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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti |
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cancelliera: |
Bellotti |
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2019.74 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 26 aprile 2019 da
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1. AO 1 2. AO 2
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contro |
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AP 1
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con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 49'116.55 oltre interessi al 5% dal 24 agosto 2015 a titolo di risarcimento per il minor valore dell’opera, di fr. 733.60 oltre interessi al 5% dal 10 maggio 2016 e fr. 1'687.20 oltre interessi al 5% dal 22 novembre 2018 a titolo di risarcimento per le spese peritali sostenute, più fr. 1'328.- oltre interessi del 5% dal 20 aprile 2018 per spese legali preprocessuali (con riserva di precisazione), con protesta di tasse, spese e ripetibili;
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione integrale della petizione, facendo inoltre valere in via riconvenzionale una contropretesa di fr. 13'273.20 oltre interessi al 5% dal 3 aprile 2014, da porre in solido a carico degli attori, con protesta di spese e ripetibili;
sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 12 luglio 2023, con cui ha parzialmente accolto la petizione per la somma di fr. 46'571.63 più fr. 733.60 e fr. 1'687.20 oltre interessi al 5% dal 20 aprile 2018 e respinto la domanda riconvenzionale;
appellante il convenuto che con appello 11 settembre 2023 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione e di accogliere integralmente l’azione riconvenzionale, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre gli attori con risposta 2 novembre 2023 postulano in via principale l’irricevibilità del gravame e in via subordinata la sua reiezione, con protesta di tasse, spese e ripetibili di seconda istanza;
viste la replica spontanea 13 novembre 2023 dell’appellante e la duplica spontanea 24 novembre 2023 degli appellati;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Nella loro veste di promotori della palazzina costituita in PPP sul fondo part. 809 RFD L______ – C______, di proprietà loro e dei figli S______ e A______ N______, AO1 e AO2 hanno deliberato a AP1, titolare di un’impresa di pittura, le seguenti opere oggetto del preventivo 24 settembre 2012:
Facciata
Pulitura e isolazione con una ripresa di fondo d’ancoraggio al minerale
Rasatura con colla speciale e rete su tutta la facciata spessore circa 5mm
Posa paraspigoli su tutti gli angoli
Esecuzione di una ripresa di fondo colorato al minerale su tutta la superficie
Esecuzione dell’intonaco di finitura al minerale su tutta la superficie
Tinteggio con pittura autopulente Sigmasoltec Se______ (v. scheda tecnica allegata) a due riprese
per un costo totale di fr. 37'711.45 IVA inclusa (v. doc. E).
I lavori sono iniziati
nel corso dell’estate 2013 e si sono conclusi nel mese di dicembre dello
stesso anno.
In data 16 giugno 2014 AP1 ha inviato ai committenti la sua fattura finale
comprendente lavori interni ed esterni con un saldo, dedotti gli acconti, di
fr. 13'524.90. Per quanto attiene ai lavori esterni viene riportata la voce
“Rasatura con colla speciale fibrata e rete spessore 5 mm” per fr. 13'300.-
(importo eguale a quello dell’offerta) (v. doc. 4). La fattura risulta essere
stata saldata.
B. Con lettera 24 agosto 2015 il legale dei committenti ha segnalato al legale dell’appaltatore che era emerso che la rete di rivestimento non era stata posata chiedendo delucidazione in merito (v. doc. F). Con scritto del 17 settembre successivo il legale di AP1 ha precisato che, essendo il supporto in beton, nel corso dei lavori era stato deciso di usare una colla speciale fibrata dell’ultima generazione, senza fatturare costi supplementari, aggiungendo che anche se la posa della rete non fosse più stata necessaria si era nondimeno provveduto a posarla nei punti ritenuti più a rischio (v. doc.G). In paritempo veniva fatto presente che la fattura 3 marzo 2014 di AP1 all’indirizzo di AO1 (concernente “lavori da pittore eseguiti su ordine del gessatore nella nuova casa della famiglia N______ a C______”, con la specifica: “Sistemazione pareti in carton gesso – giunti”) di complessivi fr. 13'273.20, risultava ancora scoperta (v. ancora doc. G).
I coniugi N______
hanno allora richiesto una perizia tecnica all’A______ T______ (A______
A______-TI). Il perito incaricato M______ F______, rispondendo ai quesiti
posti, ha in particolare comunicato in data 10 maggio 2016 che, per quanto
riguarda le zone controllate, lo strato di copertura delle facciate non
corrispondeva a quanto descritto nella fattura, ossia che non era stata
riscontrata né la presenza di una rete né di colla speciale fibrata e che lo
spessore misurato dello strato, sia esso colla, intonaco o stabilitura
minerale, non superava i mm 2.5 contro i 6 - 6.5 previsti (v. doc. H).
Con scritto del 18 ottobre 2016 il legale dei committenti ha dato comunicazione
di queste risultanze al legale dell’appaltatore chiedendo che quest’ultimo
procedesse al rifacimento delle facciate a regola d’arte (v. doc. I). Con
risposta 28 novembre 2016 il legale dell’imprenditore ha contestato la
rilevanza e il contenuto del predetto accertamento, parallelamente ha
sollecitato nuovamente il pagamento della fattura 3 marzo 2014 di fr. 13'273.20.
C. Previo l’ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con petizione 26 aprile 2019 AO1 e AO2 hanno postulato la condanna di AP1 al pagamento di fr. 49'116.55 (con riserva di precisazione da parte del perito giudiziario) oltre interessi al 5% dal 24 agosto 2015 a titolo di risarcimento del minor valore, nonché di fr. 733.60 oltre interessi al 5% dal 10 maggio 2016 e fr. 1'687.20 oltre interessi al 5% dal 22 novembre 2018 a titolo di risarcimento delle spese peritali, infine di fr. 1'328.- oltre interessi al 5% dal 20 aprile 2018 per spese legali preprocessuali, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Gli attori hanno precisato che la quantificazione del minor valore si fondava su un preventivo per il rifacimento delle facciate della loro casa che avevano fatto allestire da una ditta di pittura e che concludeva appunto per l’importo di fr. 49'116.55. (v. doc. M).
D. In sede di risposta AP1 ha in primo luogo eccepito la tardività della notifica dei difetti. Ha quindi ribadito che nel corso dei lavori era stato concordato, siccome il supporto è in beton e come da indicazioni tecniche del suo fornitore del materiale, di utilizzare una colla speciale fibrata di ultima generazione, senza costi aggiuntivi, che anche se la posa della rete non era più necessaria aveva proceduto comunque a posarla nei punti ritenuti più a rischio, che la posa della citata colla era una soluzione molto più efficace della posa della rete la cui mancanza non poteva certo essere la causa delle macchie di salnitro né delle crepe. Il convenuto ha altresì contestato la validità della perizia di parte come pure il contenuto dei preventivi fatti allestire dagli attori e delle spese fatte valere. Con l’allegato di risposta AP1 ha sollevato nei confronti di AO1 e AO2 una pretesa riconvenzionale pari a fr. 13'273.20 oltre interessi al 5% dal 3 aprile 2014. La medesima si riferisce a una sua fattura rimasta impagata, per la sistemazione delle pareti in cartongesso-giunti (v. doc. 5). Egli sostiene di aver ricevuto nel mese di dicembre 2013 l’incarico dal direttore dei lavori, con l’accordo dei committenti, di rimediare ad alcuni difetti delle pareti in cartongesso eseguite dai gessatori.
E. Con
la replica e risposta alla domanda riconvenzionale 27 settembre 2019 AO1 e AO2
hanno contestato l’intempestività della notifica dei difetti come pure
qualsivoglia accordo volto a utilizzare la colla speciale fibrata in
sostituzione della rete, hanno ribadito la bontà della relazione tecnica del
perito dell’A______ A______-TI (avendo questa permesso di accertare che non era
stata posata la rete né utilizzata la colla fibrata), e si sono opposti alla
fattura oggetto della domanda riconvenzionale precisando che l’incarico di
porre rimedio ai difetti alle pareti in cartongesso interne era stato dato a
AP1 dalla ditta che ne era all’origine ossia la V______ SA.
F. Nella
duplica e replica riconvenzionale 31 ottobre 2019 così come nella duplica
riconvenzionale le parti hanno ribadito le loro contrapposte tesi.
Il Pretore aggiunto, a margine dell’udienza delle prime arringhe svoltasi il 3
giugno 2020, ha deciso di istruire preliminarmente l’aspetto della corretta e
tempestiva notifica dei difetti. Esperita l’istruttoria al riguardo le parti
hanno presentato le rispettive conclusioni scritte: AP1 in data 26 febbraio
2021, AO1 e AO2 in data 5 marzo 2021.
Con decisione 15 aprile 2022 il Pretore aggiunto ha respinto l’eccezione di
perenzione dei diritti di garanzia in caso di difetti dell’opera sollevata da
AP1. Con il medesimo giudizio è stato assegnato alle parti il termine per la
presentazione delle rispettive domande peritali.
La predetta decisione non è stata oggetto di impugnazione.
G. Raccolte le domande delle parti e conferito il mandato peritale all’arch. A______ C______, questi ha consegnato il suo referto il 25 ottobre 2022. Non essendo state presentate domande di completazione/delucidazione e preso atto che tutte le prove erano state amministrate, il Pretore in data 24 novembre 2022 ha chiuso l’istruttoria e citato le parti all’udienza delle arringhe finali. Esse hanno optato per la presentazione di conclusioni scritte: AP1 in data 9 febbraio 2023, AO1 e AO2 in data 15 febbraio 2023.
H. Statuendo il 12 luglio 2023 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e di conseguenza condannato AP1 a versare a AO1 e AO2 fr. 46'571.63 più fr. 733.60 e fr. 1'687.20 oltre interessi al 5% dal 20 aprile 2018, con seguito di tassa, spese, comprese quelle peritali, e ripetibili interamente a carico della parte soccombente. La domanda riconvenzionale di AP1 è invece stata respinta con seguito di tassa, spese e ripetibili a suo carico.
I. Il convenuto è insorto contro il giudizio pretorile con appello 11 settembre 2023, nel quale ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di respingere integralmente la petizione e di accogliere integralmente l’azione riconvenzionale, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi.
L. Con risposta 2 novembre 2023 gli attori hanno postulato in via principale l’irricevibilità del gravame e subordinatamente la sua reiezione, con protesta di tassa, spese e ripetibili di secondo grado.
M. Con replica spontanea 13 novembre 2023 l’appellante ha dettagliato le sue censure e si è riconfermato nelle pretese formulate con l’appello.
Con duplica spontanea 24 novembre 2023 gli appellati si sono riconfermati nelle conclusioni formulate con la risposta.
E considerato
in diritto:
1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.10'000.- (cpv. 2). I termini di appello e di risposta sono entrambi di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 e 312 cpv. 2 CPC).
In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-, pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato. L’appello 11 settembre 2023 contro la decisione 12 luglio 2023 (notificata il 13 luglio 2023) è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie, v. art. 145 cpv. 1 let. b CPC), così com’è tempestiva la risposta 2 novembre 2023 degli appellati. Pure tempestivi sono gli allegati spontanei introdotti dalle parti.
2. Le esigenze dell’appello sono note alle parti, entrambe patrocinate.
Ritenuto che la decisione del Pretore si fonda su più motivazioni alternative e indipendenti, è utile ricordare che la parte appellante è tenuta a dimostrare, pena l’irricevibilità (art. 311 cpv. 1 CPC), che ciascuna di esse è contraria al diritto (Reetz, in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n. 43 ad art. 308-318; Hungerbühler/Bucher, DIKE-ZPO, 2ª ed., n. 42 seg. ad art. 311; STF 4A_133/2017 del 20 giugno 2017 consid. 2.2 e 2.3.2 [riferita invero all’analoga norma di cui all’art. 321 cpv. 1 CPC], 4A_607/2019 del 22 aprile 2020 consid. 3.3): in effetti, se una sola di esse reggesse, le contestazioni delle altre si ridurrebbero a semplici inammissibili critiche dei motivi della decisione dell'autorità inferiore (v. ad es. II CCA 24 ottobre 2022, inc. n. 12.2022.71, consid. 8).
Sull’appello contro il parziale accoglimento dell’azione principale
3. Il
Pretore ha avantutto osservato che l’esistenza di difetti, consistenti nelle
efflorescenze bianche di salnitro sulle pareti Sud e Nord dell’edificio, era
pacificamente dimostrata dalla perizia giudiziaria, dall’interrogatorio delle
parti nonché da alcune audizioni testimoniali. I medesimi riscontri istruttori
dimostravano da un lato che la rete concordata contrattualmente non era stata
posata, d’altro lato che la colla fibrata presentava uno spessore da un minimo
di 2 mm a un massimo di 4 mm (cioè dei quantitativi di fibra ben inferiori a
quanto solitamente si riscontra in impasti cementizi con fibre sintetiche).
Il primo giudice ha quindi rilevato che la tesi difensiva dell’accordo tra le
parti di rinunciare alla posa della rete e di impiegare una colla speciale
fibrata non aveva trovato conforto. Ma soprattutto, la perizia aveva dimostrato
che il procedimento scelto non era idoneo per l’esecuzione completa di una
parete in beton, come nel caso concreto.
Il Pretore ha poi osservato che secondo il perito anche una esecuzione conforme
al contratto non avrebbe garantito un’opera scevra di efflorescenze di
salnitro, ne ha così dedotto che ciò doveva essere noto al convenuto, quale
persona esperta del ramo, e avrebbe dovuto informare di ciò gli attori. Ha poi
aggiunto che le ipotesi dell’art. 369 CO non entravano in considerazione e non
erano d’altronde neppure state avanzate.
In conclusione il primo giudice ha fatto proprie le conclusioni peritali in
merito alla quantificazione del minor valore, pari a fr. 46'571.63,
corrispondenti ai costi di riparazione delle facciate interessate dai difetti,
e ha riconosciuto a favore degli attori i costi della perizia di parte e
dell’elaborazione del piano di intervento. Non ha invece ammesso la pretesa per
le spese legali preprocessuali.
4. L’appellante riconosce di aver posato la rete solo in alcuni
punti, da lui ritenuti sensibili, senza invero ricordare quali, ma insiste nel
sostenere che la nuova soluzione, consistente nella posa di colla speciale
fibrata, sarebbe stata concordata verbalmente con i committenti. Critica il
Pretore per aver fondato l’assenza di tale accordo sul solo interrogatorio di
AO1 mentre egli lo avrebbe reso verosimile e dovrebbe essere posto al beneficio
di una riduzione della gradazione probatoria, senza contare che l’onere di
dimostrare il mancato accordo incomberebbe in realtà agli attori. A torto.
L’appellante omette avantutto di considerare che le regole sull’onere della
prova sono di diritto materiale e non dipendono dal ruolo delle parti nel
processo, ossia di attore o di convenuto, ma sono funzione del contenuto delle
rispettive allegazioni (v. Walter
in: Berner Kommentar, Einleitung und Personenrecht, Band I, 1. Abteilung, Berna
2012, n. 485 e 486 ad art. 8 CC). Ora, come gli attori dovevano provare un’esecuzione
del contratto non conforme agli accordi presi, così il convenuto doveva provare
la modifica di quegli accordi. Il fatto che tale modifica sarebbe avvenuta
verbalmente non conduce a una riduzione del grado della prova e l’allegazione esige
una prova piena che, a fronte della contestazione degli attori, il convenuto
non ha saputo portare. Comunque sia, anche in un’ipotesi di riduzione della
gradazione probatoria, non è dato comprendere per quale motivo il fatto di aver
applicato una colla speciale fibrata di ultima generazione dovrebbe rendere
verosimile l’esistenza di un accordo e sovrastare la negazione del medesimo.
5. L’appellante ritiene poi che la decisione 15 aprile 2022
del Pretore aggiunto con cui è stata respinta l’eccezione di tardiva notifica
dei difetti sarebbe confutata dalle risultanze della perizia giudiziaria e a
torto il Pretore non ne avrebbe tenuto conto.
L’insorgente non ha ricorso contro la predetta decisione e omette qui di
considerare che, come prevede l’art. 237 cpv. 2 CPC, una successiva
impugnazione con la decisione finale è esclusa (v. Steck/Brunner in: Basler Kommentar ZPO, 3a ed.,
n. 20 ad art. 237).
In ogni modo, l’appellante non si confronta con le argomentazioni contenute
nella decisione del Pretore aggiunto (in particolare alle pag. 5 in fine e 6
all’inizio) spiegando per quale ragione sarebbero errate e quindi la censura
risulterebbe irricevibile.
Per completezza si dirà che la perizia giudiziaria è volta ad accertare se AP1
ha rispettato quanto da lui proposto, rispettivamente cosa ha realmente messo
in opera e non quando sarebbero apparse crepe e macchie di salnitro prima del
suo intervento, di modo che da quell’atto nulla può comunque essere dedotto
riguardo alla tempestività della notifica dei difetti.
6. Nel seguito del gravame l’appellante esclude di essere
responsabile per l’insorgere dei difetti. Appoggiandosi ancora sulla perizia giudiziaria
egli rileva che le crepe e le efflorescenze di salnitro hanno origine
nell’eccessiva umidità all’interno delle pareti, rispettivamente nel ritiro del
materiale durante la fase di indurimento e maturazione del calcestruzzo.
L’appellante sostiene quindi di non essere responsabile per difetti inerenti
all’opera di altri artigiani, che esulano da quella da lui eseguita.
La tesi dell’appellante non può trovare ascolto per i seguenti motivi.
6.1 Con la conclusione del contratto d’appalto l’appaltatore
si impegna a eseguire e a consegnare l’opera così come prevista mentre il committente
ha diritto all’esecuzione dell’opera con le qualità contrattualmente previste
(v. Gauch, Der Werkvertrag, 5a
ed., n. 603 e 605). Se l’imprenditore ha promesso contrattualmente di
utilizzare certi materiali, l’esecuzione dell’opera con questi materiali fa
parte delle qualità convenute dell’opera (v. Gauch,
op. cit., n. 1366). L’opera è pertanto difettosa allorquando non presenta le
qualità dovute in base al contratto: in altri termini la non conformità
rispetto al contratto è così la caratteristica essenziale del difetto
dell’opera che costituisce il fondamento dei diritti di garanzia previsti
all’art. 368 CO (v. Gauch, op.
cit., n. 1355 e 1356; Chaix in:
Commentaire romand, CO I, 3a ed., n. 5 e 8 ad art. 368; Zindel/Schott in: Basler Kommentar, OR
I, 7a ed., n. 9 e 10 ad art. 368).
6.2 Nel caso in esame la non conformità dell’opera rispetto agli accordi contrattuali è palese. In luogo della “rasatura con colla speciale e rete su tutta la facciata spessore circa 5mm” (v. doc. E e 4), AP1 ha applicato un’altra soluzione come costatato nella perizia privata (v. doc. H, pag. 2), come accertato dal perito giudiziario (in particolare pag. 13, 14, 15, 17 nelle risposte alle domande 2.3 e 2.4, 18 nella risposta alla domanda 2.11), come da lui stesso riconosciuto già nella risposta e domanda riconvenzionale 25 giugno 2019 (pag. 5 in alto), nel suo interrogatorio (v. verbale udienza 2 settembre 2020, pag. 3 in fine), nelle conclusioni (ad es. pag. 3 penultimo periodo, pag. 10 quarto periodo) nonché ancora in questa sede (v. appello, pag. 3, secondo periodo). In base ai principi qui sopra esposti l’opera consegnata era dunque chiaramente difettosa, come correttamente concluso dal Pretore. Il fatto che il pittore abbia posato la rete in alcuni punti da lui ritenuti sensibili (senza che egli ricordi invero esattamente quali: v. appello, pag. 3, terzo periodo) ovviamente non rende l’opera meno difettosa.
6.3 L’appellante, sulla base di alcuni
passaggi della perizia, avanza in sostanza la tesi dell’esistenza di difetti
cosiddetti primari che avrebbero così influenzato la qualità dell’opera da lui
realizzata e rimprovera al Pretore di non aver considerato questo aspetto.
Sennonché anche con l’esistenza di difetti primari l’opera realizzata
dall’appellante rimane difforme dal contratto e pertanto difettosa. Ma in ogni
modo, la perizia giudiziaria è volta a comprendere se il pittore aveva eseguito
correttamente quanto pattuito contrattualmente, non ad accertare l’esistenza di
difetti nell’opera di altri artigiani, neppure coinvolti. I passaggi della
perizia richiamati dall’appellante corrispondono peraltro sostanzialmente a
delle ipotesi. In effetti, è possibile che all’interno della parete in
calcestruzzo ci fosse un’eccessiva umidità (v. perizia, pag. 20, pt. 3.3) ma
l’appellante da ciò nulla può dedurre a suo favore, da un lato poiché si tratta
come detto di un’ipotesi e non di un fatto accertato, d’altro lato poiché se
ciò fosse il caso si porrebbe il problema a sapere come avrebbe allora dovuto
agire il qui appellante a fronte di una tale situazione, ciò che esula però
dalla presente procedura (come si vedrà ancora in seguito).
6.4 L’appellante,
con un rinvio alla sentenza 25 agosto 2014 di questa Camera, inc. 12.2013.64,
consid. 3, evidenzia che l’appaltatore risponde unicamente per i difetti
riscontrati nell’opera da lui eseguita sulla base del contratto stipulato con
il committente, non per quelli che esulano da tale contratto o inerenti a opere
di altri artigiani. Non si vede tuttavia cosa egli possa dedurre a suo favore
giacché, come sopra esposto, la difettosità della sua opera è risultata
accertata mentre quella di altri artigiani non è stata neppure indagata.
L’appello andrebbe quindi respinto già in base alle considerazioni che precedono. A titolo abbondanziale vengono nondimeno esaminate le ulteriori censure contenute nel gravame.
7. Il Pretore ha aggiunto che il procedimento utilizzato, oltre
a distanziarsi dagli accordi contrattuali, non costituiva una scelta idonea. L’appellante
ritiene errata questa considerazione ma non si confronta con i riferimenti alla
perizia giudiziaria operati dal primo giudice: il gravame si rivela pertanto su
questo punto irricevibile. In ogni modo la contestazione è priva di pregio
giacché il perito, rispondendo alla domanda a sapere se per un supporto in
beton la colla speciale fibrata era un prodotto idoneo a sostituire la rete di
rivestimento ha risposto che non si trattava di un materiale che sostituisce
una malta per rivestimenti (v. perizia giudiziaria, pag. 18, pt. 2.9); inoltre
rispondendo al quesito a sapere se l’utilizzo della colla speciale fibrata
rendeva non più necessaria la posa della rete su tutta la facciata ha risposto,
con riferimento alla scheda tecnica doc. G, che la “malta fibrata” non era
prescritta per l’esecuzione completa di un intonaco di rivestimento di una
parete in beton (v. perizia giudiziaria, pag. 20, pt. 3.2).
Già si è detto al considerando che precede che quanto vuole dedurre
l’appellante dalla perizia giudiziaria, ossia che l’apparizione di crepe è
possibile indipendentemente dall’uso di una rete sintetica (v. ad es. perizia
giudiziaria, pag. 12, pt. 2.1 in fine, pag. 21, pt. 3.4), attiene a un’ipotesi,
peraltro impossibile da verificare vista appunto l’assenza della prevista rete.
Invano l’appellante sostiene la sua buona fede con riferimento ai consigli del
suo fornitore. La buona fede avrebbe invero imposto di discutere con i
committenti la proposta del fornitore per giungere a una modifica del
contratto. La buona fede avrebbe altresì imposto un utilizzo della colla
fibrata nelle quantità prescritte e fatturate, che non corrispondono a quelle
accertate nella perizia giudiziaria (v. pag. 17, pt. 2.7, pag. 20, pt. 3.1: “Dal
rapporto SUPSI 05.10.2022 – allegato B della perizia medesima – si
deduce che il materiale usato non può essere considerato a tutti gli effetti
una “colla speciale fibrata”, inoltre lo spessore indicato nel rapporto è di
2-3 mm.”).
8. Rilevato che secondo il perito giudiziario “Anche
un’esecuzione del rivestimento con malta e rete sintetica non riesce a limitare
la fessurazione superficiale causata dalla fessurazione presente nel cemento
armato; pertanto, anche in questo caso si sarebbero potute riscontrare le
efflorescenze.” (v. perizia, pag. 21, pt. 3.4), il Pretore ha ritenuto che tale
circostanza avrebbe dovuto essere nota al convenuto, quale esperto del ramo, il
quale avrebbe così dovuto rendere attenti gli attori in merito al rischio che
si presentassero simili macchie, ciò che non era avvenuto.
L’appellante ne vuole dedurre un’esclusione della sua responsabilità per
assenza di nesso causale tra il suo intervento, indipendentemente dalla
soluzione messa in atto, e l’apparizione delle crepe e delle efflorescenze. A
torto.
8.1 Il fatto che un’esecuzione corretta del contratto avrebbe
potuto porre dei problemi nulla ha infatti a che vedere con l’argomento principale
secondo cui il contratto non è appunto stato eseguito correttamente. Già si è
detto che il perito nel passaggio considerato formula un’ipotesi o, detto
altrimenti, evoca una possibilità e proprio per questa ragione utilizza il
verbo al condizionale (“…. si sarebbero potute riscontrare le efflorescenze”).
Non è poi affatto dimostrato che le crepe e le efflorescenze sono dovute “al
ritiro del materiale durante la fase di indurimento e maturazione (durante il
mese seguente al getto)” (v. appello, pag. 15, pt. 2.1.7, quarto periodo) e
giova ripetere (v. sopra consid. 6) che ogni considerazione sulla qualità del
calcestruzzo, in assenza di una perizia che avrebbe dovuto coinvolgere la ditta
esecutrice, è priva di pertinenza. Per questo medesimo motivo l’appellante
nulla può dedurre a suo favore da quanto dichiarato da AO1 nel suo
interrogatorio. Quest’ultimo ha infatti unicamente riferito che l’impresa GTL
era intervenuta per la verifica di crepe sul muro della terrazza (v. verbale
udienza 2 settembre 2020, pag. 2 in alto), dal che non si può certo ricavare
che le crepe sarebbero dovute a un fattore di lavorazione del cemento e che ciò
sarebbe stato costatato dall’impresa di costruzione, come a torto pretende
l’appellante (v. appello, pag. 16 in alto).
Voler quindi dedurre da quanto precede un’esclusione della propria
responsabilità è pretestuoso.
Quanto al rimprovero agli appellati di non aver provato una colpa a suo carico,
l’appellante dimentica che i diritti di garanzia del committente sono indipendenti
dall’eventuale colpa dell’appaltatore (v. Gauch,
op. cit., n. 1503, 1504).
8.2 L’appellante, dopo aver ricordato che AO1 è una persona del
ramo che conoscerebbe bene le implicazioni della sostituzione di una rete
d’armatura con una colla speciale fibrata, come pure che aveva espressamente
voluto il tinteggio delle pareti in beton, sostiene che non vi era un obbligo
da parte sua di notificare il proprio dissenso poiché non si era in presenza di
un errore macroscopico né di una soluzione manifestamente contraria alle più
elementari regole dell’edilizia, tanto è vero che quel prodotto era stato
raccomandato dal suo fornitore. A sostegno della sua tesi l’appellante richiama
la sentenza 14 maggio 2012 di questa Camera, inc. 12.2010.62, consid. 4.
Ora, l’appellante perde di vista che nel presente caso non entra in
considerazione l’applicazione dell’art. 369 CO (come nel richiamato giudizio di
questa Camera), dal momento che l’utilizzo della colla speciale fibrata era stata
suggerita dal suo fornitore e non voluta dal committente (il quale ha
chiaramente dichiarato nel suo interrogatorio di non aver mai incaricato il qui
appellante di sostituire la rete d’armatura con una colla speciale fibrata: v.
verbale udienza 2 settembre 2020, pag. 2, quarto periodo). L’obbligo
dell’appaltatore di manifestare il proprio dissenso non si riferisce ovviamente,
come invece l’insorgente sembra credere, ai suggerimenti del proprio fornitore,
bensì a istruzioni del committente, o suoi ausiliari, manifestamente erronee ed
evidenti o facilmente riconoscibili, ipotesi che qui non ricorrono. Il
ragionamento proposto dall’appellante si rivela pertanto errato e nuovamente inidoneo
a escludere la sua responsabilità.
8.3 Il rimprovero mosso dal Pretore al convenuto di non aver avvertito
i committenti che un’esecuzione del contratto conforme agli accordi avrebbe
presentato dei rischi è a sua volta errato per gli stessi motivi qui sopra
indicati, ossia che non è dato sapere cosa sarebbe avvenuto in caso di
esecuzione dell’opera in conformità con quanto pattuito e che accertamenti
riguardanti il beton non sono stati eseguiti con il che l’affermazione del
perito si riduce a una pura supposizione. Ciò è nondimeno privo di rilievo
sull’esito dell’appello poiché l’argomentazione del Pretore è alternativa e
indipendente rispetto a quelle esaminate ai considerandi che precedono e che
hanno trovato conferma malgrado le critiche dell’appello.
9. Nell’ultimo punto dell’appello riguardante l’accoglimento
parziale dell’azione principale l’appellante rimprovera al Pretore di aver
riconosciuto le pretese avversarie di fr. 733.60 e fr. 1'328.- inerenti le
spese per l’allestimento della perizia di parte, rispettivamente il piano di
intervento. In buona sostanza secondo l’appellante i predetti costi non vanno
riconosciuti poiché derivanti da un’iniziativa unilaterale degli attori, quindi
poiché i medesimi non possono essere considerati quali risarcimento di un danno
ai sensi dell’art. 368 cpv. 2 CO in assenza di una sua colpa.
Ora, i costi di una perizia privata sono di principio a carico di chi l’ha
ordinata ma possono essere posti a carico dell’imprenditore a titolo di danno
conseguente al difetto (v. Gauch,
op. cit., n. 1523 e 1524). Il risarcimento del danno presuppone la colpa
dell’imprenditore, come prevede l’art. 368 cpv. 2 CO. Ora, contrariamente a
quanto ritiene l’appellante, l’onere della prova di questa colpa non grava sul
committente. È invece l’imprenditore che deve provare che nessuna colpa gli è
imputabile (art. 97 cpv. 1 CO per analogia) (v. Gauch,
op. cit., n. 1891).
Nel presente caso l’imprenditore si giustifica richiamando la fiducia da lui
riposta nel suo fornitore ciò che non è certo sufficiente a esimerlo da colpa,
fermo restando che l’aver eseguito un’opera differente rispetto a quanto
pattuito è senz’altro costitutivo di colpa.
L’utilità della perizia di parte come del piano di intervento è poi
indiscutibile essendo questi atti serviti da base per la causa nella quale la
pretesa degli attori è stata sostanzialmente riconosciuta.
In definitiva, a giusta ragione il Pretore ha posto a carico dell’imprenditore
i costi della perizia privata e del piano di intervento, che costituiscono
pacificamente per i committenti dei danni conseguenti alla difettosità
dell’opera.
10. In conclusione l’appello rivolto contro il parziale accoglimento (per fr. 48'992.43) dell’azione principale di AO1 e AO2 è integralmente respinto nei limiti della sua ricevibilità.
Sull’appello contro la reiezione dell’azione riconvenzionale
11. Il Pretore ha respinto la domanda riconvenzionale volta al pagamento della fattura di fr. 13'273.20 inviata da AP1 a AO1 (v. doc. 5) siccome dagli interrogatori delle parti nonché dalle audizioni testimoniali dell’arch. A______ B______ e del gessatore F______ V______ emergeva che l’incarico di effettuare degli interventi di riparazione delle opere in cartongesso era stato conferito da quest’ultimo a AP1, ossia non da AO1.
12. L’appellante sostiene che la decisione impugnata non si
confronta in modo sufficiente con le allegazioni esposte nelle sue conclusioni.
L’appello risulta su questo punto irricevibile poiché l’insorgente non spiega
quali dei suoi argomenti il Pretore avrebbe ignorato, fermo restando che il
giudice non è obbligato a discutere tutti i fatti presentati dalle parti ma può
limitarsi a quelli che ritiene rilevanti (v. per molte IICCA 11 gennaio 2024,
inc. 12.2023.110/111, consid. 6). L’appello è altresì irricevibile su questo
punto poiché si esaurisce nella ricopiatura delle conclusioni 9 febbraio 2023,
pagine 14 a 16. In altri termini il gravame è privo di confronto con il primo
giudizio.
In ogni modo, la conclusione del Pretore, secondo il quale le opere di
riparazione del gessatore sono state commissionate da quest’ultimo a AP1 e non
da AO1 e AO2, che non dovevano quindi pagare l’intervento, è ineccepibile alla
luce del contenuto dell’interrogatorio delle parti e delle testimonianze, così
come esposti nel giudizio impugnato.
Conclusione
13. Ne discende che l’appello del convenuto dev’essere respinto
nella misura in cui è ricevibile, con conseguente conferma del giudizio
impugnato.
Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base
del valore litigioso di fr. 62'265.63 (46'571.63 + 733.60 + 1'687.20 + 13'273.20), importo determinante anche ai fini di un eventuale
ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106
cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia e le spese sono fissate in base agli art. 2,
7 cpv. 1 e 13 LTG, le ripetibili in base all’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 let. a e
cpv. 5 RTar.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello 11 settembre 2023 di AP 1è respinto nella misura in cui è ricevibile.
§ Di conseguenza la Decisione 12 luglio 2023 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, inc. OR.2019.74, è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 4'000.- sono a carico di AP1, che rifonderà a AO1 e AO2 eguale importo a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).