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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti |
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cancelliera: |
Bellotti |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2023.9 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 12 gennaio 2023 da
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AP 1
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contro |
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AP2 INCIDENTALE |
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di almeno fr. 2'000'000.- oltre interessi al 5% da date e su importi diversi, come meglio specificato nella petizione (pretesa successivamente quantificata in fr. 4'008'790.85 oltre interessi);
domanda avversata dalla convenuta, che ha chiesto e ottenuto la limitazione della procedura ex art. 125 lett. a CPC al tema della prescrizione/perenzione delle pretese attoree, e che il Pretore aggiunto con decisione 22 agosto 2024 (rettificata in data 2 settembre 2024) ha parzialmente accolto limitatamente a fr. 50'000.- oltre interessi, accertando la prescrizione delle pretese eccedenti tale importo;
appellanti entrambe le parti:
l’attrice, che con appello 20 settembre 2024 ha chiesto in via preliminare la modifica dell’ordinanza sulle prove del 6 dicembre 2023 nel senso di ammettere l'audizione del teste L______ F______ e l'edizione dalla convenuta e dalla fiduciaria C______ SA di tutta la corrispondenza intercorsa tra di esse in relazione alla quantificazione delle pretese attoree, nonché di assumere agli atti o ordinare in sede di appello l’assunzione di tutte le prove non ancora assunte, e nel merito la riforma del querelato giudizio, in via principale nel senso di respingere l’eccezione di prescrizione in relazione a tutte le pretese attoree, porre le spese giudiziarie di prima sede a carico della controparte e rinviare l’incarto al Pretore aggiunto per la prosecuzione della procedura, e in via subordinata nel senso di ridurre le ripetibili a suo carico, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede (inc. 12.2024.126);
la convenuta, che con risposta e appello incidentale 5 novembre 2024 ha postulato, oltre che la reiezione del gravame della controparte, anche di riformare il dispositivo n. 2 del giudizio pretorile nel senso di “respingere” la petizione e ritornare gli atti al Pretore aggiunto per la continuazione della procedura, con protesta di spese e ripetibili (inc. 12.2024.156);
vista la risposta all’appello incidentale 7 gennaio 2025 dell’appellante principale e la relativa replica spontanea 23 gennaio 2025 dell’appellante incidentale (inc. 12.2024.156);
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. In data 31 marzo 2010 si è verificato un incidente della circolazione nel territorio di R______, sul passo del M______ C______, che ha visto coinvolti T______ S______, assicurato per la responsabilità civile del detentore di veicoli presso la AP2 INCIDENTALE e M______ A______, deceduto a seguito della collisione.
B. Nell’ambito del procedimento penale aperto nei confronti di T______ S______, AP 1, vedova di M______ A______, si è costituita accusatrice privata e, tramite il patrocinio degli avv.ti F______ S______ e G______ F______, con scritto 24 febbraio 2011 ha inoltrato al Ministero pubblico (MP) una richiesta in risarcimento danni, postulando la condanna di T______ S______ al pagamento di fr. 44'129.- (fr. 35'000.- per torto morale ex art. 47 CO + fr. 9'129.-, per spese di sepoltura ex art. 45 cpv. 1 CO) oltre interessi al 5% dal 31 marzo 2010 su fr. 35'000.- e dal 24 febbraio 2011 su fr. 9'129.- (doc. 3). Successivamente, e meglio in occasione del pubblico dibattimento innanzi alla Corte delle assise correzionali di L______, l’accusatrice privata, patrocinata dall’avv. M______ T______, ha modificato “il punto riguardante il torto morale” aumentando la sua pretesa a fr. 50'000.- oltre interessi al 5% dal 30 aprile 2010 (doc. C, p. 3).
C. Con decisione 25 luglio 2013 (doc. C) la Corte delle assise correzionali del Tribunale penale cantonale (TPC) ha dichiarato T______ S______ autore colpevole di omicidio colposo e guida in stato di inattitudine, condannandolo in particolare a rifondere a AP 1 fr. 8'303.40 quale risarcimento delle spese legali e rinviando quest’ultima al foro civile per le sue rimanenti pretese (ammesso il principio della responsabilità dell’accusato). Al termine della procedura di appello avviata da T______ S______, con decisione 22 ottobre 2014 la Corte di appello e revisione penale (CARP) ha riconosciuto T______ S______ autore colpevole del solo reato di omicidio colposo, condannandolo a versare a AP 1 (in quella sede patrocinata dall’avv. L______ M______) fr. 8'303.40 + fr. 3'839.40 quale risarcimento delle spese legali di primo e secondo grado. Per il resto, l’accusatrice è stata rinviata al competente foro civile (doc. D).
D. Conseguentemente AP 1, per il tramite dei suoi legali (in particolare: avv. M______ P______, Studio legale Ma______ P______), si è rivolta alla AP2 INCIDENTALE, assicurazione RC di T______ S______, onde discutere delle sue pretese d’indennizzo. Su richiesta di AP 1, in data 23 gennaio 2015 l’assicurazione ha rilasciato una dichiarazione di rinuncia a sollevare l’eccezione della prescrizione sino al 31 dicembre 2015. La dichiarazione è stata rinnovata annualmente, e meglio in data 6 novembre 2015 con scadenza al 31 dicembre 2016, il 19 ottobre 2016 con scadenza al 31 dicembre 2017, il 28 settembre 2017 con scadenza al 31 dicembre 2018 e il 9 settembre 2018 con effetto sino al 31 dicembre 2019 (doc. CC).
E. Nel frattempo, con scritto 13 maggio 2016 AP 1 ha notificato all’assicurazione le sue pretese di complessivi fr. 3'789'995.45, e meglio fr. 3'496'819.85 per perdita di sostegno, fr. 50'000.- per torto morale, fr. 132'970.85 per danni materiali (fra cui spese funerarie e spese legali) e fr. 110'204.75 a titolo di interessi, importo poi ridotto del 25% per tenere conto della concolpa di M______ A______ per avere compiuto una manovra vietata che aveva contribuito all’incidente, ovvero a complessivi fr. 2'842'496.60 (doc. DD).
F. Il 7 novembre 2016, l’ispettore assicurativo P______ M______ ha chiesto all’avv. P______ una serie di documenti necessari “all’esecuzione di una perizia fiduciaria atta a chiarire e quantificare il danno civile in relazione alla perdita di sostegno da lei rivendicato”, trasmessi il 23 dicembre 2016 (doc. DD ultima pagina e doc. EE).
G. Il 27 ottobre 2017 l’assicurazione, per il tramite di P______ M______, ha comunicato a AP 1 la propria presa di posizione, fondata sulla valutazione affidata alla C______ SA (nella persona di L______ F______), rilevando innanzitutto l’importante quota di corresponsabilità di M______ A______ nell’incidente (pari a suo modo di vedere a 2/3, risalendo la causa predominante a un suo comportamento temerario, ovvero a una sua “dissennata” manovra di immissione nella circolazione). L’assicurazione ha poi negato qualsivoglia pagamento a titolo di perdita di sostegno, sostenendo che AP 1 non avrebbe subito alcun relativo danno, potendo ella finanziare il suo futuro tenore di vita mediante i redditi derivanti dall’ingente sostanza patrimoniale ereditata dal marito. Essa invece riconosceva un danno di fr. 41'250.- per torto morale e relativi interessi e di fr. 39’664.95 per spese funerarie e legali e relativi interessi, per complessivi fr. 80'914.95, ma riduceva tale importo a 1/3 (pari alla quota di responsabilità a suo modo di vedere a carico del proprio assicurato), dichiarandosi dunque disposta a versare un indennizzo di fr. 26'971.65 (doc. FF).
H. Con e-mail 21 maggio 2019, i legali di AP 1 hanno proposto un incontro all’assicurazione onde discutere della vertenza e chiederle di rivalutare la sua presa di posizione dell’ottobre 2017, tenutosi il 29 maggio seguente (doc. GG, LL). Successivamente, a fine agosto 2019 l’assicurazione ha chiesto ai suddetti legali l’invio di documentazione fiscale, onde effettuare una rivalutazione della situazione, documentazione che è stata trasmessa nelle settimane successive (doc. GG, QQ).
I. Il 12 maggio 2020 P______ M______ ha informato i patrocinatori di AP 1, su loro richiesta, di aver provveduto a sollecitare il perito fiduciario incaricato dall’assicurazione e di essere in attesa di un suo riscontro (doc. HH).
J. Con scritto 3 giugno 2020 l’assicurazione ha tuttavia comunicato a AP 1 di aver rilevato il mancato rinnovo della dichiarazione di rinuncia a sollevare l’eccezione di prescrizione e la conseguente intervenuta prescrizione delle pretese da lei avanzate nei confronti suoi e del suo assicurato (doc. II).
K. Il 10 giugno 2020 i patrocinatori di AP 1 hanno contestato la prescrizione delle pretese in questione, rilevando in sintesi che il termine di 7 anni era stato interrotto in sede di procedimento penale e aveva ricominciato a decorrere con la decisione della CARP del 22 ottobre 2014 oppure al più presto con il passaggio in giudicato della decisione della Corte delle Assise Correzionali nel luglio 2013 (allorché è stato accertato il principio della responsabilità di T______ S______), per cui lo stesso scadeva al più presto nel luglio 2020, se non nell’ottobre 2021. Hanno pure osservato che a loro modo di vedere l’agire della controparte era contraddittorio e contrario alla buona fede, dal momento che le trattative e gli approfondimenti avevano richiesto molto tempo e che quest’ultima ancora nel maggio 2020 aveva confermato il suo accordo a continuare le trattative e si era impegnata a effettuare una rivalutazione della sua proposta del 2017 (che era in fase di conclusione) senza opporre alcuna riserva relativa alla prescrizione (doc. LL).
L. Con scritto 7 luglio 2020 (doc. 5), l’assicurazione ha ribadito la sua posizione, osservando che AP 1 aveva interrotto la prescrizione limitatamente agli importi ivi quantificati, ovvero fr. 50'000.- oltre interessi per torto morale ex art. 47 CO e fr. 9'129.- oltre interessi per spese funerarie ex art. 45 cpv. 1 CO, ma non in relazione a un’eventuale pretesa per perdita di sostegno, mai sollevata né quantificata. Sicché a eccezione di quei due importi (per i quali era a disposizione per ulteriore discussione e liquidazione), la prescrizione era sopraggiunta il 31 dicembre 2019. Inoltre l’assicurazione ha rilevato che a suo modo di vedere la controparte, patrocinata da legali, non poteva dedurre dagli accertamenti in corso che essa intendeva rinunciare all’istituto della prescrizione, e di conseguenza astenersi dal richiedere il rinnovo della dichiarazione di rinuncia.
M. Con PE n. ________, emesso in data 24 giugno 2021 AP 1 ha AP2 INCIDENTALE per fr. 2'840'000.- oltre accessori. L’escussa ha interposto opposizione (doc. MM). In realtà, in causa (cfr. petizione, p. 9 ad N) AP 1 ha osservato di avere fatto spiccare un precetto esecutivo nei confronti della controparte già in data 26 giugno 2020, rinviando al doc. MM (che invero, come detto, è un PE del 24 giugno 2021). Ad ogni modo, la sua allegazione non è stata contestata dall’assicurazione.
N. Previo inoltro dell’istanza di conciliazione in data 10 settembre 2021 e ottenimento dell’autorizzazione ad agire il 12 ottobre 2022 (doc. B), con petizione 12 gennaio 2023 AP 1 ha convenuto in giudizio AP2 INCIDENTALE innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano (Sezione 2) postulando la sua condanna al pagamento di almeno fr. 2'000'000.- oltre interessi a titolo di torto morale (fr. 50'000.-), perdita di sostegno (fr. 3'825'820.-) e danni materiali (fr. 132'970.90, di cui fr. 9'129.- per spese funerarie e vari importi per spese legali).
O. Con ordinanza 18 gennaio 2023, il Pretore aggiunto ha notificato la petizione alla convenuta e le ha assegnato un termine di 30 giorni per presentare l’allegato di risposta.
P. Con scritto 26 gennaio 2023 la convenuta ha chiesto al Pretore aggiunto di limitare il processo ex art. 125 lett. a CPC al tema della prescrizione, rispettivamente della perenzione delle pretese attoree, prorogando di almeno 30 giorni il termine per presentare una risposta limitata a questo tema.
Con ordinanza 27 gennaio 2023 il Pretore aggiunto ha annullato il termine assegnato alla convenuta per rispondere e ha convocato le parti a un’udienza istruttoria tenutasi in data 14 febbraio 2023, in occasione della quale all’attrice è stato assegnato un termine di 15 giorni per prendere posizione sull’istanza di limitazione.
Con osservazioni 24 febbraio 2023, l’attrice si è rimessa al giudizio del Pretore aggiunto.
Con ordinanza 12 aprile 2023, il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza di semplificazione del processo, assegnando alla convenuta un termine di 30 giorni per presentare una risposta di causa limitatamente al tema della prescrizione/perenzione.
Q. In data 13 giugno 2023 la convenuta ha prodotto la propria risposta, chiedendo di accertare l’intervenuta prescrizione, rispettivamente la perenzione, delle pretese formulate dall’attrice con petizione 12 gennaio 2023, a eccezione dell’importo di fr. 50'000.- oltre interessi del 5% dal 30 aprile 2010.
R. Con replica 5 settembre 2023 e duplica 10 ottobre 2023 le parti hanno approfondito la tematica, esprimendo posizioni diametralmente opposte.
S. In sintesi, l’assicurazione ha rilevato che la controparte, in sede penale, aveva interrotto la prescrizione limitatamente all’importo di fr. 50'000.- per torto morale e spese legate al decesso del marito (sicché il termine di prescrizione di 7 anni aveva ricominciato a decorrere nel novembre 2014 ed era stato nuovamente interrotto nel 2021 prima della sua scadenza), ma non per le sue altre pretese eccedenti fr. 50'000.-, e segnatamente per quella relativa alla perdita di sostegno, già allora quantificabile ma avanzata per la prima volta con lo scritto del 13 maggio 2016 (doc. DD) e prescrittasi il 1° gennaio 2020 (con la scadenza del termine indicato nell’ultima dichiarazione di rinuncia ad eccepire la prescrizione, cfr. doc. CC). L’assicurazione non avrebbe mai riconosciuto né un suo relativo obbligo di risarcimento né la derivante pretesa (neppure nel suo fondamento) e anzi l’avrebbe contestata già con lo scritto del 27 ottobre 2017 (doc. FF), per assenza di un danno. Tale presa di posizione non sarebbe mai stata revocata. La sua disponibilità a effettuare approfondimenti su richiesta della controparte (invero in corso già dal 2016 ovvero dal termine della procedura penale) e le successive discussioni e trattative (aventi per oggetto anche il tema della prescrizione) non potrebbero né lasciare intendere una sua volontà di riconsiderare la sua posizione né costituire un riconoscimento di debito ex art. 135 n. 1 CO né sarebbero contraddittorie con l’eccezione di prescrizione poi sollevata e derivante dalla disattenzione dei patrocinatori AP 1, che avevano omesso di sollecitare un rinnovo della dichiarazione di rinuncia. D’altronde, a fronte dell’intervenuta prescrizione in data 1° gennaio 2020, qualsiasi suo comportamento successivo sarebbe stato comunque ininfluente e inadatto a interrompere un termine ormai scaduto.
T. Invece, AP 1 ha premesso che secondo autorevole dottrina, se in un procedimento penale il responsabile è condannato in modo definitivo, le relative pretese di risarcimento civile non sarebbero più soggette a prescrizione. Ha poi evidenziato che a suo modo di vedere l’interruzione della prescrizione ottenuta mediante la sua azione adesiva nella procedura penale avrebbe avuto effetto per tutta la pretesa di risarcimento e non solo per l’importo richiesto in sede penale, sicché la prescrizione sarebbe subentrata al più presto nel luglio 2020, se non nell’ottobre 2021, e la decorrenza del termine sarebbe stata tempestivamente interrotta mediante PE in data 26 giugno 2020. Inoltre, secondo l’attrice la svista relativa all’omessa richiesta di un rinnovo della dichiarazione di rinuncia (richiesta che sarebbe stata invero opportuna per motivi di prudenza) non sarebbe determinante per l’esito del giudizio. Difatti, l’assicurazione avrebbe sempre riconosciuto la responsabilità del proprio assicurato (peraltro accertata in maniera definitiva in sede penale) e il derivante obbligo di risarcimento anche in relazione alla perdita di sostegno; oggetto di discussione sarebbe stata unicamente la quantificazione del danno (che non poteva avvenire in sede penale necessitando di lunghi e complessi accertamenti) e la relativa riduzione per colpa grave. Tant’è che già nel 2017 l’assicurazione avrebbe mostrato disponibilità a trattare la questione, che in occasione dell’incontro del 29 maggio 2019 le parti avrebbero discusso il tema del riconoscimento di un importo per perdita di sostegno (viste le importanti spese correnti sostenute dalla vedova e nel frattempo emerse/accertate, in particolare relative a imposte e oneri sociali), che fra il 2019 e il 2020 l’ispettore P______ M______ si sarebbe impegnato, per conto dell’assicurazione, a rivalutare la sua proposta del 2017 sulla base dei nuovi documenti trasmessi e per mezzo di un’impegnativa perizia contabile, come pure che a inizio maggio 2020 egli avrebbe ancora sollecitato approfondimenti specialistici e preannunciato un riscontro entro breve tempo, senza formulare alcuna riserva o obiezione relativa alla prescrizione. Sicché con il proprio comportamento l’assicurazione avrebbe più volte confermato il suo obbligo di principio di versare un risarcimento per perdita di sostegno (ancora da quantificare), ovvero avrebbe espresso un riconoscimento di debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 135 n. 1 CO, e la sua successiva eccezione di prescrizione sarebbe contraddittoria e abusiva.
U. Dopo l’esperimento dell’istruttoria parziale riferita alla questione della prescrizione (comprendente le audizioni degli allora patrocinatori dell’attrice avv. L______ M______ e avv. M______ P______, nonché dell’ispettore assicurativo della convenuta, P______ M______), le parti hanno prodotto i loro allegati conclusivi scritti sul tema in data 16 aprile 2024 (la convenuta) e 26 aprile 2024 (l’attrice).
In particolare, con le sue conclusioni, l’attrice ha precisato la propria pretesa, quantificandola in fr. 4'008'790.85, ovvero fr. 2'070'492.- per perdita di sostegno dal 31 marzo 2010 al 31 dicembre 2020, fr. 1'034'029.- per perdita di sostegno dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2033, fr. 721'299.- per perdita di sostegno dal pensionamento (1° marzo 2033), fr. 132'970.85 per danni materiali e fr. 50'000.- per torto morale.
V. Con decisione 22 agosto 2024 (rettificata in data 2 settembre 2024 limitatamente all’indicazione dei rimedi giuridici) il Pretore aggiunto ha accolto l’eccezione di prescrizione delle pretese attoree sollevata dalla convenuta per l’importo eccedente fr. 50'000.- oltre interessi al 5% dal 30 aprile 2010 (dispositivo n. 1), accolto parzialmente la petizione 12 gennaio 2023 condannando la convenuta a versare all’attrice fr. 50'000.- oltre interessi al 5% dal 31 marzo 2010 (dispositivo n. 2) e posto la tassa di giustizia di complessivi fr. 20'000.- oltre alle spese relative alla procedura di conciliazione di fr. 4'000.- a carico dell’attrice, pure tenuta a rifondere alla controparte l'importo di fr. 80'000.- per ripetibili.
W. Con appello 20 settembre 2024 l’attrice si è aggravata contro tale giudizio, postulando in via preliminare la modifica dell’ordinanza sulle prove del 6 dicembre 2023 nel senso che siano ammesse l'audizione del teste L______ F______ e l'edizione dalla convenuta e dalla fiduciaria C______ SA di tutta la corrispondenza intercorsa tra di esse in relazione alla quantificazione delle pretese attoree, e che tutte le prove non ancora assunte siano “assunte agli atti o ordinate in sede di appello”, e nel merito la riforma del querelato giudizio, in via principale nel senso di respingere l’eccezione di prescrizione con riferimento a tutte le pretese da lei fatte valere, porre le spese giudiziarie di prima sede a carico della controparte e rinviare l’incarto al Pretore aggiunto “per la prosecuzione della discussione con la replica e con la duplica su tutte le questioni di merito non ancora decise”. In via subordinata, l’appellante ha invece chiesto di modificare il dispositivo n. 3 riducendo le ripetibili di prima sede a suo carico. Il tutto in ogni caso con protesta di spese e ripetibili di seconda sede (inc. 12.2024.126).
X. Con scritto 23 settembre 2024 lo Studio legale Ma______ P______, per il tramite dell’avv. E______ M______ C______, ha comunicato la rinuncia al mandato di patrocinio di AP 1, a cui è subentrato l’avv. PA 2 (cfr. comunicazione 23 settembre 2024).
Y. Con risposta 5 novembre 2024 la convenuta si è opposta al gravame, postulandone l’integrale reiezione, e ha sollevato appello incidentale, chiedendo la modifica del dispositivo n. 2 della decisione pretorile nel senso che la petizione sia “respinta” e che gli atti vengano ritornati al Pretore aggiunto per la continuazione della procedura, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede (inc. 12.2024.156). In sostanza, essa ha rilevato che il primo giudice non avrebbe potuto accogliere la petizione per fr. 50'000.-, non essendo la causa al riguardo ancora matura per il giudizio.
Z. Con risposta all’appello incidentale 7 gennaio 2025 l’appellante principale si è opposta al gravame della controparte, postulandone l’integrale reiezione (per quanto ammissibile). Sul tema, l’appellante incidentale ha ancora preso posizione con replica spontanea 23 gennaio 2025. L’appellante principale non ha prodotto una duplica spontanea.
E considerato
in diritto:
1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).
Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata.
2. I termini di impugnazione, di risposta e per formulare appello incidentale sono di 30 giorni (art. 311 cpv. 1, 312 cpv. 2 e 313 cpv. 1 CPC).
Nel caso concreto, l’appello 20 settembre 2024 contro la decisione 22 agosto 2024 (rettificata in data 2 settembre 2024) è tempestivo, così come sono tempestivi la risposta e l’appello incidentale 5 novembre 2024, la risposta all’appello incidentale 7 gennaio 2025 (tenuto conto delle ferie giudiziarie natalizie ex art. 145 cpv. 1 lett. c CPC e dell’art. 142 cpv. 3 CPC) e la replica spontanea 23 gennaio 2025.
3. L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.
4. Con l’impugnata decisione il Pretore aggiunto, dopo aver accertato la propria competenza territoriale ex art. 38 CPC, ha in particolare osservato che l’azione di risarcimento o di riparazione derivante da infortuni cagionati da veicoli a motore, all’epoca dei fatti, si prescriveva in 2 anni dal giorno in cui la parte lesa aveva conosciuto il danno e la persona responsabile, ma in ogni caso nel termine di 10 anni dal giorno dell’infortunio. Tuttavia, se l’azione deriva da un reato per il quale la legislazione penale stabilisce una prescrizione più lunga, questa è applicabile anche all’azione civile (art. 83 cpv. 1 vLCStr, v. anche art. 60 cpv. 2 CO), come pure all’azione promossa direttamente nei confronti dell’assicurazione civile ex art. 65 cpv. 1 LCStr. Ciò si realizzava nella fattispecie, dal momento che per i reati in discussione, il termine di prescrizione dell’azione penale ammontava a 7 anni (art. 97 cpv. 1 lett. c vCP, art. 117 CP, art. 90 seg. vLCStr). Il primo giudice ha poi evidenziato che l’interruzione della prescrizione verso la persona civilmente responsabile vale anche verso l’assicuratore (art. 83 cpv. 2 vLCStr), e che in caso di interruzione mediante azione adesiva nel procedimento penale, dopo la condanna definitiva (che comporta il decadimento della prescrizione penale) inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione, che può essere solo quello civile ex art. 60 cpv. 1 CO o ex art. 83 cpv. 1 LCStr. Ha poi precisato che l’azione adesiva interrompe la prescrizione solo quando è formalizzata, specificata e quantificata con la necessaria precisione.
Nel merito, il Pretore aggiunto ha rilevato che è incontestato e pacifico (cfr. doc. C, D) che in sede penale AP 1 aveva fatto valere unicamente una pretesa per torto morale e una per spese funerarie, per complessivi fr. 44'129.- (oltre interessi), aumentate poi in un secondo tempo a fr. 50'000.- (oltre interessi), sempre per lo stesso titolo. Ella in tale sede non aveva avanzato alcuna richiesta per perdita di sostegno, malgrado ciò fosse possibile, perlomeno in occasione del dibattimento (avvenuto a distanza di 3 anni dall’incidente stradale), anche solo fornendo un importo del tutto indicativo e stimandolo in maniera generosa e prudenziale. Conseguentemente, AP 1 non aveva mai interrotto, mediante la sua azione adesiva (art. 135 n. 2 CO), il termine di prescrizione per tale pretesa, che giungeva a scadenza il 31 marzo 2017 ma si era prorogato, in virtù delle varie dichiarazioni di rinuncia, al 1° gennaio 2020.
Secondo gli accertamenti del Pretore aggiunto, neppure si poteva derivare dal comportamento dell’assicurazione (sottoscrizione delle dichiarazioni di rinuncia, richiesta di documentazione, svolgimento di analisi e di una perizia) un riconoscimento di debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 135 n. 1 CO, che per sua natura dev’essere espresso in modo chiaro. Difatti, posto che la sottoscrizione di una o più dichiarazioni di rinuncia ad eccepire la prescrizione non implica alcun riconoscimento di debito, con il suo scritto del 27 ottobre 2017 (doc. FF) l’assicurazione aveva chiaramente negato ogni pagamento a titolo di perdita di sostegno all’attrice (poiché a suo giudizio inesistente), e il teste P______ M______ nella sua audizione lo aveva ribadito, escludendo poi fermamente e a più riprese di essersi impegnato nei confronti dei legali di AP 1 a rivedere la decisione negativa dell’assicurazione e rilevando di essersi piuttosto limitato ad accettare di esaminare, per correttezza professionale, le nuove richieste e i nuovi eventuali documenti a lui sottoposti. Il primo giudice ha ritenuto tali affermazioni credibili e logiche, malgrado la diversa lettura dei fatti dell’avv. M______ P______, non avendo l’assicurazione avuto motivo di riconoscere un qualsivoglia obbligo per perdita di sostegno – dell’ordine di milioni di franchi – in assenza di documenti chiari e completi e prima di aver svolto gli approfondimenti del caso. Sicché nel suo comportamento non è ravvisabile un riconoscimento di responsabilità, bensì unicamente una dichiarazione di approfondire la questione (“Erklärung der Sache nachzugehen”, cfr. STF 4A_111/2018 del 5 ottobre 2018 consid. 5.3.1), serietà professionale, impegno e più in generale un atteggiamento innegabilmente nell’interesse della stessa AP 1, che non esentava quest’ultima dall’intraprendere i passi necessari per interrompere la prescrizione.
Infine, il Pretore aggiunto ha escluso che l’assicurazione abbia sollevato l’eccezione di prescrizione in maniera abusiva, non risultando adempiuti i requisiti imposti dalla giurisprudenza (STF 4C.421/2005 del 6 aprile 2006 consid. 5.1, DTF 113 II 269), ovvero non emergendo dagli atti di causa che essa, con il proprio comportamento antecedente al subentro della prescrizione (segnatamente dal 21 maggio 2019, data di richiesta dell’incontro per la rivalutazione del caso, al 1° gennaio 2020, non essendo il periodo successivo determinante), abbia in qualche modo indotto AP 1 a non intraprendere il necessario a tutela dei propri diritti (e anzi essendo accertato che l’omissione è stata il frutto di una dimenticanza dell’attrice medesima, cfr. petizione, p. 12 ad 1.4, replica ad 1.3 e 1.4, teste avv. L______ M______). Inoltre, il semplice fatto che il debitore partecipi alla ricerca di una soluzione con il creditore o avanzi offerte di transazione (in concreto financo assenti), ma senza riconoscere espressamente o tacitamente la propria responsabilità, non può indurre il creditore a fare un affidamento tale sul raggiungimento di un accordo da indurlo a rinunciare all’adozione delle misure necessarie ad interrompere la prescrizione, e non rende abusiva l’eccezione di prescrizione (STF 4C.421/2005 del 6 aprile 2006 consid. 5.2, IICCA n. 12.97.299 del 21 luglio 1998 consid. 7).
In conclusione, il giudice di prima sede ha pertanto accolto l’eccezione di prescrizione, tranne che per l’importo di fr. 50'000.- oltre interessi del 5% dal 31 marzo 2010, che ha ritenuto di poter già attribuire all’attrice, in parziale accoglimento della sua petizione, in un’ottica di economia processuale e alla luce dell’acquiescenza della parte convenuta.
Appello principale (inc.12.2024.126)
5. L’appellante critica il Pretore aggiunto per avere negato l’avvenuta interruzione della prescrizione per tutte le sue pretese civili mediante l’azione adesiva nel procedimento penale (ex art. 135 n. 2 CO).
Ella premette che la prescrizione dell'azione di perseguimento penale non decorre più dopo l'emanazione della sentenza dell’autorità penale di prima istanza, e suggerisce (per quanto è dato capire) che neppure le derivanti pretese civili si possano nel seguito prescrivere. In ogni caso, anche nella denegata ipotesi contraria, l’appellante sostiene che l’introduzione dell’azione adesiva interrompa la prescrizione per tutte le pretese civili (anche per quelle non fatte valere al dibattimento) se l'autorità giudiziaria penale, su richiesta della parte danneggiata, accerta e ammette il principio della responsabilità dell'autore del reato ex art. 126 cpv. 3 CPP e 38 cpv. 3 vLAVI, ossia il fondamento giuridico delle pretese risarcitorie (cfr. DTF 101 II 77 consid. 2a, STF 8C_699/2010 dell'8 febbraio 2010 consid. 5.1; Tribunale commerciale del Canton Zurigo, decisione del 30 agosto 2012, inc. HG 100 244-0, consid. 6.4.2). Questa soluzione sarebbe giustificata dal fatto che non è sempre possibile introdurre e quantificare nel procedimento penale determinati danni per i quali possono mancare elementi importanti (come nel caso della perdita di sostegno) e che l’azione adesiva interromperebbe la prescrizione anche se il procedimento penale viene abbandonato prima che possa avvenire una quantificazione delle pretese civili. Essa permetterebbe inoltre di raggiungere l’obiettivo determinante, ovvero quello di far comprendere al responsabile che la parte danneggiata intende far valere nei suoi confronti ulteriori pretese.
Per l’appellante, ciò sarebbe chiaramente successo nella fattispecie, dal momento che ella aveva fatto valere, all’interno del procedimento penale, le pretese civili che poteva quantificare e che il giudice penale era in grado di esaminare senza accertamenti troppo dispendiosi e sproporzionati (e pertanto non quella relativa alla perdita di sostegno, a fronte delle varie incognite ancora da chiarire a livello di eredità, oneri sociali e fiscali) e aveva chiesto al giudice di stabilire (come ha poi fatto) il principio della responsabilità dell'imputato in modo da poter successivamente avanzare le sue ragioni in sede civile, ovvero senza lasciare intendere una sua rinuncia alle pretese non specificatamente avanzate e quantificate. La sua azione adesiva avrebbe pertanto interrotto il termine di prescrizione di 7 anni (decorrente dal marzo 2010) anche relativamente alla perdita di sostegno. Dopo l'emanazione del giudizio del TPC del 25 luglio 2013 e di quello della CARP del 22 ottobre 2014, avrebbe iniziato a decorrere (ex art. 138 cpv. 1 CO) un nuovo termine di prescrizione di 7 anni (ovvero ancora corrispondente a quello previsto dal diritto penale ex art. 60 cpv. 2 CO, e non a quello civile di 2 anni, contrariamente a quanto osservato dal Pretore, giacché il termine - teorico - di prescrizione penale non era a quel tempo ancora trascorso, cfr. DTF 131 III 430 consid. 1.2). Tale termine sarebbe stato nuovamente e tempestivamente interrotto mediante il PE da lei fatto spiccare in data del 26 giugno 2020, che avrebbe fatto ripartire un nuovo termine di prescrizione, questa volta di 2 anni ex art. 83 cpv. 1 vLCStr.
6. Con la risposta all’appello, AP2 INCIDENTALE concorda che la controparte, con il suo memoriale del 24 febbraio 2011, ha interrotto la prescrizione giusta l'art. 135 n. 2 CO in virtù della successiva quantificazione della propria pretesa risarcitoria durante l'arringa finale, ma ribadisce che ciò è avvenuto limitatamente all’importo di fr. 50'000.- oltre interessi per torto morale e spese legate al decesso del marito e non per qualsivoglia pretesa a titolo di perdita di sostegno, mai avanzata né tantomeno quantificata in sede penale. A quest’ultimo proposito, l’appellata (in sintesi) osserva che la controparte, mediante i legali che l’avevano assistita, avrebbe dovuto/potuto quantificare un’importante richiesta di risarcimento già in quella sede, considerato lo stile di vita che avevano i coniugi A______ nonché l'attività lavorativa del defunto marito e avendo ella le informazioni necessarie per formulare una richiesta di indennizzo, stimata per eccesso. Per l’appellata, la controparte doveva peraltro essere consapevole della mancata interruzione della prescrizione per tale pretesa, dal momento che aveva in seguito sollecitato, con scadenza annuale, le sue dichiarazioni di rinuncia all’eccezione.
7. Giusta l’art. 135 n. 2 CO, il creditore può interrompere la prescrizione mediante atti di esecuzione, istanza di conciliazione, azione o eccezione davanti a un tribunale statale o arbitrale, nonché mediante insinuazione nel fallimento. Ciò purché il suo atto sia ricevibile e la sua pretesa sufficientemente individualizzata nel suo fondamento e concretizzata. Essa deve inoltre, di principio, essere cifrata, laddove la quantificazione sia possibile ed esigibile, a meno che sia ammissibile un’azione creditoria non quantificata ai sensi dell’art. 85 CPC (che presuppone in ogni caso l’indicazione di un valore litigioso minimo provvisorio). Ai fini dell’interruzione non sono decisivi né l’accertamento, né la prova del credito in questione, ma solamente la sua rivendicazione in quanto tale. Secondo la giurisprudenza, la prescrizione è interrotta unicamente per i crediti invocati e solamente nella misura dell’importo indicato. Tale regola vale anche per le pretese derivanti dalla responsabilità civile, e anche nell’ipotesi in cui la persona lesa debba interrompere la prescrizione in un momento in cui non possa ancora stabilire l’ampiezza del suo pregiudizio. Pertanto, il creditore che vuole salvaguardare i propri diritti ma che non conosce ancora esattamente l’ammontare della sua pretesa dovrà, alternativamente, interrompere la prescrizione per l’importo più elevato che potrebbe rientrare in considerazione oppure compiere, laddove ne siano dati i presupposti, un atto interruttivo che non richieda l’indicazione di un importo specifico (DTF 148 III 401 consid. 3.3.1, 133 III 675 consid. 2.3.2, 119 II 339 consid. 1c; STF 6B_819/2013 del 27 marzo 2014 consid. 8.1.1).
L’introduzione, da parte di un accusatore privato, di un’azione adesiva nel procedimento penale, ovvero di pretese civili risarcitorie derivanti dall’illecito penale (cfr. DTF 148 III 401 consid. 3.2.1 e 3.3.2), può costituire un simile atto interruttivo, ma solo quando interviene con la necessaria precisione. La prescrizione non è ancora interrotta al momento in cui la persona lesa, nel corso dell'inchiesta penale, dichiara che farà valere le sue pretese civili davanti al tribunale o quando si riserva di far valere le sue pretese al di fuori del dibattimento. Questa è al contrario tenuta a cifrare davanti alle autorità penali il risarcimento che pretende le sia pagato oppure chiedere di far constatare il fondamento giuridico di quel risarcimento, dal momento che il debitore ha un interesse degno di protezione a conoscere la natura e l’ammontare delle pretese a lui rivolte (DTF 101 II 77 consid. 2a; STF 8C_699/2010 dell'8 febbraio 2010 consid. 5.1), ritenuto che la motivazione e quantificazione devono avvenire al più tardi in sede di arringa (art. 123 CPP, IICCA del 22 ottobre 2018, inc. n. 12.2017.52, consid. 5.2.2 e 5.2.3).
8. Nel caso di specie, la tesi dell’appellante relativa all’asserita imprescrittibilità delle pretese civili derivanti da un accertato illecito penale - appena accennata - non è supportata da ragionamenti e elementi oggettivi né trova conforto nella giurisprudenza. Inoltre, non può essere seguita neppure l’argomentazione secondo cui la sua azione adesiva in sede penale avrebbe interrotto la prescrizione per tutte le sue pretese civili, ivi compresa la perdita di sostegno. Già in prima sede la convenuta aveva osservato che la controparte, nel procedimento penale, si era limitata a chiedere il risarcimento del danno morale e delle spese legate al decesso del marito e a cifrarle dapprima in fr. 44'129.- oltre interessi, e in seguito (durante le arringhe dibattimentali) in fr. 50'000.- oltre interessi, e l’attrice non l’aveva messo in discussione (v. ad esempio replica 5 settembre 2023, p. 5, o conclusioni 26 aprile 2024, p. 4). Il primo giudice ha ripreso e confermato tale assunto (rimasto incontestato) nella decisione impugnata (cfr. p. 3 in fondo e p. 7), e l’appellante, ancora una volta, non l’ha censurato. Non risulta peraltro che ella abbia mai avanzato pretese ad altro titolo, o menzionato la perdita di sostegno, chiedendo ad esempio una relativa decisione di principio da parte del giudice penale. In mancanza di una sufficiente specificazione, i riferimenti giurisprudenziali da lei menzionati non possono soccorrerla, né si intravede margine per ammettere il soddisfacimento delle condizioni per l’interruzione della prescrizione. Sul tema, la decisione pretorile si rivela dunque corretta e da confermare. Non è pertanto necessario approfondire la questione relativa alla durata del nuovo termine di prescrizione che sarebbe decorso dopo l’atto interruttivo.
9. Con il suo gravame, l’appellante contesta altresì l’ordinanza probatoria 6 dicembre 2023 con cui il Pretore aggiunto ha respinto l’audizione del teste L______ F______ e la sua richiesta di edizione dalla convenuta e dalla C______ SA di tutta la corrispondenza intercorsa tra di esse in relazione alla quantificazione delle sue pretese. Secondo l’appellante, contrariamente a quanto indicato dal Pretore aggiunto in tale ordinanza, le prove in questione sarebbero state pertinenti, avendo l’obiettivo di dimostrare che l’assicurazione era entrata nel merito della quantificazione della sua pretesa relativa alla perdita di sostegno e che ancora nel 2019 era disposta a rivalutarla alla luce dei nuovi elementi da lei forniti. Esse permetterebbero inoltre di determinare quale sia stato il comportamento dell’assicurazione dopo il mancato rinnovo della dichiarazione di rinuncia alla prescrizione, e di confermare che per la medesima il tema della prescrizione non sarebbe stato più rilevante (anche perché altrimenti l’avrebbe tempestivamente sollevato senza spendere ulteriori risorse in approfondimenti).
10. Con la risposta all’appello, AP2 INCIDENTALE si oppone a tali richieste, ribadendo la correttezza dell’ordinanza pretorile in questione. Essa osserva che, ai fini dell’esame dell’esistenza di un suo (contestato) riconoscimento di debito, è unicamente determinante esaminare cosa la controparte potesse in buona fede comprendere dal comportamento da lei tenuto nei suoi confronti. AP 1 non potrebbe pertanto fondare le sue tesi sulle relazioni in essere fra entità terze (l'assicurazione e la fiduciaria) delle quali non aveva alcuna conoscenza. L’appellata aggiunge che non vi è alcun nesso di causalità fra l'incarico da lei dato al fiduciario o il contenuto della relativa corrispondenza interna e ciò che l'attrice avrebbe potuto comprendere o percepire dal suo comportamento, come pure che il suo agire dopo il mancato rinnovo della rinuncia alla prescrizione non avrebbe alcuna rilevanza.
11. Nel caso in esame, l’ordinanza pretorile merita conferma. Posto che il giudice ha il diritto di rifiutare l’assunzione di quelle prove che non ritiene determinanti per la risoluzione della controversia (“apprezzamento anticipato delle prove”, cfr. DTF 146 III 73 consid. 5.2.2), per valutare l’esistenza di un riconoscimento di debito è unicamente di rilievo, come già evidenziato a ragione dal primo giudice, ciò che l’assicurazione ha manifestato direttamente nei confronti di AP 1 mediante le sue dichiarazioni o altri suoi comportamenti, e come questi potevano essere da lei compresi. Sul tema, l’appellante si limita a opporre all’ordinanza pretorile una propria diversa visione dei fatti che non può essere condivisa. Quanto al comportamento successivo allo scadere dell’ultima dichiarazione di rinuncia (e che non poteva in ogni caso più interrompere la prescrizione, qualora questa fosse nel frattempo subentrata), l’appellante non spiega quali informazioni utili, non già agli atti, potrebbero essere derivate dalle interazioni fra l’assicurazione e i suoi consulenti esterni (che non la coinvolgevano in alcun modo), né si intravede poiché le stesse dovrebbero influenzare l’esito del presente giudizio.
12. L’appellante rimprovera pure al Pretore aggiunto di non aver accertato che l’assicurazione, mediante il suo comportamento, ha espresso un riconoscimento di debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 135 n. 1 CO, e meglio non contestando, e anzi riconoscendo, il principio della responsabilità civile di T______ S______ (già accertato dal TPC con sentenza del 25 luglio 2013), e il proprio obbligo risarcitorio quale assicurazione RC del medesimo.
A tal riguardo l’appellante evidenzia che, per valutare se vi è stato un riconoscimento di debito, è determinante l'ammissione del principio di responsabilità e non l'ammissione di dovere un preciso importo a titolo di perdita di sostegno (che può essere ancora da definire). Basterebbe pertanto qualsiasi comportamento esplicito (anche solo per atti concludenti) del debitore rivolto al creditore che costui può comprendere in buona fede come conferma di un impegno giuridico (in concreto derivante dell'atto illecito commesso dal terzo responsabile e dall’art. 65 LCStr), anche se non riferito a un importo preciso e indipendentemente da eventuali riserve relative all’entità del credito (DTF 134 III 591 consid. 5.2.1, 145 II 130 consid. 2.2.6, STF 4A_111/2020 del 19 marzo 2021 consid. 2).
Tali presupposti si sarebbero realizzati nella fattispecie, dal momento che l’assicurazione, già nella sua proposta di liquidazione 27 ottobre 2017 (doc. FF), aveva riconosciuto la responsabilità del suo assicurato per l'incidente (nella misura di 1/3) e la pertinenza delle poste di danno sollevate (ivi compresa la perdita di sostegno), e si era limitata a rivendicare una riduzione dell’indennizzo per grave concolpa della vittima e a negare un risarcimento per perdita di sostegno dal momento che, a suo modo di vedere, i redditi della sostanza ereditata dalla vedova (fr. 406'000.-) coprivano ampiamente il suo fabbisogno, quantificato in soli fr. 176'150.- (teste avv. M______ P______, teste avv. L______ M______, teste P______ M______). Pertanto, l’assicurazione avrebbe unicamente messo in discussione la quantificazione dell'eventuale danno (a suo modo di vedere pari a zero, cfr. anche duplica, pag. 3).
L’appellante evidenzia altresì che tale quantificazione era stata oggetto di importanti approfondimenti, che non potevano essere considerati quale mera espressione di “correttezza professionale”. Difatti dopo la presa di posizione iniziale dell’assicurazione, e intravista una sua disponibilità alla discussione, i suoi legali avevano approfondito la questione, verificando il suo tenore di vita e la sua possibilità di farvi fronte mediante il reddito netto del patrimonio ereditato (generato tramite una società denominata “ACCOMAR”), tenendo però conto anche delle sue spese, dei contributi AVS/AI/IPG e degli oneri fiscali (non sufficientemente considerati nel calcolo del danno trasmesso all’assicurazione nel 2016, mancando all’epoca sufficienti informazioni), esaminando se i redditi conseguiti in vita dal defunto fossero o meno episodici rispettivamente se essi avrebbero in futuro potuto essere mantenuti, e coinvolgendo a tal fine un fiscalista e il socio del defunto (testi avv.ti M______ P______ e L______ M______). Alla luce dei risultati di tali approfondimenti e delle nuove emergenze (che confortavano le pretese avanzate nei confronti dell'assicurazione), essi avevano chiesto e ottenuto un ulteriore incontro con P______ M______ (tenutosi il 29 maggio 2019), ove quest’ultimo aveva loro assicurato che avrebbe rivalutato la posizione dell’assicurazione sulla base dei nuovi conteggi, espresso l’intenzione di continuare le trattative e trovare un accordo e sollecitato la trasmissione di documentazione giustificativa a supporto (testi avv.ti M______ P______ e L______ M______). Ciò sarebbe pure confermato dai doc. GG e HH e dal fatto che l’assicurazione non aveva mai dichiarato che la sua proposta fosse definitiva, bensì aveva scelto di consultare un esperto esterno, ovvero la Fiduciaria C______ SA (nella persona di L______ F______), comportamento che non avrebbe assunto se avesse seriamente considerato la possibilità di non dovere alcunché quale risarcimento della perdita di sostegno e di non modificare verso l'alto la propria proposta di liquidazione. La testimonianza di segno opposto di P______ M______ sarebbe stata invece strumentale, ovvero mirata a tutelare la propria posizione personale nei confronti della datrice di lavoro.
Alla luce di queste circostanze, l’appellante ritiene che l’assicurazione avrebbe interrotto la prescrizione mediante riconoscimento di debito dapprima con il suo scritto del 27 ottobre 2017, e poi ancora nel maggio, nell'agosto e nel settembre del 2019. Dopo ogni riconoscimento sarebbe pertanto ripartito un termine di prescrizione di 2 anni, e la domanda di esecuzione da lei presentata nel giugno 2020 ne avrebbe ancora una volta validamente e tempestivamente interrotto il decorso.
13. L’appellata invece, nel chiedere la conferma del giudizio impugnato, sottolinea che il fatto di riconoscere la responsabilità del proprio assicurato ancora non significa il riconoscimento dell'esistenza di un eventuale danno, e segnatamente di un danno per perdita di sostegno, che essa aveva anzi contestato mediante il suo scritto del 27 ottobre 2017 (doc. FF), negando che vi fosse alcun obbligo di pagamento da parte sua. Sicché la vertenza fra le parti non riguardava soltanto la quantificazione, bensì l’esistenza stessa del presunto danno. L’appellata ribadisce nel seguito di non aver mai messo in discussione la sua presa di posizione e di non avere mai avuto necessità di confermarla, tanto più che la stessa era rimasta incontestata per un anno e mezzo e che durante tale periodo essa non aveva più avuto alcuna notizia da parte dei legali di AP 1 (cfr. teste P______ M______, verbale del 22 febbraio 2024, p. 2, righe 28-29). L’assicurazione non aveva pertanto più sollecitato approfondimenti né richiesto alcunché alla controparte. Sarebbe piuttosto stata quest’ultima, e solo nel maggio 2019, a ricontattarla ai fini di ottenere un incontro (che essa aveva accettato per correttezza professionale) e di sottoporle la richiesta di rivedere la sua posizione. L’appellata evidenzia poi che al suddetto incontro del 29 maggio 2019 i legali di AP 1 neppure erano riusciti a comprovare sufficientemente le loro tesi, e che il suo ispettore P______ M______ aveva semplicemente ascoltato le loro richieste e dichiarato di essere pronto (per il dovere professionale che gli s'imponeva) a esaminare la relativa documentazione a sostegno, senza tuttavia assumersi alcun impegno a riconsiderare e modificare la sua presa di posizione, oltretutto a fronte della carente documentazione sottoposta (cfr. teste P______ M______, verbale del 22 febbraio 2024, p. 3, righe 79-85). Le affermazioni contrarie degli avv.ti L______ M______ e M______ P______ non sarebbero dunque credibili né affidabili, avendo essi un evidente (e di fatto mai contestato), interesse all'esito della lite e rischiando, in caso di accertamento dell'avvenuta prescrizione, di venire coinvolti in una procedura di natura assicurativa a seguito della loro responsabilità professionale. L’appellata tiene inoltre a sottolineare che le dichiarazioni di P______ M______ non erano rivolte a un interlocutore “impreparato” e privo di nozioni giuridiche o assicurative, bensì ad avvocati che ben conoscevano i loro obblighi di cautela e che non potevano quindi ritenere, in buona fede, che il comportamento dell’ispettore costituisse il riconoscimento di un dovere di pagamento e consentisse di rinunciare a richiedere la sottoscrizione di una rinuncia all'eccezione di prescrizione. Tant’è che tale richiesta era stata costantemente rinnovata nel periodo in discussione, sino al 2019. Dopodiché sarebbe subentrata la prescrizione, a causa della dimenticanza (riconosciuta) della controparte di sollecitare un nuovo rinnovo, e il comportamento successivo dell’assicurazione non avrebbe più avuto alcuna rilevanza.
14. Secondo l'art. 135 n. 1 CO, la prescrizione può essere interrotta mediante riconoscimento del debito per parte del debitore, ad esempio mediante il pagamento di interessi o di acconti e la dazione di pegni o fideiussioni. Un riconoscimento del debito nel senso della predetta norma non presuppone una volontà volta ad interrompere la prescrizione o una dichiarazione esplicita. È un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 135 n. 1 CO ogni comportamento del debitore dal quale il creditore può dedurre, secondo le norme della buona fede, la conferma dei suoi obblighi giuridici, purché sia espressa con la sufficiente chiarezza (STF 4A_111/2018 del 5 ottobre 2018 consid. 5.2 e 5.3.1; STF 4A_111/2020 del 19 marzo 2021 consid. 2). Ai fini dell’interruzione della prescrizione è sufficiente che il debitore lasci intendere che, a suo parere, il debito esista nel suo principio, senza che il riconoscimento debba riguardare un importo specifico. Ciò si realizza ad esempio in caso di pagamento di un acconto, qualora egli in tal modo manifesti di essere pronto a effettuare altri pagamenti a certe condizioni e di non escludere che un saldo sia dovuto (DTF 134 III 591 consid. 5.2.1, 110 II 176 consid. 3, STF 4A_111/2020 del 19 marzo 2021 consid. 2), ma non qualora egli faccia comprendere che, dopo questo pagamento, il creditore non avrà più alcuna pretesa, ovvero contesti l’esistenza di un saldo ancora da versare (DTF 134 III 591 consid. 5.2.4; STF 4A_404/2013 del 29. gennaio 2014 consid. 4.1). Il fatto che egli sia nell’incertezza per quanto attiene all’ammontare di questo saldo non è determinante. Ovvero, il fatto che l’importo effettivamente dovuto non sia ancora stabilito o sia litigioso oppure eventuali riserve che non portano sul principio dell’obbligo di pagare, ma concernono l’ammontare di quanto dovuto, non si oppongono a un riconoscimento di debito interruttivo della prescrizione. A titolo riassuntivo si può affermare che per riconoscimento di debito interruttivo della prescrizione occorre intendere il riconoscimento da parte del debitore di avere un debito o il saldo di un debito, poco importando invece l’incertezza riguardo all’importo effettivamente dovuto, che potrà essere stabilito in una causa di merito. Per valutare se il debito è stato riconosciuto nel senso della norma in discussione sono determinanti la prospettiva del creditore e le circostanze del caso concreto (STF 4A_603/2021 del 31 gennaio 2023 consid. 4.3, 4A_111/2020 del 19 marzo 2021 consid. 2, 4A_590/2009 del 14 maggio 2010 consid. 4.1; DTF 145 II 130 consid. 2.2.6, 119 II 368 S. 378 consid. 7a; IICCA del 21 gennaio 2020, inc. 12.2018.69, consid. 6). In materia di diritti di garanzia per difetti dell’opera, può ad esempio costituire un riconoscimento di debito interruttivo di prescrizione, a dipendenza delle circostanze, l’avvio da parte dell’imprenditore di lavori di riparazione o il suo riconoscimento dell’esistenza dei difetti (STF 4A_256/2018 del 10 settembre 2018 consid. 3.4.2, 4C_134/2004 del 14 ottobre 2004 consid. 4.3).
Il semplice fatto che la persona richiesta (presunta debitrice) partecipi con la persona richiedente (presunta creditrice) alla ricerca di una soluzione, senza tuttavia riconoscere espressamente o tacitamente il proprio obbligo di prestazione, non costituisce un riconoscimento di debito; lo stesso dicasi per la dichiarazione di voler approfondire una richiesta o di volerla inoltrare alla propria assicurazione, oppure in caso di formulazione di un’offerta transattiva senza riconoscere alcun obbligo di pagamento (DTF 134 III 591 consid. 5.2.2; STF 4A_590/2009 del 14 maggio 2010 consid. 4.4, 4A_111/2018 del 5 ottobre 2018 consid. 5.2 e 5.3.1).
15. Relativamente all’esistenza di un riconoscimento di debito, il gravame si concentra unicamente sulla questione della perdita di sostegno. Ovvero, un eventuale riconoscimento di debito relativo al torto morale o a danni materiali quali spese di sepoltura non è tematizzato nell’impugnativa e non dev’essere qui esaminato. Occorre dunque valutare se l’assicurazione possa aver riconosciuto un debito relativamente alla perdita di sostegno.
Ora, secondo la giurisprudenza summenzionata e pure citata nel gravame (in particolare: DTF 134 III 591 consid. 5.2.1, STF 4A_111/2020 del 19 marzo 2021 consid. 2) costituisce senz’altro un riconoscimento di debito l’atto di affermare di dover versare alla controparte un certo importo, anche se indeterminato e/o inferiore a quello rivendicato da quest’ultima, rispettivamente l’atto di contestare la pretesa concretamente avanzata dalla controparte solo nel suo ammontare, senza mettere in discussione, nel suo fondamento, un obbligo di pagamento. Lo stesso dicasi nel caso di versamento di un acconto che non avvenga a titolo di liquidazione definitiva, bensì in attesa di definizione del saldo finale. Per contro, tale giurisprudenza non può consentire di ammettere un riconoscimento di debito ogni qual volta un presunto debitore, pur negando un obbligo di pagamento, si dichiari disposto ad approfondire la questione. Un simile passo estenderebbe eccessivamente i limiti di un riconoscimento di debito, contrasterebbe con il citato principio giurisprudenziale secondo cui il semplice accordo a esaminare una richiesta o entrare in ottica bonale non può bastare per ammettere l’interruzione della prescrizione, e porrebbe un serio ostacolo alla disponibilità delle parti a intavolare delle trattative (che necessariamente sottintende un’apertura a riconoscere, in determinate circostanze e a determinate condizioni, degli eventuali oneri).
Nella fattispecie concretamente in esame, con lo scritto doc. FF l’assicurazione non ha mai confermato, e anzi ha negato, un proprio obbligo di pagamento (e dunque l’esistenza di un debito) relativamente alla perdita di sostegno, vista l’assenza di un danno. Successivamente, la medesima ha semplicemente accettato di esaminare con serietà le nuove richieste sottopostele dalla controparte, dando incarico a un suo consulente esterno, ciò che non indica certamente il riconoscimento (che come detto, sarebbe stato da esprimere con la sufficiente chiarezza) di un dovere di indennizzo in quanto tale. Un impegno a modificare la propria presa di posizione, e dunque a corrispondere un qualsivoglia importo, non emerge dalla documentazione agli atti né risulta dimostrato. Le testimonianze dell’avv. M______ P______, dell’avv. L______ M______ e dell’ispettore P______ M______ sono da apprezzare con estrema prudenza alla luce della loro vicinanza alle parti e del loro interesse all’esito della lite, sono fra loro in contrapposizione e non permettono di stabilire l’esistenza di un impegno dell’assicurazione a versare alcunché. D’altronde, l’avv. M______ P______ ha unicamente riferito che P______ M______ si era mostrato disposto a continuare le trattative esaminando seriamente le sue richieste e rivalutando la situazione, e della sua impressione secondo cui l’assicurazione sembrava disposta a trovare un accordo, anche se l’esito delle nuove valutazioni era incerto e l’assicurazione avrebbe anche potuto riconfermare la sua posizione (verbale del 18 gennaio 2024, p. 4-5, righe 52, 80-81, 84-85, 105-108). L’avv. L______ M______ ha confermato che l’assicurazione contestava l’esistenza di una perdita di sostegno e ha unicamente osservato che, dopo l’incontro del maggio 2019, P______ M______ aveva assicurato che avrebbe rivisto i calcoli e aveva mostrato disponibilità a rivalutare la situazione (verbale del 18 gennaio 2024, p. 2, righe 18-19, 32, 46-47). Ciò ancora non implica un impegno a modificare la propria posizione, che P______ M______ ha più volte fermamente escluso di avere mai espresso (verbale del 22 febbraio 2024, p. 2-3, righe 49-52, 57-60, 68-71, 79-83). Inoltre, a ragione il primo giudice ha sottolineato come appaia poco credibile che l’ispettore assicurativo possa aver manifestato un simile impegno ancor prima di un esame completo delle tesi e della documentazione fornite. In altre parole, l’ipotesi di una modifica della posizione dell’assicurazione poteva senz’altro essere un auspicio o finanche un’aspettativa di AP 1 e dei legali che la rappresentavano, ma non poteva assurgere a certezza, né essere interpretata come tale in un’ottica di buona fede da parte di un patrocinatore accorto. Peraltro, qualora al termine delle sue valutazioni l’assicurazione avesse deciso di formulare un’offerta a titolo puramente transattivo (ciò che non ha mai fatto), essa non avrebbe ancora costituito un riconoscimento di debito, come sopra evidenziato. In definitiva, né lo scritto doc. FF, né l’accettazione da parte dell’assicurazione di partecipare a un incontro e di considerare le richieste avanzate dalla controparte possono essere considerate un riconoscimento di debito. Non essendo contestato che, in una simile evenienza, la prescrizione subentrava all’inizio del 2020, con lo scadere dell’ultima dichiarazione di rinuncia, il comportamento successivo dell’assicurazione, e in particolare lo scritto del 12 maggio 2020 di P______ M______ di cui al doc. HH (che peraltro si limitava a preannunciare un riscontro) sono ininfluenti nell’ottica dell’art. 135 CO. La decisione di prima sede merita dunque conferma anche su questo punto.
16. L’appellante ripropone altresì la sua tesi secondo cui l’eccezione di prescrizione (con effetto al 1° gennaio 2020), sollevata dalla controparte per la prima volta a inizio giugno 2020, e il suo conseguente rifiuto a continuare le trattative sarebbero costitutivi di un abuso di diritto, avendo quest’ultima sempre ammesso l’esistenza di un suo obbligo giuridico di prestazione, e avendo inoltre eseguito nuovi accertamenti ancora dopo agosto/settembre 2019 e preannunciato, nel maggio 2020, l’invio di un suo riscontro. Così facendo, l’assicurazione avrebbe destato in AP 1 e nei suoi legali delle legittime aspettative, che l’avrebbero indotta a non ritenere indispensabili né un rinnovo della dichiarazione di rinuncia (sicché la sua svista nel sollecitarlo non sarebbe determinante), né l’inoltro immediato di un PE o di un’istanza di conciliazione (v. anche teste avv. M______ P______).
17. L’appellata si oppone anche a questa tesi in quanto fondata sull’errato presupposto di un (inesistente) riconoscimento di un suo obbligo di indennizzo relativamente alla perdita di sostegno, osservando che essa con il suo agire non ha mai dissuaso la controparte dall’intraprendere i passi necessari per interrompere la prescrizione né ha impedito all'avv. P______ di richiedere negli anni una relativa dichiarazione di rinuncia (concessa di volta in volta), come pure che l’intervento della prescrizione deriva da un errore di quest’ultimo.
18. Anche in questo caso, la censura appellatoria non può essere condivisa. Il Pretore aggiunto ha già esposto i requisiti imposti dalla giurisprudenza per poter ammettere un abuso di diritto nel sollevare l’eccezione di prescrizione, ovvero l’esistenza di comportamenti del debitore che durante il decorso del termine di prescrizione inducono con astuzia il creditore a non agire in tempo utile o, anche agendo senza cattive intenzioni, lo incitano a rinunciare a intraprendere dei passi giuridici, la comprensibilità del ritardo ad agire del creditore secondo un apprezzamento ragionevole fondato su criteri oggettivi, e il nesso causale fra il comportamento del debitore e il ritardo ad agire del creditore. Ha parimenti già correttamente indicato che l’atteggiamento assunto dal debitore quando la prescrizione è già intervenuta non può avere alcun rilievo in proposito (cfr. decisione impugnata, p. 9-10, a cui si rinvia; v. anche DTF 143 III 348 consid. 5.1.1). Il Tribunale federale ha peraltro precisato che dopo la scadenza del termine di prescrizione, la pretesa divenuta inopponibile può tornare esigibile solo se il debitore rinuncia alla prescrizione e riconosce senza riserve la pretesa (almeno in parte), come pure che semplici trattative o offerte di transazione che non conducono a un’intesa non costituiscono un riconoscimento di debito successivo che possa essere considerato una rinuncia alla prescrizione, né fanno apparire abusiva la sua invocazione (DTF 113 II 264 consid. 2e).
Con il suo gravame, l’appellante non evidenzia comportamenti della controparte che possano essere costitutivi di un abuso di diritto. L’assicurazione, come visto, non aveva mai confermato un suo obbligo di pagamento, bensì aveva unicamente accettato di approfondire le richieste di AP 1. Come già rilevato dal primo giudice, la medesima neppure risulta averla mai dissuasa dall’intraprendere i passi necessari all’interruzione della prescrizione, ad esempio indicandole che riteneva superflua una sua dichiarazione di rinuncia, e anzi l’aveva più volte sottoscritta, dietro richiesta. Anche la semplice prosecuzione delle trattative dopo il subentro della prescrizione, o la comunicazione di P______ M______ di cui al doc. HH (e-mail 12 maggio 2020 in cui quest’ultimo si limitava a rispondere a un sollecito dell’avv. P______ dichiarando di essere in attesa di un riscontro da parte del perito assicurativo), non bastano per ammettere un suo comportamento abusivo. Tanto più che P______ M______ ha osservato, in sede testimoniale, che l’assicurazione si era accorta del subentro della prescrizione poco dopo tale scritto, e l’aveva comunicato all’avv. P______ (verbale del 22 febbraio 2024, p. 3-4, righe 100-103), ciò che non denota malafede.
19. Per tutti questi motivi, ne deriva che il dispositivo impugnato n. 1 resiste alle critiche contenute nell’appello e dev’essere confermato in questa sede.
20. L’appellante chiede subordinatamente, in caso di conferma della decisione di primo grado, la riforma del dispositivo pretorile n. 3 in materia di spese ripetibili. Visto l’appello incidentale della AP2 INCIDENTALE , che potrebbe mutare l’esito del giudizio del Pretore aggiunto, si giustifica esaminare dapprima tale gravame, e solo nel seguito le conseguenze a livello di spese.
Appello incidentale (inc. 12.2024.156)
21. Con il suo appello incidentale, la AP2 INCIDENTALE contesta il parziale accoglimento della petizione avversa nella misura di fr. 50'000.- oltre interessi (cfr. dispositivo pretorile n. 2) e di essere stata a tal riguardo acquiescente. Essa sottolinea di essersi limitata a non eccepire la prescrizione relativamente a tale importo, ma di non avere mai riconosciuto un obbligo di pagare tale somma. Peraltro, essa nel suo scritto doc. FF aveva unicamente riconosciuto alla controparte un indennizzo (per torto morale, spese funerarie e spese legali) pari a complessivi fr. 26'971.65, tenuto conto della grave concolpa della vittima. L’appellante incidentale rileva che il tema della quantificazione di queste poste di danno non è mai stato oggetto della presente vertenza, alla luce della sua limitazione al tema della prescrizione. In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui si volesse, per una questione di economia processuale, quantificare un indennizzo in favore dell’attrice già a questo stadio della lite, lo stesso dovrebbe ammontare unicamente all'importo riconosciuto con il suddetto scritto doc. FF, ovvero a fr. 26'971.65.
22. Con la risposta all’appello incidentale, AP 1 sostiene (per quanto è dato capire) che il dispositivo n. 2 dev’essere considerato impugnato già con il suo appello principale (di modo che l’appello incidentale neppure apparirebbe ammissibile, oltre a non essere sufficientemente motivato). Ella osserva nel seguito che la controparte, in relazione alla cifra di fr. 50'000.-, non solo non aveva eccepito la prescrizione, ma avrebbe pure riconosciuto l’importo e i relativi interessi e che esso non dovrebbe essere oggetto di istruttoria. Rileva però anche che l’importo a titolo di “torto morale e di indennizzo” dovrà essere oggetto di esame da parte del Pretore aggiunto “in caso di accoglimento dell’appello”. In ogni caso, chiede che l’appello incidentale sia respinto, per quanto ammissibile.
23. La posizione dell’appellante principale sul tema è alquanto confusa, ritenuto che dal suo gravame non si evince un’impugnazione del dispositivo n. 2. Ella neppure spiega dove, negli atti di prima sede, la AP2 INCIDENTALE avrebbe riconosciuto di doverle versare fr. 50'000.- oltre interessi. Sin da subito, ovvero ancor prima della presentazione della risposta, la procedura era stata limitata al tema della prescrizione (v. anche sopra consid. P e Q), sicché la convenuta si era espressa unicamente su questo tema, osservando che a suo modo di vedere solo l’importo di fr. 50'000.- non poteva ritenersi prescritto, senza tuttavia mai riconoscerlo come dovuto. La questione deve ancora essere affrontata, sia a livello di allegati scritti, che in ambito istruttorio. L’appello incidentale si rivela dunque fondato, e comporta l’annullamento del dispositivo n. 2 della decisione impugnata e il rinvio dell’incarto al primo giudice per la prosecuzione della procedura in relazione alla parte di pretesa attorea non prescritta (fr. 50'000.- oltre interessi).
Spese giudiziarie di primo grado
24. L’appellante principale chiede (subordinatamente) che le ripetibili poste a suo carico in prima sede siano ridotte da fr. 80'000.- a fr. 20'000.-. Ella premette che, a suo modo di vedere, il valore di causa sia di 2 milioni di franchi (tenuto conto della riduzione del 50% delle pretese per colpa grave), che conseguentemente, secondo l’art. 11 cpv. 1 RTar, l’importo massimo attribuibile a titolo di ripetibili sia di fr. 100'000.-, e che secondo l’art. 11 cpv. 5 RTar, le ripetibili sono fissate, entro i limiti stabiliti nei cpv. 1 e 2, secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio. Evidenzia poi che nel caso concreto la sentenza è stata emessa dopo la semplificazione della procedura, che lo scambio di allegati è stato limitato all'eccezione di prescrizione e che l'istruttoria è consistita in una sola udienza di audizione di testi. Pertanto, ella ritiene che, alla luce del lavoro effettivamente svolto, l'importo di fr. 80’000.- (corrispondente a 285 ore a fr. 280.-/ora) sia assolutamente sproporzionato. Le ripetibili dovrebbero piuttosto essere ridotte a fr. 20'000.-, somma che coprirebbe il dispendio per 65 ore di lavoro e le spese di fr. 250.- oltre IVA e sarebbe più che sufficiente (e finanche eccessivo) per la trattazione della pratica da parte di un avvocato diligente, e meglio per la redazione della risposta (15 pagine) e della duplica (11 pagine), per la preparazione e la partecipazione alle udienze del 15 novembre 2023 (durata 1 h e 10 minuti), del 18 gennaio 2024 (durata 3 h 10 minuti) e del 22 febbraio 2024 (durata 1 h 30 minuti), per i contatti con la cliente e per la procedura di conciliazione.
25. Sul tema del valore litigioso, l’appellante non si confronta con il giudizio impugnato ovvero non considera che, come già rilevato dal primo giudice, ella con le sue conclusioni scritte 26 aprile 2024 aveva aumentato la propria pretesa (inizialmente quantificata in almeno fr. 2’000'000.- oltre interessi) a fr. 4'008'790.85 ciò che di principio, secondo le tariffe di cui all’art. 11 RTar, corrisponde a un’indennità ripetibile minima di fr. 80'175.82. Occorre nondimeno rilevare che il Pretore aggiunto non ha fornito alcuna motivazione riguardo alla fissazione dell’importo di fr. 80'000.- per ripetibili, non è quindi dato sapere in che misura ha tenuto conto del fatto che la causa è stata limitata al tema dell’eccezione di prescrizione delle pretese azionate, ossia in che misura ha considerato i criteri esposti agli art. 11 cpv. 5 e 13 cpv. 1 RTar. Comunque sia, alla luce dell’esito del presente giudizio, e meglio dell’annullamento del dispositivo pretorile n. 2 e del rinvio dell’incarto alla Pretura per la continuazione della procedura in relazione alla parte di pretesa non prescritta di fr. 50'000.- oltre interessi (sicché la lite prende fine solo per l’importo eccedente), si giustifica di annullare anche il dispositivo n. 3 e di rinviare il giudizio sulle spese alla completa definizione della controversia, a dipendenza dei passi procedurali che saranno ancora necessari.
Conclusioni e spese giudiziarie di secondo grado
26. Per tutti i motivi suelencati, l’appello principale dev’essere respinto. Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 3'958'790.85 (fr. 4'008'790.85 – fr. 50'000.-), seguono la soccombenza di AP 1, che deve considerarsi integrale (art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG e opportunamente ridotte per tener conto del tema limitato della presente decisione, ammontano a fr. 15'000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 RTar e ridotte in applicazione dell’art. 13 RTar, onde meglio tener conto del dispendio di tempo richiesto alla parte appellata, sono pure quantificate in fr. 15’000.-.
27. L’appello incidentale dev’essere invece accolto, con riforma della decisione impugnata ai sensi dei considerandi che precedono. Il valore litigioso ammonta a fr. 50’000.-. Le spese processuali, fissate in fr. 3’000.- (art. 2, 7 e 13 LTG) e le ripetibili, quantificate pure in fr. 3’000.- (art. 13 RTar), sono a carico di AP 1.
28. La presente decisione ha natura finale per quanto riguarda le pretese attoree eccedenti i fr. 50'000.- oltre interessi. Per il resto, ha natura incidentale. Il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.- ai fini di un ricorso al Tribunale federale (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
I. L’appello principale 20 settembre 2024 di AP 1 (inc. 12.2024.126) è respinto.
II. Le spese processuali della procedura d’appello principale, pari a fr. 15'000.-, sono a carico di AP 1, che rifonderà a AP2 INCIDENTALE fr. 15’000.- per ripetibili di seconda sede.
III. L’appello incidentale 5 novembre 2024 di AP2 INCIDENTALE (inc. 12.2024.156) è accolto ai sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza, la decisione 22 agosto 2024 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformata:
1. Invariato.
2. Annullato.
3. Le spese giudiziarie relative alla presente decisione sono rinviate al giudizio finale.
4. Invariato.
§§ Di conseguenza, l’incarto è ritornato alla Pretura per la continuazione della procedura relativamente alla pretesa di fr. 50'000.- oltre interessi.
IV. Le spese processuali della procedura di appello incidentale, pari a complessivi fr. 3’000.-, sono a carico di AP 1, che rifonderà a AP2 INCIDENTALE fr. 3’000.- per ripetibili.
V. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).