Incarto n.
12.2022.91

Lugano

5 ottobre 2022/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2021.61 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 12 aprile 2021 da

 

 

 

AO 1 

rappr. da  PA 2 

 

 

contro

 

 

AP 1 

rappr. da  PA 1 

 

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 94'397.41 oltre interessi al 5% dal 25 settembre 2019;

 

ed ora sull’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito sollevata dalla convenuta, che il Pretore con decisione del 7 giugno 2022 ha respinto;

 

appellante la convenuta con atto di appello 6 luglio 2022, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione e con ciò di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l’attrice con risposta 13 settembre 2022 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Nell’ambito del progetto volto alla realizzazione dell’edificio di __________ denominato __________ a __________, con contratto 2 luglio 2013 (doc. B) S__________ __________, in qualità di impresa totale e generale, ha appaltato l’esecuzione delle facciate continue in alluminio e vetro complete di brise-soleil esterni come pure altre opere a AO 1 (in seguito: AO 1), la quale, con contratto 28 novembre 2013 (doc. C), ha subappaltato parte delle stesse, per una mercede di fr. 845'000.- + IVA, a I__________ __________ (in seguito: I__________). Tenuta contrattualmente a fornire a AO 1 una garanzia d’opera pari al 10% del valore dei lavori da eseguire, I__________ il 3 dicembre 2015 ha concluso con AP 1 (in seguito: AP 1) un’assicurazione garanzia di costruzione (doc. 3), di cui erano parte le “condizioni generali di assicurazione (CGA) / assicurazione garanzia di costruzione - polizza d’applicazione” (doc. D). In base a quest’ultimo accordo AP 1, dichiaratasi fideiussore solidale di I__________, ha rilasciato l’atto di garanzia n. __________ (doc. H), indicando quale suo beneficiario, per l’importo garantito di fr. 98'690.- e per la durata dal 31 gennaio 2016 al 30 gennaio 2021, AO 1.

 

 

                                   2.   Con petizione 12 aprile 2021 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. CC), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 94'397.41 oltre interessi al 5% dal 25 settembre 2019. Essa, in estrema sintesi, ha preteso dal fideiussore solidale di I__________ la rifusione delle spese per la riparazione di alcuni difetti riscontrati nell’opera eseguita da quest’ultima.

                                         Con la risposta di causa la convenuta si è opposta alla petizione, eccependo tra le altre cose, per quanto qui interessa, la carente competenza territoriale del giudice adito.

 

 

                                   3.   Limitato il procedimento ex art. 125 lett. a CPC all’esame dell’eccezione di incompetenza territoriale e preso atto che le parti non avevano proposto l’assunzione di prove sul tema, il Pretore, con la decisione 7 giugno 2022 qui oggetto di impugnativa, ha concluso per la sua reiezione, rinviando il giudizio sulle spese giudiziarie alla decisione finale.

                                         Egli ha ritenuto che l’attrice, con sede in Italia, potesse azionare la convenuta presso la sede luganese di I__________ (cfr. doc. 4) e ciò in virtù della clausola di foro contenuta all’art. 8 delle condizioni generali di assicurazione di cui al doc. D. La convenuta non poteva in effetti essere seguita laddove aveva sostenuto che la clausola poteva riferirsi solo al contratto di assicurazione concluso tra lei e I__________, ma non si applicava al contratto di garanzia venuto in essere tra lei e l’attrice: l’esistenza di una relazione giuridica e contrattuale diretta tra queste ultime, da cui logicamente derivava anche la facoltà dell’attrice di far capo a quel foro, che per altro la convenuta non aveva un interesse degno di protezione a contestare, doveva in realtà essere ammessa già in virtù della clausola contenuta all’art. 4 cpv. 3 delle condizioni generali di assicurazione di cui al doc. D, in base alla quale la convenuta si era attivata (cfr. doc. L-T). E in ogni caso le circostanze che avevano indotto la convenuta a eccepire l’incompetenza territoriale del giudice adito, ossia il fatto che la garanzia oggetto della pretesa non sarebbe stata concretamente applicabile, costituivano dei fatti doppiamente rilevanti e con ciò non erano idonei ad accogliere l’eccezione.

 

 

                                   4.   Con il tempestivo appello 6 luglio 2022 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con tempestiva risposta 13 settembre 2022, la convenuta ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione e con ciò di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

                                         Essa ha innanzitutto rimproverato al giudice di prime cure di aver deciso la sua competenza modificando motu proprio l’oggetto litigioso, prendendo cioè in esame non la fideiussione, come invece avrebbe dovuto fare alla luce di quanto indicato nell’autorizzazione ad agire, bensì il contratto di assicurazione intervenuto tra lei e I__________, il tutto senza nemmeno aver dato alle parti la facoltà di esprimersi su questa improponibile mutazione dell’oggetto litigioso, da lui poi sorprendentemente ammessa. Dopo aver premesso di essere senz’altro in diritto di eccepire l’incompetenza territoriale del giudice adito, essa ha quindi ribadito che la clausola di foro contenuta all’art. 8 delle condizioni generali di assicurazione, che a suo dire era una clausola di proroga di foro giusta l’art. 17 CPC, non si applicava al contratto di garanzia venuto in essere tra lei e l’attrice: non era vero che dalla clausola contenuta all’art. 4 cpv. 3 delle condizioni generali di assicurazione, di cui per altro la controparte mai si era prevalsa, si potesse ammettere l’esistenza di una relazione giuridica e contrattuale diretta tra queste parti; non era vero che da quella presunta circostanza derivava logicamente anche la facoltà dell’attrice di far capo a quel foro; e nemmeno era vero che essa avesse proceduto in applicazione di quella clausola.

                                         E neppure risultava che le circostanze che l’avevano indotta a eccepire l’incompetenza territoriale del giudice adito costituissero dei fatti doppiamente rilevanti. Ma se, per ipotesi, anche così fosse stato, era evidente che le tesi fattuali della controparte in merito erano d’acchito errate, speciose e incoerenti, ciò che avrebbe in ogni caso imposto l’accoglimento dell’eccezione.

 

 

                                   5.   Il rimprovero mosso in questa sede dalla convenuta al giudice di prime cure, che a detta di quest’ultima si sarebbe reso colpevole di aver deciso la sua competenza modificando motu proprio l’oggetto litigioso, prendendo cioè in esame non la fideiussione, come invece avrebbe dovuto fare alla luce di quanto indicato nell’autorizzazione ad agire, bensì il contratto di assicurazione intervenuto tra lei e I__________, il tutto senza nemmeno aver dato alle parti la facoltà di esprimersi su questa improponibile mutazione dell’oggetto litigioso, da lui poi sorprendentemente ammessa, è del tutto infondato ed è anzi al limite del temerario.

                                         La convenuta pare in effetti misconoscere che il tenore dell’istanza di conciliazione inoltrata nei suoi confronti dall’attrice (cfr. istanza 4 dicembre 2020 nell’inc. n. CM.2020.691 rich.) era praticamente identico a quello della petizione poi presentata da quest’ultima. In tali circostanze è incontestabile che l’oggetto della lite era rimasto invariato e, per buona pace della convenuta, continuava sempre ad essere la pretesa volta al pagamento da parte di quest’ultima della somma garantita con la fideiussione, ossia, come indicato nell’autorizzazione ad agire, un credito “in tema di pretese derivanti da atto di garanzia n. __________” (doc. CC). Non si è così in presenza di una (improponibile e sorprendente) mutazione dell’oggetto litigioso da parte del giudice di prime cure, che, per la convenuta, avrebbe dovuto essere sanzionata con l’annullamento e/o la riforma in suo favore della decisione da lui prolata.

                                     

 

                                   6.   Nonostante la convenuta abbia ragione - per motivi che non occorre approfondire - a censurare la motivazione fornita dal giudice di prime cure (che non poteva mettere in dubbio il suo interesse degno di protezione ad eccepire l’incompetenza territoriale del giudice adito, non poteva trarre conclusioni particolari dalla clausola contenuta all’art. 4 cpv. 3 delle condizioni generali di assicurazione e nemmeno aveva motivo di richiamarsi alla teoria dei fatti doppiamente rilevanti), resta però il fatto, come meglio si dirà nel prossimo considerando, che in virtù della clausola di proroga di foro contenuta all’art. 8 delle condizioni generali di assicurazione, a cui invero non si applica l’art. 17 CPC ma piuttosto - trattandosi di una fattispecie a carattere internazionale - l’art. 13 n. 2 CLug (che per altro consente anche al beneficiario dell’assicurazione, nonostante non sia parte del contratto concluso tra l’assicuratore e lo stipulante, di prevalersi di una proroga di foro contenuta in quest’ultimo accordo, cfr. Angstmann, Lugano-Übereinkommen, 3ª ed., n. 23 ad art. 13 CLug con rif.; Oetiker/Jenny, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 10 ad art. 13 CLug con rif.; per il diritto interno, cfr. per analogia DTF 87 I 53 consid. 3b), l’attrice poteva effettivamente azionarla presso la sede luganese di I__________.

                                     

                                     

                                   7.   Nel caso concreto la clausola qui in discussione (secondo cui “per controversie risultanti dal presente contratto, AP 1 riconosce come foro il domicilio in Svizzera e nel Liechtenstein dello stipulante o del beneficiario della garanzia”) dev’essere interpretata nel senso che tra le “controversie risultanti dal presente contratto” rientrano anche quelle tra l’assicuratore e il beneficiario della garanzia assicurativa, poco importando se quest’ultima sia stata allestita sotto forma di una fideiussione.

                                         Innanzitutto, se l’espressione “controversie risultanti dal presente contratto” dovesse essere intesa nel senso che tra le stesse rientravano solo quelle risultanti dal “contratto di assicurazione” in senso stretto (per intendersi solo quelle tra le parti contraenti di quel contratto, ossia tra l’assicuratore e lo stipulante) e non quelle risultanti dal “contratto di assicurazione” in senso lato, comprese dunque anche quelle risultanti dal “contratto di fideiussione” o dal “contratto di garanzia” (per intendersi anche quelle tra le parti non contraenti del “contratto di assicurazione”, ossia anche tra l’assicuratore e il beneficiario della garanzia assicurativa), la formulazione della clausola sarebbe stata certo diversa. Del resto in altre clausole delle condizioni generali di assicurazione (doc. D) la contrapposizione tra le espressioni “contratto di assicurazione” (art. 1) e “atto di garanzia” sotto forma di un “contratto di fideiussione” o di un “contratto di garanzia” (art. 2) era invece stata evidenziata.

                                         Ma soprattutto, se l’espressione “controversie risultanti dal presente contratto” dovesse essere intesa nel senso che tra le stesse rientravano solo quelle risultanti dal “contratto di assicurazione” in senso stretto (ossia quelle tra l’assicuratore e lo stipulante) e non quelle risultanti dal “contratto di assicurazione” in senso lato (ossia quelle tra l’assicuratore e lo stipulante, rispettivamente il beneficiario della garanzia assicurativa), non si capirebbe con quale logica nella clausola l’assicuratrice convenuta abbia poi riconosciuto alternativamente come foro, oltre al “domicilio in Svizzera e nel Liechtenstein dello stipulante”, anche quello “del beneficiario della garanzia”, persona quest’ultima che, seguendo l’interpretazione da lei proposta, sarebbe in realtà un terzo estraneo al “contratto di assicurazione” in senso stretto. Visto che “mediante la fideiussione solidale o la garanzia astratta, AP 1 dà tutela al beneficiario, nei limiti della somma di garanzia e della durata convenuti, nel caso che lo stipulante sia in ritardo con la prestazione pattuita contrattualmente o che non possa più fornirla” (cfr. “la sua assicurazione garanzia di costruzione in sintesi - polizza d’applicazione” alla domanda “per quale rischio è concessa la copertura assicurativa”, nel plico doc. D), rispettivamente che “con l’atto di garanzia, AP 1 si impegna nei confronti del beneficiario, nei limiti della somma di garanzia e della durata convenuti, a rispondere, quale fideiussore solidale o garante dello stipulante, dei danni che rientrano nella garanzia” (cfr. art. 2 cpv. 2 delle condizioni generali di assicurazione di cui al doc. D) e che in definitiva l’assicurazione garanzia di costruzione conclusa nell’occasione costituiva un contratto a favore di un terzo, l’unica logica ragionevolmente ipotizzabile, adottata almeno implicitamente dalle parti, è quella secondo cui tra le “controversie risultanti dal presente contratto” debbano necessariamente rientrare tutte quelle che contrappongono l’assicuratore allo stipulante o al beneficiario della garanzia assicurativa, gli obblighi contrattuali venuti in essere tra costoro essendo di fatto riconducibili al “contratto di assicurazione” in senso lato (in tal senso, cfr. Angstmann, op. cit., n. 9 ad art. 8 CLug con rif.). La situazione è per altro analoga a quanto avviene in presenza di una clausola di proroga di foro contenuta in un contratto principale o in un contratto quadro, ritenuto che anche in tale evenienza, in assenza di una diversa pattuizione, la clausola risulta applicabile anche agli ulteriori contratti che discendono da quelli (cfr. Killias, Lugano-Übereinkommen, 3ª ed., n. 43 ad art. 23 CLug; Berger, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 37 ad art. 23 CLug).

                                         E in ogni caso una tale interpretazione si imporrebbe anche in virtù del principio, sia pure solo di carattere sussidiario (cfr. DTF 133 III 61 consid. 2.2.2.3; TF 4A_462/2015 del 12 gennaio 2016 consid. 6), “in dubio contra stipulatorem” (cfr. TF 4C.353/1999 del 28 gennaio 2000 consid. 2b).

 

 

                                   8.   Ne discende che l’appello della convenuta dev’essere respinto.

                                         Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate tenendo in particolare conto della natura e della difficoltà della lite, del valore litigioso di fr. 94'397.41 e del dispendio di tempo necessario per l’esame del gravame (e dunque in applicazione degli art. 2, 7 cpv. 1 e 13 LTG, rispettivamente degli art. 11 cpv. 1, 11 cpv. 2 lett. a, 11 cpv. 5 e 13 cpv. 1 RTar), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

 

 

decide:

 

 

                                    I.   L’appello 6 luglio 2022 di AP 1 è respinto.

 

 

                                   II.   Le spese processuali di fr. 2’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’500.- per ripetibili.

 

 

                                  III.   Notificazione:

 

-      

-     

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).