Incarto n.
12.2023.147

Lugano

10 gennaio 2024   

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta del giudice:

Fiscalini, presidente

 

 

cancelliera:

Bellotti

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2023.709 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con istanza 14 settembre 2023 da

 

 

 

 CO 1 

patrocinato dall’  PA 1 

 

 

contro

 

 

RE 1 

 

 

 

 

 

con cui l’istante ha chiesto l’esecuzione di una transazione conciliativa del 21 dicembre 2022, ovvero di imporre alla convenuta la liberazione di alcuni spazi commerciali da lei occupati;

 

istanza parzialmente avversata dalla convenuta e che il Pretore aggiunto ha accolto con decisione 23 ottobre 2023;

 

insorgente la convenuta con reclamo 9 novembre 2023, con cui ha chiesto in sostanza di ottenere una proroga sino al 31 dicembre 2023 per dare seguito ai propri obblighi;

 

mentre l’istante con risposta 27 novembre 2023 ha postulato di dichiarare il gravame irricevibile o subordinatamente di respingerlo nel merito, con protesta di tasse, spese e ripetibili di secondo grado;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

 

1.         Il 16 novembre 2022 CO 1 ha notificato a RE 1 la disdetta dei contratti di locazione relativi a degli spazi commerciali siti in via __________ a __________ (doc. B).

 

2.         Con istanza di conciliazione 25 novembre 2022 RE 1 ha contestato tali disdette innanzi all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Locarno.

In sede di udienza di conciliazione del 21 dicembre 2022, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo secondo cui RE 1 si impegnava, fra l’altro, a sgomberare gli spazi locati entro e non oltre il 30 giugno 2023 (doc. B).

 

3.         Lamentando il mancato adempimento di tale obbligo da parte di RE 1, CO 1 ha inoltrato presso la Pretura della giurisdizione di Locarno-Città dapprima un’istanza di sfratto datata 19 luglio 2023, dichiarata irricevibile dal Pretore aggiunto con decisione 19 luglio 2023 (doc. C), e in seguito un’istanza del 14 settembre 2023, denominata “Istanza di sfratto (art. 335 CPC)” onde ottenere l’esecuzione dell’accordo 21 dicembre 2022 e lo sgombero degli spazi suddetti.

 

4.         Con osservazioni 26/29 settembre 2023 la convenuta ha in particolare segnalato le sue difficoltà nel procedere allo sgombero nonché la sua disponibilità a farlo non appena possibile, chiedendo di concederle un “lasso di tempo ragionevole per poter smantellare e trasferire il laboratorio, il magazzino e il deposito esterno”.

 

5.         Con decisione 23 ottobre 2023 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza, facendo ordine a RE 1, in esecuzione della transazione 21 dicembre 2022, di mettere a libera disposizione di CO 1, entro 10 giorni, i summenzionati spazi commerciali e più precisamente il “settore 59 più parcheggi 12 e 13 e settori 17 e 18”, con la comminatoria dell’art. 292 CP, la facoltà per l’istante di richiedere l’intervento della Polizia cantonale o comunale e di far depositare il materiale in un luogo da lui indicato a spese della controparte, come pure l’avvertenza che la mancata esecuzione dell’ordine avrebbe dato titolo all’istante di reclamare il risarcimento dei danni, nonché ponendo le spese processuali (fr. 230.-) e le ripetibili (fr. 200.-) a carico della convenuta.

 

6.         Con reclamo 9 novembre 2023 la convenuta è insorta contro tale giudizio, rimarcando ancora una volta la volontà di liberare gli spazi in questione non appena possibile e postulando a tal fine, tenuto conto delle difficoltà di sgombero, di “ottenere un effetto sospensivo dell’Istanza di sfratto fino al 31 dicembre”.

 

7.         Con risposta 27 novembre 2023 l’istante si è opposto al reclamo postulando in via principale di dichiararlo irricevibile per carente motivazione o in via subordinata di respingerlo nel merito, con protesta di tasse, spese e ripetibili di secondo grado.

 

8.         Le decisioni del giudice dell’esecuzione sono impugnabili mediante reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. a CPC in connessione con l’art. 309 lett. a CPC. Il termine di impugnazione e quello per inoltrare la risposta è di dieci giorni, essendo la procedura di natura sommaria (art. 339 cpv. 2, 321 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPC).

Nella fattispecie, il reclamo 9 novembre 2023 contro la decisione 23 ottobre 2023 (recapitata alla convenuta il 31 ottobre 2023) è tempestivo, così com’è tempestiva la risposta 27 novembre 2023 del resistente.

 

9.         Giusta l’art. 242 CPC, la perdita dell’interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC) nel corso della litispendenza comporta lo stralcio della causa dal ruolo (Gschwend/Steck in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª ed. 2017, n. 5 e 8 ad art. 242; Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 1 seg. ad art. 242).

Nel caso concreto, essendo il termine chiesto dalla reclamante per attuare i suoi obblighi di sgombero (31 dicembre 2023) ormai trascorso e non essendovi altre censure o questioni da evadere, la causa ha perso il suo interesse, sicché il reclamo dev’essere senz’altro stralciato dal ruolo.

 

10.      Quanto alle spese giudiziarie della presente decisione, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e in particolare del fatto che la reclamante non ha censurato con valide motivazioni (art. 320 CPC) il contenuto della decisione impugnata, si giustifica di porle conseguentemente a suo carico (art. 106 cpv. 1 e 107 cpv. 1 lett. e CPC). In applicazione degli art. 2, 14 e 21 LTG, la tassa di giustizia viene ridotta e contenuta in fr. 200.-. Le ripetibili, tenuto conto della natura della presente procedura e del dispendio di tempo generato al resistente, sono quantificate in fr. 350.- (art. 12 RTar).

 

11.      La decisione di stralcio di una procedura divenuta priva d’oggetto ai sensi dell’art. 242 CPC è una decisione processuale sui generis, qualificabile quale decisione finale ex art. 90 LTF (STF 4A_249/2018 del 12 luglio 2018 consid. 1.1 e riferimenti ivi citati). Riguardando l'esecuzione di una decisione pronunciata in materia di diritto delle obbligazioni, essa è suscettibile di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF; v. anche STF 4A_189/2016 del 13 luglio 2016 consid. 1.1).

 

12.      Terminando la procedura con lo stralcio della causa, il presente giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico giusta l’art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 1 LOG.

 

Per questi motivi,

 

richiamati gli art. 106, 107 e 242 CPC, la LTG e il RTar,

 

decide:

                                   1.   Il reclamo 9 novembre 2023 di RE 1 è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 200.- sono a carico di RE 1, che rifonderà a CO 1 fr. 350.- a titolo di ripetibili di secondo grado.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-   ;

-     

 .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La cancelliera

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).