Incarto n.
12.2023.100

Lugano

10 ottobre 2023

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Fiscalini, presidente,

 

 

vicecancelliera:

Federspiel Peer

 

 

Visto l’appello 31 luglio 2023 presentato da

 

 

AP 1 

 AP 2 

rappr. da  PA 1 

 

 

contro

 

la decisione 17 luglio 2023 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa inc. n. SO.2023.2625 promossa nei suoi confronti con istanza 30 maggio 2023 da

 

 

 

AO 1 

 

 

 

 

 

 

 

esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

1.      AP 1 - società di cui AP 2 è socio e gerente (doc. D) - è un’impresa di gessatura che sottostà al Contratto collettivo di lavoro per i gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori dichiarato di obbligatorietà generale (in seguito CCL; doc. A e C); la AO 1 (in seguito: AO 1) è incaricata del controllo della sua applicazione e del rispetto delle norme ivi contenute (art. 4 e 5 CCL).

Per quanto qui interessa va ricordato che giusta l’art. 12 CCL (cauzione) tutte le imprese che sottostanno a questo accordo sono obbligate a pagare una cauzione di fr. 10'000.- o fr. 20'000.- (a dipendenza dei lavori da eseguire) "al fine di garantire le pene convenzionali, coprire i costi di controllo e d'esecuzione del presente CCL". Obbligo che può venir adempiuto tramite il versamento in contanti oppure con la sottoscrizione di una polizza assicurativa o bancaria (cfr. appendice n. 1 del CCL).

 

2.      Con scritto datato 27 ottobre 2022 l’Ufficio centrale svizzero per le cauzioni (in seguito: UCSC) ha chiesto - per conto della AO 1 - a AP 1 di voler procedere al versamento di una cauzione (doc. E); richiesta poi reiterata in data 3 gennaio 2023 (doc. F). Su domanda di AP 1, l’UCSC ha concesso all’impresa di poter pagare la cauzione - fissata in fr. 20'000.- - ratealmente (doc. G), importo che AP 1 non ha però mai pagato, non facendo neppure uso della facoltà alternativa di depositare la cauzione tramite una garanzia assicurativa o bancaria (doc. J e I).

 

3.      In data 30 maggio 2023 la AO 1 ha quindi inoltrato un’istanza alla Pretura di Lugano chiedendo, in procedura sommaria di tutela nei casi manifesti, che fosse ordinato a AP 1 di versare una cauzione di fr. 20'000.-, impartendo questo ordine a AP 2, socio e gerente della società, con la comminatoria della sanzione penale secondo l'art. 292 CPS e la multa giornaliera di fr. 300.- per ogni giorno d'inadempimento.

 

Con scritto del 6 giugno 2023 a valere quale risposta all’istanza AP 1 ha comunicato di essere in attesa di ricevere da __________ Assicurazioni la conferma della polizza per la copertura della garanzia di fr. 20'000.-.

In data 7 giugno 2023 AP 1 ha quindi trasmesso alla Pretura di Lugano copia del certificato di garanzia n. T841565786 emesso da __________ Assicurazioni SA (in seguito: ____________________), ritenendo di aver così ossequiato alle richieste della controparte e che pertanto l’istanza avesse perso di interesse e andasse stralciata.

 

In sede di replica la AO 1, pur confermando la ricezione del certificato assicurativo in parola, ha lamentato la mancata trasmissione di questo documento in originale, ragion per cui - a detta della stessa - l’istanza restava d’attualità e ne ha chiesto nuovamente l’accoglimento. AP 1 non ha presentato alcun allegato di duplica.

AP 2 non è stato chiamato a partecipare al procedimento e gli atti non gli sono stati intimati.

 

4.    Con sentenza del 17 luglio 2023 il Pretore ha accolto l’istanza e posto tasse e spese a carico della convenuta. In sintesi, il giudice di prima sede, accogliendo la tesi attorea, ha ritenuto che, non essendo stato inviato l’originale del certificato di garanzia, l’istanza restasse di attualità e meritasse accoglimento stante la violazione dell’obbligo sancito dall’art. 12 CCL.

 

5.      Con l’appello che qui ci occupa - avversato dalla AO 1 con risposta 25 agosto 2023 - AP 1 e AP 2 lamentano anzitutto una violazione del loro diritto di essere sentiti per avere il Pretore, oltretutto ultra petita, imposto misure coercitive a AP 2 a cui non era stata offerta la possibilità di partecipare al procedimento. Gli appellanti non contestano di non aver versato la cauzione ma osservano che l’appendice 1 al CCL permette all’impresa di ossequiare tale obbligo anche tramite la sottoscrizione di una garanzia bancaria o assicurativa, ciò che AP 1 ha fatto trasmettendo in data 7 giugno 2023 il certificato di garanzia n. T841565786 di __________ alla Pretura e alla controparte. A mente degli stessi, questo adempimento avrebbe dovuto rendere priva di oggetto, al limite per acquiescenza, l’istanza. Essi censurano la valutazione pretorile che invece non ha giudicato valido questo certificato di garanzia in quanto non è stato prodotto in originale ma solo sotto forma di copia. A questo proposito gli appellanti osservano che per prassi le assicurazioni non inviano più tali atti in originale per posta ma unicamente per email e ribadiscono la validità del documento trasmesso.

 

In questa sede gli appellanti producono uno scritto di data 28 luglio 2023 di __________ - che conferma la prassi di inviare i certificati assicurativi unicamente per email - di cui postulano l’assunzione agli atti ex art. 317 CPC (doc. A5). Al riguardo ci si potrebbe chiedere se la produzione di una simile conferma non debba essere giudicata tardiva ritenuto che la stessa avrebbe potuto essere richiesta all’assicurazione già nell’ambito della prima sede, nel concreto caso la problematica può restare aperta, l’appello dovendo comunque essere accolto per i motivi di cui si dirà qui di seguito.

 

6.      Contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti e il cui valore è di almeno fr. 10'000.-, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC) e ha per legge effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata recapitata in data 19 luglio 2023 e l’appello del 31 luglio successivo è pertanto tempestivo; parimenti tempestive sono le osservazioni del 25 agosto 2023, a fronte della comunicazione dell’appello con assegno termine per la risposta notificata il 23 agosto 2023.

 

7.      Giusta l’art. 242 CPC, la perdita dell’interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC) nel corso della litispendenza comporta lo stralcio della causa dal ruolo (Gschwend/Steck in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª ed. 2017, n. 5 e 8 ad art. 242; Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 1 seg. ad art. 242). Quanto alle spese giudiziarie, giusta l’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC il giudice può prescindere dai principi di ripartizione secondo la soccombenza (art. 106 CPC) e ripartire le spese giudiziarie secondo equità. Il disposto apre dunque dei margini di apprezzamento al giudice, ritenuto in ogni caso che questa latitudine di equità va intesa quale moderazione del principio di soccombenza ma, fatto salvo casi eccezionali, non deve avere per conseguenza di svuotare detto principio del suo contenuto permettendo di fare completa astrazione dall’esito del processo (cfr. DTF 139 III 358, consid 3; STF 5A_657/2015 del 14 marzo 2017, consid. 4.2.5). Il giudice dovrà in particolare considerare chi ha agito in giudizio e provocato dei costi, le possibilità di successo dell’appello e i motivi dello stralcio (DTF 139 III 358, consid. 3; DTF 142 V 551 consid. 8.2; Gschwend/Steck, op. cit., n. 19 ad art. 242 CPC).

 

8.      Nel caso concreto, la sentenza pretorile che, di fatto, fa propria la tesi attorea negando validità al certificato e confermando l’attualità dell’istanza non può essere condivisa.

Come correttamente ricordato dagli appellanti l’appendice 1 al CCL prevede, infatti, la possibilità per l’impresa di liberarsi tramite il deposito di una garanzia bancaria o assicurativa ciò che AP 1 ha fatto nelle more di causa. Il relativo documento è stato infatti emesso in data 7 giugno 2023 e quindi trasmesso sia alla Pretura che alla convenuta, circostanza attestata nella sentenza pretorile (pag. 2) e di cui dà atto la resistente medesima (replica, pag. 2).

 

Ostinarsi a rimproverare acriticamente - come fa la AO 1 - a AP 1 di non aver prodotto il certificato di garanzia in originale e ritenere per questo che essa non abbia ossequiato all’obbligo che le incombeva, senza però sollevare - né innanzi al Pretore né in appello - alcuna contestazione in merito all’effettiva emissione del certificato, alla sua fedefacenza e/o al contenuto dello stesso non può che essere giudicato pretestuoso. 

 

Contrariamente a quanto stabilito dal Pretore, in concreto, la produzione - quand’anche solo sotto forma di copia - del certificato dopo l’avvio della causa ma prima dell’emanazione del giudizio pretorile deve essere giudicato quale adempimento di quanto previsto dall’art. 12 CCL, ragion per cui l’istanza presentata dalla AO 1 è diventata priva di oggetto ai sensi dell’art. 242 CPC e va stralciata dai ruoli.

L’appello merita pertanto accoglimento e la sentenza di prima sede va riformata nel senso dei considerandi.

 

9.      Visto quanto sopra, si può prescindere dall’entrare nel merito delle ulteriori contestazioni sollevate dagli appellanti relative alla violazione del diritto di essere sentito di AP 2 e del principio ne eat iudex ultra petita partium.

 

10.      Quanto alla ripartizione delle spese si deve tener conto che la procedura di prima sede avrebbe potuto essere evitata se AP 1 avesse adempiuto tempestivamente all’obbligo impostole dall’art. 12 CCL. Non si assegnano ripetibili di prima sede per il motivo indicato dal primo giudice. Per quanto attiene invece alle spese d’appello, stante l’accoglimento del medesimo, le spese vanno poste a carico della AO 1, qui resistente, che dovrà pure rifondere agli appellanti un’equa indennità per ripetibili di appello.

 

11.      La decisione di stralcio di una procedura divenuta priva d’oggetto ai sensi dell’art. 242 CPC è una decisione processuale sui generis, qualificabile quale decisione finale ex art. 90 LTF e dunque impugnabile mediante ricorso al Tribunale Federale (STF 4A_249/2018 del 12 luglio 2018, consid. 1.1 e riferimenti ivi citati).

 

12.      Terminando la presente procedura con lo stralcio della causa, il presente giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico giusta l’art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 1 LOG.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106, 107 e 242 CPC, la LTG e il RTar,

 

 

decide:

 

I.        L’appello 30 maggio 2023 di AP 1 e AP 2 è accolto.

         

          Di conseguenza, la decisione 17 luglio 2023 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 (inc. SO.2023.2625) è così riformata:

 

1.      L’istanza 30 maggio 2023 della AO 1 è stralciata dai ruoli.

 

2.      La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 250.-, anticipate dalla AO 1, sono poste a carico di AP 1. Non sono assegnate indennità ripetibili.

 

3.      Contro la presente decisione è proponibile il rimedio dell'appello, da presentare direttamente al Tribunale d’Appello, Lugano, entro 10 giorni (non sospesi dalle ferie giudiziarie) a decorrere dalla sua notificazione.

 

4.      Notificazione alle parti.

 

 

II.      Le spese processuali di seconda sede, pari a fr. 750.-, sono poste a carico dell’appellata la quale rifonderà agli appellanti fr. 600.- a titolo di ripetibili.

 

III.      Notificazione:

 

-    ;

-  .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).