Incarto n.
12.2023.108

Lugano

25 marzo 2024         

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

 

 

cancelliera:

Bellotti

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2019.18 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 24 maggio 2019 da

 

 

 

 AP 1 , __________

patrocinato dall’  PA 1 

 

 

contro

 

 

 

AO 1

 

patrocinata dall’  PA 2 

 

 

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 30'000.-

a titolo di salario, straordinari, indennità di partenza e indennità per ingiusto

licenziamento, oltre interessi, tasse, spese legali e ripetibili;

 

domanda avversata dalla convenuta, che ne ha postulato l’integrale reiezione, e che

il Pretore ha respinto con decisione 19 giugno 2023;

 

insorgente l’attore con atto di appello e reclamo 29 agosto 2023, con cui chiede di

dichiarare nulla, o subordinatamente di annullare, la sentenza impugnata, con protesta

di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre la convenuta con risposta 5 ottobre 2023 postula la reiezione del gravame,

con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto,

 

in fatto:

A.        Il 1° maggio 1996 la AO 1 (in seguito: “AO 1”) ha assunto AP 1 in qualità di autista di trasporti pubblici al 100%, per un salario lordo annuo di fr. 77’685.- (doc. richiamato II°).

B.        Dal 26 maggio 2017 al 31 luglio 2018 il dipendente è stato dichiarato integralmente e ininterrottamente inabile al lavoro a causa di malattia dal suo medico curante, il dr. med. O__________ (cfr. certificati medici doc. F e 2), sicché non ha prestato alcuna attività lavorativa. Dal 26 giugno 2017 al 21 luglio 2017, egli è stato degente presso la Clinica __________ (doc. G e L).

 

C.        Dal 1° settembre 2017 l’assicurazione collettiva per perdita di guadagno sottoscritta dalla datrice di lavoro in favore dei dipendenti (H__________, qui di seguito anche solo “H__________”) ha cautelativamente sospeso il versamento delle indennità giornaliere onde esperire degli accertamenti (doc. 3). L’assicurazione ha dunque invitato AP 1 a sottoporsi a una visita peritale presso il dr. med. P__________ e ha nel seguito avviato un’inchiesta assicurativa a fronte di sospetti di abuso, comprensiva di sorveglianza, di incontri, di una visita peritale presso il dr. med. A__________, di un esame del capello e delle urine presso l’Istituto alpino di chimica e tossicologia (IACT) di Olivone e di ulteriori valutazioni effettuate dai dr. med. P__________ e A__________ (doc. II°).

 

D.        Il 5 febbraio 2018 la suddetta assicurazione, ritenendo AP 1 colpevole di una frode nelle giustificazioni (per avere dal luglio 2017, ovvero dopo la dimissione dalla clinica, o perlomeno dal settembre 2017, manifestamente simulato una malattia mentale malgrado fosse completamente abile al lavoro), lo ha informato tramite uno scritto motivato della sua decisione di non ritenersi vincolata al contratto d’assicurazione né al dovere di fornire prestazioni dal 26 maggio 2017 ex art. 40 LCA, chiedendogli la restituzione delle indennità giornaliere indebitamente percepite e delle spese di accertamento (doc. II°, v. anche doc. 5). Alla datrice di lavoro, l’assicurazione ha semplicemente comunicato il rifiuto delle prestazioni assicurative senza fornire ulteriori dettagli per motivi legati alla protezione dei dati. Il 28 febbraio 2018, l’assicurazione ha altresì comunicato a AP 1 di escluderlo dal contratto collettivo dal 1° gennaio 2018 (sempre ai sensi dell’art. 40 LCA) e dunque dall’assicurazione per perdita di salario in caso di malattia (doc. II°).

E.        Successivamente, dal 19 febbraio 2018 al 9 aprile 2018, AP 1 ha nuovamente soggiornato presso la Clinica __________ (doc. G e L), e con scritto 6 marzo 2018 si è rivolto ad H__________ onde contestare la decisione 5 febbraio 2018, comunicandole la sua corrente ospedalizzazione e chiedendole di riconsiderare il suo stato di salute (doc. 13). Il 7 marzo 2018 l’assicurazione gli ha però comunicato di riconfermarsi integralmente nella sua decisione 5 febbraio 2018 (doc. I e 13).

F.        Il 23 maggio 2018 AP 1 ha presentato presso l’Ufficio dell’assicurazione invalidità di Bellinzona (“UAI”) una domanda per il versamento di una rendita d’invalidità (doc. II°).

G.       Il 17 luglio 2018 H__________, dopo essere stata autorizzata da AP 1, ha trasmesso copia degli atti amministrativi e medici a lui riferiti alla AO 1 (doc. II°). Il 18 luglio 2018 il dipendente si è sottoposto a una visita da parte del medico di fiducia della datrice di lavoro (dr. med. N__________), che lo ha ritenuto inabile al lavoro quale conducente di autobus per il trasporto professionale di persone a causa dei farmaci assunti, ma abile al lavoro al 100% in una mansione adatta alla sua terapia (doc. 6).

H.        Tenuto conto della posizione di H__________ e dell’esito della summenzionata visita medica, con raccomandata 25 luglio 2018 la AO 1 ha notificato all’attore la disdetta ordinaria del rapporto di lavoro per il 31 ottobre 2018, esentandolo nel contempo dal lavoro, giacché i farmaci da lui assunti erano incompatibili con la sua mansione di conducente di autobus e nel prossimo futuro non vi erano posizioni vacanti in mansioni che avrebbe potuto svolgere compatibilmente con il suo stato di salute (doc. 7), riservandosi il diritto di richiedere la restituzione del salario versato.

I.          Il 31 agosto 2018 AP 1 ha lasciato la Svizzera per trasferirsi definitivamente in __________, prelevando integralmente il suo avere di cassa pensione (doc. 9 e 10).

J.         Con raccomandata 22 ottobre 2018, indirizzata sia alla AO 1 sia ad H__________, AP 1, per il tramite della sua patrocinatrice, si è opposto sia alla disdetta del contratto di lavoro, sia alla decisione 5 febbraio 2018 dell’assicurazione, in quanto nulle ed inefficaci. Ciò poiché la disdetta sarebbe stata pronunciata durante il periodo di malattia, mentre la decisione assicurativa, oltre a essere infondata, non avrebbe indicato i termini di impugnazione e sarebbe stata notificata durante l’ospedalizzazione. Il medesimo ha pertanto chiesto alla AO 1 di reintegrarlo nel suo posto di lavoro e di provvedere all’immediato versamento dei suoi stipendi (segnatamente quelli di settembre e ottobre 2018) nonché delle 168 ore di lavoro straordinario da lui svolte, e ad H__________ di versargli le indennità illegalmente trattenute oppure di emettere una decisione formale suscettibile di impugnativa come previsto dalla legge (doc. 8).

K.        Il 25 ottobre 2018 H__________ ha respinto le richieste di AP 1, osservando che la polizza assicurativa sottostava alla LCA e che per contestare la sua presa di posizione del 5 febbraio 2018 avrebbe dovuto adire il Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) per il tramite di una petizione (doc. 14).

 

L.        Il 28 novembre 2018 anche la AO 1 si è riconfermata nelle proprie posizioni rilevando la legittimità della disdetta, pronunciata dopo lo scadere del periodo di protezione di cui all’art. 336c cpv. 1 lett. b CO e in assenza di possibilità di un’alternativa ricollocazione del dipendente (tenuto conto oltretutto della sua partenza definitiva per l’estero). La medesima gli ha inoltre chiesto la restituzione (entro 30 giorni) dei salari da lui indebitamente percepiti, per complessivi fr. 75’248.90 (doc. 2 nel doc. richiamato I°).

 

M.       In data 27 novembre 2018 l’Ufficio assicurazione invalidità ha emesso un progetto di decisione, che prevedeva la reiezione della richiesta di prestazioni presentata da AP 1 e accertava in particolare che quest’ultimo dal 22 luglio 2017 risultava abile in qualsiasi attività lavorativa nella misura del 100% (doc. II°).

N.        Con istanza del 14 gennaio 2019 AP 1 ha avviato una procedura di conciliazione presso la Pretura della giurisdizione di Locarno-Città tendente alla condanna della AO 1 al pagamento in suo favore di fr. 30'000.- oltre interessi del 5% dal 30 settembre 2018 a titolo di rivendicazioni salariali (168 ore di straordinari, salari di settembre e ottobre 2018) e indennità “per ingiusto licenziamento ex art. 337c cpv. 3 CO”. Non avendo le parti trovato un’intesa, a AP 1 è stata rilasciata l’autorizzazione ad agire in data 18 febbraio 2019 (doc. D).

O.       In data 11 febbraio 2019 l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero, Berna (“UFAI”), ha respinto la richiesta di prestazioni 23/24 maggio 2018 di AP 1, accertando un’incapacità al lavoro del 100% dal 25 maggio 2017 al 21 luglio 2017 e una capacità al lavoro del 100% a partire dal 22 luglio 2017, ovvero dal termine del primo soggiorno del medesimo presso la Clinica __________ (doc. 4 nel doc. richiamato I°). L’attore ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo federale (doc. H), da questi respinto con decisione del 24 gennaio 2020 (inc. C-1431/2019), confermata dal Tribunale federale con sentenza del 26 maggio 2020 (inc. 9C_186/2020).

P.        Entro il termine trimestrale dell’autorizzazione ad agire, con petizione 24 maggio 2019 AP 1 ha chiesto alla Pretura di Locarno-Città di condannare la AO 1 a versargli fr. 30'000.- oltre interessi del 5% dal 30 settembre 2018 a titolo di “straordinari” non pagati (168 ore), salario di settembre e ottobre 2018, indennità di partenza e indennità per “ingiusto ed illegale licenziamento”, oltre a tasse, spese e ripetibili e alle spese legali sostenute. In particolare, egli ha rimproverato alla controparte di averlo inammissibilmente licenziato per motivi pretestuosi (vista anche la nullità della decisione assicurativa 5 febbraio 2018) durante il periodo di protezione sussistente a causa della sua malattia (art. 336c CO), senza peraltro rispettare i termini legali e contrattuali di preavviso e senza versargli il salario dovuto (art. 337 seg. CO) come pure in contrasto con il principio della buona fede.

Q.       Con osservazioni 8 luglio 2019 la convenuta si è opposta alla petizione, rilevando in particolare di aver continuato, dopo la decisione di H__________, a versare lo stipendio all’ex dipendente finché non ha avuto sufficienti informazioni per comprendere la situazione e di avere nel seguito legittimamente disdetto il suo contratto di lavoro in via ordinaria dopo aver acclarato la sua abilità lavorativa, l’incompatibilità della terapia da lui seguita con la sua mansione di autista e l’assente possibilità di un suo reinserimento in una funzione alternativa. Essa ha pure evidenziato di aver subito un danno corrispondente ai salari indebitamente percepiti dalla controparte, che la legittimava a trattenere, in compensazione, gli stipendi di settembre e ottobre 2018, nonché ha negato di dovere alcunché a titolo di indennità di partenza.

R.        Con replica 14 ottobre 2019 e duplica 26 novembre 2019 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie antitetiche posizioni.

S.        In occasione del verbale di prime arringhe del 26 maggio 2021, le parti hanno notificato le rispettive prove. In particolare, l’attore ha chiesto al Pretore di valutare l’esperimento di una perizia giudiziaria sul suo stato di salute. Con scritto 14 gennaio 2022, il medesimo ha confermato tale richiesta, e ha postulato altresì di predisporre il suo interrogatorio nonché di acquisire agli atti il contratto di assicurazione collettiva con H__________, dal contenuto a lui ignoto. Il 21 gennaio 2022 la convenuta ha fra l’altro sottolineato che la controparte aveva omesso di contestare nelle debite sedi la decisione di H__________, che pertanto la vincolava. Con scritto 7 febbraio 2022 l’attore ha sostenuto di essersi opposto alla suddetta decisione assicurativa, come pure ha rimproverato alla parte avversa di non averlo debitamente informato sui contenuti fondamentali del contratto di assicurazione collettiva.

 

T.        Con disposizione ordinatoria 7 marzo 2022 il Pretore ha deciso di non ordinare quali prove né l’interrogatorio dell’attore, né una perizia giudiziaria, né l’edizione da H__________ del contratto assicurativo.

 

U.        Entrambe le parti hanno prodotto le proprie conclusioni scritte in data 3 giugno 2022. In esse, l’attore ha in particolare quantificato in fr. 4'176.60 la sua pretesa per straordinari nonché in fr. 5'000.- le ripetibili rivendicate dalla controparte, e ha nuovamente lamentato la sua mancata informazione in relazione al contratto collettivo di indennità giornaliera.

 

V.        Con decisione 19 giugno 2023 il Pretore ha respinto la petizione (dispositivo n. 1), condannando l’attore a versare alla convenuta fr. 2'000.- a titolo di ripetibili (dispositivo n. 2).

W.      Con appello (contro il dispositivo n. 1) e reclamo (contro il dispositivo n. 2) del 29 agosto 2023 AP 1 ha postulato di accertare la nullità o subordinatamente di annullare la sentenza del Pretore, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambi i gradi di giudizio.

 

X.        Con istanza 13 settembre 2023 la AO 1, richiamato l’art. 99 cpv. 1 lett. a CPC, ha chiesto di condannare la controparte al versamento di una cauzione per le spese ripetibili di seconda sede e di sospendere il termine per presentare la sua risposta.

 

Y.        La richiesta di sospensione è stata respinta con ordinanza 15 settembre 2023, sicché il 5 ottobre 2023 la AO 1 ha prodotto il proprio allegato responsivo, ove ha postulato la reiezione del gravame, con protesta delle spese giudiziarie di seconda sede.

 

Z.        Con decisione 14 dicembre 2023 questa Camera ha accolto l’istanza 13 settembre 2023 della resistente, ordinando a AP 1 di prestare una cauzione di fr. 1'000.- quale garanzia di eventuali spese ripetibili in favore della controparte.

E considerato

 

in diritto:

 

1.         L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). I termini di impugnazione e risposta sono entrambi di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 e 312 cpv. 2 CPC). La decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali ed assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla medesima. Giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo.

2.         Nel caso concreto, a fronte di un valore litigioso di fr. 30'000.-, il giudizio di prima sede era appellabile. Avendolo l’insorgente impugnato nel merito (peraltro senza esporre particolari considerazioni sul tema delle spese giudiziarie), non era necessario presentare separatamente un reclamo in materia di spese. L’intero gravame verrà pertanto trattato quale appello. Essendo la decisione pretorile 19 giugno 2023 stata notificatagli in data 28 giugno 2023 l’impugnativa, trasmessa il 29 agosto 2023, è tempestiva (tenuto conto delle ferie giudiziarie, v. art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) così com’è tempestiva la risposta all’appello del 5 ottobre 2023.

3.         L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). La parte appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Essa non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime (STF 4A_297/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 4.3). Secondo la giurisprudenza, oltre alla motivazione in senso proprio, l’appello deve contenere le conclusioni. Dall’allegato deve risultare che l'appellante impugna la decisione di primo grado e le modifiche che intende ottenerne. In linea di principio una domanda di giudizio deve poter essere innalzata a dispositivo della sentenza senza richiedere cambiamenti. Tuttavia, il divieto di un formalismo eccessivo (art. 29 cpv. 1 Cost.) impone che conclusioni carenti siano interpretate alla luce della motivazione dell'appello, eventualmente in combinazione con la decisione del primo giudice (DTF 137 III 617 consid. 4.2.2, 4.3 e 6.2; STF 4A_297/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 4.3).

 

4.         Con l’impugnata decisione il Pretore, dopo aver rilevato che al contratto di lavoro erano applicabili il “Regolamento organico R5” (o “Regolamento __________”, doc. 11) e sussidiariamente le disposizioni del CO, ma non il Contratto collettivo di lavoro (CCL) __________ SA (entrato in vigore solo il 1° gennaio 2020), ha in primo luogo accertato che la disdetta pronunciata dalla datrice di lavoro è di natura ordinaria (art. 335 seg. CO) e non straordinaria (art. 337 CO) giacché ha rispettato il termine di preavviso contrattuale di 3 mesi, ritenuto che il mancato versamento degli stipendi dovuti sino al termine di disdetta era dovuto alla compensazione da essa invocata con le proprie contro-pretese.

In secondo luogo, il primo giudice ha escluso che tale disdetta, datata 25 luglio 2018, fosse nulla in quanto pronunciata durante un periodo di protezione dovuto a malattia. Premesso che era il lavoratore a doverla dimostrare e che la datrice di lavoro aveva il diritto di effettuare accertamenti periodici sul suo stato di salute (art. 15.4 e 15.5 del Regolamento), il Pretore ha osservato che i certificati medici allestiti dal dr. med. O__________ sono stati sconfessati. Ciò innanzitutto dalla decisione di H__________ del 5 febbraio 2018, ormai passata in giudicato. Ma anche non volendola considerare, i certificati sono pure smentiti dal rapporto di dimissione della Clinica __________ del 19 agosto 2017, dai rapporti 13 settembre 2017 e 19 gennaio 2018 del dr. med. P__________ e 16 gennaio 2018 del dr. med. A__________ (tutti contenuti nel plico doc. II°) e dal rapporto 19 luglio 2018 del dr. med. N__________ (doc. 6), attestanti che al più tardi dall’inizio di settembre 2017, AP 1 era abile al lavoro al 100% e aveva finto di soffrire di una malattia mentale, assumendo peraltro solo saltuariamente e in modo parziale i farmaci prescritti.

Il primo giudice ha in seguito stabilito che la disdetta neppure poteva essere considerata abusiva ai sensi dell’art. 336 CO, ritenuto che il relativo onere della prova gravava l’attore e che la disdetta era dovuta all’assenza di un posto di lavoro idoneo alle cure cui era sottoposto il dipendente (doc. 7 e interrogatorio di C__________, direttore della AO 1), il quale peraltro non aveva preteso né dimostrato che la sua malattia fosse stata causata dalla datrice di lavoro. Di conseguenza, il primo giudice ha accertato che la disdetta è perfettamente valida.

Il Pretore ha altresì escluso un diritto di AP 1 a percepire un’indennità di partenza ex art. 339b CO, essendo la medesima (ammontante al massimo a 8 mensilità di stipendio) stata già integralmente compensata con quanto da lui ricevuto a titolo pensionistico (art. 339d cpv. 1 CO), ovvero fr. 140’574.10 (prelievo dell’intero avere di cassa pensione, cfr. doc. 10).

Successivamente, il giudice di prima sede ha pure respinto la pretesa attorea riferita alle 168 ore supplementari, siccome quantificata solo nelle conclusioni e non dimostrata, non essendovi spazio per l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO.

Pure la pretesa relativa agli stipendi di settembre e ottobre 2018 è stata respinta, in quanto compensati con le maggiori contro-pretese della AO 1 di restituzione dei salari da lei indebitamente versati all’ex dipendente fintanto che non ha avuto contezza della situazione, ovvero quelli versati da ottobre 2017 a luglio 2018 malgrado questi fosse in quel periodo abile al lavoro (art. 321e e 323b cpv. 2 CO).

Infine, il Pretore ha anche escluso che AP 1 potesse avanzare qualsivoglia pretesa dal rimprovero mosso alla controparte di non avergli segnalato, al momento della disdetta, il suo diritto di passare a una polizza individuale presso H__________, per assenza di debita allegazione e quantificazione della pretesa, ritenuto in ogni caso che in quel momento l’assicurazione lo aveva già escluso dalla polizza collettiva e difficilmente lo avrebbe ri-affiliato a titolo individuale.

 

5.         L’impugnativa si limita a postulare l’accertamento della nullità, rispettivamente l’annullamento, della decisione impugnata, senza chiedere che la petizione sia accolta e in quale misura, sicché la sua ricevibilità è quantomeno dubbia. Non è neppure possibile ipotizzare che l’appellante pretenda l’accoglimento di tutte le pretese formulate in prima sede, dal momento che non propone più considerazioni relative alle ore supplementari e all’indennità di partenza. Si può tuttalpiù ipotizzare, tenuto conto che egli ha formulato un’azione limitata a fr. 30'000.- onde beneficiare della procedura semplificata e non ha dettagliatamente quantificato (neppure in questa sede) l’ammontare delle singole posizioni che rivendica, che egli postuli comunque la corresponsione di fr. 30'000.- a titolo di indennità per disdetta abusiva ed eventualmente di salari (anche se il gravame non menziona né quelli di settembre e ottobre 2018, né la compensazione invocata dalla datrice di lavoro). Inoltre, anche qualora tale impostazione possa essere eventualmente considerata ammissibile (anche alla luce della natura della presente procedura, ove vige la massima inquisitoria sociale e un dovere accresciuto di interpello), il gravame in vari punti non si confronta debitamente con il giudizio di primo grado e non contiene valide e puntuali critiche agli accertamenti del Pretore, bensì si limita a riproporre acriticamente delle proprie argomentazioni di carattere soggettivo. Esso verrà qui di seguito nondimeno esaminato, ma solo nella misura in cui rispetta i principi summenzionati.

 

6.         In relazione alle norme e ai principi che reggono il contratto in esame, l’appellante pare opporsi all’accertamento pretorile secondo cui il CCL __________ non è applicabile alla fattispecie. In realtà però, egli si limita a rivendicare l’applicabilità del Regolamento di cui al doc. 11, che il Pretore ha già considerato. Sul tema non è dunque necessario attardarsi oltre.

 

7.         L’appellante censura la nullità assoluta del provvedimento di H__________ del 5 febbraio 2018, siccome emesso senza concedergli la previa possibilità di esprimersi al riguardo e di notificare le proprie prove e senza essere strutturato quale decisione formale con l’indicazione dei mezzi e dei termini d'impugnazione ai sensi dell’art. 5 PA (come imposto alle assicurazioni sociali), come pure mai regolarmente notificatogli e trasmesso durante la sua seconda ospedalizzazione presso la Clinica __________ (perdurata dal 19 febbraio 2018 al 9 aprile 2018), ritenuto che agli atti non vi è alcun tracciamento dell’invio.

L’appellante precisa di avere in ogni caso tempestivamente contestato tale “decisione” tramite la sua opposizione del 6 marzo 2018 che “non è mai stata rigettata da H__________ con decisione formale”, sicché non potrebbe essere passata in giudicato. A suo dire, il Pretore avrebbe omesso di esprimersi su tali obiezioni (malgrado lo avesse preannunciato con disposizione ordinatoria 28 giugno 2021), rispettivamente le avrebbe rigettate in maniera immotivata e illegittima senza esaminare la validità del provvedimento; ciò malgrado la nullità di un atto debba essere considerata da qualsiasi autorità in ogni grado di giudizio e in qualsiasi momento. Pertanto, il primo giudice avrebbe violato il suo diritto di essere sentito nonché avrebbe commesso un diniego di giustizia.

L’appellante aggiunge che anche le “decisioni” di H__________ del 27 settembre 2017 (doc. 3), del 18 dicembre 2018 (doc. 4) e del 1° marzo 2018 (doc. 5) sarebbero nulle, in quanto sarebbero state prese nell’ambito della semplice corrispondenza e-mail tra l’assicurazione e la datrice di lavoro senza informarlo né tantomeno coinvolgerlo e non gli sarebbero neppure mai state notificate, ancora una volta in violazione del suo diritto di essere sentito. Esse inoltre pretenderebbero di avere un illegale effetto retroattivo (sospensione e cancellazione retroattiva dello stipendio) e di attuare un’inammissibile “reformatio in peius”, e sarebbero pertanto prive di effetti giuridici.

 

8.         L’appellante non censura esplicitamente una carente motivazione della decisione di primo grado. Nondimeno, si può ricordare che il diritto di essere sentiti garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. impone all’autorità di motivare la sua decisione. Secondo la giurisprudenza, è sufficiente che essa menzioni, almeno brevemente, le ragioni che l’hanno guidata e sulle quali ha basato la sua decisione, affinché la parte interessata possa apprezzarne la portata e contestarla con piena cognizione di causa. L'autorità non è obbligata a esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure presentati dalle parti, ma può invece limitarsi a quelli che ritiene rilevanti. Se le ragioni che l’hanno guidata possono essere individuate, il diritto a una decisione motivata è rispettato, anche se la motivazione è errata (STF 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 4.1, 4A_209/2022 del 7 giugno 2023 consid. 4.2).

Per contro, un’autorità commette un diniego formale di giustizia proibito dall'art. 29 cpv. 1 Cost. se, contrariamente a quanto avrebbe dovuto fare, non entra nel merito di una vertenza che le è stata sottoposta nei termini e nelle forme previsti dalla legge (DTF 144 II 184 consid. 3.1, STF 2C_541/2022 del 12 agosto 2022 consid. 3.6).

 

9.         Nel caso concreto, il Pretore non solo è entrato nel merito della vertenza, ma si è altresì chinato, seppur brevemente, sulla rilevanza del provvedimento di H__________ del 5 febbraio 2018, ritenendolo vincolante e passato in giudicato.

In realtà, la decisione di prima sede e le tesi dell’appellante si basano sull’equivoco di fondo secondo cui tale provvedimento costituisca una decisione impugnabile. In realtà, nell’ambito della presente controversia, H__________ non ha agito in qualità di assicurazione sociale, bensì in quella di assicurazione privata nel contesto di una vertenza di diritto privato soggiacente alla Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), ove gli assicuratori non emettono decisioni impugnabili ai Tribunali, bensì rilasciano dichiarazioni scritte con le quali accolgono o rifiutano le domande di prestazioni. Il rifiuto di prestazioni da parte di un’assicurazione collettiva di indennità giornaliera per perdita di guadagno a seguito di malattia non può essere impugnata in sede giudiziale. Piuttosto, la parte assicurata può inoltrare una petizione al Tribunale cantonale competente (nel caso del Cantone Ticino: al Tribunale cantonale delle assicurazioni, cfr. art. 7 CPC, art. 75 LCAMal, DTF 142 V 448 consid. 4.1, STF 4A_427/2017 del 22.1.2018 consid. 1.1), in una procedura gratuita e semplificata (art. 114 lit. e, art. 243 cpv. 2 lett. f CPC), per chiedere la condanna dell’assicuratore al pagamento delle prestazioni rifiutate (v. anche TCA dell’11 dicembre 2023, inc. 36.2023.22, consid. 2.1). Ciò d’altronde era già stato segnalato da H__________ alla patrocinatrice dell’appellante con lo scritto 25 ottobre 2018 (doc. 14). È inoltre pacifico che tale provvedimento (datato 5 febbraio 2018, ovvero ben antecedente alla sua ospedalizzazione del 19 febbraio 2018) gli sia stato comunicato, dal momento che egli (come già rilevato dal primo giudice) si è più volte opposto al medesimo, chiedendone la riconsiderazione (v. sopra, consid. E e seguenti).

Gli stessi principi valgono per gli scritti di cui ai doc. 3-5, che sono ben lungi dal costituire decisioni soggiacenti ai principi procedurali evocati dall’appellante, bensì sono semplici comunicazioni e-mail fra l’assicurazione e la datrice di lavoro, nelle quali la prima si limitava a comunicare alla seconda la sospensione delle indennità giornaliere e gli accertamenti in corso (doc. 3), nonché la decisione di rifiuto delle prestazioni e l’esclusione dal contratto collettivo (doc. 4 e 5), ovvero avvenimenti di cui l’appellante era sicuramente al corrente, essendo lui medesimo stato interpellato dal H__________ nell’ambito dell’inchiesta assicurativa (doc. II°).

In ogni caso, la presente controversia non riguarda il rapporto fra l’appellante e l’assicurazione o i doveri di quest’ultima (soggiacenti, come detto, all’esclusiva competenza del TCA, che non risulta essere mai stato adito), bensì il rapporto di lavoro fra l’appellante e l’appellata. Nell’ambito della medesima, il provvedimento 5 febbraio 2018 non costituisce una decisione vincolante. Piuttosto, gli accertamenti su cui si fonda costituiscono materiale probatorio acquisito agli atti.

 

10.      L’appellante obietta altresì che il provvedimento 5 febbraio 2018 è fondato su un contratto assicurativo da lui mai ricevuto né visionato, e che la conoscenza del suo contenuto sarebbe fondamentale per conoscere i diritti e gli obblighi delle parti e procedere “alle verifiche del caso, comprese quelle di cui all’art. 324a cpv. 4 CO”. Afferma inoltre che la datrice di lavoro avrebbe violato il suo obbligo legale di renderlo edotto sui contenuti fondamentali del contratto, come pure sul suo diritto di passaggio all’assicurazione individuale e che il Pretore, omettendo senza motivazione di acquisire il contratto negli atti, che sarebbe “parte integrante del CCL (cfr. doc. 11 di FART)”, avrebbe leso il suo diritto alla prova e alla difesa nonché la vigente massima inquisitoria sociale (art. 247 cpv. 2 lett. b n. 2 CPC). Il Pretore avrebbe violato tali precetti anche respingendo le ulteriori due prove da lui richieste (perizia e interrogatorio), etichettandole impropriamente come “nuove”, come pure quello della parità delle armi, accogliendo invece “le prove tardive di AO 1 formulate soltanto in sede di duplica” malgrado la controparte fosse in tale sede preclusa e non potesse più sanare lacune o dimenticanze occorse durante la redazione della risposta.

 

11.      Come già ricordato dal primo giudice nella disposizione ordinatoria 7 marzo 2022, giusta l’art. 229 cpv. 2 CPC nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti liberamente nel primo scambio di scritti (petizione e risposta), durante un’udienza istruttoria (se ordinata) o durante l’eventuale secondo scambio di scritti (replica e duplica). Se non vi sono stati né un secondo scambio di scritti né un’udienza di istruzione della causa, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti all’inizio del dibattimento. Dopo questi momenti, che sanciscono la fine della fase allegatoria, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono di principio essere considerati solo alle condizioni dell’art. 229 cpv. 1 lett. a o b CPC. Tuttavia, quando deve chiarire d’ufficio i fatti, il giudice considera i nuovi fatti e i nuovi mezzi di prova fino alla deliberazione della sentenza (art. 229 cpv. 3 CPC), ciò che secondo il Tribunale federale vale anche nell’ambito della massima inquisitoria sociale (DTF 142 III 402 consid. 2.1; STF 4A_395/2017 dell'11 ottobre 2018 consid. 4.4.2). I mezzi di prova ritualmente offerti, ma ancora da assumere, possono comunque essere rifiutati dal giudice sulla base di un loro apprezzamento anticipato, se non li ritiene pertinenti (senza cadere nell’arbitrio) oppure se quelli precedentemente raccolti gli hanno già consentito di fondare il proprio convincimento (IICCA del 17 aprile 2023, inc. 12.2023.16, consid. 7).

 

12.      Ciò significa concretamente che la AO 1 aveva la facoltà di addurre nuovi mezzi di prova con la sua duplica, ritenuto che l’appellante ha fondato erroneamente la sua tesi riferita alla preclusione della controparte sulla giurisprudenza riferita agli art. 308 seg. CPC (ovvero alla seconda e non alla prima istanza) e all’onere di motivazione dell’appello (e non alla produzione di mezzi di prova).

Quanto alle prove offerte da AP 1, egli innanzitutto non ne chiede l’assunzione né in questa sede né innanzi alla prima istanza nell’ambito di un eventuale rinvio, sicché le sue censure risultano di primo acchito inadatte a rimettere in discussione la decisione impugnata. Egli inoltre non considera le motivazioni addotte dal Pretore con l’ordinanza 7 marzo 2022 e con la decisione finale (consid. 3.4 e 8) per giustificare la loro reiezione, che non riguardano tanto la loro inammissibilità ai sensi dell’art. 229 CPC, quanto piuttosto la loro irrilevanza. E meglio, il primo giudice ha osservato che la perizia sullo stato di salute richiesta da AP 1, come pure il suo interrogatorio (peraltro neppure chiesto da lui, bensì dalla convenuta), non avrebbero potuto influire sull’esito del giudizio, tenuto conto di tutte le prove già agli atti e non essendo il suo attuale stato di salute determinante. Egli ha parimenti ritenuto inutile l’acquisizione negli atti del contratto assicurativo, giacché AP 1 non aveva allegato né tantomeno quantificato una pretesa nei confronti della controparte a tale titolo, una sua ri-affiliazione mediante polizza individuale risultava altamente inverosimile e la datrice di lavoro non aveva commesso alcuna violazione a tal riguardo. Non confrontandosi l’appellante con queste considerazioni, il gravame risulta su tali aspetti irricevibile e inadatto a scalfire la decisione di primo grado. Per il resto, si sottolinea ancora una volta che la presente procedura non ha per oggetto il rapporto fra il dipendente e l’assicurazione, ma solo quello fra il primo e la datrice di lavoro.

 

13.      L’appellante evidenzia che la controparte aveva continuato a versargli regolarmente lo stipendio fino a fine agosto 2018, ciò che equivarrebbe all’adesione alle sue tesi per atti concludenti. Ancora una volta però egli non si confronta debitamente con la decisione di prima sede (consid. 7.2), secondo la quale la datrice di lavoro aveva buoni motivi per ritardare la sua decisione sul pagamento del salario, non conoscendo in un primo momento i dettagli della situazione alla luce della confidenzialità degli accertamenti di H__________ (v. anche doc. 5, 7 e doc. II°) e dovendo ancora valutare la situazione. Ne discende che sul tema, l’appello non contiene ricevibili censure.

 

14.      L’appellante sostiene inoltre di aver dimostrato la sua ininterrotta e integrale inabilità lavorativa dal 26 maggio 2017 al 31 luglio 2018 mediante la produzione dei certificati medici del dr. med. O__________ (che godrebbero “di fede pubblica” e avrebbero valore di perizia, rispettivamente pieno valore probatorio, ritenuto che il giudice poteva metterne in dubbio la veridicità solo in presenza di ragioni serie e concrete) come pure dei certificati della Clinica __________, con cui sono state confermate le sue due degenze. A mente dell’appellante tali documenti, attestanti la sua malattia e dunque la nullità della disdetta in quanto pronunciata durante un periodo di protezione ai sensi dell’art. 336c cpv.1 lett. b e cpv. 2 CO (avente una durata di 720 giorni giusta l’art. 15.1 del Regolamento), non potrebbero essere sconfessati dai rapporti dei periti di H__________ o da quello del dr. med. N__________ che sarebbero di parte, contraddittori e carenti. L’appellante aggiunge anche che la perizia del dr. med. N__________ (che comunque attesta la sua patologia) non gli sarebbe stata tempestivamente notificata per una sua presa di posizione (in violazione del suo diritto di essere sentito e del suo diritto alla partecipazione all’allestimento di tale prova).

 

15.      Nella fattispecie, non risulta che l’art. 15.1 del Regolamento __________ (doc. 11) sancisca un periodo di protezione di 720 giorni in deroga al regime legale dell’art. 336c cpv. 1 lett. b CO (180 giorni). In realtà, l’art. 15.1 è riferito all’obbligo di pagamento del salario in caso di impedimento lavorativo causato da malattia ed è dunque da porre in relazione con l’art. 324a CO, e non tanto con l’art. 336c CO, regolante invece i periodi di protezione durante i quali il contratto di lavoro non può essere disdetto. Dovendosi applicare un periodo di protezione di 180 giorni, anche volendo aderire alla tesi dell’appellante relativa a un’inabilità lavorativa perdurante ininterrottamente dal 26 maggio 2017 al 31 luglio 2018, al momento della pronuncia della disdetta (25 luglio 2018) i 180 giorni sarebbero già trascorsi. Ma anche qualora così non fosse (e dovesse applicarsi un periodo di protezione di 720 giorni), l’appello è inadatto a sovvertire il giudizio impugnato, per i motivi qui di seguito esposti.

 

16.      Il Pretore ha già evidenziato che l’onere di dimostrare l’incapacità lavorativa incombeva al dipendente, come pure ha già esposto dottrina e giurisprudenza relative alla valenza di un certificato medico (decisione impugnata, consid. 3.2, al quale si rinvia).

Basti qui ricordare che un certificato medico attestante l’incapacità di lavoro di un lavoratore non costituisce un mezzo di prova assoluto, che la sua forza probatoria deve, come tutte le altre prove, essere valutata secondo il libero apprezzamento del giudice, e che il datore di lavoro può contestarne l'attendibilità mediante altri mezzi di prova oppure adducendo, e poi dimostrando, circostanze suscettibili di inficiarne seriamente la validità (STF 8C_619/2014 del 13 aprile 2015 consid. 3.2.1).

 

17.      Nel caso concreto, il Pretore ha dettagliatamente analizzato, al consid. 3.3 della sua decisione, il contenuto delle valutazioni mediche eseguite dai periti dell’assicurazione (dr. med. P__________ e A__________) e della datrice di lavoro (dr. med. N__________), esponendone i risultati e osservando che ciascuna di esse, attestando in vari momenti l’abilità lavorativa al 100% di AP 1 (da luglio, rispettivamente settembre 2017) nonché un’esagerazione e finanche una simulazione di sintomi da parte sua, smentisce decisamente i certificati medici allestiti dal dr. med. O__________. Lo stesso dicasi per il primo rapporto di dimissioni della __________, secondo cui il medesimo il 21 luglio 2017 presentava un quadro psicopatologico stabile. Ha altresì osservato, sulla base dei rapporti del dr. med. A__________ e dell’IACT, che egli aveva assunto solo saltuariamente e in modo parziale i farmaci prescritti.

L’appellante oppone inammissibilmente a tali puntuali e approfondite valutazioni una propria soggettiva versione dei fatti. In particolare, non contesta che da tali rapporti emergano il suo atteggiamento simulatorio e la sua abilità lavorativa al più tardi dall’inizio del mese di settembre 2017 o addirittura già da luglio 2017, né spiega perché essi sarebbero carenti o contraddittori o perché dovrebbero essere considerati più faziosi e meno attendibili rispetto a quelli allestiti dal suo medico curante, peraltro del tutto generici e lapidari e privi di qualsivoglia diagnosi o spiegazione (sul tema v. anche DTF 125 V 351 consid. 3cc e 3ee). L’appellante neppure contesta di non aver seguito interamente la terapia prescritta, né spiega perché i certificati della C__________, relativi ai periodi di degenza dal 26 giugno 2017 al 21 luglio 2017 e dal 19 febbraio 2018 al 9 aprile 2018, dovrebbero smentire le conclusioni del primo giudice, rispettivamente confutare la sua abilità lavorativa al momento della pronuncia della disdetta (datata 25 luglio 2018). Le sue censure risultano pertanto insufficientemente immotivate e per questo irricevibili.

 

18.      Comunque sia, si può qui evidenziare che nei propri rapporti allestiti fra settembre 2017 e gennaio 2018 (doc. II°) P__________ e A__________ hanno ritenuto, sulla base di costatazioni personali, dell’esame degli atti, della sorveglianza attuata da H__________ e del comportamento del dipendente, l’assenza di segni e sintomi di malattia psichica con influsso sulla capacità lavorativa (anche quale autista) e un suo atteggiamento manipolatorio e simulatore che verosimilmente aveva tratto in inganno anche il medico curante; in particolare, hanno rilevato che egli, nella vita di tutti i giorni, non mostrava limitazioni, era perfettamente in grado di condurre automezzi e li guidava regolarmente, contrariamente alle sue affermazioni. Il secondo rapporto di dimissioni della Clinica Santa Croce, del 6 giugno 2018, pur accertando un disturbo misto ansioso-depressivo e della personalità, ha segnalato che il paziente appariva più interessato a ottenere dei certificati medici onde sfuggire alle proprie responsabilità che a seguire un percorso terapeutico (doc. L). N__________ (dopo una singola visita medica del 18 luglio 2018) l’ha ritenuto inabile solo per la sua mansione a causa dei farmaci assunti, ritenuto che un simile limitato impedimento non fa automaticamente scattare un periodo di protezione ex art. 336c CO (Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7a ed. 2012, N. 8 ad art. 336c, p. 1083 seg.) e potrebbe oltretutto essergli imputato nella misura in cui i farmaci gli sono stati prescritti a causa di dichiarazioni mendaci. La tematica non viene in ogni caso approfondita nel gravame e non necessita pertanto di essere qui ulteriormente vagliata. Ancora successivamente (fra novembre 2018 e febbraio 2019), gli accertamenti dell’UAI e dell’UFAI hanno confermato l’integrale abilità lavorativa del dipendente a partire dal 22 luglio 2017 (v. sopra consid. M e O).

In sintesi, a ragione il Pretore ha stabilito che l’istruttoria ha sufficientemente smentito i certificati che AP 1 ha posto a supporto delle sue tesi e che pertanto egli, gravato dall’onere della prova, non è riuscito a dimostrarle.

 

19.      Infine, l’appellante contesta che la controparte avesse valutato attentamente le sue possibilità di reinserimento senza riuscire a trovargli una mansione alternativa e che tale circostanza sia stata dimostrata (essendo le affermazioni di C__________ delle semplici “autocertificazioni autoreferenziali”). Precisa inoltre che la datrice di lavoro, in spregio ai suoi doveri, non l’ha mai interpellato per conoscere la sua posizione, tenuto pure conto che egli in passato aveva già svolto, in seno alla AO 1, funzioni diverse da quelle di conducente (e segnatamente quelle di addetto al controllo ed alle forniture di carburante).

 

20.      Anche tale censura è infondata. L’appellante non considera che era lui a dover dimostrare l’abusività della disdetta, rispettivamente la pretestuosità dei motivi indicati dalla datrice di lavoro, e non indica quali prove li smentirebbero, o attesterebbero l’esistenza, al momento della pronuncia della disdetta, di un posto vacante che avrebbe potuto occupare. L’abusività non può del resto essere dedotta dalla semplice assenza di un colloquio, ritenuto che il comportamento della datrice di lavoro non è stato affatto irriguardoso e che al contrario il suo era senz’altro idoneo a minare il rapporto di fiducia fra le parti.

 

21.      Dovendosi confermare la validità della disdetta, e non potendo le censure appellatorie rimettere in discussione gli accertamenti del primo giudice, l’impugnativa (nella misura in cui ricevibile) dev’essere integralmente respinta.

22.      Vertendo la presente procedura su una controversia in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso non superiore a fr. 30'000.-, non vengono addossate spese processuali (art. 114 lett. c CPC). Quanto alle ripetibili della procedura di seconda sede, che seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), esse vengono fissate in fr. 1’000.- (importo comprensivo anche di spese e IVA) sulla base dell’art. 11 RTar, come da decisione 14 dicembre 2023 di questa Camera. Conseguentemente, l’importo di fr. 1’000.- versato dall’appellante a titolo di cauzione per le ripetibili sarà riversato alla parte appellata ad avvenuta crescita in giudicato di questa sentenza.

23.      Il valore litigioso della controversia raggiunge la soglia di fr. 15’000.- di cui all'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF.

 

Per questi motivi,

 

richiamati gli art. 95 e 106 CPC e 11 RTar,

 

decide:

 

1.      L’appello 29 agosto 2023 di AP 1 è respinto nella misura della sua ricevibilità.

                                        

2.      Non si prelevano tasse e spese di giustizia. L’appellante rifonderà all’appellata fr. 1’000.- a titolo di ripetibili di secondo grado. A passaggio in giudicato della presente decisione, la cauzione processuale di fr. 1'000.- prestata dall’appellante a seguito della decisione 14 dicembre 2023 di questa Camera sarà liberata a favore della controparte.

 

3.      Notificazione:

 

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                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La cancelliera

                      

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).