Incarto n.
12.2023.71

12.2023.73

Lugano

2 agosto 2023/jh    

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Grisanti, giudice delegato,

 

 

vicecancelliera:

Bellotti

 

 

visto l'appello 5 giugno 2023 presentato da

 

 

 

 AP 1 già in  

patrocinata dall'avv.  PA 1 

 

 

contro la decisione 24 maggio 2023 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nella causa SO.2023.1980 promossa nei suoi confronti con istanza 21 aprile 2023 da

 

 

AO 1 

ora patrocinata dall'avv.  PA 2 

 

 

 

 

 

esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

                                   1.   Dal 1° febbraio 2010 AO 1 ha concesso in locazione ad AP 1 un appartamento di 2 locali al secondo piano dello stabile "__________" in via __________ a __________ (doc. A).

 

                                   2.   Con raccomandata 9 gennaio 2023 la locatrice ha diffidato AP 1 a pagare entro 30 giorni l'importo di fr. 1'190.- per pigione scoperta (art. 257d CO), con l'avvertenza che, scaduto infruttuoso quel termine, avrebbe disdetto il contratto di locazione (doc. C).

 

                                   3.   Decorso infruttuoso il termine, la locatrice ha notificato il 24 febbraio 2023 alla conduttrice, mediante modulo ufficiale, la disdetta del contratto per il 31 marzo 2023 (doc. D).

 

                                   4.   Non avendo la conduttrice riconsegnato per tale scadenza l'ente locato, con istanza di sfratto 21 aprile 2023 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – la sua espulsione immediata dall'appartamento nella procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, protestando spese e ripetibili.

 

                                   5.   Il 24 aprile 2023 il Pretore ha assegnato alla convenuta un termine di 10 giorni – prorogato di ulteriori cinque giorni il 15 maggio 2023 su richiesta del suo patrocinatore – per presentare le proprie osservazioni all'istanza di espulsione, con l'avvertenza che decorso infruttuoso tale termine egli avrebbe emesso la propria decisione sulla scorta degli atti. Nemmeno nel termine prorogato sono tuttavia state presentate osservazioni.

 

                                   6.   Con decisione 24 maggio 2023 il Pretore ha accolto l'istanza e ordinato ad AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di mettere a libera disposizione dell'istante l'ente locato entro 10 giorni dalla notificazione della decisione con l'avvertenza che l'inesecuzione dell'ordine avrebbe comportato il diritto per la medesima di postulare il risarcimento dei danni. Contestualmente egli ha ordinato agli organi di polizia preposti di prestare man forte nell'esecuzione della decisione, compresa la possibilità di fare depositare gli oggetti non sgomberati a spese della convenuta. Le spese processuali di fr. 100.- sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 100.- a titolo di indennità.

 

                                   7.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello 5 giugno 2023 in cui – previa concessione del gratuito patrocinio (inc. 12.2023.73) – chiede di prorogare al 31 luglio 2023 il termine per liberare l'appartamento adducendo l'esacerbazione di una sua patologia psichiatrica reattiva alla decisione di sfratto che le impedirebbe di rispettare il termine stabilito. Al proprio memoriale la convenuta ha accluso un certificato medico 2 giugno 2023 dello psichiatra __________ __________ (inc. 12.2023.71).

 

                                   8.   Con risposta 16 giugno 2023 l'istante ha proposto di respingere l'appello e l'istanza di gratuito patrocinio della controparte. L'appellata rileva che la decisione di espulsione non può di principio essere ritardata dall'autorità di appello anche perché, nelle more della procedura di ricorso, l'appellante beneficia del tempo necessario per organizzare l'uscita dall'ente locato. Quanto alla rilevanza del certificato medico prodotto in questa sede, essa osserva come i disturbi accusati sarebbero preesistenti, di modo che la convenuta non può richiedere, a beneplacito, una dilazione dei tempi per organizzare la liberazione e la riconsegna dell'appartamento.

 

                                   9.   Il 5 luglio 2023 l'appellata ha comunicato (sulla scorta di una lettera 28 giugno 2023 di AP 1, prodotta agli atti) l'avvenuta riconsegna dell'ente locato da parte della conduttrice e ha chiesto di stralciare la procedura di appello siccome divenuta senza oggetto, protestando spese e ripetibili. Il 12 luglio 2023 il patrocinatore della convenuta ha confermato la circostanza e ha aderito alla richiesta di stralcio della procedura, pur sollecitando una decisione positiva in merito al gratuito patrocinio.

 

                                10.   Con la liberazione dell'ente locato l'appello è effettivamente divenuto privo di oggetto (DTF 131 I 242 consid. 3.3; più recentemente: II CCA del 26 febbraio 2021, inc. 12.2020.135). E qualora una causa diventi senza oggetto o senza interesse il giudice toglie il procedimento dal ruolo (art. 242 CPC), limitandosi a statuire sulle spese processuali e le ripetibili dello stralcio. In tale caso, giusta l’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, il giudice può ripartire le spese giudiziarie secondo equità se il criterio di ripartizione secondo la soccombenza si rileva troppo severo e ingiusto, ma non può fare completa astrazione dall’esito del processo, dovendo in particolare considerare “quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione, quale sarebbe presumibilmente stato l'esito della causa e quale parte è all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento privo d'oggetto” (FF 2006 pag. 6669; v. anche in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 25 ad art. 107; Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 8 ad art. 107; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 18 ad art. 107; Jenny in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 16 ad art. 107 CPC). Per decidere chi e in che misura debba sopportare le spese e le ripetibili egli valuta quindi sommariamente – di regola – quale sarebbe stato il presumibile risultato del procedimento. Se tuttavia la caducità del procedimento è stata provocata da una parte, tale parte va rimessa alle proprie responsabilità e chiamata, per principio, a rispondere dei costi (analogamente: sentenza del Tribunale federale 5D_126/2012 del 26 ottobre 2012 consid. 3.2; II CCA del 26 febbraio 2021, inc. 12.2020.135).

 

                                11.   Nella fattispecie non fa dubbio che la causa è divenuta senza oggetto e interesse proprio per il comportamento della convenuta, la quale ha effettuato lo sgombero dei locali in questione in pendenza di appello (analogamente: II CCA del 24 aprile 2019, inc. 12.2019.34). Ciò posto, la caducità della lite non si deve nel caso specifico a circostanze fortuite che giustificherebbero un riparto dei costi in base a una prognosi sul verosimile esito della lite. Si deve al comportamento della convenuta, la quale va rimessa alle proprie responsabilità e chiamata a sopportare gli oneri processuali di secondo grado da lei resi inutili. Avesse reputato fondato il proprio appello, per altro, essa avrebbe lasciato che questa Camera statuisse (analogamente: I CCA del 24 settembre 2021, inc. 11.2021.77 consid. 5). Ne segue che – riservato quanto si dirà in appresso sul gratuito patrocinio – le spese processuali vanno poste a carico dell'appellante, la quale (a prescindere dalla decisione sul gratuito patrocinio: art. 118 cpv. 3 CPC) è tenuta a rifondere alla controparte, che ha presentato una risposta all'appello tramite il proprio patrocinatore, un congruo importo (commisurato alla stringatezza del memoriale) a titolo di ripetibili. Comunque sia, la tassa di giustizia in appello dev'essere sensibilmente moderata per tenere conto del fatto che la procedura termina senza sentenza (art. 21 LTG). Similmente, l'art. 13 cpv. 2 RTar prevede la possibilità di ridurre adeguatamente le ripetibili se la causa non termina con un giudizio di merito.

 

                                12.   Per quanto attiene alla richiesta di gratuito patrocinio avanzata in questa sede dall'appellante, essa risulta ugualmente senza interesse. Il diritto all'assistenza giudiziaria è, in effetti, di natura altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso). Di conseguenza, qualora una parte in causa perda – per un motivo qualsiasi – tale sua qualità durante il processo, l'eventuale diritto al gratuito patrocinio si estingue (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 consid. 3.1; più recentemente: sentenza 9C_852/2017 del 25 giugno 2018 consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi rinvii). Tale principio vale a maggior ragione ove al momento di perdere la qualità di parte il richiedente non abbia ancora ottenuto il gratuito patrocinio, poiché in simili condizioni viene meno addirittura un interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (ancora recentemente: I CCA del 20 gennaio 2022, inc. 11.2021.176 consid. 4 con rinvii). Nella fattispecie AP 1 ha perduto la qualità di parte nella procedura in esame allorché l'appello è divenuto senza oggetto, ovvero con la sua uscita dall'ente locato. E a quel momento l'appellante non beneficiava del gratuito patrocinio, ragione per cui è venuto meno un interesse a ottenere una decisione in proposito.

 

                                13.   Il valore litigioso della presente controversia, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, è stato quantificato dal Pretore in fr. 43'920.-, corrispondente all'ammontare di tre anni di pigioni, senza che tale accertamento sia stato contestato in questa sede.

 

                                14.   La decisione di stralcio di una procedura divenuta priva d'oggetto o senza interesse nel senso dell'art. 242 CPC è una decisione finale nel senso dell'art. 90 LTF e dunque impugnabile mediante ricorso al Tribunale federale (v. anche DTF 148 III 186). L'impugnabilità della questione legata al gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

 

                                15.   Siccome la procedura termina con lo stralcio della causa, il presente giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico giusta l'art. 48b cpv. 1 lett. a n. 1 LOG.

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 117 segg. e 242 CPC, la LTG e il RTar,

 

 

decide:                        

 

                                 1.   L’appello 5 giugno 2023 di AP 1 è dichiarato privo di oggetto ed è stralciato dai ruoli.

 

                                 2.   Le spese processuali di fr. 200.- sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 200.- per ripetibili.

 

                                 3.   La richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'appellante è dichiarata senza interesse.

 

 

                                   4.   Notificazione:

 

-     ;

-      .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il giudice delegato                                                La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).