Incarto n.
12.2023.24

Lugano

5 maggio 2023/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

 

 

vicecancelliera:

Bellotti

 

 

sedente per statuire nella causa a procedura sommaria – inc. n. SO.2023.67 – della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza di exequatur e di sequestro 9 gennaio 2023 da

 

 

 

 CO 1  (I)

patrocinato dall'  PA 2 

 

 

contro

 

 

RE 1 

patrocinata dall'  PA 1 

 

 

 

 

 

con cui l'istante ha chiesto di riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera la sentenza n. __________ del 24 novembre 2022, pubblicata il 12 dicembre 2022, del Tribunale di Milano (Sezione specializzata in materia d'impresa, sezione XV, RG n. __________ – Repert. n. __________) come pure di decretare il sequestro fino a concorrenza di
fr. 161'062.- (pari a € 163'108.94) oltre interessi al 5% dal 2 gennaio 2023 di ogni avere, titolo o bene depositato sui conti e in cassette di sicurezza di cui la convenuta è titolare presso la __________ SA di __________ e presso la Banca __________ a __________ nonché delle azioni nominative intestate alla convenuta della __________ SpA, __________, depositate presso la sede di RE 1;

 

domande che il Pretore, con decisione 10 gennaio 2023, ha parzialmente accolto riconoscendo e dichiarando esecutiva in Svizzera la predetta sentenza del Tribunale di Milano nonché decretando, sino a concorrenza di fr. 161'062.- (pari a € 163'108.94) oltre interessi al 5% dal 2 gennaio 2023, il sequestro di ogni avere, titolo o bene depositato sui conti e in cassette di sicurezza di cui la convenuta è titolare presso la __________ SA di __________ e delle azioni nominative intestate alla convenuta della __________ SpA, __________, depositate presso la sede di RE 1;

 

e ora sul reclamo 16 gennaio (recte: febbraio) 2023 con cui la convenuta chiede, previa sospensione del procedimento nell'attesa dell'esito del gravame innanzi all'autorità di appello estera, di annullare la decisione di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività della nota sentenza del Tribunale di Milano come pure di annullare il sequestro n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano del 10 gennaio 2023, protestando tasse, spese e ripetibili;

 

mentre l'istante con risposta 7 aprile 2023 propone di respingere sia la richiesta preliminare di sospendere il procedimento di exequatur sia, nel merito, il reclamo, pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

ritenuto

 

in fatto:

                                  A.   Con sentenza n. __________ del 24 novembre 2022 (RG n. __________ – Repert. n. __________), pubblicata il 12 dicembre 2022 e dichiarata esecutiva, il Tribunale di Milano (Sezione specializzata in materia d'impresa, sezione XV), ha accolto una domanda formulata dalla RE 1 di dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare 18/20 luglio 2017 di cessione delle quote sociali di L__________ Srl (di cui RE 1 era socia unica) per inadempimento di CO 1, ha accertato la risoluzione di un accordo di transazione 12/16 luglio 2018 fra RE 1 e CO 1 per inadempimento di quest'ultimo, ha rigettato una domanda risarcitoria di RE 1, ha rigettato la domanda riconvenzionale di CO 1 di nullità del contratto preliminare e dell'accordo transattivo, ha accolto una domanda riconvenzionale restitutoria di CO 1 condannando RE 1 alla restituzione delle somme di € 105'000.- ed € 30'000.- oltre gli interessi legali dalla data dei singoli pagamenti, ha compensato per metà le spese di lite e ha condannato RE 1 al pagamento di € 17'000.- per compensi, IVA, CPA, spese generali e di registrazione (doc. A).

 

                                  B.   Con istanza 9 gennaio 2023 CO 1 ha convenuto in giudizio RE 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, chiedendo di riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera la sentenza n. __________ del 24 novembre 2022 del Tribunale di Milano e di decretare il sequestro, fino a concorrenza di fr. 161'062.- (pari a € 163'108.94) oltre interessi al 5% dal 2 gennaio 2023, di ogni avere, titolo o bene depositato sui conti e in cassette di sicurezza di cui la convenuta è titolare presso la __________ SA di __________ e presso la Banca __________ a __________ nonché delle azioni nominative intestate alla convenuta della __________ SpA, __________, depositate presso la sede di RE 1.

 

                                  C.   Con decisione 10 gennaio 2023 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, riconoscendo e dichiarando esecutiva in Svizzera la predetta sentenza del Tribunale di Milano (dispositivo n. 1.1) sulla base della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (Convenzione di Lugano, CLug) nonché decretando, fino a concorrenza di
fr. 161'062.- (pari a € 163'108.94) oltre interessi al 5% dal 2 gennaio 2023, il sequestro di ogni avere, titolo o bene depositato sui conti e in cassette di sicurezza di cui la convenuta è titolare presso la __________ SA di __________ e delle azioni nominative intestate alla convenuta della __________ SpA, __________, depositate presso la sede di RE 1 (dispositivo n. 1.2). Le spese processuali per la decisione di exequatur (dispositivo n. 1.1), di fr. 500.-, e quelle per la decisione di sequestro (dispositivo n. 1.2), di fr. 500.-, sono state poste a carico della convenuta (dispositivi n. 2 e 3). Non sono state assegnate ripetibili.

 

                                  D.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo 16 gennaio (recte: febbraio) 2023 per ottenere, previa sospensione del procedimento secondo l'art. 46 CLug, l'annullamento della decisione di riconoscimento e di dichiarazione d'esecutività della sentenza italiana e il conseguente annullamento del sequestro n. ____________________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano del 10 gennaio 2023, con protesta di tasse, spese e ripetibili.

 

                                  E.   Con risposta 7 aprile 2023 CO 1 si oppone alla sospensione del procedimento di exequatur e per il resto propone di respingere il reclamo, pure con protesta di spese e ripetibili.

 

Considerando

 

in diritto:

                                   1.   ll riconoscimento, la dichiarazione di esecutività e l'esecuzione di decisioni straniere sono regolati dagli art. 335 segg. CPC, eccetto che un trattato internazionale o la LDIP dispongano altrimenti (art. 335 cpv. 3 CPC). Trattandosi di riconoscere una decisione estera riguardante prestazioni in denaro che emani da uno Stato vincolato dalla Convenzione di Lugano (CLug), il creditore può chiedere – come nella fattispecie – che senza contraddittorio il giudice pronunci un formale exequatur e decreti – quale provvedimento cautelare a garanzia delle pretese dell'istante nel senso dell'art. 47 cpv. 2 CLug – un sequestro (quanto alle altre possibilità di esecuzione v. Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 3ª edizione, n. 110 ad art. 271). Sapere se, secondo i casi, “il giudice” sia quello dell'esecuzione oppure quello del sequestro non è chiaro (I CCA del 13 febbraio 2014, inc. 11.2014.4, consid. 1 con numerosi richiami), ma nella fattispecie poco importa, il Pretore essendo tanto giudice dell'esecuzione (art. 37 cpv. 3 LOG) quanto giudice del sequestro (art. 251 lett. a CPC in relazione con l'art. 14 cpv. 1 LALEF e l'art. 37 cpv. 1 LOG).

 

                                1.1   L'exequatur è suscettibile solo di reclamo (art. 327a cpv. 1 combinato con l'art. 309 lett. a CPC) e il termine d'impugnazione è quello dell'art. 43 cpv. 5 CLug (un mese, rispettivamente due: art. 327a cpv. 3 CPC). Il dispositivo sul sequestro invece può solo formare oggetto di opposizione – da presentare al giudice del sequestro – entro dieci giorni (art. 278 cpv. 1 LEF). Le differenti vie di impugnazione sono state correttamente segnalate dal Pretore nell'indicazione dei rimedi giuridici in calce alla decisione impugnata. Va precisato tuttavia che il rimedio dell'opposizione può vertere unicamente su quanto non rientra nella materia del ricorso (reclamo) previsto dall'art. 43 CLug, il quale ha carattere esclusivo (II CCA del 19 maggio 2016, inc. 12.2015.127, consid. 9.1 con rifermenti). Con l'opposizione al sequestro entrano così in linea di conto solo obiezioni specifiche, ovvero contestazioni dirette contro la sua autorizzazione ma non contro l'exequatur e l'esecutività della decisione da riconoscere (DTF 143 III 693 consid. 3.3). Mentre la contestazione del credito e della causa del sequestro va fatta valere esclusivamente nell'ambito del reclamo contro la decisione di exequatur (entro i limiti delle eccezioni ammesse ai sensi degli art. 45 CLug e 327a CPC), la contestazione dell'oggetto del sequestro (v. FF 2009 pag. 1472), dell'appartenenza dei beni sequestrati (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF) e dell'esistenza di un pegno a favore della pretesa dell'istante (art. 271 cpv. 1, principium, LEF) va formulata con l'opposizione al sequestro, nelle modalità previste per tale rimedio (II CCA del 19 maggio 2016, inc. 12.2015.127, consid. 9.1 in fine con richiami). Ogni procedura (di reclamo contro l'exequatur o di opposizione al sequestro) segue però il suo corso, l'una indipendentemente dall'altra (Jeandin in: Commentaire romand, CPC, 2a edizione, n. 8 in fine ad art. 327a; idem: Point de situation sur le séquestre à la lumière de la Convention de Lugano in: SJ 2017 II pag. 44; Rodriguez in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, 2a edizione n. 26 ad art. 327a; Bastons Bulletti in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 6 ad art. 327a).

 

                                1.2   Nella misura in cui, in concreto, la convenuta si duole del sequestro delle azioni della __________ SpA e chiede di annullare il relativo decreto per il motivo che il bene sequestrato non si troverebbe in Svizzera e l'ordine non sarebbe quindi eseguibile, il reclamo si rivela d'acchito irricevibile, come obietta a ragione il resistente (risposta al reclamo, pag. 5). Diretta contro una questione specifica al sequestro, riguardante l'oggetto del medesimo o – come pretende la reclamante (memoriale, pag. 3) – l'appartenenza dei beni al debitore, la contestazione andava fatta valere con il rimedio dell'opposizione al sequestro (art. 278 cpv. 1 LEF), da inoltrare entro 10 giorni dalla sua conoscenza, che la convenuta fa risalire al 18 gennaio 2023 (reclamo, pag. 2 con riferimento al doc. C). Ne segue che, sotto questo profilo, il reclamo, introdotto il 16 febbraio 2022 (timbro postale sulla busta d'invio), è tardivo oltre che presentato all'autorità e con il rimedio sbagliati.

 

                                1.3   Nella misura in cui, invece, è rivolto contro l'exequatur, il reclamo 16 febbraio 2023 è tempestivo, essendo stato introdotto alla scrivente Camera (art. 48 lett. b n. 5 LOG in combinazione con l'art. 309 lett. a CPC) entro il termine di un mese dalla notificazione della decisione impugnata (art. 327a cpv. 3 CPC in combinazione con l'art. 43 cpv. 5 CLug), avvenuta il 18 gennaio 2023 (doc. C). Come tempestiva è anche la risposta 7 aprile 2023 del resistente (art. 322 cpv. 2 CPC in relazione con l'art. 327a cpv. 3 CPC).  

 

                                   2.   Quando il reclamo è diretto contro una decisione del giudice dell’esecuzione secondo gli articoli 38–52 della CLug, ovvero emessa in una procedura unilaterale avvenuta senza il coinvolgimento del convenuto, quest’ultimo in seconda sede ha la possibilità di presentare liberamente nuovi fatti e mezzi di prova, e il giudice esamina con cognizione piena i motivi di diniego previsti dalla Convenzione di Lugano (art. 327a CPC, DTF 138 III 82 consid. 3.5.3). Egli può contestare i presupposti processuali, quelli dell’exequatur (applicabilità della Convenzione di Lugano, presenza di una decisione esecutiva ai sensi degli art. 32 e 38 CLug, produzione dei necessari documenti ex art. 53 seg. CLug), le eventuali violazioni di prescrizioni procedurali o invocare i motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug (art. 45 CLug; da ultimo: II CCA dell'11 gennaio 2023, inc. 12.2022.163, consid. 3 con rinvii). Il reclamo deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). Spetta al reclamante allegare e dimostrare perché vi sarebbero motivi che ostano al riconoscimento e all’esecuzione della decisione estera (cfr. DTF 138 III 82 consid. 3.5.3).

 

                                   3.   Nell'impugnata decisione il Pretore ha accertato la sua competenza territoriale (art. 39 cpv. 2 Clug) come pure l’adempimento dei requisiti posti dalla CLug per il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività del pronunciato estero, e meglio la produzione della copia autentica, munita di attestazione di conformità, del giudizio italiano (art. 53 cpv. 1 CLug) nonché dell’attestato di cui all’art. 54 CLug, e l’esecutività del medesimo nel senso dell’art. 38 CLug (cfr. formula esecutiva 20 dicembre 2022 e allegato V, entrambi contenuti nel plico doc. A).

 

                                   4.   La reclamante formula preliminarmente una domanda di sospensione della procedura di exequatur nel senso dell'art. 46 cpv. 1 CLug in attesa dell'esito della procedura di impugnazione della sentenza estera. Richiamata la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 142 III 420), rileva di avere presentato appello il 12 gennaio 2023 contro la sentenza del Tribunale di Milano, ch'essa reputa "francamente incomprensibile e contraddittoria". Tale sentenza non sarebbe pertanto passata in giudicato e a suo dire "ben si può ritenere che l'appello italiano avrà successo (per i motivi ampiamente illustrati al Doc. D)". Vista inoltre la gravità delle iniziative procedurali in Svizzera, la reclamante precisa di avere chiesto il 27 gennaio 2023 l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Milano (doc. E, F) in merito alla quale la Corte di appello di Milano ha aggiornato l'udienza al 22 gennaio (recte: febbraio) 2023 (doc. G; memoriale, pag. 3).

 

                                4.1   Premesso che – come obietta a ragione il resistente (risposta, pag. 2) – per concedere l’exequatur è determinante l’esecutività e non il passaggio in giudicato della decisione in questione, la sospensione del procedimento secondo l'art. 46 cpv. 1 CLug costituisce una misura eccezionale e può essere decretata dal tribunale adito solo sulla base di motivi “nuovi”, dunque non sulla base di motivi che sono già stati sottoposti o avrebbero potuto essere sottoposti al giudice straniero che ha emanato la decisione oggetto di riconoscimento e d'exequatur. Tali motivi devono riferirsi alla procedura pendente nello Stato d’origine siccome è precisamente il rischio che questi possano ribaltare la decisione delibata che giustifica la sospensione della procedura di riconoscimento e d’exequatur in attesa del passaggio in giudicato della decisione estera: occorre in definitiva che vi siano seri dubbi circa l’esito definitivo della causa all’estero oppure che la decisione da riconoscere e da dichiarare esecutiva sia palesemente carente (v. II CCA del 1° luglio 2019, inc. 12.2019.51, consid. 7 con rinvii). Inoltre – come osserva ugualmente l'istante (risposta, pag. 2 seg.) – sebbene l’art. 46 cpv. 1 CLug conferisca al giudice una competenza autonoma per decidere un’eventuale sospensione del proprio procedimento ed egli non è dunque vincolato dall’eventuale decisione dell’istanza estera di ricorso di non accordare la sospensione dell’esecutività della decisione impugnata, la valutazione da quest'ultima effettuata può comunque essere tenuta in considerazione (da ultimo: II CCA del 26 maggio 2021, inc. 12.2020.144, consid. 7 con riferimenti).

 

                                4.2   Nel caso specifico, i motivi addotti dalla reclamante a sostegno della richiesta di sospensione del procedimento di riconoscimento e di exequatur, ovvero il fatto che contro la sentenza del Tribunale di Milano, genericamente reputata "incomprensibile e contraddittoria", sia stato introdotto appello, che la Corte di appello di Milano abbia aggiornato l'udienza per statuire sulla provvisoria sospensione dell'efficacia esecutiva di quel pronunciato e la (personale) convinzione che l'appello italiano avrà successo per i motivi illustrati in quella sede, non possono – e da lungi – giustificare la domanda della reclamante. Ricordato che la sospensione della procedura riveste un carattere eccezionale, l'interessata non ha minimamente spiegato se e in quale misura le ragioni di merito esposte nel suo appello, oltretutto nemmeno sostanziate in questa sede (non costituendo una sufficiente motivazione ricorsuale il semplice rinvio a quanto contenuto in altri documenti allegati, cfr. II CCA del 1° luglio 2019, inc. 12.2019.51, consid. 7), non fossero state sottoposte o non avessero potuto essere sottoposte al giudice straniero che aveva emanato la decisione oggetto dell’exequatur e dunque potessero essere considerate in questa sede (analogamente: II CCA del 16 febbraio 2016, inc. 12.2015.69, consid. 7). La reclamante non ha quindi fornito alcun concreto elemento per valutare la prognosi del suo appello e l'adempimento dei presupposti giurisprudenziali, sicché la sua richiesta è insufficientemente motivata e pertanto irricevibile (v. al riguardo: II CCA del 26 maggio 2021, inc. 12.2020.144, consid. 7 seg.). Senza contare per abbondanza – come ha documentato validamente l'istante in questa sede (sui limiti, per quest'ultimo, di addurre fatti nuovi e mezzi di prova nuovi nella procedura di reclamo in rassegna: Arnold, Das Exequaturverfahren im Anwendungsbereich des Lugano-Übereinkommens, Zurigo 2020, pag. 126 seg. con richiami di dottrina e giurisprudenza) – che la Corte di appello di Milano non solo ha respinto l'istanza di sospendere l'efficacia esecutiva della decisione di primo grado, ma ha anche lasciato intendere che i motivi del gravame non incidono (tranne eventualmente per la decorrenza degli interessi) sull'obbligo restitutorio (di € 105'000.- ed € 30'000.-) disposto dalla sentenza italiana di primo grado (risposta, pag. 3 con riferimento al doc. 1). Il che, già a un sommario esame, neanche giova alla posizione della convenuta.

 

                                   5.   Nel merito, la reclamante chiede di annullare la sentenza di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività della ricordata decisione del Tribunale di Milano. A sostegno della domanda si limita a formulare una personale prognosi favorevole dell'appello italiano per i motivi ivi addotti e a rilevare che il Pretore, pur non potendo entrare nel merito della sentenza estera, deve operare almeno un esame di verosimiglianza sull'esistenza dei beni appartenenti al "debitore" (memoriale, pag. 3).    

 

                                5.1   Giusta l’art. 45 CLug il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug - rimedio giuridico che, come detto, l’autorità giudiziaria preposta esamina con cognizione piena dei motivi di diniego (art. 327a cpv. 1 CPC) – rigetta o revoca il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug (cpv. 1), fermo restando che in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame nel merito (cpv. 2). Per costante dottrina e giurisprudenza, l’art. 45 cpv. 1 CLug, formulato in maniera eccessivamente restrittiva (Staehelin/Bopp, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), ed., n. 2 ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz, Basler Kommentar, n. 9 ad art. 45 CLug), consente tuttavia di rimettere in discussione anche i presupposti per l’exequatur, i presupposti per la decisione di exequatur di primo e secondo grado e le eventuali violazioni di prescrizioni procedurali commesse dal giudice dell’exequatur (Staehelin/Bopp, op. cit., n. 3 ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 19 seg., 24 seg. e 26 seg. ad art. 45 CLug; TF 4A_228/2010 del 6 luglio 2010 consid. 4).

 

                                5.2   Nella fattispecie la convenuta non accenna tuttavia a estremi del genere. Nella misura in cui si limita a esprimere che l'appello italiano avrà successo per i motivi illustrati in quel memoriale, già si è detto che la motivazione è manifestamente insufficiente, non incombendo al giudice di ricercare (e vagliare) le contestazioni nella documentazione prodotta, ribadito che la decisione estera non può essere oggetto di riesame in questa sede, come a torto auspica la reclamante. Al riguardo non giova dilungarsi. Per quanto riguarda invece l'obbligo per il Pretore di esaminare la verosimile esistenza dei beni appartenenti al debitore, la questione non rientra fra i motivi suscettibili di sindacare la decisione di exequatur bensì attiene ai presupposti del sequestro che non possono essere vagliati in questa sede (sopra, consid. 1.1). Se ne conclude che il reclamo, nella limitata misura in cui risulta ricevibile, vede la sua sorte segnata.

 

                                   6.   Le spese processuali e le ripetibili dell'odierno giudizio, calcolate in considerazione di quanto stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), la quale rifonderà alla controparte adeguate ripetibili, fissate in funzione dell'importanza (media) della lite, delle sue difficoltà (basse) e dell'ampiezza (limitata) del lavoro richiesto per la procedura di reclamo (art. 11 cpv. 5 RTar). Per l'eventuale impugnabilità al Tribunale federale fa invece stato un valore litigioso di fr. 161'062.-.

 

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

 

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo 16 febbraio 2023 di RE 1 è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 2'000.- sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-    ;

-    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).