Incarto n.
12.2023.102

Lugano

1° dicembre 2023    

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Fiscalini, presidente,

 

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2023.2593 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa a seguito della notificazione 25 maggio 2023 dell’Ufficio del registro di commercio, Biasca, nei confronti della società

 

 

 

 

AP 1 

rappr. da ,

 

 

 

 

 

tendente all’adozione delle misure necessarie nei confronti della società, che risultava essere priva di organo di revisione e di valida rappresentanza in Svizzera;

 

nell’ambito della quale il Pretore, con decisione 4 agosto 2023, ha pronunciato lo scioglimento della società e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

 

appellante la società con appello 17 agosto 2023, con cui ha chiesto di sospendere temporaneamente l’ordinanza di liquidazione per permetterle di risolvere le lacune organizzative e di adeguarsi alla normativa vigente in Svizzera;

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

                                         che il 25 maggio 2023 l’Ufficio del registro di commercio ha notificato alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, autorità competente ad adottare le misure necessarie nei confronti delle società che presentano lacune organizzative, che la società AP 1, che a quel momento risultava essere priva di organo di revisione e di valida rappresentanza in Svizzera, era stata invano diffidata, con raccomandata 6 marzo 2023, a sanare le lacune e a notificare la relativa iscrizione nel registro di commercio entro 30 giorni (art. 939 cpv. 2 CO);

 

                                         che il 1o giugno 2023 il Pretore ha assegnato alla società un termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale (convocare un’assemblea generale allo scopo di designare un nuovo organo di revisione e richiedere la sua iscrizione al registro di commercio, oppure produrre a quest’ultimo una dichiarazione di rinuncia, a condizione che siano adempiuti i presupposti dell’art. 727a cpv. 2 CO, e nominare le persone abilitate a rappresentarla in Svizzera), pena il suo scioglimento e la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

 

                                         che, preso atto che la società aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il termine, con decisione 4 agosto 2023 il Pretore, in applicazione degli art. 731b cpv. 1bis n. 3 e 939 cpv. 2 CO, ha pronunciato il suo scioglimento e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (dispositivo n. 1);

 

                                         che con l’appello 17 agosto 2023, che qui ci occupa, AP 1 ha chiesto di sospendere temporaneamente l’ordinanza di liquidazione per permetterle di risolvere le lacune organizzative e di adeguarsi alla normativa vigente in Svizzera;

 

                                         che con scritto 18 agosto 2023 il presidente di questa Camera ha informato la società che avrebbe atteso fino a fine settembre 2023 la comunicazione del ripristino delle attuali lacune organizzative;

 

                                         che con scritto 10 ottobre 2023 AP 1 ha chiesto di estendere quel termine fino a fine ottobre 2023;

 

                                         che con scritto 12 ottobre 2023 il presidente di questa Camera ha comunicato che avrebbe atteso l’esito dell’assemblea generale della società prevista per il 25 ottobre 2023 e che avrebbe quindi verificato se le lacune nell’organizzazione erano state sanate;

 

                                         che il 24 novembre 2023 l’Ufficio del registro di commercio ha trasmesso a questa Camera, per conoscenza, l’estratto aggiornato di AP 1 in liquidazione, che dava atto della valida rinuncia a una revisione limitata ai sensi dell’art 727a cpv. 2 CO e dell’iscrizione della persona abilitata a rappresentare la società in Svizzera;

 

                                         che nel caso di specie si tratta di esaminare se l’appellante abbia provveduto a ripristinare la situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, ciò che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, sarebbe idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione (cfr. LORANDI, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung – Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; LORANDI, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3);

 

                                         che questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che, come risulta dalle prove nel frattempo versate agli atti (ricevibili siccome si tratta di documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con ciò di “nova autentici” ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC) e in particolare dall’estratto del registro aggiornato relativo alla società prodotto dall’Ufficio del registro di commercio (le iscrizioni risultanti dal registro di commercio costituendo per altro dei fatti notori, da considerare d’ufficio, cfr. TF 4A_560/2012 del 1° marzo 2013 consid. 2.2), che riportava a far tempo dal 21 novembre 2023 una valida rinuncia alla revisione limitata ai sensi dell’art 727a cpv. 2 CO e l’iscrizione della persona abilitata a rappresentare la società in Svizzera, la situazione legale era stata in tal modo ripristinata;

 

                                         che, in tali circostanze, la causa di cui alla notificazione 25 maggio 2023 dell’Ufficio del registro di commercio, non più attuale, deve essere stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto (cfr. TF 4A_560/2012 del 1° marzo 2013 consid. 3.1);

                                      

                                         che le spese giudiziarie d’appello, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 100’000.- pari al capitale sociale della società, dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 106 CPC), ma nel caso di specie ricorrono giusti motivi per derogare a questo principio;

 

                                         che da una parte la presente procedura avrebbe in effetti potuto essere evitata se la società, anziché rimanere inattiva di fronte all’ingiunzione che ha ricevuto, avesse ripristinato tempestivamente la situazione legale, di modo che, in applicazione degli art. 107 cpv.1 lett. e e 108 CPC, si giustifica di porre a suo carico le spese processuali da essa inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia TF 4A_411/2012 del 22 novembre 2012 consid. 3, 4A_560/2012 del 1° marzo 2013 consid. 3.2 e 4);

 

                                         che dall’altra la società nemmeno ha ritenuto di protestare spese e ripetibili di secondo grado;

 

                                         che in definitiva l’appello deve essere evaso ai sensi dei considerandi che precedono;

 

                                         che non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

 

 

Per questi motivi

 

decide:

1.    L’appello 17 agosto 2023 di AP 1 è evaso nel senso che il dispositivo n. 1 della decisione 4 agosto 2023 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è annullato e la causa di cui alla notificazione 25 maggio 2023 dell’Ufficio del registro di commercio è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto. Gli altri dispositivi della decisione impugnata rimangono invariati.

 

2.    Le spese processuali d’appello di fr. 600.- sono poste a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

 

3.    Notificazione:

 

  

 

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, e all’Ufficio del registro di commercio, Via Tognola 7, Biasca

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).