Incarto n.
12.2023.9

Lugano

19 giugno 2023/jh   

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

 

vicecancelliera:

Bellotti

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.65 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 5 aprile 2018 da

 

 

 AP 1 

patrocinato dall’  PA 1 

 

 

contro

 

 

 

 AO 1 

patrocinato dall’  PA 2 

 

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 71'000.- oltre interessi al 5% a partire dal 1° aprile 2017;

 

pretesa alla quale il convenuto si è opposto e che il Pretore ha respinto con decisione 14 dicembre 2022, caricando all’attore la tassa di giustizia e le spese di complessivi
fr. 4'000.- e condannandolo pure al pagamento alla controparte di fr. 6'000.- a titolo di ripetibili;

 

insorgente l’attore con appello 13/17 gennaio 2023, con cui chiede la riforma della decisione impugnata nel senso di accogliere la petizione e caricare la tassa di fr. 4'000.- e quella di seconda istanza, nonché ripetibili di fr. 10'000.- per il primo e secondo grado di giudizio a AO 1;

 

mentre il convenuto con risposta 6 marzo 2023 ha postulato la reiezione dell’appello;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

ritenuto

 

in fatto:

 

A.        Con petizione 5 aprile 2018 AP 1 ha postulato la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 71'000.- oltre interessi al 5% a partire dal 1° aprile 2017, dei quali fr. 67'000.- a titolo di salario e fr. 4'000.- a titolo di rimborso spese.

A suo dire la pretesa si fonderebbe su un contratto di lavoro concluso l’8 maggio 2015 tra le parti, in base al quale egli sarebbe stato assunto dal convenuto come custode e tuttofare dell’abitazione da quest’ultimo acquistata nel 2015 a __________, con un salario mensile di fr. 3'000.-. In particolare egli avrebbe dovuto occuparsi di ritirare le chiavi, di effettuare regolari controlli, della pulizia della piscina, dei lavori di giardinaggio e della manutenzione regolare, oltre che di seguire i lavori di ristrutturazione dello stabile e le questioni burocratiche legate all’abitazione, compresi i pagamenti.

Avendo fornito i propri servizi per 23 mesi, egli sostiene di avere diritto al riconoscimento di salari per complessivi fr. 69'000.-, dai quali dovrebbero essere sottratti fr. 2'000.- ricevuti a titolo di acconto dalla controparte a inizio 2016.

Le spese di fr. 4'000.- consisterebbero in fr. 3'900.- per la benzina e fr. 100.- per la messa a disposizione dei propri utensili, del proprio veicolo e del proprio cellulare.

 

B.        Con risposta 2 luglio 2018 AO 1 ha chiesto di respingere la petizione ritenendo infondate le richieste del procedente.

In primo luogo egli ha eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito, stante il suo domicilio a __________ e l’assenza di un legame contrattuale tra le parti, per poi contestare la validità delle notificazioni degli atti giudiziari sino a quel momento effettuate.

Nel merito, il convenuto ha negato di avere assunto AP 1 - conosciuto nella primavera del 2015 e con cui aveva intrattenuto contatti di una certa intensità - in qualsiasi funzione e di avergli fatto credere di poter ambire a una retribuzione, pur riconoscendo che era stato quest’ultimo a dirgli che la sua proprietà necessitava di un risanamento e a indirizzarlo sull’impresa di costruzioni R__________ SA, garantendone la professionalità e assicurando una tempestiva esecuzione delle opere appaltatele, confidandogli di essere amico e socio in affari del suo direttore R__________ G__________.

Inoltre, per AO 1, le opere effettuate da quell’impresa si sarebbero rivelate difettose e inservibili, con la conseguenza che, qualora la pretesa attorea venisse accolta, sarebbe da porre in compensazione con un credito di fr. 50'000.- derivante da tale inadempienza dell’appaltatrice, della quale a suo dire dovrebbe rispondere direttamente l’attore ai sensi dell’art. 111 CO. Pure oggetto di compensazione con l’asserito credito di controparte dovrebbe poi essere un ulteriore importo di fr. 25'000.- vantato nei confronti di AP 1 per lo stato disastroso in cui egli avrebbe trovato il suo immobile e il giardino e per la sparizione di diversi beni di valore, così come un credito di fr. 46'000.- quale controprestazione per l’occupazione senza autorizzazione della casa da parte dell’attore (fr. 2'000.- al mese per 23 mesi).

Infine, il convenuto ha rilevato come nel 2015 la controparte si sarebbe fatta consegnare dal precedente proprietario R__________ V__________ fr. 3'000.- e avrebbe ricevuto da lui stesso, in varie tranches e a contanti per il tramite di due persone terze, complessivi fr. 28'500.-, non menzionati nella petizione, sul cui impiego pretende ora un dettagliato rendiconto.

 

C.        Con replica 17 agosto 2018 l’attore, riconfermandosi nelle proprie allegazioni e domande, ha, oltre ad approfondire alcune tematiche in base alle posizioni assunte dalla controparte, chiesto la reiezione dell’eccezione di incompetenza territoriale e di quella di nullità della notifica degli atti di causa, rilevando come il convenuto fosse formalmente domiciliato a __________, non essendo pensabile che altrimenti potesse avere acquistato una villa con una superficie abitabile netta superiore ai mq 200, limite oltre il quale in base alla OAFE non è fattibile per uno straniero comprare un’abitazione secondaria (art. 10). __________ sarebbe stato anche il luogo di lavoro di AO 1 ed egli avrebbe ritirato regolarmente la convocazione al tentativo di conciliazione dando mandato a un legale di rappresentarlo. Con quell’allegato AP 1 ha pure precisato che tutti gli esborsi da lui ricevuti a contanti, ad eccezione dei fr. 2'000.-, erano stati concessi per dei pagamenti fatti o da fare nell’interesse della controparte.

 

A tali argomentazioni il convenuto ha ribattuto con duplica 1° ottobre 2018, con la quale ha esposto nuovamente le posizioni della risposta.

 

Terminata l’istruttoria, entrambe le parti si sono riconfermate nelle rispettive richieste e allegazioni con conclusioni di data 15 settembre 2022.

 

D.        Con sentenza 14 dicembre 2022 il Pretore ha respinto la petizione, accollando la tassa di giustizia di fr. 4'000.- all’attore, condannato a rifondere al convenuto fr. 6'000.- a titolo di ripetibili.

 

Egli ha stabilito innanzitutto la propria competenza territoriale fondata sull’art. 115 cpv. 1 LDIP, rilevato che la fattispecie presentava elementi d’internazionalità (art. 1 LDIP) e che __________ era il luogo della prestazione caratteristica dell’asserito contratto di lavoro, ed ha giudicato abusiva poiché lesiva del principio della buona fede processuale l’eccezione relativa alla corretta notificazione degli atti giudiziari introduttivi, preso atto che questi erano stati regolarmente ritirati senza che fosse eccepito alcunché prima della risposta.

 

Nel merito il Pretore ha concluso che l’attore era venuto meno al suo dovere di allegazione e prova in relazione all’asserita conclusione di un contratto di lavoro con il convenuto, essendosi egli limitato a sostenere di essere stato assunto dalla controparte l’8 maggio 2015 con il compito di ritirare le chiavi dell’abitazione di __________ e di eseguire regolari controlli, pulizia, manutenzione ordinaria e giardinaggio per un salario mensile di fr. 3‘000.- senza tuttavia, a fronte delle contestazioni sollevate da AO 1, indicare le circostanze in cui l’accordo sarebbe stato raggiunto né addurre elementi utili a comprovare il rapporto di subordinazione tra le parti così come la percentuale di lavoro o gli strumenti da utilizzare. In effetti, nessuna delle prove addotte è stata ritenuta dal primo giudice atta a suffragare la tesi attorea: i messaggi telefonici non erano utilizzabili poiché oggetto di eccezione di falso, ma anche se lo fossero stati non erano sufficienti per dimostrare l’esistenza di un contratto esplicito o per atti concludenti, rispettivamente per ritenere adempiti i presupposti di applicazione dell’art. 320 cpv. 2 CO, così come insufficienti erano le dichiarazioni dei testi.

 

E.        Con appello 13/17 gennaio 2023 AP 1 è insorto contro tale giudizio, chiedendo in via principale la riforma della decisione impugnata nel senso di accogliere la petizione e caricare a AO 1 la tassa di giustizia e le spese di primo grado di complessivi fr. 4'000.- e quella di seconda istanza, nonché accollargli ripetibili di fr. 10'000.- per il primo e secondo grado di giudizio.

 

La parte appellata, con risposta 6 marzo 2023, ha postulato la reiezione del gravame.

 

E considerato

 

in diritto:

 

1.         L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). I termini di appello e di risposta sono entrambi di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 e 312 cpv. 2 CPC).

In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato. L’appello 13/17 gennaio 2023 (spedito il 14 gennaio 2023) contro la decisione 14 dicembre 2022 (notificata il 16 dicembre 2022) è tempestivo (a maggior ragione tenuto conto delle ferie giudiziarie), così com’è tempestiva la risposta 6 marzo 2023 dell’appellato.

 

Eccezione di falso

 

2.         Preliminarmente è opportuno chinarsi sulla censura mossa dall’appellante alla sentenza impugnata relativamente alla mancata considerazione della prova documentale della corrispondenza sms e WhatsApp a seguito della contestazione di falso mossa dal convenuto.

 

Per AP 1 questa conclusione sarebbe errata, non tenendo conto che la doglianza avanzata da AO 1 è stata vaga e priva di qualsiasi motivazione. Se si fosse trattato di un unico messaggio, ammette, si sarebbe potuto nutrire qualche dubbio, ma, trattandosi dell’operato svolto e avallato dalla controparte sull’arco di ben 23 mesi, non è pensabile che sia sufficiente una generica obiezione per destituire di fondamento la prova. Questa sarebbe a maggior ragione valida tenuto conto che la controparte non avrebbe negato l’incarico attribuitogli né il lavoro da lui svolto, ma ne avrebbe (ingiustamente) criticato la qualità. Il convenuto, aggiunge, non avrebbe poi chiesto l’allestimento di una perizia informatica sul contenuto della pennetta USB.

 

2.1.    Secondo l'art. 178 CPC la parte che si prevale in causa di un documento deve provarne l'autenticità quando la stessa è contestata dalla controparte. In linea di principio, pertanto, in presenza di documenti formalmente e apparentemente corretti vige una presunzione di fatto circa la loro autenticità. La contestazione deve essere sufficientemente motivata nel senso che la controparte non può limitarsi a sostenere in maniera generica la falsità del documento ma deve addurre tutti gli elementi concreti e/o le prove atti a insinuare considerevoli dubbi sull'autenticità del documento. Non occorre che tali elementi ne comprovino la falsità, ma è sufficiente che inducano a dubitare seriamente della sua genuinità. Ciò fa decadere la presunzione di fatto e ripristina l'onere della prova a carico di chi si avvale del documento (DTF 143 III 456 consid. 3.3; RtiD II-2016 pag. 640 n. 27c e II-2013 pag. 814 consid. 5; CCR, inc. 16.2015.26 dell'11 settembre 2017 consid. 5b; Dolge in Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 2 ad art. 178; Schweizer in Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 7 ad art. 178; Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 7 ad art. 178; Weibel in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3a edizione, n. 1, 5 e segg. ad art. 178 CPC).

 

2.2.    Con la sua risposta di causa (pag. 4) il convenuto ha eccepito di falso quanto estrapolato dal doc. E, con la motivazione che era contestata l’autenticità e l’esistenza dello scambio di messaggi telefonici in questione e in ogni caso la corrispondenza tra il messaggio dell’attore e la pretesa sua risposta. A suo dire una prova tramite screenshot (ossia il salvataggio sotto forma di fotografia di quanto appare sullo schermo del telefono cellulare) non potrebbe poi essere considerata tale in quanto facilmente oggetto di manipolazioni e abusi. Inoltre il tenore del documento smentirebbe addirittura le tesi attoree, laddove indica che l’inizio dei lavori sarebbe risalito a 8 mesi prima, quindi a inizio 2016 e non a metà 2015 come preteso con la petizione.

Con la duplica (pag. 5) egli ha ribadito tale posizione sottolineando come il doc. E rimanesse eccepito di falso giacché frutto di contraffazione, non essendo le conversazioni mai avvenute.

 

In questo modo il convenuto ha di principio sollevato una generica contestazione della valenza delle foto screenshot alla base del testo tradotto e prodotto quale doc. E. Di per sé una simile contestazione riferita a un tale tipo di documento - la cui utilizzabilità quale prova, soggetta all’apprezzamento del giudice, è indiscutibile - è insufficiente per concluderne la falsità (STF 4A_395/2015 del 2 novembre 2015 consid. 3.3.1 proprio su screenshots).

Una seppur flebile motivazione potrebbe consistere nell’aver negato che il suo messaggio finale “Ciao AP 1, non ti preoccupare, ti salderò il tutto quando arrivo. Continua a lavorare” non fosse la risposta a quelli dell’attore che lo precedono. Nonostante AP 1 non abbia controbattuto a questa obiezione, essa risulta comunque sia inadatta a far sorgere fondati dubbi (ernstliche Zweifel) circa l’autenticità del documento, poiché non accompagnata da ulteriori spiegazioni. In realtà, questa avrebbe dovuto essere messa in dubbio con circostanze ed elementi concreti.

 

Per contro non ha alcuna valenza di motivazione per la contestazione dell’autenticità l’aver sollevato che in parte il contenuto dei messaggi sarebbe stato contraddittorio rispetto a quanto sostenuto con la petizione dall’attore. A prescindere dal fatto che una simile incoerenza parlerebbe piuttosto a favore della genuinità dello screenshot e del documento, si tratta comunque di un aspetto contenutistico che nulla ha a che vedere con l’eccezione di falsità. In effetti, per assodata giurisprudenza questioni relative alla credibilità del contenuto del documento (esattezza materiale) non sono comprese nel campo di applicazione dell’art. 178 CPC, che si limita a trattare la corrispondenza del reale autore dello stesso con quello che ne risulta (DTF 143 III 453 consid. 3.7).

 

È pertanto a torto che il Pretore ha escluso dalle prove il documento in questione in base alla semplice e superficiale contestazione di falso della parte convenuta. Su questo punto l’appello si rivela quindi fondato. Le relative conseguenze saranno illustrate in seguito.

 

3.         L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello dev’essere messa nella condizione di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. Inoltre, la valida contestazione delle considerazioni pretorili presuppone che essa trovi un fondamento nelle allegazioni di prima sede, non potendo nuove tesi e nuovi elementi essere ammessi se non secondo i requisiti degli art. 317 CPC.

 

L’obbligo di una parte di sostanziare i fatti rilevanti (obbligo di allegazione e specificazione, art. 55 cpv. 1 CPC) significa che la stessa è tenuta ad allegare e a specificare quei fatti non solo nei suoi fondamenti ma in maniera chiara ed esaustiva così da permettere a lei di offrire le necessarie prove, alla controparte di poter prendere posizione e di far assumere le eventuali controprove, rispettivamente al giudice di apprezzare i fatti e di sussumerli sotto le norme o i principi giuridici pertinenti (art. 150 cpv. 1 CPC; DTF 144 III 519 consid. 5.2.1.1). L’ampiezza dell’onere di allegazione e di specificazione dipende dalla natura della norma di legge invocata dalla parte e dal comportamento processuale della controparte (DTF 127 III 365 consid. 2b; STF 4A_155/2014 del 5 agosto 2014 consid. 7.3). In particolare, in caso di contestazione formulata dalla controparte, le affermazioni di fatto dell’altra devono essere descritte con ancor maggiore precisione e rese concrete (DTF 144 III 519 consid. 5.2.1.1).

Il rinvio globale a documenti allegati non basta per adempiere all’onere di allegazione e di specificazione (STF 4A_502/2016 del 6 febbraio 2017 consid. 5.2).

Di regola un semplice rimando ai documenti allegati alla memoria scritta della parte in questione è insufficiente (TF 4A_502/2016 del 6.2.2017 consid. 5.2; 4A_252/2016 del 17.10.2016 consid. 2.2; 4A_552/2015 del 25.5.2016 consid. 2.6, 4A_651/2015 del 19.4.2016 consid. 4.3 con rinvii), non spetta infatti al giudice né alla controparte ricavare da tali inserti l'esposizione dei fatti o passare questi ultimi al vaglio per individuare elementi utili. Non che un rinvio a un determinato atto non possa, eccezionalmente, soddisfare gli obblighi di specificazione. Anche in tal caso, però, i fatti devono essere addotti nei loro tratti o contorni essenziali nei memoriali di causa. Non basta che negli inserti figurino in qualche forma le informazioni richieste. Il rimando nell'allegato di causa deve menzionare uno specifico atto e da tale rimando devono evincersi chiaramente gli elementi dell'inserto che assurgono ad allegazione di parte (DTF 144 III 519 consid. 5.2.1.2). Le esigenze di specificazione sono maggiori in presenza di fattispecie che si sono prodotte integralmente nella sfera d'influenza della parte in questione (Trezzini, op. cit., n. 39 (ii) (a) ad art. 55 CPC).

 

In assenza di una sufficiente allegazione il relativo fatto non può essere considerato o rimane incerto e il tribunale deve pertanto giudicare in sfavore della predetta parte.

 

4.         Giusta l'art. 319 cpv. 1 CO con un contratto individuale di lavoro il lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato in un rapporto di subordinazione e questi si impegna a pagargli un salario stabilito a tempo o a cottimo. Durata e stipendio non sono da soli sufficienti a caratterizzare il contratto di lavoro, poiché l’elemento determinante è il rapporto di subordinazione.

 

L’art. 320 cpv. 2 CO prescrive che un contratto di lavoro debba essere considerato concluso quanto il datore di lavoro accetta l’esecuzione di un lavoro che per le sue tipologie e per le circostanze non può essere presunta a titolo gratuito.

Presupposti sono in questo caso solo che il datore di lavoro accetti l’esecuzione di simili prestazioni e che sussista un rapporto di subordinazione.

Il lavoro deve essere stato fornito con l’idea di ricevere una remunerazione, anche se non si tratta dell’unica motivazione del salariato. Di principio si riconosce che oggigiorno il lavoro deve essere remunerato, essendo esso sovente necessario per assicurare la sussistenza della persona (Meier, Commentaire romand, 3 ed., n. 6 ad art. 320). In tal caso l’ammontare del compenso deve essere determinato secondo gli usi o, se del caso, in base ai salari minimi vigenti.

Le parti possono escludere l’applicabilità dell’art. 320 cpv. 2 CO solo con espresso accordo (Meier, op. cit., n. 77 ad art. 320).

 

Attività di volontariato o servizi resi tra conoscenti non comportano di norma l’applicazione dell’art. 320 cpv. 2 CO essendo prestate per cortesia (DTF 137 III 539 consid. 4.1; STF 4A_195/2007 del 16 luglio 2007 consid. 4 relativo all’aiuto occasionale in cucina).

 

                                   Carenze allegatorie

 

5.         Per il primo giudice l’accertamento dalla mancata dimostrazione dell’esistenza di un rapporto di lavoro sarebbe una conclusione obbligata poiché, oltre a non potere trovare fondamento nella documentazione esclusa a seguito dell’eccezione di falso, non potrebbe neppure fondarsi sulle dichiarazioni dei testi sentiti che non sono state sufficientemente precise e credibili per qualificare il rapporto esistente tra le parti come un contratto di lavoro. Questi, in effetti, pur convergendo sul fatto di avere visto l’attore lavorare presso la casa del convenuto, non hanno fornito alcun elemento in merito alle circostanze in cui l’accordo tra le parti sarebbe avvenuto né elementi a favore dell’esistenza di un rapporto di subordinazione tra loro. Inoltre il teste I__________ S__________ aveva fornito indicazioni in merito alla grande trascuratezza di casa, piscina e giardino che consentivano di concludere che tra inizio maggio e metà luglio 2015 l’attore non aveva eseguito nessun tipo di lavoro di manutenzione e giardinaggio. Alla stessa stregua le deposizioni relative al periodo in cui è stata attiva la ditta __________ SA sono state a tal punto generiche da non permettere di accertare una regolarità sufficiente delle prestazioni attoree: la teste C__________ P__________ ha dichiarato di avere portato solo tre clienti alla villa, sicché quanto da lei visto è qualificabile al massimo come occasionale; V__________ C__________ dal canto suo era un dipendente saltuario dell’impresa di costruzioni e ha precisato di avere visto solo un paio di volte l’attore lavorare a piscina, erba e alberi. A questo si aggiungeva, per il giudice, anche il fatto che la pulizia e la sistemazione della piscina, così come l’assetto a sistemazione del fondo e del giardino erano tra i lavori di cui era stata incaricata tale ditta con l’offerta di cui al doc. H, sicché le testimonianze apparivano dubbie, essendo poco plausibile che l’attore avesse iniziato ad occuparsi dell’ordinaria manutenzione delle opere proprio all’arrivo degli operai e durante l’esecuzione dei lavori. A confermare l’assenza di elementi concreti a favore della conclusione di un contratto di lavoro vi era poi, per il primo giudice, anche quanto detto dai testi R__________ V__________, che ha sostenuto che la villa al momento dell’acquisto da parte del convenuto era perfetta mentre nel 2017 era un’altra casa, tutta da rifare, e T__________ G__________ che ha pure definito come disastroso lo stato della casa.

Pertanto, secondo il Pretore, la prova che AP 1 si sia occupato della ordinaria manutenzione e pulizia della casa, della piscina e del giardino tra l’8 maggio 2015 e il 31 marzo 2017 è fallita.

Non contestato è invece che l'attore fosse presente presso la villa durante i lavori e che aprisse e chiudesse la porta agli operai così come che fungesse da tramite con l’impresa per la delibera dei lavori e la scelta dei materiali e pure che aprisse l’abitazione ai potenziali acquirenti. Per il primo giudice, però, oltre a mancare per quest’ultima attività la prova che all’attore sia stato dato un mandato di vendita, non è stato possibile appurare quanto tempo egli abbia dedicato a tali attività, non avendo egli indicato quanto sono durati i lavori dell’impresa e non avendo egli mai precisato quante ore al giorno mettesse a disposizione del convenuto, lavorando egli per L__________ SA al 30%. In simili circostanze, considerato pure il rapporto di amicizia che legava all’epoca le parti, riconosciuto dallo stesso attore nella petizione a pag. 2, non era possibile applicare l’art. 320 cpv. 2 CO.

Infine, ha aggiunto il Pretore, anche dalle allegazioni dello stesso attore risultavano diversi indizi atti a mettere in dubbio la conclusione del contratto di lavoro. In primis il fatto di avere asseritamente lavorato 23 mesi senza ricevere alcun salario e senza mettere formalmente in mora il datore di lavoro, anticipando addirittura le spese in vece di quest’ultimo, a maggior ragione visto che AP 1 aveva sostenuto di percepire da L__________ SA uno stipendio lordo di fr. 1'350.- mensili e che contava su questo lavoro per avere un’entrata supplementare. Ma poi anche senza tenere alcun conteggio delle spese anticipate e degli importi ricevuti a tale titolo dalla controparte, ma anche senza contestare debitamente l’assenza di una regolare disdetta e senza fare alcun riferimento agli elementi caratteristici di un rapporto di lavoro di quasi due anni quali la richiesta di vacanze o l’annuncio di un impedimento lavorativo o simili. In merito alla fine del rapporto di lavoro l’attore, pur criticandone le modalità, neppure ha lamentato l’assenza di una regolare disdetta del contratto.

 

5.1      Con il suo gravame, AP 1 lamenta un’evasione inaccettabilmente sbrigativa della vertenza che avrebbe portato il giudice a fornire argomentazioni contrarie all’art. 322 cpv. 1 CO.

In particolare il Pretore avrebbe erroneamente concluso che l’attore non aveva indicato le circostanze in cui l’accordo tra le parti sarebbe stato raggiunto, né avrebbe addotto elementi utili a provare un rapporto di subordinazione tra loro. In realtà, sin dalla conciliazione, egli avrebbe dimostrato l’enorme impegno profuso a favore di AO 1 con messaggi telefonici (sms o Whatsapp) raccolti su una chiavetta USB (doc. C) e in parte stampati (doc. E e T), relativi alla fittissima corrispondenza quotidiana intercorsa tra le parti, dai quali si evincerebbe in maniera inequivocabile il suo operato, l’entità e la qualità delle mansioni svolte e il fatto che egli fosse solito interpellare il convenuto per ogni intervento e aspettare le sue direttive, elementi a supporto dell’esistenza di un rapporto di subordinazione ai sensi dell’art. 319 e segg. CO. La corrispondenza del convenuto sarebbe stata per due anni recapitata presso il domicilio dell’attore a __________ e quest’ultimo avrebbe avvisato la controparte di ogni pendenza amministrativa e gli avrebbe segnalato le fatture da pagare.

 

Non sarebbe poi vero che egli si sarebbe limitato a un generico rinvio allo scritto 31 marzo 2017 (doc. B), ma avrebbe invece prodotto il resoconto pressoché integrale della sua attività. Egli avrebbe dichiarato sin da quella lettera d’avere lavorato 4-5 ore al giorno e che per tale impegno gli era stato promesso un compenso di fr. 3'000.- al mese. La prova sarebbe nel doc. E, ossia nel messaggio con cui egli aveva scritto al convenuto “abbiamo concordato 3'000.- fr. al mese!” e questi gli avrebbe risposto “ciao Igor non ti preoccupare ti salderò tutto quando arrivo. Continua a lavorare”. Di conseguenza non sarebbe stato nemmeno corretto pretendere che l’attore dimostrasse la percentuale lavorativa e gli orari di lavoro.

A questo andrebbero aggiunte le dichiarazioni dei testi I__________ S__________, V__________ C__________ e R__________ Z__________ che avrebbero confermato che era l’attore colui che apriva loro le porte della villa tutte le mattine e che controllava i lavori che facevano durante la giornata, che si occupava delle fatture, faceva da intermediario con il convenuto, puliva la casa, che tagliava l’erba, sistemava il giardino e puliva la piscina. Inoltre R__________ Z__________, asserendo che AP 1 si rivolgeva a AO 1 quando c’era qualcosa da decidere e poi comunicava la scelta di quest’ultimo a chi di dovere, avrebbe attestato pure il rapporto di subordinazione.

 

Il fatto che il preventivo di R__________ SA prevedesse lavori straordinari alla piscina e al giardino non escluderebbe, come reputato invece dal Pretore, che l’attore si sia occupato della pulizia corrente e dei lavori preliminari.

 

Da ultimo, il primo giudice avrebbe sbagliato a fondarsi unicamente sui testi T__________ G__________ e R__________ V__________, ignorando volutamente che questi avevano ancora un legame con il convenuto, essendo subentrati proprio all’attore. La prima come agente incaricata della vendita, il secondo quale custode tuttofare.

 

5.2      Come illustrato, non è il fatto di avere effettuato delle prestazioni a favore del convenuto ad essere controverso, quanto piuttosto la loro natura giuridica, non essendone stata dimostrata la quantità, la qualità e la frequenza, oltre che non essendovi prove che tra le parti sia stato concordato un salario mensile di fr. 3'000.- come asserito dall’attore e che tra loro vi fosse un rapporto di subordinazione.

 

Il richiamo dei vari messaggi scambiati tra le parti contenuti nella pennetta USB di cui al doc. C è indubbiamente troppo generico e inconsistente per assurgere a prova. A maggior ragione tenuto conto che si tratta di conversazioni in russo prive di traduzione. Per districare un simile coacervo di messaggi con un minimo di sicurezza sarebbe stato necessario produrne una stampa con la loro traduzione specifica, contestualizzarli nel dettaglio, possibilmente con riferimenti a fatti concreti e accertabili, nonché, punto fondamentale, allegare in maniera dettagliata perché e come essi avrebbero dovuto fungere da sostegno alla tesi dell’esistenza di un contratto di lavoro durato tutto il periodo in questione.

Lo scambio di messaggi di cui al doc. E, non è certamente sufficiente a dimostrare che tra le parti fosse stato concordato un salario mensile di fr. 3'000.-, non bastando l’affermazione “Non ti preoccupare ti salderò il tutto quando arrivo. Continua a lavorare” fatta da AO 1 al termine di almeno tre lunghi messaggi nei quali la controparte gli aveva chiesto di tutto - dal pagamento delle fatture di terzi per la casa, a soldi per pagare acquisti vari sempre per le necessità della casa e la piscina, al fatto di voler chiarire la situazione avendo egli lavorato negli 8 mesi precedenti e avendo concordato fr. 3'000.- al mese - a concludere in maniera inequivocabile, a fronte di una contestazione chiara della controparte, che vi sia mai stato proprio un accordo sul salario.

Essendo la frase, anche se letta nel contesto, priva di qualsiasi riferimento a uno dei tre messaggi che la precedevano, non è possibile comprendere cosa l’estensore intendesse con quel “tutto” e collegarlo senza altri pertinenti elementi ai pretesi fr. 3'000.- mensili sarebbe oltremodo azzardato.

 

5.3.    Ciò posto, potrebbe ancora entrare in linea di conto la presunzione dell’art. 320 cpv. 2 CO. A tal proposito va avantutto rilevato come sia incontestabile che l’attore non abbia allegato in tempo utile ai sensi del CPC, ossia al più tardi con la replica, di avere lavorato 4/5 ore al giorno e il generico rinvio al doc. B non sana tale lacuna.

 

A prescindere da ciò, non sussiste agli atti nessuna prova che consenta di determinare la portata e la qualità delle prestazioni fornite dall’attore al convenuto e quindi di stabilire con la necessaria attendibilità che si sia trattato di prestazioni regolari assimilabili a quelle di un contratto di lavoro. Nessuno dei testi è stato in grado di esprimersi in merito con la dovuta precisione, anzi. In particolare, come rettamente accertato dal Pretore, le costatazioni dell’immobiliarista luganese C__________ P__________, che aveva avuto a che fare con entrambe le parti, e quella di V__________ C__________, dipendente saltuario di R__________ SA, circa la presenza alla villa e i lavori ivi forniti da V__________ V__________ possono tutt’al più permettere di stabilire che egli vi ha sporadicamente effettuato dei lavori, ma nulla più, essendo stata la loro presenza sul posto solo occasionale e molto limitata nel tempo.

 

Contrariamente all’opinione dell’appellante, quanto dichiarato da R__________ Z__________, titolare e impiegato di R__________ SA, non ha fornito la prova che sussistesse un rapporto di subordinazione né l’insorgente spiega perché le frasi da lui estrapolate dal verbale di interrogatorio del 22 gennaio 2019 di questo teste dovrebbero dimostrarlo, non bastando le citazioni a fungere da sufficiente motivazione di appello. In realtà non è solo necessario che il lavoratore segua le direttive del datore di lavoro per accertare l’esistenza di un rapporto di subordinazione, ma è indispensabile che sussista una relazione più strutturata, data quando il primo è dipendente da quest’ultimo dal profilo personale, organizzativo e temporale e, in una certa misura, anche economico (DTF 121 I 259 consid. 3a), ovvero quanto il lavoratore è sottoposto alla sorveglianza, agli ordini e alle istruzioni del datore di lavoro ed è integrato in una struttura di lavoro altrui, occupandovi un posto determinato (art. 319 cpv. 1 CO). Un tale rapporto non sussiste ad esempio se l'organizzazione lavorativa non è dettata da terze persone, se non vi è l'obbligo di seguire le istruzioni né esiste dipendenza economica e se inoltre chi fornisce la prestazione lavorativa gode di autonomia sotto il profilo territoriale e temporale (STF 4C.276/2006 del 25 gennaio 2007 consid. 5). Su questi aspetti non è possibile concludere alcunché dalla deposizione di R__________ Z__________, non avendo le impressioni personali del teste alcuna rilevanza probatoria e riferendosi le sue altre dichiarazioni, nonostante un’apparenza diversa, a casi singoli, puntuali, che non permettono di comprovare l’esistenza di un’attività costante.

 

È poi del tutto condivisibile la posizione pretorile secondo la quale i testi R__________ __________ e T__________ G__________ hanno fornito informazioni che mettono seriamente in discussione l’affermazione secondo la quale l’attore si sarebbe occupato dell’ordinaria manutenzione e pulizia della casa, avendo essi attestato che lo stabile si trovava in un pessimo stato. Un superficiale e generico richiamo al fatto che queste due persone sarebbero ancora oggi legate al convenuto poiché il primo sarebbe ora il suo custode tuttofare e la seconda avrebbe ricevuto l’incarico di vendere lo stabile di __________, non è idonea, in assenza di incoerenze o contraddizioni interne e con le altre prove, a destituire di credibilità il loro dire (STF 4P.71/2004 del 26 agosto 2004 consid. 3.3.; STF 4P.137/2000 del 5 gennaio 2001 consid. 3a; II CCA 21 settembre 2021 inc. n. 12.2020.122, 8 marzo 2022 inc. n. 12.2021.105).

 

5.4.    Da ultimo va rilevato come, a giusto titolo, il Pretore abbia intravvisto nel comportamento del procedente un atteggiamento contraddittorio con le sue tesi, poiché il fatto di avere fornito delle prestazioni lavorative per ben 23 mesi senza mai reclamare alcunché e senza mai mettere in mora il datore di lavoro, mal si concilia con l’esistenza di un contratto di lavoro. Soprattutto considerato che il salario di fr. 3'000.- mensili avrebbe dovuto integrare quello, basso, percepito da AP 1 per la sua altra attività di noleggio di autovetture.

Pure inspiegabile sarebbe la mancata contestazione della disdetta di tale asserito contratto e l’assenza di qualsiasi accenno al diritto a vacanze nonostante i due anni di durata del contratto.

Inoltre, non citate nella sentenza, vi sono pure le affermazioni contenute nei messaggi di cui al doc. E, ove l’attore aveva sostenuto di tagliare una volta a settimana l’erba e pulire due o tre volte, sempre a settimana, i pavimenti, che indeboliscono quella di avere lavorato tutti i giorni presso la casa di __________ per 4/5 ore al giorno.

 

La prova dell’esistenza di un contratto di lavoro, pertanto, non risulta essere data.

 

Conclusioni

 

6.         Alla luce di tutto quanto precede, l’appello presentato dall’attore deve essere respinto e la decisione impugnata confermata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC).

Le spese processuali della procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 71'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC) dell’appellante.

 

Quest’ultimo dovrà versare all’appellato fr. 1'800.- a titolo di ripetibili.

 

 

Per questi motivi,

 

richiamati per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

 

 

decide:                     1.   L’appello 13 gennaio 2023 di AP 1 è respinto. Di conseguenza la sentenza 14 dicembre 2022 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri processuali di fr. 2'500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

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                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).