dei danni diretti e indiretti che scaturivano dalla mancata consegna delle opere e dai rapporti tra AO 1 e AP 1” (premessa 4) e nel quale, dall’altra, era stato concordato che “le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto” (clausola a) e che “i contratti di cui alle premesse 1 … e i rispettivi obblighi sono … confermati nella loro interezza salvo per quanto pattuito nel presente accordo” (clausola b), è in effetti incontestabile che la presunta assenza del contratto (di locazione) concluso da AO 2 con AO 1, rispettivamente, qualora il contratto con quest’ultima, con S__________ __________ o con altre entità fosse esistito, la presunta assenza di una clausola contrattuale che permetteva a AO 2 di pretendere il risarcimento del danno, aspetti questi che essa intendeva per l’appunto chiarire con le prove richieste, le avrebbero verosimilmente permesso di impugnare per vizio di volontà l’accordo transattivo e di conseguenza chiedere la restituzione del pagamento da lei effettuato in virtù di quest’ultimo. Detto altrimenti, l'istante ha reso verosimile di avere un interesse degno di protezione all'assunzione a titolo cautelare delle prove in parola, ritenuto che le stesse sono idonee a dimostrare l’asserita erroneità delle premesse 1 e 4 dell’accordo transattivo, che “sono parte integrante e sostanziale del presente contratto” (clausola a), e con ciò a giustificare da una parte un’impugnazione dello stesso per vizio di volontà e dall’altra una domanda di restituzione di quanto pagato in base al medesimo. Del resto, trattandosi di fatti che dovevano essere provati tramite i mezzi di prova da assumere in via cautelare, sarebbe bastata un’allegazione sostanziata delle circostanze alla base degli stessi.

                                         Si aggiunga, per completezza di motivazione, che la verosimiglianza della versione dei fatti asseriti dall’istante poteva essere ammessa anche alla luce delle dichiarazioni rese dalle stesse convenute, le quali hanno precisato in causa che AO 2 aveva stipulato un contratto di locazione dapprima con A__________ __________ e poi con S__________ __________ (cfr. risposta § 8 p. 4, in cui hanno sostenuto che “per quanto possa essere rilevante ai fini di questa procedura, si premette, quindi, che l’operazione R__________ è partita dalle società del gruppo __________. A__________ __________, allora proprietaria del fondo, ha organizzato un pacchetto di investimento con il quale ha sviluppato e ottenuto la licenza edilizia, ha stretto un accordo di appalto con la società AO 1 e si è occupata anche di stringere un accordo con AO 2 quale futura conduttrice finale dell’immobile. Tra AO 1 e AO 2 esiste anche tra altro un accordo per le finiture. Il pacchetto di investimento e non la semplice proprietà fondiaria è stato proposto e intermediato dalla società __________ (citata da AP 1 nel doc. 7). Il pacchetto completo è stato, infine, trasferito al fondo S__________ __________ che è subentrato nella proprietà e nel contratto di locazione. Sussistendo rapporti infragruppo, spesso tra i medesimi soggetti, la maggior parte degli accordi tra le società del gruppo __________ sono concludenti o verbali, se non vi è stretta necessità di una formalizzazione”) e dunque non con AO 1. In tali circostanze, non è dato di comprendere come esse, dopo aver ribadito la correttezza e la completezza di quelle dichiarazioni (cfr. duplica p. 3, in cui hanno sostenuto che “circa gli accordi tra le società facenti parte del gruppo __________ e tra queste e S__________ __________ i rapporti sono chiarissimi e ben già delineati con le osservazioni di risposta e non vi è altro da aggiungere oltre quanto specificato ai paragrafi § 5 e § 8 delle osservazioni di risposta”), possano poi aver sostenuto che “l’accordo tra AO 1 e AO 2 esiste ed è uno delle intese verbali raggiunte all’interno delle società del gruppo __________” (cfr. risposta p. 5), il tutto senza aver fornito alcuna spiegazione e soprattutto senza aver precisato che l’accordo di cui si trattava era per l’appunto quello di locazione e non un altro (quello relativo alle finiture).

                                        

 

                                   9.   Resta da esaminare se il diverso esito della lite, che così s’impone, giustifichi una diversa ripartizione delle spese giudiziarie di prima istanza, che il Pretore aggiunto aveva integralmente posto a carico dell’istante. Non è così. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che in caso di accoglimento di una domanda volta all’assunzione di prove a titolo cautelare le spese processuali e le ripetibili devono rimanere a carico della parte istante e ciò anche se la parte convenuta si era opposta (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC; DTF 140 III 24 consid. 3.3.4, 140 III 30 consid. 3.3 - 3.6 e 4II CCA 12 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.129; I CCA 23 aprile 2021 inc. n. 11.2020.104), fermo restando che la parte istante potrà beninteso ottenerne dalla parte convenuta la rifusione nel caso in cui promuova l'azio­ne di merito e ne esca vittoriosa (DTF 140 III 30 consid. 3.3 - 3.6, 142 III 40 consid. 3.1.3; I CCA 23 aprile 2021 inc. n. 11.2020.104).

 

 

                                10.   Ne discende che l’appello dev’essere parzialmente accolto, nel senso che la domanda d’assunzione delle prove a titolo cautelare è ammessa e la domanda di modifica dell’attribuzione delle spese giudiziarie della sede pretorile è respinta.

                                         Le spese giudiziarie della procedura d’appello seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 e 2 CPC), criterio che invece continua ad applicarsi nell'ambito dei rimedi giuridici (II CCA 12 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.129; I CCA 23 aprile 2021 inc. n. 11.2020.104).

 

                                      

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

 

 

decide:

 

                                    I.   L’appello 24 giugno 2022 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 13 giugno 2022 della Pretura Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

 

                                         1.     L’istanza 14 febbraio 2022 è parzialmente accolta e di conseguenza:

                                         1.1.  è fatto ordine alle convenute AO 1 e AO 2 di produrre nel termine di 10 giorni il contratto o i contratti stipulati tra loro relativi allo stabile C__________ __________ (fondo n. __________) menzionati nella premessa 1 e alla clausola b dell’accordo di transazione 18.8 / 28.8 / 3.9.2021 firmato da loro con l’istante AP 1;

                                         1.2.  è fatto ordine alla convenuta AO 2 di produrre nel termine di 10 giorni il contratto o i contratti stipulati con S__________ __________ o con altri soggetti aventi per oggetto la locazione del fondo n. __________ (C__________ __________);

                                         1.3.  è ordinato l’interrogatorio o la deposizione degli organi della convenuta AO 1;

                                         1.4.  è ordinato l’interrogatorio o la deposizione degli organi della convenuta AO 2.

                                         2.    (invariato)

 

 

                                   II.   Le spese processuali della procedura d’appello di fr. 1’500.- sono a carico delle appellate in solido, che rifonderanno all’appellante, sempre in solido, fr. 1’000.- per ripetibili.

 

 

                                  III.   Notificazione:

 

-      ;

-      .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).