|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti |
|
vicecancelliera: |
Bellotti |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2022.11 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 19 gennaio 2022 da
|
|
AP 1 () AP 2 ()
|
|
|
|
contro |
|
|
|
AO 1
|
||
|
|
|
|
|
con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di € 50'000.- oltre interessi;
domanda avversata dal convenuto e che il Pretore con decisione 23 gennaio 2023 ha respinto;
appellanti gli attori con atto di appello del 23 febbraio 2023, con cui hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con risposta 2 maggio 2023 ha postulato la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 31 marzo 2011 AP 1 ed AP 2 da una parte e la società C__________ AG dall’altra (avente quale amministratore unico AO 1 ma rappresentata, in quel frangente, dal di lui padre E__________) hanno sottoscritto un contratto denominato “contratto d’investimento mutuatario n°. 03103/11”, secondo cui i primi si impegnavano a concedere alla seconda un mutuo di € 50'000.-, e la seconda a investire l’importo nel settore dell’oro, a versare ai due mutuanti degli interessi mensili pari al 7% e a restituire tale importo alla scadenza del contratto, un anno più tardi (doc. 4). La somma è stata regolarmente erogata alla società/nelle mani di E__________ (v. anche doc. 3).
B. Il 24 ottobre 2013 la Pretura del Distretto di Lugano ha decretato il fallimento della C__________ AG. La procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivi con decreto pretorile del 28 novembre 2013. Con pubblicazione FUSC del 4 giugno 2014, la società è stata infine radiata dal Registro di commercio.
C. Il 24 novembre 2015 AP 1 e AP 2 hanno denunciato AO 1 ed E__________ per i reati di truffa e appropriazione indebita (doc. B), costituendosi nel seguito accusatori privati.
D. Con decreto d’accusa 3 aprile 2018, passato in giudicato, E__________ è stato ritenuto colpevole di truffa (art. 146 CP) e di cattiva gestione (art. 165 cifra 1 CP), in sostanza per avere, agendo quale organo di fatto della C__________ AG, indotto con l’inganno AP 1 ed AP 2 a consegnargli la somma di € 50'000.- prospettando loro un’operazione dai contorni fasulli in un periodo in cui la società si trovava al limite del sovra-indebitamento ed era priva di attivi, per avere incautamente utilizzato tale somma per un’operazione altamente rischiosa e per aver causato un eccessivo indebitamento societario (doc. F). I due accusatori privati AP 1 ed AP 2 sono stati rinviati al competente foro per le loro pretese di natura civile (art. 353 cpv. 2 CPP).
E. Con sentenza del 18 dicembre 2019 il giudice della Pretura penale ha ritenuto AO 1 colpevole di cattiva gestione ai sensi dell’art. 165 cifra 1 CP (doc. A) per avere, in violazione dei suoi doveri di amministratore unico della C__________ AG, permesso al padre E__________ di gestire liberamente la suddetta società e operare investimenti azzardati che l’hanno condotta al fallimento e per avere omesso di avvisare il giudice dell’eccedenza di debiti della società ai sensi dell’art. 725 cpv. 2 vCO. Il predetto giudice ha contestualmente condannato AO 1 a versare ad AP 1 ed AP 2 l’importo di fr. 3'300.- quale indennizzo ex art. 433 CPP, rinviando questi ultimi al foro civile per le loro ulteriori pretese di risarcimento.
F. Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire in data 6 ottobre 2021 (doc. E), con petizione 19 gennaio 2022 AP 1 ed AP 2 hanno convenuto AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano (Sezione 3), postulando la sua condanna al pagamento di € 50'000.- oltre interessi del 5% dal 31 marzo 2011 a titolo di risarcimento danni, alla luce dell’accertata violazione, da parte del convenuto, dei suoi obblighi di amministratore unico della C__________ AG, che ha comportato il fallimento societario e l’impossibilità per la società di restituire l’importo mutuato, rinviando agli art. 41 e 53 CO e a ogni altra norma applicabile alla fattispecie.
G. Con risposta 17 marzo 2022 il convenuto si è opposto alla petizione postulandone l’integrale reiezione, rilevando in particolare che gli attori non agirebbero quali cessionari della massa dei creditori ex art. 260 LEF e non disporrebbero della legittimazione attiva in quanto avrebbero subito solo un danno indiretto, come pure che egli non avrebbe alcuna responsabilità per danno diretto ai sensi dell’art. 41 CO, non avendo violato alcuna norma a esclusiva protezione dei creditori ma solamente quella di cui all’art. 725 vCO. Il convenuto ha in aggiunta rilevato che, a suo modo di vedere, il contratto sarebbe nullo (art. 19 e 20 CO) in quanto prevedeva interessi usurari e che gli attori avevano già ottenuto la restituzione di € 25'000.-, contestando altresì il decorso degli interessi moratori rivendicati da questi ultimi.
H. Con replica 5 maggio 2022 e duplica 2 giugno 2022 le parti hanno approfondito le proprie antitetiche posizioni. In particolare, gli attori hanno preteso di avere subito un danno diretto, essendo stati vittime di una truffa orchestrata da E__________, e che l’importo di € 25'000.- da loro ricevuto è stato imputato al loro credito di interessi e non di capitale. Il convenuto ha invece rilevato di non essere mai stato condannato per truffa ma solo per cattiva gestione e di non poter essere chiamato a rispondere per atti illeciti commessi da terzi, sostenendo altresì che le controparti, fondando la propria azione dapprima sulla cattiva gestione, e solo in seguito (con la replica) sulla truffa, avrebbero modificato il substrato giuridico e fattuale in maniera incompatibile con l’art. 227 CPC (mutazione dell’azione). Ha infine aggiunto che, avendo gli attori fatto valere in causa la propria pretesa in capitale di fr. 50'000.- oltre a interessi moratori del 5% annuo, l’importo restituito dovrebbe essere imputato al capitale.
I. All’udienza del 10 ottobre 2022 le parti hanno segnalato di non avere alcuna prova da notificare all’infuori di quelle documentali già agli atti, e si sono riconfermate nelle proprie richieste e argomentazioni.
J.
Con decisione 23 gennaio 2023
il Pretore ha respinto la petizione, con seguito di spese processuali
(complessivi
fr. 3'500.-) e ripetibili (fr. 4'000.-) a carico degli attori in solido fra
loro.
K. Con appello 23 febbraio 2023 gli attori si sono aggravati contro il suddetto giudizio, postulandone la riforma nel senso di accogliere la loro petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
L. Con risposta 2 maggio 2023 il convenuto si è opposto al gravame postulandone la reiezione, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.
E considerato
in diritto:
1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata.
I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). L’appello 23 febbraio 2023 contro la decisione 23 gennaio 2023 è tempestivo, così com’è tempestiva la risposta 2 maggio 2023 dell’appellato (tenuto conto delle ferie giudiziarie).
2. L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime.
3. Con l’impugnata decisione, il Pretore ha dapprima accertato la propria competenza territoriale (art. 2 cpv. 1 CLug e 129 cpv. 1 LDIP) e l’applicabilità del diritto svizzero (art. 133 cpv. 2 LDIP). In seguito, premesso che il giudice civile può attenersi ai fatti accertati in un’indagine penale, ma solo qualora lo ritenga opportuno e non perché il diritto federale glielo imponga (art. 53 CO), ha rilevato che secondo la tesi degli attori il loro danno (consistente nella mancata restituzione dell’importo di € 50'000.-) dipendeva dal fallimento della società provocato dal mancato adempimento da parte del convenuto dei suoi doveri di amministratore unico, in quanto quest’ultimo, giusta gli accertamenti penali, non aveva salvaguardato il capitale azionario, non aveva impedito al padre di operare in modo spregiudicato quale organo di fatto della società e non aveva rispettato gli obblighi imposti dall’art. 725 vCO. Il primo giudice ne ha dedotto che la C__________ AG era stata direttamente lesa dall’agire del convenuto ed era legittimata a domandare la riparazione del danno per il tramite dell’amministrazione del suo fallimento (art. 757 cpv. 1 CO). Invece, gli attori avevano subito solamente un danno riflesso, ovvero dipendente dall’insolvenza della società, e non potevano pertanto fare valere un danno proprio, ma unicamente quello subito dalla C__________ AG. Sennonché essi non hanno avanzato tale azione né vi sono legittimati, non risultando dalle allegazioni e dagli atti che l’amministrazione del fallimento vi abbia mai rinunciato e non essendo i medesimi cessionari del relativo credito ai sensi dell’art. 260 LEF (art. 757 cpv. 2 CO). Il Pretore ha poi aggiunto che gli attori non potevano fondare la propria pretesa neppure sull’atto illecito (penale e civile) commesso da E__________, poiché esso non è imputabile al convenuto. Di conseguenza, il primo giudice ha respinto integralmente la petizione, senza necessità di esaminare le ulteriori obiezioni sollevate da quest’ultimo.
4. Con il gravame, gli appellanti sostengono invece che AO 1, figlio del reale dominus della società, debba condividere con quest'ultimo la responsabilità per i comportamenti che hanno condotto all'investimento incriminato e al danno loro cagionato. A loro modo di vedere, la sentenza di condanna penale farebbe esplicito riferimento a questa circostanza, ritenuto altresì che la C__________ AG era priva di qualsivoglia attività di sorta, se non quella finalizzata a ingannarli con l'illusione di un redditizio investimento in oro. Secondo la loro tesi, AO 1 non sarebbe da trattare quale mero “uomo di paglia” incaricato dell'amministrazione della società, bensì quale elemento indispensabile della truffa ordita dal padre visto che, come indicato nella sentenza penale del 18 dicembre 2019, egli gli aveva “permesso” di danneggiarli con il suo agire criminale. Per gli appellanti, stabilire il contrario significherebbe sancire un'impunità generale dal profilo della responsabilità civile di chi si presta a fungere da amministratore di una società il cui obiettivo è esclusivamente quello di essere strumento indispensabile per finalizzare una truffa a danno di terzi, e nel caso concreto a danno degli appellanti medesimi.
5. Preliminarmente, è opportuno esporre le seguenti considerazioni in relazione alla differenza fra danno diretto e indiretto e alla legittimazione attiva.
L’unico danno per il quale un creditore societario può pretendere il risarcimento in suo favore, sulla base di un diritto proprio, è quello di natura diretta, ovvero che lo danneggia in maniera personale e individuale e si ripercuote direttamente sul suo patrimonio indipendentemente da eventuali danni subiti dalla società. Tale azione soggiace comunque a una limitazione, nel senso che, qualora la società si trovi in fallimento e anch’essa sia stata danneggiata dal comportamento in esame, i diritti di risarcimento di creditore e società entrano in competizione, sicché secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il primo può procedere con la propria azione individuale soltanto se l’organo societario si è reso colpevole della violazione di norme destinate esclusivamente alla tutela dei creditori, di un atto illecito ai sensi dell’art. 41 CO o è incorso in una responsabilità per culpa in contrahendo (DTF 141 III 112 consid. 5.2.3 e 131 III 306 consid. 3.1.2).
Il creditore non possiede per contro alcuna azione propria se ha subito unicamente un danno indiretto, ovvero che sia stato semplicemente il riflesso del danno della società. Ciò è il caso quando il suo credito rimane insoddisfatto a seguito della diminuzione o scomparsa del patrimonio sociale (DTF 131 III 306 consid. 3.1, 132 III 564 consid. 3.2). In tale evenienza, il danno è causato alla società e l’azione di risarcimento potrà essere promossa solamente in favore di quest’ultima: (I) fuori dal fallimento, tale azione appartiene alla società lesa o ai suoi azionisti (art. 756 CO); (II) invece, in caso di fallimento, anche i creditori hanno il diritto di chiedere che alla società (rispettivamente alla collettività dei creditori della stessa, cfr. DTF 142 III 23 consid. 4.4) sia risarcito il danno da essa subito, qualora l’amministrazione del fallimento vi rinunci, rispettivamente la pretesa sia oggetto di cessione ai sensi dell’art. 260 LEF (art. 757 CO, v. anche STF 4A_623/2017 del 24 agosto 2018 consid. 3.1.2 e 4A_384/2016 del 1° febbraio 2017 consid. 2.1.2), ottenendo in caso di successo prioritaria soddisfazione delle loro pretese.
6. In questa sede è incontestato che sia stata in primis la C__________ AG, oramai fallita e cancellata, a subire un danno, da una parte a causa di un utilizzo improprio dei suoi beni da parte di E__________ (ivi compresa la somma a lei erogata dagli attori a titolo di investimento/mutuo) e dall’altra a causa della violazione, da parte di AO 1, dei propri doveri di amministratore unico.
Gli appellanti sostengono che AO 1 si sarebbe reso responsabile nei loro confronti del reato di truffa unitamente a suo padre, ma non offrono alcun elemento oggettivo a supporto della loro tesi, e segnatamente accertamenti e prove che attestino una sua collaborazione o consapevolezza delle azioni di E__________. AO 1 non è stato condannato dalle autorità penali per truffa o complicità in truffa (malgrado fosse stato denunciato dagli appellanti anche a tale titolo), ma solamente per cattiva gestione societaria (art. 165 CP, che peraltro, secondo il Tribunale federale, non fonda illiceità ai sensi dell’art. 41 cpv. 1 CO, cfr. DTF 141 III 527 consid. 3.1 seg., e in particolare 3.5), anche a causa della violazione dei suoi obblighi derivanti dall’art. 725 vCO (che non costituisce una norma destinata esclusivamente alla tutela dei creditori, cfr. DTF 125 III 86 consid. 3b e 136 III 14 consid. 2.4).
L’impugnativa non smentisce l’assunto pretorile secondo cui AP 1 e AP 2 hanno subito soltanto un danno indiretto, ovvero dipendente dal fatto che la società è stata impoverita. E meglio, non contesta che il danneggiamento e il conseguente fallimento della società sono stati la “conditio sine qua non” per l’insorgere della pretesa ora azionata. Ne deriva che gli attori avrebbero potuto chiamare AO 1 a rispondere del proprio comportamento, ma non con l’azione qui in esame, bensì pretendendo un risarcimento in favore della società alle condizioni già summenzionate (v. consid. 5 in fine, sub. II), ciò che tuttavia non hanno mai fatto. Aggiungasi a mero titolo abbondanziale che anche dopo il fallimento e la radiazione della società e la conseguente scomparsa del soggetto giuridico titolare della pretesa di risarcimento, un creditore che intenda far valere il danno societario è, a determinate condizioni, autorizzato a chiedere la re-iscrizione della società (art. 164 ORC), far collocare la propria pretesa nella graduatoria e poi agire secondo quanto previsto dagli art. 757 cpv. 2 CO e 260 LEF (DTF 132 III 731 consid. 3.2 e STF 4A_384/2016 del 1° febbraio 2017 consid. 2.1.3).
7. In conclusione, l’appello dev’essere respinto nella misura della sua ricevibilità, con conseguente conferma della decisione impugnata.
8.
Le spese giudiziarie di
seconda sede seguono la soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC). Le
spese processuali, fissate in applicazione degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano
a
fr. 3’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2
lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono
quantificate in fr. 2’000.-.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello 23 febbraio 2023 di AP 1 ed AP 2 è respinto.
2. Le spese processuali della procedura d’appello, di fr. 3’000.-, sono a carico degli appellanti in solido fra loro, che rifonderanno alla controparte, con uguale vincolo di solidarietà, fr. 2’000.- per ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
|
|
- -
|
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).