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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.24 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 29 gennaio 2018 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di EUR 109'250.- (IVA esclusa) oltre interessi al 5% dal 6 febbraio 2017 a saldo della fornitura e posa di scale esterne, di CHF 386’150.- (IVA esclusa) oltre interessi al 5% dal 6 febbraio 2017 a saldo della fornitura e posa di pavimenti in legno, di EUR 188'804.26 (IVA esclusa) oltre interessi al 5% dal 13 marzo 2017 a saldo della fornitura e posa di parapetti, di EUR 138'889.20 (IVA esclusa) oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2017 per parapetti e corrimani su misura rifiutati, di EUR 31’500.- (IVA esclusa) oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2017 per porta tende e mock-up rifiutati e di EUR 11'303.03 (IVA esclusa) oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2017 per fornitura e posa di una scala mock-up V1 in acciaio corten e frassino termotrattato spazzolato grezzo; domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e con domanda riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di CHF 331'091.57;
sulle quali il Pretore si è pronunciato, con decisione 25 maggio 2023, con cui ha parzialmente accolto la petizione, condannando il convenuto al pagamento di EUR 109'250.- (+ IVA) oltre interessi al 5% dal 6 febbraio 2017, di CHF 386’150.- (+ IVA) oltre interessi al 5% dal 6 febbraio 2017, di EUR 48'043.60 (+ IVA) oltre interessi al 5% dal 13 marzo 2017 e di EUR 11'303.- (+ IVA) oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2017, e ha respinto la domanda riconvenzionale;
appellante il convenuto, con appello 23 giugno 2023, con cui ha chiesto in via principale la riforma del giudizio pretorile sulla petizione nel senso che la stessa sia respinta e l’annullamento del giudizio pretorile sulla domanda riconvenzionale, e in via subordinata l’annullamento dell’intera decisione di prima istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attrice, con risposta 13 settembre 2023, ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e di ripetibili;
preso atto della replica spontanea 28 settembre 2023 del convenuto;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Tra il giugno 2015 e l’agosto 2016 AP 1 ha incaricato AO 1, in virtù di diversi contratti di appalto, di fornire e posare delle scale esterne in acciaio corten e legno di frassino termotrattato (doc. M), dei pavimenti in legno (doc. O), dei porta tende in legno di teak con piastre di ancoraggio in acciaio zincato e verniciato (doc. N), dei parapetti in acciaio inox con corrimani in legno di teak (doc. P), dei balconi in legno di teak (doc. 2bis), dei corrimani dei balconi interni in legno di teak (cfr. doc. 42) e dei pianerottoli che si affacciano su Via __________ (cfr. doc. 49 e 50), destinati al cantiere “A__________ __________” a __________, un progetto immobiliare volto all’edificazione di 8 ville di alto standing sulla part. n. __________ RFD di __________, di sua proprietà, dove era stata costituita una proprietà per piani prima della costruzione, con conseguente intavolazione dei fogli PPP n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________.
In precedenza, nell’aprile 2015, AP 1 aveva incaricato AO 1 di fornire e posare dei parquet, scale e pareti ventilate destinati al cantiere “C__________ __________” a __________ (doc. 3).
2. Ottenuta la necessaria autorizzazione ad agire, con petizione 29 gennaio 2018 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per farsi retribuire alcune prestazioni svolte nel cantiere “A__________ __________”. Da una parte ha chiesto il pagamento di EUR 109'250.- (IVA esclusa) oltre interessi al 5% dal 6 febbraio 2017 a saldo della fornitura e posa delle scale esterne in acciaio corten e legno di frassino termotrattato (doc. Q), di CHF 386’150.- (IVA esclusa) oltre interessi al 5% dal 6 febbraio 2017 a saldo della fornitura e posa dei pavimenti in legno (doc. V), di EUR 188'804.26 (IVA esclusa) oltre interessi al 5% dal 13 marzo 2017 a saldo della fornitura e posa dei parapetti in acciaio inox con corrimani in legno di teak (doc. BB), precisando che questi importi erano al beneficio di una garanzia bancaria di CHF 881'950.10, fornita dal convenuto in sostituzione dell’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori nel frattempo annotata in via provvisoria. Dall’altra, rilevando come tutti i contratti fossero stati ingiustificatamente rescissi il 20 gennaio 2017 dal convenuto, ciò che tuttavia non le impedirebbe di farsi retribuire per il lavoro svolto fino ad allora e per il materiale già predisposto a tale scopo, ha pure chiesto il pagamento di EUR 138'889.20 (IVA esclusa) oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2017 per i parapetti e corrimani su misura rifiutati (doc. LL-OO), di EUR 31’500.- (IVA esclusa) oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2017 per i porta tende e mock-up rifiutati (doc. PP) e di EUR 11'303.03 (IVA esclusa) oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2017 per la fornitura e posa di una scala mock-up V1 in acciaio corten e frassino termotrattato spazzolato grezzo (doc. QQ-UU).
Con risposta 24 agosto 2018 il convenuto si è opposto alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto di condannare la controparte al pagamento di CHF 331'091.57. Egli ha innanzitutto contestato le pretese dell’attrice per una serie di ragioni. Ammesso, ma non concesso, che ciononostante l’attrice vantasse ancora (almeno in parte) dei crediti nei suoi confronti, ha evidenziato che la rescissione di tutti i contratti ex art. 366 CO da lui messa in atto il 20 gennaio 2017 era stata giustificata dall’atteggiamento anticontrattuale dell’attrice ed ha aggiunto che i costi e i danni da lui sopportati per tali inadempienze, per ultimare opere incompiute, per rimediare a esecuzioni non corrette e a difetti, ecc., da porre in un primo tempo in compensazione ai crediti eventualmente ancora esistenti dell’attrice e in un secondo momento, nella misura in cui li eccedevano, da pagargli in via riconvenzionale, erano quantificabili in almeno CHF 590'139.36 (doc. 35), ritenuto che da tale somma dovevano poi essere dedotti CHF 311'260.39 relativi alla mercede contrattuale che avrebbe ancora dovuto essere corrisposta all’attrice per portare a termine quelle opere e invece era stata da lui risparmiata (doc. 44 e N) ed essere aggiunti altri CHF 52'212.60 per l’eliminazione dei difetti non riparati dall’attrice nell’ambito del cantiere “C__________ __________” (doc. 31 e 37).
3. Esperita l’istruttoria, limitata all’assunzione di una perizia giudiziaria, e raccolti gli allegati conclusivi delle parti (in cui in particolare l’attrice non ha più fatto valere la pretesa di EUR 138'889.20), con decisione 25 maggio 2023 il Pretore, ritenendo fondate le pretese attoree relative alle scale esterne in acciaio corten e legno di frassino termotrattato, ai pavimenti in legno e alla scala mock-up V1 in acciaio corten e frassino termotrattato spazzolato grezzo (quest’ultima previo arrotondamento della somma dovuta) e parzialmente fondata la pretesa relativa ai parapetti in acciaio inox con corrimani in legno di teak (per EUR 48'043.60), ha parzialmente accolto la petizione e di conseguenza ha condannato il convenuto al pagamento di EUR 109'250.- (+ IVA) oltre interessi al 5% dal 6 febbraio 2017, di CHF 386’150.- (+ IVA) oltre interessi al 5% dal 6 febbraio 2017, di EUR 48'043.60 (+ IVA) oltre interessi al 5% dal 13 marzo 2017 e di EUR 11'303.- (+ IVA) oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2017 (dispositivo n. 1), ponendo la tassa di giustizia e le spese, di complessivi CHF 12’000.-, per 1/4 a carico dell’attrice e per 3/4 a carico del convenuto, obbligato altresì a rifondere alla controparte CHF 25’700.- per ripetibili parziali (dispositivo n. 1.1). Con la medesima pronuncia egli ha per contro respinto la domanda riconvenzionale (dispositivo n. 2), ponendo la tassa di giustizia e le spese, di complessivi CHF 9’500.-, a carico del convenuto, tenuto inoltre a rifondere alla controparte CHF 19’900.- per ripetibili (dispositivo n. 2.1).
4. Con appello 23 giugno 2023, avversato dall'attrice con risposta 13 settembre 2023 (a cui ha fatto seguito la replica spontanea 28 settembre 2023), il convenuto ha chiesto in via principale di riformare il giudizio pretorile sulla petizione nel senso che la stessa sia respinta e di annullare il giudizio pretorile sulla domanda riconvenzionale, e in via subordinata di annullare l’intera decisione di prima istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Da una parte, riferendosi al giudizio sulla domanda riconvenzionale, egli ha rimproverato al giudice di prime cure di essersi pronunciato sulla stessa nonostante il procedimento fosse stato limitato all’azione principale. Dall’altra, riferendosi al giudizio sulla petizione, gli ha rimproverato di aver limitato eccessivamente le prove impedendogli in tal modo di dimostrare le proprie pertinenti allegazioni, di aver accolto alcune pretese dell’attrice senza aver trattato l’eccezione di inesigibilità delle stesse e, sempre in merito a tali pretese, di aver apprezzato in maniera errata le prove e di aver commesso diversi errori di calcolo.
5. L’art. 308 CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno CHF 10'000.- (cpv. 2). Nel caso concreto, nei confronti della pronuncia pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una controversia patrimoniale dal valore superiore a CHF 10'000.-, è così esperibile il rimedio dell’appello, che, essendo stato inoltrato entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del giudizio (art. 311 cpv. 1 CPC), è tempestivo.
Quanto alla competenza funzionale a trattare il rimedio giuridico, la stessa spetta pacificamente alla scrivente Camera (art. 48 lett. b n. 1 LOG; II CCA 3 dicembre 2021 inc. n. 12.2021.86).
6. Il convenuto ha ragione a postulare l’annullamento del giudizio pretorile sulla domanda riconvenzionale (dispositivi n. 2 e 2.1), rilevando come egli, a fronte di un procedimento che era stato a suo tempo limitato ex art. 125 lett. a CPC alla sola azione principale, potesse attendersi in buona fede che la domanda riconvenzionale, su cui oltretutto le parti non avevano potuto offrire prove e poi esprimersi sulle stesse, sarebbe stata oggetto di decisione solo in un’ulteriore fase del processo (cfr. Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª ed., n. 7a ad art. 125; TF 4A_267/2014 dell’8 ottobre 2014 consid. 4.2, 4A_319/2021 del 18 luglio 2022 consid. 2.3).
Con disposizione ordinatoria processuale 1° ottobre 2019 il Pretore aveva in effetti stabilito che “è limitato il processo all’azione principale” e che “soltanto una volta evasa definitivamente la stessa verrà dato corso alla domanda riconvenzionale”, ritenuto che il reclamo presentato dal convenuto contro tale pronuncia era stato dichiarato irricevibile il 25 febbraio 2020 dalla terza Camera civile del Tribunale d’appello. Il procedimento aveva così continuato il suo corso solamente per quanto riguardava l’azione principale. Esperita l’istruttoria, come detto limitata all’assunzione di una perizia giudiziaria, con citazione 26 luglio 2021 il Pretore aveva per finire invitato le parti a comparire alle arringhe finali “limitate all’azione principale” fissate per il 6 ottobre 2021, che erano state da lui sostituite il 16 agosto 2021 con l’assegnazione di un termine scadente il 29 ottobre 2021 per inoltrare le conclusioni scritte. Per altro la stessa attrice nell’ambito delle sue conclusioni scritte (a p. 2 e 4) e ancora nella risposta all’appello (a p. 4) aveva a sua volta avuto modo di rilevare che il procedimento era stato limitato all’esame dell’azione principale (anche se poi, in modo contraddittorio, nelle sue conclusioni aveva formulato anche un petitum sulla domanda riconvenzionale).
In tali circostanze, visto in particolare il chiaro tenore della citazione 26 luglio 2021 e della fissazione di termine 16 agosto 2021 che l’aveva sostituita, è incontestabile che il Pretore, non avendo tra l’altro mai invitato le parti a presentare conclusioni sulla domanda riconvenzionale (che oltretutto comprendeva anche una contropretesa di CHF 52'212.60 relativa al cantiere “C__________ __________”, che non era in sé oggetto della petizione), non poteva sin d’ora statuire anche su quest’ultima. Ciò era del resto coerente con quanto deciso nella disposizione ordinatoria processuale 1° ottobre 2019, nella quale era stato stabilito che alla domanda riconvenzionale sarebbe stato “dato corso”, concedendo dunque alle parti la facoltà di offrire eventuali prove sul tema e poi di esprimersi sulle stesse, soltanto una volta “evasa definitivamente” l’azione principale, ossia dopo che la stessa fosse stata decisa con una pronuncia passata in giudicato.
Visto che nel caso di specie la contropretesa di CHF 331'091.57 vantata dal convenuto, che è formalmente l’oggetto della domanda riconvenzionale, in un primo tempo avrebbe dovuto essere posta in compensazione ai crediti eventualmente ancora dovuti all’attrice nell’ambito della petizione e solo in un secondo momento, nella misura in cui li eccedevano, avrebbe dovuto essergli pagata in via riconvenzionale, ci si può chiedere se in concreto la decisione di limitare il procedimento all’azione principale abbia effettivamente comportato una semplificazione del processo e se per il Pretore non sia invece meglio revocarla con la conseguente facoltà di decidere entrambe le cause, dopo averle debitamente istruite, nello stesso momento.
7. Il convenuto ha postulato anche l’annullamento del giudizio pretorile sulla petizione (dispositivi n. 1 e 1.1), rilevando come, in violazione del suo diritto di essere sentito, il giudice di prime cure avesse limitato eccessivamente le prove da assumere impedendogli così di dimostrare, con le prove offerte a suo tempo dalle parti (segnatamente le testimonianze di D__________ __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________), delle allegazioni pertinenti.
Ancorché sollevata nel gravame solo in via subordinata, la censura del convenuto relativa alla violazione del suo diritto di essere sentito per la mancata assunzione da parte del Pretore di tutta una serie di prove regolarmente offerte in prima sede - che, se fondata, implicherebbe già di per sé l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del gravame nel merito - va trattata preliminarmente (cfr. DTF 118 Ia 17 consid. 1a, 127 V 431 consid. 3d; TF 11 novembre 2008 4A_165/2008 consid. 6).
7.1. Il diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e ripreso all’art. 53 CPC, garantisce alle parti, tra l’altro, il diritto alla prova, ossia la facoltà di offrire i mezzi di prova sui fatti rilevanti per il giudizio, di esigerne l’assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; TF 19 maggio 2010 4A_35/2010 consid. 6). Il diritto alla prova, che nell’ambito del diritto privato federale è disciplinato dalla lex specialis di cui all’art. 8 CC (cfr. TF 28 agosto 2012 4A_228/2012 consid. 2.3, 4 febbraio 2016 4A_693/2014 consid. 4), è stato espressamente codificato nel nuovo Codice di diritto processuale svizzero all’art. 152 cpv. 1 CPC, norma secondo cui ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte. Il diritto alla prova non è tuttavia assoluto. Esso è controbilanciato da uno strumento al servizio dell’economicità e celerità del processo, ovvero dall’apprezzamento anticipato delle prove da parte del giudice (cfr. Haberbeck, Abgrenzung der zulässigen antizipierten Beweiswürdigung von der Verletzung des Rechts auf Beweis im Zivilprozess, in: Jusletter 3 febbraio 2014, n. 2, p. 2). L’apprezzamento anticipato delle prove è ammesso anche dal nuovo Codice di diritto processuale svizzero (cfr. Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006 p. 6684; Haberbeck, op. cit., n. 1-5, p. 2 seg.; Hasenböhler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ª ed., n. 33f ad art. 152 e n. 32 segg. ad art. 157; DTF 138 III 374 consid. 4.3.2; TF 6 gennaio 2014 4A_307/2013 consid. 2.1.1, 10 febbraio 2014 5A_877/2013 consid. 4.1.3) e permette al giudice di rifiutare l’assunzione di determinati mezzi di prova se non ritiene pertinenti quelli offerti oppure se quelli assunti in precedenza gli hanno già consentito di fondare il proprio convincimento (cfr. Messaggio, op. cit., ibidem; Haberbeck, op. cit., n. 3, p. 2; TF 6 gennaio 2014 4A_307/2013 consid. 2.1.1, 10 febbraio 2014 5A_877/2013 consid. 4.1.3).
7.2. Nel caso di specie, si osserva che in occasione dell’udienza di prime arringhe del 10 luglio 2019 il convenuto aveva offerto, a titolo di prova, diverse testimonianze (tra le quali quella di D__________ __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________), il richiamo di alcuni incarti, l’interrogatorio / deposizione delle parti, l’ispezione oculare / sopralluogo e alcune perizie; da parte sua l’attrice aveva offerto, sempre a titolo di prova, diverse testimonianze (tra le quali quella di D__________ __________, __________, __________ e __________), il richiamo di alcuni incarti, l’interrogatorio / deposizione delle parti e una perizia; nel corso di quell’udienza nessuna parte si era opposta alle prove offerte dalla rispettiva controparte. Con la disposizione ordinatoria processuale 1° ottobre 2019, di cui già si è detto, il Pretore aveva ordinato l’assunzione di una perizia giudiziaria e per il resto, per quanto è qui di rilievo, aveva stabilito che “sugli altri mezzi di prova verrà giudicato una volta che il perito avrà reso il suo rapporto intermedio”. Preso atto del referto peritale intermedio (recte: perizia giudiziaria), il Pretore, con disposizione processuale ordinatoria 29 aprile 2021, aveva ammesso uno solo degli innumerevoli quesiti di completamento e di delucidazione della perizia proposti dal convenuto e, ritenuto che “questa perizia permette di chiarire queste fattispecie, rendendo perfettamente inutili le audizioni testimoniali richieste dalla parte convenuta in ragione di 22 e dalla parte attrice in ragione di 15, per complessivi 37; lo stesso vale per le deposizioni delle parti. La tematica ha piuttosto natura documentale, tanto che è in base ai documenti che il perito è giunto a rispondere ai quesiti peritali sottopostigli; evidentemente il riferimento è quello ai documenti prodotti in questo incarto e non ad altri, in particolare a quelli richiamati, che non hanno attinenza con quello in esame”, aveva respinto tutte le altre prove notificate a suo tempo dalle parti. Richiesto dal convenuto di riconsiderare quella decisione e in particolare di sentire quantomeno i testi __________, __________, __________, __________ e __________, il Pretore, con disposizione processuale ordinatoria 28 maggio 2021, rilevato in particolare che “non è attraverso l’amministrazione di prove testimoniali che potranno essere provate pienamente delle fattispecie tecniche per le quali, come ben illustra il perito, sono i documenti a parlare, in particolare la documentazione di dettaglio, i giustificativi dettagliati”, aveva respinto la domanda.
7.3. A detta del convenuto, il Pretore, agendo in tal modo, gli avrebbe tuttavia impedito di assumere le prove necessarie all’esame della sua contropretesa di CHF 331'091.57 (comprensiva tra l’altro di quella relativa alla necessità di far eseguire da terzi le prestazioni di controllo e di verifica dei lavori di competenza della direzione lavori, che in precedenza erano state svolte dall’attrice, e di quella di CHF 23’773.95 per la necessità di assumere alle sue dipendenze D__________ __________, che in precedenza si era occupato del cantiere per conto dell’attrice, cfr. doc. 35), che, come si è detto, in un primo tempo avrebbe dovuto essere posta in compensazione con i crediti eventualmente ancora dovuti all’attrice nell’ambito della petizione.
7.3.1. Con riferimento alla contropretesa di CHF 331'091.57, e in particolare all’importo di CHF 590'139.36 (doc. 35) che come detto ne stava a monte, che per il Pretore sarebbe stata solo una “pretesa riconvenzionale” (quando invece era anche e primariamente una pretesa compensatoria dei crediti vantati dall’attrice nell’ambito della petizione), quest’ultimo, nella sua decisione, ha dapprima rilevato in generale: che la stessa era in realtà riconducibile a un’ “iniziativa messa unilateralmente in atto dalla parte convenuta che, scavalcandola [N.d.R.: scavalcando l’attrice], ha terminato alcune forniture mancanti direttamente tramite due fornitori, benché quei lavori fossero compresi nel contratto con l’attrice stessa …” (p. 5); che nonostante il perito giudiziario avesse concluso che l’importo totale dei costi chiaramente documentati dal convenuto, e da lui sostenuti per portare a termine i lavori di finitura non permessi all’attrice, ammontava a comprovati CHF 161'975.31, “non è dato comprendere quale sia la rilevanza di questo dato ai fini di questa causa: infatti, mal si comprende perché dovrebbe essere l’attrice a farsi carico di questa spesa, essendosi piuttosto trattato di un’iniziativa unilaterale e ingiustificata del convenuto stesso, che ha semplicemente scavalcato la AO 1, ma (soprattutto) non risulta dagli atti che le pretese vantate dall’attrice principale inglobino pure questi lavori da lei non svolti …” (p. 5 seg.); e che “ciò premesso, una pretesa riconvenzionale da parte di AP 1 imponeva l’allegazione e la dimostrazione da parte sua che questo agire unilaterale dello stesso era fondato (ciò che non è invece stato il caso), rispettivamente che l’inadempimento di parte attrice gli ha causato dei costi aggiuntivi, che fa appunto valere a titolo riconvenzionale, rispetto a quelli che avrebbe dovuto sostenere in caso di persistenza del contratto con AO 1 fino al suo termine naturale (ciò che nuovamente non è invece stato il caso)” (p. 6). Nel prosieguo del suo esposto il Pretore ha poi aggiunto in particolare: che “ciò risulta bene anche dalla delucidazione peritale, che si esprime anche con riguardo alle prestazioni contenute nei doc. 35.8 e 35.9 che riguardano delle prestazioni di controllo e di verifica dei lavori di competenza della direzione lavori …”, quando in realtà era sempre stato il convenuto o comunque i suoi ausiliari a svolgere quella funzione, per cui “mal si comprende … come quest’ultimo possa fare valere questo importo a titolo di dispendio aggiuntivo rispetto a quelli che erano i parametri contrattuali, essendosi piuttosto trattato di una sua decisione unilaterale e di assai dubbio fondamento tecnico” (p. 6); e che “per quanto riguarda infine la posizione di D__________ __________ (doc. 35.10), già dipendente dell’attrice e assunto direttamente dalla convenuta dal 1° dicembre 2016 al marzo 2017, mal si comprende come il convenuto possa pretendere, per questo solo fatto, di divenire creditore di AO 1 per il relativo stipendio pagatogli da AP 1 (pari a CHF 23'773.95): manca infatti la dimostrazione dell’inadempimento da parte di AO 1, della sua messa in mora di adempiere ai suoi obblighi contrattuali e, in definitiva, della necessità d’impiegare direttamente D__________ __________ ai fini del corretto adempimento del contratto” (p. 6).
In buona sostanza, egli ha dunque rimproverato al convenuto di non aver allegato e dimostrato l’adempimento delle condizioni per rescindere i contratti il 20 gennaio 2017 ai sensi dell’art. 366 CO, di non aver allegato e dimostrato le circostanze di fatto che fondavano la contropretesa di CHF 590'139.36 (compresa quella relativa alle prestazioni di controllo e di verifica dei lavori di competenza della direzione lavori e quella relativa all’assunzione di D__________ __________) da lui vantata a tale titolo e di non aver in ogni caso provato di poter pretendere un importo superiore a quello comprovato peritalmente in ragione di CHF 161'975.31.
7.3.2. In realtà, come rilevato nell’appello, è incontestabile che negli allegati preliminari il convenuto aveva sufficientemente allegato tutte queste circostanze. Da una parte le inadempienze rimproverate all’attrice e l’adempimento delle condizioni che a suo dire avevano giustificato la rescissione dei contratti erano state da lui illustrate nella risposta con domanda riconvenzionale (a p. 6 - 16 e 40) e nella duplica con replica riconvenzionale (a p. 5 - 17 e 37). Dall’altra le circostanze di fatto che stavano alla base della contropretesa di CHF 590'139.36 (compresa quella relativa alle prestazioni di controllo e di verifica dei lavori di competenza della direzione lavori e quella relativa all’assunzione di D__________ __________) erano state da lui illustrate, rinviando in particolare alla tabella di cui al doc. 35 e ai suoi 19 allegati (senza per altro che tale modalità di allegazione sia stata contestata dalla controparte), nella risposta con domanda riconvenzionale (a p. 32 - 35 e 41 - 43; quella alla base della contropretesa relativa all’assunzione di D__________ __________ anche a p. 6 e 10) e nella duplica con replica riconvenzionale (a p. 31 - 34 e 38 seg.; quella alla base della contropretesa relativa all’assunzione di D__________ __________ anche a p. 5 e 9).
Ed è pure incontestabile che le prove notificate dalle parti in occasione dell’udienza di prime arringhe del 10 luglio 2019, segnatamente con le testimonianze di D__________ __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, sarebbero state atte, in base ad un esame di verosimiglianza, a fornire elementi utili per l’accertamento di quelle circostanze. A ben vedere questi mezzi di prova sarebbero stati idonei anche a rimettere in discussione la conclusione del perito giudiziario, fatta propria dal giudice di prime cure, secondo cui l’importo totale dei costi chiaramente documentati dal convenuto, e da lui sostenuti per portare a termine i lavori di finitura non permessi all’attrice, ammontava solo a comprovati CHF 161'975.31 anziché a CHF 590'139.36. In effetti, se per il perito giudiziario in base ai soli documenti agli atti non era ancora possibile riconoscere un importo superiore (cfr. perizia p. 6 seg. secondo cui, a suo giudizio, per gran parte delle 19 posizioni esposte nel doc. 35 mancavano i relativi giustificativi bancari, le offerte preliminari, i relativi ordini di esecuzione, la documentazione di dettaglio, ecc.), restava però il fatto, come rilevato con pertinenza nell’appello, che la correttezza di un eventuale importo superiore avrebbe potuto essere confermata dalle prove in questione.
7.3.3. Ammessa con ciò l’esistenza di una sufficiente allegazione del convenuto su dei fatti rilevanti di causa, a quest’ultimo doveva senz’altro essere data la possibilità di dimostrare, con le pertinenti prove offerte in prima sede dalle parti, le circostanze da lui evocate a sostegno della sua contropretesa.
L’incarto deve pertanto essere rinviato al Pretore affinché provveda ad assumere, sul tema, le prove notificate dalle parti in occasione dell’udienza di prime arringhe del 10 luglio 2019, qui nuovamente offerte dal convenuto, e in particolare le testimonianze di D__________ __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________.
7.4. Stando così le cose, non occorre esaminare se il giudizio sulla petizione sarebbe stato comunque da riformare per il fatto che il Pretore, in violazione del suo obbligo di motivare sufficientemente la decisione, avrebbe omesso di pronunciarsi su gran parte delle molteplici contestazioni sollevate dal convenuto in sede conclusionale (aventi segnatamente per oggetto la perizia giudiziaria e le singole pretese riconosciute a favore dell’attrice) ed anzi sarebbe altresì incorso in un errore di calcolo (con riferimento alla pretesa di EUR 48'043.60 relativa ai parapetti in acciaio inox con corrimani in legno di teak).
8. Ne discende, in accoglimento dell’appello del convenuto (e meglio della sua richiesta in via subordinata), che la decisione impugnata dev’essere interamente annullata giusta l’art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC con rinvio dell’incarto al Pretore, affinché valuti l’opportunità di revocare la decisione di limitazione del procedimento all’azione principale (consid. 6), provveda ad assumere le prove notificate dalle parti in occasione dell’udienza di prime arringhe del 10 luglio 2019, e in particolare le testimonianze di D__________ __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ (consid. 7.3.3), e, dopo aver dato alle parti la facoltà di esprimersi sulle risultanze istruttorie, emani una nuova decisione.
Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ritenuto che le stesse, nonostante un valore litigioso di EUR 168'596.60 e di CHF 386’150.- per la parte che concerneva l’azione principale e di CHF 331'091.57 per la parte che riguardava la domanda riconvenzionale, sono state fissate in misura ridotta per tener conto del fatto che la presente decisione non pone più fine alla lite.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar
decide:
I. L’appello 23 giugno 2023 di AP 1 è accolto nel senso che la decisione 25 maggio 2023 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è annullata e l’incarto è ritornato al Pretore per la continuazione della causa ai sensi dei considerandi.
II. Le spese processuali della procedura d’appello di CHF 10'000.- sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante CHF 8'000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).