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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2022.267 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 29 settembre 2022 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10'092.50 lordi a titolo di salario e di fr. 19'907.50 lordi a titolo di indennità per licenziamento ingiustificato, oltre interessi del 5% dal 30 aprile 2022;
pretese avversate dalla convenuta e che il Pretore ha parzialmente accolto (per
fr. 7'563.25 netti a titolo di salario e per fr. 10'000.- a titolo di indennità, più interessi del 5% dal 30 aprile 2022) con decisione del 18 aprile 2023;
appellante la convenuta che, con appello del 16 maggio 2023, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di annullare il medesimo e rinviare la causa alla Pretura per complemento istruttorio oppure, in subordine, di riconoscere la petizione limitatamente a fr. 3'534.- a titolo di salario, con protesta di spese e ripetibili;
mentre l'attore con risposta 12 giugno 2023 propone di respingere l'appello, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
preso atto della replica spontanea 20 giugno 2023 in cui la convenuta ha ribadito il proprio punto di vista;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Con contratto di lavoro del 19 ottobre 2020 la AP 1 ha assunto, dal 9 novembre 2020, AO 1 in qualità di autista di autobus e aiuto manutenzione a tempo indeterminato per un salario base di fr. 4'500.- mensili (doc. C), passato a fr. 4'700.- dal gennaio 2022 (doc. D), per 13 mensilità più supplementi (servizio notturno, giorni festivi ecc.).
B. Il 16 febbraio 2022 AO 1 è stato convocato di primo mattino (alle 7.00) presso gli uffici della direzione (alla presenza del vicedirettore C__________ P__________, del caposervizio T__________ G__________ e, più tardi, del direttore D__________ D__________) per prendere posizione su una segnalazione di D__________ A__________, padre di una "utente" delle scuole medie di __________. Stando al verbale di tale colloquio (che reca tre non meglio precisate firme) D__________ A__________ avrebbe riferito che il giorno prima (15 febbraio 2022) l'autista – mentre stazionava alla fermata "__________, __________" – con il suo telefonino aveva scattato delle fotografie e girato un video con gli allievi della scuola da lui trasportati e aveva chiesto dei numeri di telefono e i nomi dei profili "social" a delle "bambine". A seguito di questo episodio alcuni genitori avrebbero chiesto un incontro straordinario con il direttore della scuola e D__________ A__________ si è rivolto alla AP 1 perché agisse e risolvesse "la spiacevole situazione venutasi a creare". Mostrate le fotografie in questione e sentito il dipendente, l'AP 1 ha licenziato con effetto immediato AO 1, rilevando la gravità dell'accaduto (doc. 6). Lo scritto di motivazione di quello stesso giorno si limitava ad accennare "al colloquio odierno inerente agli episodi che la hanno vista coinvolta negli ultimi giorni nei confronti dell'utenza" e a precisare che era venuta completamente a cadere la fiducia nei suoi confronti (doc. 7).
C. Sempre il 16 febbraio 2022, dopo il colloquio con il suo dipendente, AP 1 avrebbe avuto (alle 10.00) un incontro con il direttore della scuola media di __________ A__________ v__________ __________, il quale avrebbe ribadito quanto già comunicato per telefono, ovvero che un'allieva si era rivolta alle sue amiche dopo essersi sentita fortemente a disagio dalle "attenzioni" ricevute dall'autista e che queste amiche si erano a loro volta recate in direzione per esprimere la loro preoccupazione per l'accaduto . Nessuno avrebbe tuttavia sporto denuncia (doc. 6).
D. Preso atto che l'AP 1 aveva precisato alla Cassa disoccupazione __________, alla quale l'interessato si era nel frattempo rivolto, che il licenziamento era da ricondurre a "delle attenzioni inappropriate nei confronti di una fanciulla" (doc. L), AO 1 ha contestato il 21 marzo 2022 le motivazioni addotte e ha rivendicato lo stipendio fino al termine ordinario di disdetta (30 aprile 2022) oltre a un'imprecisata indennità per licenziamento ingiustificato (doc. M).
E. Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire (inc. CM.2022.296), con petizione 29 settembre 2022 AO 1 ha convenuto l'AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, postulandone la condanna al pagamento di fr. 10'092.50 lordi a titolo di salario dal 17 febbraio al 30 aprile 2022 e di fr. 19'907.50 lordi a titolo di indennità per licenziamento ingiustificato, oltre interessi del 5% dal 30 aprile 2022. In sintesi, l'attore ha rilevato che durante il turno del 15 febbraio 2022, mentre stazionava con l'autobus presso la fermata "__________, __________", attorniato da un'allegra moltitudine di allievi vocianti, ha estratto in buona fede il proprio cellulare e ha scattato anche lui qualche selfie e girato un breve filmato con i ragazzi, i quali guardavano nell'obiettivo ed erano ben consci di quanto stesse accadendo. In quel clima gioioso alcuni scolari gli avrebbero chiesto di scambiarsi gli indirizzi "Instagram" in modo da condividere fotografie e filmati ma non se ne sarebbe fatto nulla. L'indomani egli sarebbe stato convocato dalla direzione dell'azienda per rispondere ad alcune domande relative al turno precedente. Dopo avere ammesso di avere scattato un selfie con il gruppo di allievi, egli sarebbe stato licenziato in tronco per non meglio specificati motivi gravi. Dopo l'intervento della Cassa disoccupazione __________, l'AP 1 gli avrebbe comunicato che alla base del provvedimento vi sarebbero state attenzioni inopportune nei confronti dell'utenza trasportata. Ciò che egli contestava. Onde la richiesta di ottenere il salario fino al termine ordinario di disdetta (incluse la quota di tredicesima, le indennità regolarmente versategli con il salario e un'indennità pro rata per le vacanze non godute nel periodo ordinario di disdetta) e un'indennità per licenziamento ingiustificato pari a quattro mensilità che tenesse conto della gravità dell'accusa mossa contro di lui e per le difficoltà di ritrovare un impiego nella sua situazione (ormai cinquantenne).
F. Con risposta 28 ottobre 2022 l'AP 1 si è opposta alla petizione, rilevando che alcuni allievi sarebbero rimasti scioccati dal comportamento di AO 1 al punto da recarsi dal direttore della scuola media per raccontare l'accaduto. L'episodio le era stato segnalato dal padre di un'allieva che si trovava sull'autobus ed è stato verificato con la direzione della scuola. Avendo inoltre controfirmato la lettera di licenziamento per accettazione, il dipendente avrebbe riconosciuto i contenuti del colloquio. Tant'è che costui si è poi scusato per avere messo in cattiva luce l'azienda. L'avere filmato e fotografato sul posto di lavoro minori senza il consenso dei genitori avrebbe infatti gravemente leso la sfera privata dei minori nonché l'immagine dell'azienda che non tollera l'uso del telefono durante il tempo di lavoro. L'avere inoltre chiesto ad almeno un'allieva di scambiare il profilo Instagram avrebbe aggravato ulteriormente un comportamento già di per sé inaccettabile che rendeva impossibile la continuazione del rapporto di lavoro. Si fosse limitata a un semplice ammonimento, essa avrebbe lanciato un messaggio sbagliato ai propri collaboratori e contravvenuto ai principi di professionalità e rispetto dell'utenza. Senza contare che, successivamente al licenziamento, la convenuta sarebbe venuta a conoscenza di un'attività parallela dell'attore in Italia (noleggio di pulmini in Calabria) lesiva dei di lui doveri di diligenza. Il licenziamento in tronco era quindi giustificato e imponeva il rigetto della petizione. In subordine la convenuta ha proposto che all'attore fosse tutt'al più riconosciuto il salario fino alla scadenza del termine ordinario di disdetta per fr. 3'534.- (dedotto il saldo vacanze che l'attore avrebbe potuto compensare in natura nel periodo di preavviso).
G. Con replica spontanea 9 novembre 2022 dell'attore e duplica spontanea 23 novembre 2022 della convenuta, le parti hanno approfondito le proprie antitetiche posizioni.
H. Limitata l'istruttoria alle prove documentali già agli atti e raccolti gli allegati conclusivi 3 e 27 marzo 2023, con decisione 18 aprile 2023 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione nel senso che ha condannato la convenuta a versare all'attore fr. 7'563.25 netti a titolo di salario e fr. 10'000.- a titolo di indennità, oltre interessi del 5% dal 30 aprile 2022, obbligandola inoltre a rifondere alla controparte fr. 1'000.- di ripetibili.
I. Contro la sentenza appena citata l'AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 16 maggio 2023 per ottenere l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al Pretore per assunzione delle prove (testimoniali) richieste. In subordine essa chiede di accogliere la petizione limitatamente a fr. 3'534.- a titolo di salario per il periodo 17 febbraio – 30 aprile 2022. In ogni caso insta perché le spese giudiziarie di entrambi i gradi siano poste a carico dell'attore.
L. Con risposta 12 giugno 2023 AO 1 propone di respingere l'appello, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede. Il 20 giugno 2023 l'appellante ha replicato spontaneamente ribadendo il proprio punto di vista.
considerando
in diritto:
1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno
fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai
fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Introdotto il 16 maggio 2023 contro la decisione impugnata, emessa il 18 aprile 2023, l'appello è tempestivo. Come sono tempestive la relativa risposta del 12 giugno 2023 (art. 312 CPC) e la replica spontanea del 20 giugno 2023.
2. All'appello la convenuta acclude una e-mail del 18 ottobre 2022 in cui il direttore della scuola media di __________, A__________ v__________ __________, nel dar seguito a una richiesta dell'avv. PA 1, spiegava di non potere rispondere a una serie di domande che costui gli aveva sottoposto con riferimento agli eventi in discussione, ma di poterlo fare soltanto nell'ambito di una eventuale deposizione testimoniale davanti a un giudice (doc. C di appello). Ora, come obietta a ragione l'appellato, il nuovo mezzo di prova è improponibile in questa sede, l'appellante non spiegando perché le fosse impossibile – con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze – esibire quel documento già davanti al Pretore (v. art. 317 cpv. 1 CPC). Al riguardo non occorre dunque attardarsi.
3. Nella decisione impugnata il Pretore, ricordato che l'onere di allegare e provare l'esistenza di motivi gravi per la risoluzione immediata del rapporto di lavoro (art. 337 CO) incombe al datore di lavoro, ha accertato anzitutto che, firmando la lettera di disdetta 16 febbraio 2022 (doc. 7), l'attore si era limitato ad attestarne la ricezione ma non confermava anche i motivi addotti a giustificazione della stessa che nemmeno figuravano in quello scritto. Per quel che era poi del (primo) rimprovero di aver fotografato e filmato senza consenso minori durante il proprio servizio, egli ha appurato che contestata non era l'esistenza delle foto (due) e del filmato (di 21 secondi), che lo stesso attore aveva prodotto agli atti (doc. E, F), quanto la questione se con tale comportamento AO 1 avesse violato la sfera privata dei minori senza il consenso (loro o dei genitori). Ricordato che il diritto all'immagine è parte del diritto della personalità tutelata dall'art. 28 CC, che può essere lesa da una fotografia o da una pubblicazione realizzata senza il relativo consenso, il Pretore ha constatato che il filmato e le fotografie scattate dall'attore non erano stati pubblicati né condivisi. Si trattava inoltre di immagini di gruppo riprese in un contesto gioioso che mal si prestavano a un uso improprio o a mettere in cattiva luce gli allievi riconoscibili che guardavano verso il telefono, sorridendo e taluni gridando addirittura "grande autista", evidentemente consapevoli di essere ripresi. Per il Pretore era così implicito il consenso dei ragazzi a essere ripresi. Consenso che per di più poteva ritenersi valido trattandosi di allievi di scuola media adusi all'utilizzo di uno smartphone e pertanto capaci di discernimento in tale ambito. Il che escludeva una lesione illecita della loro personalità (loc. cit., pag. 6 a 8).
Quanto all'ulteriore rimprovero mosso all'attore (da costui respinto) di aver chiesto ad almeno un'allieva di scambiarsi il profilo Instagram per condividerne foto e video, il Pretore ha constatato che la convenuta, oltre a non avere mai fatto il nome dell'allieva in questione, non aveva nemmeno addotto, nei tempi e nelle forme stabilite dal CPC, alcun mezzo di prova idoneo a comprovare la circostanza. A tale scopo sarebbe stato necessario sentire i ragazzi che avevano percepito direttamente l'episodio. I loro nominativi e indirizzi non erano tuttavia stati forniti tempestivamente dalla convenuta nonostante la figlia di D__________ A__________, che per primo aveva segnalato l'accaduto, fosse anch'essa presente sul bus al momento dei fatti, sicché quanto meno le generalità di costei, dell'amica che aveva girato il video (v. doc. 2, 3) e delle due ragazze che a dire del segnalante sarebbero andate dal direttore (doc. 2), avrebbero potuto essere facilmente reperite tramite lo stesso D__________ A__________. Non era poi sufficiente a dimostrare un approccio inopportuno il fatto che dal video e dalle foto si vedesse una ragazzina molto vicina all'attore, costui essendo seduto al suo posto di conducente in un bus affollato con gli allievi che occupavano tutti gli spazi, seduti e in piedi. Senza rilievo ai fini del giudizio era quindi per il Pretore anche il fatto che alcuni – non individuati – scolari si fossero recati dal direttore scolastico per raccontare l'accaduto, dato che la gravità degli avvenimenti andava valutata sulla base di criteri oggettivi e non delle reazioni personali di alcuni alunni coinvolti. Né la convenuta aveva dimostrato che l'utilizzo del telefono durante il turno di lavoro, ancorché in un momento in cui l'attore non stava guidando, costituiva una (grave) violazione contrattuale. Anche perché non risultava esservi una direttiva interna che vietasse ciò, né che l'attore ne fosse a conoscenza. Per il Pretore, dunque, il comportamento tenuto da AO 1 quel 15 febbraio 2022, seppure inopportuno, non ledeva la personalità degli scolari trasportati né violava gravemente i suoi obblighi contrattuali (loc. cit., pag. 8 seg.).
Egli ha respinto dipoi, come temeraria, la tesi per cui l'attore avrebbe esercitato, in costanza del rapporto di lavoro, un'attività concorrenziale nel settore dei trasporti per avere offerto il noleggio di pulmini a 9 posti in Calabria. Né egli ha ravvisato una violazione contrattuale nella mancata notifica di tale attività al datore di lavoro. Quanto all'esigibilità di continuare il rapporto di lavoro, non risultavano precedenti lamentele dell'utenza per analoghi comportamenti dell'attore, sicché non si poteva escludere che un semplice ammonimento potesse bastare per scongiurare il ripetersi di quanto successo quel 15 febbraio 2022. Né il licenziamento in tronco poteva servire da deterrente per gli altri impiegati o da messaggio per l'utenza e l'opinione pubblica, come invece sembrava credere la convenuta. In ogni caso non v'era motivo perché il datore di lavoro non potesse quanto meno osservare il termine ordinario di disdetta di soli due mesi, dato che in quel periodo avrebbe potuto limitare l'impiego di AO 1 al servizio di linea e/o alla manutenzione, entrambi compiti previsti dal contratto, dandogli oltretutto la possibilità – compatibilmente con la ricerca di un nuovo impiego – di godere dei giorni di vacanza di cui ancora beneficiava e di compensare le ore supplementari accumulate. Ne ha concluso, il Pretore, che la convenuta non aveva dimostrato l'esistenza dei presupposti per un licenziamento in tronco ai sensi dell'art. 337 CO (loc. cit., pag. 9 seg.).
4. L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Essa non può limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. Nel caso concreto, l’impugnativa in vari passaggi non contiene delle critiche puntuali al giudizio di prima istanza ma ripropone, a tratti anche testualmente (con un procedimento di copia e incolla), ampi estratti delle sue conclusioni di prima sede, ciò che è inammissibile. È quanto si verifica in particolare per la seconda parte dell'appello ("Antefatto procedurale", pag. 4 a pag. 8) in cui la convenuta riprende quanto formulato nel memoriale conclusivo da pag. 3 a pag. 6. In questa misura l'appello si rivela d'acchito irricevibile. Ma anche laddove, nello stesso capitolo, il memoriale non si limita a una ripresa testuale dell'allegato conclusivo di prima sede (per esempio nei punti n. 15 e n. 29), la convenuta non spiega perché la decisione pretorile sarebbe erronea o si avvale di argomenti nuovi, non addotti in precedenza, che si rivelano ugualmente irricevibili (così al punto n. 29 in relazione a quanto avrebbe affermato il precedente Pretore al dibattimento del 30 novembre 2022; circostanza per altro contestata dall'appellato [risposta, pag. 5]).
5. In una prima censura – articolata invero in ordine sparso – l'appellante si duole della mancata audizione dei due testimoni "chiave" (D__________ A__________ e il direttore scolastico A__________ v__________ __________) i quali avrebbero permesso di identificare gli allievi coinvolti, ovvero quelli recatisi in direzione per denunciare l'accaduto (ciò che non le sarebbe stato possibile nonostante gli sforzi profusi), e di far luce su quanto effettivamente accaduto. La convenuta rimprovera al primo giudice di aver preferito rimanere nel dubbio e di avere rifiutato le deposizioni per un mero formalismo eccessivo allorché non gli sarebbe costato nulla sentire i due testimoni (memoriale, pag. 9 seg.). Essa contesta di non avere fornito elementi sufficienti a identificare gli allievi coinvolti. Rileva che al dibattimento del 30 novembre 2022, così come nelle osservazioni e nella duplica, essa aveva spiegato che i nominativi dei minori li avrebbe forniti il direttore v__________ __________ nella propria audizione testimoniale. È infatti notorio – continua la convenuta – che il direttore è tenuto al segreto d'ufficio e prima di fare i nomi degli allievi coinvolti avrebbe dovuto essere svincolato dal Dipartimento interessato. D__________ A__________ (che di professione è agente di polizia) non sarebbe inoltre stato in grado di fornire indicazioni sugli allievi che hanno denunciato i fatti in direzione. Lo avrebbe chiesto alla figlia la quale non ha però saputo rispondere. E trattandosi di informazioni sensibili riguardanti minori, tali informazioni potevano emergere solo nell'ambito di una loro deposizione in Pretura alla quale per altro neppure l'attore si era opposto. La rinuncia a sentire i due testimoni sarebbe quindi stata una decisione unilaterale del Pretore, senza che le si possa ascrivere alcuna negligenza. Del resto il direttore v__________ __________ aveva confermato gli episodi contestati nell'incontro del 16 febbraio 2022 (doc. 6; sopra lett. C) e le sue dichiarazioni collimano con quanto riferito dalla figlia di D__________ A__________ al padre (doc. 2), mentre l'appellato non ha mai negato nulla e anzi il giorno dopo il suo licenziamento si è addirittura scusato con i suoi superiori (doc. 4). L'appellante lamenta pertanto una violazione degli art. 152 cpv. 1 e 221 cpv. 1 lett. e CPC che a suo parere impone l'annullamento dell'ordinanza sulle prove del 1° febbraio 2023 e di riflesso anche della sentenza impugnata. Il Pretore avrebbe infatti a torto considerato tardiva la richiesta di prova dei nominativi degli allievi trascurando che essa aveva già evidenziato negli allegati di causa e al dibattimento che tale questione sarebbe emersa solo a seguito delle audizioni testimoniali, come si evince in particolare dalla duplica a pag. 4 ("Si chiederà pertanto al Dir. v__________ __________ di fornire i nominativi e le generalità degli allievi che si sono recati in direzione per denunciare i fatti in questione") (memoriale, pag. 9 a 18).
5.1 Nella misura in cui si duole di una violazione dell'art. 221 cpv. 1 lett. e CPC, l'appellante disconosce che nella procedura semplificata – applicabile in concreto – diversamente che in quella ordinaria non è prevista una norma analoga e la petizione non deve necessariamente contenere l'indicazione dei singoli mezzi di prova con riferimento ai fatti esposti (v. art. 244 CPC; II CCA del 13 settembre 2018, inc. 12.2017.90). Il richiamo all'art. 221 cpv. 1 lett. e CPC si dimostra così senza pertinenza.
5.2 Per quel che è dell'offerta tempestiva e nelle forme previste dei mezzi di prova (art. 152 cpv. 1 CPC), l'appellante non discute che – secondo quanto si evinceva per altro dalla stessa dichiarazione scritta del padre (doc. 2) – la figlia di D__________ A__________ era anch'essa presente sul bus al momento dei fatti e che quindi quanto meno il nominativo e l'indirizzo di lei e dell'amica che a sua volta aveva girato il video di cui al doc. 3 potevano essere facilmente ottenuti tramite lo stesso D__________ A__________. L'appellante si è limitata a obiettare che costui non sarebbe stato in grado di fornire indicazioni sugli allievi che hanno denunciato i fatti in direzione poiché la figlia non glielo ha saputo dire. L'argomento è tuttavia stato addotto per la prima volta soltanto nel memoriale conclusivo (pag. 7, n. 30), rispettivamente – per quel che concerne la spiegazione (la figlia non glielo avrebbe saputo dire) – soltanto con l'appello, ed è pertanto tardivo. A parte ciò, esso appare poco verosimile alla luce di quanto dichiarato dal medesimo D__________ A__________ nello scritto del 12 ottobre 2022 (doc. 2: "Mia figlia mi ha spiegato che la cosa era già successa altre volte e che due ragazze nel pomeriggio sono andate dal direttore a raccontargli quanto accaduto sul bus […]"). Che poi l'indicazione degli allievi che hanno denunciato i fatti in direzione sia effettivamente di rilievo è dubbio per quanto si vedrà ancora in seguito (consid. 5.3). Senza contare che se il padre ha segnalato alla convenuta determinati comportamenti riprovevoli dell'autista ("chiedeva il numero di telefono e faceva foto alle 'primine' per poi pubblicarle sui social": doc. 2), suscettibili di compromettere l'onorabilità dell'attore oltre che – come è poi stato – la sua posizione professionale, sulla base di quanto gli aveva spiegato la figlia, si presume che quest'ultima abbia vissuto gli episodi incriminati direttamente in prima persona, di modo che nulla impediva di chiamarla a testimoniare (a prescindere che essa conoscesse o meno i nomi delle due ragazze recatesi in direzione), non potendo invece l'audizione del padre, che non ha percepito direttamente i fatti (art. 169 cpv. 1 CPC), sostituirsi a quella della figlia. Comunque sia, neppure in questa sede (e ormai fuori termine) – dopo che il Pretore le aveva già mosso il rimprovero nell'ordinanza sulle prove del 1° febbraio 2023 – la convenuta fornisce la benché minima prova in merito ai non meglio precisati "sforzi profusi" per ottenere le necessarie informazioni da D__________ A__________ (v. ordinanza citata, pag. 2). Già per questo motivo la censura contro la mancata audizione di costui cade nel vuoto.
5.3 Analoghe considerazioni valgono in merito alla mancata escussione del direttore A__________ v__________ __________, a maggior ragione dopo che il doc. C di appello è stato dichiarato irricevibile (sopra, consid. 2). Si aggiunga inoltre che al dibattimento del 30 novembre 2022 la convenuta aveva precisato che costui avrebbe fornito i nominativi degli allievi "indicati salvo rinuncia", ovvero di quelli "recatisi in direzione dopo i fatti avvenuti sull'autobus il 15.05.2022 (salvo rinuncia)". Se non che, come AP 1 aveva precisato nella duplica (pag. 4, ad 6/8), si trattava di due amiche alle quali si sarebbe rivolta l'allieva "vittima" delle attenzioni dell'autista. Non consta tuttavia – né la convenuta lo pretende – che queste due amiche avrebbero vissuto direttamente le "indebite" attenzioni subite dalla loro compagna. Mal si comprende quindi l'utilità a sentire quegli "allievi" e il direttore v__________ __________ come testimoni in luogo della diretta interessata. Alla luce di ciò, i motivi addotti – seppure solo con il memoriale conclusivo (pag. 7) – dalla convenuta per giustificare la mancata comunicazione dei nominativi degli allievi che hanno denunciato i fatti in direzione (ovvero la necessità del direttore scolastico di essere svincolato dal segreto d'ufficio) si rivelano pertanto senza rilievo. Senza dimenticare che l'appellante neppure discute l'irrilevanza (già evidenziata dal primo giudice) di tale denuncia in direzione per il fatto che la gravità degli avvenimenti andava apprezzata sulla base di criteri oggettivi e non delle reazioni personali di quegli alunni (cfr. sentenza impugnata, pag. 8 in fine).
5.4 Neanche possono – dopo quanto illustrato – sostituirsi alle testimonianze degli allievi direttamente coinvolti la dichiarazione scritta di D__________ A__________ (doc. 2) e il verbale d'incontro 16 febbraio 2022 con A__________ v__________ __________ (doc. 6), recante per altro tre firme non meglio identificate, che sono stati allestiti al di fuori della procedura e delle relative garanzie (Trezzini in: Commentario pratico al CPC, 2a edizione, vol. 1, n. 19 ad art. 157). Invano l'appellante tenta inoltre di fare valere che l'appellato non avrebbe mai negato nulla e con una e-mail del 17 febbraio 2022 (doc. 4) avrebbe addirittura espresso le proprie scuse. Al riguardo essa si limita a riproporre la propria tesi dimenticando quanto accertato dal Pretore a pag. 6 della sentenza impugnata, ovvero che firmando la lettera di licenziamento (doc. 7) l'attore si era limitato ad attestarne la ricezione ma non anche a confermarne i motivi alla base che oltretutto neppure figuravano in quello scritto. Quanto al doc. 4, il primo giudice ha constatato che dal messaggio non si evinceva alcuna ammissione particolare ma solo il dispiacere per l'accaduto. Sprovvisto di ogni confronto con questa argomentazione, al riguardo l'appello si rivela così finanche irricevibile per difetto di motivazione.
5.5 Nulla muta infine a tale conclusione il fatto che la procedura fosse retta dal principio inquisitorio "sociale" o "attenuato" sviluppato dalla dottrina e dalla giurisprudenza a proposito dell'ora abrogato art. 343 CO (II CCA del 20 aprile 2021, inc. 12.2020.148, consid. 5.1 con riferimenti). Tale principio non impone infatti al giudice di promuovere indagini. E soprattutto non esonera le parti dal loro obbligo di collaborare alla determinazione della fattispecie rilevante, esse rimanendo tenute a esporre – nei modi e nei tempi stabiliti dalle norme procedurali applicabili – le circostanze all'origine delle loro pretese e a indicare i mezzi di prova da assumere (DTF 130 III 102 consid. 2.2; più recentemente II CCA del 20 aprile 2021, inc. 12.2020.148, consid. 5.1). Se inoltre si considera che la massima in questione mira a proteggere la parte economicamente più debole (che nella fattispecie non era di certo la convenuta) e che il giudice deve a ogni modo imporsi un certo riserbo, analogamente a quanto avviene in un processo ordinario, ove le parti siano – come in concreto – patrocinate da un legale (v. DTF 141 III 569 consid. 2.31 con rinvii), la decisione pretorile di non ammettere le audizioni testimoniali di D__________ A__________ e di A__________ v__________ __________ resiste in definitiva – per le ragioni testé esposte – alla critica. A prescindere da un'eventuale passività della controparte, la quale ad ogni buon conto con la replica (pag. 4) aveva già rilevato che tali mezzi di prova non avrebbero aggiunto nulla e che al dibattimento si era pur sempre opposta alla deposizione dei non meglio precisati allievi.
6. Ciò posto, v'è da chiedersi se dalle fotografie e dal video agli atti (doc. E, F e doc. 3) emergano gli estremi per concludere – contrariamente al Pretore – che il comportamento tenuto dall'attore il 15 febbraio 2022 ledeva la personalità degli scolari da lui trasportati e violava gravemente gli obblighi contrattuali nei confronti della convenuta al punto da giustificare – insieme allo svolgimento, all'insaputa del datore di lavoro, dell'attività di noleggio di pulmini a __________ – un licenziamento in tronco.
6.1 Che neppure l'appellante creda più di tanto a tale tesi, lo dimostra lei stessa laddove, a pag. 18 n. 69 del proprio memoriale, rileva che "senza l'assunzione delle prove richieste l'esito della causa era scontato, non avendo potuto l'appellante dimostrare il ben fondato delle proprie pretese tendenti al licenziamento in tronco".
6.2 Comunque sia, l'appellante non contesta che i documenti agli atti (doc. E, F e doc. 3) non siano stati pubblicati o condivisi né revoca seriamente in dubbio che essi contengono immagini di gruppo, riprese in un contesto gioioso che mal si prestano a un uso improprio o a mettere in cattiva luce gli allievi riconoscibili i quali sorridono verso la telecamera e taluni gridano addirittura "grande autista", evidentemente consapevoli di essere ripresi. L'appellante si limita al riguardo a eccepire che le riprese sono avvenute senza l'autorizzazione dei genitori, ritenendo scioccante che degli allievi di prima media (10/11 anni) possano determinarsi da soli sul fatto di lasciarsi filmare o fotografare da sconosciuti e possano al riguardo esprimere un consenso implicito. Tanto più che non può escludersi che alcuni allievi abbiano "percepito in modo differente questo atteggiamento" (memoriale, pag. 18 n. 72 e pag. 23 n. 95).
Per quel che è del consenso (implicito) a lasciarsi fotografare o altrimenti riprendere, che giustificherebbe l'ingerenza nel diritto alla propria immagine e quindi nel diritto della personalità dei ragazzi (art. 28 CC), la tesi del primo giudice non è censurabile. Trattandosi di un diritto (relativo) altamente personale (art. 19c cpv. 2 CC; Hausheer/Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5ª edizione, pag. 225, n. 705), un minore dotato di capacità di discernimento può esprimere autonomamente il proprio consenso senza che debba intervenire il rappresentante legale (ovvero il genitore che esercita l'autorità parentale: art. 304 CC). Ora, nella dottrina v'è chi ritiene un minore in grado di esprimersi sulla pubblicazione di fotografie sui social media già dalla sua scolarità (6/7 anni; I CCA del 28 giugno 2022, inc. 11.2021.84, consid. 5a con riferimento a Stämpfli, Kinder im digitalen Raum, Zurigo 2021, pag. 23). Per negozi giuridici semplici, a ogni modo, la capacità di discernimento viene normalmente riconosciuta al più tardi dagli 8 anni (Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., pag. 58 n. 182). Trattandosi in concreto di ragazzi della scuola media (foss'anche di prima come pretende la convenuta), si può condividere che questi potevano determinarsi autonomamente sulla possibilità di lasciarsi fotografare e riprendere (in gruppo e in luogo pubblico oltre che in un contesto di ordinaria quotidianità) dallo smartphone dell'attore. Che alcuni allievi possano poi avere vissuto l'episodio in maniera non gioiosa e scherzosa è una mera opinione di parte che non è suffragata da alcuna prova ed è anzi contraddetta dai documenti agli atti (doc. E, F e doc. 3), da cui si evince la partecipazione attiva degli scolari ritratti che guardano, sorridono e salutano consapevolmente nella telecamera. Si fossero d'altronde sentiti a disagio, nulla avrebbe impedito loro di voltarsi, coprirsi o manifestare altrimenti il loro disappunto (sul tema del consenso implicito cfr. inoltre Bähler, Ungefragte Momentaufnahmen in: Medialex 2012 pag. 55 segg.). Comunque sia, anche nell'ipotesi sostenuta dall'appellante, il comportamento del lavoratore, seppure inopportuno, non avrebbe raggiunto (per quanto si vedrà anche al consid. 6.5) un grado di gravità tale da imporre, come l'unica soluzione praticabile, la disdetta immediata che rimane un provvedimento eccezionale e va ammessa in modo restrittivo (cfr. da ultimo II CCA del 21 marzo 2023, inc. 12.2022.158, consid. 6 con riferimenti).
6.3 L'appellante ribadisce che l'aver chiesto ad almeno un'allieva di scambiare il profilo Instagram per poi condividere foto e video, aggiunge ulteriore gravità a un comportamento del lavoratore già di per sé inaccettabile che ha minato in modo definitivo la fiducia del datore di lavoro, rendendo impossibile la continuazione del rapporto di lavoro (memoriale, pag. 19 n. 74 e pag. 20 n. 81).
Già si è visto però che la circostanza – contestata dalla controparte – non è stata dimostrata. Certo, non è escluso a priori che il sospetto di grave violazione contrattuale possa, a seconda delle circostanze, giustificare un licenziamento in tronco seppure l'accusa mossa contro il lavoratore si riveli in seguito infondata oppure – come nella fattispecie – non possa essere provata se siffatti sospetti sono comunque suscettibili di rendere intollerabile la continuazione del rapporto di lavoro. Ciò non toglie però che la legittimità di un "licenziamento per meri sospetti" ("Verdachtskündigung") va scartata se l'imputata mancanza (quand'anche si fosse realizzata) non sarebbe stata sufficiente per giustificare un licenziamento immediato senza avvertimento o se il datore di lavoro non ha fatto tutto ciò che si poteva da lui pretendere per verificare l'esattezza dei sospetti (STF 4A_365/2020 del 5 aprile 2022 consid. 3.1.2 con rinvii e 4A_419/2015 del 19 febbraio 2016 consid. 2.1.2, pubblicata in JAR 2017 pag. 18). Ed è proprio quanto si verifica in concreto. Per quanto esposto dianzi, la convenuta ha omesso di indicare, nei tempi e nelle forme previste dal CPC, i nominativi degli allievi che avrebbero potuto deporre – per averla vissuta direttamente – in merito alla pretesa richiesta di scambio dei profili social. A parte ciò – per quanto si vedrà anche in appresso (consid. 6.5) – un licenziamento immediato non si sarebbe giustificato neppure ove si fosse realizzata la circostanza imputata.
6.4 Riguardo all'attività di noleggio di pulmini in Calabria, il Pretore, definendo l'argomentazione "assolutamente temeraria", ha escluso l'esistenza di un'attività concorrenziale a quella prestata per la convenuta già solo in ragione della diversità dei servizi offerti nonché della clientela e delle aree geografiche interessate. Né poteva seriamente trattarsi di un'attività lavorativa parallela, non foss'altro che per la distanza tra __________ e __________ dove l'attore lavorava a tempo pieno per la convenuta (sentenza impugnata, pag. 9). L'appellante invece, richiamandosi alla clausola nel contratto di lavoro secondo cui "il dipendente prende atto in particolare del divieto assoluto di guidare veicoli di tutte le categorie professionali, propri o di altre aziende svizzere o estere, pena il licenziamento in tronco" (doc. C), come pure all'obbligo di fedeltà dell'art. 321a CO che proibisce attività lavorative per i concorrenti, fa valere che l'attore era impiegato al 100% presso di lei e di conseguenza non poteva esercitare un'altra attività, per di più in un settore analogo, senza comunicarglielo (memoriale, pag. 21). Il richiamo alla clausola del contratto di lavoro è tuttavia poco pertinente, la medesima accennando al divieto di guidare veicoli di altre aziende, ciò che non pretende però neppure la convenuta essere avvenuto con riferimento all'attività svolta dall'attore in Italia. A parte questo, la convenuta non si confronta a dovere con l'argomentazione pretorile che ha spiegato perché il noleggio in Calabria non poteva considerarsi un'attività concorrenziale né configurava un'attività lavorativa parallela che andava notificata al datore di lavoro. Una volta di più, sprovvisto della necessaria motivazione, l'appello risulta al riguardo irricevibile.
6.5 Da ultimo, l'appellante sostiene che, vista la gravità degli avvenimenti, un semplice ammonimento o una sospensione non sarebbero stati sufficienti e non l'avrebbero sollevata dalle sue responsabilità nei confronti dell'utenza (memoriale, pag. 21 e pag. 24). Ma anche a tal proposito il confronto con l'argomentazione pretorile è carente. Il primo giudice ha infatti illustrato perché un ammonimento non poteva, nel caso specifico, dirsi a priori inidoneo a evitare il rischio di reiterazione di quanto accaduto il 15 febbraio 2022 e perché un licenziamento in tronco non poteva fungere da deterrente nei confronti degli altri dipendenti dell'azienda né servire a preservare l'immagine della stessa all'esterno, come sembrava invece credere la convenuta. Ma soprattutto l'appellante sorvola completamente sulla motivazione conclusiva del Pretore secondo cui non v'era alcun motivo per non rispettare il termine ordinario di disdetta, di soli due mesi, dato che in quel periodo essa avrebbe potuto limitare l'impiego di AO 1 al servizio di linea e/o alla manutenzione. Il che, per abbondanza, le avrebbe permesso oltretutto di salvaguardare gli interessi da lei addotti a giustificazione della misura. Considerato anche questo silenzio, la decisione del Pretore che ha ritenuto non provata l'esistenza di motivi gravi per pronunciare un licenziamento in tronco ai sensi dell'art. 337 CO va confermata.
7. Relativamente alle conseguenze del licenziamento ingiustificato (art. 337c CO), il Pretore ha accertato che il contratto di lavoro sarebbe terminato in via ordinaria il 30 aprile 2022. Calcolato in fr. 13'492.30 lordi il guadagno che l'attore avrebbe percepito fino a quella data (fr. 2'193.35 salario lordo per il mese di febbraio 2022; fr. 9'400.- salario lordo per i mesi di marzo e aprile; fr. 965.70 tredicesima mensilità pro rata; fr. 933.25 indennità per servizio notturno, lavoro nei giorni festivi ecc.) e dedotto il guadagno intermedio da lui realizzato nei mesi di marzo e aprile 2022 per complessivi fr. 4'557.50, egli ha riconosciuto al lavoratore a questo titolo fr. 8'934.80 lordi. Quanto alla pretesa per vacanze non godute nel termine ordinario di disdetta, il Pretore, sulla scorta delle foto pubblicate su Facebook (doc. 11) che lo ritraevano fra l'altro a __________, in Africa e in Calabria, ha reputato innegabile che l'attore avesse quanto meno beneficiato dei 4 giorni di ferie che gli spettavano in quel periodo, sicché non ha ammesso una remunerazione supplementare. Egli ha inoltre respinto la richiesta della convenuta di dedurre (per lo stesso motivo) dal credito salariale le vacanze (residue) già pagate all'attore con lo stipendio di febbraio 2022 (fr. 4'453.- lordi). Quell'importo comprendeva infatti anche la remunerazione al 125% delle ore supplementari da lui accumulate e la convenuta aveva omesso di conteggiare separatamente le due poste (le ore supplementari e i giorni di vacanza). Il che impediva all'attore di contestare la tesi della controparte e al giudice di verificare (non da ultimo perché l'attore aveva anche svolto un'attività lavorativa nei mesi di marzo e aprile 2022) se le vacanze maturate ma non godute potevano essere compensate. Ciò posto, dopo aver dedotto gli oneri sociali (per un totale di fr. 1'371.55), il Pretore ha riconosciuto a AO 1 l'importo di fr. 7'563.25 netti quale salario dovuto durante il termine ordinario di disdetta (art. 337c cpv. 1 CO; sentenza impugnata, pag. 10 a 12).
Passando all'indennità per licenziamento ingiustificato (art. 337c cpv. 3 CO), il Pretore, ricordati i criteri ai fini di tale esame (posizione e responsabilità del lavoratore, tipo e durata del rapporto contrattuale, natura e importanza delle mancanze), ha rilevato che le motivazioni addotte dalla convenuta a giustificazione del provvedimento e indicate alla cassa disoccupazione (attenzioni inappropriate nei confronti di una fanciulla) avevano leso in modo importante la personalità dell'attore poiché erano suscettibili di comprometterne la reputazione e il reinserimento professionale, già reso difficoltoso dall'età. L'interessato non aveva infatti ancora trovato un nuovo impiego e la cassa disoccupazione aveva ordinato una sospensione del diritto alle indennità per 31 giorni, aggravando così ulteriormente le conseguenze economiche del licenziamento. Per contro il Pretore non ha riscontrato una colpa dell'attore, il comportamento da lui tenuto quel 15 febbraio 2022 non avendo violato alcun obbligo contrattuale né i diritti di terzi. Considerato poi che l'interessato lavorava da poco più di un anno per la convenuta mentre nulla si sapeva della sua situazione personale e delle implicazioni che la disdetta avrebbe avuto, il Pretore gli ha riconosciuto un'indennità di fr. 10'000.- (poco più di due mensilità lorde; loc. cit., pag. 12 seg.).
7.1 L'appellante chiede – nell'ipotesi in cui non sia riconosciuta la sua domanda principale – che la petizione sia accolta limitatamente a fr. 3'534.- lordi, ovvero per il salario che l'attore potrebbe rivendicare per il periodo 17 febbraio – 30 aprile 2022. Se non che la richiesta si rivela manifestamente irricevibile per difetto di motivazione, la convenuta limitandosi a rinviare – come in prima sede – a un proprio conteggio (doc. 9), riprodotto pedissequamente nell'appello (pag. 24 seg.) senza alcun confronto con l'argomentazione pretorile. Come sfugge d'acchito a ogni esame la domanda di stralciare dalla pretesa attorea la somma inerente alle vacanze (memoriale, pag. 22 n. 89). La richiesta riprende testualmente quanto scritto nel memoriale conclusivo (pag. 11 n. 49) e non adempie pertanto – e da lungi – i requisiti formali di motivazione (cfr. sopra, consid. 4).
7.2 Stesso discorso vale per la censurata assegnazione di qualsiasi indennità per licenziamento ingiustificato. L'appellante rifiuta ogni suo onere accennando a una – non meglio specificata – "concomitante colpa" dell'attore (memoriale, pag. 25 n. 101 seg.). In questo modo però essa si limita, una volta di più, a riprendere pressoché testualmente la formulazione di prima sede (conclusioni, pag. 14 n. 63) facendo completa astrazione dell'articolata motivazione pretorile.
8. Se ne conclude che l'appello vede la sua sorte segnata. Non si riscuotono spese processuali, trattandosi di una causa derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- (art. 114 lett. c CPC). Le ripetibili seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Il valore litigioso ai fini di un’eventuale impugnazione dinanzi al Tribunale federale è pari a fr. 17'563.25 e supera pertanto la soglia di fr. 15'000.- prevista dall’art. 74 cpv. 1 LTF.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e il RTar,
decide:
1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 16 maggio 2023 della AP 1 è respinto.
2. Non si riscuotono spese processuali. L'appellante rifonderà alla controparte fr. 2’500.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).