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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Federspiel Peer |
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2020.65 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 19 maggio 2020 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui l'attore ha chiesto l'accertamento di una lesione della personalità in esito al suo licenziamento in via ordinaria in data 9 aprile 2018 e la condanna della convenuta al risarcimento del danno conseguente a tale lesione (segnatamente delle spese legali extragiudiziarie, stimate in fr. 15'000.-, e della imprecisata perdita economica) come pure alla riparazione del torto morale di fr. 50'000.-;
pretese avversate dalla convenuta e che il Pretore ha respinto con decisione del 3 maggio 2023;
appellante l'attore che, con appello 2 giugno 2023, postula la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 31 agosto 2023 propone di respingere l'appello, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. AP 1 ha lavorato alle dipendenze della AO 1 in qualità di manutentore dal 1° luglio 1994 al 9 aprile 2018 allorché, senza preavviso, egli è stato convocato nell'ufficio del direttore (__________), dove – alla presenza anche del legale della AO 1 (avv__________) e del responsabile dell'economato (__________) – gli è stata notificata la disdetta ordinaria del rapporto di lavoro per il 31 luglio 2018 con esonero immediato dall'obbligo di prestare l'attività (doc. B, firmato per ricevuta dal lavoratore). Il motivo del licenziamento non gli è stato comunicato in quella occasione.
B. La decisione di porre fine al rapporto di lavoro fa seguito a una segnalazione da parte di __________ e __________ I__________i i quali, durante un incontro avvenuto il 26 marzo precedente con il direttore __________, hanno riferito che il figlio __________, nell'ambito di una non meglio precisata terapia a cui era sottoposto, aveva evocato un abuso sessuale (spogliamento con toccamenti) che avrebbe subito anni addietro (nel 1999) all'interno dellAO 1, a opera di AP 1. Stando ai coniugi I__________, tale episodio sarebbe stato osservato – almeno nella fase conclusiva – da un altro collaboratore dell’AO 1, individuato in __________ P__________, il quale sarebbe sopraggiunto quando l'atto sessuale si era già consumato. Sentito dal direttore dell’AO 1 due giorni dopo la segnalazione, __________ P__________ ha tuttavia negato di avere assistito a un episodio del genere. AP 1 non è invece stato confrontato con la segnalazione.
C. L'interessato ha ottenuto il 16 aprile 2018 un certificato di lavoro "intermedio" in cui si attestavano la "serietà e affidabilità" nell'espletamento delle mansioni che gli erano state assegnate (doc. C). Chieste le motivazioni alla base del licenziamento, AO 1 è dapprima rimasto sul vago. Così il 18 aprile 2018 il direttore e il presidente (__________) dell’AO 1 si sono limitati a rilevare che "la disdetta ordinaria (…) è da ricondurre alla segnalazione di atti da Lei commessi durante lo svolgimento della sua attività lavorativa, che hanno irrimediabilmente minato il rapporto di fiducia" (doc. D). Il 26 aprile 2018 la patrocinatrice dell’AO 1 avv. __________ ha poi accennato a una "segnalazione di atti gravi che sarebbero stati da lui commessi (…) che avrebbero rilevanza penale e che ad oggi non sarebbero prescritti" (doc. F). Ma è solo in una lettera del 27 novembre 2018, trasmessa al lavoratore il 19 dicembre 2018, che il suo direttore ha delineato in qualche modo i contorni della segnalazione, indicando che "__________ I__________, affetto da malattia, ha infatti raccontato eventi caratterizzati da componente sessuale a suo carico" (doc. R). Accusa che l'interessato ha fermamente respinto per il tramite del suo patrocinatore di allora (v. doc. S, T). Nessuno ha a ogni modo sporto denuncia penale per i fatti in questione.
D. Decorso infruttuoso il tentativo di conciliazione avviato il 19 dicembre 2019 (inc. CM.2019.837), con petizione 19 maggio 2020 AP 1 ha convenuto la AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano per ottenere quanto segue:
1. Azione di accertamento di una lesione della personalità che continua a produrre effetti molesti (art. 28 e 28a cpv. 1 numero 3 CC e art. 328 CO)
1.1 È accertato che i diritti della personalità di AP 1 sono stati lesi nella misura in cui la causa all'origine della disdetta ordinaria del contratto di lavoro, con esonero immediato dall'obbligo di fornire l'attività lavorativa, che è stata notificata brevi manu dalla AO 1 in data 7/9 aprile 2018, è consistita nella segnalazione fatta dai genitori __________ e __________ I__________ di presunti atti gravi caratterizzati da componente sessuale commessi da AP 1 in danno dell'allora figlio minorenne __________ I__________.
1.2 Premesso che gli eventi (non meglio precisati) oggetto del racconto fatto da __________ I__________ ai propri genitori __________ e __________ I__________ e da questi ultimi segnalati alla Direzione AO 1, non sussistono nella misura in cui fanno riferimento e coinvolgono direttamente o indirettamente AP 1, è accertato che la disdetta ordinaria del contratto di lavoro, con esonero immediato dal fornire l'attività lavorativa, è abusiva e lede i diritti della personalità di AP 1, ex art. 28 CC e 328 CO.
1.3 Accertata l'illiceità della lesione dei diritti della personalità di AP 1 dovute alle modalità della disdetta del rapporto di lavoro e alle motivazioni comunicate solo con la raccomandata del 19 dicembre 2018 a giustificazione della disdetta, la AO 1 è condannata a riconoscere che i motivi posti alla base della disdetta non sussistono.
2. Azione di risarcimento del danno materiale derivante dalla lesione della personalità (41 CO, 97 CO)
2.1 La convenuta AO 1, è condannata a risarcire a AP 1 tutti i danni materiali derivanti dalla illecita lesione della personalità a seguito della segnalazione di presunti atti gravi caratterizzati da componente sessuale commesse da AP 1 in danno dell'allora minorenne __________ I__________ e della conseguente disdetta abusiva del contratto di lavoro.
2.2 In particolare il danno materiale consiste:
• nelle spese di patrocinio sopportate da AP 1 nella fase extragiudiziale, stimate in CHF 15'000.-;
• nella perdita economica finora patita a seguito del licenziamento abusivo e in quella futura prevedibile da calcolarsi fino all'età del pensionamento.
3. Azione di risarcimento del torto morale derivante dalla lesione della personalità (art. 49 CO)
3.1 La convenuta AO 1 è condannata a risarcire a AP 1 a titolo di torto morale l'importo di CHF 50'000.- per la illecita lesione della personalità derivante dalla segnalazione di presunti atti gravi caratterizzati da componente sessuale che sarebbero stati commessi da AP 1 in danno di __________ I__________, minorenne al momento dei fatti rispettivamente dalla disdetta abusiva del contratto di lavoro.
In sintesi, per l'attore le modalità del licenziamento avrebbero leso gravemente la sua personalità con effetti molesti che perduravano essendo egli tuttora in trattamento psichiatrico a seguito di ciò. La convenuta lo avrebbe licenziato sulla scorta di meri sospetti senza avere effettuato i necessari approfondimenti né avere proceduto a un contraddittorio con lui, attendendo fino al 19 dicembre 2018 prima di accennare al motivo effettivo del licenziamento. Tutto ciò avrebbe compromesso il suo equlibrio psicofisico che gli ha impedito di trovare un nuovo impiego e lo ha fatto apparire al cospetto di famigliari, ex colleghi e conoscenti come una persona sospettata di infamanti atti di pedofilia.
E. Con risposta 30 settembre 2020 la AO 1 si è opposta alla petizione, rilevando che l'attore avrebbe dovuto capire al più tardi con la lettera del 26 aprile 2018 quali fossero le accuse che gli erano mosse. A parte ciò, i sospetti che gravavano sull'attore non potevano dirsi inconsistenti poiché la psichiatra __________ che aveva in cura __________ I__________ aveva detto ai genitori che quanto da lui riferito poteva essere ritenuto credibile al 90% come costoro hanno poi riportato al direttore. E rimanendo, comunque sia, il dubbio che quanto riportato dai genitori di __________ I__________ possa essersi effettivamente verificato, la ponderazione degli interessi l'aveva indotta a concludere che dovevano prevalere quelli dei ragazzi e dell’AO 1 che per questo genere di vicende persegue una politica di "tolleranza zero". Senza contare che il diritto dell'attore di chiedere un'indennità per disdetta abusiva risultava perento in virtù dell'art. 336b cpv. 2 CO e che, in ogni caso, l'interessato era venuto meno al proprio obbligo di allegazione e specificazione con particolare riguardo alla quantificazione delle poste di danno e torto morale invocate.
F. Con replica 4 novembre 2020 dell'attore e duplica 9 dicembre 2020 della convenuta, le parti hanno approfondito le proprie antitetiche posizioni riconfermandosi sostanzialmente nelle proprie richieste.
G. Esperita l'istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi 24 marzo 2023, con decisione 3 maggio 2023 il Pretore ha respinto la petizione ponendo le spese processuali di fr. 1'500.- a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla controparte fr. 5'200.- per ripetibili.
H. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 2 giugno 2023 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione, con seguito di spese e ripetibili di entrambe le sedi a carico della convenuta.
I. Con risposta 31 agosto 2023 la AO 1 propone di respingere l'appello, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede.
Considerando
in diritto:
1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno
fr. 10'000.- (cpv. 2). Le controversie non patrimoniali sono invece sempre appellabili. Ciò è anche il caso per un'azione volta alla protezione della personalità, tranne ove tenda unicamente alla rifusione del danno, alla riparazione del torto morale, alla consegna dell'utile o a finalità principalmente commerciali (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1; cfr. pure Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, Basilea 2011, pag. 215 n. 436). Nella fattispecie l'attore ha chiesto anzitutto al Pretore di accertare una lesione della propria personalità per licenziamento abusivo in virtù degli art. 28 e 28a CC come pure dell'art. 328 CO. Solo in funzione di ciò egli ha postulato anche una rifusione del danno e una riparazione del torto morale. Per il resto la sua iniziativa non denota finalità commerciali. Ne segue che la presente controversia è appellabile senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, l'appello in esame è stato introdotto il 2 giugno 2023 (timbro postale sulla busta d'invio) contro la decisione impugnata notificata il 4 maggio 2023, sicché esso è tempestivo (art. 311 cpv. 1 CPC). Come è tempestiva la relativa risposta del 31 agosto 2023 (art. 312 cpv. 2 CPC).
2. All'appello l'attore acclude un certificato medico 7 febbraio 2023 della psichiatra (dott.ssa __________) che lo ha in cura in esito a una "reazione ansioso-depressiva correlata all'inatteso licenziamento da parte dell’AO 1" e in cui, pur facendo stato di un parziale miglioramento, essa attesta che le ripercussioni sul paziente "con anamnesi psichiatrica sino ad allora silente" e nel frattempo al beneficio di una rendita d'invalidità non sono ancora superate (doc. AA di appello). Il problema è che il certificato è anteriore alla sentenza impugnata come pure al memoriale conclusivo di prima sede. E l'appellante non spiega perché gli fosse impossibile – con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze – esibire quel documento già davanti al Pretore (v. art. 317 cpv. 1 CPC). Ne discende che il nuovo mezzo di prova è improponibile in questa sede. Al riguardo non occorre dunque attardarsi.
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha ricordato che in caso di licenziamento abusivo (art. 336 segg. CO) la perenzione del diritto all'indennità ex art. 336a CO non abilita di principio il lavoratore a servirsi della riserva dell'art. 336a cpv. 2 CO (seconda frase: "Sono salvi i diritti al risarcimento del danno per altri titoli giuridici") per fare valere – per altre vie – delle indennità, essendo dubbio che il lavoratore licenziato abusivamente e che ha lasciato perimere il diritto all'indennità ex art. 336a CO possa ancora elevare una pretesa sulla base dell'art. 328 cpv. 1 CO. Ciò posto, per il Pretore è pacifico che l'attore abbia lasciato perimere il diritto all'indennità ex art. 336a CO così come che quanto rimproverato alla convenuta avrebbe potuto essere azionato giudizialmente facendo valere le pretese risarcitorie degli art. 336 segg. CO. Egli ha tuttavia lasciato irrisolta la questione di sapere se la domanda volta al risarcimento del danno sulla base dell'art. 328 cpv. 1 CO fosse ammissibile nonostante la sopraggiunta perenzione dei diritti all'indennità di cui all'art. 336a CO siccome in ogni caso – come avrebbe illustrato in seguito – una lesione della personalità ai sensi dell'art. 328 CO non entrava in linea di conto (loc. cit., pag. 5).
Venendo alle singole richieste di causa, il Pretore ha constatato anzitutto che la domanda volta a farsi risarcire tutti i danni materiali derivanti dall'asserita illecita lesione della personalità riconducibile alla segnalazione dei presunti atti sessuali commessi su __________ I__________ non era – comunque sia – debitamente quantificata né tanto meno sufficientemente comprovata, l'attore essendo venuto meno ai propri doveri di allegazione e specificazione degli art. 42 cpv. 2 CO e 55 CPC. Anche per le spese legali extragiudiziarie, il Pretore ha rilevato che l'attore si era limitato a stimarle in fr. 15'000.- senza però spiegare perché l'importo esatto non poteva essere dimostrato (sebbene la prova piena apparisse possibile e ragionevolmente esigibile) né dimostrare in che misura tali spese non sarebbero state coperte dalle ripetibili in caso di vittoria processuale e in che modo esse sarebbero state necessarie e adeguate per l'affermazione del credito in risarcimento. Quanto alla perdita economica passata e futura fino all'età del pensionamento, il primo giudice ha osservato che quand'anche la prova piena non fosse stata ragionevolmente esigibile, l'attore aveva totalmente omesso ogni sforzo allegatorio e non aveva fornito gli elementi necessari per procedere a una stima in base all'art. 42 cpv. 2 CO, sicché doveva sopportare le conseguenze della mancata prova (art. 8 CC; loc. cit., pag. 7 seg.).
Per il Pretore nemmeno si poteva rimproverare alla convenuta una lesione della personalità nel senso dell'art. 328 CO. Essa aveva disdetto ordinariamente il contratto sulla base di una segnalazione concernente atti di natura sessuale che, a detta dei genitori della presunta vittima, l'attore avrebbe commesso a danno di un alunno. Stando al Pretore era però del tutto irrilevante sapere se quanto raccontato da __________ I__________ sia effettivamente accaduto. La convenuta aveva evitato di accusare l'attore di avere effettivamente commesso quanto segnalato da __________ e __________ I__________ e aveva deciso, ponderati gli interessi in gioco (ovvero l'aspettativa del lavoratore a continuare il rapporto lavorativo, da una parte, e il dovere dell’AO 1 di tutelare i suoi alunni e la propria immagine, dall'altra), di disdire ordinariamente il contratto conformemente alla libertà di ogni parte di porre termine a un rapporto di lavoro nel rispetto dei termini di disdetta. E in considerazione della gravità dell'episodio segnalato, non si poteva rimproverare alla convenuta di aver voluto tutelarsi, avendo essa una responsabilità accresciuta nei confronti degli scolari iscritti all'Istituto ed esponendosi a possibili conseguenze nei confronti di terzi qualora essa non avesse preso un provvedimento ove la segnalazione si fosse rivelata veritiera. A parte ciò, la convenuta non ha in alcun modo ostacolato la ricerca di un nuovo impiego da parte dell'attore, avendogli anzi rilasciato un attestato di lavoro intermedio lusinghiero e privo di informazioni sfavorevoli. Il sospetto concerneva un'infrazione grave e i testimoni (i genitori di __________ I__________ e la dott.ssa __________) hanno di fatto confermato, seppure con importanti discrepanze, i fatti riportati, la cui prova era per altro non esigibilie "vista la natura dell'infrazione stessa e del lungo tempo trascorso". Considerata la natura del sospetto e il lavoro svolto dall'attore, la continuazione del rapporto di lavoro era divenuta impossibile. E il solo fatto di non avere proceduto a un contraddittorio con l'attore prima di prendere la decisione del licenziamento non bastava a ravvisare una lesione della personalità del medesimo. Per il Pretore infatti, quand'anche ciò fosse stato fatto, in base a quanto era emerso dalle risultanze istruttorie l'esito non sarebbe cambiato e la convenuta, sulla scorta delle informazioni in suo possesso, avrebbe in ogni caso disdetto il contratto in via ordinaria (loc. cit., pag. 8 a 10).
Relativamente all'indennità per torto morale, il Pretore ha reiterato il dubbio che un lavoratore licenziato in modo abusivo e che ha lasciato perimere il diritto all'indennità ex art. 336a CO – che, salvo situazioni eccezionali, copre interamente anche il torto morale subito – possa ancora prevalersi di una pretesa fondata sugli art. 49 cpv. 1 e 328 cpv. 1 CO. Comunque sia, ha epilogato il primo giudice, la questione poteva rimanere indecisa. Non solo non era stata riscontrata una lesione della personalità del lavoratore, ma, soprattutto, l'attore aveva omesso di allegare e specificare in che misura l'asserita violazione sarebbe a tal punto grave da ritenere insufficiente un'indennità corrispondente a sei mesi di salario per ripararla oppure si distinguerebbe nettamente dall'asserita lesione della personalità risultante già dalla disdetta (i cui diritti all'indennità sono nel frattempo perenti). Né l'interessato aveva spiegato perché risultava congrua una riparazione di fr. 50'000.- (loc. cit., pag. 10 seg.).
4. In una prima censura l'appellante reputa fuorviante l'affermazione del Pretore secondo cui la causa ex art. 336b CO è perenta "in quanto l'istanza di conciliazione obbligatoria è stata promossa in data 19 dicembre 2019" (memoriale, pag. 2 con riferimento a pag. 2 seg. della decisione impugnata). L'attore rileva che l'istanza di conciliazione come pure la successiva petizione 19 maggio 2020 non erano fondate sull'art. 336 CO (sebbene in occasione della disdetta ordinaria vi sia stata una lesione dell'art. 328 CO) bensì vertevano su un'azione di accertamento di una lesione della personalità (art. 28a cpv. 1 n. 3 CC e art. 328 CO) e sulle relative richieste di risarcimento danni e di riparazione del torto morale (loc. cit., pag. 2 seg.).
A parte che l'appellante non spiega quali conseguenze trae da tale obiezione, egli trascura che il Pretore ha – giustamente – accertato la perenzione del diritto all'indennità per licenziamento abusivo ex art. 336b cpv. 2 CO per interrogarsi se il lavoratore, malgrado ciò, potesse ancora fare valere proprie pretese fondate su una lesione della personalità in esito al licenziamento in questione. Sulla questione si tornerà a ogni modo ancora in seguito (consid. 6). La doglianza cade dunque nel vuoto.
5. Senza rilievo ai fini del giudizio appare quindi la critica dell'appellante all'esposizione pretorile delle allegazioni fattuali delle parti nella misura in cui il primo giudice, riassumendo gli argomenti nella petizione, ha riportato che, secondo costui, la convenuta "avrebbe atteso fino al 19 dicembre 2018 prima di motivare con la necessaria precisione le motivazioni a fondamento della decisione di procedere con un licenziamento ordinario comprendente l'esonero di fornire la prestazione lavorativa durante il periodo di disdetta". In realtà, obietta l'attore, egli non avrebbe mai utilizzato l'espressione "necessaria precisione". Nello scritto del 19 dicembre 2018 la convenuta si era infatti limitata a indicare che "__________ I__________, affetto da malattia ha (…) raccontato eventi caratterizzati da componente sessuale a suo carico" (doc. R). È solo con la risposta (il 30 settembre 2020) che la controparte avrebbe descritto, per la prima volta, gli atti sessuali di cui il ragazzo sarebbe stato vittima sostenendo che "nello spogliatoio femminile della palestra sito al __________ dell'Istituto, AP 1 gli avrebbe prima abbassato i pantaloni e le mutandine ed in seguito si sarebbe a sua volta abbassato pantaloni e mutande e masturbato dinnanzi a lui" (memoriale, pag. 3 seg.).
Perché questa asserita imprecisione nell'esposizione della propria posizione processuale modificherebbe l'esito del giudizio l'appellante non spiega. Né egli illustra perché e in che modo, in difetto di questa imprecisione e procrastinazione, si sarebbe difeso diversamente in sede civile e penale contro una simile "ignominia" (memoriale, pag. 4). Sprovvisto di sufficiente motivazione, l'appello si rivela al riguardo finanche irricevibile. Sul fatto, invece, che le accuse sarebbero state mosse in violazione del diritto al contraddittorio (ibidem), si tornerà in appresso in relazione alla questione della lesione della personalità (consid 8).
6. Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, il Pretore non ha stravolto una lettura giuridicamente corretta della fattispecie sottoposta a giudizio partendo dal presupposto che la causa "vertesse in merito all'applicabilità (…) dell'art. 336a cpv. 2 CO in combinazione con l'art. 328 cpv. 1 CO" (memoriale, pag. 5). Come già illustrato nell'esposizione della motivazione pretorile (sopra, consid. 3), il primo giudice si è limitato a esprimere il dubbio che un lavoratore licenziato abusivamente e che ha lasciato perimere il diritto all'indennità ex art. 336a cpv. 1 e 2 CO possa avanzare una pretesa sulla base dell'art. 328 cpv. 1 CO. Egli ha lasciato tuttavia, per finire, irrisolta la questione perché in ogni caso non aveva ravvisato una lesione della personalità. Ora, per quel che è del dubbio sollevato, esso corrisponde all'opinione sostenuta nella dottrina e nella giurisprudenza in materia (cfr. Perrenoud in: Commentaire romand, CO I, 3a edizione, n. 17 ad art. 336b con riferimenti; Dietschy-Martenet/Dunand in: Commentaire Stämpfli, Commentaire du contrat de travail, Berna 2022, n. 37 art. 336b; Portmann, Das Verhältnis der "Entschädigung" zu Schadenersatz und Genugtuung – Aspekte des Arbeitsvertrags- und des Gleichstellungsrechts in: ArbR 2008 pag. 18 a 21; Humbert/Lerch in: Fachhandbuch Arbeitsrecht - Expertenwissen für die Praxis, 2018, pag. 448 n. 11.115). Al proposito non occorre dunque attardarsi. La questione della lesione della personalità verrà invece ripresa in seguito.
7. Nella misura in cui con l'accoglimento della petizione ripropone la condanna della convenuta al risarcimento del danno e del torto morale, l'appello si dimostra invece d'acchito irricevibile. A prescindere dall'esistenza di una lesione della personalità, l'appellante omette infatti di confrontarsi del tutto con la decisione pretorile la quale ha ben illustrato perché le richieste in questione fossero formulate in maniera lacunosa, rispettivamente fossero sprovviste di prova (sopra, consid. 3). Ora, su questo punto l'attore si limita ad affermare laconicamente che le pretese di risarcimento del danno materiale e del torto morale derivanti dalla lesione della personalità sono conseguenza dell'accertamento di tale violazione e che la determinazione dei rispettivi importi è stata lasciata al prudente criterio del giudice in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO, tenendo conto del fatto che egli è tuttora in cura presso la dott.ssa __________ (memoriale, pag. 11). Il problema è che l'appellante non spiega né tanto meno pretende che la decisione del Pretore che gli ha rimproverato – fra l'altro – di non avere fornito gli elementi necessari per procedere a una stima in base all'art. 42 cpv. 2 CO sarebbe erronea. Sprovvisto di motivazione, al riguardo l'appello sfugge a ogni disamina.
8. Diversa è la questione relativa al mancato accertamento della lesione della personalità (art. 28a cpv. 1 n. 3 CC e art. 328 CO). L'appellante ribadisce al proposito che, pur senza dovere far capo alle regole della procedura penale (come postula invece, almeno per analogia, parte della dottrina) per accertare – nell'ambito di un'inchiesta interna all'azienda – la fondatezza di sospetti reati penali commessi dai dipendenti, il datore di lavoro cui perviene notizia di un siffatto sospetto deve compiere degli approfondimenti per verificare se la segnalazione è credibile e in ogni caso deve comunicare in maniera precisa al proprio dipendente la fattispecie che gli viene contestata dandogli la possibilità di difendersi, a maggior ragione se si tratta di accuse infamanti. Nel caso specifico egli deplora di essere stato tenuto all'oscuro – fino a dopo il licenziamento – dei sospetti che gli venivano mossi. La convenuta, insensibile alla sofferenza morale che gli è stata causata e agendo in modo superficiale per non dire subdolo, anziché sospenderlo temporaneamente dalla propria attività nell'attesa di verificare la veridicità di quanto riportato dai genitori di __________ I__________ per mezzo di alcune indagini di semplice attuazione (quali l'ascolto di sé medesimo e della dott.ssa __________ che aveva in cura il ragazzo con eventuale confronto con i genitori di quest'ultimo e con la stessa curante), ha preferito tutelare gli alunni iscritti alla scuola e l'immagine dell’AO 1 (memoriale, pag.4 e pag. 5 a 7).
Egli non disconosce che, in astratto, la tutela degli alunni è sacrosanta. Ciò nondimeno osserva che la disdetta con esonero immediato dal prestare la propria attività rappresenta una lesione "clamorosa" dei suoi diritti della personalità. Il fatto di privilegiare la tutela dell'immagine della scuola per rapporto ai diritti della personalità del lavoratore denota a suo avviso una visione "neo-liberistica o superconservatrice" da parte del primo giudice che non può essere accettata perché permetterebbe a qualsiasi datore di lavoro di licenziare – senza alcun accertamento e soprattutto senza dare la possibilità al diretto interessato di difendersi – un proprio dipendente a fronte di semplici sospetti. Oltre a ciò – egli prosegue – "le importanti discrepanze" rilevate dal Pretore fra le varie testimonianze in merito alle modalità dell'episodio contestato e delle persone coinvolte sono in realtà decisive nella misura in cui la dott.ssa __________ ha contraddetto in modo inequivocabile le affermazioni dei genitori di __________ I__________, in particolare circa l'attendibilità di quanto dichiarato dal ragazzo che, stando alla psichiatra, era affetto da schizofrenia paranoide. Tant'è che lo stesso direttore dell’AO 1 non avrebbe esitato a considerare, per finire, inesatte – alla luce di quanto emerso dall'audizione della dott.ssa __________ – le dichiarazioni fattegli a suo tempo dalla famiglia I__________ (loc. cit., pag. 7 a 10).
8.1 Per quanto attiene alla ricevibilità della domanda, non fa dubbio che anche in caso di perenzione – in concreto pacifica – del diritto del lavoratore all'indennità per licenziamento abusivo per decorso infruttuoso del termine di 180 giorni (dalla cessazione del rapporto di lavoro) per introdurre la relativa azione (art. 336b cpv. 2 CO), costui rimane abilitato a intentare un'azione di accertamento dell'illiceità (abusività) del licenziamento se subisce una grave lesione della personalità (fra i tanti cfr. Perrenoud, op. cit., n. 17 ad art. 336b con rinvio a DTF 136 III 96 consid. 2.2; Staehelin in: Zürcher Kommentar, 4a edizione, n. 8 ad art. 336b CO con richiami). Che poi l'azione sia fondata sull'art. 28a cpv. 1 n. 3 CC o sull'art. 328 CO (lex specialis rispetto all'art. 28 segg. CC) poco importa all'atto pratico. Dandosi lesioni oggettivamente gravi della personalità, come può ritenersi in ogni caso quella in rassegna che ha avuto per oggetto la sospetta commissione di atti di pedofilia e ha provocato all'attore una grave sofferenza psichica (e meglio uno stato depressivo che ha richiesto fra l'altro un ricovero di quattro settimane presso la Clinica __________) dalla prognosi incerta come pure pesanti strascichi anche a livello economico e famigliare (cfr. verbale 23 giugno 2021 della psichiatra __________ pag. 8 segg.; deposizione dello stesso giorno di AP 1, pag. 5), l'esistenza di effetti molesti perduranti può presumersi anche in virtù dell'esperienza generale della vita (DTF 127 III 481 consid. 1b/aa). Rimane da vagliare se tale lesione potesse al limite giustificarsi alla luce delle circostanze.
8.2 È pacifico che in concreto le parti fossero vincolate da un contratto di lavoro di durata indeterminata, liberamente disdicibile da ciascuna di esse conformemente all'art. 335 cpv. 1 CO nei termini di disdetta contrattuali o legali. Ciò non toglie che la disdetta ordinaria del contratto di lavoro risulta abusiva se è data in una delle situazioni enunciate all'art. 336 cpv. 1 CO. Tale disposizione limita, per ogni parte contraente, il diritto di porre termine unilateralmente al contratto (DTF 136 III 513 consid. 2.3 con rinvii). L'enumerazione dell'art. 336 cpv. 1 CO non è esaustiva e un abuso del diritto di disdetta può attuarsi anche in altre situazioni paragonabili, per gravità, alle ipotesi espressamente enunciate (ibidem). Così la disdetta ordinaria si rivela abusiva se il datore di lavoro la motiva accusando il lavoratore di un comportamento disonorevole se risulta che l'accusa è infondata e che, inoltre, il datore di lavoro l'ha avanzata senza basarsi su alcun serio indizio e senza avere intrapreso le verifiche ragionevomente esigibili. In tal caso il datore di lavoro viola gravemente il suo obbligo di proteggere la personalità del lavoratore (STF 4A_694/2015 del 4 maggio 2016 consid. 2.2 seg. [accusa di furto all'interno di una casa di cura]; 4A_99/2012 del 30 aprile 2012 consid. 2.2.1 [accusa di maltrattamento nei confronti di residenti di una casa di cura]). Il licenziamento ordinario non diventa abusivo per il solo fatto che, in definitiva, l'accusa si rivela infondata o non può essere confermata, ma presuppone, in aggiunta, che il datore di lavoro abbia accusato il lavoratore con leggerezza, senza giustificazione ragionevole. Il licenziamento ordinario non potrebbe infatti soggiacere a condizioni maggiormente restrittive rispetto a quelle che reggono un licenziamento in tronco per causa grave (art. 337 CO), nel cui ambito non è escluso che il semplice sospetto di un grave misfatto possa giustificare il licenziamento con effetto immediato (ibidem). Da ciò si desume che il datore di lavoro deve sforzarsi di verificare i fatti denunciati prima di procedere al licenziamento e che il lavoratore deve potere equamente difendere la propria posizione ove il suo onore è compromesso (STF 4A_694/2015, citata, consid. 2.4).
8.3 Contrariamente all'opinione dell'appellante, a destare perplessità nel caso specifico non è tanto l'invocazione degli interessi addotti dalla convenuta a giustificazione del licenziamento. A prescindere dalla inutile quanto gratuita polemica in merito alla pretesa visione "neo-liberistica o superconservatrice" del Pretore, quest'ultimo non si è limitato a tutelare l'immagine della scuola ma ha inglobato nella propria ponderazione gli interessi dei suoi alunni (o meglio la loro sicurezza) nei confronti dei quali effettivamente la convenuta, cui gli stessi erano affidati, aveva degli obblighi di responsabilità accresciuti. Il problema consiste piuttosto nell'accertamento lacunoso dei fatti che sono stati posti alla base di questa ponderazione. Si conviene infatti con l'attore che il datore di lavoro non poteva, senza alcun previo serio accertamento e soprattutto senza sentire il presunto autore (ma neppure almeno cercare di ascoltare la presunta vittima o la psichiatra che lo aveva in cura), fondarsi sulla sola segnalazione dei genitori di un ex alunno per licenziare, ancorché in via ordinaria, un dipendente di lunga data (al momento dei fatti cinquantunenne e con quasi 24 anni di servizio) che non era stato oggetto nel passato di alcuna misura disciplinare (deposizione 21 giugno 2021 del presidente dell’AO 1, __________, pag. 10) a dipendenza del sospetto di aver commesso gravi fatti di rilevanza penale risalenti a 20 anni addietro che gli stessi segnalanti non avevano vissuto di persona e di cui la convenuta – stando alla deposizione del direttore __________ (verbale del 21 giugno 2021, pag. 5) – nemmeno sapeva chi glieli avesse riportati. A maggior ragione se si considera che l'unico presunto "testimone", __________ P__________, aveva già (due giorni dopo la segnalazione) negato, per quanto lo riguardava, il racconto dei segnalanti. Certo, non si disconosce che la natura del sospetto e la mansione dell'attore in seno alla scuola imponevano alla convenuta di agire senza indugio e nella tutela degli alunni. Ma nulla le impediva, visto anche il tempo trascorso dai fatti segnalati (quasi 20 anni), di al limite sospendere cautelativamente il proprio dipendente nell'attesa di compiere un minimo di accertamenti anziché attendere quasi due settimane per licenziare il lavoratore senza avere nel frattempo compiuto un minimo di indagini che giustificassero la misura.
8.4 Che poi la convenuta abbia evitato – come ha argomentato il Pretore – di accusare direttamente l'attore di avere commesso quanto segnalato da __________ e __________ I__________, poco importa. Il fatto di avere almeno inizialmente, al momento del licenziamento, evitato ogni accenno all'episodio, salvo poi, a seguito dell'insistenza del lavoratore che ne chiedeva la motivazione, precisare gradualmente i contorni della segnalazione (v. sopra, Lett. C) fino a indicare nella lettera del 27 novembre 2018 che "__________ I__________i, affetto da malattia, ha infatti raccontato eventi caratterizzati da componente sessuale a suo carico" (doc. R), nulla muta ai fini del giudizio. Che il datore di lavoro si fondi sin dall'inizio esplicitamente sui sospetti di reato segnalatigli da terzi per licenziare il proprio dipendente o, per evitare possibili problemi, preferisca sottacere almeno inizialmente la vera motivazione, poco cambia per il lavoratore se, come nella fattispecie, è appurato che tale sospetto ha, comunque sia, determinato il provvedimento ed è stato, per finire, anche così comunicato all'interessato. Nell'uno come nell'altro caso il licenziamento si basa sul sospetto denunciato da un terzo. E in una situazione del genere, se il datore di lavoro non può contare su altri mezzi di prova disponibili, egli deve confrontare il lavoratore con le accuse che gli vengono mosse, a maggior ragione se queste denotano – come in concreto – una particolare gravità e potrebbero avere delle ripercussioni negative importanti sulla personalità e sulla vita del dipendente. In caso contrario il datore di lavoro vedrà opporsi il rimprovero di non avere sufficientemente chiarito i fatti (v. de Dardel, Vers un droit d'être entendu avant le licenciement en droit privé? Le cas du licenciement des travailleurs âgés et du congé-soupçon in: AJP 2023 pag. 434).
8.5 Quanto alla circostanza – accertata dal Pretore – che i genitori di __________ I__________ e la dott.ssa __________ avrebbero sostanzialmente confermato i fatti "seppur con importanti discrepanze", l'appellante rileva a ragione che in realtà la deposizione dell'allora curante ha relativizzato di molto se non addirittura contraddetto su punti essenziali la versione raccontata dai genitori. A cominciare dalla constatazione che il racconto fatto da __________ I__________ in clinica alla presenza della psichiatra era "molto più succinto" di quello riportato da __________ I__________. Ma anche nei contenuti le due versioni divergevano in modo significativo. A differenza di quanto riferito dalla madre a proposito di quel colloquio in clinica (e confermato globalmente dal padre), il ragazzo non aveva specificato che uno dei "bidelli" gli aveva calato i pantaloni, né aveva parlato di sperma (verbale 6 luglio 2021 di __________, pag. 1 seg.). E soprattutto, mentre i genitori avrebbero garantito al direttore della scuola, in occasione della segnalazione del 26 marzo 2018, che il racconto del ragazzo era stato ritenuto dalla psichiatra affidabile al 90% (verbale 21 giugno 2021 di __________, pag. 7) e __________ I__________ aveva dichiarato davanti al Pretore che per l'allora curante il racconto "era verosimile perché non cambiava mai versione nei mesi" (verbale 23 giugno 2021 della madre, pag. 15), l'interessata ha smentito entrambe le tesi. La dott.ssa __________ ha rilevato che la sua posizione era in realtà "neutra" fermo restando che, considerata la patologia di __________ (per lei soffriva di schizofrenia paranoide), "c'erano elementi che facevano propendere per il dubbio, perché c'erano stati altri racconti e altri vissuti di __________ che poi non erano reali" come poteva spesso accadere nei pazienti affetti da psicosi. Tant'è che "il ragazzo avrebbe forse potuto, come ipotesi, interpretare una semplice pacca sulle spalle, o un gesto di rimettergli a posto la maglietta, come una violenza, in funzione del suo vissuto" e che a suo avviso "non si poteva fare una denuncia proprio per questa ragione del dubbio" (verbale 6 luglio 2021, pag. 2 a 5).
Del resto – si osserva per abbondanza – gli stessi genitori erano consapevoli di questa incertezza ed erano preoccupati "di fare una denuncia basata su di un dubbio, e rovinare così la vita di una persona che magari non aveva fatto niente" (loc. cit., pag. 3; v. pure verbale 23 giugno 2021 di __________ I__________, pag. 15: "A me non sembrava il caso di denunciare penalmente il AP 1. Ripeto che mio figlio ha una terapia e pertanto non avevo al 100% la certezza che questa cosa era successa davvero"). Al punto che essi neppure si sono opposti, nel settembre del 2019, a un eventuale reintegro dell'attore nella scuola nonostante avessero nel frattempo iscritto anche la figlia minore __________ al medesimo Istituto (doc. U e verbale 25 giugno 2021 di __________ P__________, pag. 10).
8.6 Ciò posto, si deve concludere che il licenziamento si è fondato, per finire, sul sospetto di un grave atto di pedofilia riferito – per sentito dire – da terze persone (i genitori di __________ I__________) al direttore della convenuta a distanza di quasi 20 anni dai fatti senza che siano stati sentiti (o almeno sia stato fatto il tentativo) né il presunto autore, né la presunta vittima e neppure la psichiatra cui – stando a quanto dichiarato da __________ – il ragazzo avrebbe raccontato l'episodio. Considerata la gravità del sospetto, il licenziamento che ne è scaturito con troppa leggerezza senza procedere a una minima verifica (neppure sulla patologia psichiatrica di cui il ragazzo soffriva) ha comportato una lesione non meno grave dell'onore del lavoratore. Il quale ha perso il proprio impiego dopo quasi 24 anni di attività irreprensibile sulla base di una segnalazione che – per quanto testé illustrato – andava presa con particolare cautela perché il sospetto non era sorretto da ulteriori indizi di pregio (analogamente: STF 4A_694/2015 del 4 maggio 2016, consid. 4.2; cfr. inoltre de Dardel, op. cit., pag. 434, e Martin Antipas/de Preux, L'application des règles de procédure pénale à l'enquête de l'employeur in: RSJ 117/2021 pag. 527) e poteva (come è stato: consid. 8.1) comportare gravi conseguenze per la persona sospettata, irrimediabili anche qualora si fosse rivelato infondato.
Sotto questo punto di vista, la possibilità che la convenuta avrebbe in ogni caso, sulla scorta delle informazioni in suo possesso – del tutto insufficienti, come ha finito per riconoscere lo stesso direttore dell’AO 1 nel suo verbale del 9 luglio 2021 (pag. 4: "È giocoforza che il mio comportamento può apparire, a tre anni di distanza, lacunoso") – disdetto il rapporto di lavoro quand'anche avesse proceduto al contraddittorio (come ha accertato il Pretore), è senza rilievo. La fattispecie si differenzia significativamente da quella esaminata dal Tribunale federale in STF 4C.174/2004 del 5 agosto 2004 in cui il gerente di un negozio di videogiochi e articoli informatici era stato licenziato in via ordinaria sulla base delle osservazioni di una venditrice con il sospetto che costui avesse rubato alcuni articoli dall'assortimento e per questo era stato denunciato al ministero pubblico quantunque il procedimento penale sia per finire, in seguito, stato abbandonato. Nemmeno in quella occasione il lavoratore era stato sentito prima del licenziamento, ma il datore di lavoro aveva adottato, contrariamente al caso in rassegna (in cui l'unico presunto "testimone", __________ P__________, ha negato di avere assistito al fatto), delle misure d'investigazione sufficienti: il licenziamento si fondava sulle osservazioni della venditrice e su altri indizi (cfr. de Dardel, op. cit., pag. 434 in fine).
8.7 Nella misura in cui chiede che, in accoglimento della petizione, venga accertato che la disdetta ordinaria 7/9 aprile 2018 del contratto di lavoro (con esonero immediato dal fornire l'attività lavorativa) è abusiva e lede i diritti della personalità di AP 1 nel senso dell'art. 328 CO, l'appello merita pertanto accoglimento. Non può invece essere ammessa la domanda tesa all'accertamento che i fatti alla base del licenziamento non sussistono né quella volta a ottenere la (non meglio precisata) condanna della AO 1 a un tale riconoscimento. A parte che manca ogni motivazione al riguardo, gli accertamenti lacunosi e i dubbi residui non consentono di determinarsi in questa sede con cognizione di causa su quanto è effettivamente accaduto oltre 20 anni addietro. Su tale punto l'appello va dunque respinto in ordine e nel merito.
9. Le spese giudiziarie (stante l'inapplicabilità dell'art. 114 lett. c CPC già solo in ragione dell'entità delle pretese riparatorie, pari ad almeno fr. 65'000.-) seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Considerata la preminenza dell'accertamento della lesione della personalità sugli altri aspetti (accessori: v. sopra, consid. 1) ma anche la soccombenza dell'appellante sulle altre questioni, compresa anche parte delle altre domande di accertamento, si giustifica di ripartire gli oneri processuali a metà fra le parti, compensando le ripetibili. Il dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado segue identica sorte.
10. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide: I. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 2 giugno 2023 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 3 maggio 2023 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta nel senso che:
È accertato che i diritti della personalità di AP 1 sono stati lesi nella misura in cui la causa all'origine della disdetta ordinaria del contratto di lavoro, con esonero immediato dall'obbligo di fornire l'attività lavorativa, che è stata notificata brevi manu dalla AO 1 in data 9 aprile 2018, è consistita nella segnalazione fatta dai genitori __________ e __________ I__________ di presunti atti gravi caratterizzati da componente sessuale commessi da AO 1 in danno dell'allora figlio minorenne __________ I__________. Il licenziamento in questione si rivela pertanto abusivo (art. 328 e 336 CO).
Per il resto la petizione è respinta.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 1'500.-, da anticipare così come anticipate, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
II. Le spese processuali d’appello, di fr. 3’000.-, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).