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Incarto n. Rinvio TF |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Stefani, vicepresidente,
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2021.124 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 8 aprile 2021 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 19'825.30, domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 9 marzo 2022 ha accolto, senza attribuire ripetibili;
appellante la convenuta, con appello 1° aprile 2022, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando le ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice, con risposta 17 maggio 2022, ha postulato la reiezione del gravame senza attribuzione di ripetibili alla controparte;
ed ora in materia di ripetibili di prima e seconda istanza a seguito della sentenza 4A_379/2022 emanata il 28 giugno 2023 dalla prima Corte di diritto civile del Tribunale federale, che, in accoglimento del ricorso in materia civile interposto dalla convenuta, ha annullato e riformato la sentenza d’appello 2 agosto 2022 (inc. n. 12.2022.47) nel senso che la petizione era respinta;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che nell’ambito della causa a procedura semplificata (inc. n. SE.2021.124) promossa l’8 aprile 2021 dalla AO 1 nei confronti di AP 1 e volta ad ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 19'825.30, con decisione 9 marzo 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha accolto la petizione, senza assegnare ripetibili;
che con appello 1° aprile 2022, avversato dall’attrice con risposta 17 maggio 2022, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando le ripetibili di entrambe le sedi;
che con decisione 2 agosto 2022 (inc. n. 12.2022.47) la scrivente Camera ha respinto l’appello 1° aprile 2022, senza assegnare ripetibili o indennità d’inconvenienza;
che con sentenza 4A_379/2022 del 28 giugno 2023 la prima Corte di diritto civile del Tribunale federale, adita su ricorso in materia civile della convenuta, ha annullato e riformato il giudizio d’appello nel senso che la petizione era respinta e ha rinviato la causa a questa Camera “per nuova fissazione delle ripetibili di prima e seconda istanza”;
che a questo punto si tratta dunque di decidere sulle ripetibili della sede pretorile (inc. n. SE.2021.124) e della procedura d’appello (inc. n. 12.2022.47), ritenuto che per la loro quantificazione fanno stato le tariffe cantonali (art. 105 cpv. 2 CPC), mentre che la loro ripartizione tra le parti avviene, di regola, in base alla soccombenza (art. 106 cpv. 1 e 2 CPC);
che nelle procedure speciali civili con un valore determinato fino a fr. 20'000.-, come quella in esame, le ripetibili possono essere quantificate in prima istanza tra il 3% e il 17.5% (art. 11 cpv. 2 lett. b RTar) e in seconda istanza tra il 30% e il 60% dell’importo così ottenuto (art. 11 cpv. 2 lett. a RTar), ritenuto che in entrambi i casi alla somma così calcolata può essere aggiunta l’IVA (art. 14 cpv. 1 RTar);
che nel caso concreto, in presenza di un valore litigioso di fr. 19'825.30 e tenuto conto della difficoltà (medio-alta) della lite nonché dell’ampiezza (relativamente contenuta) del lavoro e del tempo impiegato nella pratica dall’avvocato della convenuta (che in particolare, a fronte di una petizione di 8 pagine e di una replica di 6 pagine, ha allestito una risposta di causa di 13 pagine e una duplica di 6 pagine, ha partecipato a 2 udienze e, confrontato con una decisione di 5 pagine, ha redatto un appello di 16 pagine), appare tutto sommato giustificato attribuire alla convenuta e appellante, che di fatto è risultata vincente in entrambi i gradi di giudizio, un’indennità per ripetibili di fr. 2’500.- per la procedura innanzi al Pretore (a fronte di un importo da lei rivendicato, per altro senza alcuna motivazione, di fr. 5'000.-) e un’indennità per ripetibili di fr. 1’500.- per la procedura d’appello;
che la presente decisione, non ponendo questioni di principio o di rilevante importanza, può essere emanata da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per questi motivi,
decide:
1. L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 2’500.- per ripetibili di prima istanza (inc. n. SE.2021.124).
2. L’appellata rifonderà all’appellante fr. 1’500.- per ripetibili di seconda istanza (inc. n. 12.2022.47).
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF).