Incarto n.
12.2023.52

Lugano

6 settembre 2023/jh       

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

 

 

vicecancelliera:

Bellotti

 

 

visto il reclamo 24 aprile 2023 di

 

 

 

 RE 1  

 

 

contro la decisione 27 marzo 2023 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord nella causa inc. n. OR.2017.6 da lei promossa con petizione 22 febbraio 2017 nei confronti di

 

 

 

 CO 1 

ora patrocinato dall’ __________

 

 

 

 

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

ritenuto e considerato

 

in fatto e in diritto:

 

1.         Con decisione 11 dicembre 1996 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha sciolto per divorzio il matrimonio fra RE 1) e CO 1, omologando una convenzione del 24 ottobre 1996 in cui i coniugi avevano in particolare stipulato, al relativo punto 6: “Il padre dichiara di avere acceso sulla propria testa una polizza di assicurazione vita puro rischio del valore di fr. 120'000.-. Egli si impegna a comunicare alla __________ irrevocabilmente la propria intenzione di costituire quale beneficiaria di tale somma la signora RE 1 in sua mancanza i figli B__________ e P__________. Egli si impegna altresì a sottoscrivere la rinuncia al diritto di revoca sulla polizza il cui originale verrà consegnato alla beneficiaria. Egli dichiara infine di impegnarsi a mantenere in vigore la polizza facendo personalmente fronte al relativo onere” (cfr. doc. D inc. CM.2016.142).

2.         Con “istanza (ex art. 295 CPC)” del 27 luglio 2016 RE 1, lamentando l’inadempienza dell’ex marito e il fatto che egli, secondo quanto dichiarato dall’assicurazione (__________), avesse nel frattempo revocato la polizza, lo ha convenuto innanzi alla medesima Pretura postulando di fargli ordine di ripristinarla nei termini e ai sensi della convenzione e di consegnarle l'originale entro 30 giorni. L’istanza, contestata da CO 1, è stata respinta dal Pretore (statuendo quale giudice dell’esecuzione ex art. 335 seg. CPC) il 16 settembre 2016 (inc. SO.2016.467). Il reclamo 26 settembre 2016 di RE 1 avverso tale decisione è stato respinto dalla prima Camera civile del Tribunale d’appello (ICCA) il 7 ottobre 2016 (inc. n. 11.2016.100).

3.         Con una successiva petizione del 22 febbraio 2017, per il tramite dell’avv. __________, RE 1 ha nuovamente adito la medesima Pretura, postulando di condannare CO 1 a stipulare un’assicurazione vita analoga a quella da lui precedente sottoscritta, con una medesima somma assicurata di fr. 120'000.- e durata fino al 22 marzo 2023, a indicare l’attrice quale beneficiaria principale oppure, in caso di sua premorienza, i figli P__________ e B__________, nonché a consegnarle la nuova polizza in originale.

4.         Il convenuto si è opposto alla petizione con risposta 12 giugno 2017. Dopo un secondo scambio di scritti (replica 6 luglio 2017 e duplica 11 settembre 2017) e la richiesta 14 settembre 2017 di CO 1 di essere ammesso all’assistenza giudiziaria, con triplica spontanea 27 settembre 2017 RE 1, rilevando di avere nel frattempo appreso che la polizza era tutt’ora in vigore ma con un capitale ridotto a fronte dell’interruzione del pagamento dei premi da parte del convenuto, ha modificato la propria domanda di causa, chiedendo in via principale di condannare quest’ultimo a ripristinare la polizza assicurativa n. __________ in conformità al punto 6 della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, ristabilendo in particolare la somma assicurata di fr. 120'000.-. In via subordinata, l’attrice ha mantenuto la prima richiesta formulata con la petizione.

5.         Il 28 settembre 2018 l’avv. __________ ha comunicato alla Pretura di non rappresentare più RE 1

6.         Con scritto 13 marzo 2023 O__________ (marito di RE 1) ha comunicato alla Pretura che quest’ultima gli aveva ceduto il proprio credito oggetto di causa, chiedendo pertanto di subentrarle in qualità di parte attrice. Il 23 marzo 2023 RE 1 ha manifestato il suo assenso giusta l’art. 83 cpv. 1 CPC. Nel frattempo, con scritto 22 marzo 2023, CO 1 ha evidenziato che la polizza era decaduta quel giorno medesimo, quale scadenza dell’evento assicurato.

7.         Con decisione 27 marzo 2023 il Pretore ha disposto lo stralcio dai ruoli della procedura ex art. 242 CPC siccome divenuta priva d’interesse con la scadenza della polizza il 22 marzo 2023 (dispositivo n. 1), ciò che rendeva priva d’oggetto anche la richiesta di sostituzione di parte, perfezionatasi solo il 23 marzo 2023. Il giudice ha altresì ammesso CO 1 al beneficio dell’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio dell’avv. PA 1 (dispositivo n. 2) e, in applicazione dell’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, ha posto le spese (quantificate, alla luce del valore di causa e degli atti compiuti, in fr. 2'100.- per quanto riguarda le spese processuali e in fr. 3'000.- per quanto riguarda le ripetibili) integralmente a carico dell’attrice (dispositivo n. 3).

8.         Con reclamo 24 aprile 2023 RE 1 ha chiesto che la decisione di prima sede sia “accertata nulla, sub è annullata”, con protesta di spese e ripetibili. Nonostante tale formulazione del petitum, ella in realtà non contesta che la causa sia divenuta priva d’oggetto e da stralciare ai sensi dell’art. 242 CPC (sicché il dispositivo n. 1 della decisione di primo grado dev’essere in ogni caso confermato).

Piuttosto, la reclamante censura l’esito della sua prima istanza 27 luglio 2016 (inc. SO.2016.467) e, per quanto riguarda la procedura qui in esame (inc. OR.2017.6), lamenta una denegata/ritardata giustizia (avendo il Pretore atteso per ben cinque anni e mezzo dall’udienza di prime arringhe prima di emettere la sua decisione, attendendo la scadenza della polizza) e contesta di dover sopportare le relative spese giudiziarie, piuttosto da porre a carico di CO 1.

 

 

9.         Con risposta 10 agosto 2023 CO 1 ha postulato di dichiarare il gravame irricevibile e subordinatamente di respingerlo, pure con protesta di spese e ripetibili di seconda sede. Egli in sintesi contesta l’esistenza di una ritardata giustizia e sostiene che la controparte avrebbe scelto un rimedio giuridico errato (essendo la sentenza impugnata appellabile), come pure che la decisione di stralcio è corretta e che nella fissazione delle spese giudiziarie il Pretore non ha ecceduto o abusato del suo potere di apprezzamento.

 

10.      Ora, quanto deciso nella procedura inc. SO.2016.467 è oramai passato in giudicato e non può più essere rimesso in discussione con il reclamo in esame. Le relative censure della reclamante sono pertanto irricevibili.

 

11.      Il diniego di giustizia consiste nel rifiuto dell’autorità di occuparsi di un procedimento. Vi è invece ritardata giustizia quando l’autorità procrastina in modo inabituale e senza giustificazioni legittime la trattazione di un caso che rientra nelle sue attribuzioni. L’autorità commette una ritardata giustizia (e viola dunque il precetto costituzionale della celerità sancito all’art. 29 cpv. 1 Cost.) quando non prende una decisione che le incombe in un termine previsto dalla legge o in un termine che la natura del procedimento e tutte le altre circostanze del caso fanno apparire ragionevole (IIICCA dell’8 aprile 2020, inc. 13.2020.3, consid. 2). Se la giurisdizione adita rifiuta o protrae indebitamente l’emanazione di una decisione che rientra nelle sue competenze, può essere interposto in ogni tempo reclamo per ritardata giustizia ai sensi degli art. 319 lett. c e 321 cpv. 4 CPC innanzi all’autorità superiore (segnatamente, innanzi alla IICCA se esso concerne una delle materie di sua competenza, cfr. art. 48b n. 5 LOG).

Ciò presuppone tuttavia che il giudice non abbia ancora emanato la sua decisione. Nella presente fattispecie, considerato che la decisione pretorile è ormai stata resa (seppur dopo una criticabile attesa di quasi 5 anni), RE 1 non ha più alcun pratico interesse giuridico a lamentare una violazione del principio di celerità (STF 2C_182/2014 del 26 luglio 2014 consid. 3.2, 5A_51/2013 del 10 novembre 2014 consid. 3.6, 2D_15/2018 del 20 settembre 2018 consid. 6.1; v. IICCA del 12 dicembre 2019, inc. 12.2019.120, consid. 8.2). Anche su questo tema, il reclamo non può pertanto avere efficacia.

 

 

12.      Lo stralcio dal ruolo di una causa divenuta priva d'oggetto secondo l'art. 242 CPC è una decisione finale nel senso dell'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC, che può essere impugnata con un appello, se il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.- (DTF 148 III 186 consid. 6.5). I termini di appello e di risposta sono entrambi di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 e 312 cpv. 2 CPC). La decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali ed assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla medesima. Giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente, è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo.

 

13.      Nel caso concreto, stante il divieto del formalismo eccessivo e tenuto altresì conto che RE 1 non è in questa sede patrocinata, il suo gravame può essere considerato quale reclamo indipendente in materia di spese ex art.110 CPC che, essendo stato trasmesso a questa Camera entro il termine di 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata (art. 321 cpv. 1 CPC), è senz’altro tempestivo. Pure tempestiva è la risposta al reclamo 10 agosto 2023 del resistente (art. 322 cpv. 2 CPC).

 

14.      Il primo giudice, in applicazione dell’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, ha posto le spese giudiziarie a carico di RE 1 tenuto conto del presumibile esito della lite in assenza del motivo di stralcio, osservando che l’attrice già prima dell’inoltro della causa sapeva che la polizza in oggetto era ancora in vigore e che il problema risiedeva piuttosto nel mancato pagamento dei premi (come ammesso nella sua replica 18 agosto 2016 nell’inc. SO.2016.467, punti 2, 3, 5 e 8), per cui la domanda da lei inizialmente posta nell’inc. OR.2017.6 qui in esame, tesa a condannare CO 1 a stipulare una nuova polizza, sarebbe stata da respingere, mentre la sua successiva domanda, volta a chiedere la condanna del medesimo a versare i premi arretrati e a ristabilire la somma assicurata, sarebbe stata da proporre già con la petizione e non, tardivamente e irritualmente, solo con la triplica spontanea 27 settembre 2017.

15.      Con il suo gravame, RE 1 si oppone a questa argomentazione, evidenziando che il primo giudice ha travisato le sue affermazioni e che ella ha appreso solo dall'allegato di duplica 11 settembre 2017 del convenuto (rispettivamente dalla visione dell’incarto prodotto in edizione dall’assicurazione) che la polizza assicurativa era ancora in vigore, ma che a fronte dell'interruzione del pagamento dei premi aveva un capitale in caso di decesso ridotto.

 

16.      In una causa divenuta senza interesse e stralciata ex art. 242 CPC le spese giudiziarie vanno fissate secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). La ripartizione dipende dalle circostanze del caso specifico, considerando quale parte abbia provocato l'avvio della causa o causato inutilmente delle spese, quale sarebbe stato il presumibile esito della lite e quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza interesse. Di principio, il giudice non può limitarsi a un solo criterio, bensì deve considerarli tutti, ritenuto tuttavia che solo in casi eccezionali egli può fare completa astrazione dal principio della soccombenza e dal possibile esito del processo (IICCA del 13 agosto 2018, inc. 12.2016.70 consid. 2; IICCA del 17 ottobre 2018, inc. 12.2017.64, consid. 9.2; STF 5A_657/2015 del 14 marzo 2017 consid. 4.2.5).

Nello stabilire la ripartizione delle spese ex art. 107 CPC il giudice gode di un ampio margine di apprezzamento, di regola censurabile solo in caso di eccesso o di abuso.

 

17.      Nella presente fattispecie, con la sua prima istanza 27 luglio 2016 nell’inc. SO.2016.467, RE 1 aveva chiesto il ripristino della polizza, rilevando di avere appreso che questa era stata revocata. Con le proprie osservazioni 12 agosto 2016 CO 1 (che quale stipulante della polizza e debitore dei premi, nonché destinatario dell’obbligo giudizialmente confermato di mantenerla in vigore, era evidentemente tenuto a conoscerne la situazione) non aveva contraddetto questa tesi fornendo delle pertinenti spiegazioni, bensì si era limitato ad affermare che l’istante non aveva prodotto alcuna dichiarazione dell’assicurazione o altro valido documento a comprova delle sue affermazioni e a eccepire un vizio di forma dell’istanza nonché la prescrizione della pretesa azionata. Con la replica 18 agosto 2016, RE 1 aveva sostenuto che la polizza fosse ancora in vigore, ma che la controparte non aveva più pagato i premi dell'assicurazione. Ovverosia, ella sembrava modificare la propria tesi sullo stato della polizza e ipotizzare che la medesima fosse ancora valida.

Sennonché con la sua decisione 16 settembre 2016 il Pretore, dopo aver qualificato l’istanza quale richiesta di esecuzione ex art. 338 CPC, aveva osservato che secondo quanto affermato dall’attrice, la polizza era stata disdetta e pertanto non esisteva più, per cui non era possibile imporre a CO 1 il suo obbligo (stabilito nella convenzione di divorzio) di mantenerla in vigore, mentre l’imposizione di un obbligo di ripristino (non previsto nella convenzione) esulava dalla portata dell’esecuzione.

La ICCA, con decisione 7 ottobre 2016 (inc. n. 11.2016.100) aveva respinto il relativo reclamo 26 settembre 2016 di RE 1, esprimendo tuttavia perplessità sulla decisione del Pretore di trattare l’istanza (presentata “ex art. 295 CPC”) quale domanda di esecuzione, dal momento che la procedura risultava infruttuosa sin dall'inizio (avendo CO 1 rescisso la polizza già anni addietro) e rilevando che alla medesima rimaneva la possibilità, oltre che di chiedere un equivalente in denaro in luogo della prestazione dovuta giusta l'art. 345 cpv. 1 lett. b CPC, anche di “promuovere causa per vedere obbligato l'ex marito a stipulare una polizza sulla vita analoga a quella da lui estinta presso la __________”.

Con la sua petizione 22 febbraio 2017 RE 1 ha dunque proceduto in tal guisa, chiedendo che CO 1 fosse condannato a stipulare un’assicurazione vita analoga a quella da lui precedente sottoscritta alla luce dell’estinzione della polizza. Ancora una volta, con risposta 12 giugno 2017 CO 1, oltre a sollevare l’eccezione della regiudicata e a ribadire quella della prescrizione, postulando il richiamo dall’assicurazione dell’incarto relativo alla polizza assicurativa (non essendo egli più in possesso di documentazione in proposito), non ha confutato questa tesi o fornito opportuni chiarimenti, bensì ha indicato che il contratto di assicurazione non era più stato “oggetto di rinnovo dal 2002” per motivi oggettivi non meglio illustrati (che si riservava di specificare in un secondo momento) e ha preteso che RE 1 sapesse già da tempo della sua estinzione (sicché le sue iniziative giudiziarie erano da considerare tardive), contestando per il resto qualsivoglia suo obbligo di ripristino della polizza. Così facendo, egli ha rafforzato nell’attrice la sua impressione che essa non fosse più in vigore. Tant’è che la medesima, con la sua replica 6 luglio 2017, ha costatato che per la prima volta la controparte confermava la rescissione della polizza, rilevando di non aver mai avuto a disposizione le relative informazioni e che CO 1 gliele avrebbe sempre tenute celate in violazione del precetto della buona fede (art. 2 CC). Solo con la duplica 11 settembre 2017, quest’ultimo ha finalmente dichiarato che la polizza era in realtà ancora in vigore, producendo quale doc. 3 un attestato dell’assicurazione, sostenendo che RE 1, quale beneficiaria della polizza, ne fosse sempre stata al corrente e allegando quale prova il doc. 5. Tuttavia tale documento è semplicemente uno scritto (annunciante la riduzione della copertura assicurativa) risalente al lontano 8 luglio 2002 e indirizzato a CO 1 c/o RE 1 (via __________). Esso non può pertanto in alcun modo dimostrare che RE 1, al momento dell’avvio delle sue iniziative giudiziarie molti anni più tardi (2016/2017), fosse al corrente della reale situazione. Dalla documentazione prodotta in edizione dall’assicurazione emerge altresì che, nell’aprile 2002, CO 1 aveva effettivamente tentato di annullare il contratto (in contrasto con quanto stipulato nella convenzione di divorzio) e che nel 2011 RE 1 aveva richiesto informazioni presso l’assicurazione, la quale tuttavia non le aveva risposto direttamente, bensì si era limitata ad aggiornare la Pretura sullo stato della polizza (indicando che la stessa dal 1° aprile 2002 era stata “liberata dal pagamento dei premi per mancato pagamento”).

 

18.      Alla luce di tutte queste circostanze e sulla base degli atti, si deve concludere che RE 1, contrariamente a quanto stabilito dal primo giudice, negli anni 2016-2017 non risultava essere in chiaro sull’aggiornato stato della polizza. Lo attestano le sue iniziative giudiziarie nonché la decisione 16 settembre 2016 dello stesso Pretore (fondata sul presupposto dell’avvenuta rescissione della polizza) e 7 ottobre 2016 della ICCA. La reale situazione è stata definitivamente chiarita solo dopo la produzione della sua replica 6 luglio 2017. In quest’ottica, la decisione pretorile di ritenere inammissibile, in quanto tardiva (art. 230 CPC), la mutazione dell’azione contenuta nella triplica spontanea 27 settembre 2017 dell’attrice, appare discutibile. Già solo alla luce di queste circostanze, l’aggravio integrale delle spese giudiziarie a suo carico non è condivisibile. Ma vi è di più. Il biasimo maggiore, nella presente controversia, è attribuibile a CO 1, il quale malgrado fosse titolare della polizza e avesse assunto precisi obblighi nei confronti di RE 1, non solo li ha trascurati ma ha anche assunto in causa un comportamento per nulla trasparente e collaborativo, omettendo di fornire informazioni da lui esigibili (dovendo egli ben sapere se avesse o meno disdetto la polizza) e anzi rafforzando la confusione della controparte sulla tematica. Che ciò sia avvenuto per negligenza o in manifesta mala fede, poco importa. Un simile modo di agire non è meritevole di tutela, ed egli dev’essere chiamato alle sue responsabilità.

19.      In conclusione, avendo RE 1 avuto dei validi motivi per proporre la sua azione giudiziaria e tenuto conto dell’equità, del principio della buona fede e del divieto dell’abuso di diritto (art. 2 CC), risulta appropriato porre le spese giudiziarie di prima sede a carico di CO 1. Il reclamo deve conseguentemente essere parzialmente accolto limitatamente al dispositivo n. 3 della decisione impugnata, che dev’essere riformato. Essendo CO 1 stato posto, nella procedura di prima sede, al beneficio dell’assistenza giudiziaria (invece non postulata in secondo grado), le relative spese processuali verranno sopportate dallo Stato. Egli dovrà in ogni caso versare a RE 1 (cfr. art. 118 cpv. 3 CPC) fr. 3'000.- a titolo di ripetibili di primo grado, tenuto conto che ella è stata patrocinata da un legale per la gran parte di quella procedura.

20.      Le spese giudiziarie per la procedura di seconda sede seguono di principio la soccombenza (art. 106 CPC), che nel presente caso sarebbe attribuibile in maniera preponderante a CO 1. Ciononostante, in applicazione dell’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, tenuto conto delle circostanze particolari della fattispecie sopra esposte, questa Camera ritiene di discostarsi da tale principio, prescindendo dal prelievo di spese processuali e dall’attribuzione di ripetibili (tenuto conto oltretutto che RE 1 non ha cifrato né motivato la sua pretesa di ottenere un’indennità d’inconvenienza ai sensi dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

 

Per questi motivi,

 

richiamati gli 106 seg. CPC,

 

decide:

 

I.        Il reclamo 24 aprile 2023 di RE 1 è parzialmente accolto.

 

§.      Di conseguenza, la decisione 27 marzo 2023 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord (inc. n. OR.2017.6) è così riformata:

 

1.  Invariato.

 

2.  Invariato.

 

3.  La tassa e le spese di giustizia, di complessivi fr. 2'100.- (comprensivo di tassa e spese giudiziarie della procedura di conciliazione), sono a carico del convenuto e per esso a carico dello Stato. Il convenuto rifonderà all’attrice
fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.

 

4.  Invariato.

 

II.       Per la presente procedura di reclamo non si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili o indennità. L’anticipo versato da RE 1 le verrà restituito.

 

III.      Notificazione:

 

-   

-    __________

 

                                              Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).