Incarto n.
12.2023.72

Lugano

31 agosto 2023/jh       

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

 

vicecancelliera:

Bellotti

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.180 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 14 settembre 2018 da

 

 

 

 AO 1 

patrocinato dall’  PA 2 

 

 

contro

 

 

 AP 1 

patrocinata dall’  PA 1

 

 

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 61'403.- oltre interessi a titolo di onorario e il rigetto in via definitiva dell'opposizione da lei interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano (ritenuto che la richiesta di rigetto è stata abbandonata in sede di conclusioni scritte);

 

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore ha accolto con decisione 2 maggio 2023;

 

appellante la convenuta con atto di appello del 5 giugno 2023, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l’attore con risposta 26 luglio 2023 ha postulato la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

ritenuto

 

in fatto:

A.        Nel 2015 AP 1 ha incaricato verbalmente l’arch. AO 1 di occuparsi in particolare della progettazione e della direzione lavori relative alla ristrutturazione del suo appartamento sito nel __________ a __________. Le parti non hanno formalizzato, mediante un contratto scritto, né l’esatto contenuto dell’incarico, né l’ammontare dell’onorario dovuto all’architetto o i criteri per la sua quantificazione.

B.        Fra il 2016 e 2017, durante il corso dei lavori, l’arch. AO 1 ha richiesto alla committente un primo acconto di fr. 20'000.- (regolarmente pagato) e un secondo di pari importo, che AP 1 non ha tuttavia versato, manifestando varie lamentele e insoddisfazione per asseriti ritardi del cantiere e proponendo di versare all’architetto un saldo di soli fr. 10'000.- al termine dei lavori. Il 13 aprile 2017 quest’ultimo ha negato ogni addebito e rifiutato tale proposta (doc. H, I e L, M e N inc. CM.2018.125). Non essendo le parti riuscite a trovare un punto d’incontro, il 27 aprile 2017 l’architetto ha rinunciato all’incarico, per poi trasmettere alla committente, in data 26 luglio 2017, la sua nota di onorario finale, calcolata sulla base del Regolamento SIA 102/2002 e pari a fr. 80'453.- (IVA all’8% compresa), da cui dedurre fr. 20'000.- incassati a titolo d'acconto, e una richiesta aggiuntiva di rimborso spese di fr. 950.-, per un totale di fr. 61'403.- (doc. O, P e Q inc. CM.2018.125).

C.        Il ruolo dell’arch. AO 1 è stato ripreso dall’arch. __________ C__________, che ha portato a termine il cantiere.

Malgrado l’emissione in data 21 novembre 2017 del precetto esecutivo (PE) n. __________ dell'UE di Lugano (doc. S inc. CM.2018.125), AP 1 si è rifiutata di pagare a AO 1 il saldo di cui sopra, sicché ne è scaturita la presente causa.

 

D.        Previo inoltro dell’istanza di conciliazione 23 febbraio 2018 e ottenimento dell’autorizzazione ad agire in data 16 maggio 2018 (doc. A), con petizione 14 settembre 2018 AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, postulando la sua condanna al pagamento di fr. 61'403.- oltre interessi del 5% dal 26 agosto 2017 nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. ____________________ dell'UE di Lugano.

In sintesi, l’attore ha rilevato di aver svolto diligentemente i propri compiti e di non avere responsabilità per i ritardi sul cantiere (piuttosto imputabili alla committenza e a terzi), come pure che l’onorario preteso, calcolato secondo il Regolamento SIA 102, era perfettamente conforme alle prestazioni eseguite e al tempo impiegato.

 

E.        Con risposta 24 gennaio 2019 la convenuta si è opposta alla petizione postulandone l’integrale reiezione, lamentando vari inadempimenti contrattuali ed errori dell’architetto, contestando l’ammontare dell’onorario da questi rivendicato (in particolare con riferimento a modalità di calcolo, parametri applicati, percentuali d’esecuzione dei lavori, dispendio orario, tariffa oraria e spese varie) nonché l’applicabilità del Regolamento SIA 102 (mai concordata fra le parti), e sostenendo che alla luce dell’ammontare minimo dei danni a lei causati dalle sue negligenze professionali (pari ad almeno fr. 28'838.25 e da porre subordinatamente in compensazione con le sue contestate pretese), nulla gli sarebbe più dovuto.

F.        Con replica 4 aprile 2019 e duplica 24 giugno 2019 le parti hanno approfondito le proprie antitetiche posizioni.

G.       All’udienza di prime arringhe del 24 settembre 2019 le parti hanno notificato le rispettive prove. Durante la fase istruttoria, esse si sono accordate per il ritiro del PE n. __________ (v. verbale 22 gennaio 2020, p. 10) ed è stato disposto l’allestimento di una perizia giudiziaria volta a verificare la corretta esecuzione del contratto e la congruità dell’onorario preteso dall’architetto. Il perito giudiziario designato arch. P__________ ha reso il suo referto il 27 ottobre 2020, completandolo in data 27 settembre 2021.

H.        Dopo aver raccolto le conclusioni scritte 6 dicembre 2021 dell’attore (che avendo ritirato il summenzionato PE, ha abbandonato la richiesta di rigetto definitivo dell’opposizione) e 21 gennaio 2022 della convenuta, con decisione 2 maggio 2023 il Pretore ha accolto la petizione, con seguito di spese processuali (complessivi fr. 13'400.-) e ripetibili (fr. 6’000.-) a carico della convenuta.

I.          Con appello 5 giugno 2023 la convenuta si è aggravata contro il suddetto giudizio, chiedendone la riforma nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.

J.         Con risposta 26 luglio 2023 l’attore si è opposto al gravame postulandone la reiezione, pure con protesta di spese e ripetibili di seconda sede.

E considerato

 

in diritto:

1.         L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC).

Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. L’appello 5 giugno 2023 contro la decisione 2 maggio 2023 (notificata il 4 maggio 2023) è inoltre tempestivo (in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC), così com’è tempestiva la risposta 26 luglio 2023 dell’appellato.

 

2.         L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime.

 

3.         Con l’impugnata decisione, il Pretore ha in primo luogo evidenziato di poter fare affidamento sulla perizia giudiziaria dell’arch. P__________ e che l’istanza di ricusazione che la convenuta sembra proporre nei confronti di quest’ultimo non ha fondamento: non soltanto perché essa non ha formulato una domanda di ricusazione formale in applicazione degli art. 49 e 183 cpv. 2 CPC, ma anche perché non vi è alcun motivo di ricusazione (art. 47 CPC) e la perizia è ben motivata, logica e fondata sulle competenze tecniche del perito.

In secondo luogo, il primo giudice ha esaminato le inadempienze lamentate dalla committente, rilevando che la perizia di parte prodotta da quest’ultima, svolta dall'arch. __________ C__________, è stata invalidata dal perito giudiziario ed è pertanto sprovvista di valore probatorio. Difatti, l’arch. P__________ non ha ravvisato alcun errore né tantomeno negligenza o responsabilità da parte dell'attore e dei suoi collaboratori, ai quali potevano essere tuttalpiù rimproverati un errore di esecuzione relativo ai serramenti esterni e il mancato allestimento di una stima dei costi, di preventivi completi, dettagliati e regolarmente aggiornati e di programmi lavori. Tuttavia, la prima carenza è stata risolta senza causare alcun aumento dei costi. Quanto alla seconda (che dev’essere in ogni caso considerata al momento di calcolare l’onorario dovuto sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite), la convenuta non ha dimostrato che le abbia cagionato un danno. Risulta infatti che l’architetto l’ha sempre e costantemente informata sullo sviluppo della ristrutturazione, sui lavori da eseguire e sui relativi costi (doc. H), che il prezzo delle prestazioni da lui fornite è da ritenersi adeguato e finanche vantaggioso e che la convenuta, abitando nell’appartamento, utilizza il risultato di quelle prestazioni (che non hanno dovuto essere rifatte o modificate ma che sono semplicemente state completate dall’arch. C__________). In altre parole il primo giudice ha concluso che, secondo gli accertamenti peritali, nessun comportamento dell’attore ha cagionato un danno alla committenza, che al medesimo non può dunque essere ascritta alcuna responsabilità contrattuale e che pertanto la convenuta non dispone di alcuna pretesa risarcitoria da porre in compensazione con l’onorario dell’architetto.

Sul tema della remunerazione, il Pretore ha accertato la sussistenza di un contratto di architetto globale di natura mista (in quanto riguardante non soltanto la progettazione, ma anche la direzione lavori), e che l’onorario dev’essere fissato in applicazione dell'art. 394 CO, ovvero sulla base di eventuali accordi fra le parti (nel caso concreto assenti) o subordinatamente secondo l'uso. Per il primo giudice, tale uso si raffigura nella Norma SIA 102 (e in particolare nel suo art. 7), che pur non essendo stata integrata nel contratto orale perfezionato tra le parti, costituisce l'espressione di una presunzione di fatto (STF 4A_428/2007 del 2 dicembre 2008 consid. 3.2) pure confermata dalla perizia, il cui valore probatorio doveva essere sovvertito dalla convenuta; ciò che questa non ha fatto, non avendo fornito alcuna dimostrazione del perché la Norma SIA 102 non dovrebbe trovare applicazione nelle circostanze concrete (in presenza di un architetto ETH-SIA), e avendo ella d’altronde pagato puntualmente l'acconto richiestole di fr. 20'000.- senza richiedere specifiche o conteggi (a dimostrazione che le modalità contrattuali vigenti tra le parti le andavano bene). Conseguentemente, il Pretore ha aderito alla quantificazione dell’onorario operata dal perito secondo la Norma SIA 102, rilevando che l’esperto lo ha determinato, sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite, in (almeno) fr. 87'483.75 + IVA oltre a spese accessorie per fr. 1'500.- + IVA, sulla base di un costo dell'opera stimato in fr. 342'142.95 IVA inclusa (perizia p. 17 e delucidazione perizia p. 4).

Il giudice di primo grado ha inoltre osservato che la convenuta era al corrente del dispendio comportato dalla ristrutturazione in oggetto e dell'impegno dedicato dall'attore per realizzarla (cfr. doc. H) come pure che secondo il perito, anche adottando una logica oraria, le ore investite dall'attore nel progetto di ristrutturazione e il tasso orario applicato (fr. 125.-, invero particolarmente conveniente per la committenza) erano adeguati. Di qui la conferma della sua pretesa remunerativa.

 

4.         Con il gravame, l’appellante non contesta gli accertamenti pretorili relativi all’assenza di negligenze professionali e/o danni cagionatile dall’architetto né la mancata considerazione della perizia di parte dell’arch. C__________, ma piuttosto la valenza della perizia giudiziaria in quanto tale e la quantificazione dell’onorario operata dal primo giudice.

 

5.         Con una censura di natura formale (che dev’essere trattata preliminarmente), l’appellante critica il Pretore per non essersi compiutamente confrontato con rilevanti argomentazioni e risultanze fattuali/giuridiche da lei invocate ed emerse nel corso dell'istruttoria in violazione del suo diritto di essere sentita, elencando nel seguito del gravame le sue tesi e i pretesi errori del giudice di prima sede. Ella lamenta pertanto (implicitamente) una carente motivazione della decisione impugnata.

 

6.         Ora, per costante giurisprudenza, la motivazione è sufficiente e l'art. 29 cpv. 2 Cost. è rispettato quando la parte interessata è messa in condizione di cogliere la portata del provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con cognizione di causa. In quest'ottica basta che l'autorità esponga, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro. Essa non è quindi tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti sollevati, ma può occuparsi delle sole circostanze che appaiono rilevanti per il giudizio. Se le ragioni che hanno guidato il giudice possono essere individuate, il diritto a una decisione motivata è rispettato, anche se la motivazione è errata (STF 4A_209/2022 del 7 giugno 2023 consid. 4.2, 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 4.1).

Nel caso concreto, queste ragioni (segnatamente: criteri per la quantificazione dell’onorario, attendibilità della perizia e conclusioni dell’esperto) sono ben evincibili dalla decisione impugnata, che non risulta pertanto carente nella motivazione. Resta da verificare se la medesima sia da confermare.

 

7.         L’appellante rimprovera al Pretore di non aver tenuto conto della prevenzione del perito P__________, omettendo di svolgere approfondimenti sul tema. Nello specifico, il primo giudice avrebbe ignorato che una conversazione da lei udita parrebbe confermare l'esistenza di rapporti professionali fra il medesimo e l’attore (che invece l’aveva negata) e quindi sollevare legittimi dubbi sull'imparzialità e sull'attendibilità della perizia giudiziaria. Per l’appellante, il primo giudice avrebbe pure trascurato che dalla lettura del referto emergerebbero l’utilizzo di opinabili termini e toni nei suoi confronti nonché la volontà del perito di porre rimedio alle carenze probatorie dell’architetto (esprimendosi su questioni di diritto di pertinenza del giudice) e di volerlo favorire (accordandogli addirittura un onorario maggiore di quanto da lui preteso) e meglio: considerando prestazioni escluse dall’attore stesso (ovvero aggiungendo 24 ore per “tempo dedicato ai rilievi dell'immobile” rispettivamente altre 4 ore per il “tentativo di conciliazione dei ricorsi”); aumentando le spese accessorie dai
fr. 950.- (IVA inclusa) rivendicati con la petizione ad almeno
fr. 1'500.- + IVA; aumentando il costo dell’opera dall’importo indicato dall’attore di fr. 280'289.- (doc. O) a fr. 320'595.95; aumentando la percentuale di completamento dell’opera, quantificata dall'attore nell'84%, all’88%.

 

8.         Sul tema dell’asserita prevenzione del perito, l’appellante non si confronta con il rimprovero pretorile di non avere mai presentato, nelle debite forme, un’istanza di ricusa, sicché al riguardo il gravame è già da dichiarare irricevibile per carente motivazione. L’appellante neppure contesta l’assunto pretorile secondo cui la perizia è ben motivata, logica e fondata sulle competenze tecniche del perito, né evidenzia eventuali contraddizioni o errori del referto, né specifica quali toni/termini utilizzati dall’esperto sarebbero discutibili. Per il resto, il perito era chiamato a verificare l’operato dell’architetto e l’ammontare di un equo onorario sulla base degli atti di causa, ciò che ha fatto con ragionamenti e calcoli che l’appellante non mette in discussione (se non con riferimento all’applicabilità del Regolamento SIA 102, censura che si tratterà nel seguito). È invece compito del giudice verificare le allegazioni e domande dell’attore, tener conto del divieto dell’ultra petita (art. 58 CPC) e abbassare casomai gli importi stabiliti dall’esperto per farli coincidere con quelli pretesi in causa. Nella presente fattispecie, tali principi sono stati rispettati (ricordato che nelle procedure rette dalla massima dispositiva, come quella in esame, il giudice è di principio vincolato soltanto all'ammontare complessivo della pretesa fatta valere in causa e non dai singoli elementi che la compongono), né l’appellante pretende il contrario, sicché la decisione pretorile resiste alla critica.

 

9.         Secondo l’appellante, il Pretore avrebbe altresì erroneamente apprezzato le prove e applicato il diritto in relazione alla determinazione dell’onorario.

Innanzitutto, il giudice di primo grado avrebbe inammissibilmente invertito l’onere della prova violando l’art. 8 CC, allorché ha posto a suo carico l'obbligo di dimostrare l'inapplicabilità del Regolamento SIA 102 alla fattispecie, quando in realtà era la controparte a doverne dimostrare l’applicabilità. L’appellante sottolinea che tale Regolamento riguarda condizioni contrattuali standardizzate (nello specifico: prestazioni e onorari) e non precetti tecnici che riflettono lo stato dell'arte nel campo delle costruzioni, ai quali la STF 4A_428/2007 citata dal Pretore fa riferimento. La presunzione menzionata dall’Alta Corte non potrebbe dunque essere applicata al Regolamento SIA 102, le cui condizioni (di natura privata e prive di carattere obbligatorio generale) sono valevoli soltanto se le parti le hanno integrate nel contratto (ciò che l’architetto non ha mai dimostrato) e non esprimono, secondo il Tribunale federale (e contrariamente all'assunto pretorile), l'uso comune nel settore.

Per l’appellante, il Pretore avrebbe pure errato nel derivare da una sua mancata esplicita contestazione delle modalità di calcolo utilizzate nelle richieste di acconto dell’architetto una sua accettazione, ritenuto che secondo il Tribunale federale l’assenza di contestazione di una fattura dettagliata di un appaltatore (anche durante alcuni mesi) non vale quale accettazione tacita del suo ammontare o delle modalità di calcolo in essa applicate (DTF 112 II 500).

Pure a torto il primo giudice avrebbe fondato esclusivamente sul Regolamento SIA 102 la determinazione dell'estensione dei compiti che l'attore era tenuto ad eseguire, ma soprattutto la quantificazione della remunerazione dovutagli, scostandosi dal metodo di calcolo fondato sul tempo impiegato nello svolgimento dell'incarico ("Zeithonorar") in favore del metodo fondato sui costi di costruzione ("Kostenhonorar"), senza tuttavia spiegare perché quest’ultimo dovrebbe essere preferibile (non potendo lo stesso essere scelto solo perché l'architetto non ha prodotto in tempo utile le informazioni necessarie per un calcolo basato sul dispendio di tempo).

L’appellante aggiunge anche che il Regolamento SIA 102 non consente da solo una valutazione concreta del compenso dovuto all'architetto (necessitando di dati tariffali che non sono disponibili nel regolamento stesso), come pure che le parti non hanno concordato alcuna tariffa oraria e che quella proposta dall’attore e ripresa dal perito (fr. 125.-) è del tutto arbitraria. A suo modo di vedere l’architetto, gravato dall’onere allegatorio e probatorio, avrebbe piuttosto dovuto esporre i criteri oggettivi derivanti dall’art. 394 CO che permettono di verificare la congruità della sua pretesa, quali il tempo impiegato e i costi da lui affrontati. Non risultando gli stessi dagli atti (nemmeno dal doc. E, qualificabile quale mera allegazione di parte e neppure considerato dal perito, che non ha fatto alcun cenno sul dispendio orario dell’architetto), il Pretore non avrebbe pertanto dovuto riconoscergli alcuna remunerazione.

 

10.      Giusta l’art. 394 cpv. 3 CO, una mercede è dovuta quando sia stipulata o voluta dall’uso.

L’onorario dev’essere pertanto di principio calcolato secondo i criteri convenuti dalle parti. In assenza di simili accordi, il giudice dovrà riferirsi agli eventuali usi vigenti nel settore.

La giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare più volte che le Norme SIA, ivi compreso il Regolamento SIA 102 per le prestazioni e gli onorari nell’architettura, non codificano di regola un uso vincolante e non possono dunque trovare applicazione, se non sono state concordate fra le parti (DTF 118 II 295 consid. 2a; STF 4A_230/2013 del 17 settembre 2013 consid. 2; Oser/Weber in: Basler Kommentar, OR I, 7a ed., n. 38 ad art. 394). Tutt'al più esse, al pari di altre formulazioni contrattuali standardizzate, possono talvolta esprimere degli usi riconosciuti, ma la circostanza va dimostrata in ogni singolo caso (DTF 118 II 295 consid. 2a; STF 4A_86/2011 del 28 aprile 2011 consid. 6.1; Fellmann in: Berner Kommentar, OR, n. 422 ad art. 394). La decisione del Tribunale federale 4A_428/2007 del 2 dicembre 2008 consid. 3.1 e 3.2 afferma invece che in materia di costruzioni, vige in linea di principio la presunzione secondo cui le raccomandazioni e le norme SIA riportano con precisione precetti tecnici generalmente riconosciuti.

Posta l’onerosità del contratto, e in difetto di un uso, incombe al giudice determinare l’ammontare dell’onorario sulla base di criteri oggettivi, quali ad esempio il dispendio orario, la natura e l’ampiezza dei servizi resi, la complessità del lavoro e gli ostacoli incontrati, i rischi assunti e le responsabilità incorse, i costi del personale e del materiale, le spese generali, il margine di guadagno dell’architetto (Aebi-Mabillard, La rémunération de l’architecte, n. 916 seg.; STF 4A_230/2013 del 17 settembre 2013 consid. 2). A tal fine, può fare capo a una perizia e ispirarsi, fra le altre cose, anche ai criteri esposti nel Regolamento SIA 102, che all’art. 6 prevede il calcolo dell’onorario secondo il dispendio di tempo e all’art. 7 un metodo alternativo secondo il costo dell’opera fondato su valori statistici. Ciononostante, il giudice non può affidarsi ciecamente a quest’ultimo metodo di calcolo, ma solamente in assenza di migliori criteri di valutazione, rispettivamente qualora esso sia preferibile e giustificato dalle circostanze del caso concreto. In altre parole, il giudice deve sempre verificare se l’onorario sia oggettivamente adeguato e proporzionato rispetto alle prestazioni fornite (Aebi-Mabillard, op. cit., n. 920; Fellmann, op. cit., n. 420 ad art. 394; STF 4A_230/2013 del 17 settembre 2013 consid. 3; STF 4C.158/2001 del 15 ottobre 2001 consid. 1c e 1c/cc; IICCA del 9 giugno 2020, inc. 12.2019.61, consid. 7.4; IICCA dell’8 ottobre 2020, inc. 12.2018.132, consid. 11; IICCA dell’11 maggio 2017, inc. 12.2016.135, consid. 5.1; IICCA del 3 giugno 2013, inc. 12.2011.194, consid. 10.3).

Ai sensi dell'art. 8 CC, spetta all'architetto l'onere di indicare e provare in giudizio i fatti rilevanti per la valutazione della sua richiesta di remunerazione.

 

11.      Nella fattispecie, l’onerosità del mandato non è posta in discussione, ritenuto che la committente deve di principio remunerare le prestazioni fornite dall’architetto.

È parimenti evidente che le parti hanno omesso di siglare un contratto che regolasse la quantificazione dell’onorario. L’esistenza di un accordo, anche solo tacito, sull’applicabilità del Regolamento SIA 102 è difficilmente deducibile dalla semplice trasmissione alla cliente del preventivo doc. C dell’8 aprile 2016 e delle richieste di acconto (v. sopra, consid. B), che neppure contenevano chiari riferimenti al medesimo e al metodo di calcolo dell’onorario (ma casomai alla tariffa oraria dello studio di architettura di fr. 125.-/ora, di cui la committente era consapevole, cfr. doc. I inc. CM.2018.125, teste arch. C__________, verbale del 5 dicembre 2019, p. 7, interrogatorio di AO 1, verbale del 22 gennaio 2020, p. 3). Alla luce della summenzionata giurisprudenza, esso neppure può essere considerato alla stregua di un uso vincolante ai sensi dell’art. 394 cpv. 3 CO. La decisione del Tribunale federale 4A_428/2007 del 2 dicembre 2008 (consid. 3.1 e 3.2) citata dal primo giudice si riferisce a norme tecniche e regole dell’arte, e non alle tariffe e alle modalità di calcolo degli onorari. Sul tema, le censure appellatorie sono pertanto fondate.

Ciononostante, e contrariamente a quanto preteso nel gravame, il Pretore (decisione impugnata, p. 6-7) ha spiegato perché il metodo di calcolo utilizzato dal perito, e fondato su tale Regolamento, risulta nella fattispecie congruo, rilevando che il contratto non era ancorato alla logica del dispendio orario e riferendosi alla giustificazione fornita dall’esperto, che risulta dalla p. 16 della perizia e con la quale l’appellante omette di confrontarsi. Il perito ha ivi evidenziato che “il Regolamento SIA 102 è probabilmente l’unico strumento adatto per determinare una grandezza d’ordine corretta dell’importo dovuto o almeno del numero di ore necessarie per svolgere non la totalità delle prestazioni ma solo quelle effettivamente fatte in modo completo e professionale” e “Il metodo più attendibile per calcolare l'onorario dovuto all'architetto in Svizzera è quello proposto dal regolamento SIA 102 anche perché qualsiasi altro calcolo sarebbe fondato su supposizioni personali e non risulterebbe sufficientemente giustificabile. Il regolamento SIA 102 è piuttosto preciso e applicando correttamente i parametri si ottiene un onorario congruo e giustificato; in particolare dal calcolo risulta il numero di ore necessarie a svolgere le prestazioni effettivamente eseguite. Poi al numero di ore eseguite si dovrà applicare la tariffa oraria”.

 

12.      Concretamente, il perito ha esaminato la realizzata ristrutturazione sulla base di un sopralluogo e della documentazione agli atti (fra cui: fotografie, piani e studi di dettaglio, cfr. doc. F, L e N), osservando dapprima che l’incarico ha presentato diverse complessità (perizia 27 ottobre 2020, p. 2) e verificando nel seguito (fondandosi sul Regolamento ma anche sulla propria competenza ed esperienza) quali fossero le prestazioni dovute per un’esecuzione a regola d’arte dell’incarico e quali di esse sono state effettivamente effettuate dall’attore. Come già emerge dalla decisione impugnata (p. 5-6), il perito ha accertato che le uniche prestazioni non eseguite da quest’ultimo in fase di progettazione riguardano l’allestimento di stime dei costi e preventivi completi e costantemente aggiornati e di programmi dei lavori, mentre per quanto riguarda le fasi di appalto e di realizzazione, l’attore ha eseguito tutte le prestazioni dovute sino all’interruzione dell’incarico nell’aprile 2017 e ha inoltre svolto svariate prestazioni aggiuntive. Apportando conseguentemente alcune correzioni al calcolo dell’attore, ha stimato il costo totale dell’opera (B) in fr. 346'243.65 IVA inclusa (importo che ha ritenuto molto probabilmente inferiore a quello effettivo) e la percentuale di completamento nell’88% (q), determinando poi gli ulteriori parametri SIA, ovvero il tasso percentuale di base dell’onorario (p), il grado di difficoltà (n) e il fattore di correzione (r). Da questi dati, l’esperto ha stabilito il numero di ore necessarie per svolgere le prestazioni effettuate dall’architetto (671.87 ore), moltiplicandole per la tariffa oraria da lui rivendicata di fr. 125.-/ora (ritenuta assolutamente adeguata e oltretutto particolarmente conveniente), e quantificando le spese accessorie in almeno fr. 1'500.- (perizia 27 ottobre 2020, p. 14-19 e delucidazione 27 settembre 2021, p. 2-4).

 

13.      L’appellante non pretende che questi accertamenti siano scorretti, né indica quali prestazioni dovute/non eseguite sarebbero state trascurate, oppure quali dati tariffali sarebbero mancanti o perché il calcolo del perito sarebbe incompleto. D’altronde, dopo che l’attore aveva chiesto la perizia onde confermare la sua pretesa di remunerazione e il Pretore aveva formulato i corrispondenti quesiti peritali n. 3 e 4, la convenuta medesima con la sua istanza 2 marzo 2020 aveva chiesto al perito, con i quesiti complementari n. 3.3 e 4.1, di indicare l’ammontare massimo di ore secondo lui ragionevolmente fatturabili e di verificare la congruità dell’onorario rapportandolo al costo dell’opera, ciò che l’esperto ha poi fatto.

Aggiungasi che l’appellante non contesta l’accertamento pretorile (decisione impugnata, p. 7), fondato sul doc. H, secondo cui ella era al corrente del dispendio comportato dalla ristrutturazione e dell'impegno dedicato dall'attore per realizzarla. La medesima poi non considera che il preventivo doc. C a lei trasmesso indicava che nell’aprile 2016 i collaboratori dell’architetto avevano già svolto 350 ore di lavoro e che tale importo non comprendeva ancora quelle eseguite dall’attore (v. anche doc. I inc. CM.2018.125, teste arch. C__________, verbale del 5 dicembre 2019 p. 4 e 7 e interrogatorio di AO 1, verbale del 22 gennaio 2020, p. 2-3), come pure che il doc. E, attestante giorno per giorno tutte le prestazioni eseguite e il tempo impiegato (cfr. teste arch. C__________, verbale del 5 dicembre 2019 p. 7 e teste arch. M__________, verbale del 5 dicembre 2019, p. 14 e 16-17) indica lo svolgimento complessivo di ben 1'174 ore (ovvero molte di più delle 671.87 ore emergenti dal calcolo secondo il Regolamento SIA 102). Lo stesso attore nel suo interrogatorio (verbale del 22 gennaio 2020, p. 4) ha rilevato che, alla luce dell’ingente numero di ore svolte, aveva scelto di emettere una fattura fondata sul Regolamento SIA 102 e sul costo dell’opera al fine di ridurle e di avere una base di calcolo più imparziale e trasparente.

 

14.      In considerazione di tutte queste circostanze, si deve ritenere che il calcolo operato dal perito e l’onorario da lui quantificato (sulla base di un costo dell’opera verosimilmente sottostimato, di un dispendio orario ritenuto oggettivo e di una tariffa oraria conveniente) sia nella fattispecie condivisibile e basti per ritenere dimostrata la pretesa dell’attore. Ne deriva la conferma della decisione di primo grado.

 

15.      In conclusione, l’appello dev’essere respinto.

Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 61'403.-, seguono la soccombenza di AP 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, fissate in applicazione degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 4’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono pure quantificate in fr. 4’000.-.

 

Per questi motivi,

 

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

 

decide:

 

1.      L’appello 5 giugno 2023 di AP 1 è respinto.

         

2.      Le spese processuali della procedura d’appello, di fr. 4’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte
fr. 4’000.- per ripetibili di seconda sede.

 

3.      Notificazione:

 

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                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).