Incarto n.
12.2023.157

Lugano

11 marzo 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

 

cancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.256 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 13 dicembre 2019 da

 

 

 

AO 1

rappr. da PA 2  

 

 

contro

 

 

AP 1 

rappr. da PA 1 

 

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di EUR 465'643.50 oltre interessi al 5% dal 5 novembre 2018 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 2 novembre 2023 ha accolto;

 

appellante la convenuta, con appello 30 novembre 2023, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l'attrice, con risposta all’appello 9 febbraio 2024, ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

 

1.    La società italiana C__________ __________ (ora C__________ __________) gestisce una piattaforma informatica, attraverso la quale, al fine di ottenere immediatamente la liquidità necessaria alla loro attività, le aziende italiane interessate possono cedere pro soluto ad eventuali investitori professionali italiani, dietro il pagamento di un certo compenso alla piattaforma nonché al cessionario, le fatture commerciali emesse nei confronti dei loro clienti.

La piattaforma C__________, sulla quale l’azienda interessata ha a tale scopo caricato le fatture che intende cedere, prima di perfezionare la cessione di quelle fatture e di comunicarla a tutte le parti coinvolte chiede in particolare al debitore di confermare l’effettiva esistenza ed esigibilità delle stesse.

 

 

2.    Con e-mail 3 aprile 2018 (doc. H1) C__________ __________, dando seguito all’intenzione in tal senso di S__________ __________, che in precedenza aveva caricato sulla piattaforma C__________ le fatture emesse per la fornitura di materiale informatico n. 2018/21 (di EUR 351'360.-, doc. F) e n. 2018/31 (di EUR 114'283.50, doc. G) che intendeva cedere, ha chiesto alla debitrice svizzera AP 1 di confermarle l’esistenza e l’importo delle due fatture, da lei a quel momento allegate, rendendola attenta che tali fatture avrebbero potuto essere oggetto di una cessione di credito, che le sarebbe stata debitamente notificata a mezzo PEC in caso di effettivo successo dell’operazione.

Con e-mail di pari data (doc. I) AP 1 ha confermato a C__________ __________ l’esistenza e la correttezza delle due fatture n. 2018/21 e n. 2018/31 di S__________ __________ e, nel prendere atto della possibilità che le stesse venissero cedute, ha parimenti confermato la sua disponibilità in tal senso.

Con due e-mail datati 10 aprile 2018 (doc. L e M), notificati a mezzo PEC (doc. L1 e M1), C__________ __________ ha confermato a AP 1, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1264 CCIt., l’avvenuta cessione pro soluto da parte di S__________ __________ e in favore della società italiana AO 1 dei crediti di EUR 351'360.- di cui alla fattura n. 2018/21, emessa il 13 marzo 2018 con scadenza l’11 giugno 2018, e di EUR 114'283.50 di cui alla fattura n. 2018/31, emessa il 29 marzo 2018 con scadenza il 29 giugno 2018. Il 23 maggio 2018 l’avviso di cessione è stato pubblicato, nel rispetto delle norme, anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (doc. N).

 

 

3.    Con petizione 13 dicembre 2019 AO 1, al beneficio dell’autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di EUR 465'643.50 oltre interessi al 5% dal 5 novembre 2018 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano. Essa, in estrema sintesi, ha rilevato come la controparte, nonostante la diffida ricevuta (doc. R), non avesse provveduto a pagarle i crediti oggetto delle due cessioni.

La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

                                        

 

                                   4.   Esperita l’istruttoria - nell’ambito della quale sono in particolare stati sentiti, in qualità di testimoni, un ex dipendente della convenuta (__________ V__________), il credit analyst di C__________ __________ (St__________ __________), l’amministratore delegato di S__________ __________ (__________ D__________ __________) e due intermediari intervenuti nei rapporti tra quest’ultima, l’attrice e la convenuta (__________ B__________ e L__________ __________), rispettivamente, in qualità di parte, l’amministratore unico della convenuta (A__________ __________) - e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 2 novembre 2023, ha integralmente accolto la petizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese di CHF 7’500.-, oltre alle spese della procedura di conciliazione, a carico della convenuta, obbligata altresì a rifondere alla controparte CHF 8’000.- per ripetibili.

                                                                                

 

                                   5.   Con l’appello 30 novembre 2023 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con la risposta 9 febbraio 2024, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

 

 

                                   6.   L’art. 308 CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno CHF 10'000.- (cpv. 2). Nel caso concreto, nei confronti della pronuncia pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una controversia patrimoniale dal valore superiore a CHF 10'000.-, è così esperibile il rimedio dell’appello, che, essendo stato in concreto inoltrato entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del giudizio (art. 311 cpv. 1 CPC), avvenuta il 3 novembre 2023, è senz’altro tempestivo.

 

 

                                   7.   Il Pretore ha innanzitutto respinto la tesi della convenuta secondo cui le fatture n. 2018/21 (doc. F) e n. 2018/31 (doc. G) sarebbero state delle semplici fatture proforma e quindi non definitive rispettivamente finali. I testi L__________ __________ (p. 8) e St__________ __________ (p. 9 seg.) avevano in effetti escluso che delle fatture proforma avrebbero potuto essere caricate sulla piattaforma C__________ per una cessione a titolo definitivo e ciò già per il fatto che l’operazione presupponeva che il debitore avesse confermato l’effettiva esistenza ed esigibilità delle fatture.

                                         Egli ha in seguito respinto anche l’altra tesi della convenuta secondo cui le due fatture in questione, come del resto tutte quelle emesse nel 2018 da S__________ __________, sarebbero comunque già state da lei pagate. In effetti non solo la documentazione d’ordine con le relative fatture n. 2018/22 (doc. 5, che per la convenuta sarebbe stata la vera fattura finale della fattura proforma n. 2018/21) e n. 2018/30 (doc. 6, che per la convenuta sarebbe stata la vera fattura finale della fattura proforma n. 2018/31) presentava numerose incongruenze e anomalie, ritenuto in particolare che, per quanto riguardava il doc. 5, la data indicata nel documento di trasporto risultava essere precedente a quella della fattura proforma, mentre che, per quanto riguardava il doc. 6, la data degli ordini del cliente risultava essere successiva a quella della fattura proforma. Ma anche lo specchietto riassuntivo dei pagamenti effettuati dalla convenuta a S__________ __________ nel 2018 (doc. 7) non convinceva, visto in particolare che da quest’ultimo, e meglio dagli estratti conto bancari, risultavano unicamente 3 diciture “S__________ __________ saldo fattura n. 2018/22 del 13.03” i cui importi non corrispondevano però con quelli indicati nel doc. 5 e che nulla emergeva relativamente alla fattura n. 2018/30. 

                                         Per il primo giudice, ad aggravare la posizione processuale della convenuta, che a suo tempo aveva confermato l’esistenza e la correttezza delle due fatture (doc. I), vi era pure il fatto che essa aveva reso attenta la piattaforma C__________ circa il presunto errore nella numerazione delle fatture - ed il relativo pagamento delle stesse - unicamente due mesi dopo il perfezionamento della cessione e solamente a seguito di una specifica richiesta della piattaforma medesima (doc. 8 e 10). Questo suo comportamento negligente annullava la sua posizione quale debitrice in buona fede (eccezione questa della quale per altro non si era prevalsa), e soprattutto le impediva di invocare il presunto errore da lei commesso, per altro eccepito solo tardivamente e nemmeno dimostrato. In tali circostanze nemmeno il fatto che nell’e-mail 16 luglio 2018 (a p. 3 dei documenti prodotti in edizione dall’attrice) S__________ __________ potesse aver confermato alla piattaforma che le fatture “giuste” non sarebbero state quelle con i n. 2018/21 e n. 2018/31 bensì proprio quelle con i n. 2018/22 e n. 2018/30 e che le stesse sarebbero state regolarmente pagate dalla cliente era tale da migliorare la posizione della convenuta, anche perché l’attendibilità di quella comunicazione era dubbia, visto che l’autore di quell’e-mail, __________ D__________ __________, sentito in sede testimoniale (risposte 11-18), non era stato in grado di confermarne il contenuto e anzi aveva riferito di non essere lui l’incaricato della fatturazione.

 

 

                                   8.   Nel caso di specie l’appello della convenuta dev’essere dichiarato irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC) già per il fatto che quest’ultima non si è confrontata criticamente con la motivazione contenuta nella decisione impugnata appena riassunta, spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe stata errata e con ciò da correggere (TF 4A_659/2011 del 7 dicembre 2011 consid. 4, 4A_252/2012 del 27 settembre 2012 consid. 9.2.1, 4A_474/2013 del 10 marzo 2014 consid. 3.2).

                                         Nel gravame non è in effetti stato spiegato per quali motivi il Pretore, sulla base di quanto dichiarato dai testi L__________ __________ (p. 8) e St__________ __________ (p. 9 seg.) e di quanto ammesso a suo tempo dalla stessa convenuta (doc. I), avrebbe sbagliato ad escludere che le fatture n. 2018/21 e n. 2018/31 fossero delle semplici fatture proforma. Nemmeno è poi stato spiegato per quali ragioni il giudice di prime cure, a fronte delle numerose incongruenze e anomalie risultanti dai doc. 5 e 6 rispettivamente dalla mancata corrispondenza tra gli importi fatturati in quei due documenti e gli importi risultanti dagli estratti conto bancari allegati al doc. 7, avrebbe sbagliato a non ritenere che tutte le fatture emesse nel 2018, tra cui dunque anche quelle in questione, che non corrispondevano a quelle con i n. 2018/22 e n. 2018/30, fossero già state pagate a S__________ __________. Neppure è inoltre stato spiegato per quali motivi egli avrebbe sbagliato a ritenere che il comportamento tenuto dalla convenuta, che aveva reso attenta la piattaforma C__________ circa il presunto errore nella numerazione delle fatture - ed il relativo pagamento delle stesse - unicamente due mesi dopo il perfezionamento della cessione e solamente a seguito di una specifica richiesta della piattaforma medesima (doc. 8 e 10), le impedirebbe di prevalersi del presunto errore da lei commesso, per altro eccepito solo tardivamente e nemmeno dimostrato. E infine neppure sono state illustrate le ragioni per cui egli avrebbe sbagliato, sulla base di quanto dichiarato dal teste __________ D__________ __________ (risposte 11-18), a ritenere dubbia la circostanza risultante nell’e-mail 16 luglio 2018 (a p. 3 dei documenti prodotti in edizione dall’attrice), comunque già priva di rilevanza per i motivi indicati in precedenza, secondo cui S__________ __________ potesse aver confermato alla piattaforma che le fatture “giuste” sarebbero state proprio quelle con i n. 2018/22 e n. 2018/30 e che le stesse sarebbero state regolarmente pagate dalla cliente.

 

 

                                   9.   Ma quand’anche fosse stato ricevibile da questo punto di vista, l’appello della convenuta, laddove non costituiva una semplice ricopiatura del suo allegato conclusivo, sarebbe comunque stato destinato all’insuccesso per le ragioni esposte qui di seguito.

 

 

                               9.1.   In un primo capitolo la convenuta ha rimproverato al Pretore di non aver esaminato e con ciò di non aver debitamente tenuto conto di 14 risposte fornite dal teste __________ D__________ __________, offerto a suo tempo dall’attrice, che a suo dire “si sono rivelate un vero boomerang che non solo non ha portato un solo elemento a suffragio della tesi dell’attrice ma, addirittura, in molti casi si sono rivelate contraddittorie rispetto ad altre risposte date nel medesimo interrogatorio, piene di formule dubitative … In alcuni casi, hanno persino suffragato le allegazioni / eccezioni / contestazioni di AP 1” (appello p. 3).

                                         Premesso che il giudice non è obbligato ad esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova, le obiezioni e le eccezioni presentati dalle parti, ma può limitarsi ad esprimersi su quelli che ritiene rilevanti (TF 4D_76/2020 del 2 giugno 2021 consid. 4.2, 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 4.1), il rimprovero mosso in concreto dalla convenuta è infondato. Essa, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha in effetti spiegato in che misura quanto riferito dal teste __________ D__________ __________ sarebbe stato tale da migliorare la sua posizione. E comunque il fatto che costui, che - come detto - era l’amministratore delegato e non un funzionario qualunque di S__________ __________, in occasione della sua deposizione avesse in sostanza dichiarato di non ricordare i fatti (risposte 6-12, 15 e 16), che risalivano pur sempre a circa 3 anni prima, e di non poter dare risposte certe (risposte 7, 11, 13, 14, 17 e 18) rispettivamente di non saper rispondere (risposte 5 e 9) in quanto “non mi occupavo delle fatture” (risposta 5) rispettivamente “non ero io ad occuparmi di PEC o mail, né delle fatture” (risposte 17 e 18), non risultava né particolarmente strano né particolarmente significativo e soprattutto non era tale da confermare o smentire eventuali altre risultanze processuali. 

 

 

                               9.2.   La convenuta ha in seguito rilevato che vi sarebbero stati “errori su errori, imprecisioni su imprecisioni e così via” da parte di S__________ __________ e della piattaforma C__________, non considerati dal Pretore, “che non possono certo andare a scapito di AP 1” (appello p. 6 seg.). Il rilievo è inconsistente.

                                         Essa ha dapprima ritenuto “strano e superficiale” sia il fatto che i doc. P e Z, recanti la firma dell’amministratore delegato di S__________ __________ e il timbro di quest’ultima, “ditta che gira milioni di EUR”, non fossero datati e non fossero stati allestiti su carta intestata della società, ciò che faceva “nascere seri dubbi sulla sua stessa autenticità”, sia il fatto che __________ D__________ __________ nella sua testimonianza non avesse riconosciuto di averli firmati e nemmeno avesse ammesso che le fatture n. 2018/21 e n. 2018/31 erano fatture commerciali o proforma in quanto non si occupava delle fatture (risposta 5); ed ha concluso che ciò avrebbe dovuto far “rizzare i capelli” al giudice, essendo “quindi più che verosimile che S__________ __________ abbia caricato sulla piattaforma C__________ delle fatture proforma ma non commerciali afferenti a un credito esigibile” (appello p. 6 seg.). Sennonché i fatti qui ritenuti “strani e superficiali” e tali da far “rizzare i capelli” al giudice, per altro in gran parte irricevibili (tranne laddove era stato detto che i doc. P e Z non erano datati e non erano stati allestiti su carta intestata della società) siccome addotti per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), sono ben lungi dal provare “che S__________ __________ abbia caricato sulla piattaforma C__________ delle fatture proforma ma non commerciali afferenti a un credito esigibile”.

                                         Essa ha quindi sottolineato che “il back office di C__________ aveva già commesso degli errori nel corso di una precedente cessione, nel dicembre 2017, di asseriti crediti di S__________ __________ nei confronti di AP 1: errori prontamente segnalati e corretti proprio da AP 1” e che “sempre il back office di C__________ il 21.06.2018 sollecitava il pagamento di una fattura indicata con il numero 63 per poi successivamente correggerla con le fatture 21 e 31 (doc. 10)” (appello p. 7). Ora, a parte il fatto che non risulta che il primo presunto errore fosse stato commesso dalla piattaforma C__________ ma piuttosto da S__________ __________ (cfr. doc. 3, interrogatorio A__________ __________ p. 3), si osserva che le due circostanze qui evocate dalla convenuta sono lungi dal provare, sempre che la questione sia rilevante, che Ca__________ avrebbe commesso degli errori anche in occasione del perfezionamento della cessione delle fatture n. 2018/21 e n. 2018/31.

 

 

                               9.3.   La convenuta ha poi rimproverato al Pretore di aver “saltato a piedi pari” sia la testimonianza di __________ B__________, dalla quale era emerso che il cessionario e il destinatario del pagamento doveva essere C__________ e non l’attrice (p. 5), che in quelle circostanze avrebbe tra l’altro necessitato di un’ulteriore cessione in forma scritta in realtà inesistente, sia la testimonianza di St__________ __________, dalla quale sembrava che il cessionario fosse l’attrice e non C__________ (p. 9). A suo dire, queste “importanti divergenze sulle modalità delle cessioni e il modus operandi dei soggetti coinvolti tra queste due testimonianze … escludono anche la correttezza di una cessione” (appello p. 7 seg.).

                                         Premesso - come detto - che il giudice può in realtà limitarsi ad esprimersi sui fatti, mezzi di prova, obiezioni ed eccezioni che ritiene rilevanti, il rimprovero mosso in concreto dalla convenuta è anche in questo caso infondato. Negli allegati preliminari era in effetti pacifico che l’eventuale cessionaria di S__________ __________ fosse l’attrice e non certo la piattaforma C__________, sicché il giudice non era tenuto ad approfondire ulteriormente la questione, non controversa. E comunque non era affatto vero che dalla testimonianza di __________ B__________ era emerso che il cessionario e il destinatario del pagamento avrebbe dovuto essere C__________: il teste ha in realtà riferito che il cessionario / investitore era proprio l’attrice, aggiungendo che il pagamento delle fatture cedute doveva avvenire tramite un conto di C__________, la quale, dopo aver dedotto il proprio compenso, doveva poi rigirare all’attrice l’importo residuo (p. 4 seg.).

                                         È invece per la prima volta solo in questa sede e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC) cha la convenuta ha sostenuto che la cessione (ma solo quella, inesistente, tra C__________ e l’attrice) non sarebbe stata valida per l’assenza della forma scritta.

                                        

 

                               9.4.   La convenuta, riferendosi all’accertamento pretorile secondo cui i pagamenti da lei effettuati a S__________ __________ nel 2018 non sarebbero stati provati, ha obiettato che “le prove dei pagamenti tramite __________ e __________ sono state inviate immediatamente dalla convenuta a C__________; gli estratti agli atti dimostrano che tutte le fatture di AP 1 verso S__________ __________ sono state pagate: nessuno ha mai contestato questo fatto e/o documento” (appello p. 8), aggiungendo che anche il teste __________ B__________ aveva ammesso che la convenuta aveva provveduto a pagare S__________ __________ anziché C__________ (p. 5). A torto.

                                         È di per sé vero, ma la circostanza è a ben vedere priva di rilevanza, che la convenuta aveva a suo tempo inviato a C__________ “le prove dei pagamenti tramite __________ e __________”, che sono costituite dal doc. 7.

                                         La convenuta non può per contro essere seguita laddove ha sostenuto che gli “estratti agli atti [N.d.R.: doc. 7] dimostrano che tutte le fatture di AP 1 verso S__________ __________ sono state pagate”. Essa, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è in effetti confrontata criticamente con la motivazione in senso opposto resa dal Pretore e nemmeno ha fornito una qualsiasi spiegazione a sostegno della propria diversa conclusione. Essa aveva oltretutto sottolineato “l’inattendibilità del doc. 7, che, tra l’altro, è anche in contrasto con la realtà” (appello p. 3).

                                         Nemmeno è poi vero che “nessuno ha mai contestato questo fatto e/o documento”, visto che una tale contestazione era stata espressa dall’attrice a p. 4 della replica, laddove aveva allegato che “si contesta, inoltre, quanto sostenuto dalla convenuta in relazione al fatto che tutte le fatture emesse nel 2018 da S__________ __________ siano state pagate; le fatture n. 21 del 13.03.2018 (doc. F) e n. 31 del 29.03.2018 (doc. G), oggetto delle cessioni di credito nonché oggetto della presente vertenza non sono state pagate all’unica legittimata all’incasso (AO 1 in virtù delle cessioni di credito)”. Quanto al teste __________ B__________, il quale per altro aveva premesso che “del litigio tra le parti non sono a conoscenza nel dettaglio”, si osserva che egli aveva sì affermato che “ho saputo per sommi capi che la AP 1 aveva pagato a S__________ mentre doveva invece pagare a C__________”, ma quella sua dichiarazione doveva essere relativizzata dal fatto che in precedenza aveva dichiarato che “non so se queste fatture siano state pagate dalla AP 1” (p. 5).

 

 

                               9.5.   La convenuta, dopo aver trascritto uno stralcio della sentenza (e meglio la parte in cui il Pretore, a p. 6 seg., aveva menzionato “un’e-mail inviata da __________ D__________ __________ a C__________ in data 16.07.2018 [N.d.R.: a p. 3 dei documenti prodotti in edizione dall’attrice] per mezzo della quale il primo conferma alla seconda che le fatture n. 2018/21-31 non sono giuste e che quelle corrette sarebbero le n. 2018/22-30 e che le stesse sarebbero regolarmente state pagate dal cliente (la AP 1)”), si è infine chiesta “perché il giudice di prime cure scrive questo passaggio così importante per poi non collocarlo nel complesso dei fatti esposti negli allegati della parte convenuta?”, concludendone così che ”questo e-mail conferma, unitamente ai continui errori del back office di C__________ __________ (che probabilmente non sa distinguere tra una fattura proforma e una fattura commerciale) e ai documenti agli atti, che l’eventuale credito posto in cessione era inesistente e/o non identificabile … quindi che non poteva essere oggetto di cessione” (appello p. 9).

                                         Le conclusioni tratte in questa sede dalla convenuta non possono in realtà essere condivise. Nella sentenza il Pretore aveva in effetti spiegato, senza per altro che quel suo assunto sia stato qui censurato dalla convenuta, che quanto risultava dall’e-mail in questione non era tale da migliorare la posizione di quest’ultima, anche perché l’attendibilità di quella comunicazione era dubbia, visto che l’autore di quell’e-mail, __________ D__________ __________, sentito in sede testimoniale (risposte 11-18), non era stato in grado di confermarne il contenuto e anzi aveva riferito di non essere lui l’incaricato della fatturazione. Quanto ai presunti errori commessi dal back office di C__________, già si è invece detto che gli stessi sono lungi dal provare, sempre che la questione sia rilevante, che C__________ avrebbe commesso degli errori anche in occasione del perfezionamento della cessione delle fatture n. 2018/21 e n. 2018/31 (cfr. consid. 9.2).

                                        

 

                                10.   In definitiva, la convenuta, che in tempi non sospetti aveva ammesso di essere la debitrice delle fatture n. 2018/21 e n. 2018/31, di cui aveva pure confermato l’esistenza e la correttezza (doc. I, testimonianza __________ V__________ p. 2, interrogatorio A__________ __________ p. 3 e 5), non ha dimostrato che si sarebbe in realtà trattato di semplici fatture proforma e nemmeno ha dimostrato di averle poi pagate all’attrice cessionaria, fermo restando che il loro eventuale pagamento alla cedente S__________ __________, per altro a sua volta non provato, non avrebbe comunque migliorato la sua posizione, atteso che unicamente il pagamento alla cessionaria poteva avere effetto liberatorio (art. 1264 CCIt., doc. L e M).

                                         Ma se anche, per mera e denegata ipotesi, fosse stato vero quanto da lei ulteriormente sostenuto in questa sede, cioè che “la realtà è che quasi sicuramente qualcuno al di fuori delle parti in causa ha caricato sul portale / piattaforma di C__________ __________ delle fatture proforma (senza indicarle come tali) affinché ricevesse soldi da un investitore” (appello p. 8), resterebbe il fatto che essa aveva contribuito alla creazione di quella situazione per aver a suo tempo confermato alla piattaforma C__________ l’esistenza e la correttezza di quelle fatture nonché la sua qualità di debitrice delle stesse, ciò che aveva portato alla loro cessione da S__________ __________ in favore dell’attrice (doc. L e M) e soprattutto aveva fatto sì che quest’ultima anticipasse a S__________ __________ la prima tranche (ossia circa il 90%, doc. AD e AE) del prezzo senza però ottenere la controprestazione prevista, ossia il pagamento da parte della convenuta. Anche in questa ipotesi, il comportamento tenuto dalla convenuta sarebbe dunque tale da fondare una sua responsabilità per il danno così subito dall’attrice.

 

 

                                11.   Ne discende che l’appello della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                         Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di EUR 465'643.50, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

 

 

decide:

 

 

                                    I.   L’appello 30 novembre 2023 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

 

                                   II.   Le spese processuali di complessivi CHF 15’000.- sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata CHF 10’000.- a titolo di ripetibili.

 

 

                                  III.   Notificazione:

 

-     ;

-     .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il cancelliere

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).