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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Fiscalini, presidente |
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vicecancelliera: |
Bellotti |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2022.12 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord - promossa con petizione 12 luglio 2022 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 36'800.- lordi oltre interessi
a titolo di salario;
richiesta avversata dalla convenuta e che il Pretore ha accolto con decisione 13
settembre 2023;
appellante la convenuta, che con “ricorso” 13 ottobre 2023 ha chiesto che la causa
venga “riaperta e riesaminata”;
tenuto conto che l’appello non è stato notificato all’attore per una risposta;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Con contratto di lavoro 7 settembre 2020 AP 1, società attiva nel settore dei macchinari edili, ha assunto AO 1 in qualità di “aiuto montatore di gru” a partire dal 14 settembre 2020, per un salario mensile lordo di fr. 4'600.- (doc. C).
B. Dopo l'inoltro dell'istanza di conciliazione in data 25 marzo 2022 e l'ottenimento dell'autorizzazione ad agire il 29 aprile 2022, con petizione 12 luglio 2022 AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord, postulandone la condanna al pagamento di fr. 36'800.- lordi oltre interessi del 5% dal 1° luglio 2021 a titolo di salario per il periodo novembre 2020 - giugno 2021, durante il quale egli aveva prestato la sua attività lavorativa sulla base di un nuovo contratto prodotto quale doc. F. Contestualmente, l’attore ha postulato l’ammissione all’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.
C. Con risposta 8 settembre 2022 la convenuta si è opposta alla petizione, rilevando che il contratto doc. C era stato disdetto dall’attore per il 31 ottobre 2020 (doc. 1) e che egli nel periodo successivo aveva unicamente svolto alcune ore lavorative su chiamata già remunerate, contestando di avere mai sottoscritto un nuovo contratto (v. dichiarazione scritta 24 dicembre 2021 di M__________, suo socio e direttore, di cui al doc. 5), eccependo la falsificazione del doc. F come pure rilevando di avere per tale motivo denunciato l’attore presso il Ministero Pubblico per falsità in documenti e altri reati (v. doc. 2), ritenuto che la procedura penale (INC.2021.11217/GD/GD) era stata sospesa in attesa dell’esito di quella civile (doc. 3).
D. Con replica 13 ottobre 2022 e duplica 15 novembre 2022 le parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni, contestando quelle avverse.
E. Con scritto 18 gennaio 2023 l’attore, dietro richiesta del Pretore, ha prodotto la versione originale del contratto doc. F (doc. U).
F. Esperita l'istruttoria e raccolto l’allegato conclusivo scritto 4 luglio 2023 della convenuta (mentre l’attore ha rinunciato a inoltrare il proprio), con decisione 13 settembre 2023 il Pretore ha da una parte rigettato l’istanza di assistenza giudiziaria di AO 1, e dall’altra ha accolto la sua petizione, condannando AP 1 a versargli fr. 31'037.50 netti oltre interessi del 5% dal 1° luglio 2021 e a sopportare gli oneri processuali (complessivi fr. 1'600.- per tassa di giustizia e spese e fr. 3'100.- a titolo di ripetibili).
In sintesi, il Pretore ha stabilito che l’eccezione di falso sollevata dalla convenuta avverso il contratto di lavoro doc. F/doc. U è infondata, avendo M__________ riconosciuto, nella sua deposizione, di averlo sottoscritto (verbale 14 febbraio 2023, p. 4), come pure che l’attore ha sufficientemente dimostrato le sue prestazioni lavorative e il suo diritto a percepire un salario mensile di fr. 4'600.- lordi da novembre 2020 fino a giugno 2021 (complessivi fr. 31'037.50 netti) mentre la convenuta non ha provato di avere già versato tali importi alla controparte.
G. Con appello (“ricorso”) 13 ottobre 2023 AP 1 si è aggravata contro tale giudizio, adducendo nuovi fatti e nuovi mezzi di prova e chiedendo che la causa “venga riaperta e riesaminata”.
H. Il gravame non è stato notificato a AO 1 per una risposta.
E considerato
in diritto:
1. Giusta l'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili con appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).
In concreto, la decisione di prima sede è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l'appellabilità del giudizio impugnato. Inoltre l’appello 13 ottobre 2023, inoltrato entro il termine di 30 giorni dalla notifica della decisione del Pretore (art. 311 cpv. 1 CPC) è senz’altro tempestivo.
2. L'atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). La parte appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore, ovvero cercare di dimostrare che la sua tesi si impone su quella della decisione impugnata. Essa non può dunque limitarsi a riproporre le allegazioni di fatto o gli argomenti giuridici fatti valere in prima istanza, ma deve cercare di stabilire che la decisione impugnata è errata per quanto riguarda i fatti accertati o le conclusioni giuridiche tratte da essi offrendo critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali. Secondo la giurisprudenza, oltre alla motivazione in senso proprio, l'appello deve contenere le conclusioni. Dall’allegato deve risultare che l'appellante impugna la decisione di primo grado e le modifiche che intende ottenerne. In linea di principio una domanda di giudizio deve poter essere innalzata a dispositivo della sentenza senza richiedere cambiamenti. Resta riservato il divieto di un formalismo eccessivo (art. 29 cpv. 1 Cost.). Se l’interpretazione delle conclusioni carenti, alla luce della motivazione dell'appello (eventualmente in combinazione con la decisione del primo giudice) consente di capire in modo chiaro cosa chieda il ricorrente o, in caso di pretese da quantificare, quali importi debbano essere assegnati, il ricorso può comunque essere eccezionalmente preso in considerazione (DTF 137 III 617 consid. 4.2.2, 4.3 e 6.2; STF 4A_297/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 4.3; IICCA del 29 marzo 2021, inc. 12.2020.145, consid. 9).
L'obbligo di motivazione previsto all'art. 311 cpv. 1 CPC è una condizione di ricevibilità dell'appello, da esaminare d'ufficio (STF 4A_651/2012 del 7 febbraio 2013 consid. 4.2). Se tale presupposto fa difetto, l'autorità cantonale superiore non entra nel merito della lite.
3. Giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC, in sede di appello, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova sono considerati solo se vengono immediatamente addotti e dinnanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze. Trattandosi di elementi che avrebbero teoricamente già potuto essere presentati al Pretore, spetta alla parte che intende invocarli in secondo grado dimostrare di aver fatto prova della diligenza da lei esigibile, ciò che implica in particolare il dovere di esporre precisamente le ragioni che hanno in precedenza impedito la loro produzione (STF 4A_334/2012 del 16 ottobre 2012 consid. 3.1).
4. Ora, nel caso concreto il gravame risulta di primo acchito irricevibile già solo per la genericità della sua richiesta di giudizio (riapertura e riesame della causa), che non permette di comprendere se l’appellante mira a un annullamento della decisione pretorile e al rinvio dell’incarto al primo giudice per nuovo esame, oppure a una sua riforma, e nemmeno se egli chiede che la petizione venga respinta oppure solo parzialmente accolta, e in quale misura. Aggiungasi che anche le motivazioni contenute nel gravame sono prive del necessario confronto con il giudizio impugnato e del tutto carenti rispetto a quanto previsto dalla summenzionata giurisprudenza.
Innanzitutto, l’appellante sostiene che il contratto doc. F presenti, oltre a errori grammaticali, anche gravi discrepanze (in particolare giacché M__________, presunto firmatario del contratto per conto della datrice di lavoro, si trovava in quel periodo ricoverato in ospedale) e sembra lamentare il mancato esperimento di una perizia calligrafica; essa tuttavia non menziona alcuna prova a supporto del suo dire e non considera minimamente che, giusta gli accertamenti pretorili, lo stesso M__________ ha ammesso di avere sottoscritto tale documento, sicché la postulata perizia era superflua (v. anche ordinanza probatoria 19 aprile 2023, non contestata con l’impugnativa).
L’appellante afferma anche che AO 1 in passato avrebbe già falsificato certuni documenti (non meglio specificati) e preannuncia l’invio di una registrazione telefonica che attesterebbe presunti comportamenti scorretti del medesimo (ivi comprese “svariate minacce a titolo estorsivo”), ma la censura è eccessivamente generica e non puntualmente riferita alla sottoscrizione del contratto oggetto della presente controversia oltre che incomprovata, ritenuto che la prova relativa alla registrazione neppure è stata prodotta o offerta nelle debite forme motivandone la ricevibilità ai sensi dell’art. 317 CPC.
Infine, l’insorgente annette al gravame dei nuovi documenti (messaggi Whatsapp) nei quali a suo modo di vedere la controparte confermerebbe di avere ricevuto dei “pagamenti a saldo”, ma non spiega perché gli stessi dovrebbero essere ritenuti ricevibili ai sensi dell’art. 317 CPC, né di quali importi si tratti, né come dovrebbe conseguentemente essere modificata la decisione di primo grado.
5. Per tutti questi motivi, l'appello dev'essere dichiarato manifestamente irricevibile, motivo per il quale la parte appellata non è stata chiamata a formulare una risposta (art. 312 cpv. 1 CPC in fine).
6. Le spese processuali di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 31'037.50, seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) e ammontano a fr. 1'500.- (art. 2, 7 e 13 LTG). Non si assegnano ripetibili.
7. Il presente giudizio, riguardando la non entrata nel merito di un’impugnazione manifestamente inammissibile e manifestamente non motivata in modo sufficiente, può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell’art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG.
Per questi motivi,
richiamati l'art. 106 CPC e la LTG,
decide:
1. L'appello 13 ottobre 2023 di AP 1 è irricevibile.
2. Le spese processuali della procedura d'appello, pari a fr. 1’500.-, sono a carico dell'appellante. Il maggiore anticipo sarà restituito. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord e al Ministero Pubblico, Lugano
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).