|
|
|
|
|
||||
|
Incarto n. |
Lugano |
In nome |
|
||||
|
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti |
|
||||||
|
vicecancelliera: |
Bellotti |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2020.21 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud - promossa con petizione 1° ottobre 2020 da
|
|
AP 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
AO 1
|
||
|
|
|
|
|
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 479'726.30 oltre interessi (importo ridotto in sede di replica a fr. 475'716.65) a titolo di risarcimento danni;
domanda avversata dal convenuto e che il Pretore ha parzialmente accolto limitatamente a fr. 25'916.- oltre interessi con decisione 25 maggio 2023;
appellanti entrambe le parti:
l’attrice, che con appello 30 giugno 2023 ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere la sua petizione nella misura di fr. 395'892.35, con protesta di
spese e ripetibili di entrambe le sedi (inc. 12.2023.84);
il convenuto, che con risposta e appello incidentale 22 settembre 2023 ha postulato,
oltre che la reiezione del gravame della controparte, anche la riforma del giudizio
pretorile nel senso di accogliere la petizione per soli fr. 16.- oltre interessi e di porre le
spese processuali di prima sede integralmente a carico della controparte, con protesta
di spese e ripetibili di seconda sede (inc. 12.2023.128);
viste la replica e risposta all’appello incidentale 3 novembre 2023 di AP 1
e la duplica 9 novembre 2023 di AO 1;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 15 marzo 2015, mentre AP 1 (che aveva allora 60 anni) stava passeggiando con un cane di piccola taglia in territorio di __________ (__________), quest’ultimo è stato aggredito da due cani di razza __________ di proprietà di AO 1, scappati dal loro recinto. In quel frangente, AP 1 cadeva a terra picchiando il braccio destro. La caduta ha reso necessario l’intervento dell’ambulanza e il suo ricovero al Pronto soccorso dell’Ospedale __________ e in seguito all’Ospedale __________, ove veniva in particolare riscontrata una frattura scomposta dell’omero destro che ha comportato una serie di interventi chirurgici e riabilitativi (doc. C, G, M e doc. rich. V).
B. In data 23 marzo 2015 AP 1 ha sporto querela e denuncia penale nei confronti di AO 1. Il relativo procedimento penale è sfociato in un decreto d’accusa dell’11 gennaio 2016 (non contestato e dunque assurto a condanna) per i reati di lesioni colpose (art. 125 CP) e atti contro la pubblica incolumità (art. 6 vLOP), avendo l’imputato per negligenza lasciato aperto il cancello del recinto ove custodiva i suoi cani malgrado questi avessero in passato già presentato comportamenti a rischio nonché omesso di avvertire l’autorità della fuga dei medesimi (doc. B e doc. rich. V).
C. Il sinistro è stato annunciato all’assicurazione responsabilità civile (RC) di AO 1 (__________, cfr. doc. D ed E) come pure all’Assicurazione contro gli infortuni (LAINF) di AP 1 (__________) e all’Ufficio dell'assicurazione invalidità (AI).
Conseguentemente, l’Ufficio AI ha assegnato a AP 1 una rendita d’invalidità, sulla base di un’inabilità lavorativa del 100% dal 15 marzo 2015, del 50% dal 2 novembre 2015, del 100% dal 22 dicembre 2015, del 70% dal 1° settembre 2016, del 100% dal 1° ottobre 2016 e del 70% dal 14 novembre 2016 (percentuale quest’ultima da intendere quale riduzione di rendimento e continua, cfr. doc. O).
L’assicurazione LAINF ha da parte sua sopportato, fra le altre cose, svariate spese mediche e di trasporto e ha versato a AP 1 le indennità giornaliere per perdita di guadagno nonché un’indennità per menomazione all’integrità (IMI, art. 24-25 LAINF) pari a fr. 44'100.-, dichiarando poi regresso nei confronti dell’assicurazione RC di AO 1 (doc. H).
D. Previo inoltro dell’istanza di conciliazione in data 3 febbraio 2020 e ottenimento dell’autorizzazione ad agire il 2 giugno 2020 (doc. F), con petizione 1° ottobre 2020 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud, chiedendone la condanna al pagamento in suo favore di fr. 479'726.30 oltre interessi dal 15 marzo 2015 a titolo di risarcimento dei danni cagionatile dai suoi due cani, e meglio fr. 115'644.30 per danno domestico diretto, fr. 254'082.- per danno domestico futuro (danno domestico complessivo di fr. 369'726.30, calcolato con l’ausilio della tabella statistica RIFOS relativa a donne che vivono in comunione domestica, senza figli e con un’attività lavorativa) e fr. 70'000.- per torto morale (derivanti dalla sua limitazione a svolgere le quotidiane attività casalinghe, dalle lesioni permanenti subite e dalle relative sofferenze patite) come pure fr. 10'000.- per danno diretto comprendente spese mediche e di trasporto non riconosciute dall’assicurazione infortunio e fr. 30'000.- per spese di rappresentanza legale.
E. Con risposta 4 gennaio 2021 AO 1 si è opposto alla petizione, postulandone la reiezione. In particolare, egli ha contestato l’esposizione dei fatti dell’attrice in relazione all’incidente come pure l’origine e la portata delle lesioni da lei lamentate (a suo modo di vedere non ostacolanti l’attività casalinga), l’esistenza di suoi danni fisici permanenti e l’applicabilità delle tabelle RIFOS (SAKE) proposte dalla controparte (peraltro non più attiva professionalmente bensì pensionata da diverso tempo), i relativi calcoli attinenti al danno domestico, come pure la risarcibilità delle spese da lei rivendicate e il suo diritto a ottenere un’indennità per torto morale.
F. Con replica 1° marzo 2020 e duplica 15 aprile 2021 le parti si sono riconfermate nelle proprie posizioni. In particolare, l’attrice ha ridotto la propria pretesa riferita alle spese legali a fr. 25'990.35.
G. Dopo l’esperimento dell’istruttoria e la produzione degli allegati conclusivi scritti (26 aprile 2023 del convenuto e 28 aprile 2023 dell’attrice), con decisione 25 maggio 2023 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando AO 1 a pagare a AP 1 fr. 25'916.- complessivi (fr. 25'900.- per torto morale e fr. 16.- per spese legali preprocessuali) oltre interessi del 5% dal 15 marzo 2015 su fr. 25'900.- e dal 3 febbraio 2020 su fr. 16.-, e ponendo le spese processuali (di complessivi fr. 30'000.-, con le spese di conciliazione di fr. 1'000.-) a carico dell’attrice in ragione di 17/18 e del convenuto in ragione di 1/18, con l’obbligo per la prima di rifondere al secondo fr. 30’000.- per ripetibili.
H. Con appello 30 giugno 2023 l’attrice si è aggravata contro tale giudizio, postulandone la riforma nel senso di accogliere la sua petizione nella misura di fr. 395'892.35 (di cui fr. 369'726.30 per danno domestico, fr. 25'900 di torto morale e fr. 266.02 per spese legali preprocessuali), con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi (inc. 12.2023.84).
I. Con risposta 22 settembre 2023 AO 1 si è opposto al gravame, postulandone l’integrale reiezione, e ha sollevato appello incidentale, chiedendo la modifica della decisione pretorile nel senso di accogliere la petizione per soli fr. 16.- oltre interessi dal 3 febbraio 2020 e di porre le spese processuali di prima sede integralmente a carico della controparte, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede (inc. 12.2023.128).
J. Con replica e risposta all’appello incidentale 3 novembre 2023 AP 1 si è riconfermata nelle proprie tesi e si è opposta al gravame della controparte, postulandone l’integrale reiezione.
Con duplica 9 novembre 2023 AO 1 ha chiesto di dichiarare irricevibile per intempestività la replica della controparte, contestandone in ogni caso globalmente i contenuti, e ha rinunciato a presentare una replica al suo appello incidentale. Con osservazioni 30 novembre 2023 AP 1 ha sottolineato la tempestività del suo memoriale 3 novembre 2023.
E considerato
in diritto:
1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).
Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata.
2. I termini di impugnazione, di risposta e per formulare appello incidentale sono di 30 giorni (art. 311 cpv. 1, 312 cpv. 2 e 313 cpv. 1 CPC). Nel caso concreto, l’appello 30 giugno 2023 contro la decisione 25 maggio 2023 (notificata il 31 maggio 2023) è tempestivo, così come sono tempestivi la risposta e appello incidentale 22 settembre 2023, la replica e risposta all’appello incidentale 3 novembre 2023 e la duplica 9 novembre 2023.
In particolare, non può essere seguita la tesi di AO 1 secondo cui la replica principale della controparte, essendo un allegato spontaneo, avrebbe dovuto essere introdotta entro 10 giorni, e non molti giorni più tardi unitamente alla risposta all’appello incidentale. Ciò poiché l’Alta Corte non ha stabilito un termine entro il quale la parte deve inoltrare la replica o la duplica (pena la sua irricevibilità), bensì ha spiegato che il tribunale di seconda istanza cantonale non può emettere un giudizio prima che siano trascorsi dieci giorni. In altre parole, la parte che attende un lasso di tempo superiore prima di proporre la replica o la duplica incorre nel rischio che il suo memoriale non possa più essere vagliato, cosa che invece in tutta evidenza non accade fintanto che l’autorità di seconda istanza non ha emesso il proprio giudizio (STF 5D_81/2015 del 4 aprile 2016 consid. 2.3.3 seg.), ciò che non può ovviamente avvenire prima di aver ricevuto la risposta all’appello incidentale.
3. L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). La parte appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Essa non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.
4. Con l’impugnata decisione il Pretore, dopo avere esposto dottrina e giurisprudenza in relazione all’art. 56 cpv. 1 CO (responsabilità del detentore di un animale) come pure la dinamica dei fatti del 15 marzo 2015 (già riassunta qui sopra al consid. A), ha accertato sia la negligenza di AO 1 nella custodia e vigilanza sui suoi due cani, sia il rapporto di causalità fra tale negligenza e l’agire dei due animali nonché fra questo agire e le sofferenze fisiche e psichiche subite da AP 1 (individuabili in una lesione alla spalla e al nervo ascellare e in un disturbo postraumatico da stress di grado lieve). Esaminando le poste di danno rivendicate dall’attrice, il primo giudice ha negato qualsivoglia indennizzo a titolo di danno casalingo (o domestico, ex art. 46 cpv. 1 CO) per carente allegazione e dimostrazione, non avendo ella indicato né tantomeno provato, nonostante le censure della controparte e conformemente a quanto preteso dalla giurisprudenza del Tribunale federale, né l’organizzazione e la suddivisione dei compiti all’interno della sua economia domestica, né il tipo e l’estensione delle attività domestiche da lei svolte prima dell’infortunio, e neppure il grado del suo impedimento nello svolgimento di tali mansioni (non potendo semplicemente presumere che esso equivalga alle percentuali di inabilità lavorativa successive all’infortunio), ciò che era imprescindibile per poter poi fare capo ai dati statistici da lei utilizzati (tabelle RIFOS/SAKE). Il Pretore ha pure respinto la richiesta di rimborso di fr. 10'000.- per spese mediche e di trasporto, sempre per carente allegazione e dimostrazione. Per contro, ha riconosciuto il diritto di AP 1 a percepire un’indennità per torto morale (art. 47 CO) alla luce dei danni permanenti subiti al braccio destro e alla spalla (doc. H e O, perizia reumatologica, perizia neurologica), dei dolori fisici di una certa rilevanza da lei patiti e della sua sofferenza psichica (testi A__________, L__________, B__________ e C__________, perizia psichiatrica), stimabile in fr. 70'000.-, da cui ha però dedotto quanto da lei già percepito dall’assicurazione LAINF a titolo di indennità per menomazione all’integrità (fr. 44'100.-), per un totale di fr. 25'900.- oltre interessi. Il giudice di prima sede ha infine quantificato in fr. 266.02 le spese legali preprocessuali comprovate e risarcibili dell’attrice, da riconoscere proporzionalmente al grado di soccombenza della controparte (6%, ovvero fr. 16.- oltre interessi).
Appello principale (inc. 12.2023.84)
5. Con il suo gravame, AP 1 non contesta i ragionamenti pretorili relativi a torto morale, risarcimento di spese mediche e di trasporto e rimborso delle spese legali preprocessuali (limitandosi, a quant’ultimo proposito, a rivendicare l’importo di fr. 266.02 senza alcuna motivazione e facendo astrazione dal grado di soccombenza, ciò che non costituisce una valida censura).
L’appellante chiede piuttosto una modifica della decisione di prima sede relativamente al danno domestico. La medesima riconosce il senso e la portata della giurisprudenza citata dal primo giudice, ma contesta di non aver sufficientemente allegato e sostanziato il danno. Ella negli allegati introduttivi di prima sede (cfr. p. 5-7 replica) avrebbe difatti spiegato che prima dell’infortunio si occupava della sua casa e delle faccende domestiche anche se non integralmente (in quanto attiva professionalmente, quale segretaria medica), ritenuto che l’indicazione più precisa di tutte le attività domestiche espletate sarebbe stata difficoltosa e da lei non esigibile (formalismo eccessivo). Lo stesso varrebbe anche per le allegazioni in relazione al suo successivo impedimento, avendo ella in ogni caso dichiarato, nella sua replica, che in seguito alle lesioni subite la sua attività domestica è stata limitata del 100% nel periodo di integrale inabilità lavorativa e successivamente del 50% (potendo comunque affrontare alcuni lavori domestici leggeri).
L’appellante contesta altresì che le caratteristiche della sua economia domestica e le sue mansioni (spesa e pulizie, da dimostrare con la gradazione della verosimiglianza preponderante) non risultino dall’istruttoria, emergendo invece dall’audizione testimoniale della sua convivente L__________ e dell’amico di famiglia N__________. Lo stesso dicasi per i relativi impedimenti casalinghi subentrati a causa dell’incidente, non solo presunti già dal teste A__________ (perito di __________), ma illustrati specificatamente in sede testimoniale da L__________, N__________ e dalla dr. med. B__________, come pure dalle perizie mediche della dr. med. M__________ e del dr. med. N__________ (perizia neurologica, p. 17 e perizia reumatologica, p. 13 e 15) e sufficienti per il primo giudice anche in assenza di indicazioni percentuali. In ogni caso, l’appellante sostiene che il Pretore avrebbe potuto riferirsi alla sua percentuale di inabilità lavorativa (70%, cfr. doc. O), ritenuto che la sua attività in ufficio era oltretutto meno invasiva e meno pesante di quella in casa e che le difficoltà erano esattamente le medesime (teste dr. med. C__________ sicché la percentuale di impedimento in ambito domestico poteva ritenersi perlomeno uguale se non superiore.
Per l’appellante, in considerazione di tutti questi elementi, sarebbe stato possibile applicare le tavole SAKE, stabilire su tale base le ore da lei impiegate per i lavori casalinghi (in un’economia domestica di due persone senza figli) e quelle successivamente per lei non più possibili e accogliere la sua richiesta di causa, tenuto altresì conto della sua natura esigua (in quanto limitata al 50% delle attività domestiche che prima effettuava e dunque molto inferiore a quanto avrebbe potuto pretendere su base statistica in considerazione delle sue vaste limitazioni) e dell’art. 42 cpv. 2 CO.
L’appellante ripropone infine il suo calcolo del danno domestico basato sulle tavole SAKE e chiede a questa Camera di determinarsi in proposito, o in subordine di rinviare l’incarto al giudice di prima sede allo scopo di effettuare, in base ai fatti corretti, detto calcolo (quest’ultima richiesta invero non contenuta nel petitum).
6. Il Pretore ha già esposto pertinente giurisprudenza sul tema del danno domestico. Si può comunque qui ricordare che esso è un danno cosiddetto “normativo”, nel senso che il risarcimento mira a compensare la perdita di valore economico causata dalla compromissione della capacità di effettuare lavori domestici indipendentemente dall’insorgere di una concreta perdita patrimoniale, ovvero indipendentemente dal fatto che ciò comporti l’assunzione di un aiuto domestico, un aumento di spese, un maggiore ricorso all’aiuto di familiari o una diminuzione della qualità del lavoro casalingo. Esso è da quantificare sulla base della spesa che insorgerebbe per l’assunzione a titolo oneroso di forza lavoro sostitutiva (DTF 132 III 321 consid. 3.1, STF 4A_481/2019 del 27 febbraio 2020 consid. 4.1.1).
Il risarcimento del danno casalingo presuppone che la persona in questione svolga (o svolgesse) effettivamente lavori domestici. Non è affatto notorio che ogni adulto li effettui in misura tale da poter giustificare un risarcimento. Viste le strutture diverse che possono assumere le economie domestiche composte da più persone adulte, non è nemmeno possibile determinare la ripartizione dei compiti casalinghi sulla base dell'esperienza di vita. Occorre perciò procedere in due tappe. La persona danneggiata deve anzitutto sostanziare concretamente l'organizzazione dell'economia domestica nella quale vive (segnatamente: numero di membri compresi eventuali figli a carico, età, tasso di occupazione professionale), la ripartizione dei compiti e le mansioni che svolgeva/avrebbe svolto se non fosse stata impedita dall'infortunio, come pure la misura effettiva dell'impedimento. Solo dopo aver conosciuto tali circostanze specifiche il giudice potrà operare una quantificazione (seconda tappa) in tre passaggi (STF 4A_481/2019 del 27 febbraio 2020 consid. 4.1.2, 4.1.3 e 4.4.2, 4A_288/2017 del 22 novembre 2017 consid. 5.2, 4C.166/2006 del 25 agosto 2006 consid. 6; IICCA del 18 aprile 2017, inc. 12.2015.151, consid. 8.2.1), ovvero determinando:
1) il tempo dedicato ai lavori domestici senza l’incidente, in maniera concreta oppure astratta sulla base delle statistiche RIFOS, se ritenute rappresentative dell'economia domestica in questione (adottando se necessario dei correttivi);
2) la capacità residuale a svolgere tali compiti dopo l’incidente;
3) il valore dell’attività domestica non più possibile.
L’impedimento della persona danneggiata dev’essere stabilito in maniera concreta. Il giudice partirà dal grado di invalidità medica e ne valuterà gli effetti sulla sua capacità di svolgere lavori domestici, di principio avvalendosi di un supporto peritale (STF 4A_481/2019 del 27 febbraio 2020 consid. 4.5.2 e 4.5.3). È possibile che esso non la pregiudichi, o la pregiudichi in misura minore. Viceversa, è altresì possibile che determinate lesioni causino, in termini di danno domestico, maggiori e sproporzionati effetti rispetto al grado di disabilità medica acclarato (DTF 129 III 135 consid. 4.2.1 e 4.2.2.2). In altre parole, l’inabilità al guadagno e l'inabilità al lavoro domestico si riferiscono a settori diversi e vanno quindi distinti l'uno dall’altro (Landolt in: Zürcher Kommentar, Obligationenrecht, 3a ed., n. 970 seg. ad art. 46; Brehm in: Berner Kommentar, Obligationenrecht, 5a ed., n. 16g ad art. 42 e n. 112 seg. ad art. 46).
Secondo il Tribunale federale (STF 4A_481/2019 del 27 febbraio 2020 consid. 4.2.2 e 4.5.4) la persona danneggiata ha inoltre un obbligo di riduzione del danno, segnatamente qualora dopo l’incidente sia possibile effettuare una diversa ripartizione delle incombenze domestiche. In particolare, nel caso appena citato, l’istanza cantonale superiore aveva accertato che da un membro sano dell’economia domestica poteva esigersi (perlomeno se già svolgeva lavori casalinghi) di assumersi gli incarichi che la persona danneggiata non era più in grado di fare, lasciando a quest’ultima quelli meno gravosi.
7. Nella fattispecie l’appellante, diversamente da quanto preteso con il gravame, negli allegati introduttivi di prima sede non ha fornito alcuna indicazione relativa alla ripartizione del lavoro casalingo fra lei e la compagna (ad esempio tenuto conto del rispettivo grado di occupazione nei periodi che qui interessano), né alle mansioni da lei concretamente svolte prima dell’incidente, limitandosi ad affermare in maniera del tutto generica che “Secondo la tabella dell’Ufficio federale di statistica per una donna che vive in comunione domestica, nata il 14.08.1954 senza figli e con un’attività lavorativa, le ore dedicate all’attività domestica si possono valutare in 23.4 ore settimanali (tabella n. 2.2.1. dell’Ufficio federale delle statistiche sul danno domestico)” (cfr. petizione, p. 4 e replica, p. 7) come pure che l’istruttoria avrebbe permesso di acclarare il lavoro casalingo da lei effettivamente svolto (replica, p. 7). Non si può pertanto affermare che ella abbia fornito tutte le informazioni a sua disposizione e che una maggiore specificazione sarebbe stata difficoltosa (non potendo pertanto le considerazioni pretorili essere equiparate a un formalismo eccessivo), ritenuto che oggetto di prova possono essere solo i fatti ritualmente allegati, ovvero che la carente allegazione (laddove esigibile) non può essere sopperita dall’istruttoria (STF 4A_595/2021 del 5 maggio 2022 consid. 7.3.2; 4A_494/2020 del 24 giugno 2022 consid. 4.4 e 4.5, 4A_209/2019 dell'8 ottobre 2019 consid. 7.2.2.1). Ciò solo già impediva al giudice di verificare se i dati statistici della tabella RIFOS indicata dall’attrice fossero rappresentativi della sua economia domestica e della sua situazione personale nei periodi di riferimento (prima e dopo il pensionamento). Aggiungasi che le risultanze istruttorie sono state alquanto vaghe: nessuno dei testi ha menzionato esplicitamente la suddivisione dei compiti del nucleo domestico, ma solo che AP 1 si occupava delle faccende domestiche, e in particolare di spesa e pulizia, senza indicare in che misura o con quale frequenza (testi L__________ e N__________, verbale del 7 giugno 2021, p. 3-4).
Sul tema dell’impedimento patito in ambito casalingo, in prima sede l’attrice si era riferita esclusivamente al grado di invalidità, senza fornire spiegazioni (petizione, p. 4 e replica, p. 7-8) e in particolare senza illustrare se, perché e in che misura esso potesse fornire indicazioni sul suo grado di inabilità al lavoro casalingo (sicché le motivazioni contenute nell’appello sono tardive). Ciò neppure viene approfondito dalle testimonianze e dalle perizie agli atti; in particolare, nella sua testimonianza il dr. med. C__________ non ha mai paragonato inabilità lavorativa e impedimento casalingo (cfr. verbale del 1° luglio 2021). Quest’ultimo e la dr. med. B__________ hanno unicamente menzionato problemi di motricità/mobilità della spalla senza entrare in dettagli (verbale del 1° luglio 2021, p. 2 e 4-5). Il teste A__________ si è limitato genericamente a presumere limitazioni in ambito domestico (verbale del 27 settembre 2021, p. 2), N__________ a riferire di aiutarla talvolta a trasportare la spesa (verbale del 7 giugno 2021, p. 4), L__________ a indicare che ella poteva oramai soltanto svolgere mansioni leggere che non implicavano sollevamento o trasporto di pesi e faticava a guidare (verbale del 7 giugno 2021, p. 3). La perizia reumatologica (p. 9, 12, 13 e 15) e quella neurologica (p. 17) indicano in maniera più specifica le limitazioni in alcuni ambiti casalinghi, ma senza quantificare o stimare il grado di impedimento (tantomeno complessivo), se non riferendosi ad alcune mansioni (es. aspirapolvere) non più svolte. In ogni caso, non essendoci come visto sufficienti dati per paragonare le mansioni ancora esigibili (tenuto conto eventualmente di una diversa ripartizione dei compiti fra le due conviventi, v. sopra consid. 6 in fine) e quelle da lei in passato svolte, e di conseguenza per stimare nel 50% il grado di impedimento domestico e per applicare l’art. 42 cpv. 2 CO (che presuppone l’adempimento, da parte dell’attrice, di tutti gli sforzi allegatori e probatori da lei esigibili), la decisione del Pretore risulta condivisibile e resiste pertanto alla critica.
8. Per tutti questi motivi, l’appello principale dev’essere respinto. Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 369'976.35 (fr. 395'892.35 – fr. 25'916.-) seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG ammontano a fr. 10’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 RTar, sono quantificate in fr. 8’000.-.
Appello incidentale (inc. 12.2023.128)
9. Con il suo appello incidentale, AO 1 critica il Pretore per aver riconosciuto alla controparte un’indennità per torto morale. Una parte delle sue censure è invero contenuta nella parte dedicata alla risposta all’appello principale, e potranno essere qui approfondite solo nella misura in cui ossequiano i necessari presupposti di motivazione (art. 310 e 311 CPC).
Innanzitutto, egli sottolinea che le dinamiche dell’incidente non sono state provate e non corrispondono alla versione dei fatti della controparte, come pure che a tal riguardo la sentenza penale non sarebbe vincolante (art. 53 CO) e contesta nuovamente l’esistenza del necessario nesso causale naturale e adeguato fra la sua caduta (a suo dire non cagionata dai cani) e i danni da lei lamentati. Nello specifico, osserva che il dr. med. C__________ non li ha ricondotti all'incidente del 15 marzo 2015, ma semmai a una condizione “di spalla congelata” di origine non definita e che anche la sublussazione della spalla non avrebbe origini chiare e non potrebbe essere ricondotta a tale evento. Inoltre, al riguardo le tre perizie (peraltro indipendenti l’una dall’altra malgrado il mandato prevedesse l’allestimento di un’unica perizia multidisciplinare) sarebbero contraddittorie fra loro su vari aspetti legati a origine e conseguenze dei disturbi (elencati a p. 6 dell’esposto) e non permetterebbero al Pretore di decidere a quale di essa affidarsi. In particolare, il dr. med. N__________ (perizia reumatologica) ha riferito di non poter stabilire se la neuropatia del nervo ascellare fosse dovuta all'infortunio o all'intervento operatorio. Il medesimo perito inoltre non avrebbe considerato e analizzato (immotivatamente) i rapporti dell'ispettore assicurativo A__________ del 13 maggio 2015 e del 19 ottobre 2016 e la perizia del dr. med. R__________ del 13 dicembre 2017 (ritenuto che AP 1 sarebbe stata già allora abile al lavoro domestico). AO 1 rimprovera altresì al Pretore di avere a torto scartato, con disposizione ordinatoria del 10 marzo 2023, le relative contestazioni da lui formulate il precedente 9 marzo (e considerate quali domande di delucidazione) come pure una disparità di trattamento per aver ordinato l’allestimento delle perizie richieste dall’attrice malgrado la carente allegazione della sua attività casalinga e per essersi invece rifiutato di ammettere quella da lui richiesta. Pertanto, a suo modo di vedere le tre perizie non potrebbero essere prese in considerazione.
L’appellante incidentale aggiunge che per valutare il torto morale, il giudice procede in due fasi (DTF 132 II 171 - recte: 117), determinando in primo luogo secondo criteri oggettivi un importo base quale guida e punto di partenza per il processo decisionale secondo la prassi giurisprudenziale, e solo in seguito tenendo conto delle circostanze del caso concreto. Egli ritiene che il primo giudice abbia totalmente ignorato questa prima fase, ritenuto che in presenza di lesioni lievi o moderate (come quello in esame) la giurisprudenza assegna al massimo fr. 50'000.-, rispettivamente che in casi ben più gravi il Tribunale federale ha riconosciuto importi di fr. 50'000.- o inferiori (cfr. DTF 116 II 295, STF 6S_232/2003 del 15 maggio 2004, 4C_55/2006 del 12 maggio 2006 e 4A_387/2010 del 14 gennaio 2011) e che nel caso concreto un importo di fr. 20'000.- potrebbe essere ritenuto adeguato.
Quanto alla seconda fase, AO 1 (premessa l’inutilizzabilità degli accertamenti delle varie assicurazioni sociali in procedure a cui non ha potuto partecipare), ritiene che i dolori fisici e psicologici della controparte sarebbero stati contenuti e limitati, che ella non avrebbe neppure mai fatto riferimento a sue problematiche psichiche e che secondo la testimonianza di C__________ e le perizie di N__________ e M__________, la sua frattura dell'omero prossimale si sarebbe ben consolidata, con recupero pieno della mobilità. Ella inoltre non subirebbe più alcuna limitazione in ambito domestico né extra-domestico (testi A__________ N__________) e non avrebbe subito ripercussioni né sulla sua gioia di vivere o personalità, né sulla sua situazione finanziaria.
L’appellante incidentale critica infine il giudice di prima sede anche per non aver considerato il suo lieve grado di negligenza (avendo egli semplicemente omesso di accorgersi che il cancello del recinto dei cani era chiuso male) e la sua situazione personale, che pure influirebbero sulla commisurazione dell’indennità e ne giustificherebbero una riduzione del 50%.
In conclusione, egli sostiene che l’importo attribuibile alla controparte potrebbe casomai ammontare a un massimo di fr. 10'000.-, sicché ponendo in deduzione quanto già versato dall’assicuratore LAINF (IMI), nulla le sarebbe più dovuto.
10. Ora, relativamente alle dinamiche dell’incidente AO 1 non spiega perché gli accertamenti del procedimento penale sarebbero errati, né contesta puntualmente i fatti così come riassunti dal Pretore, facendo riferimento a prove di segno contrario. La doglianza è pertanto priva della necessaria motivazione e non assurge a valida censura. Egli menziona poi genericamente una perizia da lui richiesta in relazione a presunti errori medici e rifiutata dal primo giudice, ma senza approfondire il tema e senza spiegare in che modo essa avrebbe potuto influire sul giudizio; qualora intendesse riferirsi al quesito peritale respinto dal primo giudice con l’ordinanza 25 gennaio 2022 (p. 4, pto. II ad 3), egli non si confronta con le relative argomentazioni pretorili e non contesta che l’ipotesi di errori medici non era supportata da sufficienti allegazioni. Al contrario, non si vede perché le carenti allegazioni dell’attrice in relazione alla sua attività domestica pre-infortunio precludessero l’esperimento di perizie mediche, riguardanti piuttosto le conseguenze dell’infortunio sulla sua salute e il relativo pregiudizio subito, ciò che certamente costituiva oggetto del contendere (v. anche ordinanza 25 gennaio 2022, p. 3, pto. I ad 6, con la quale l’appellante incidentale non si confronta). È pure da scartare la censura di carente allegazione delle sofferenze psichiche, ritenuto che l’attrice aveva indicato che l’incidente non le aveva provocato solamente danni fisici, ma anche ansie e uno sconforto interiore (v. già ordinanza 25 gennaio 2022, p. 3, pto. I ad 8). Parimenti non è dato comprendere perché, alla luce della richiesta di entrambe le parti di esperire una perizia medica sullo stato di salute di AP 1, il Pretore non potesse ordinare, anziché un’unica perizia interdisciplinare, tre separate perizie sugli aspetti reumatologici, neurologici e psichiatrici (cfr. ordinanza 11 aprile 2022, a suo tempo neppure contestata).
Quanto alle contestazioni relative alla valenza e alla presunta contraddittorietà dei referti, già contenute nello scritto 9 marzo 2023 e in seguito riproposte in sede conclusionale e con l’impugnativa, il convenuto aveva certamente il diritto di presentarle nell’esercizio del suo diritto di essere sentito; tuttavia, a ragione il primo giudice ha osservato (cfr. ordinanza 10 marzo 2023 e impugnata decisione, consid. 5.6) che il medesimo non ha fatto uso della possibilità a lui offerta (mediante assegnazione di un termine ex art. 187 cpv. 4 CPC) di formulare eventuali domande di complemento o delucidazione. In ogni caso, tali censure non sono atte a mutare l’esito del giudizio. In primo luogo, l’appellante incidentale non spiega, con opportuni riferimenti agli atti, quali accertamenti di A__________ e del dr. med. R__________ destituirebbero fondamento alla perizia del dr. med. N__________, e per quali motivi. In secondo luogo, non si confronta con le argomentazioni con cui il Pretore ha spiegato (decisione di primo grado, consid. 5.4) perché la neuropatia del nervo ascellare, sulla base della perizia neurologica, sia riconducibile all’infortunio, e perché quanto riportato nella perizia reumatologica non possa smentirlo, ovvero non ossequia il suo onere di motivazione (art. 311 CPC). Il riferimento alla diagnosi di spalla congelata avanzata dal dr. med. C__________ è pure irricevibile per carente confronto con la decisione pretorile (consid. 5.3), secondo cui il perito giudiziario dr. med. N__________ ha escluso che le attuali problematiche alla spalla siano da ricondurre a tale patologia. Il riferimento dell’appellante incidentale alla sublussazione della spalla e ai dubbi sulla sua origine è pure fondato sulla testimonianza del dr. C__________ (cfr. verbale del 1° luglio 2021, p. 5). Ciononostante, il Pretore non risulta aver menzionato tale aspetto. Piuttosto ha rilevato, sulla base delle perizie, che l’incidente ha comportato per AP 1 una “frattura multi-frammentaria in parte intraarticolare dell’omero” che ha a sua volta causato un’“omartrosi secondaria”, come pure una “lesione del nervo ascellare” comportanti un danno permanente alla mobilità e caricabilità dell’arto, nonché un persistente disturbo postraumatico da stress di grado lieve (v. perizia psichiatrica, p. 37 e 40).
Quanto alle presunte ulteriori contraddizioni degli specialisti (necessità di aiuti per lavarsi la schiena e mobilità/caricabilità del braccio e della spalla) la perizia neurologica (p. 12-13) e quella reumatologica (p. 13 e 15) non sono in contrasto, attestando entrambe l’impossibilità per AP 1 di sollevare il braccio oltre l’orizzontale (90° gradi) e di sostenere carichi pesanti nonché una difficoltà generale nei movimenti. Peraltro, entrambe le perizie fanno emergere chiaramente le permanenti limitazioni sofferte da AP 1 nelle sue attività quotidiane (mai smentite dai testi N__________ e A__________, contrariamente a quanto preteso nel gravame), fra cui l’impossibilità di proseguire le attività sportive precedentemente praticate (bicicletta, nuoto, escursioni, sci di fondo), e le difficoltà in vari ambiti come nel passare l’aspirapolvere, nel lavaggio dei piatti, nel bucato, nella guida dell’automobile e nel fare la spesa (cfr. perizia reumatologica, p. 9, e perizia neurologica, p. 12, 17). L’appellante è pertanto malvenuto ad affermare che ella non subirebbe più alcuna conseguenza dell’incidente.
In definitiva, gli accertamenti pretorili relativi alle condizioni di salute di AP 1 e ai suoi impedimenti, come pure al nesso causale fra questi e i fatti del 15 marzo 2015 resistono alla critica e devono essere confermati.
11. In merito alla quantificazione dell’indennità per torto morale (art. 47 CO), contrariamente a quanto affermato nell’impugnativa, il Pretore si è riferito alla prassi giurisprudenziale per casistiche simili (cfr. consid. 7.3 dell’impugnato giudizio e relativo riferimento dottrinale). Tale prassi fornisce indubbiamente linee guida e un metro di paragone, ma la sua importanza neppure dev’essere sopravvalutata, poiché nell’ambito della commisurazione delle sofferenze fisiche e psichiche, dipendenti da una serie di fattori oggettivi e soggettivi, ogni caso è diverso e poco si presta a generalizzazioni o schematizzazioni. Non si può dunque affermare che una determinata indennità sia errata solo perché in altri casi altri giudici (o il Tribunale federale) hanno attribuito importi superiori o inferiori (DTF 127 IV 215 consid. 2e; Brehm, op. cit., n. 62 seg. ad art. 47). In altre parole, determinanti devono sempre essere le circostanze del caso concreto. Occorre poi tener conto che il giudice dispone di un ampio margine di apprezzamento ed è chiamato a decidere secondo equità, considerando non solo il tipo e la gravità della lesione, ma anche (ad esempio) l'intensità e la durata degli effetti sulla personalità, le limitazioni che ne sono derivate, il decorso del processo di guarigione, il grado di colpa della persona responsabile, l'eventuale concolpa della persona danneggiata e la prospettiva di alleviare il dolore attraverso il pagamento di una somma di denaro (DTF 132 II 117 consid. 2.2.2 e 2.2.3; STF 6S.232/2003 del 17 maggio 2004 consid. 2.1 seg.). Per contro, la concessione dell'indennità non dipende dalle conseguenze economiche di un incidente, poiché essa non è mirata a compensare un danno economico, bensì una compromissione del benessere emotivo (DTF 102 II 18 consid. 2;
Kessler, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed., n. 4 ad art. 47).
Nelle decisioni citate dall’appellante incidentale, i giudici avevano assegnato alla parte danneggiata, rispettivamente, fr. 20'000.- per danni irreversibili ai muscoli della gamba sinistra (DTF 116 II 295), fr. 10'000.- per ferite da taglio (e relative cicatrici permanenti) su mento/mascella (6S.232/2003 del 15 - recte: 17 - maggio 2004) e fr. 35'000.- per un colpo di frusta cervicale (STF 4C.55/2006 del 12 maggio 2006). Il gravame non illustra tuttavia perché tali casi debbano essere considerati più gravi o possano essere paragonati, quanto alle caratteristiche concrete, a quello qui in esame. Il fatto poi che nel caso di un politraumatizzato che aveva subito un grave trauma cranico e disfunzioni neuropsicologiche l'Alta Corte aveva confermato un’indennità di fr. 50'000.- (STF 4A_387/2010 del 14 gennaio 2011) ancora non significa che la decisione qui in esame sia errata. Peraltro, in una situazione in cui la parte danneggiata aveva sofferto una paralisi parziale del braccio sinistro e della mano sinistra, il Tribunale federale aveva giudicato non iniqua l’attribuzione di un’indennità per torto morale di fr. 70'000.- (STF 4A_489/2007 del 22 febbraio 2008 consid. 8). In un’altra, avente per oggetto una paralisi del braccio destro e della spalla e un’invalidità del 70%, aveva confermato un importo di fr. 60'000.- (STF 4C.388/1992 del 15 dicembre 1993, in: SJ 1994 p. 275 seg.). Oltretutto, più i casi sono datati, più occorre tener conto dell’inflazione e del valore della moneta.
12. Nella presente fattispecie, il primo giudice (consid. 7.4) ha accertato che l’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) versata a AP 1, pur avendo la stessa natura dell’indennità per torto morale (art. 74 cpv. 2 lett. e LPGA) non tiene conto dell’aspetto soggettivo relativo alle sofferenze da lei subite e costituisce unicamente una riparazione parziale (v. anche DTF 133 V 224 consid. 5.1, 132 II 117 consid. 2.2.3; Landolt, Genugtuungsrecht, 2a ed., n. 502 seg. e n. 1203).
L’appellante incidentale non lo contesta e non propone alcuna ricevibile censura, riferita a dati oggettivi, sui dolori fisici e sulle sofferenze psichiche patiti dalla controparte e accertati dal primo giudice (decisione impugnata, consid. 7.2). Ovvero, alla luce della carente motivazione dell’impugnativa, non è dunque possibile concludere, come da egli preteso, che il versamento dell’IMI abbia già tacitato la pretesa attorea relativa al torto morale, o che il supplemento riconosciuto dal Pretore sia eccessivo.
In ogni caso, già si è detto delle conseguenze permanenti della lesione subita da AP 1 alla mobilità e funzionalità del braccio e della spalla destri, che risultano fortemente limitate e hanno un consistente impatto sulla sua vita quotidiana (non solo in ambito domestico, ma anche sulla possibilità di continuare a praticare le sue precedenti passioni), e del grado di invalidità riconosciuto del 70% (dato oggettivo e comprovato che deve certamente essere tenuto in considerazione). Le risultanze istruttorie lasciano inoltre effettivamente emergere il lungo e difficoltoso processo di guarigione (anni di cure ed esami medici) e le complicazioni subentrate, le sofferenze psichiche, gli episodi di ansia e timore e i dolori da lei patiti (cfr. perizia reumatologica, p. 2-11 e 14; perizia neurologica, p. 2-8, 11, 16, 18; perizia psichiatrica, p. 28-32, 38, 40; testi A__________ e L__________, verbale del 7 giugno 2021, p. 2-3; testi B__________ e C__________, verbale del 1° luglio 2021, p. 2 e 4-5; doc. C, G). Quanto alle conseguenze finanziarie dell’incidente, esse sono come detto ininfluenti, ritenuto che anche a tal riguardo l’appello incidentale è limitato a una laconica affermazione priva di motivazione.
Tutte queste circostanze non fanno apparire iniquo il supplemento aggiunto dal Pretore all’indennità IMI già versata (+ fr. 25'900.-), nemmeno volendo considerare la “situazione personale” di AO 1 (neppure allegata né tantomeno approfondita) o il suo grado di colpa che, pur non denotando elementi di dolo o intenzionalità, neppure può essere giudicato particolarmente lieve, dal momento che la sicura custodia dei cani ricadeva nella sua responsabilità e che questi avevano già mostrato comportamenti a rischio (doc. B e M).
13. L’appello incidentale dev’essere pertanto pure respinto, con conseguente conferma della decisione di primo grado. Il valore litigioso ammonta a fr. 25'900.-. Le spese processuali vengono fissate in fr. 3'000.- (art. 2, 7 e 13 LTG), le ripetibili in fr. 2'000.- (art. 13 RTar).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
I. L’appello principale 30 giugno 2023 di AP 1 (inc. 12.2023.84) è respinto.
II. Le spese processuali della procedura d’appello principale, pari a fr. 10’000.-, sono a carico di AP 1, che rifonderà a AO 1 fr. 8’000.- per ripetibili di seconda sede.
III. L’appello incidentale 22 settembre 2023 di AO 1 (inc. 12.2023.128) è respinto.
IV. Le spese processuali della procedura di appello incidentale, pari a complessivi fr. 3’000.-, sono a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 2'000.- per ripetibili.
V. Notificazione:
|
|
- ; - .
|
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).