Incarto n.
12.2023.12

Lugano

18 aprile 2023/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.189 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 2 ottobre 2017 da

 

 

 AP 1 

rappr. dall’  PA 1 

 

 

contro

 

 

 

 AO 1 

rappr. da  PA 2 

 

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di CHF 43’221.05 oltre interessi al 5% dal 17 maggio 2017 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 7 dicembre 2022 ha respinto;

 

appellante l'attore, con appello 24 gennaio 2022 (recte: 2023), con cui ha chiesto, previa assunzione di alcune prove, alle quali il 16 febbraio 2023 ne ha poi aggiunte altre, la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre il convenuto, con risposta all’appello 22 marzo 2023, ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Tra l’agosto e l’ottobre 2014 AO 1 ha incaricato la società Al__________ __________, con due separati contratti di appalto, di fornire e di posare dei pavimenti in legno rispettivamente dei balconi in legno destinati al cantiere __________, un progetto immobiliare volto all’edificazione di 8 ville di alto standing sulla part. n. __________ RFD di __________.

                                        

 

                                   2.   Con due convenzioni datate 15/17 giugno 2015 (doc. C e D) AO 1, Al__________ __________ e la società S__________ __________ si sono accordati nel senso che S__________ __________, che in precedenza era già intervenuta nel cantiere quale subappaltatrice di Al__________ __________, sarebbe ora subentrata quale assuntore, in sostituzione di quest’ultima, nei predetti contratti d’appalto.

                                         Nelle due convenzioni, controfirmate “per conoscenza e accordo” da Ax__________ __________ e da AP 1, che a quel tempo erano gli azionisti di Al__________ __________, le parti, premesso che costoro avevano dato atto che gli acconti versati da AO 1 ad Al__________ __________ ammontavano a CHF 376'360.15 per il primo contratto rispettivamente a

                                         CHF 133'203.- per il secondo, dei quali EUR 250'000.- (pari a CHF 302'500.-) rispettivamente EUR 64'000.- (pari a

                                         CHF 77'400.-) già versati a S__________ __________, hanno concordato che sull’importo residuo, di CHF 73'860.15 rispettivamente di

                                         CHF 55'803.-, un terzo, ossia CHF 24'620.05 rispettivamente CHF 18'601.-, sarebbe immediatamente stato retrocesso a AO 1 e che la rimanenza, ossia CHF 49'240.10 rispettivamente CHF 37'202.-, sarebbe stata suddivisa tra Ax__________ __________ e AP 1, ai quali sarebbero immediatamente stati versati CHF 24'620.05 rispettivamente CHF 18'601.-, ossia CHF 43’221.05, ciascuno.

                                        

 

                                   3.   Con convenzione 1° settembre 2015 (doc. E), controfirmata “per accordo e accettazione” da AO 1, da Al__________ __________ e da P__________ __________, Ax__________ __________ e AP 1, intenzionato a cedere le sue azioni a quest’ultima società e a definire ogni rapporto di dare e avere con lei e con Al__________ __________, si sono tra le altre cose accordati, “per quanto attiene all’impegno, come da convenzioni 15.06.2015, di Al__________ __________ di procedere al versamento ... a AP 1 dell’importo di CHF 43'221.05 …” (clausola 4), nel senso che “il signor AO 1 anticiperà CHF 43'221.05 a AP 1 fornendo atto a Al__________ __________, ritenuto che effettuato tale pagamento AO 1 è in seguito autorizzato con la presente da Al__________ __________ e da P__________ __________ con sede a __________, a compensare il suddetto importo

                                         (CHF 43'221.05) con la successiva richiesta di acconto che P__________ __________ effettuerà nei suoi confronti in relazione alla fornitura di pietra o rubinetteria per il cantiere __________ [N.d.R.: __________] a __________ …” (clausola 4i).

 

 

                                   4.   Con petizione 2 ottobre 2017 AP 1, al beneficio dell’autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere la sua condanna al pagamento di CHF 43’221.05 oltre interessi al 5% dal 17 maggio 2017 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano. Egli, in estrema sintesi, ha sostenuto che la controparte, pur essendosi impegnata nell’ambito della clausola 4i della convenzione 1° settembre 2015 ad anticipargli quella somma, non avesse in seguito ossequiato al suo obbligo contrattuale.

                                                                            Il convenuto si è integralmente opposto alla petizione.

 

 

                                   5.   Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 7 dicembre 2022, ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 4’000.- a carico dell’attore, obbligato altresì a rifondere alla controparte CHF 6’500.- per ripetibili. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che la clausola 4i della convenzione 1° settembre 2015 dovesse essere intesa nel senso che “AO 1 si era impegnato unicamente ad anticipare ad AP 1 una parte - pari a CHF 43'221.05 - di quanto avrebbe in effetti dovuto versare alla P__________ __________ a titolo di acconti per la fornitura di pietra o di rubinetteria per il cantiere “__________”, senza dunque assumersi alcun ulteriore debito” (cfr. decisione p. 8). Ha così concluso che al convenuto, che non era mai diventato debitore dell’attore della somma azionata, difettasse la legittimazione passiva.

 

 

                                   6.   L’attore ha impugnato la decisione pretorile con un appello datato 24 gennaio 2023, che è stato avversato dal convenuto con una risposta datata 22 marzo 2023. Egli ha chiesto, previa assunzione di alcune prove (e meglio la lettera 30 dicembre 2022 [doc. H], la lettera 17 gennaio 2023 [doc. I], l’avviso di trasferimento 9 ottobre 2015 [doc. L], l’avviso d’addebito 9 ottobre 2015 [doc. M] e la scheda contabile riferita all’accredito di cui al doc. L [da ottenere in edizione da P__________ __________]), alle quali il 16 febbraio 2023 ne ha poi aggiunte altre (e meglio la lettera 27 gennaio 2023 [doc. N], la dichiarazione 20 gennaio 2023 [doc. O], la lettera 6 febbraio 2023 [doc. P] e la lettera 13 febbraio 2023 [doc. Q], ritenuto che a quel momento ha rinunciato all’edizione da P__________ __________ della scheda contabile riferita all’accredito di cui al doc. L), la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Egli ha ribadito che la clausola 4i della convenzione 1° settembre 2015 doveva invece essere intesa nel senso che il convenuto avrebbe dovuto dapprima versargli

                                         CHF 43'221.05 e in seguito avrebbe potuto compensare / dedurre quella somma dagli acconti che P__________ __________ avrebbe emesso al suo indirizzo per i lavori da eseguire nel cantiere. A suo dire, questa interpretazione era confermata dalle nuove prove di cui aveva chiesto l’assunzione in questa sede, dalle quali era oltretutto risultato, contrariamente a quanto il convenuto aveva sostenuto in sede di interrogatorio, che Al__________ __________ aveva da tempo già versato CHF 43'221.05 a P__________ __________, che a sua volta li aveva compensati / dedotti dagli acconti emessi all’indirizzo di quest’ultimo.

 

 

                                   7.   Mentre la tempestività della risposta all’appello è pacifica, il convenuto ha cautelativamente contestato la tempestività dell’appello dell’attore. A torto. Atteso che la decisione 7 dicembre 2022 è stata ricevuta da quest’ultimo il 9 dicembre 2022 (come sostenuto dallo stesso a p. 2 del suo appello e del resto confermato dall’accertamento del tracciamento degli invii relativo alla raccomandata n. 98.__________ contenuto nell’incarto della Pretura), il suo appello datato 24 gennaio 2023, consegnato alla posta quel medesimo giorno (cfr. il timbro postale sulla busta allegata all’atto), è in effetti rispettoso del termine di 30 giorni previsto dalla legge (art. 311 cpv. 1 CPC), sospeso dalle ferie giudiziarie giusta l’art. 145 cpv. 1 lett. c CPC. 

 

 

                                   8.   Secondo il Pretore - come detto - la petizione doveva essere respinta per il fatto che il convenuto non era mai diventato debitore dell’attore della somma richiesta con la petizione, per cui gli difettava la legittimazione passiva.

 

 

                               8.1.   La legittimazione delle parti, attiva della parte attrice e passiva della parte convenuta, è una premessa sostanziale dell'esistenza della pretesa dedotta in giudizio. Si tratta di una questione di diritto materiale, che deve essere esaminata d'ufficio dal giudice in qualsiasi stadio del procedimento sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati (cfr. TF 4A_165/2008 dell’11 novembre 2008 consid. 7.3.1).

                                         Determinare la legittimazione passiva di una parte significa stabilire contro chi si deve far valere in giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare (cfr. DTF 126 III 59 consid. 1a, 136 III 365 consid. 2.1; TF 9C_475/2015 del 29 settembre 2015 consid. 3.1). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall’esistenza di un determinato contratto, si ritiene che la legittimazione passiva è data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale procede la parte attrice (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI - Appendice 2000/2004, m. 23 ad art. 181; II CCA 12 ottobre 2021 inc. n. 12.2021.78). L'onere della prova della legittimazione passiva della parte convenuta incombe alla parte attrice (art. 8 CC).

 

 

                               8.2.   Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, la petizione in esame non può essere respinta per carenza di legittimazione passiva, tematica per altro mai evocata dalle parti. Nel caso di specie, il convenuto era in effetti pacificamente parte della clausola contrattuale in base al quale l’attore stava procedendo in causa e dunque disponeva della legittimazione passiva.

                                         La contestazione tra le parti riguardava piuttosto l’esistenza e l’esigibilità della pretesa vantata nei suoi confronti.

 

 

                                   9.   Ciò premesso, si tratta di stabilire se la pretesa vantata nei confronti del convenuto fosse effettivamente esistente ed esigibile, ossia se la clausola 4i della convenzione 1° settembre 2015 dovesse essere intesa - come preteso in via principale dal convenuto (nella sede pretorile) e ritenuto dal Pretore - nel senso che il convenuto, impegnandosi ad anticipare all’attore

                                         CHF 43'221.05 che avrebbe poi potuto “scontare” nell’ambito degli acconti per la fornitura di pietra o di rubinetteria per il cantiere emessi da P__________ __________, non si sarebbe assunto alcun ulteriore debito, oppure nel senso che - come preteso dall’attore - il convenuto avrebbe dovuto dapprima versargli CHF 43'221.05 e in seguito avrebbe potuto compensare / dedurre quella somma dagli acconti che P__________ __________ gli avrebbe emesso per i lavori da eseguire nel cantiere, oppure ancora nel senso che - come sostenuto in via subordinata dal convenuto (nella sede pretorile) – quest’ultimo sarebbe stato disposto ad anticipare all’attore

                                         CHF 43'221.05 solo a condizione di poter compensare tale somma sulle richieste di acconto indirizzategli da P__________ __________.

 

 

                               9.1.   Quando una controversia verte sull'interpretazione di clausole contrattuali, come nella fattispecie, occorre in primo luogo ricercare la vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 cpv. 1 CO; interpretazione soggettiva). L'interpretazione soggettiva si riferisce alla volontà dei contraenti al momento della conclusione del contratto. Il loro comportamento successivo può essere preso in considerazione nella misura in cui permette delle deduzioni in tal senso (cfr. DTF 129 III 675 consid. 2.3, 132 III 626 consid. 3.1; TF 2C_576/2013 del 20 dicembre 2013 consid. 2.3.1, 2C_1055/2012 del 22 gennaio 2014 consid. 2.1).

                                         Se la reale volontà delle parti non può essere constatata, occorre ricercare il senso che le stesse potevano e dovevano ragionevolmente attribuire alle rispettive dichiarazioni nella situazione concreta in cui si trovavano (interpretazione oggettiva o secondo il principio dell'affidamento; cfr. DTF 136 III 186 consid. 3.2.1, 137 III 145 consid. 3.2.1). Anche un'interpretazione oggettiva non si basa unicamente sul testo del contratto, ma può risultare da altri elementi quali gli obiettivi perseguiti, gli interessi delle parti oppure le circostanze; non ci si scosterà tuttavia dal testo chiaro adottato dagli interessati quando non c’è un serio motivo che induca a ritenere ch'esso non corrisponde alla loro volontà (cfr. DTF 136 III 186 consid. 3.2.1, 137 III 144 consid. 4.2.4; TF 2C_1055/2012 del 22 gennaio 2014 consid. 2.2).

 

 

                               9.2.   Nel caso di specie la clausola 4i della convenzione 1° settembre 2015 dev’essere intesa - come preteso dall’attore - nel senso che il convenuto avrebbe dovuto dapprima versare all’attore CHF 43'221.05 e solo in seguito avrebbe potuto compensare / dedurre quella somma dagli acconti che P__________ __________ avrebbe emesso al suo indirizzo per i lavori da eseguire nel cantiere.

                                         Ciò comporta già l’accoglimento della petizione.

 

 

                            9.2.1.   Il tenore letterale della clausola, che costituisce pur sempre l’elemento primario da considerare, parla chiaramente a favore di una tale interpretazione. Nell’accordo è in effetti stato indicato inequivocabilmente che il convenuto avrebbe dovuto “anticipare”, ossia versare in anticipo, CHF 43'221.05 all’attore (“il signor AO 1 anticiperà CHF 43'221.05 a AP 1”) e che solo in seguito, dopo aver effettuato quel versamento anticipato, avrebbe potuto compensare / dedurre quella somma dagli acconti che P__________ __________ gli avrebbe emesso (“effettuato tale pagamento AO 1 è in seguito autorizzato … a compensare il suddetto importo (CHF 43'221.05) con la successiva richiesta di acconto che P__________ __________ effettuerà nei suoi confronti …”). Il fatto che la convenzione, con quella clausola, sia stata allestita e/o firmata da ben due avvocati, e meglio dall’avv. I__________ __________ per A__________ __________ (cfr. interrogatorio del convenuto p. 5) e dall’avv. S__________ __________ per l’attore (cfr. doc. E; cfr. pure interrogatorio dell’attore p. 1 seg., interrogatorio del convenuto p. 5), il quale risulta aver poi patrocinato il convenuto nella sede pretorile (sic!), induce per altro ad escludere che nell’occasione le parti avessero inteso attribuire ai termini utilizzati a quel momento un senso diverso da quello letterale.

                                         Il convenuto non ha del resto mai contestato che il termine “anticipare” significasse versare in anticipo (cfr. risposta p. 5 ad 9), ammettendo che allora era stata “semplicemente stabilita solo una modalità di pagamento anticipato” (cfr. risposta p. 7) e che a quel momento si parlava “di un pagamento di cui il convenuto “deve farsi carico a fronte della sua facoltà di compensare” (cfr. risposta p. 8), il che implicava “un pagamento non definitivo, ma semmai da rimborsare” (cfr. risposta p. 7).

 

 

                            9.2.2.   L’interpretazione letterale di cui sopra è per altro perfettamente coerente con lo scopo della clausola, che da una parte era di far sì che l’attore, il quale in base alle due convenzioni datate 15/17 giugno 2015 avrebbe già dovuto immediatamente ottenere complessivi CHF 43'221.05 da Al__________ __________, però mai ricevuti, non dovesse aspettare ancora per incassare quella somma, e d’altra parte era di far sì che il cantiere del convenuto proseguisse senza eventuali intralci causati dai litigi tra i due azionisti di Al__________ __________ (cfr. interrogatorio del convenuto p. 7, secondo cui egli aveva accettato di sottoscrivere la clausola “perché se non l’avessi fatto i due soci AP 1 e [__________] R__________ [N.d.R.: azionista di Ax__________ __________]”, che allora “stavano litigando”, “non si sarebbero messi d’accordo” e “perché speravo che questo sbloccasse la situazione e io avevo interesse che il mio cantiere proseguisse”; in tal senso pure risposta p. 4 seg., duplica p. 4 seg. e conclusioni p. 10 segg.), senza che il convenuto, potendo poi compensare / dedurre i CHF 43'221.05 con quanto P__________ __________ gli avrebbe esposto per le sue prestazioni nel cantiere, perdesse un soldo (cfr. interrogatorio del convenuto p. 5 e 8, secondo cui ciò era stato messo in atto “affinché AP 1 recuperasse i suoi soldi e io non perdessi i miei” nel senso che “intendevo uscire a CHF 0.00”).

 

 

                            9.2.3.   Quanto alle altre prove assunte agli atti, limitate perlopiù agli interrogatori delle parti, che per la loro particolare natura devono essere apprezzati con un certo riserbo, si osserva che gli stessi non hanno in realtà permesso di smentire l’interpretazione proposta dall’attore, risultante dal tenore letterale e dallo scopo della clausola, e di concludere invece a favore di una delle due interpretazioni proposte dal convenuto (nella sede pretorile).

                                         La circostanza che l’attore, che per altro non era presente alla sottoscrizione dell’atto, firmato dal suo avvocato (cfr. doc. E; cfr. pure interrogatorio dell’attore p. 1 seg.), abbia dichiarato che “AO 1 mi avrebbe dovuto versare i CHF 43'000.- [N.d.R., ovvero CHF 43'221.05 arrotondati] ufficiali … al momento in cui le altre società di R__________ [N.d.R.: tra le quali P__________ __________, che faceva parte del gruppo societario Ax__________] gli avessero chiesto degli acconti per i lavori che stavano eseguendo sul cantiere” (p. 4), non è rilevante già per il fatto, evidenziato anche dal giudice di prime cure e non censurato in questa sede, che quella tesi non era mai stata sostenuta da nessuna delle parti in causa. E comunque lo stesso convenuto, smentendo quella tesi, aveva invece lasciato intendere che la possibile compensazione da parte sua delle spettanze di P__________ __________ avrebbe proprio potuto avvenire solo dopo il pagamento dei CHF 43'221.05: non solo, nella fase preprocessuale, egli aveva ammesso che “il testo della convenzione è chiaro. Si dice solo che avrei anticipato l’importo, a fronte della mia possibilità di poi poter compensare tale somma su richieste di acconto della P__________ __________ / Ax__________ __________” (doc. F), ma anche in seguito, nel corso della causa, aveva dichiarato, negli allegati preliminari, che “per poter compensare, il convenuto doveva evidentemente prima anticipare” (cfr. risposta p. 7) e poi, nella sua deposizione, che la clausola era stata concordata “affinché AP 1 recuperasse i suoi soldi e io non perdessi i miei” (p. 5) e che dunque con la stessa “intendevo uscire a CHF 0.00. [invece] di versare a R__________ versarli a AP 1. Ovviamente R__________ avrebbe dovuto poi scalarli da quello che dovevo a lui” (p. 8).

 

 

                                10.   Ma, a prescindere da quanto precede, la petizione sarebbe comunque stata da accogliere anche laddove, per mera ipotesi, la clausola 4i della convenzione 1° settembre 2015 avesse dovuto essere intesa - come sostenuto in via subordinata dal convenuto (nella sede pretorile) senza tuttavia aver fornito alcuna prova - nel senso che il convenuto sarebbe stato disposto ad anticipare all’attore CHF 43'221.05 solo a condizione di poter compensare tale somma sulle richieste di acconto indirizzategli da P__________ __________ (mentre l’interpretazione sostenuta in via principale dal convenuto [nella sede pretorile], fatta propria dal Pretore, secondo cui il suo impegno di anticipare all’attore CHF 43'221.05 con la possibilità di “scontare” in tale misura il credito di P__________ __________ non conterrebbe, accanto alla possibilità di assumere quest’ultimo credito, un’assunzione di debito ex art. 175 seg. CO, e meglio proprio quello di Al__________ __________ in favore dell’attore, risulta francamente insostenibile, cfr. pure consid. 9).

 

 

                             10.1.   Nella sua deposizione il convenuto aveva in effetti pacificamente ammesso di aver già ricevuto da P__________ __________ delle richieste di acconto per i lavori da eseguire nel cantiere (p. 5, “posso dire di aver effettivamente ricevuto delle richieste di acconto da parte della P__________ __________ per la fornitura di pietra e rubinetteria”) e di aver dunque avuto la possibilità di compensare / dedurre da dette richieste di acconto o da eventuali fatture l’importo di

                                         CHF 43'221.05, poco importando invece se egli avesse negato di aver poi compensato / dedotto alcunché (p. 6 e 8).

 

 

                             10.2.   Oltretutto, dalle nuove prove documentali di cui è stata chiesta l’assunzione in questa sede, e in particolare dai doc. I-M, O e Q, è risultato che nell’ottobre 2015, in virtù della clausola 4i della convenzione 1° settembre 2015, Al__________ __________ aveva bonificato CHF 43'221.05 a P__________ __________, la quale, dopo aver informato il convenuto della circostanza, li aveva poi compensati / dedotti dagli acconti o dalle fatture emessi al suo indirizzo.

                                     

                                     

                          10.2.1.   Contrariamente a quanto preteso dal convenuto, queste nuove prove, perlopiù successive alla decisione pretorile e dunque nova autentici, possono essere prese in considerazione in questa sede in applicazione dell’art. 317 cpv. 1 CPC.

 

 

                       10.2.1.1.   Da una parte il doc. I (al quale sono stati allegati gli scritti ora prodotti quali doc. L e M, risalenti all’ottobre 2015), il doc. O e il doc. Q sono stati addotti dall’attore immediatamente dopo il loro allestimento e meglio dopo il loro ricevimento da parte sua (art. 317 cpv. 1 lett. a CPC), ossia il primo il 17 gennaio 2023 (ricevuto dall’attore l’indomani), il secondo il 20 gennaio 2023 (ricevuto per altro dall’attore il 6 febbraio 2023, cfr. doc. P) e il terzo il 13 febbraio 2023 (ricevuto dall’attore al più presto l’indomani), ritenuto che il doc. I è stato, tempestivamente (cfr. TF 5A_790/2016 del 9 agosto 2018 consid. 3.1 e 3.4), allegato all’appello inoltrato 7 giorni dopo, mentre che i doc. O e Q hanno fatto oggetto, anche in questo caso tempestivamente (cfr. TF 5A_557/2016 del 6 febbraio 2017 consid. 6.4, 4A_707/2016 del 29 maggio 2017 consid. 3.3.2), dell’istanza di assunzione di prove inoltrata 10 rispettivamente 3 giorni dopo.

                                        

 

                       10.2.1.2.   D’altra parte all’attore non era stato possibile addurre quelle prove dinanzi alla giurisdizione inferiore nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC).

                                         A tale proposito, va rilevato che le prove in questione erano venute alla luce solo quando l’attore, appurato che per il Pretore nessuna compensazione per CHF 43'221.05 era intervenuta nell’ambito delle liquidazioni del cantiere tra il convenuto, Al__________ __________ e P__________ __________, era stato “costretto” a rivolgersi ad Al__________ __________ per farsi pagare quell’importo (doc. H), al che quest’ultima gli aveva risposto che aveva già bonificato quella somma a P__________ __________ nell’ottobre 2015 (doc. I, con i relativi allegati doc. L e M). Sulla base di questa comunicazione, l’attore aveva domandato a P__________ __________ dapprima di confermargli la circostanza e di indicargli a che titolo era avvenuto quel pagamento (doc. N) e in seguito, ricevuta risposta che il bonifico da lei ricevuto era avvenuto in virtù della clausola 4i della convenzione 1° settembre 2015 (doc. O), di comunicargli se il convenuto fosse stato informato di quel bonifico e se la somma bonificata fosse stata considerata al momento della liquidazione delle opere eseguite sul cantiere per conto del convenuto (doc. P), al che quest’ultima aveva confermato che AO 1 è stato informato del bonifico e l’importo è stato considerato per saldare le fatture relative ad __________” (doc. Q).

                                         Visto che per chiarire se il convenuto, come da lui sostenuto e come invece contestato prudenzialmente dalla controparte, avesse già liquidato le pendenze con P__________ __________ e in particolare avesse compensato la somma di CHF 43'221.05 con lei, l’attore, che dopo la sottoscrizione della convenzione 1° settembre 2015 non era più azionista di Al__________ __________ e non poteva avere conoscenza di quei fatti, aveva rivolto delle domande in tal senso alle due persone che meglio avrebbero dovuto esserne informate, ossia al convenuto e ad __________ R__________ (che, in quanto azionista di Ax__________ __________, era ormai l’azionista unico di Al__________ __________ ed era indirettamente il “proprietario” di P__________ __________); e considerato che il primo aveva negato l’avvenuta compensazione / deduzione di quella somma (cfr. interrogatorio del convenuto p. 6 e 8) mentre il secondo aveva risposto di non ricordare rispettivamente di non voler rispondere (cfr. teste __________ R__________ p. 9), è indubbio che nelle particolari circostanze all’attore non possa ragionevolmente essere rimproverato di non aver a suo tempo ritenuto di citare in qualità di testimoni anche gli amministratori di Al__________ __________ e di P__________ __________, i quali avrebbero essi pure potuto riferire su quel tema.  

 

 

                                11.   Ne discende, in accoglimento dell’appello dell’attore, che la petizione dev’essere accolta, ritenuto che le spese giudiziarie di entrambe le sedi, calcolate sulla base del valore litigioso di

                                         CHF 43’221.05, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

 

 

                                12.   Il comportamento tenuto dall’avv. S__________ __________, che - come detto (cfr. consid. 9.2.1) - risulta aver quanto meno sottoscritto la convenzione 1° settembre 2015 in rappresentanza dell’attore (cfr. doc. E) e in seguito ha provveduto a patrocinare nella sede pretorile, fino al 21 gennaio 2022, il convenuto, solleva invero seri dubbi riguardo al rispetto del suo dovere di evitare qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati (art. 12 lett. a LLCA).

                                         Il presente giudizio viene pertanto trasmesso alla Commissione di disciplina degli avvocati per l’esame di sua competenza.

 

 

                                13.   Essendovi il fondato sospetto che il convenuto si sia reso colpevole del reato di falsa dichiarazione in giudizio (art. 306 CP; cfr. consid. 10.1 e 10.2.1.2), la presente decisione viene parimenti trasmessa al Ministero Pubblico per le sue incombenze (art. 27a LOG).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

 

 

decide:

 

 

I.    L’appello 24 gennaio 2023 di AP 1 è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 7 dicembre 2022 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:

 

1.       La petizione è accolta.

                                         1.1.  AO 1 è condannato a pagare ad AP 1
CHF 43'221.05 oltre interessi al 5% dal 17 maggio 2017.

                                         1.2.  L’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano è rigettata in via definitiva.

                                         2.     La tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 4'000.- sono poste a carico del convenuto, che rifonderà all’attore CHF 6'500.- a titolo di ripetibili.

                                     

                                     

                                   II.   Le spese processuali di CHF 4'000.- sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà all’appellante CHF 3'000.- per ripetibili d’appello.

                                     

 

                                  III.   Notificazione:

 

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                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, alla Commissione di disciplina degli avvocati, Muralto, e al Ministero Pubblico, Lugano

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).