Incarto n.
12.2023.13

Lugano

15 giugno 2023/jh              

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa – inc. n. OR.2014.4 – della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione 16 aprile 2014 da

 

 

 

 AP 1 

patrocinato dall'  PA 1 

 

 

contro

 

 

 

 AO 1 

patrocinato da  PA 2 

 

 

 

 

 

con cui l'attore ha chiesto, previo annullamento del contratto di compravendita del 51% delle quote azionarie della __________ SA, la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 360'000.- oltre interessi al 5% dal 30 ottobre 2011 come pure il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da quest'ultimo al PE n. __________71 dell'UEF di Biasca;

 

domande avversate dal convenuto e che il Pretore ha respinto con sentenza 14 dicembre 2022;

 

appellante l'attore che, con atto di appello 24 gennaio 2023, postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre il convenuto con risposta 18 aprile 2023 propone di respingere l'appello, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                                  A.   La __________ SA di __________ è una società attiva dal __________ nel campo della progettazione ed esecuzione di impianti elettrici e telematici come pure della costruzione di quadri elettrici ed elettropneumatici. AO 1, socio fondatore, è tuttora iscritto a registro di commercio come presidente del consiglio di amministrazione con firma individuale.

 

                                  B.   AP 1, elettricista ed economista aziendale, è un imprenditore attivo nel medesimo settore. Dopo avere costituito nel 1992 la D__________ SA di __________, nel 1999 egli ha acquisito la E__________ SA, sempre attiva nel comparto dell'impiantistica elettrica e telematica, che ha poi ripreso per fusione la D__________ SA. Volendo investire gli importanti utili conseguiti con tali attività, AP 1 ha iniziato una ricerca tra aziende che, senza possibilità di successione famigliare, fossero disposte ad aprire una trattativa, trovando nella __________ SA un'opportunità (doc. 9, pag. 30).

 

                                  C.   Dopo – almeno – un incontro personale, il 20 maggio 2011 __________ G__________ (direttore della S__________ SA che si occupava dei conti della __________ SA) ha formulato per conto di AO 1 (rappresentante della totalit delle azioni) un'offerta per la vendita dell'intero capitale azionario (50 azioni nominative da fr. 1'000.- l'una) a
fr. 1'500'000.- (doc. 3). Al che AP 1 ha chiesto il 24 maggio 2011 di visionare i bilanci e i conti economici per gli anni dal 2008 al 2010, i relativi rapporti di revisione, il riassunto (lista) dei lavori in corso al 31 dicembre 2009 e 2010 nonché l'elenco dei dipendenti e dei salari per gli anni dal 2008 al 2010 (doc. 6). Dopo avere "visionato" l'azienda ed essersi "addentrato nei conti" messigli a disposizione, AP 1 ha proposto il 17 giugno 2011 a AO 1 l'acquisto del 55% (di cui il 51% per sé e il resto per altri interessati) del pacchetto azionario al prezzo di fr. 632'500.- (doc. 6). In vista di tale acquisto e per l'ottenimento di un finanziamento bancario, lo stesso AP 1 ha presentato un business plan nel quale figurava una valutazione del valore societario oscillante tra fr. 440'471.- e
fr. 1'062'693.- (doc. 9, penultimo e terzultimo foglio).

 

                                  D.   Ricevuto un bilancio intermedio 2011 della società, AP 1 ha chiesto il 15 settembre 2011 ulteriori informazioni e documenti, tra cui "la lista dei lavori in corso oggettiva" e la spiegazione del perché "è così alta questa cifra" (doc. F). Quello stesso giorno __________ G__________ ha trasmesso la lista dei lavori in corso al 30 giugno 2011 (doc. 12). Il 22 settembre seguente AP 1 ha quindi sottoscritto un'"offerta per acquisto di capitale" che faceva stato fra l'altro di un valore aziendale di riferimento di fr. 1'200'000.- e prevedeva un punto n. 4 ("Norme relative alla copertura della liquidità aziendale") in virtù del quale gli azionisti "dispongono che vengano emesse, entro due settimane dalla data della firma del presente accordo, le fatture necessarie con l'obiettivo di ridurre di, al minimo, Sfr. 300'000.00 (…) i lavori in corso, come da lista (…) del 30 giugno 2011" (doc. B).

 

                                  E.   AO 1 (in rappresentanza di tutti gli azionisti) e AP 1 hanno in seguito firmato l'11 novembre 2011 il contratto per l'acquisto del 51% delle azioni al prezzo di
fr. 612'000.-, da pagare in quattro rate: la prima di fr. 360'000.- entro il 30 ottobre 2011, la seconda di fr. 24'000.- entro il 3 dicembre 2011, la terza di fr. 58'000.- entro il 31 dicembre 2012 e la quarta mediante cessione "nei tempi tecnici necessari al passaggio di proprietà" di un appartamento di proprietà dell'acquirente del valore (al netto delle ipoteche) di fr. 170'000.- (doc. 2, punto n. 3). L'accordo intendeva regolare anche il cambiamento di gestione e direzione della società (punto n. 1) e prevedeva inoltre un diritto di prelazione sul restante valore aziendale, da definire entro il 31 dicembre 2012 (punto n. 3). In base alla convenzione "il nuovo socio" era coinvolto da subito nella gestione aziendale, assumendo la funzione di direttore (con uno stipendio lordo annuo di fr. 110'000.- e per una durata minima di 5 anni) e già per il periodo 2011 – 2012 avrebbe beneficiato di "una partecipazione straordinaria agli utili che non supera CHF 90'000.- (…)" secondo modalità da definire entro il 31 dicembre 2011 (punto n. 1, 3c e 3d). Le azioni del nuovo socio sarebbero infine rimaste depositate presso un terzo garante (punto n. 3e). Non è invece più stato ripreso il punto n. 4 dell'offerta 22 settembre 2011 (sopra, lett. D in fine).

 

                                  F.   Pagata la prima rata di fr. 360'000.- e depositati – presso la S__________ SA – i certificati rappresentanti 26 azioni della __________ SA (doc. V), AP 1 è subito entrato in carica come direttore della società ed è stato iscritto nel registro di commercio come delegato con firma individuale il 5 aprile 2012 (doc. C). Invocando problemi di liquidità della società, egli ha chiesto nell'aprile 2012 a G__________ Z__________ della G__________ SA (società di revisione della E__________ SA) di verificare i bilanci dal 2008 al 2010 della __________ SA. G__________ Z__________ gli ha risposto il 29 maggio 2012 che il problema risiedeva nella posizione "lavori in corso" che negli ultimi 3 anni era aumentata in maniera evidente, tant'è che nel bilancio 2010 risultava di fr. 60'000.- superiore (fr. 559'000.- contro i fr. 499'000.-) rispetto alla lista a disposizione (doc. C nell'inc. CM.2013.44). Sospeso il 31 maggio 2012 prudenzialmente ogni ulteriore pagamento (doc. 16), AP 1 ha incaricato un suo amico, S__________ P__________ della M__________ __________ Sagl, di verificare uno specifico appalto ("Residenza al __________") per gli anni dal 2008 al 2010. Riscontrata una differenza di fr. 60'000.- nel 2010, il consulente gli ha consigliato il 5 settembre 2012 di estendere l'analisi a tutti i lavori in corso iscritti a bilancio (doc. Q). Da tale analisi, del 9 novembre 2012, è emersa una differenza di fr. 12'000.- al 31 dicembre 2009 e di fr. 149'000.- al 31 dicembre 2010, con un utile di esercizio di fr. 70'373.41 per il 2009 e una perdita di
fr. 79'931.93 per l'esercizio 2010 (doc. E nell'inc. CM.2013.44).

 

                                  G.   Preso atto di ciò, il 14 novembre 2012 AP 1 ha chiesto l'annullamento del contratto di compravendita e proposto l'elaborazione di un nuovo accordo sulla base della "Praktiker Methode“ (doc. 13). Egli ha poi rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore delegato (doc. 20), il 5 dicembre 2012, e di direttore, il 12 dicembre seguente, rivendicando la restituzione della prima rata più gli interessi (doc. 40). Il 20 dicembre 2012 AP 1 ha formalizzato che "per l'errore in cui sono caduto allorquando sapevi perfettamente dello stesso o comunque ne dovevi essere a conoscenza, non mi ritengo assolutamente vincolato dal contratto" (doc. 14). AP 1 ha quindi fatto notificare il 12 novembre 2013 a AO 1 il PE n. __________71 dell'UEF di Biasca per
fr. 360'000.- più interessi al 5% dal 30 ottobre 2011, cui l'escusso ha interposto tempestivamente opposizione (doc. H nell'inc. CM.2013.44).

 

                                  H.   Decaduto infruttuoso, il 16 gennaio 2014, il tentativo di conciliazione (inc. CM.2013.44), con petizione 16 aprile 2014 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Riviera per ottenere, previo annullamento del contratto di compravendita 11 novembre 2011, la condanna del convenuto al pagamento di fr. 360'000.- oltre interessi al 5% dal 30 ottobre 2011 come pure il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________71 dell'UEF di Biasca, protestate tasse, spese e ripetibili. In sintesi, l'attore ha rilevato che il prezzo di vendita era stato determinato solo sulla base dei dati contabili che però AO 1, falsando la posizione "lavori in corso", avrebbe intenzionalmente gonfiato per indurlo all'acquisto delle quote azionarie a un prezzo non corrispondente alla realtà, come egli ha scoperto dopo essere entrato nella società e avere riscontrato problemi di liquidità. A prescindere dal dolo del venditore, per l'attore il contratto era, comunque sia, viziato da errore essenziale. Avesse infatti saputo che rispetto ai bilanci esaminati prima della firma del contratto, risultavano ammanchi per complessivi fr. 161'000.- alla voce "lavori in corso", egli non avrebbe di certo acquistato le azioni.

 

                                    I.   Il 14 luglio 2014 AO 1 ha fissato un ultimo termine a AP 1 fino al 22 luglio 2014 per versare la seconda e terza rata (doc. 17). Visto il rifiuto di quest'ultimo (doc. 18), AO 1 ha dichiarato il 21 luglio 2014 di rinunciare alla prestazione tardiva e di pretendere il danno derivante dall'inadempimento (art. 107 cpv. 2 CO) rinunciando a sua volta a fornire la propria prestazione (il trasferimento delle azioni) ma senza recedere dal contratto (doc. 19). A seguito di ciò i 26 certificati azionari depositati presso la S__________ SA sono stati restituiti al venditore alla fine di luglio 2014 (doc. V).

 

                                  L.   Con risposta 18 settembre 2014 AO 1 si è opposto alla petizione. Al che AP 1 ha replicato il 21 novembre 2014 ribadendo la propria posizione. Altrettanto ha fatto AO 1 con la duplica 6 febbraio 2015. Intanto quest'ultimo ha venduto l'intero pacchetto azionario per fr. 300'000.- dapprima, nel dicembre 2014, a G__________ L__________ (doc. 36) e poi, vista la risoluzione consensuale fra le parti nell'agosto 2015 (doc. 38), a M__________ B__________ il 4 marzo 2016 (doc. 39).

 

                                  M.   Esperita l'istruttoria, durante la quale C__________ M__________ è stato incaricato di allestire una perizia contabile sui conti della __________ SA atta ad accertare il valore oggettivo dei lavori in corso allibrati a bilancio come pure la situazione finanziaria della società negli anni 2008 – 2011, e raccolti i memoriali conclusivi 8 e 14 luglio 2022, precisati con gli allegati spontanei del 20 e 26 luglio 2022 in cui le parti hanno ulteriormente illustrato il loro punto di vista, il Pretore ha respinto la petizione con decisione del 14 dicembre 2022, ponendo le spese processuali di fr. 41'000.- (di cui fr. 25'428.- di perizia) a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla controparte fr. 28'000.- per ripetibili.

 

                                  N.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 24 gennaio 2023 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 18 aprile 2023 AO 1 propone di respingere l'appello, con protesta di tasse, spese e ripetibili di secondo grado.

 

Considerando

 

in diritto:

 

                                   1.   La decisione impugnata è una decisione finale in una controversia patrimoniale dal valore superiore a fr. 10'000.- per cui la sua appellabilità è pacifica (v. art. 308 CPC). Il giudizio querelato è stato notificato all'attore il 15 dicembre 2022. Introdotto il 24 gennaio 2023 l’appello è così tempestivo, tenuto conto della sospensione dei termini dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC (v. art. 311 cpv. 1 CPC). Tempestiva risulta altresì la risposta all’appello in virtù degli art. 145 cpv. 1 lett. a e 142 cpv. 3 CPC (v. art. 312 CPC).

 

                                   2.  

                                2.1   Nella decisione impugnata il Pretore ha vagliato anzitutto la tesi attorea secondo cui il contratto di compravendita era viziato per dolo del venditore (art. 28 CO). Scartata l'ipotesi che la clausola n. 4 (sopra, lett. D) sia stata tolta dalla versione definitiva con l'inganno, il Pretore ha ricordato che i primi contatti fra le parti risalivano al 2011 allorché i conti del 2010 della cedenda società erano già chiusi e in fase di revisione da parte dell'Ufficio di revisione che li ha poi approvati con conseguente imposizione fiscale degli utili, sicché il convenuto, ancora ignaro del fatto che l'attore fosse interessato alla sua azienda, non poteva avere intenzionalmente "gonfiato" i conti per ingannarlo. Tanto più che i dati contabili erano stati allestiti secondo un metodo consolidato da tempo presso la società e quindi non ad hoc in vista della vendita. Oltre a ciò, il venditore sarebbe rimasto attivo nella gestione aziendale a fianco dell'acquirente almeno fino al 31 dicembre 2012, il che non indiziava certo un'intenzione ingannevole del venditore (loc. cit., pag. 11 seg.).

 

                                         Quanto alla posizione "lavori in corso", per il perito giudiziario essi erano sì oggettivabili ma ad ogni buon conto frutto di una valutazione del management e si connotavano come "il valore totale delle prestazioni lavorate da un'azienda in un determinato periodo (esercizio) per le quali non sia ancora stata emessa una fattura". Si trattava di una tematica complessa e i calcoli esposti dal perito costituivano un valore massimo teorico e non una cifra stabilita precisamente che quindi poteva rivelarsi giusta o sbagliata. Certo il perito aveva riscontrato un'organizzazione contabile non particolarmente adeguata e finanche rischiosa o non prudenziale, ancorché piuttosto tipica delle PMI di famiglia, che aveva contribuito a generare perlomeno confusione "con influsso anche nel quadro dell'interpretazione dello stato patrimoniale e di risultato della società". Tuttavia non si poteva sostenere che il venditore, figura centrale della struttura, fosse conscio delle criticità rilevate dal perito e delle sue valutazioni troppo semplicistiche, dato che, per finire, per quanto attestato dallo stesso perito giudiziario, i "lavori in corso" allibrati a bilancio erano stati regolarmente fatturati e incassati entro sei mesi. Nessuna condotta ingannevole poteva dunque rimproverarsi a AO 1, il quale, convinto della correttezza dei dati contabilizzati, non poteva certo informare la controparte di qualcosa di cui non aveva contezza e che a ogni modo aveva fornito al compratore tutte le informazioni e documentazione richieste, comprese le pezze giustificative, senza nulla nascondere a AP 1 che del resto era già da anni a capo di una ditta del settore e si poteva presumere fosse avvezzo all'analisi dei documenti contabili. Nessun indizio di dolo poteva infine ravvisarsi nella successiva vendita a terzi delle azioni a un quarto del prezzo stabilito fra le parti, tale vendita essendo avvenuta tre anni dopo in un differente contesto e oltretutto a una cifra non troppo distante dalla valutazione più prudenziale operata tre anni prima dallo stesso attore nel suo business plan (loc. cit., pag. 12 a 14).

 

                                2.2   Il Pretore ha poi esaminato la possibilità che il contratto fosse viziato da errore essenziale a causa della sopravvalutazione contabile dei "lavori in corso" che avrebbe indotto AP 1 ad acquistare le quote azionarie. A fronte della tesi attorea secondo cui il valore della società doveva essere stabilito solo sulla base dei dati contabili, il primo giudice ha rilevato che in realtà fra le parti le trattative si erano protratte per mesi e il contratto era stato firmato dopo approfondita valutazione da parte dell'acquirente che ne aveva le capacità e che per finire aveva deciso di acquistare al prezzo convenuto indipendentemente dai dati contabili, oltretutto dopo avere visionato l'azienda ed essersi addentrato nei conti. Il Pretore non ha disconosciuto che, stando al punto 2 del contratto, le parti si erano date atto che per determinare il valore delle quote faceva stato il modello di calcolo utilizzato dall'amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e che gli scambi fra loro avevano riguardato effettivamente richieste di documentazione contabile. Sta di fatto che il 14 novembre 2012 AP 1 aveva proposto alla controparte l'elaborazione congiunta di un nuovo contratto sulla scorta della "Praktiker Methode", di modo che, per deduzione, il prezzo originario non derivava solo da una valutazione oggettiva. Senza contare che nel business plan da lui stesso allestito l'attore aveva allegato due valutazioni AFC varianti da fr. 440'471.- a fr. 1'062'693.- e che ciò nonostante egli riteneva adeguato il prezzo di fr. 1'200'000.- , quindi superiore a ogni sua più rosea valutazione. Partendo dalla presumibile valutazione AFC su cui si erano fondate le parti, il perito, fatte alcune correzioni, aveva ricostruito un valore aziendale di
fr. 700'000.-. Il che confermava, secondo il Pretore, che le parti si erano intese sul prezzo a prescindere dalle cifre, valorizzando le importanti commesse assegnate alla società e recependo l'elevato livello di autostima e di leggerezza nei più elementari controlli del giovane imprenditore ("sedicente già navigato") che era "voglioso di sviluppo e di sfide". Considerate le "crasse" differenze rilevate dal perito fra le distinte dei lavori in corso del 2009 e del 2010 rispetto ai valori allibrati a bilancio, il Pretore ha reputato che da un imprenditore di esperienza come AP 1, che aveva a disposizione tutta la documentazione contabile, comprese le pezze giustificative, e aveva gli strumenti per verificare la posizione, si poteva pretendere un "approfondimento più insistente" della questione se questa fosse stata così importante per la formazione della sua volontà. D'altronde anche G__________ Z__________, consulente contabile dell'attore, aveva dichiarato che la procedura per valutare i lavori in corso era semplice e che per verificare l'eventuale sopravvalutazione sarebbe bastato confrontare i dati societari 2009/2010 con le fatture emesse successivamente.

 

                                         Ricordato come per lo stesso perito fosse complicato impostare una valutazione d'impresa esclusivamente sui dati "contabili consuntivi" ancorché "oggettivati" e come una valutazione (aziendale) non corrisponde a un controllo contabile, il primo giudice ha ritenuto condivisibile la conclusione dell'esperto circa il concorso degli elementi personali (fra cui soprattutto una leggerezza e sopravvalutazione da parte dello stesso acquirente) che hanno portato alla determinazione del prezzo. In definitiva AP 1 – che per di più aveva accettato per negligenza di eliminare la clausola n. 4 che imponeva la fatturazione dei lavori in corso entro due settimane dalla firma del contratto – non ha quindi dimostrato, per il Pretore, che il valore dei lavori in corso allibrati a bilancio fosse determinante per la formazione della sua volontà. Senza dimenticare che, come ha accertato sempre il perito, quei lavori sono stati fatturati e incassati entro sei mesi, sicché per finire i dati forniti in vista dell'acquisto si sono rivelati corretti (loc. cit., pag. 14 a 17).

 

                                2.3   Stante la validità del contratto, il Pretore ha concluso che la prima rata di acquisto di fr. 360'000.- era stata versata per causa legittima, così come valide erano la messa in mora del compratore (art. 107 cpv. 2 CO) e la dichiarazione di mantenere il contratto con rinuncia alla prestazione tardiva e di riflesso anche alla sua controprestazione. Non avendo il versamento della prima rata comportato alcun passaggio di proprietà delle quote azionarie, il venditore aveva quindi il diritto di computare il suo danno secondo la differenza fra il prezzo di vendita della cosa (fr. 612'000.-) e quello a cui l'ha posteriormente venduta
(fr. 153'000.-, ovvero 51% di fr. 300'000.-) in buona fede (art. 215 cpv. 1 CO), sicché l'attore non aveva titolo per pretendere la restituzione di fr. 360'000.- e la petizione andava respinta (loc. cit., pag. 17 seg.).  

 

                                   3.   L'appellante esordisce con una esposizione della cronistoria e dello svolgimento processuale (memoriale, pag. 3 a 8). Nella misura in cui si limita a narrare i fatti dal suo punto di vista e non spiega perché l'accertamento del Pretore sarebbe erroneo, l'appello sfugge a ogni disamina.

 

                                3.1   Per quel che è dei punti contestati, l'appellante rimprovera al primo giudice, riguardo all'offerta 17 giugno 2011 di fr. 632'500.- per l'acquisizione del 55% delle azioni della __________ SA, di avere chiosato, senza alcun supporto probatorio, che il valore di riferimento per l'intero pacchetto azionario sarebbe stato di fr. 1'150'000.-, trascurando che il valore di un pacchetto azionario non corrisponde in maniera proporzionale e aritmetica a quello di tutte le azioni (memoriale, pag. 4). A parte però che non è dato di comprendere quali conseguenze egli tragga da tale doglianza, l'appellante non si avvede che la medesima proporzione aritmetica è stata ripresa nel contratto definitivo (valore aziendale di riferimento di fr. 1'200'000.- a fronte di un prezzo di acquisto del 51% delle quote azionarie di fr. 612'000.-: doc. 2). Al proposito non giova dunque attardarsi.

 

                                3.2   Sempre per quanto attiene alla ricostruzione dei fatti, l'appellante si duole che il Pretore non abbia considerato l'accertamento del perito giudiziario, stando al quale, tolti i lavori in corso, il valore della società era di soli fr. 110'000.-, finanche inferiore al valore contabile del capitale proprio (memoriale, pag. 6 con rinvio al referto peritale, pag. 44). L'attore omette tuttavia di riportare le considerazioni successive del perito, in cui C__________ M__________ ha illustrato che è complicato impostare una valutazione d'impresa esclusivamente su dati "contabili consuntivi" quand'anche essi siano "oggettivati" e che una valutazione di una PMI non si limita al mero calcolo numerico ma comprende anche altri elementi, quali le opportunità di lavoro, quindi "a prescindere dai meri numeri" (perizia, pag. 44). A parte ciò, il Pretore si è riferito alla valutazione AFC presumibilmente considerata dalle parti per definire il prezzo e che l'esperto ha corretto in fr. 700'000.- per confermare quanto ipotizzato dallo stesso perito, ovvero che le parti avevano concordato il prezzo "a prescindere dalle cifre" e non senza una certa leggerezza del compratore. Il passaggio invocato dall'appellante non modifica quindi, sotto questo profilo, nulla alla conclusione da cui si è dipartito il primo giudice, ovvero che in virtù delle "crasse" differenze fra le distinte dei lavori e i valori allibrati a bilancio, da un imprenditore di esperienza come AP 1 si potevano pretendere maggiori approfondimenti, sicché non era dimostrato che il valore dei lavori in corso allibrati a bilancio fosse determinante per la formazione della sua volontà. Su questa questione (dell'essenzialità soggettiva) come sugli altri aspetti (dolo) sollevati dall'appellante si tornerà ancora in seguito.

 

                                3.3   L'appellante obietta che il perito giudiziario non ha potuto valutare l'insieme della documentazione relativa agli esercizi 2009/2010 siccome, a dire del convenuto, non più disponibile e avrebbe limitato così il suo esame su documentazione parziale ancora presente (in sintesi, sulla posizione "Residenza al __________"). Egli rimprovera al Pretore di avergli addossato le conseguenze della mancata prova sulla valutazione dei lavori in corso, tutelando la condotta abusiva della controparte, che avrebbe eliminato documentazione probatoria al fine di vanificare la ricerca della verità (memoriale, pag. 7). Ora, sarà anche vero che la mancata trasmissione al perito dei dati antecedenti il 2011 (ovvero per il periodo in esame) per l'addotta scadenza dei termini legali di archiviazione (v. perizia, pag. 20) può destare qualche perplessità. Ciò non toglie che il Pretore – contrariamente all'opinione dell'appellante – non ha ribaltato sull'attore le conseguenze di questa mancata produzione. L'appellante perde di vista che tale circostanza non ha impedito al perito giudiziario di operare una valorizzazione globale sulla scorta delle informazioni già agli atti (ibidem). A prescindere da ciò, come già accennato, la questione non era tanto la sopravvalutazione contabile dei lavori in corso – circostanza di per sé pacifica – quanto il tema di sapere se tale aspetto fosse determinante per la volontà dell'acquirente. E che per tale aspetto l'onere della prova gravasse sul compratore che si prevaleva di un vizio della volontà non fa dubbio (cfr. STF 5A_772/2014 del 17 marzo 2015 consid. 5.1). Altra è la questione – che sarà affrontata in appresso – se il Pretore abbia correttamente applicato questo principio.

 

                                   4.  

                                4.1   L'appellante lamenta quindi che il Pretore non abbia ravvisato gli estremi dell'errore essenziale (art. 24 cpv. 1 n. 4 CO). Ribadisce che, secondo il principio della buona fede negli affari, la corretta valutazione della voce "lavori in corso" nei bilanci di una SA rappresenta un elemento oggettivamente rilevante nel contesto della cessione onerosa delle sue quote azionarie giacché da essa dipende il valore commerciale dell'azienda e, di riflesso, dei titoli azionari. Confermerebbe ciò l'accertamento del perito giudiziario che ha valutato la __________ SA, senza i lavori in corso, in soli fr. 110'000.-. Come pure il fatto che successivamente l'intero pacchetto azionario è stato venduto dal convenuto per fr. 300'000.- dapprima a G__________ L__________ e poi a M__________ B__________, i quali avrebbero receduto dal contratto siccome ingannati sul valore della società e non perché con il trascorrere del tempo sarebbero mutate le circostanze economiche, come ha ritenuto invece il Pretore che si sarebbe limitato al proposito a riprendere le affermazioni del convenuto e senza il minimo riscontro probatorio (memoriale, pag. 9 seg.).

 

                                         L'attore deplora altresì che la posta dei lavori in corso non sia stata ritenuta soggettivamente rilevante per la conclusione del contratto 11 novembre 2011. Smentirebbe ciò la circostanza che, già durante la fase precontrattuale, egli ha più volte chiesto spiegazioni al convenuto su tale voce e, non appena scoperta la problematica e preso atto del rifiuto della controparte di ridurre il prezzo di vendita, ha fatto uso della facoltà di recesso (art. 31 CO). Come sarebbe comprovato che la sopravvalutazione dei lavori in corso abbia causato problemi di liquidità della società e abbia avuto un impatto negativo sull'operatività della medesima, smentendo così l'assunto pretorile – non sorretto da alcun elemento probatorio – secondo cui le posizioni in questione erano state fatturate e incassate nel semestre successivo (loc. cit., pag. 10). Basterebbe del resto consultare la perizia (pag. 51) per avvedersi dell'erroneità di tale assunto. Così per la sola "Residenza Al __________" il mancato incasso è stato di fr. 40'000.-, mentre per il cantiere "R__________ G__________, __________" a fronte di una valutazione dei lavori in corso al 30 giugno 2011 di fr. 5'000.- non vi è stato alcun incasso successivo, per il "Consorzio __________, Res. __________" a una valutazione dei lavori in corso al 31 dicembre 2011 di fr. 130'000.- è seguito nel 2012 un incasso di soli fr. 67'500.-, similmente a quanto avvenuto per le posizioni "Carpenteria Chiesa, __________" (valutazione lavori in corso al 31 dicembre 2010 fr. 40'000.-; incasso nel 2012 fr. 31'438.-) e "Casa Comunale __________" (valutazione lavori in corso al 31 dicembre 2011 fr. 15'000.-; incasso nel 2012 fr. 9'725.-).

 

                                         L'appellante contesta inoltre di avere accettato per negligenza l'eliminazione della clausola contrattuale n. 4 che imponeva la fatturazione dei lavori in corso entro due settimane dalla firma del contratto in modo da ridurre di almeno fr. 300'000.- quella voce del bilancio intermedio 30 giugno 2011. Tale clausola sarebbe stata eliminata con l'inganno della controparte e senza che egli potesse aspettarsi una manomissione. Egli lamenta infine una lesione dell'art. 8 CC nella misura in cui il Pretore ha condiviso la conclusione del perito giudiziario circa la concomitanza di elementi personali nella determinazione del prezzo allorché tale conclusione si esauriva in mere supposizioni personali del perito che non gli competevano e che per di più erano prive di riscontro probatorio (loc. cit., pag. 11 seg.).  

 

                                4.2   Come già ricordato ancora di recente da questa Camera (sentenza inc. 12.2022.50 del 16 settembre 2022 consid. 6.1), per ammettere un errore essenziale, occorre che esso verta su una determinata circostanza di fatto, che in buona fede può essere ritenuta, nei rapporti d’affari, oggettivamente determinante, e che la persona in errore soggettivamente ha posto quale base fondamentale del contratto in maniera riconoscibile per la controparte. Innanzitutto, occorre di principio che vi sia stato un errore su una circostanza che per la parte in questione rappresentava una certezza. L’essenzialità oggettiva è data quando la circostanza può essere considerata determinante dal punto di vista di un partner contrattuale standard secondo i principi della buona fede e della lealtà commerciale.

 

                                         Quanto all’essenzialità soggettiva, non occorre che la circostanza abbia positivamente determinato la conclusione del contratto quale motivazione esclusiva o principale. È piuttosto necessario che la parte in errore, conoscendo la reale situazione, non avrebbe concluso il contratto (conditio sine qua non; v. Schmidlin in: Berner Kommentar, 2. ed., n. 162 seg. e 171 ad art. 24 CO). La motivazione di una parte è evidentemente un fattore interno (dunque difficilmente dimostrabile mediante prova piena), che trova espressione nel suo comportamento e nelle sue dichiarazioni. Nella sua giurisprudenza, il Tribunale federale tende a valutare se la parte aveva plausibili ed evidenti aspettative, rispettivamente a negare l’essenzialità soggettiva qualora vi si oppongano risultanze contrastanti, quali un comportamento noncurante o indifferente in relazione alla caratteristica in questione, oppure contraddittorio e poco credibile al momento della stipulazione del contratto o nel seguito, oppure ancora la presenza di ulteriori motivi che spingono la persona a invalidare il contratto, per cui la circostanza fatta valere non può più essere considerata una conditio sine qua non (Schmidlin, op. cit., n. 167 seg. ad art. 24 CO).

 

                                         L’importanza della circostanza deve infine essere riconoscibile per la controparte secondo la buona fede, nel senso che, per quest’ultima, la decisione della parte in errore di non ritenersi vincolata al contratto non deve essere inaspettata o sorprendente, laddove la riconoscibilità può emergere dalla centrale importanza di una caratteristica del contratto, da una comunanza di intenti fra le parti o da particolari circostanze del caso concreto (Schmidlin, op. cit., n. 182 seg. ad art. 24 CO; Schwenzer in: Honsell/Vogt/Wiegand [ed.], Basler Kommentar OR I, 6. ed., n. 23 ad art. 24 CO; DTF 110 II 293, consid. 5; DTF 113 II 25, consid. 1a).

 

                                4.3   In concreto, tutto si ignora sulla riconoscibilità dell'errore per la controparte, sulla cui questione l'attore – cui incombe l'onere della prova (cfr. Schmidlin/Campi in: Commentaire romand, CO I, n. 60 agli art. 23/24) – non si esprime. Già per questo motivo l'appello appare votato all'insuccesso. Ma quand'anche si facesse astrazione da ciò, l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte. Concernessero pure le "crasse" sopravvalutazioni contabili dei lavori in corso una condizione di fatto oggettivamente rilevante per la valutazione aziendale e – di riflesso – la determinazione del prezzo di cessione delle quote azionarie, l'appellante non discute l'accertamento secondo cui egli avrebbe per finire deciso di acquistare le azioni al prezzo convenuto a prescindere dai dati contabili. Certo, egli fa valere di avere più volte chiesto spiegazioni sulla posizione dei lavori in corso. Tuttavia non contesta di avere avuto a disposizione tutte le informazioni necessarie, comprese le pezze giustificative, per potere verificare agevolmente – come ha accertato il primo giudice anche sulla scorta della deposizione del consulente contabile G__________ Z__________ (verbale del 12 luglio 2016 pag. 2 seg.) – e con cognizione di causa (date le sue capacità imprenditoriali nel settore e la sua formazione economica) le differenze di valore rispetto ai dati a bilancio. Né egli revoca in dubbio che il valore aziendale di riferimento – che il perito ha, comunque sia, precisato non scaturire da un mero controllo contabile (perizia, pag. 54) – di fr. 1'200'000.- (doc. 2, punto 2c) superava di gran lunga il valore, oscillante tra fr. 440'471.- e
fr. 1'062'693.-, prospettato nel proprio business plan in cui oltretutto – come osserva l'appellato (risposta, pag. 8) – i lavori in corso per il 2010 erano da lui stesso indicati in fr. 499'000.- (doc. 9, pag. 9) contro i fr. 599'000.- iscritti a bilancio (v. perizia, pag. 50). Come egli non confuta che da un imprenditore della sua esperienza si potevano pretendere maggiori approfondimenti ove la questione dei lavori in corso fosse stata davvero determinante per la formazione della sua volontà.

 

                                         Ne discende che la conclusione peritale, ripresa dal Pretore, circa la rilevanza degli elementi personali (sopra, consid. 2.2) ai fini della determinazione del prezzo pattuito dopo mesi di trattative e dopo che l'attore ha avuto accesso a tutte le informazioni necessarie, non poggia su semplici supposizioni del perito ma trova conferma nelle circostanze illustrate. Che poi i lavori in corso allibrati a bilancio non siano sempre stati in seguito incassati per intero (ma comunque "sostanzialmente": perizia, pag. 51), come obietta l'appellante con riferimento agli accertamenti peritali e all'assunto pretorile per altro addotto a titolo abbondanziale (sentenza impugnata, pag. 17 in basso: "In ogni caso …"), sarà anche vero. Sta di fatto che l'attore, che non consta aver fatto valutare in vista dell'operazione il valore aziendale da un terzo esperto (a differenza di quanto verificatosi nella STF 4A_87/2018 del 27 giugno 2018 consid. 5.2.3) e va perciò rimesso alle proprie responsabilità, non ha dimostrato con il suo comportamento – per finire – noncurante (tenuto conto delle sue competenze ed esperienze come pure delle informazioni in suo possesso) che il valore dei lavori in corso allibrati a bilancio fosse determinante per la formazione della sua volontà. Argomento che la prassi giudiziaria in materia di compravendita aziendale o di sue quote sociali ammette del resto solo con riserbo se una parte era assistita da uno specialista o era lei stessa versata negli affari e nella misura in cui – come in concreto – possedeva le informazioni necessarie, ritenuto che il rischio di un'errata valutazione va sopportato in tal caso dall'acquirente (Schenker, Unternehmenskauf, Berna 2016, pag. 446 seg.; nello stesso senso: Walter, Die vertragliche Allokation rechtlicher Vollzugsrisiken bei privaten Aktienkäufen, Zurigo 2019, pag. 87 seg. con richiami). Al proposito la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.

 

                                         Quanto alla doglianza, infine, che egli non poteva in buona fede aspettarsi che il testo contrattuale (segnatamente: la nota clausola n. 4) discusso e accettato fosse modificato unilateralmente dal venditore al momento della firma del contratto, essa cade nel vuoto. L'appellante non si confronta minimamente con la motivazione del Pretore che ha accertato come costui nemmeno pretendeva che il venditore lo abbia indotto a sottoscrivere il contratto senza rileggerlo assicurandogli che lo stesso fosse uguale alla precedente offerta del 22 settembre 2011. Né egli discute che anche da una semplice occhiata fugace del contratto l'acquirente avrebbe potuto facilmente accorgersi che l'invocata clausola non vi figurava (sentenza impugnata, pag. 11 seg.). Al riguardo l'appello si rivela sprovvisto di motivazione ed è finanche irricevibile.

 

                                   5.  

                                5.1   L'appellante si duole poi che il Pretore non abbia riconosciuto il dolo del venditore (art. 28 CO). Sottolinea come la perizia giudiziaria abbia appurato l'inadeguatezza e la qualità critica e persino rischiosa dell'organizzazione contabile della __________ SA che ha generato confusione e inciso negativamente sui risultati d'esercizio successivi. Per l'attore il dolo è comprovato, avendo il venditore agito intenzionalmente e in violazione degli obblighi di tenuta e presentazione dei conti (957 segg. CO). Considerata inoltre la "vicinanza" fra la capa revisore e il fiduciario incaricato dell'allestimento dei conti della società, i dati esposti a bilancio non potevano dirsi corretti per il fatto che né l'autorità fiscale né l'ufficio di revisione avrebbero mai ravvisato criticità. Dato che AO 1 era "da tempo" intenzionato a vendere le sue azioni, poco importa inoltre se la vittima dell'inganno fosse già nota al momento in cui i bilanci sono stati "ottimizzati" (memoriale, pag. 12 a 14).

 

                                         La malafede sarebbe pure suffragata dai tentativi del convenuto di vendere le proprie quote a G__________ L__________ e a M__________ B__________ (i quali – come detto – avrebbero receduto dal contratto siccome ingannati sul valore della società) che non avrebbero avuto buon esito nemmeno al prezzo di fr. 300'000.- (per l'intero pacchetto azionario), come pure dall'aumento del canone di locazione da fr. 84'000.- a fr. 91'000.- dal 2012. Visto poi che, stando alla perizia, la __________ SA valeva fr. 110'000.- senza i lavori in corso e che la sola voce "Residenza Al __________" era stata gonfiata per fr. 250'000.-, con una sopravvalutazione complessiva dei lavori in corso di fr. 409'845.- nel 2009 e di
fr. 445'052.- nel 2010, l'unico scopo dell'operazione era l'abbellimento dei bilanci dal 2008 al 2010 ai fini della vendita delle azioni sicché non poteva esservi negligenza. Essendo stati sottaciuti intenzionalmente dati fondamentali, egli non era in grado di effettuare una corretta valutazione aziendale. Né il convenuto poteva non essersi reso conto delle profonde discrepanze fra i dati allibrati e quelli reali. L'appellante ribadisce che non avrebbe concluso il contratto 11 novembre 2011 se avesse saputo delle sopravvalutazioni sottaciutegli. E siccome lo stesso contratto andrebbe annullato, egli insiste per ottenere la restituzione della prima rata di fr. 360'000.- più interessi (loc. cit., pag. 14 a 16).

 

                                5.2   Secondo l’art. 28 CO la parte che fu indotta al contratto per dolo dell'altra non è obbligata, quand'anche l'errore non fosse essenziale. In particolare vi è dolo ai sensi della norma indicata quando uno dei contraenti fa credere alla controparte fatti falsi o dissimula fatti veri, allorquando questi sono determinanti per la decisione della controparte ai fini della conclusione del contratto. Questa non è obbligata nemmeno quando l'errore non era essenziale. Il dolo può avvenire tuttavia anche per omissione nella misura in cui un contraente sottace determinati fatti. Il silenzio è doloso solo se esiste un dovere d’informazione che può derivare dalla legge, dal contratto o dalle regole della buona fede. L’obbligo di informazione di una parte nei confronti dell’altra non può essere determinato in modo generale: dipenderà dalle circostanze concrete del caso, in particolare dalla natura del contratto, dal modo in cui si svolgono le trattative, dalle intenzioni così come dalle conoscenze delle parti stesse, fermo restando che gli obblighi saranno accresciuti ove il divario d'informazioni si riconduca alla diversa posizione delle parti (DTF 116 II 431 consid. 3a, 105 II 75 consid. 2a; Schwenzer/Fountoulakis in: Basler Kommentar, OR I, 7a ed., n. 8 e 9 ad art. 28 CO). In ogni caso, il dovere di informazione non concerne quelle circostanze che l’altra parte è tenuta a conoscere essa stessa (in questo senso già II CCA, inc. 12.2008.194 del 4 dicembre 2008 consid. 6 con richiami).

 

                                          Il dolo dev’essere intenzionale, un comportamento anche gravemente negligente non adempiendo invece le condizioni dell’art. 28 CO (Schmidlin/Campi, op. cit., n. 9 all'art. 28 CO). Il dolo può però essere anche solo eventuale. In tal caso, se l'inganno consiste nell'affermazione di fatti non veri, per ammettere il dolo eventuale basta che il suo autore non sappia magari che la sua informazione è falsa, ma prende pur sempre in conto tale possibilità così come che il suo contraente possa venire in questo modo ingannato. Per contro, se il dolo si riconduce a una mancata informazione, il dolo eventuale si realizza, secondo la giurisprudenza più recente, soltanto se la parte in questione riconosce effettivamente (non bastando invece la semplice riconoscibilità dell'errore) che la controparte si sbaglia e solo in presenza di un gap informativo fra i contraenti (Schwenzer/Fountoulakis, op. cit., n. 11 ad art. 28 CO con riferimenti).

 

                                5.3   Ora, che la perizia giudiziaria abbia rilevato criticità nell'organizzazione contabile della __________ SA è pacifico. Ciò non basta però – e da lungi – per concludere per un comportamento doloso del venditore. Contrariamente all'opinione dell'appellante, inoltre, il Pretore non ha in alcun modo affermato che i dati allibrati a bilancio fossero corretti poiché né l'autorità fiscale né l'ufficio di revisione avevano sollevato problemi. Al proposito il primo giudice si è limitato a constatare che non risultava – né l'attore pretendeva – che i documenti contabili forniti non corrispondessero ai dati "ufficiali" della società. Nulla di più, se non che – in maniera per altro difficilmente connotabile come una condotta ingannevole – sulla base di quei dati sono poi stati imposti gli "utili" societari.

 

                                         Relativamente alla pretesa irrilevanza del fatto che al momento della chiusura dei conti del 2010 la "vittima dell'inganno" (ovvero lui) fosse già nota siccome AO 1 era già da tempo intenzionato a vendere, l'appellante trascura che, stando al perito, il sistema contabile impiegato dalla __________ SA era probabilmente "in auge" almeno dal 2007 (loc. cit., pag. 7). E nulla agli atti consente di concludere – né l'attore dimostra – che già nel 2007 il convenuto – che avrebbe per altro continuato ad affiancare l'acquirente nella gestione aziendale per un certo periodo (circostanza incontestata) – intendesse vendere e mettere in piedi un sistema di contabilità "gonfiato" per trarre in inganno potenziali acquirenti.

 

                                         Quanto alla malafede attestata dalla vendita successiva dell'intero pacchetto azionario dapprima a G__________ L__________ e poi a M__________ B__________ al prezzo di fr. 300'000.-, i quali avrebbero receduto dal contratto siccome ingannati, l'appellato obietta a ragione (risposta, pag. 14) che la circostanza è sollevata per la prima volta in appello ed è pertanto irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Senza contare che l'appellante nemmeno discute l'argomento pretorile secondo cui il prezzo "non troppo distante dalla valutazione più prudenziale dell'azienda operata tre anni prima dall'attore stesso nel suo business plan" non indiziava un agire doloso. Al riguardo non giova dunque dilungarsi. Come non occorre esaminare oltre l'invocato aumento del canone di locazione (da fr. 84'000.- a fr. 91'000.-) dal 2012. A parte che anche questo argomento risulta addotto per la prima volta in questa sede, l'appellante non spiega perché la circostanza rafforzerebbe la tesi della malafede del convenuto.

 

                                         Ciò posto, e viste anche le difficoltà rilevate dal perito nel fissare un valore preciso e non solo un valore massimo teorico, ma anche la circostanza che, seppure con qualche eccezione, la posizione lavori in corso allibrata a bilancio veniva "sostanzialmente" coperta "nel senso che nell'esercizio successivo l'importo esposto a bilancio veniva incamerato" (pag. 27, 50 e 51), la conclusione del primo giudice circa la mancata consapevolezza del convenuto sulle criticità riscontrate da C__________ M__________ resiste alla critica. Nulla dimostra perciò che AO 1 abbia preso in conto la possibilità che le sue informazioni fossero false né tanto meno che il suo contraente potesse essere in questo modo tratto in inganno. Al riguardo l'appellante si limita a contrapporre la propria personale valutazione adducendo – in contrasto con le risultanze istruttorie che egli neppure discute (proprie specifiche competenze imprenditoriali ed economiche; sostanziale semplicità nell'accertamento di eventuali discrepanze attraverso il confronto tra i dati a bilancio e le fatture emesse successivamente; possesso di tutta la documentazione e degli strumenti necessari per tale verifica) – che egli non era in grado di operare una valutazione aziendale con cognizione di causa.

 

                                         Men che meno – per le medesime considerazioni – può entrare in linea di conto un dolo eventuale riconducibile al silenzio o meglio alla mancata informazione da parte del convenuto. Nulla dimostra infatti che il convenuto abbia riconosciuto effettivamente l'asserito errore della controparte e che tra il venditore e il compratore – per quanto testé illustrato – vi fosse un chiaro gap informativo. Senza contare che la leggerezza (v. perizia, pag. 41) con cui ha agito l'attore non può tradursi in un dolo del contraente (STF 4A_554/2009 del 1° aprile 2010 consid. 2.6).

 

                                   6.   Se ne conclude che l'appello vede così la sua sorte segnata.

                                         Gli oneri processuali d'appello, calcolati su un valore litigioso di
fr. 360'000.- (determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale), seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un importo per ripetibili stabilito sulla base dell'art. 11 RTar.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

 

 

 

decide:

 

1.      L’appello 24 gennaio 2023 di AP 1 è respinto.

 

2.      Le spese processuali della procedura di appello, di fr. 15’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte
fr. 10’000.- per ripetibili di seconda sede.

 

3.      Notificazione:

 

-    ;

-    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).