Incarto n.
12.2023.28

Lugano

9 maggio 2023/jh      

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

 

vicecancelliera:

Bellotti

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.7 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 15 maggio 2019 da

 

 

 

 AP 1 

patrocinato dagli avv.  PA 1 e    

 

 

contro

 

 

 

AO 1 

patrocinata dall’avv.  PA 2 

 

 

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 407'956.- (importo ridotto in sede di conclusioni a complessivi
fr. 371'956.-) oltre a interessi e IVA, in via principale a titolo di risarcimento per il minor valore dell’opera, risarcimento danni e rimborso spese, e in via subordinata a titolo di rescissione contrattuale e restituzione della mercede, risarcimento danni e rimborso spese;

 

domande avversate dalla convenuta, che con azione riconvenzionale 3 luglio 2019 ha pure chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 26'633.25 oltre interessi (importo aumentato in sede di replica riconvenzionale a
fr. 30'587.25 e in sede di conclusioni a fr. 47'948.40) oltre interessi al 5% dal 19 ottobre 2018 a titolo di mercede e rimborso spese;

 

vista la decisione 24 gennaio 2023 con cui il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’azione principale limitatamente a fr. 15'200.-, mentre ha respinto l’azione riconvenzionale;

 

appellante l’attore, che con appello 23 febbraio 2023 ha chiesto la riforma del

querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la sua petizione (in via

principale o subordinata) così come quantificata con le sue conclusioni scritte, con

protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre la convenuta con risposta 7 aprile 2023 ha postulato di dichiarare il gravame

irricevibile o perlomeno di respingerlo nel merito, pure con protesta di spese e ripetibili

di secondo grado;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

ritenuto

 

in fatto:

 

A.        Nel 2011 AP 1 (in seguito anche solo “committente”) ha incaricato AO 1 (“appaltatrice”) di eseguire delle opere di pavimentazione e rivestimenti in pietra naturale nell’ambito della ristrutturazione della propria abitazione unifamiliare sita a __________ (v. conferma d’ordine doc. 4).

 

B.        In corso d’opera, AP 1 ha pagato alla controparte una serie di acconti e fatture, per un totale di fr. 137'532.10 (doc. D-L, doc. 5 e doc. 11-12 e 14). Egli ha inoltre sostenuto di averle aggiuntivamente versato un ulteriore importo in contanti di
fr. 32'726.90 (per il quale non è stata emessa fattura) e di averle dunque corrisposto la somma complessiva di fr. 170'259.-.

 

C.        Dopo essersi trasferito nell’abitazione, AP 1 ha iniziato a costatare e segnalare alla controparte l’insorgere di una serie di difetti (fra cui macchie, distacco di lastre e siliconature, fuoriuscita di acqua dalle docce), chiedendone la riparazione. Nonostante alcuni interventi svolti da AO 1 (v. doc. 13), AP 1 ha però rimarcato che l’opera permaneva difettosa e che nel frattempo la situazione si era addirittura aggravata (doc. M, N e O).

 

D.        Il 29 marzo 2017 AP 1 ha avviato una procedura volta all’assunzione di una perizia a titolo cautelare ex art. 158 CPC (inc. CA.2017.11 della Pretura di Locarno-Campagna) onde valutare l’esistenza e l’entità dei difetti, le loro cause, gli eventuali interventi di riparazione e i relativi costi. Il referto, reso dall’ing. S__________ e dall’arch. G__________ (__________ SA) in data 9 gennaio 2018 e completato/delucidato in data 2 agosto 2018, ha indicato i lavori di riparazione necessari, per un costo complessivo di
fr. 324'000.- (doc. rich. II). AO 1 non li ha tuttavia eseguiti, contestando la sua responsabilità per i difetti ad eccezione di alcune manchevolezze minori (doc. V e Z).

 

E.        Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire (doc. B), con petizione 15 maggio 2019 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura di Locarno-Campagna postulando la sua condanna al pagamento di complessivi fr. 407'956.- oltre accessori, e nello specifico, in via principale, fr. 324'000.- oltre a IVA e interessi del 5% dal 13 novembre 2018 a titolo di risarcimento per il minor valore dell’opera, fr. 51'500.- oltre a IVA (calcolati a titolo prudenziale e riservata una quantificazione più precisa in corso di causa) a titolo di risarcimento danni (spese per un alloggio sostitutivo, vitto e lavanderia durante l’esecuzione dei lavori di riparazione e per tutte le opere preliminari, di ripristino e di pulizia), fr. 17'253.- a titolo di rifusione delle spese peritali e della tassa di giustizia relative all’inc. CA.2017.11 e fr. 15'203.- + IVA per le spese di patrocinio riferite al medesimo incarto cautelare. In via subordinata, egli ha chiesto la condanna della controparte al pagamento del medesimo importo complessivo ma diversamente composto, ovvero fr. 170’529.- oltre a IVA e interessi del 5% dal 13 novembre 2018 per rescissione del contratto di appalto e restituzione della mercede già pagata,
fr. 153'471.- (fr. 324'000.- / fr. 170'259.-) + IVA quale risarcimento danni (costi di riparazione), fr. 51'500.- + IVA quale risarcimento degli ulteriori danni, fr. 17'253.- a titolo di rifusione delle spese peritali e della tassa di giustizia e fr. 15'203.- + IVA per spese di patrocinio.

 

F.        Con risposta 3 luglio 2019 AO 1 si è opposta alla petizione, in particolare rilevando di aver eseguito i lavori con diligenza e secondo le regole dell’arte (ad eccezione di alcune marginali manchevolezze) nonché seguendo le richieste della committenza e della direzione lavori, e contestando la tempestiva notifica dei difetti. Essa ha altresì osservato che il suo perito aveva indicato la somma di fr. 15'200.- quale importo idoneo e sufficiente per tacitare AP 1 in relazione alle problematiche riscontrate (doc. 10) e che tale somma avrebbe tuttavia dovuto essere posta a carico della direzione lavori (DL) nella persona dell’arch. L__________, a cui ha denunciato la lite ex art. 78 CPC (ma che non è intervenuto in causa). Contestualmente, la medesima ha presentato un’azione riconvenzionale con cui ha chiesto di condannare la controparte a versarle fr. 26'633.25 oltre interessi del 5% dal 19 ottobre 2018 a titolo di mercede per lavori di riparazione (pagamento della fattura 16 dicembre 2016 di cui al doc. 13) e spese legali preprocessuali.

 

G.       Con replica e risposta riconvenzionale 22 ottobre 2019 AP 1 ha approfondito le proprie tesi e domande contestando quelle avverse e precisando che l’importo aggiuntivo da lui versato alla controparte ma non risultante dalle fatture ammonterebbe non a fr. 32'726.90 bensì a fr. 43'194.55 (sicché la mercede totale da lui pagata ammonterebbe a fr. 180'350.65). Con duplica e replica riconvenzionale 17 dicembre 2019 anche AO 1 si è riconfermata nelle proprie posizioni, correggendo e aumentando l’importo preteso dalla controparte a fr. 30'587.25. È poi ancora seguita la duplica riconvenzionale 31 gennaio 2019 di AP 1.

 

H.        Dopo l’esperimento dell’istruttoria, l’attore ha prodotto le proprie conclusioni scritte in data 27 giugno 2022, riducendo la propria pretesa di risarcimento danni di fr. 51'500.- a fr. 15'500.- + IVA (per costi di protezione e sigillature degli ambienti prima dei lavori e lavori di pulizia al termine dei medesimi). La convenuta ha formulato le proprie conclusioni scritte il 30 giugno 2022, aumentando la propria domanda riconvenzionale a fr. 47'948.40 oltre interessi e producendo alcuni nuovi documenti (doc. 22-26), la cui ammissibilità è stata contestata da AP 1 con scritto 15 luglio 2022.

 

I.          Con decisione 24 gennaio 2023 il Pretore aggiunto ha accolto solo in minima parte l’azione principale, condannando AO 1 a pagare a AP 1 unicamente la somma di
fr. 15'200.-, e ponendo a carico del secondo la tassa di giustizia
(fr. 11'700.-), le spese processuali (fr. 385.-), le spese della procedura di conciliazione (fr. 2'000.-) e le ripetibili in favore della controparte (fr. 31'500.-). Contestualmente, il Pretore aggiunto ha respinto integralmente l’azione riconvenzionale ed estromesso dagli atti i doc. 22-26, con seguito di tassa di giustizia (fr. 1'300.-) e ripetibili (fr. 3’500.-) a carico di AO 1 e restituzione in suo favore del maggiore anticipo di fr. 200.-.

 

J.         Con appello 23 febbraio 2023 l’attore si è aggravato contro il citato giudizio, postulandone la riforma nel senso di accogliere la sua petizione così come quantificata (in via principale e subordinata) in sede di conclusioni scritte, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.

 

K.        Con risposta 7 aprile 2023 la convenuta ha chiesto di dichiarare il gravame irricevibile o respingerlo nel merito, con protesta delle spese giudiziarie di secondo grado.

 

E considerato

 

in diritto:

 

1.         L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata.

I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto, l’appello 23 febbraio 2023 contro la decisione 24 gennaio 2023 è tempestivo, così com’è tempestiva la risposta 7 aprile 2023 dell’appellata.

 

2.         L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello dev’essere messa nella condizione di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.

 

3.         Con la decisione di primo grado il Pretore aggiunto, dopo aver qualificato il contratto quale appalto e ricordato che i diritti di garanzia per difetti dell’opera sono regolati dall’art. 368 CO, ha sottolineato che nel caso concreto il committente ha dapprima invano richiesto la riparazione gratuita dell’opera e in seguito, vista la rinascita del suo diritto di scelta, ha optato per la riduzione della mercede (azione estimatoria). Essendo tale scelta irrevocabile, egli non poteva pertanto più invocare, in via subordinata, la rescissione del contratto e la ricusa dell’opera (azione redibitoria). Il primo giudice ha pertanto esaminato unicamente l’azione estimatoria.

Al riguardo, il Pretore aggiunto ha in primo luogo osservato che una parte dell’opera di AO 1 (pavimentazione interna/delle scale interne, parte della pavimentazione esterna, pavimentazione della piscina, dei camminamenti e dei marciapiedi, rivestimenti delle facciate esterne e di due bagni) non presentava difetti ed era stata accettata, e che l’appaltatrice ha effettuato diversi ulteriori lavori che risultano dalle fatture di causa ma non sono oggetto della presente controversia. I difetti in esame interessano piuttosto due setti laterali del frangisole, quattro docce, il bagno turco, le lastre amovibili della piscina e gran parte della pavimentazione esterna.

Il giudice di prima sede ha in secondo luogo accertato che la mercede versata da AP 1 ammonta ai fr. 137'532.10 (IVA compresa) risultanti dalle fatture e dai relativi avvisi di accredito, non avendo il committente per contro dimostrato il pagamento di maggiori importi.

Nel seguito, il Pretore aggiunto ha evidenziato che l’azione estimatoria non è un’azione di risarcimento dei danni, bensì mira a stabilire un giusto prezzo per l’opera difettosa sulla base del suo effettivo valore commerciale o venale e presuppone che essa conservi un valore residuo ritenuto che, qualora l’opera non ne abbia alcuno, il committente dovrebbe piuttosto recedere dal contratto. In ogni caso, il primo giudice ha precisato che il committente che opta per l’azione redibitoria o per quella estimatoria non ha il diritto di pretendere aggiuntivamente anche il risarcimento dei costi di riparazione. Il medesimo ha poi osservato che, avendo l’opera parti non difettose e un evidente valore residuo, accettare la presunzione del committente secondo cui il suo minor valore equivale ai costi di riparazione (fr. 324'000.- rispettivamente fr. 224'000.- se non vi si computa il valore delle pietre pari a fr. 100'000.-, non fornite da AO 1, ovvero un importo ben maggiore alla mercede pagata complessivamente), significherebbe ammettere che il valore dell’opera è nullo, rispettivamente che l’appaltatrice, oltre a non ottenere alcuna remunerazione per i suoi lavori (anche per quelli eseguiti correttamente), dovrebbe oltretutto farsi carico dei maggiori costi di riparazione. Detto altrimenti, tale presunzione comporterebbe spese esorbitanti per l’appaltatrice e un indebito arricchimento del committente, sicché nel caso concreto è ingiustificata e inapplicabile. Non avendo il committente fornito alcun elemento concreto per determinare il valore residuo dell’opera, e non potendo pertanto trovare spazio neppure l’art. 42 cpv. 2 CO, il Pretore aggiunto ha pertanto concluso che egli, gravato dell’onere della prova (art. 8 CC), non aveva dimostrato l’ammontare della sua pretesa. Inoltre, tenuto conto che la scelta dell’azione di riduzione comporta la rinuncia a quella di riparazione, il medesimo non poteva pretendere il risarcimento dei costi di risanamento (e i costi a esso collegati), sicché il giudice di prima sede ha altresì respinto la sua pretesa di fr. 15'500.-, come pure quelle di
fr. 17'253.- e fr. 15'203.- (spese giudiziarie, peritali e legali relative all’inc. CA.2017.11). Al committente sono per contro stati riconosciuti fr. 15'200.- siccome ammessi in causa dall’appaltatrice quale compensazione per le irregolarità commesse nell’esecuzione dell’opera (art. 58 cpv. 1 CO), ritenuto che alla direzione lavori e alla committenza non poteva essere imputata alcuna responsabilità per non aver controllato in modo sufficiente i lavori.

Infine, il Pretore aggiunto ha respinto la domanda riconvenzionale dell’appaltatrice con motivazioni che qui non è necessario approfondire, non essendo la tematica oggetto di impugnativa.

 

4.         Quale prima censura, l’appellante ribadisce di avere pagato alla controparte, a titolo di mercede, anche fr. 42'498.75 in contanti, per un totale di fr. 180'030.85 IVA inclusa, e sostiene che la dimostrazione risiederebbe nel confronto fra le fatture originarie di cui ai doc. DD-II e quelle successivamente emesse (doc. L, E, 5 e 11), da cui si evincerebbe che alcune prestazioni inizialmente indicate sono nel seguito state tolte ovvero non sono mai state fatturate (per complessivi fr. 42'048.25) e che il prezzo unitario di alcuni materiali ha subito variazioni (per una differenza di
fr. 450.50).

 

5.         Così facendo, l’appellante si limita a riproporre una tesi già esposta in prima sede (v. replica e risposta riconvenzionale, p. 20) che tuttavia ha carattere soggettivo e non può essere seguita. Posto che l’indecisione del medesimo sulle cifre da lui asseritamente pagate (alternativamente: fr. 32'726.90, fr. 43'194.55 o
fr. 42'498.75) già la fa apparire poco convincente, le variazioni fra le due fatture non permettono di dimostrare che ciò dipenda dal pagamento di un acconto in contanti (non risultante da alcuna prova agli atti) piuttosto che da altri fattori. A conferma del giudizio di primo grado, si deve pertanto ritenere che la mercede complessivamente pagata da AP 1 ammonta a
fr. 137'532.10.

 

6.         Quanto ai diritti di garanzia (art. 368 CO), l’appellante non si oppone alla decisione pretorile di ritenere inammissibile la sua azione subordinata di ricusa. Il medesimo neppure contesta che svariate parti dell’opera e aggiuntivi lavori fatturati da AO 1 non presentano manchevolezze, né che l’opera ha conseguentemente un valore residuo che incombeva a lui dimostrare (art. 8 CC). Piuttosto, egli censura il rifiuto del Pretore aggiunto di applicare la presunzione secondo cui il minor valore dell’opera equivale ai costi di riparazione. A suo modo di vedere, tale presunzione si imporrebbe alla luce di una valutazione degli interessi in gioco come pure del sentimento di giustizia e di equità (art. 4 CC). Premesso che il legislatore non ha voluto escludere che la riduzione della mercede possa essere totale, che la proporzione fra il prezzo dell’opera e i costi di rifacimento non è determinante (DTF 111 II 73 - recte: 173 - consid. 5) e che il valore delle pietre ammonta a fr. 129'920.- e non a fr. 100'000.-, l’appellante sostiene che l’invocata presunzione non sarebbe nel caso concreto sproporzionata né comporterebbe un suo indebito arricchimento: da una parte poiché i difetti costatati (macchie, fuoriuscita di acqua, distacco di lastre) sono oggettivamente gravi e la controparte, malgrado si fosse proclamata esperta nell’ambito delle pietre naturali, ha violato regole dell’arte che avrebbe dovuto conoscere; dall’altra, poiché egli, quale committente, può in buona fede pretendere che l’opera sia priva di difetti e non chiede né la consegna di un’opera migliore, “e neppure uno sconto sulla mercede già pagata”. Peraltro, la menzione fatta dal primo giudice alla DTF 105 II 99 onde giustificare l’inapplicabilità della presunzione sarebbe inadeguata, poiché la fattispecie ivi trattata ha ben poco a che vedere con il caso ora in esame.

 

7.         Anche questa censura non è atta a sovvertire il giudizio impugnato. Innanzitutto, l’appellante rileva di volere un’opera priva di difetti e non uno sconto sul prezzo pagato, quando in realtà non ha improntato la sua causa sulla riparazione dell’opera o sul risarcimento dei relativi costi, bensì sulla riduzione della mercede. È proprio questa confusione, che permea le sue tesi, che ha condotto alla reiezione della petizione. D’altronde, pure la sentenza da lui citata (DTF 111 II 173) è riferita all’azione di riparazione e non a quella estimatoria, sulla quale il giudice di prima sede ha già esposto pertinenti considerazioni. Si può qui in ogni caso ricordare che l’azione di riduzione della mercede mira a ristabilire l’equilibrio fra le prestazioni fornite dalle parti (STF 4A_205/2020 del 13 luglio 2021 consid. 7) e avviene mediante l’applicazione del cosiddetto metodo relativo, per cui il rapporto tra il prezzo ridotto e il prezzo convenuto corrisponde al rapporto tra il valore oggettivo dell’opera difettosa e il suo valore oggettivo senza difetti. La giurisprudenza ammette la presunzione secondo cui il prezzo convenuto corrisponde al valore oggettivo della cosa e il minor valore corrisponde al costo della riparazione (DTF 116 II 305 consid. 4a; STF 4A_667/2016 del 3 aprile 2017 consid. 5.2.1). In particolare, quest’ultima presunzione dev’essere giustificata dalle circostanze del caso concreto e può essere sovvertita da elementi di segno contrario (STF 4C.294/2001 del 3 gennaio 2002 consid. 3b aa, 4C.346/2003 del 26 ottobre 2004 consid. 4.3.2, DTF 111 II 162 consid. 3c).

Nel caso concreto, a ragione il Pretore aggiunto ha concluso che detta presunzione non può trovare spazio, dal momento che i costi di riparazione indicati dal perito e ripresi dall’attore nella sua azione giudiziaria (anche se vi si volesse dedurre il valore delle pietre proposto dall’appellante, invero con un calcolo che non trova perfetto riscontro nella perizia e nella sua delucidazione, non esaustive al riguardo) comporterebbero innanzitutto un azzeramento della mercede pacificamente ingiustificato nella fattispecie (dal momento che l’opera non è inutilizzabile e presenta, come visto, parti non difettose), e oltretutto un aggiuntivo indennizzo corrispondente ai maggiori costi di riparazione, ciò che non è ammissibile (DTF 116 II 305 consid. 4a).

 

8.         L’appellante sostiene che, anche non volendo applicare (completamente) la presunzione di cui si è appena detto, egli non avrebbe violato il suo onere allegatorio e probatorio. A suo modo di vedere, il Pretore aggiunto avrebbe in realtà avuto sufficienti elementi per calcolare il valore residuo dell’opera, rispettivamente per decurtare dalla pretesa azionata la parte ritenuta eccessiva, ritrovando così il giusto equilibrio contrattuale. Segnatamente, il primo giudice avrebbe potuto e dovuto equiparare il minor valore ai costi della manodopera necessaria per il rifacimento delle parti difettose (lavori di posa, a esclusione di tutti i lavori aggiuntivi quali asportazione di materiale, preparazione del fondo, rifacimento delle impermeabilizzazioni e idraulica), evincibili dalla perizia e ammontanti a fr. 102'296.- (importo ottenibile deducendo dai costi complessivi di fr. 324'000.- il valore delle pietre di fr. 129'000.- e i costi aggiuntivi indicati dal perito in complessivi fr. 91'784.-). Tale importo sarebbe per l’appellante del tutto accettabile, e comporterebbe una riduzione della mercede da fr. 137'532.10 a
fr. 35'236.10. Infine, l’appellante sostiene che se il Pretore aggiunto riteneva di non disporre di dati sufficienti, questi avrebbe dovuto, in applicazione dell’art. 4 CC e tenuto conto delle difettosità emerse, porre delle relative domande al perito.

 

9.         Ora, l’appellante non spiega perché, e sulla base di quali riscontri oggettivi, il minor valore dovrebbe essere fatto coincidere con i costi della semplice manodopera, rispettivamente il valore residuo dovrebbe essere quantificabile in fr. 35'236.10. Peraltro, negli allegati di prima sede egli non lo aveva mai preteso, né aveva mai menzionato il relativo importo di fr. 102'296.-. Aggiungasi che detto importo neppure è stato chiaramente esposto e dettagliato dal perito e risulta difficilmente estrapolabile, anche con l’ausilio dalla sua delucidazione del 2 agosto 2018 (p. 5 e 8). Più in generale, la perizia affronta unicamente il tema dei lavori e dei costi di riparazione e non fa invece alcun accenno al minor valore o al valore residuo dell’opera, tenuto conto delle parti non difettose e dell’eventuale utilizzabilità di quelle difettose. Sarebbe spettato al committente, avendo scelto di ricorrere all’azione estimatoria ed essendo gravato dall’onere allegatorio e probatorio (art. 55 CPC, art. 8 CC), presentare degli elementi concreti al riguardo, ad esempio attraverso la perizia oppure formulando pertinenti domande all’ing. S__________ nell’ambito della sua audizione quale teste peritale. Ovvero, essendo la presente controversia soggetta al principio dispositivo e attitatorio, nonché fungendo la perizia (rispettivamente l’audizione del perito) quale mezzo di prova, non incombeva al Pretore aggiunto di rimediare a negligenze processuali dell’attore, peraltro patrocinato da un legale, e formulare d’ufficio dei quesiti all’indirizzo dell’esperto (STF 4A_601/2020 dell’11 maggio 2021 consid. 4.3.1). Non essendo l’attore confrontato con particolari difficoltà nel sostanziare e dimostrare la propria pretesa e non avendo offerto al primo giudice tutti gli elementi da lui esigibili per poterla quantificare, non poteva inoltre neppure trovare spazio l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO, come a ragione concluso da quest’ultimo.

 

10.      Per il resto, il gravame non contiene alcuna riflessione o censura in relazione agli ulteriori importi pretesi a titolo di risarcimento danni; in particolare, non contesta l’accertamento pretorile secondo cui la scelta dell’azione estimatoria è irrevocabile, ha comportato la rinuncia alle ulteriori alternative offerte dall’art. 368 CO (ricusa dell’opera/riparazione/rimborso dei costi per una riparazione sostitutiva da parte di terzi) ed esclude la possibilità di rivendicare, in aggiunta alla riduzione della mercede, aggiuntivi costi di riparazione (o derivanti dalla riparazione) quali danni consecutivi al difetto (sul tema, v. anche DTF 116 II 305 consid. 4a, STF 4C.126/2002 del 19 agosto 2002 consid. 3.1 e 4C.297/2003 del 20 febbraio 2004 consid. 2.1; Zindel/Schott in: Basler Kommentar, OR I, 7a ed., n. 70 ad art. 368).

 

11.      In conclusione, l’appello dev’essere respinto, con conseguente integrale conferma della decisione di prima sede. Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 356'756.- (fr. 371'956.- - fr. 15'200.-), determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate secondo quanto prescritto dagli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 14’000.-. Le ripetibili, quantificate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono fissate in fr. 10’000.-.

 

 

Per questi motivi,

 

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

 

 

 

decide:

 

1.      L’appello 23 febbraio 2023 di AP 1 è respinto.

 

§       Di conseguenza, la decisione 24 gennaio 2023 del Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Campagna (inc. n. OR.2019.7) è confermata.

 

2.      Le spese processuali della procedura d’appello, pari a
fr. 14’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 10’000.- per ripetibili di seconda sede.

 

3.      Notificazione:

 

-       

  

-      

 

                                     Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

 

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).