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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti |
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cancelliera: |
Federspiel Peer |
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2021.2 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 25 gennaio 2021 da
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contro |
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con cui l’attore ha chiesto di condannare il convenuto al pagamento di fr. 36'376,67 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2020 a titolo di risarcimento del danno, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, per quanto ricevibile, con protesta delle spese giudiziarie e che il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto, in misura di fr. 22'304,45, oltre interessi al 5% dal 10 febbraio 2020, con spese processuali a carico dell’attore per 2/5 e del convenuto per 3/5, quest’ultimo tenuto a rifondere parziali ripetibili;
appellanti entrambe le parti:
il convenuto con atto di appello 27 novembre 2024 con cui chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, di porre le spese processuali interamente a carico dell’attore e condannare quest’ultimo a rifondergli fr. 3'450.- a titolo di indennità di inconvenienza; protestate le spese giudiziarie con la richiesta di condanna dell’attore al rifondergli fr. 1'450.- a titolo di indennità d’inconvenienza e fr. 50.- a titolo di spese necessarie (inc. 12.2024.168);
mentre l’attore, con risposta 10 febbraio 2025, propone di respingere l’appello con protesta di tasse, spese e ripetibili come da nota professionale allegata;
con replica spontanea 20 febbraio 2025 l’appellante ha riaffermato il proprio punto di vista contestando le argomentazioni della controparte (adeguando la richiesta di indennità d’inconvenienza a fr. 2'450.-); altrettanto ha fatto l’appellato con la duplica spontanea 13 marzo 2025;
l’attore con atto di appello 2 dicembre 2024 (inc. n. 12.2024.170) con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, di porre le spese processuali interamente a carico del convenuto e di condannare quest’ultimo a versargli fr. 25’192.73 a titolo di ripetibili, con protesta di tasse, spese e ripetibili della procedura di appello;
mentre il convenuto con risposta 6 febbraio 2025 postula l’integrale reiezione del gravame con protesta di spese e indennità di inconvenienza;
con replica spontanea 26 febbraio 2025 AP2 ha contestato la risposta e sostanzialmente ribadito le proprie argomentazioni; lo stesso ha fatto il AP1 con la duplica spontanea 3 marzo 2025;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. AP2 e
la moglie Sa______ S______ hanno acquistato da T______ M______ e R______
M______ la part. n. ___ (prato di mq 446) del AP1, ubicazione C______, per il
prezzo di fr. 80'000.-, sottoscrivendo in data 18 dicembre 2018 il relativo
contratto (rogito n. ____ del notaio D______ J______: v. doc. C1). Il medesimo
giorno AP2 e la moglie Sa______ S______ hanno acquistato da C______ T______
P______ la limitrofa part. n. ___ (prato di mq 1005) per il prezzo di fr.
140'000.-, sottoscrivendo il relativo contratto (rogito n. ____ del notaio
D______ J______: v. doc. C2). Sia le parti acquirenti che le parti venditrici
ritenevano che i fondi fossero situati in zona edificabile, questo sulla base
di informazioni assunte, direttamente o indirettamente come si vedrà in seguito,
presso il Servizio Centro Sud del settore edilizia privata del AP1 e più
precisamente presso il tecnico comunale di riferimento per la V______ M______.
B. Nei
primi mesi del 2019 è emerso che i fondi oggetto di compravendita non erano
situati in zona edificabile, bensì in zona agricola. La divergenza era dovuta al
mancato aggiornamento dei piani grafici e delle norme di piano regolatore, a
dipendenza di decisioni di natura pianificatoria del Consiglio di Stato, da
parte dell’allora Comune di Sa______ prima e in seguito, ossia dopo
l’aggregazione avvenuta nel 2017, da parte del AP1 (per quanto precede v. in
particolare doc. M e documenti richiamati dal AP1).
C. Considerata
l’esistenza di un errore essenziale (v. lettera 11 marzo 2019 del
rappresentante degli acquirenti alle parti venditrici: doc. D), in data 17
dicembre 2019 i predetti due contratti di compravendita sono stati annullati
con conseguente restituzione delle rispettive prestazioni (ossia reintestazione
della proprietà alle venditrici e restituzione del prezzo agli acquirenti)(v.
rogiti n. 2003 e 2004 del notaio P______ A______: doc. E1 ed E2).
D. In
data 24 giugno 2020 AP2 e Sa______ S______ hanno inoltrato un’istanza per
tentativo di conciliazione nei confronti del AP1 ritenendo quest’ultimo
responsabile ai sensi della Legge cantonale sulla responsabilità civile degli
enti pubblici e degli agenti pubblici (LResp, RL 166.100) del danno da loro
subito quantificato in fr. 36'376,67 oltre interessi al 5% del 1° gennaio 2020
(fr. 4'180,25 e fr. 5'126,20 relativi ai costi assunti per i contratti di
compravendita, fr. 13'460.- per spese e perdita di guadagno connesse alle
trasferte in Ticino, fr. 5'343,97 per spese legali di consulenza riferita alla
retrocessione dei fondi, fr. 1'528,75 e fr. 6'737,50 per le spese bancarie di
rimborso anticipato dei mutui concessi e degli interessi pagati).
Il tentativo di conciliazione è stato dichiarato fallito all’udienza indetta
per il giorno 26 ottobre 2020.
E. Con
petizione 25 gennaio 2021, inoltrata entro il termine per agire a seguito del
fallimento del tentativo di conciliazione, AP2, per sé nonché quale cessionario
del credito della moglie, ha chiesto la condanna del AP1 al pagamento di fr.
36'376,67 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2020. Come già nell’istanza per
il tentativo di conciliazione l’attore ha rimproverato al Comune
l’inadempimento dell’obbligo legale di aggiornamento del piano regolatore
comunale alla reale situazione di diritto, ciò che a suo avviso costituiva una
negligenza grave che aveva portato il funzionario del servizio edilizia privata
a fornire alle diverse parti coinvolte delle informazioni errate sull’edificabilità
dei fondi oggetto dei negozi giuridici sopra descritti. Da qui la
responsabilità dell’ente pubblico per i danni da lui subiti unitamente a sua
moglie.
Con risposta 12 aprile 2021 il AP1 ha chiesto di respingere la petizione per
quanto ricevibile. In buona sostanza il convenuto ha sostenuto che l’intera
situazione di cui si duole l’attore era stata causata dall’approssimazione e
dagli errori commessi da lui medesimo, dalle venditrici, dal notaio rogante,
dall’agenzia immobiliare e dalla banca che aveva concesso i finanziamenti
ipotecari. Ha contestato l’esistenza di norme che garantiscono il diritto
all’informazione e alla consulenza riguardo alle norme edilizie e
pianificatorie nonché l’applicazione degli art. 4 LST e 4 LPT, ha poi negato
l’esistenza delle condizioni stabilite dalla giurisprudenza per attribuirle una
responsabilità per le informazioni rilasciate dal suo funzionario il quale, a
prescindere dalla sua incompetenza a fornirle, non aveva mai ricevuto richieste
in via ufficiale dalle parti coinvolte.
In sede di replica (del 14 giugno 2021) e di duplica (del 31 agosto 2021) le
parti hanno ribadito e approfondito le loro rispettive tesi.
F. Esperita
una lunga e approfondita istruttoria l’attore e il convenuto hanno confermato
le loro contrapposte tesi e domande, entrambi con allegati conclusivi del 13
dicembre 2023.
G. Con sentenza
25 ottobre 2024 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione e di
conseguenza condannato il AP1 a risarcire a AP2 la somma di fr. 22'304,45 oltre
interessi al 5% dal 10 febbraio 2020. Le spese processuali di fr. 3'500.- sono
state poste a carico dell’attore per 2/5 e del convenuto per 3/5 con l’onere
per quest’ultimo di rifondere al primo fr. 1'090.- a titolo di ripetibili. In
sintesi, il primo giudice ha ritenuto: (i) che il mancato aggiornamento degli
elementi cartografici inseriti nel piano regolatore e il mancato controllo
della valenza di quelli utilizzati per fornire le informazioni al pubblico
costituivano un atto illecito ai sensi della LResp, con la conseguenza che le
obiezioni del convenuto, quali la competenza o meno del funzionario comunale a
rilasciare le informazioni, il fatto che il medesimo ignorasse l’utilizzo delle
informazioni fornite oppure l’assenza di richieste formali, non erano
pertinenti; (ii) che le mancanze del Comune erano la causa primaria dei danni patiti
dall’attore, mentre a quest’ultimo, al notaio rogante, alla società di
mediazione e alla banca che aveva concesso i crediti ipotecari non poteva
essere addebitata una concolpa; (iii) che la negligenza delle venditrici, quale
colpa di terze parti, non era tale da interrompere il nesso causale adeguato
tra l’omissione rimproverata al Comune e il danno. Per quanto attiene alle
posizioni di quest’ultimo sono state riconosciute integralmente quelle riferite
ai costi assunti per i contratti di compravendita e per le spese bancarie
legate allo scioglimento dei contratti di mutuo e agli interessi pagati, in
buona parte i costi per la retrocessione extragiudiziaria delle prestazioni
(fr. 4'016,70 a fronte di richiesti fr. 5'343,97), mentre sono state ammesse
solo in minima parte (fr. 715.- a fronte di rivendicati fr. 13'460.-) le spese
e la perdita di guadagno causate dalle trasferte in Ticino avveratesi inutili,
il tutto per l’importo complessivo di fr. 22'304,45.
H. Con
atto di appello 27 novembre 2024 il AP1 ha chiesto la riforma del primo
giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, di porre le spese
processuali a carico dell’attore e di condannare quest’ultimo a versargli fr.
3'450.- a titolo di indennità d’inconvenienza, con protesta di spese
processuali e di un’indennità d’inconvenienza di fr. 1'450.- per la seconda
sede di giudizio.
Con risposta 10 febbraio 2025 AP2 ha postulato l’integrale reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili di appello, queste ultime
quantificate in fr. 7'018,93 sulla base dell’allegata nota professionale.
Con replica 20 febbraio 2025 il AP1 ha contestato la risposta e confermato il
suo appello aumentando la richiesta di indennità d’inconvenienza a fr. 2'450.-.
Con duplica 13 marzo 2025 AP2 ha confermato la sua risposta e contestato le
precisazioni della replica.
I. Con atto di appello 2 dicembre 2024 AP2 ha chiesto la riforma del giudizio di prima sede nel senso di accogliere integralmente la petizione, di porre le spese processuali a carico del convenuto e di condannare quest’ultimo a versargli fr. 25192.73 a titolo di ripetibili, con protesta di tasse, spese e ripetibili della procedura di appello.
Con risposta 6 febbraio
2025 il AP1 ha postulato l’integrale reiezione del gravame con protesta di
spese e indennità di inconvenienza.
Con replica 26 febbraio 2025 AP2 ha contestato la risposta e confermato il suo
appello.
Con duplica 3 marzo 2025 il AP1 ha confermato la sua risposta e contestato le
precisazioni della replica.
E considerato
in diritto:
1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili
mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza, posto che
in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).
Nella fattispecie, il valore litigioso (fr. 36'376,60) supera la soglia testé
menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e
312 CPC). Nel caso concreto, l’appello 27 novembre 2024 del AP1 contro la sentenza
25 ottobre 2024, notificata il 28 ottobre
successivo (tracciamento dell'invio, agli atti), è tempestivo; come sono
tempestive la risposta di AP2 all’appello 10 febbraio 2025 (a fronte
dell’ordinanza assegno termine 3 gennaio 2025, recapitata il giorno 10 seguente)
nonché la replica e la duplica spontanee (allegati questi ultimi che non
sono tuttavia di principio idonei a completare o integrare l’appello o la
risposta all’appello, segnatamente a introdurre delle censure che non erano
state evocate in quei memoriali: cfr. DTF 142 III 413 consid. 2.2.4).
Parimenti tempestivo è l’appello 2 dicembre 2024 di AP2 contro la sentenza 25 ottobre 2024, notificata all’attore il 31 ottobre successivo (tracciamento dell'invio, agli
atti); come sono tempestive la risposta all’appello 6 febbraio 2025 (a fronte
dell’ordinanza di assegnazione del termine datata 3 gennaio 2025 e recapitata
il giorno 7 seguente) nonché la replica e la duplica spontanee.
Sull’appello del AP1 (inc. 12.2024.168)
2. Nella prima parte del suo
gravame il Comune censura il richiamo dell’inc. SE.2021.7 della medesima
Pretura, ammesso dal primo giudice al considerando 12 del giudizio in esame con
cui conferma la sua ordinanza 30 dicembre 2021 (dove ha ritenuto il richiamo
sufficientemente preciso, dopo aver premesso che in sede di replica la parte
attrice aveva puntualmente indicato in calce a ogni considerando le prove
richieste in relazione alle allegazioni ivi contenute). L’appellante ripropone
quanto già esposto in sede di conclusioni, ossia che il predetto richiamo è
generico, nonché inammissibile in ragione del fatto che si riferisce a
documenti e fatti non allegati tempestivamente dall’attore, in violazione degli
art. 55 e 229 CPC; rimprovera poi al Pretore aggiunto di aver ammesso una
domanda a mero scopo esplorativo, ossia priva di indicazioni riguardo ai
documenti richiamati, senza contare che la prova era stata richiesta
all’udienza del 27 settembre 2021 per cui qualsiasi elemento successivo non
poteva quindi essere utilizzato, già per il fatto che non era sorretto da una
corrispondente allegazione. L’insorgente nega poi che l’inc. SE.2021.7 rientri
nel novero dei fatti notori ai sensi dell’art. 151 CPC. Per concludere esso
considera le audizioni testimoniali dell’attore e delle venditrici
completamente inattendibili poiché influenzate dalla continua e prolungata
interazione tra gli avvocati e i testi medesimi.
La parte appellata
dal canto suo ritiene generica la censura appellatoria dal momento che non
precisa quali fatti dell’incarto richiamato il Pretore aggiunto avrebbe posto a
fondamento del giudizio ora in esame anche perché non ve ne sarebbero, se non
alcuni evocati ad abundantiam. La parte appellata ritiene poi la
contestazione pretestuosa vista la quasi identità tra la fattispecie dell’inc.
OR.2021.2 e quella dell’inc. SE.2021.7, senza omettere di evidenziare che il
Comune è in entrambe parte convenuta e ha prodotto con l’appello anche la
decisione pretorile, cresciuta in giudicato, di cui al secondo incarto citato.
A fronte della quasi identità tra le due cause ritiene poi illogica la
contestazione secondo cui i fatti di entrambe non sarebbero noti al giudice. Da
ultimo considera lesive dell’onere degli avvocati e dei testimoni stessi le
accuse di influenza illecita dei primi sui secondi.
Si tratta quindi di
esaminare se il Pretore aggiunto poteva validamente far capo a delle prove
risultanti dal (parallelo) procedimento di cui all’inc. SE.2021.7. La risposta
è affermativa come si dirà in appresso. Se quelle prove sono state apprezzate
correttamente (v. art. 157 CPC) sarà invece oggetto di esame a fronte delle contestazioni
dei considerandi in cui dette prove sono citate.
Il “richiamo” dell’inc. SE.2021.7 presenta degli aspetti particolari. Ritenuto
che gli interrogatori di R______ M______, T______ M______ e C______ T______
P______ (parti attrici in quella procedura), rispettivamente di AP2 (testimone
in quella medesima procedura) - ossia le uniche prove che possono eventualmente
avere una rilevanza per il presente giudizio - sono avvenuti il 17 ottobre 2022,
non è dato comprendere come possano rientrare nell’inc. OR.2021.2 a fronte del
richiamo deciso in data 30 dicembre 2021. Secondo logica un richiamo non può di
per sé comprendere fatti che non si sono ancora prodotti e al considerando 12
del giudizio impugnato il Pretore aggiunto nulla riferisce a tal proposito.
Neppure l’attore, qui appellato, informa su quando, rispettivamente come è
venuto a conoscenza degli sviluppi dell’inc. SE.2021.7 dopo il 30 dicembre 2021,
pur richiamando i citati interrogatori nelle sue conclusioni 13 dicembre 2023
(v. ad es. pt. 5 a pag. 6, pt. 6 a pag. 8, 9, 10, pt.7 a pag. 11, pt. 8 a pag.
12 e 13, pt. 9 a pag. 13, pt. 10 a pag. 14), tuttavia irritualmente in assenza
di un’istanza ex art. 229 CPC. Occorre invece considerare che il primo giudice
si è basato sulle risultanze dell’inc. SE.2021.7 in quanto a lui noto (v. art.
151 CPC). Giova precisare che sono fatti noti al giudice anche quelli che
coinvolgono terze parti ma rientrano nel medesimo contesto (v. STF 5D_164/2020
del 16 dicembre 2020, consid. 3.1), ciò che in concreto è pacifico trattandosi
di una causa introdotta dalle predette attrici che muovevano al AP1 il
rimprovero del mancato aggiornamento dei piani. L’opinione dell’appellante che
nega la facoltà del giudice di far capo all’inc. SE.2021.7 sulla base dell’art.
151 CPC è quindi errato, con l’aggiunta che non può dolersi di tale agire,
essendo parte in quel procedimento.
Il Comune ha allegato al suo appello la sentenza 25 ottobre 2024 del medesimo
Pretore aggiunto nell’inc. SE.2021.7, cresciuta in giudicato. Per quanto qui
rilevante si osserva che alle pagine 20, 21 e 22 di quel giudizio il Pretore
aggiunto riporta i medesimi estratti degli interrogatori di R______ M______,
T______ M______ e C______ T______ P______ trascritti alle pag. 10 e 11 del
giudizio qui in esame. Ne segue che le citate dichiarazioni sono ora note anche
a questa Camera e sul tema non occorre dilungarsi oltre.
Per concludere, alla luce di quanto precede che ci sia stato uno scambio di
informazioni tra avvocati è possibile (per non dire certo) ma dedurne
un’influenza illecita sui testimoni (rispettivamente parti) costituisce una
gratuita illazione che va stigmatizzata.
3. L’appellante
rimprovera al Pretore aggiunto di non aver separato la responsabilità per
quanto attiene alla compravendita della part. 876 RFD B______ – Sa______, da
quella per la compravendita della part. 875, ivi.
Per quanto attiene alla compravendita della part. 876 (oggetto del contratto di
cui al doc. C2) il Comune, richiamando quanto sostenuto in sede di risposta ma
a suo dire non considerato dal Pretore aggiunto, osserva, alla luce degli
interrogatori dei testi D______ C______ e C______ T______ P______, che quando
il primo ha ricevuto la richiesta di informazioni da parte di A______ C______
(B______ Sagl) ha ritenuto che si trattava sempre della realizzazione di un
posteggio per il quale si era interessata la proprietaria tempo prima, dato che
non era stata presentata una formale richiesta dei dati pianificatori in vista
di una compravendita; la citata richiesta non faceva cioè espresso riferimento
all’edificabilità del fondo in discussione.
Per quanto attiene invece alla compravendita della part. 875 (oggetto del
contratto di cui al doc. C1) il Comune osserva che il tecnico D______ C______
non è mai stato contattato da alcuna delle parti riguardo all’edificabilità del
mappale, che non ci sono stati contatti tra le venditrici T______ M______ e
R______ M______ e la B______ Sagl, che l’attore non aveva preso la sua decisione
basandosi sul doc. B bensì sui documenti elaborati da quella società (v. doc.
L5 pag. 22 seg.), che pure T______ M______ aveva dichiarato di non aver mai
visto il doc. B e di non ricordare se l’attore richiedeva un terreno
edificabile.
Entrambe le considerazioni sono prive di rilievo dal momento che l’appellante
non spiega quale parte del giudizio sarebbe errata qualora il primo giudice ne
avesse tenuto conto. Esso neppure spiega in che modo andrebbero separate le
responsabilità in relazione ai due contratti sottoscritti dall’attore
(unitamente alla moglie) quale acquirente.
In realtà il Pretore aggiunto ha dato riscontro ai suddetti fatti e alle
suddette considerazioni nell’esame della condizione dell’illiceità (v.
considerando 6, pag. 7 a partire dal secondo periodo), che sarà oggetto di
esame in seguito.
4. Il Pretore aggiunto ha
considerato che la responsabilità del Comune convenuto era già data per il solo
fatto di aver omesso di aggiornare le mappe del Comune di Sa______ mentre era
irrilevante sapere chi avesse rilasciato l’informazione e perché. A suo avviso
il AP1 era chiamato a rispondere a seguito della fusione del 2017 ancorché
l’errore alla sua origine era imputabile alle autorità del Comune di Sa______.
Il mancato aggiornamento degli elementi cartografici inseriti nel piano
regolatore e il mancato controllo di quelli utilizzati per fornire informazioni
al pubblico, conclude il primo giudice, costituisce un atto illecito ai sensi
della LResp.
A titolo abbondanziale il giudice di prime cure ha aggiunto: (i) che D______
C______, tecnico comunale di riferimento della V______ M______, era sicuramente
persona competente per rilasciare indicazioni relative ai mappali oggetto delle
compravendite; (ii) che il Comune non poteva trincerarsi dietro il fatto che la
domanda non era stata posta nell’ambito di una richiesta formale; (iii) che la
conoscenza o l’ignoranza sull’utilizzo delle informazioni trasmesse era
irrilevante, cioè poco importava il fatto che l’autorità fosse al corrente
dello scopo per cui l’informazione era stata richiesta; (iv) che comunque
dall’inc. richiamato SE.2021.7 risultava che il teste D______ C______ aveva
confermato di aver consegnato anche all’attore un estratto del piano delle zone
analogo a quello consegnato alla B______ I______; (v) che il mancato
adeguamento dei piani costituiva l’errore che aveva portato l’attore a
concludere i contratti di compravendita, sulla base della convinzione che si
trattasse di fondi situati in zona edificabile.
5. Il AP1, richiamata la
giurisprudenza in materia citata al considerando 3 del giudizio impugnato, si
duole avantutto del fatto che l’attore non aveva mai dimostrato che il Comune
si trovava in una posizione di garante nei suoi confronti, ciò che sarebbe
stato il caso solo qualora fosse stato richiesto un controllo ufficiale dei
dati pianificatori, fermo restando che la LPT e la LST tutelavano il
proprietari dei fondi ma non l’attore e che dette leggi non contengono
normative che impongono una sanzione per l’omissione dell’aggiornamento dei
piani. Il fatto che i piani regolatori siano pubblici, prosegue l’appellante,
non gli imporrebbe alcuna posizione di garante, senza contare che l’attore
aveva avuto un accesso parziale ai piani a seguito delle informazioni rilasciate
dal tecnico comunale alla B______ Sagl riguardo alla sola part. n. ___. Esso
contesta pure l’assunto pretorile secondo il quale sarebbe irrilevante sapere
chi ha rilasciato le informazioni siccome, a suo avviso, la sua responsabilità
andava vagliata in base ai criteri che fondano l’errore di un’informazione ai
sensi dell’art. 6 LResp e 9 della Costituzione federale.
L’appellante contesta poi le argomentazioni esposte dal primo giudice a titolo
abbondanziale: il tecnico D______ C______ non aveva poteri di rappresentanza
per vincolare il Comune né lo aveva mai preteso nei contatti con le parti,
aveva fornito una semplice informazione interlocutoria, da qui l’assenza di
validità delle informazioni trasmesse, senza contare che quelle ricevute e
rielaborate dalla B______ Sagl non portavano alcun timbro ufficiale; la
responsabilità dell’ente pubblico sussiste solo per la domanda effettivamente
posta, che nel caso concreto riguardava la fattibilità di realizzare un
posteggio sulla part. ___ ciò che escludeva qualsivoglia nesso causale tra
l’informazione e il danno; il riferimento a contatti diretti tra il tecnico
D______ C______ e l’attore, dedotti da un altro incarto, era proceduralmente
irrito; l’attore avrebbe dovuto dubitare di piani non ufficiali e richiedere formalmente
la dichiarazione dei dati pianificatori; il fatto che l’edificabilità dei fondi
era per l’attore una condizione essenziale per il loro acquisto viene desunto
da quanto dichiarato dall’attore in un altro incarto (SE.2017.7), sul quale il
primo giudice si sarebbe fondato in violazione degli art. 55 e 229 CPC; inoltre
mancherebbero al riguardo qualsiasi conferma delle venditrici, la prova
dell’esistenza di un errore essenziale e una garanzia dell’edificabilità.
6. Il Pretore aggiunto ha considerato che
il fondamento dell’illiceità era dato dal mancato aggiornamento del piano
regolatore dell’allora Comune di S______’A______ da parte del AP1, che
costituisce un’omissione, e non nel rilascio di informazioni errate, che
costituisce solo la conseguenza di “un errore commesso a monte” (v.
sentenza impugnata, pag. 6 i.f., considerando 6).
Il primo giudice ha quindi ritenuto realizzate le condizioni per riconoscere
illecita la predetta omissione, in applicazione della giurisprudenza citata al
considerando 3 del suo giudizio. L’appellante contesta dal canto suo
l’esistenza di queste condizioni, come sopra esposto, in ragione del fatto che
la LPT e la LST tutelerebbero i proprietari dei fondi ma non l’attore e che
dette leggi non contengono normative che impongono una sanzione per l’omissione
dell’aggiornamento dei piani e che quindi nei confronti dell’attore non esiste
una posizione di garante. A torto.
In fatto si osserva che il mancato aggiornamento del piano regolatore è
pacifico: nel piano delle zone del Comune di Sa______ gennaio 2000, oggetto di
richiamo dal AP1, le part. 875 e 876 figurano in zona edificabile (il primo
praticamente integralmente, il secondo in misura superiore alla metà della sua
superficie), ma il Consiglio di Stato, con risoluzione n. 4628 del 1° ottobre
2002 (pure oggetto del citato richiamo), non approvava in via definitiva
l’inserimento di quei mappali (e di altri) nella zona edificabile. Il predetto
piano delle zone, e con esso il piano regolatore, non è però stato aggiornato
fino al 2019. Ciò risulta da un lato dai doc. B (del 12 aprile 2018) e L5 (pag.
24 seg.), ove i piani ivi contenuti sono appunto la copia di quello originario contenente
l’errore, d’altro lato dal doc. M (del 14 marzo 2019, ove viene fatto riferimento
al mancato aggiornamento) e dall’interrogatorio del teste D______ C______: “Il
piano regolatore e le NAPR sono state aggiornate subito dopo aver scoperto
l’errore; ciò è avvenuto nel 2019 dopo il doc. M.” (v. verbale udienza 23
marzo 2022, pag. 13 i.f.). Va poi sottolineato che mai il Comune ha dimostrato
di aver aggiornato il piano in discussione prima del 2019, la sua difesa
incentrandosi d’altronde su altri aspetti.
In diritto il Comune omette di considerare che l’omissione è illecita non solo
se esiste una disposizione che la sanziona ma anche in virtù di una
disposizione che impone di prendere le misure tralasciate (v. IICCA 12.2018.73
del 12 novembre 2019, consid. 6.3 con rinvio alla giurisprudenza federale, v.
anche DTF 144 I 318, consid. 5.5 a pag. 328). Giova precisare che detta
disposizione può derivare dal diritto materiale come dal diritto non scritto
(v. DTF 115 II 15, consid. 3c a pag. 20). L’omissione è parimenti illecita
qualora l’ordine giuridico imponeva a una persona (o un ente privato o
pubblico) un dovere di agire per evitare il sopraggiungere di un danno (v.
Werro, La responsabilté civile, Berna 2005, n. 189 a pag. 49).
Ora, l’art. 21 cpv. 1 LPT (Legge federale sulla pianificazione del territorio,
RS 700) prescrive che i piani di utilizzazione (piani regolatori) vincolano
ognuno. Questo concetto è ripreso dall’art. 32 LST (Legge cantonale sullo
sviluppo territoriale, RL 701.100) secondo il quale il piano regolatore ha
durata indeterminata ed è vincolante per ognuno. È quindi evidente che un piano
regolatore può essere vincolante unicamente se aggiornato. L’obbligo di
disporre di un piano regolatore aggiornato incombe al comune. È infatti solo su
un documento aggiornato che il medesimo può adottare in modo valido, e a sua
volta vincolante, le decisioni che gli competono riguardanti l’edificabilità
dei fondi (p. es. rilascio di permessi di costruzione), rispettivamente la non
edificabilità dei medesimi (p. es. negazione dei citati permessi). Riprendendo
la giurisprudenza e la dottrina sopra indicate, anche in base a un diritto non
scritto, rispettivamente in base all’ordine giuridico, al AP1 incombeva il
dovere di adottare le misure omesse, ossia l’aggiornamento dei piani. Il
riferimento alla LPT e alla LST contenuto nella citata sentenza di questa Camera,
contestato dall’appellante, va quindi inteso e precisato come qui esposto.
Quanto alla posizione di garante essa può derivare da norme giuridiche scritte
ma anche non scritte, rispettivamente dai principi generali del diritto (v. DTF
116 Ib 367, consid. 4c pag. 374). Costituisce senza dubbio una norma giuridica
non scritta e in paritempo un principio generale del diritto che il comune si
trova in una posizione di garante per quanto attiene al suo obbligo di mettere
a disposizione di ogni cittadino i documenti aggiornati che per loro natura e
per legge sono vincolanti. Da ciò deriva che il comune è il garante della
corretta tenuta e quindi del corretto aggiornamento dei piani regolatori.
Questa posizione di garante è data nei confronti di ognuno ritenuto appunto che
ognuno è vincolato dai piani regolatori (v. sopra) e non dei soli proprietari,
come erroneamente ritiene il Comune appellante: sarebbe d’altronde illogico
sostenere che il piano regolatore vincola i proprietari ma non qualsiasi
persona che vi fa affidamento.
In virtù di quanto precede è a giusta ragione che il Pretore aggiunto ha
considerato che il mancato aggiornamento degli elementi cartografici (nonché
delle norme) del piano regolatore dell’allora Comune di Sa______, da parte del
AP1, costituisce un atto illecito.
Per
completezza si può aggiungere quanto segue.
Il Pretore aggiunto ha spiegato che l’illiceità consiste nell’omissione del
mancato aggiornamento dei piani e non nell’errata informazione fornita dal
funzionario (che costituisce una conseguenza dell’illecito). Non si è quindi
direttamente confrontati con un funzionario che rilascia, per proprio errore,
un’informazione errata, ha precisato il primo giudice. Non entra quindi in
considerazione l’applicazione dell’art. 6 LResp, come erroneamente ritiene il
Comune, e quindi l’applicazione del principio della buona fede fondato
sull’art. 9 Cost. fed. e della relativa giurisprudenza (v. sentenza impugnata
considerando 3 in fine, v. anche DTF 150 I 1 consid. 4.1, 148 II 233 consid.
5.5.1, STF 2C_487/2014 del 18 luglio 2016, consid. 2.2, quest’ultima citata dall’appellante,
v. appello, pag. 11, ad 7). Le censure dell’appellante riferite alle ulteriori
motivazioni del Pretore aggiunto non hanno quindi da essere esaminate, da un
lato poiché dette motivazioni sono state esposte “a mero titolo
abbondanziale”, ossia per dare riscontro ad argomenti sollevati dal Comune
in prima sede ma senza nulla aggiungere sul tema dell’illiceità per omissione,
già esaustivamente trattato in precedenza, d’altro lato poiché dette censure si
riferiscono in realtà al tema della buona fede (e non a quello dell’omissione).
Così è per la competenza del tecnico D______ C______ a fornire informazioni
(peraltro pacifica alla luce di quanto dal medesimo dichiarato: v. verbale
udienza 23 marzo 2022, pag. 14, ultimo paragrafo), l’assenza di una domanda
formale sull’azzonamento dei fondi (che si sarebbe risolta nel rilascio delle
informazioni errate di cui il Comune disponeva nel 2018), la conoscenza o meno
del funzionario sull’utilizzo delle informazioni fornite: tutti aspetti che
nulla hanno a che vedere con l’illiceità per omissione mentre riguardano come
già detto quello della buona fede che non dev’essere esaminato.
Per concludere, il fatto che per l’attore l’edificabilità dei fondi era una
condizione per il loro acquisto non riguarda il tema dell’illiceità per
omissione ma eventualmente quello della causalità con i danni patiti (di cui si
dirà in seguito). In ogni modo quella condizione emerge chiaramente dall’interrogatorio
dell’attore in questa causa (v. verbale udienza 7 dicembre 2022, pag. 32, primo
paragrafo) e quindi il rimprovero al primo giudice di essersi fondato solo su
elementi che emergono da un altro incarto è pure errato. L’appellante poi non
spiega per quale ragione occorrerebbe una conferma al riguardo da parte delle
venditrici e comunque sia se per le parti l’edificabilità dei fondi fosse stato
un elemento indifferente non si capirebbe per quale ragione i contratti sono
stati poi annullati.
7. In
virtù di quanto esposto ai considerandi che precedono, e come visto
dell’esistenza di un’omissione perdurata fino al 2019 (v. nuovamente doc. M e
interrogatorio teste D______ C______, verbale udienza 23 marzo 2022, pag. 13
i.f.), le considerazioni dell’appellante sull’asserita perenzione/prescrizione
della pretesa attorea sulla base dell’art. 25 LResp (v. appello, pag. 4 i.f.)
sono manifestamente infondate.
8. Riguardo
al tema della causalità il Pretore aggiunto, al considerando 8, ha ritenuto che
il mancato aggiornamento dei piani costituiva la causa primaria del danno e che
non erano ravvisabili concolpe degli acquirenti o del loro istituto bancario,
del notaio o della società di mediazione immobiliare.
9. L’appellante sostiene dal canto suo l’inesistenza di un nesso causale e adeguato tra l’informazione richiesta, la risposta ricevuta e l’asserito danno derivato dalle operazioni di compravendita, ritenuto altresì che nessuno avrebbe acquistato un fondo senza richiedere il formulario sui dati pianificatori soprattutto a fronte di terreni con un valore di stima di fr. 40.-, rispettivamente fr. 100.-. Esso ritiene poi che la grave negligenza della Banca R______, che non aveva chiesto il formulario sui dati pianificatori, accontentandosi delle informazioni fornite dall’attore con l’inoltro del prospetto della B______ Sagl, non aveva verificato e controllato la valutazione e la gestione dei crediti concessi violando le proprie direttive interne, interrompa il nesso di causalità con conseguente responsabilità della banca medesima per il danno in ragione del 99,9 %.
10. Il
primo giudice ha illustrato i criteri che fondano il concetto della causalità
(naturale e adeguata) ed ha pure ricordato che la colpa di un terzo non libera
di principio l’autore del danno dalla sua responsabilità a meno che questa
colpa non sia talmente importante da imporsi quale unica causa del danno (v.
giudizio impugnato, consid. 4 i.f. con la giurisprudenza citata del Tribunale
federale; v. anche Werro/Perritaz
in: Commentaire romand, Code des obligations I, 3a ed., n. 48 ad
art. 41 CO). Su quest’ultimo aspetto giova aggiungere che l’onere della prova
inerente all’esistenza di fatti che interrompono il nesso causale adeguato
grava sul responsabile del danno (v. Walter
in: Berner Kommentar, Band I, 1. Abteilung, Einleitung, Art. 1 - 9 ZGB, Berna
2012, n. 528 ad art. 8 ZGB; Werro/Perittaz,
op. cit., n. 49 ad art. 41).
L’appellante, per contestare il nesso di causalità, insiste a torto - per i
motivi sopra indicati - nel ritenere che la responsabilità dell’ente pubblico
può sorgere solo rispetto alla domanda posta e alla risposta fornita. Ne segue
che esso neppure si confronta con l’assunto pretorile secondo il quale il
mancato aggiornamento e la mancata verifica dei piani costituiscono la causa
primaria del danno. Va ricordato che in presenza di omissione (alla base
dell’illiceità) tra questa e il danno sorge un nesso di causalità (naturale) ipotetica
(v. Werro/Perittaz, op. cit., n.
41 ad art. 41 CO). Il primo giudice ha poi fatto un corretto uso del potere di
apprezzamento che gli compete nell’accertamento del nesso di causalità adeguata
(v. Hrubesch-Millauer in: Berner
Kommentar, Band I, 1. Abteilung, Einleitung, Art. 1 - 9 ZGB, Berna 2012, n. 266
e 267 ad art. 4 ZGB): secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della
vita, la situazione creatasi con l’accertata omissione era tale da generare le
conseguenze che si sono prodotte, ossia la conclusione di contratti di
compravendita basati sull’errata convinzione che i terreni fossero edificabili.
Il Comune neppure si esprime sulle considerazioni del primo giudice che ha escluso
una concolpa in capo all’attore, al notaio e alla società di mediazione
immobiliare, limitandosi a sostenere che nessuno avrebbe acquistato o venduto
un fondo senza richiedere il formulario sui dati pianificatori e visto l’esiguo
valore di stima dei fondi, ciò che nelle concrete circostanze, oltre che errato
(v. sopra consid. 6), è inidoneo a sovvertire la conclusione pretorile.
La tesi della responsabilità primaria (in ragione del 99,9%) della banca, con
conseguenze interruzione del nesso causale naturale e adeguato a carico del
Comune, è irricevibile: da un lato poiché l’appellante non contesta l’assunto
pretorile secondo cui anche qualora l’istituto bancario si fosse informato
presso il Comune avrebbe ricevuto anch’esso conferma dell’edificabilità dei
fondi, d’altro lato poiché esso, con le sue considerazioni sulle asserite
mancanze della banca, peraltro generiche e poco comprensibili, non dimostra
lontanamente che il comportamento di questa è tale da relegare in secondo piano
e da rendere insignificante la propria colpa, con conseguente rottura del nesso
di causalità adeguata.
11. Il
primo giudice al considerando 9 del suo giudizio ha esaminato la posizione
delle venditrici dal profilo della colpa del terzo, sulla base delle
dichiarazioni da esse rese anche nell’inc. SE.2021.7 nonché sulla base dei
documenti richiamati dal AP1 riguardanti la procedura di approvazione del piano
regolatore dell’allora comune di Sa______, per concludere che il loro agire
superficiale poteva essere posto solo marginalmente in relazione causale con il
danno subito dall’attore, di modo che non era tale da sovrastare l’errore ben
più grave commesso dal convenuto e quindi da interrompere il nesso causale tra
l’illecita omissione e il danno. La gravità dell’errore del Comune, ha concluso
il Pretore aggiunto, non appariva meno grave a causa dell’agire delle
venditrici, quest’ultimo non costituendo un fattore di aggravamento del danno
subito dall’attore.
12. Il
Comune contesta la conclusione cui è giunto il primo giudice sul tema della
colpa delle venditrici avantutto poiché avrebbe dovuto considerare che l’attore
doveva rispondere per l’agire delle venditrici quali sue partner contrattuali,
rispettivamente ausiliarie. In maniera arbitraria e priva di logica il Pretore
aggiunto avrebbe minimizzato la gravità dell’agire delle venditrici considerando
pertanto a torto che la colpa del Comune sarebbe ben più grave e determinante.
L’appellante rimprovera poi al primo giudice di aver ignorato la sua sentenza
nell’inc. SE.2021.7, pure datata 25 ottobre 2024, in cui aveva riconosciuto una
concolpa delle venditrici riducendo il danno da queste preteso della metà (v.
consid. 4.3, pag. 23 in alto); nel presente caso alle venditrici, che senza
verifica hanno venduto fondi con un valore di stima estremamente basso,
andrebbe attribuita una responsabilità del 99,9% ma almeno del 50% poiché il
loro comportamento superficiale è stato determinante. L’errore sarebbe in fatti
emerso se le venditrici avessero proceduto alle verifiche necessarie, basilari
ed esigibili, conclude il Comune.
13.
Occorre avantutto osservare che a giusta ragione l’appellato
nella sua risposta evidenzia il comportamento contraddittorio dell’appellante (e
dunque contrario al principio della buona fede processuale, v. STF STF
4A_260/2008, 17 novembre 2008, consid. 3.1; v. anche Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC), IIIa ed., Vol. 1, n. 30 ad art.
52) che da un lato critica il Pretore aggiunto per aver fatto capo agli
interrogatori delle venditrici nell’inc. SE.2021.7 per poi fondarsi sui
medesimi interrogatori, oltre che sulla sentenza che le concerne, per sostenere
una loro responsabilità praticamente esclusiva. Pure a ragione l’appellato
evidenzia che il Comune non tiene conto del ruolo diverso delle venditrici
nelle due procedure, ossia confonde il concetto di concolpa del danneggiato (valido
per l’inc. SE.2021.7) con quello di colpa del terzo (applicabile al caso in
esame, v. ultra). Quindi è a ragione, e non a torto come preteso
dall’appellante, che il primo giudice non ha applicato le conclusioni del suo
giudizio nell’inc. SE.2021.7 al caso qui in esame.
Va aggiunto che a tratti non è dato comprendere se il Comune invoca, per sorreggere
l’interruzione del nesso causale adeguato, la colpa del leso (ossia AP2) oppure
la colpa di terzi (le venditrici), in particolare laddove pretende, peraltro a
torto, che le seconde sarebbero ausiliarie del primo.
In ogni modo, per motivare una responsabilità maggiore e finanche determinante
delle venditrici, l’appellante afferma che il danno avrebbe origine
nell’assenza delle verifiche che le stesse avrebbero dovuto effettuare già solo
partendo dalla conoscenza dei valori di stima molto bassi, per concludere che “Non
bastava infatti l’eventuale informazione errata del Comune a causare il danno”
(v. appello pag. 16, secondo periodo). Ora, già si è detto che la colpa del
terzo non libera di principio l’autore del danno dalla sua responsabilità, a
meno che quella colpa non sia talmente importante da imporsi quale unica causa
del danno (v. sopra consid. 10). Il primo giudice, dopo un’attenta analisi di
interrogatori e documenti richiamati, sulla base del suo potere di
apprezzamento ha considerato che la colpa del Comune era preminente rispetto a
quella delle venditrici quale causa del danno. Nella misura in cui l’appellante
si limita in definitiva a contrapporre la sua opinione contraria l’appello
andrebbe dichiarato irricevibile per difetto di motivazione (art. 311 CPC). La
conclusione del Pretore aggiunto è in ogni modo corretta. Come emerge dai
considerandi che precedono il danno (le cui posizioni saranno esaminate in
seguito) ha la sua origine negli errori contenuti nei piani e nelle norme del
piano regolatore dell’allora Comune di Sa______, errori che il AP1 non ha
rilevato dopo la fusione e ciò fino al 2019. La negligenza e la superficialità
delle venditrici che, giova ripeterlo, nella procedura in esame sono dei terzi,
risulta evidente alla luce di quanto esposto alle pag. 10, 11 e 12 del giudizio
impugnato. Il Pretore aggiunto, come detto, ha giustamente concluso che questa
negligenza e questa superficialità non erano sicuramente tali, se confrontate
all’errore del Comune, da imporsi quale unica causa del danno mentre pretendere
il contrario è decisamente fuori luogo. E comunque sia il Comune nemmeno tenta
di spiegare per quale motivo, sulla base dei principi che reggono la causalità
adeguata, l’errore commesso da un ente pubblico consistente nell’omettere
l’aggiornamento di piani destinati al pubblico sarebbe in definitiva
trascurabile a fronte di verifiche che le venditrici avrebbero potuto
intraprendere.
14. Accertato quanto precede, si tratta ora di esaminare - vagliando le censure sollevate dal Comune - la correttezza delle diverse posizioni di danno componenti l’importo rivendicato che sono state ammesse dal Pretore aggiunto (sentenza cit., pag. 13 segg.).
14.1. Per quanto attiene ai “costi notarili e di archivio” di cui ai doc. G1 (pari a fr. 4'180.25) e G2 (pari a fr. 5'126.25), il Comune ritiene che gli stessi non siano stati “correttamente documentati” e che le posizioni di danno indicate nelle distinte non siano state “adeguatamente dimostrate e giustificate”; a detta dello stesso, gli importi ivi riportati sarebbero inoltre “eccessivi” e “non dovuti” (appello, pag. 16 seg.). A prescindere dall’effettiva ricevibilità della doglianza - su cui sussistono seri dubbi non confrontandosi l’appellante in maniera puntuale con la motivazione pretorile e non spiegando nel dettaglio perché le poste in esame non sarebbero giustificate (art. 310 e 311 CPC) - la stessa si rivela infondata pure nel merito. Come emerge dall’incarto, infatti, tutti i costi in esame sono manifestamente correlati all’allestimento dei contratti di compravendita e alla successiva iscrizione dei trapassi di proprietà dei fondi ___ RFD e ___ RFD di Bellinzona. L’attività svolta dal notaio D______ J______ oltre ad essere comprovata dalla documentazione annessa alle due distinte in parola è stata da questi confermata in sede di audizione testimoniale (verbale udienza 23 maggio 2022, pag. 18), deposizione della cui veridicità non vi è invero motivo di dubitare. Ciò detto gli importi indicati nelle sue parcelle notarili di data 25 febbraio 2019 (plico doc. G1 e G2) sono perfettamente in linea con quelle usualmente emesse per prestazioni simili.
14.2. Il Comune ha parimenti criticato il riconoscimento dei costi legali preprocessuali per la retrocessione extragiudiziaria delle prestazioni (doc. G3), contestandone la necessità e l’adeguatezza e sostenendo che la questione era chiara e semplice” tanto che “l’intervento di un legale era superfluo” (appello, pag. 17 seg.).
Dottrina e giurisprudenza riconoscono il principio secondo cui le spese connesse all’intervento di un legale prima dell’apertura di un processo civile e non comprese nelle ripetibili, cioè quelle indispensabili causate dal processo e un’adeguata indennità per gli onorari di patrocinio, costituiscono una posizione di danno risarcibile, sempre che sia provata la necessità di un tale intervento sia in relazione alla situazione personale sia in relazione alla natura del patrocinio, che, a sua volta, deve essere necessario, utile e appropriato (DTF 131 II 121 consid. 2.1.; 117 II 101 consid. 6.a.; STF 4A_84/2016 del 5 settembre 2016 consid. 4; STF 4C.288/2002 del 12 febbraio 2003).
Nel concreto caso è necessario ribadire, in primis, che la scelta dell’attore di seguire la via extragiudiziale non presta il fianco a critiche, poiché la via giudiziaria, infatti, avrebbe comportato costi maggiori. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la problematica in esame non può essere qualificata di bagatella o pacifica - tant’è che la sussistenza di un errore essenziale è stato riconosciuto dalle venditrici solo alla vigilia dell’avvio di un procedimento giudiziario - e l’intervento di un patrocinatore legale deve essere riconosciuto come necessario e va pertanto indennizzato.
Per quanto attiene alla quantificazione del dispendio orario e, di riflesso, dei costi, il Comune si limita, anche in questo caso, a una contestazione generica e d’insieme omettendo di indicare nel dettaglio quali poste della distinta “prestazioni e spese” di cui al doc. G3 sarebbero inutili o sproporzionate, ciò che comporta l’inammissibilità della censura (art. 310 e 311 CPC). Ad ogni modo, nello specifico, il riconoscimento ad opera del Pretore aggiunto di complessive 12.11 ore di lavoro pare adeguato alla complessità della fattispecie in esame e merita di venir confermato.
Relativamente alla tariffa oraria in concreto applicabile e alla determinazione delle spese si rinvia a quanto verrà esposto nel prosieguo in merito alle contestazioni sollevate da AP2 su queste tematiche (consid. 18).
14.3. L’appellante prosegue contestando il riconoscimento degli interessi di fr. 1'528.75 e la penale per l’interruzione anticipata del mutuo di fr. 6'737.50 in quanto - a dire dello stesso - “l’attore e sua moglie avrebbero dovuto chiedere l’accertamento giudiziale della nullità degli atti pubblici e contratti firmati” (appello, pag. 18). La censura si rivela infondata. Diversamente da quanto sembra credere il ricorrente, un’eventuale azione legale avverso le venditrici rispettivamente avverso la Banca R______ non avrebbe “evitato costi, spese notarili, interessi e penali” ma anzi causato oneri paragonabili se non maggiori. Anche queste poste di danno - chiaramente connesse all’errore commesso dal Comune - vanno quindi confermate e la doglianza respinta.
14.4. Il Comune critica quindi il riconoscimento a favore di AP2 delle spese di trasferta per un importo complessivo pari a fr. 715.- - corrispondenti al costo di 5 biglietti del treno (andata e ritorno) per la tratta O______ - B______ con l’abbonamento metà prezzo per l’attore e di una trasferta a tariffa piena per la moglie Sa______ S______ (sentenza cit., pag. 14) - giudicandole non comprovate e comunque eccessive. La contestazione si rivela parzialmente fondata.
Per quanto attiene alle cinque trasferte riconosciute dal Pretore aggiunto a favore di AP2 (sentenza cit., pag. 14) va, infatti, rimarcato che solo quattro di esse hanno trovato dei riscontri certi negli accertamenti istruttori e sono in relazione manifesta con l’errore commesso dal Comune, e precisamente: la trasferta del 9 ottobre 2018 quando vi è stato l’incontro tra AP2, la mediatrice immobiliare e le venditrici (doc. L3), la trasferta del 18 dicembre 2018 in occasione della quale sono stati sottoscritti i rogiti di compravendita immobiliare presso lo Studio del notaio avv. D______ J______ (doc. C1 e C2), quella del 29 gennaio 2019 in cui AP2 si è dovuto recare preso lo Studio del precitato notaio per firmare due atti notarili (doc. L4) e da ultimo quella del 17 dicembre 2019 in cui vi è stata la sottoscrizione dei rogiti di retrocessione immobiliare presso lo Studio del notaio avv. P______ A______ (doc. E 1 e E2).
Lo stesso non può invece dirsi per la trasferta del 16 ottobre 2018 nel corso della quale AP2 si sarebbe “recato sul posto per la posa dei profili” (verbale interrogatorio di AP2, udienza 7 dicembre 2022, pag. 33). A prescindere dall’effettivo svolgimento di questo viaggio, di cui non vi è invero alcun riscontro oggettivo e che emerge unicamente dalle dichiarazioni dell’acquirente medesimo, lo stesso non pare neppure in relazione causale e adeguata con l’errore del Comune. Il desiderio dell’attore di posare alcune antenne telescopiche sui fondi in oggetto - e questo ancora prima della formalizzazione dei contratti di compravendita - non può infatti essere ritenuto tale. Pertanto, i costi di questa trasferta non possono essere conteggiati tra le poste di danno; su questo punto la censura appellatoria è fondata.
Neppure può essere riconosciuto il costo della trasferta di data 18 dicembre 2018 (asseritamente) effettuata da Sa______ S______. Questo viaggio, oltre a non essere stato debitamente documentato, non era in ogni caso neppure necessario. Dai doc. C 1 e C2 si evince infatti che AP2 ha sottoscritto i due rogiti di compravendita sia “per sé” che “quale rappresentante della moglie”, l’intervento della stessa in quel frangente era pertanto superfluo. Ciò detto, pare quantomeno singolare che - stando a quanto preteso dall’attore - ella abbia presenziato alla sottoscrizione degli atti pubblici ma non li abbia firmati personalmente, circostanza che fa sorgere più di un dubbio sulla sua effettiva presenza.
Ne discende pertanto che a favore di AP2 va riconosciuto il rimborso (unicamente) di 4 trasferte (andata e ritorno) tra O______ e B______. Contrariamente a quanto ammesso dal Pretore aggiunto, non andrà però conteggiato (solo) il prezzo del biglietto del treno acquistabile con l’abbonamento metà prezzo bensì il biglietto a prezzo intero, per un importo complessivo di fr. 600.- (fr. 150.- x 4). Il principio di riduzione del danno - a cui si rifà (erroneamente) il giudice di prima sede (sentenza cit., pag. 14) - può trovare applicazione, infatti, solo a partire da quando il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e pertanto, nello specifico, solo dopo che AP2 si è reso conto che i terreni acquistati non si trovavano in zona edificabile. Detto principio potrebbe pertanto entrare in linea di conto unicamente per la trasferta del 17 dicembre 2019; nello specifico, pretendere l’acquisto dell’abbonamento metà prezzo per questo unico viaggio si rivelerebbe però eccessivo oltre che antieconomico. Con motivazioni analoghe va rigettata pure la tesi della ricorrente secondo cui - sempre in forza del già citato principio di riduzione del danno, come detto non applicabile - a AP2 andrebbe riconosciuto unicamente il costo delle carte giornaliere FFS di fr. 40.- (appello, pag. 20).
La contestazione del Comune deve pertanto essere parzialmente accolta e l’importo per le spese di trasferta riconosciuto a AP2 ridotto a fr. 600.- (in luogo dei fr. 715.- ammessi dal Pretore aggiunto; cfr. sentenza cit. pag. 14 i.f.).
15. In conclusione, considerata la sostanziale reiezione dell’appello inoltrato dal AP1 - accolto in misura di (unicamente) fr. 115.- a fronte di una richiesta di fr. 22'304.45 - questi è da ritenersi integralmente soccombente con conseguente addebito delle relative spese e ripetibili di secondo grado (art. 106 CPC). Considerata la difficoltà della vertenza, le sue specificità e il presumibile dispendio di tempo necessario al suo disbrigo, preso atto inoltre della nota d’onorario di data 10 febbraio 2025, si giustifica di determinare le ripetibili riferendosi alle aliquote più alte previste dall’art. 11 RTar per cause, come quella qui a giudizio, con un valore compreso tra fr. fr. 20'000 e fr. 50'000.-. In concreto, ciò comporta l’applicazione di un’aliquota del 20% del valore litigioso secondo l’art. 11 cpv. 1. L’importo così ottenuto va poi ridotto al 60% secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. a RTar. Ne discende un’indennità per ripetibili di fr. 2'676.- a cui si aggiungono le spese (art. 6 cpv. 1 RTar) e l’IVA (art. 14 RTar) per una cifra complessiva di fr. 3’200.- (arrotondati).
Riguardo alla quantificazione e alla ripartizione delle spese giudiziarie di prima sede, si rinvia a quanto verrà esposto in seguito contestualmente all’evasione dell’appello di AP2 (consid. 21.1 e 21.2).
Sull’appello di AP2 (inc. 12.2024.170)
16. Con il proprio gravame AP2 censura, essenzialmente, “il mancato pieno riconoscimento” ad opera del Pretore aggiunto “delle spese legali preprocessuali” quantificate in complessivi fr. 5'343.97, “il non riconoscimento dell’importo di fr. 150.- pari al costo delle aste telescopiche (i “profili”)” e “il mancato pieno riconoscimento delle spese e perdite di guadagno causate dalle diverse inutili trasferte in Ticino e altre attività” per complessivi fr. 13'460.-. Nel contempo, il ricorrente si duole della mancata assegnazione di “congrue / eque ripetibili” in suo favore che avrebbero dovuto essere determinate tenendo conto della nota professionale doc. O che quantificava le stesse in fr. 25'192.73 (appello, pag. 9).
La parte appellata dal canto suo ritiene, sostanzialmente, che queste pretese siano sproporzionate, non comprovate e ad ogni modo non strettamente correlate all’errore rimproverato al Comune; dei dettagli delle singole argomentazioni si dirà per quanto necessario in seguito.
17. Prima di entrare nel merito delle diverse voci di costo rivendicate da AP2 e verificarne la fondatezza, è d’uopo chinarsi sulla doglianza del ricorrente secondo cui il Comune non avrebbe comprovato la propria capacità processuale ai sensi dell’art. 59 cpv. 2 lett. c CPC. Già di primo acchito la contestazione si rivela palesemente pretestuosa. Non solo, infatti, essa è stata sollevata per la prima volta in sede di appello, oltretutto solo con l’inoltro della replica spontanea del 26 febbraio 2025 (pag. 1 seg.), e pertanto irritualmente, ma per di più unicamente in relazione all’appello di AP2 (inc. 12.2024.170) e non a quello inoltrato dal Comune dove quest’ultimo riveste per l’appunto il ruolo attivo di appellante (inc. 12.2024.168), circostanza che evidenzia l’inconsistenza e il carattere defatigatorio della lagnanza. A questo vada aggiunto che il ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione né in merito a questo suo atteggiamento contraddittorio né sul ritardo con cui ha sollevato questa eccezione.
18. Tra le posizioni di danno rivendicate, AP2 contesta innanzitutto le decurtazioni effettuate dal Pretore aggiunto in relazione alle spese legali preprocessuali per la retrocessione extragiudiziaria (doc. G3), in particolare quelle relative a due delle tre lettere di data 11 marzo 2019 inviate alle tre venditrici e a una di quelle di data 21 marzo 2019 indirizzate alle sorelle R______ M______ e T______ M______, nonché il mancato riconoscimento della prestazione di data 13 settembre 2019 riferita alla preparazione dell’istanza di conciliazione. Nel contempo egli rimprovera al giudice di prima sede di aver erroneamente applicato la prassi vigente in materia di gratuito patrocinio e assistenza giudiziaria e d’aver riconosciuto un onorario orario di fr. 280.-, in luogo di quello di fr. 300.- pattuito tra le parti, e di aver fissato un importo massimo per le spese pari al 10% dell’onorario così calcolato, invece di garantire la copertura dell’integralità delle spese vive sopportate (appello, pag. 10).
Per quanto attiene ai principi dottrinali e giurisprudenziali in concreto applicabili, si rinvia a quanto già illustrato al momento della trattazione dell’appello del AP1 su questo specifico tema (consid. 14.2).
La censura di AP2 si rivela parzialmente fondata. A ragione egli sostiene l’inapplicabilità, nello specifico, delle tariffe previste nel Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e d’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: RTar). Diversamente da quanto stabilito dal giudice di prime cure, infatti, in materia di responsabilità vige il principio del pieno risarcimento del danno ciò che comporta nello specifico il diritto del danneggiato al rimborso delle spese effettive sopportate, a meno che le stesse non siano sproporzionate o inutili.
In concreto, la pattuizione di un onorario orario di fr. 300.- è legittima e perfettamente in linea con le tariffe praticate nel settore e va tutelata. Lo stesso dicasi per le spese vive di cui è stata chiesta la rifusione assommanti a complessivi a fr. 416.90.-
Non possono di contro essere accolte le sue doglianze relative alle decurtazioni per gli scritti di data 11 e 21 marzo 2019. Trattandosi infatti di scritti identici tra loro e fondati pertanto su un lavoro concettuale unico, va riconosciuto unicamente il dispendio lavorativo effettivo corrispondente a quello necessario alla redazione di un unico scritto per ciascuna data. Neppure può essere condivisa la contestazione relativa al defalco dei costi per la preparazione dell’istanza di conciliazione la stessa non essendo stata per finire mai inoltrata, avendo le parti optato per la retrocessione consensuale dei fondi.
Alla luce di quanto precede, ne discende che la quantificazione del tempo lavorativo operata dal Pretore aggiunto, che ha riconosciuto 727 minuti di lavoro pari a 12,11 ore, si rivela corretta e va confermata. L’applicazione di una tariffa oraria di fr. 300.- conduce a un onorario di fr. 3'633.- a cui vanno aggiunte le spese vive pari a fr. 416.90 e l’IVA (pari a fr. 311.85), il tutto per una nota complessiva di fr. 4'361.75.
19. AP2 contesta inoltre il mancato riconoscimento dell’importo di fr. 150.- pari ai costi delle aste telescopiche (doc. L2). Questa censura va disattesa. Nello specifico, il ricorrente non ha né sufficientemente allegato né tantomeno dimostrato il nesso causale e adeguato di questi costi (né invero di quelli della trasferta del 16 ottobre 2018 in occasione della quale - a detta dello stesso - queste aste sarebbero state posate, aspetto su cui si tornerà qui di seguito; consid. 20) con la compravendita in oggetto e con l’errore del Comune. A titolo abbondanziale, si osserva tra l’altro che la fattura doc. L2 è intestata alla ditta “S______ AG, O______” e non all’appellante o alla di lui consorte; in mancanza di ulteriori riscontri e di qualsiasi spiegazione al riguardo, egli è malvenuto a far valere in questa procedura un credito di cui non risulta neppure debitore.
20. L’appellante prosegue rimproverando al Pretore aggiunto di non aver riconosciuto “il pieno risarcimento delle spese frustrate e delle perdite di guadagno causate dalle diverse inutili trasferte in Ticino e altre attività”, pretese che - a dire dello stesso - “sono state calcolate secondo criteri oggettivi e sono effettive” (appello, pag. 11).
Per quanto attiene al riconoscimento delle spese di trasferta si rinvia alle motivazioni esposte in precedenza contestualmente all’evasione delle censure sollevate dal Comune in relazione a questa specifica posizione di danno (consid. 14.4). Il parziale accoglimento di queste contestazioni ha comportato la rideterminazione delle pretese spettanti a AP2 e il riconoscimento in suo favore (unicamente) dei costi di 4 trasferte (andata e ritorno) - in luogo delle 5 ammesse dal Pretore aggiunto (sentenza cit., pag. 14), con esclusione di quella del 16 ottobre 2018 - mentre che le spese di viaggio per la moglie sono state stralciate. Come già spiegato, non andrà però conteggiato (solo) il prezzo del biglietto del treno acquistabile con l’abbonamento metà prezzo bensì il biglietto a prezzo intero, il principio di riduzione del danno non trovando - come peraltro correttamente allegato da AP2 (appello, pag. 12) - applicazione. Allo stesso andrà pertanto rimborsato l’importo complessivo di fr. 600.- (fr. 150.- x 4). Le altre contestazioni sollevate su questo punto si rivelano infondate.
Neppure può essere accolta la contestazione appellatoria relativa al mancato riconoscimento della (asserita) perdita di guadagno. Come giustamente evidenziato anche dal AP1, la pretesa attorea presenta infatti importanti carenze allegatorie e probatorie. In primo luogo, manca la prova di un’effettiva perdita di guadagno: il ricorrente non ha fornito alcuna informazione sulla propria attività lavorativa né ha prodotto quei documenti (agende, contratti di lavoro, estratti delle timbrature, conteggi delle ferie ecc.) da cui sarebbe stato possibile desumere se e quando egli aveva effettivamente dovuto assentarsi dal lavoro per venire in Ticino, omissione che va inevitabilmente a suo sfavore. Secondariamente, i conteggi salariali prodotti datano del giugno 2020 e paiono pertanto già di primo acchito poco pertinenti coi fatti oggetto della vertenza che risalgono agli anni 2018 e 2019; a questo va aggiunto che il ricorrente neppure spiega perché bisognerebbe attenersi a questi importi. Inoltre, il calcolo dell'indennizzo basato su uno stipendio lordo, invece che netto, non è stato debitamente giustificato dal ricorrente.
Contrariamente a quanto sostenuto dallo stesso, nello specifico non può entrare in linea di conto neppure un’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO; a non averne dubbio, scopo di questa norma non è infatti quello di sanare eventuali lacune procedurali imputabili alle parti. Questa disposizione non dispensa in particolare la parte che se ne prevale dal debitamente allegare e documentare - per quanto possibile - la propria pretesa, ciò che in concreto non è stato fatto. In casu, l’asserito danno avrebbe infatti dovuto e potuto essere fatto valere producendo la documentazione menzionata poc’anzi. A ragione il Pretore aggiunto ha respinto la pretesa ritenendola non comprovata.
21. Da ultimo, il ricorrente contesta la quantificazione delle ripetibili attribuitegli ritenendola del tutto incongrua rispetto all'effettivo ammontare delle spese di patrocinio, puntualmente documentate nella nota spese (doc. O) prodotta agli atti.
In concreto, come illustrato in precedenza (consid. G), il Pretore aggiunto ha riconosciuto AP2 soccombente in ragione di 2/5 ed ha attribuito allo stesso un’indennità per ripetibili parziali di fr. 1’090.-, corrispondenti in sostanza a un’indennità per ripetibili piena di fr. 5’450.- (sentenza cit., pag. 16).
21.1. In forza del rinvio di cui all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili devono essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino dunque in base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: RTar), e non - è utile ricordarlo - sulla base degli accordi intercorsi fra l'avvocato e il cliente.
Di principio, in una causa dal valore litigioso determinato o determinabile, come quella qui in esame, le spese ripetibili sono calcolate ad valorem e non ad horam. Per una causa ordinaria dal valore litigioso tra fr. 20'000.- e fr. 50'000.- l'art. 11 cpv. 1 RTar prevede ripetibili variabili dal 10% al 20% del valore medesimo. Nel concreto caso essendo il valore indicato nella petizione di fr. 36'376.67 le ripetibili andrebbero fissate tra fr. 3'637.70 e fr. 7'275.35 (arrotondati).
Giusta l’art. 13 cpv. 1 RTar, una deroga alle disposizioni dell’art. 11 RTar può però entrare in linea di conto nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla tariffa rispettivamente nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti lo giustifichino, eventualità che si realizza in concreto in quanto a un tutto sommato modesto valore di causa si contrappone un impegno effettivo del legale importante in ragione della laboriosità e della complessità della fattispecie, ciò che giustifica l’applicazione di questa norma.
Nello specifico l’importo attribuito dal Pretore aggiunto sulla base del criterio ad valorem e situato a metà della forchetta prevista dall’art. 11 RTar per cause di analogo valore pare del tutto inadeguato a coprire le prestazioni svolte dal legale dell’attore. A titolo di raffronto va osservato che esso corrisponderebbe a 19 ore lavorative (arrotondate) sulla base del criterio ad horam di cui all’art 12 RTar (fr. 280.- all’ora). Ora, il patrocinatore dell’attore ha redatto una petizione di 9 pagine, una replica di 19 pagine e un memoriale conclusivo di 28 pagine, parallelamente egli ha inoltre dovuto confrontarsi con una serie di allegati piuttosto prolissi, e meglio con una risposta di 23 pagine, una duplica di 33 pagine e delle conclusioni di 43 pagine. In aggiunta, egli ha pure presenziato all’udienza di data 27 settembre 2021 (durata 1 ora e 45 minuti), alle audizioni di 6 testimoni (per complessive 3 ore e 50 minuti), all’interrogatorio del suo assistito (durato 1 h e 10 minuti) e all’udienza del dibattimento finale (durata 1 ora e 30 minuti), per complessive 8 ore e 15 minuti, senza contare il tempo di preparazione delle udienze. Elementi questi che evidenziano l’iniquità dell’importo attribuitogli dal giudice di prime cure, come correttamente argomentato dal ricorrente (appello, pag. 9).
Ciò detto, non pare appropriato neppure attenersi a quanto indicato nella nota d’onorario doc. O che, di fatto, determina in 71 ore (arrotondate; fr. 25'905 - fr. 4'545.- = fr. 21'360.-: fr 300.-/ora, tariffa questa pattuita tra le parti) il dispendio orario dedicato all’evasione della pratica. Giova ribadire che il regime tariffario delle ripetibili nel Cantone Ticino si fonda sul criterio ad valorem che non consente di tener conto degli accordi cliente avvocato mentre l’eccezione prevista dall’art. 13 RTar consente di derogare a detto principio ma non di fare astrazione dal medesimo.
Stabilito quanto sopra, questa Camera ritiene corretto, viste le peculiarità della fattispecie in esame, concretizzare i disposti di cui all’art. 13 RTar applicando la formula (2x OV x OH) / (OV + OH) che permette di mediare tra il criterio ad valorem ed il criterio ad horam (sull’ammissibilità di questo metodo v. STF 4A_602/2012 dell’11 marzo 2013, consid. 6.1).
In concreto, considerato quanto esposto in precedenza, l’onorario ad valorem va determinato in fr. 7'275.- (arrotondati) sulla base dell’aliquota massima del 20% giusta l’art. 11 RTar, mentre che per l’importo ad horam pare adeguato attenersi a quello indicato dal legale nella propria nota doc. O (fr. 21'360.-); ne discende un onorario (finale) di fr. 10'853.- (arrotondato). L’ammontare delle ripetibili piene di prima sede, tenuto conto di un importo forfettario per le spese vive pari a fr. 600.- (art. 6 cpv. 1 RTar) e dell’IVA all’8,1% (art. 14 cpv. 1 RTar), deve quindi essere quantificato in fr. 12'400.- (arrotondati).
21.2. Stabilito quanto sopra, va ora affrontata la questione della ripartizione delle spese giudiziarie (spese processuali e ripetibili, v. art. 95 CPC) di prima sede.
Il principio della soccombenza parziale reciproca (v.
art. 106 cpv. 2 CPC), che il primo giudice ha stabilito in ragione di 2/5 a
carico di AP2 e 3/5 a carico del AP1, non viene contestato dall’appellante, ciò
che avrebbe potuto fare considerando l’ipotesi di un accoglimento non integrale
del suo gravame. Il predetto principio va quindi confermato, anche per quanto
riguarda le frazioni, alla luce dell’esito degli appelli.
AP2 ha invero fatto un generico accenno all’art. 107 CPC (v. appello, pag. 8,
tuttavia con riferimento solo al tema delle ripetibili). A titolo abbondanziale
si può aggiungere che l’art. 107 CPC non trova comunque applicazione: la let. a.
del cpv. 1 poiché anche volendo considerare che l’azione è stata
sostanzialmente accolta ma non nell’entità delle conclusioni, l’ammontare della
pretesa non dipendeva dall’apprezzamento del giudice né era difficilmente
quantificabile; la lettera f. del cpv. 1 poiché il giudice deve valutare con riserbo
le circostanze speciali che fanno apparire iniqua una ripartizione secondo
l’esito della procedura (v. Hofmann /
Baeckert in: Basler Kommentar ZPO, 4a ed., n. 9 ad art. 107),
fermo restando nuovamente che gli elementi di eccezionalità che avrebbero
dovuto condurre a scostarsi dal principio della soccombenza (in concreto
reciproca) non sono stati allegati.
Le conseguenze sul pt. 2 del dispositivo del primo giudizio come sul
dispositivo delle spese giudiziarie dell’appello di AP2 saranno illustrate al
considerando che segue.
22. In definitiva, l’appello di AP2 deve essere parzialmente accolto e la sentenza pretorile modificata ai sensi dei considerandi. In ragione di quanto poc’anzi esposto, le spese giudiziarie di prima sede sono ripartite nella misura di 2/5 a carico di AP2 e di 3/5 a carico del AP1; le ripetibili di primo grado a favore di AP2 ammontano così a fr. 2’480.- (fr. 12'400 x 1/5).
Per quanto attiene alle spese processuali e alle ripetibili di seconda sede, anch’esse sono fissate considerando la soccombenza parziale reciproca delle parti (art. 106 CPC); nello specifico il grado di soccombenza di AP2 è quantificabile in 9/10. In concreto, si giustifica di fissare le ripetibili facendo capo alle aliquote inferiori previste dall’art. 11 RTar (10% del valore litigioso, a fronte di una “forchetta” tra il 10% e il 20% secondo l’art. 11 cpv. 1 RTar, importo poi ridotto al 30% secondo l’art. 11 RTar cpv. 2 lett. a RTar). Ne discende che le ripetibili piene ammonterebbero a fr. 1’140.- (importo comprensivo di spese e IVA). In funzione del suo grado di soccombenza AP2 dovrà al AP1 fr. 900.- (arrotondati; fr. 1'140.- x 8/10) a titolo di ripetibili parziali.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
I. L’appello 27 novembre 2024 del AP1 (12.2024.168) è parzialmente accolto.
II. L’appello 2 dicembre 2024 di AP2 (12.2024.170) è parzialmente accolto.
III. A seguito del parziale accoglimento degli appelli del AP1 e di AP2 la sentenza 25 ottobre 2024 del Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona (inc. OR.2021.2) è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta, di conseguenza il AP1 è condannato a risarcire a AP2, O______, la somma di fr. 22'534.50, oltre interessi al 5% dal 10 febbraio 2020.
2. La spese processuali fissate in complessivi fr. 3'500.-, parzialmente già anticipate dall’attore, sono poste in ragione di 2/5 a carico di AP2, O______, e di 3/5 a carico del RA2, il quale è inoltre tenuto a rifondere a AP2, O______, la somma di fr. 2’480.- a titolo di ripetibili parziali.
3. Invariato
IV. Le spese processuali dell’appello del AP1 (12.2024.168), pari a fr. 3'000.-, sono poste a carico dell’appellante che rifonderà a AP2 fr. 3’200.- per ripetibili di seconda sede.
V. Le spese processuali dell’appello di AP2 (12.2024.170), pari a fr. 1’000.-, sono poste a carico dell’appellante in ragione di 9/10 e a carico del AP1 in ragione di 1/10; il maggior anticipo di fr. 500.- versato da AP2 gli verrà restituito. AP2 rifonderà al AP1 fr. 900.- a titolo di ripetibili parziali.
VI. Notificazione:
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- RA2, P______ C______, P______ N______ _, B______; - ________.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).