|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti |
|
cancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2017.204 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 22 maggio 2017 da
|
|
AO 1
|
|
|
contro |
|
|
AP 1
|
||
|
|
|
|
|
chiedente l’attribuzione della funzione “redattrice 5” a far tempo dal 17 marzo 2011 e la condanna della convenuta al versamento degli adeguamenti salariali e delle gratifiche di anzianità relativi alla funzione “redattrice 5” in maniera retroattiva dal 17 marzo 2011, domanda quest’ultima che il 19 ottobre 2022 è stata precisata nel senso della condanna della convenuta al versamento di fr. 250'319.- lordi - importo poi ridotto in sede conclusionale a fr. 235'482.- lordi - oltre interessi al 5% dall’inizio di ogni mese in cui si era realizzata la discriminazione a titolo di adeguamento salariale in maniera retroattiva dal 17 marzo 2011;
domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 31 luglio 2024 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 192’085.- lordi oltre interessi al 5% dall’inizio di ogni mese in cui si era realizzata la discriminazione a titolo di adeguamento salariale in maniera retroattiva dal 17 marzo 2011;
appellante la convenuta con appello 16 settembre 2024, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attrice con risposta all’appello 25 ottobre 2024 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
preso atto della replica spontanea 8 novembre 2024 della convenuta e della duplica spontanea 28 novembre 2024 dell’attrice;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 17 marzo 2011 (doc. U) AP 1 ha comunicato alla sua dipendente AO 1 - nata nel 1961 e assunta nel 1987 - il suo cambio di funzione, dal 1° marzo 2011, da quella di “documentatrice 2” (doc. M; che faceva seguito a quella già riconosciutale dal marzo 1989 di “redattrice” e dal gennaio 2002 di “redattrice specializzata”, cfr. doc. D e L) a quella di “redattrice 3” con un grado di occupazione del 100%.
Dal 1° maggio 2016 alla lavoratrice, che dal gennaio 2014 ha lavorato con un grado di occupazione dell’80%, è poi stata attribuita la funzione di “redattrice 4”, con conseguente riconoscimento del relativo adeguamento salariale (doc. 6).
2. Ottenuta l’autorizzazione ad agire, con petizione 22 maggio 2017 (il cui valore di causa era stato indicato essere di almeno fr. 15'000.- “con riserva di adeguamento a norma dell’art. 85 CPC”, cfr. p. 1) AO 1, lamentando una violazione della personalità ai sensi dell’art. 328 CO e del divieto di discriminazione giusta l’art. 3 cpv. 2 LPar, ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AP 1, per farsi attribuire la “funzione “redattrice 5” a far tempo dal 17 marzo 2011” (petitum n. 1) e per condannare la convenuta “a versare … gli adeguamenti salariali e le gratifiche di anzianità relativi alla funzione “redattrice 5” in maniera retroattiva dal 17 marzo 2011” (petitum n. 2). In estrema sintesi, essa ha sostenuto che l’attività da lei svolta precedentemente, di “documentatrice 2” e prima ancora di “redattrice specializzata”, avrebbe dovuto tradursi nel marzo 2011, cioè al momento del suo cambio di funzione a seguito dell’introduzione della nuova scala salariale nell’azienda, nella qualifica di “redattrice 5” e non invece in quella attribuitale di “redattrice 3” (e dal maggio 2016 di “redattrice 4”), che non rispecchierebbe il suo reale valore.
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
3. Con decisione 5 marzo 2020 (inc. n. 12.2018.80) la scrivente Camera, in evasione di un appello inoltrato dall’attrice, ha annullato la sentenza 20 aprile 2018, con cui il Pretore aggiunto, dopo aver rifiutato di assumere le prove notificate dalle parti, aveva respinto la petizione, e ha ritornato gli atti di causa alla prima istanza per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
4. Esperita l’istruttoria - nell’ambito della quale l’attrice, con scritti 19 ottobre e 6 dicembre 2022, aveva provveduto a precisare ai sensi dell’art. 85 cpv. 2 CPC il petitum n. 2 nel senso che fosse fatto ordine alla convenuta “di versare … la somma di fr. 250'319.- lordi oltre interessi al 5% dall’inizio di ogni mese in cui si è realizzata la discriminazione a titolo di adeguamento salariale in maniera retroattiva dal 17 marzo 2011” e, con il memoriale conclusionale, aveva poi ridotto tale somma a fr. 235'482.- lordi oltre interessi prevalendosi pure di “una violazione della parità di trattamento e una conseguente discriminazione fondata sul sesso rispetto ad altri colleghi (maschi)” (p. 3) e meglio quelli inquadrati nella classificazione di “redattore 3” e di “redattore 4” nella redazione de “__________” - il Pretore, con decisione 31 luglio 2024, in parziale accoglimento della petizione, per il resto respinta, ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 192’085.- lordi oltre interessi al 5% dall’inizio di ogni mese in cui si era realizzata la discriminazione a titolo di adeguamento salariale in maniera retroattiva dal 17 marzo 2011, obbligandola a rifondere alla controparte fr. 12’000.- per ripetibili.
Egli ha in sostanza respinto la domanda volta all’attribuzione della funzione di “redattore 5” e ha parzialmente accolto l’altra domanda con cui l’attrice nel suo memoriale conclusivo del 13 ottobre 2023 si era invece prevalsa della “disparità di trattamento salariale tra lei e dei colleghi di sesso maschile, anche rispetto a quelli inquadrati nella classificazione di “redattore 4”” rispettivamente di “redattore 3”, e meglio con quelli “attivi nella redazione de “__________”” (p. 9 e 10).
5. Con l’appello 16 settembre 2024 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 25 ottobre 2024 (a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 8 novembre 2024 e la duplica spontanea 28 novembre 2024, allegati questi che di principio non sono tuttavia idonei a completare o integrare l’appello o la risposta all’appello, segnatamente ad introdurre delle censure che non erano state evocate in quei memoriali, cfr. DTF 142 III 413 consid. 2.2.4), la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Essa ha lamentato la mancata quantificazione della pretesa negli allegati preliminari, rispettivamente la sua tardiva quantificazione solo il 19 ottobre 2022. Ha sostenuto che la mutazione dell’azione intervenuta sempre a quel momento, per altro nemmeno ravvisata dal Pretore, fosse inammissibile. Ed ha infine rilevato che il primo giudice non avrebbe dovuto ammettere l’esistenza di una discriminazione salariale ai sensi della LPar nei confronti dell’attrice rispetto ai colleghi maschi attivi nella redazione de “__________” inquadrati nella classificazione di “redattore 3” rispettivamente di “redattore 4”.
6. L’art. 308 CPC prevede tra le altre cose che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).
Nel caso di specie, nei confronti della pronuncia pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una controversia patrimoniale dal valore superiore a fr. 10'000.- (e meglio, secondo quanto indicato dall’attrice in sede conclusionale, di fr. 235'482.- lordi), è pertanto esperibile il rimedio dell’appello, che, essendo stato concretamente inoltrato dalla convenuta alla Camera d’appello competente per materia (art. 48 lett. b n. 1 LOG) entro il termine di 30 giorni, sospeso dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), dalla notificazione del giudizio (art. 311 cpv. 1 CPC in combinazione con l’art. 142 cpv. 3 CPC), avvenuta il 6 agosto 2024, è tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile.
Anche la risposta all’appello, inoltrata dall’attrice entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del gravame (art. 312 cpv. 2 CPC), avvenuta il 27 settembre 2024, è a sua volta tempestiva.
7. A questo stadio della lite è ormai pacifico che l’attrice non possa pretendere né l’attribuzione della “funzione “redattrice 5” a far tempo dal 17 marzo 2011” (petitum n. 1) né la condanna della controparte “a versare … gli adeguamenti salariali e le gratifiche di anzianità relativi alla funzione “redattrice 5” in maniera retroattiva dal 17 marzo 2011” (petitum n. 2 originario).
Stando così le cose, non è necessario esaminare se, come invece qui sostenuto dalla convenuta, il petitum n. 2 originario fosse irricevibile ai sensi dell’art. 85 CPC per il fatto che la pretesa creditoria in esso contenuta non era stata quantificata già negli allegati preliminari nonostante la sua quantificazione fosse possibile e per il fatto che era stata tardivamente quantificata nel senso “di versare … la somma di fr. 250'319.- lordi oltre interessi al 5% dall’inizio di ogni mese in cui si è realizzata la discriminazione a titolo di adeguamento salariale in maniera retroattiva dal 17 marzo 2011” (petitum n. 2 precisato) solo il 19 ottobre 2022 nonostante la controparte disponesse di tutte le informazioni almeno dal 9 novembre 2020.
La critica contenuta nell’appello sarebbe in ogni caso stata destinata all’insuccesso. Da una parte la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha in effetti spiegato per quale ragione il giudice di prime cure avrebbe sbagliato, in occasione della decisione ordinatoria processuale 13 gennaio 2023, a ritenere applicabile nella fattispecie l’art. 85 CPC siccome al momento dell’inoltro degli allegati preliminari l’attrice non era in possesso delle informazioni e dei documenti rilevanti per la quantificazione della pretesa creditoria, che erano invece in capo alla controparte; ammettendo che l’attrice disponeva di tutte le informazioni e i documenti nel novembre 2020, la convenuta stessa ha oltretutto implicitamente dato atto che la quantificazione della pretesa creditoria non sarebbe così stata possibile negli allegati preliminari. Dall’altra la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che la quantificazione della pretesa creditoria inizialmente non cifrata può avvenire al più tardi anche solo in sede conclusionale oppure a seguito dell’invito del giudice a volerla quantificare (DTF 149 III 405 consid. 4.3; TF 5A_977/2021 del 25 marzo 2024 consid. 2.1), di modo che nel caso concreto la quantificazione effettuata dall’attrice il 19 ottobre 2022 non era assolutamente tardiva.
8. In questa sede si tratta unicamente di stabilire se ed eventualmente in quale misura la convenuta possa essere obbligata a pagare all’attrice il salario dovuto in conseguenza della discriminazione salariale basata sul sesso “tra lei e dei colleghi di sesso maschile, anche rispetto a quelli inquadrati nella classificazione di redattore 4”” rispettivamente di “redattore 3”, e meglio quelli “attivi nella redazione de “__________””.
Nell’appello la convenuta ha escluso l’esistenza di un tale obbligo a suo carico, fondandosi sia su considerazioni d’ordine (consid. 9) sia su considerazioni di merito (consid. 12 e 13).
9. Per la convenuta, l’attrice non poteva pretendere la sua condanna al pagamento del salario dovuto in conseguenza di quella discriminazione salariale già per il fatto che la mutazione dell’azione in tal senso, a suo dire intervenuta sempre il 19 ottobre 2022 e per altro nemmeno ravvisata dal giudice di prime cure, era inammissibile siccome l’attrice “non ha motivato la propria richiesta e per questo motivo non ha preteso che la nuova domanda fosse fondata su fatti o mezzi di prova nuovi (art. 230 cpv. 1 lett. b CPC): infatti, ella disponeva sin dal mese di novembre del 2020 di tutti i salari dei colleghi della redazione della trasmissione “__________”” (appello p. 10 seg.). A torto.
9.1. Nel caso di specie la convenuta non ha mai ritenuto di eccepire l’irritualità di quella mutazione dell’azione, sulla quale per altro il giudice di prime cure non si è mai espresso esplicitamente (anche se l’ha poi implicitamente ammessa), né dopo essersi vista notificare gli scritti 19 ottobre e 6 dicembre 2022, né tanto meno dopo aver ricevuto il memoriale conclusivo dell'attrice successivamente alla consensuale rinuncia alle arringhe finali.
Stando così le cose, essa è malvenuta a lamentare per la prima volta solo in questa sede l’irritualità della mutazione dell’azione (I CCA 29 gennaio 2019 inc. n. 11.2018.50 e 64, 12 marzo 2019 inc. n. 11.2017.65; II CCA 10 giugno 2014 inc. n. 12.2013.94).
9.2. E comunque nella presente fattispecie quella mutazione dell’azione, poco importa se formulata dall'attrice già con lo scritto 19 ottobre 2022 rispettivamente solo con lo scritto 6 dicembre 2022 o con il memoriale conclusivo (dai quali risultava riconoscibilmente che l’attrice nell’ambito della domanda di cui al petitum n. 2 precisato si era prevalsa di quella particolare discriminazione salariale fondandosi su dei nuovi fatti e dei nuovi mezzi di prova, tant’è che la convenuta con scritto 9 gennaio 2023 prima e con il suo allegato conclusivo poi aveva provveduto ad esprimere una serie di considerazioni di merito su quel tema), sarebbe stata da ammettere.
È innanzitutto incontestato che la nuova pretesa creditoria doveva essere giudicata secondo la stessa procedura (art. 230 cpv. 1 lett. a CPC in relazione con l’art. 227 cpv. 1 CPC) e aveva un nesso materiale con la pretesa precedente (art. 230 cpv. 1 lett. a CPC in relazione con l’art. 227 cpv. 1 lett. a CPC), e meglio quella di cui al petitum n. 2 originario, avente per oggetto una discriminazione, sia pure nell’ambito di una promozione.
È poi incontestabile che la stessa era fondata su nuovi fatti e su nuovi mezzi di prova (art. 230 cpv. 1 lett. b CPC), e meglio proprio sulle circostanze attestate dalla documentazione versata agli atti dalla convenuta, su edizione, solo nel novembre 2020.
Ed è infine indubbio che la relativa mutazione dell’azione, fatta valere dall’attrice al più tardi con l’allegato conclusionale, non fosse tardiva. Nelle controversie rette dalla massima inquisitoria sociale di cui all’art. 247 cpv. 2 CPC, tra le quali rientrano anche quelle in materia di discriminazione fondata sul sesso di cui alla LPar (art. 243 cpv. 2 lett. a CPC), una mutazione dell’azione non deve in effetti avvenire immediatamente, ma è invece ammissibile fino alla deliberazione della sentenza (art. 229 cpv. 3 CPC; TF 5A_16/2016 del 26 maggio 2016 consid. 5.1).
10. Passando ad esaminare il merito della pretesa creditoria così validamente mutata, si osserva che la LPar concretizza il diritto costituzionale del divieto di discriminazione, direttamente applicabile in virtù dell'art. 8 cpv. 3 Cost., che sancisce il diritto ad un salario uguale per un lavoro di uguale valore.
Giusta l'art. 3 LPar nei rapporti di lavoro uomini e donne non devono essere pregiudicati né direttamente né indirettamente a causa del loro sesso (cpv. 1); il divieto si applica, fra l'altro, all'attribuzione dei compiti, alla retribuzione e alla promozione (cpv. 2). Chi subisce una discriminazione ai sensi della predetta norma può chiedere, tra le altre cose, di ordinare il pagamento del salario dovuto (art. 5 cpv. 1 lett. d LPar).
Dato che, nell'ambito di una controversia avente per oggetto una discriminazione a motivo del sesso sul posto di lavoro, la prova verte in genere su fatti relativi alla sfera d'influenza del datore di lavoro, il legislatore ha introdotto l'art. 6 LPar. Si tratta di una norma speciale rispetto all'art. 8 CC, che allevia l'onere della prova nel senso che l'esistenza di una discriminazione fondata sul sesso è presunta se la persona che se ne prevale la rende verosimile. In altre parole, non è necessario che il giudice sia pienamente convinto della fondatezza degli argomenti avanzati; basta che egli disponga d'indizi sufficienti per ritenere possibili le circostanze allegate, senza escludere conclusioni diverse (DTF 130 III 145 consid. 4.2, 142 II 49 consid. 6.2; TF 4C.138/2005 del 25 ottobre 2005 consid. 3, 8C_728/2021 del 18 maggio 2022 consid. 2.2.1). Per quanto qui interessa, la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che nei rapporti di lavoro di diritto privato qualora venga riscontrata una differenza di remunerazione fra lavoratori di sesso opposto con una posizione simile e mansioni comparabili si deve presumere che la stessa è di natura sessista, se il salario della lavoratrice è inferiore di circa almeno il 15-25% di quello di un suo collega maschio o se quella sua remunerazione è mediamente inferiore di almeno il 6% durante un periodo di cinque anni rispetto a quella di un suo collega maschio (TF 8C_728/2021 del 18 maggio 2022 consid. 2.2.3, nel quale è stato altresì precisato, al consid. 2.2.1, che basta il raffronto anche con solo collega di sesso opposto).
Nella misura in cui la discriminazione salariale è stata resa verosimile, l'art. 6 LPar impone poi al datore di lavoro di dimostrare che la differenza di trattamento si fonda su motivi obiettivi. Costituiscono motivi obiettivi quelli che possono influenzare il valore stesso del lavoro, come la formazione, l’anzianità, la qualifica, l’esperienza, il settore concreto d’attività, le prestazioni effettuate, i rischi incorsi e il “cahier de charges”. Delle differenze salariali possono giustificarsi anche per dei motivi che non si rapportano direttamente all’attività svolta, ma che derivano da preoccupazioni sociali, come gli oneri famigliari o l’età (DTF 142 II 49 consid. 6.3; TF 8C_728/2021 del 18 maggio 2022 consid. 2.2.2, 8C.272/2023 del 14 dicembre 2023 consid. 4.1). Qualora il datore di lavoro non riesca a dimostrare che la differenza di trattamento si fonda su motivi obiettivi, l'azione della lavoratrice va accolta, senza che sia necessario determinarsi sull'esistenza di una politica del personale sessista (DTF 127 III 207 consid. 3b; TF 4C.138/2005 del 25 ottobre 2005 consid. 3).
11. Nel caso di specie il Pretore ha sostanzialmente adottato la modalità di analisi teorizzata dalla giurisprudenza, che - come si è appena visto - gli imponeva di esaminare dapprima se una discriminazione salariale era stata resa verosimile e, se era così, di poi valutare se il datore di lavoro aveva dimostrato che la differenza di trattamento si fondava su motivi obiettivi.
In tal senso egli, pur avendo evidenziato che l’istruttoria non aveva in generale permesso di confermare l’esistenza di una disparità di trattamento salariale tra l’attrice e i suoi colleghi maschi, ha dunque ritenuto in un primo tempo accertato, raffrontando i salari dell’attrice (riportati al 100%) con quelli del collega D__________ __________ (al quale - nato nel 1968 e assunto nel 1996 - era stata attribuita la funzione di “redattore 3” dal 1° giugno 2010, di “redattore 4” dal 1° gennaio 2014 e di “redattore 5” dal 1° gennaio 2022, cfr. il suo curriculum vitae) nei periodi in cui entrambi avevano avuto la medesima classificazione (di “redattore 3” dal 1° marzo 2011 al 31 dicembre 2013 e di “redattore 4” dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2021), che tra loro fosse effettivamente emersa una disparità di trattamento salariale, e meglio di complessivi fr. 192’085.- lordi (fr. 27'444.- nel 2011, fr. 25'349.- nel 2012, fr. 24'843.- nel 2013, fr. 17'368.- nel 2016, fr. 16'397.- nel 2017, fr. 16'740.- nel 2018, fr. 26'079.- nel 2019, fr. 20'987.- nel 2020 e fr. 16'878.- nel 2021).
Ciò posto, ha quindi rilevato che le spiegazioni addotte nel suo memoriale conclusivo dalla convenuta, alla quale incombeva l’onere della prova, a favore della correttezza del loro diverso trattamento salariale, motivate dal fatto che la loro situazione salariale (recte: professionale) non fosse comparabile, non erano convincenti: a suo giudizio, a fronte dell’ovvietà “che queste due persone facessero attività differenti” e che “fossero inserite nella medesima classificazione” (p. 10), l’argomentazione giustificativa della convenuta non avrebbe infatti dovuto riguardare tanto il primo tema (attività diversa), come da lei invece fatto, quanto il secondo aspetto (classe uguale), ciò che essa non aveva però provveduto a fare, non avendo comunque nemmeno fornito alcuna giustificazione oggettiva a sostegno di questa tesi difensiva; ed ha infine aggiunto che la convenuta nemmeno aveva provato che il raffronto tra i due dipendenti non sarebbe stato possibile in quanto il salario di D__________ __________ comprendeva anche elementi salariali personali aggiuntivi quali ad esempio bonus e indennità per figli.
12. In questa sede la convenuta ha dapprima sostenuto che il giudice di prime cure avrebbe sbagliato nell’aver ritenuto accertata (recte: resa verosimile) l’esistenza di una discriminazione salariale tra l’attrice e D__________ __________ fondata sulla LPar.
12.1. Essa ha innanzitutto rilevato che “non è dato sapere sulla base di quali dati il giudice di prime cure ha eseguito il raffronto salariale per gli anni in cui i due colleghi hanno avuto la medesima classificazione” (appello p. 14).
La censura dev’essere disattesa. Nonostante il Pretore non abbia specificato da quali risultanze istruttorie aveva estrapolato i dati da lui utilizzati per il raffronto salariale tra l’attrice e D__________ __________, è in effetti chiaro che egli si era riconoscibilmente fondato sui dati riportati dall’attrice nel suo scritto 6 dicembre 2022 (p. 2), poi parzialmente rettificati nel suo memoriale conclusionale (p. 11), asseritamente risultanti dai certificati di salario versati agli atti dalla convenuta il 19 ottobre 2020 e il 6 novembre 2020 prima e il 10 febbraio 2023 e il 23 marzo 2023 poi. La stessa convenuta, avendo aggiunto subito dopo, questione questa che verrà trattata più avanti (consid. 13.2), che “il salario lordo figurante sul certificato di salario - sulla base del quale l’appellata ha effettuato il proprio raffronto tanto in sede di quantificazione della pretesa che in sede di conclusioni - comprende ... diverse componenti salariali personali (bonus, assegni famigliari figli, indennità, ecc.) che non permettono di raffrontare le due situazioni” (appello p. 14), ha per altro lasciato intendere di aver comunque compreso che il Pretore si era appunto fondato su quei certificati di salario.
Per il resto, si osserva che la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha censurato l’accertamento pretorile, almeno implicito, secondo cui da quei dati fosse risultato che l’attrice aveva percepito i seguenti salari (riportati al 100%): fr. 74'602.50 dal 1° marzo al 31 dicembre 2011, fr. 95’062.- nel 2012, fr. 96’332.- nel 2013, fr. 100’254.- nel 2016, fr. 100’258.- nel 2017, fr. 100’304.- nel 2018, fr. 101’265.- nel 2019, fr. 100’305.- nel 2020 e fr. 101’545.- nel 2021; e che D__________ __________ aveva percepito i seguenti salari: fr. 102'046.50 dal 1° marzo al 31 dicembre 2011, fr. 120’410.- nel 2012, fr. 121’174.- nel 2013, fr. 121’963.- nel 2016, fr. 120’754.- nel 2017, fr. 121’229.- nel 2018, fr. 133’864.- nel 2019, fr. 126’539.- nel 2020 e fr. 122’643.- nel 2021; ciò che aveva in definitiva portato il primo giudice ad accertare (tenuto conto che l’attrice dal 2014 aveva però effettivamente lavorato solo all’80%) una disparità di trattamento salariale di complessivi fr. 192’085.- lordi (fr. 27'444.- nel 2011, fr. 25'349.- nel 2012, fr. 24'843.- nel 2013, fr. 17'368.- nel 2016, fr. 16'397.- nel 2017, fr. 16'740.- nel 2018, fr. 26'079.- nel 2019, fr. 20'987.- nel 2020 e fr. 16'878.- nel 2021). Oltretutto nel suo allegato conclusivo la convenuta stessa aveva citato questi medesimi importi osservando che si trattava appunto dei dati contenuti nella “tabella riportata nella presa di posizione del 6 dicembre 2022” dell’attrice (p. 60), il tutto senza però aver minimamente preteso che potessero essere errati.
12.2. La convenuta ha in seguito lasciato intendere che la differenza salariale riscontrata tra l’attrice e D__________ __________ nei periodi in cui entrambi avevano avuto la medesima classificazione non fosse talmente importante da poter essere verosimilmente considerata una discriminazione salariale ai sensi della LPar.
La censura è ampiamente infondata. Dai dati sopra riportati è in effetti risultato che in quei periodi l’attrice (al netto della riduzione del suo pensum all’80% dal 2014) aveva guadagnato circa il 15-25% in meno di quanto aveva guadagnato D__________ __________, e meglio il 36.79% in meno dal 1° marzo al 31 dicembre 2011 (fr. 74'602.50 a fronte di fr. 102'046.50), il 26.67% in meno nel 2012 (fr. 95’062.- a fronte di fr. 120’410.-), il 25.79% in meno nel 2013 (fr. 96’332.- a fronte di fr. 121’174.-), il 21.65% in meno nel 2016 (fr. 100’254.- a fronte di fr. 121’963.-), il 20.44% in meno nel 2017 (fr. 100’258.- a fronte di fr. 120’754.-), il 20.86% in meno nel 2018 (fr. 100’304.- a fronte di fr. 121’229.-), il 32.19% in meno nel 2019 (fr. 101’265.- a fronte di fr. 133’864.-), il 26.15% in meno nel 2020 (fr. 100’305.- a fronte di fr. 126’539.-) e il 20.78% in meno nel 2021 (fr. 101’545.- a fronte di fr. 122’643.-); ed era parimenti risultato che la remunerazione della prima era così risultata mediamente inferiore di almeno il 6% durante un periodo di cinque anni rispetto quella del secondo, e meglio del 23.67% tra il 2016 e il 2021. In tali circostanze non occorre stabilire, come invece proposto dall’attrice, se il fatto che la convenuta fosse un ente parastatale con compiti di servizio pubblico imponesse eventualmente di applicare la più severa giurisprudenza secondo cui nei rapporti di lavoro di diritto pubblico qualora venga riscontrata una differenza di remunerazione fra lavoratori di sesso opposto con una posizione simile e mansioni comparabili si deve presumere che la stessa è di natura sessista, se il salario della lavoratrice è già inferiore di circa almeno l’8-11% di quello di un suo collega maschio (TF 8C_728/2021 del 18 maggio 2022 consid. 2.2.3).
12.3. La convenuta ha in seguito rimproverato al giudice di prime cure di aver messo a suo carico l’onere di provare che la situazione professionale dell’attrice e di D__________ __________ non fosse comparabile; di non aver dedotto, dopo aver dato atto “che queste due persone facessero attività differenti”, che ciò significava che le attività da loro svolte non potevano essere considerate comparabili, come del resto era risultato anche dal confronto delle relative carriere professionali; e di aver gravemente violato la massima inquisitoria sociale sul tema per non aver assunto delle prove d’ufficio e non aver formulato un interpello.
Neanche questa censura può trovare accoglimento.
12.3.1. Il terzo e ultimo rimprovero mosso al Pretore, quello cioè di aver gravemente violato la massima inquisitoria sociale sul tema in questione (ma semmai sul tema della prova principale da fornire della datrice di lavoro laddove la lavoratrice abbia reso verosimile la discriminazione salariale, cfr. infra consid. 13) per non aver assunto delle prove di sua iniziativa e non aver formulato un interpello all’indirizzo della convenuta, è infondato.
L’art. 247 cpv. 2 lett. a CPC stabilisce in effetti che nelle controversie in materia discriminazione fondata sul sesso di cui alla LPar (art. 243 cpv. 2 lett. a CPC) il giudice accerta d'ufficio i fatti. La disposizione impone in realtà al giudice solo un obbligo accresciuto di interpello. Ciò significa che, come nelle procedure ordinarie, rette dal principio attitatorio, spetta sempre alle parti raccogliere gli elementi rilevanti del processo. Il giudice, in prima istanza, deve unicamente informare le parti sul loro obbligo di collaborare nell'accertamento dei fatti e nell’amministrazione delle prove e, se ha oggettivamente motivo di dubitare della completezza delle allegazioni di fatto e dei mezzi di prova da loro offerti, è tenuto a interrogarle a tale proposito, fermo restando però che, quando le stesse sono patrocinate da un avvocato, egli può e deve far prova di riserbo (DTF 141 III 569 consid. 2.3.1 e 2.3.2; TF 4A_439/2018 del 27 giugno 2019 consid. 3.3).
Nel caso di specie, la convenuta, che in prima sede era pacificamente patrocinata da un avvocato, non può pertanto lamentare una violazione della massima inquisitoria sociale.
12.3.2. Ma nemmeno il primo e il secondo rimprovero mosso al Pretore sono tali da migliorare la posizione processuale della convenuta. Nonostante essa possa essere seguita laddove ha lamentato il fatto che il Pretore abbia messo a suo carico l’onere di provare che la situazione professionale del collega D__________ __________ non fosse comparabile (DTF 144 II 65 consid. 7.2; TF 8C_424/2021 del 10 marzo 2022 consid. 6.2.2 e 6.3, secondo cui l’onere di spiegare perché la situazione professionale dei due colleghi sia comparabile va posto a carico della lavoratrice che lamenta una discriminazione salariale), è indubbio che l’attrice ha adempiuto all’onere che le incombeva, avendo spiegato, come si dirà, per quali motivi la situazione professionale del collega, con particolare riferimento alle funzioni svolte, era complessivamente uguale o almeno simile alla sua (DTF 144 II 65 consid. 7.2).
Nel caso concreto è in effetti incontestabile e incontestato - e in tal senso si era invero espresso anche il Pretore, nella misura in cui aveva accertato che quelle due persone “svolgono delle prestazioni lavorative pure comparabili” (p. 8), anche se poi aveva aggiunto, in modo generico e senza aver fornito alcuna spiegazione, che fosse “ovvio” che le stesse “facessero attività differenti” (p. 10) - che l’attrice e D__________ __________ avevano lavorato nella stessa redazione, quella del programma televisivo “__________”, e che soprattutto dal 1° marzo 2011 al 31 dicembre 2013, rispettivamente dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2021, avevano avuto la medesima classificazione (di “redattore 3” nel primo periodo, rispettivamente di “redattore 4” nel secondo). Dalla tabella riassuntiva denominata “Analisi storico __________ - 2022” versata agli atti il 10 febbraio 2023 è inoltre risultato che i due colleghi avevano svolto il praticantato presso l’azienda, non erano mai stati “capo edizione”, non avevano compiti di “presentazione” e non avevano “esperienza giornalistica esterna”. In questa sede la convenuta ha invero sostenuto che i due “non svolgevano le medesime attività: quest’ultimo, ad esempio, contrariamente a AO 1, si è occupato anche di fare dei servizi di approfondimento per la trasmissione “__________”, trattasi di servizi di durata e complessità maggiore rispetto ai classici servizi di cronaca” (appello p. 13): sennonché, a parte il fatto che la circostanza esemplificativa è stata da lei addotta per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede, si osserva che nemmeno è stato indicato quali sarebbero le eventuali risultanze istruttorie che la comproverebbero.
13. Nel caso - qui dunque verificatosi (cfr. supra consid. 12) - in cui l’attrice avesse effettivamente reso verosimile l’esistenza di una discriminazione salariale tra lei e D__________ __________ fondata sulla LPar, la convenuta ha rilevato che il giudice di prime cure avrebbe in ogni caso sbagliato nel ritenere che essa non avesse dimostrato che quella differenza di trattamento si fondava su motivi obiettivi.
13.1. La convenuta ha innanzitutto rimproverato al giudice di prime cure di non averle permesso di provare, nel caso come quello in esame in cui la verosimiglianza della discriminazione salariale era stata ammessa sulla base di un raffronto con un solo collega di sesso opposto, che in realtà quella presunta discriminazione doveva essere esclusa sulla base di un cosiddetto “approccio collettivo”, a suo dire ammesso dalla dottrina (Aubert/Lempen, Commentaire de la loi fédérale sur l’égalité, p. 160). A tale proposito essa ha evidenziato di aver versato agli atti il 10 febbraio 2023 la già menzionata tabella riassuntiva denominata “Analisi storico __________ - 2022”, dalla quale era emerso, come già indicato nel suo memoriale conclusivo, che “in percentuale assoluta la media dei salari delle donne rispetto alla media dei salari degli uomini tra il 2011 e il 2022 è inferiore del 2.83%: trattasi di una differenza salariale minima che dimostra l’assenza di una disparità salariale a titolo generale” (appello p. 18).
La censura è infondata. A parte il fatto che dal documento in questione nemmeno è possibile evincere che la media dei salari delle redattrici donne de “__________” rispetto alla media dei salari dei redattori uomini del medesimo programma tra il 2011 e il 2022 sia effettivamente stata inferiore solo del 2.83% (tanto più che dal documento intitolato “Principali indicatori statistici Redazione Attualità Regionale AP 1 - maggio 2019”, versato agli atti il 26 luglio 2019 nell’ambito della procedura d’appello inc. n. 12.2018.80, era invece risultato come nella redazione de “__________” le donne fossero pagate il 6.4% in meno rispetto ai loro colleghi uomini), si osserva che quel dato, anche laddove fosse effettivamente corretto, non è in realtà determinante per il giudizio, dato che il confronto non avrebbe dovuto essere fatto in modo complessivo per tutti i lavoratori della redazione, ma piuttosto raffrontando i salari dei soli collaboratori con la medesima qualificazione, sia essa stata quella di “redattore 3”, di “redattore 4” o di “redattore 5”, il tutto tenendo poi anche conto delle rispettive peculiarità (età, anni di servizio, esperienza giornalistica, anni presso “__________”, ecc.); oltretutto le considerazioni critiche che avevano indotto la convenuta in sede conclusionale (p. 19) e nella replica spontanea all’appello (p. 9) a relativizzare e contestualizzare le risultanze del documento intitolato “Principali indicatori statistici Redazione Attualità Regionale AP 1 - maggio 2019” potevano essere estese per analogia anche alle presunte risultanze della tabella “Analisi storico __________ - 2022”. Ben più significativo, nonostante anche in tal caso valgano quelle medesime riserve, è piuttosto il fatto, esso pure evocato dalla convenuta nel suo memoriale conclusivo (p. 43 segg. e 63) ma non più riproposto nell’appello, che dalla stessa tabella “Analisi storico __________ - 2022” era risultato che “la differenza media assoluta tra il salario di AO 1 e i salari dei collaboratori uomini tra il 2011 e il 2022 è inferiore del 9.70% (con una variazione da 7.59% a 12.44% nei singoli anni)” (p. 44 seg.), e dunque - si aggiunga qui - sia sempre stata superiore, in tutto in quel periodo di 12 anni, al limite del 6% stabilito dalla giurisprudenza citata al consid. 10.
In definitiva dall’ “approccio collettivo” non si può concludere che all’interno della convenuta, e meglio nella redazione de “__________”, le donne e in particolare l’attrice non fossero discriminate a livello salariale rispetto ai colleghi uomini.
13.2. La convenuta ha in seguito rilevato che il salario lordo figurante sul certificato di salario di D__________ __________ “comprende ... diverse componenti salariali personali (bonus, assegni famigliari figli, indennità, ecc.) che non permettono di raffrontare le due situazioni” (appello p. 14), lasciando con ciò intendere che quelle diverse componenti (bonus, assegni famigliari figli, indennità, ecc.) avrebbero in realtà dovuto essere prese in considerazione e meglio avrebbero dovuto essere dedotte dai vari conteggi.
La censura dev’essere respinta già per il semplice fatto che la convenuta non ha qui comunque indicato, prima ancora di averlo concretamente provato, a quanto ammonterebbero le somme corrispondenti a quelle particolari componenti, che in tal modo avrebbero dovuto essere dedotte. La convenuta non ha del resto nemmeno provato se D__________ __________ avesse dei figli.
13.3. La convenuta ha quindi evidenziato che la differenza salariale riscontrata tra l’attrice e D__________ __________ era giustificata dal particolare sistema salariale esistente nell’azienda, in base al quale, in caso di medesima classificazione, il 75% del salario era sostanzialmente “fisso” mentre il rimanente 25% era “variabile” nel senso che dipendeva da una serie di criteri che andavano dalla formazione, all’esperienza professionale, all’attitudine, alla prestazione globale, ecc. A suo dire, proprio la miglior formazione, la maggior esperienza professionale e le migliori attitudine e prestazione globale di D__________ __________ avevano fatto sì che la parte “variabile” della sua remunerazione (pari dunque al 25%) fosse superiore a quella percepita dall’attrice.
La censura non può trovare accoglimento.
13.3.1. A livello di formazione non è invero risultata una sostanziale differenza tra D__________ __________ e l’attrice, il primo avendo conseguito una laurea in lettere e filosofia, la seconda una laurea in lettere / storia dell’arte (cfr. rispettivi curricula vitae).
13.3.2. Per quanto riguarda l’esperienza professionale, la convenuta, riprendendo correttamente quanto riportato nei rispettivi curricula vitae, ha evidenziato che D__________ __________ “è stato assunto alle dipendenze dell’appellante il 1° gennaio 1996 in qualità di “praticante redattore” presso il vettore televisivo, al settore Cronache; dopo un periodo di pratica di due anni egli è divenuto, il 1° settembre 1998, “redattore” sempre presso il settore Cronache; a partire dal 1° gennaio 2001, dopo un periodo di 5 anni, è passato - pur rimanendo nel vettore televisivo - al settore Cultura e Fiction TV dove è rimasto sino al 1° gennaio 2006, momento a partire dal quale è passato definitivamente al settore Cronache Regionali, trasmissione “__________”; a partire dal 1° giugno 2010 gli è stata attribuita la funzione di “redattore 3” e nel 2014 quella di “redattore 4”; nel 2022 D__________ __________ ha poi raggiunto il sommo livello di “redattore 5”, funzione, quest’ultima, come evidenziato dall’On. Pretore nel giudizio qui impugnato, che per essere ricoperta richiede qualità tecnica, organizzativa, lavorativa e anche una visione del lavoro in linea con quella del datore di lavoro” (appello p. 15 seg.); mentre che dal canto suo l’attrice “è stata assunta alle dipendenze dell’appellante il 1° settembre 1987 in qualità di “praticante redattrice” presso il vettore radiofonico; dopo aver svolto il ruolo di “redattrice”” (dal marzo 1989), “rispettivamente di “redattrice specializzata”” (dal gennaio 2002), “per diversi anni presso il vettore radiofonico e occupandosi pressoché esclusivamente di attività culturali, ella a partire dal 1° marzo 2005 è passata al settore Documentazione e Archivi (oggi: Teche) in qualità di “documentarista liv. 2”; successivamente, a partire dal 1° aprile 2006 è passata agli Archivi televisivi; dal 1° settembre 2010 ha effettuato una “job rotation” di 6 mesi al settore Cronache regionali, trasmissione “__________” ed in data 1° marzo 2011 ella è definitivamente passata al vettore televisivo in qualità di “redattrice 3”; a partire dal 2016, AO 1 è divenuta “redattrice 4”” (appello p. 16).
La deduzione della convenuta secondo cui la diversità di trattamento salariale tra i due dipendenti dipenderebbe così dal fatto che “nel 2011, seppur entrambi classificati quali “redattori 3”, D__________ __________ vantava un’esperienza di oltre 13 anni nel settore televisivo di cui 8 anni presso le Cronache regionali, mentre AO 1 vantava un’esperienza di 6 mesi nel vettore televisivo presso le Cronache regionali” (appello p. 16), per altro proposta in questi termini per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede, non convince, anche perché la convenuta non ha spiegato, ancor prima di averlo provato, perché a livello salariale l’esperienza nell’azienda debba “pesare” in modo diverso a dipendenza del fatto che sia stata maturata nel vettore radiofonico piuttosto che in quello televisivo (e meglio poi in un determinato settore), e oltretutto con una preminenza dell’esperienza proprio nel vettore televisivo (in senso contrario anzi: teste E__________ __________ p. 4 seg.; sull’equipollenza dell’esperienza in radio e TV, cfr. pure doc. 11, dove si legge, per il “redattore 3”, il “redattore 4” e il “redattore 5”, che “la funzione è attribuita prevalentemente in Radio e in TV”). Ben più rilevante, sul tema, appare semmai il fatto che nella più volte menzionata tabella riassuntiva denominata “Analisi storico __________ - 2022”, accanto al criterio “anni al __________” (che vede D__________ __________ superare l’attrice di 7 anni), ve n’erano però anche altri che dovevano “pesare” a favore dell’attrice, e meglio il criterio “anni di servizio” (che vede l’attrice superare D__________ __________ di 7 anni), il criterio “età” (che vede l’attrice superare D__________ __________ di 9 anni), il criterio - considerato dalla stessa convenuta “uno degli elementi oggettivi che nel caso concreto influisce sulla carriera professionale e salariale” (conclusioni p. 61) - “esperienza giornalistica AP 1” (che vede l’attrice superare D__________ __________ di 2 anni). In assenza di migliori prove, non evocate nell’appello, queste circostanze permettono tutto sommato di concludere, anche perché il fatto che l’attrice, diversamente da D__________ __________, abbia lavorato per 5 anni e mezzo solo quale “documentarista 2” è “compensato” dal fatto che essa avesse però lavorato per oltre 3 anni quale “redattrice specializzata”, qualifica superiore mai raggiunta da D__________ __________, che l’esperienza professionale di entrambi fosse sostanzialmente analoga.
13.3.3. Per la convenuta, ad influire sull’ammontare del salario di D__________ __________ e dell’attrice erano infine state anche l’attitudine e la prestazione globale del lavoratore. A suo dire, “come rilevato dal giudice di prime cure, l’istruttoria ha messo in evidenza, per il tramite delle testimonianze ma anche della documentazione agli atti, le diverse difficoltà caratterizzanti l’approccio lavorativo di AO 1 ed anche i propri errori professionali (cfr. decisione 31 luglio 2024, p. 5-7); dal canto suo, D__________ __________ ha raggiunto il sommo livello di “redattore 5” ciò che è dimostrativo di un corretto approccio lavorativo nonché di un’ottima prestazione lavorativa” (appello p. 16).
Neanche quest’ultima giustificazione, per altro sollevata in questi termini dalla convenuta per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede, appare convincente.
Nella decisione impugnata il Pretore si era in effetti limitato a concludere che l’attrice non potesse pretendere di essere qualificata quale “redattrice 5”, cioè “di avere la capacità di gestire un team, oppure di realizzare dei contributi, dei servizi di alta e approfondita qualità, oppure di condurre dei programmi in diretta in orari di alto ascolto, oppure con tutte le caratteristiche assieme o almeno due delle tre” e in altre parole di essere “una persona che deve fare squadra, deve avere delle competenze tecniche, deve avere una particolare conoscenza del territorio, deve avere una particolare energia ossia una tenuta psico-fisica tale da rispondere sempre “presente” a tutte le urgenze insite in questa posizione, tanto più laddove si parla del settore dell’informazione” (p. 5). Nel suo giudizio egli aveva infatti rilevato che l’attrice non aveva tali caratteristiche, in particolare per fare la capo edizione de “__________”, visti i suoi limiti di conoscenza del territorio della Svizzera Italiana, i suoi limiti caratteriali e i suoi limiti di tenuta, ritenuto poi che le da lui accertate “difficoltà caratterizzanti l’approccio lavorativo” della stessa riguardavano proprio l’aspetto del “fare squadra” (p. 5), mentre un solo teste aveva riferito che l’attrice potesse aver commesso dei non meglio precisati “errori professionali … non marginali” (p. 6). Nella sentenza impugnata non è invece stato minimamente sostenuto che questi ultimi aspetti (“difficoltà caratterizzanti l’approccio lavorativo” e “errori professionali”), che per altro nemmeno era dato di sapere quando e con quale frequenza si fossero verificati e ripetuti, potessero contribuire o aver contribuito negli anni a una sua minore remunerazione quale “redattrice 3” o “redattrice 4”. E la convenuta non ha poi indicato in questa sede quali concrete risultanze istruttorie (documenti o testimoni) avrebbero invece comprovato quest’ultima circostanza, per altro già smentita dal fatto che l’attrice aveva quasi sempre ricevuto qualifiche da “buono” a “molto buono” (cfr. doc. K, O, R nonché le altre “schede di valutazione” prodotte agli atti).
Quanto poi all’attitudine e alla prestazione globale di D__________ __________ dal 2011 al 2021, si osserva che la convenuta si è limitata a sostenere che la sua promozione nel 2022 a “redattore 5” stava a significare che la sua attitudine e prestazione globale fossero state ineccepibili. Sennonché quella promozione significava in realtà solo che egli aveva allora adempiuto le condizioni per tale funzione, riassunte più sopra, il che imponeva però di concludere e contrario che negli anni precedenti, quelli cioè che qui interessano, non le aveva ancora adempiute. Per il resto, la convenuta non ha addotto alcun’altra prova concreta che permettesse di confermare o meno l’eccellenza delle attitudini e delle prestazioni globali di D__________ __________.
Stando così le cose, non è stato provato che l’attitudine e la prestazione globale dei due fossero state talmente diverse da giustificare il loro diverso trattamento salariale nei periodi in cui entrambi avevano avuto la medesima classificazione.
14. Ne discende che l’appello della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Per il presente giudizio, trattandosi di una controversia secondo la LPar, non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. a CPC). All’appellata, risultata vincente in questa sede, vanno riconosciute congrue ripetibili, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 192’085.- lordi.
Per questi motivi,
visti l’art. 106 CPC e il RTar
decide:
I. L’appello 16 settembre 2024 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Non si prelevano spese processuali. L’appellante rifonderà all’appellata fr. 10’000.- per ripetibili d’appello.
III. Notificazione:
|
|
- ; - / .
|
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF).