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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti |
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cancelliera: |
Bellotti |
sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2018.246 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 25 giugno 2018 da
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AO 1 (già K__________ SA, Lugano)
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contro |
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AP 1
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 10'500.- oltre
interessi del 5% dal 7 luglio 2017 quale saldo della mercede nonché il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domande avversate dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e con
azione riconvenzionale 12 settembre 2018 ha chiesto l’accertamento dei difetti
dell’opera, la condanna dell’attrice al loro risanamento e al pagamento in suo favore di
un imprecisato importo in CHF (da porre in compensazione con la pretesa attorea) e, in
difetto di esecuzione, l’autorizzazione a far eseguire i lavori di risanamento a terzi a
spese della controparte, con relativo anticipo dei costi;
vista la decisione 22 dicembre 2023 con cui il Pretore ha parzialmente accolto la
petizione, condannando AP 1 a pagare ad AO 1 fr.
10'500.- oltre interessi del 5% dal 10 settembre 2017 (con contestuale rigetto definitivo
dell’opposizione al PE n. __________ in tale misura), e ha parzialmente accolto l’azione
riconvenzionale, condannando AO 1 a sanare uno dei difetti
lamentati da AP 1 entro il termine di 30 giorni e, in difetto di esecuzione,
autorizzando quest’ultimo a far eseguire i lavori di risanamento a terzi a spese della
controparte;
appellante AP 1 con appello 1° febbraio 2024, con cui chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 6'700.- e di
accertare i difetti di esecuzione da lui esposti, condannando la controparte a sanarli e
a corrispondergli fr. 4'800.- e, in difetto di esecuzione, di autorizzarlo a far eseguire i
lavori da terzi a spese della controparte, mantenendo al contempo l'opposizione
interposta al PE no. __________, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
mentre AO 1 con risposta 11 marzo 2024 ha chiesto la reiezione
del gravame (nella misura della sua ricevibilità), con protesta di tasse, spese e ripetibili
di seconda sede;
viste altresì la replica spontanea 25 marzo 2024 dell’appellante e la duplica spontanea
8 aprile 2024 dell’appellata;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto:
A. In data 15 settembre 2015 AP 1 ha concluso con K__________ SA i contratti n. 903/2015 e n. 904/2015, aventi per oggetto la fornitura e posa di due cucine presso la sua abitazione (rispettivamente “cucina padronale” e “dispensa”/“cucina di servizio”) di marca “__________” e dei relativi elettrodomestici per fr. 43'200.- (importo poi aumentato di fr. 3'600.- nel gennaio 2016 a seguito di una modifica di ordinazione) e fr. 26'900.- (doc. C).
B. Il 6 ottobre 2016 il contratto n. 903/2015 (cucina padronale) è stato sostituito da quello n. 903.1/2015 per un importo pari a fr. 51'300.- (doc. 3), mentre il contratto n. 904/2015 (cucina di servizio) da quello n. 904.1/2015 per un importo di fr. 29'100.- (doc. 10).
C. Il 31 maggio 2017 K__________ SA ha invano sollecitato AP 1 a versare il saldo della mercede, pari a complessivi fr. 10'500.- (fr. 6'900.- + fr. 3'600.-, cfr. doc. E), e in data 8 agosto 2017 ha fatto spiccare nei suoi confronti il PE n. __________ dell’UE di Lugano per ottenere il versamento di tale importo, al quale l’escusso si è tempestivamente opposto (doc. H).
D. AP 1 ha contestato la quantificazione del saldo, a suo modo di vedere ammontante a soli fr. 6'700.-, e ne ha condizionato il pagamento alla risoluzione di una serie di problemi da lui riscontrati, fra cui danni a ripiani d’appoggio/al piano di lavoro, l’insufficiente aspirazione della cappa a scomparsa laterale montata nella cucina padronale e la mancata posa, nella cucina di servizio, di una clappa di ritegno dell’aria (doc. F, 5).
E. Il 14 giugno 2018 K__________ SA è stata radiata dal Registro di commercio in seguito alla fusione con AO 1, la quale ne ha ripreso la totalità degli attivi e passivi.
F. Previo inoltro dell’istanza di conciliazione 13 febbraio 2018 e ottenimento dell’autorizzazione ad agire 8 giugno 2018 (doc. B), il 25 giugno 2018 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 dinnanzi alla Pretura di Lugano per ottenerne la condanna al pagamento del saldo scoperto di fr. 10'500.- oltre interessi del 5% dal 7 luglio 2017, e ha postulato il rigetto definitivo dell’opposizione da lui interposta al PE n. __________.
G. Con risposta 4 settembre 2018 ha postulato la reiezione integrale della petizione. In occasione dell’udienza del 12 settembre 2018 egli ha integrato il proprio scritto, chiedendo di accogliere la pretesa avversa limitatamente a fr. 6'700.-, ovvero ponendovi in compensazione l’importo di fr. 3'800.- pari alle spese da lui già sostenute per ovviare a difetti imputabili alla controparte (assenza di fasce di tamponamento laterali). Contestualmente, ha formulato un’azione riconvenzionale, con cui ha chiesto l’accertamento dei difetti di esecuzione dell’opera e la condanna di AO 1 a sanarli, segnatamente quelli della cucina padronale relativi alla cappa a scomparsa (proposta dalla controparte rassicurandolo sulla sua efficienza e dotata, dietro sovraprezzo, di un motore più potente, e ciò malgrado malfunzionante) e al piano “top” in quarzo (sbeccato), nonché l’assenza nella cucina di servizio della necessaria clappa di ritegno dell’aria. Egli ha inoltre chiesto di condannare la controparte a corrispondergli un imprecisato importo in CHF per la realizzazione di quest’ultima opera (pure da porre in compensazione con la sua pretesa) come pure di autorizzarlo, in difetto di esecuzione, a far eseguire i lavori di risanamento a terzi a spese della controparte.
H. Con risposta riconvenzionale 27 settembre 2018 AO 1 si è integralmente opposta alle pretese avverse, sostenendo in particolare che la cappa aspirante a scomparsa, liberamente scelta da AP 1 e da lui preferita ad una cappa “normale”, non presenterebbe alcun difetto (in ogni caso segnalato tardivamente). A suo modo di vedere, neppure il piano “top” sarebbe difettoso, mentre l’assenza della clappa di ritegno dell’aria nella cucina di servizio (pure segnalata tardivamente) non le sarebbe imputabile in quanto non prevista contrattualmente. Essa ha infine negato di dover sopportare i costi sostenuti da AP 1 per la sistemazione delle fasce di tamponamento e di doverli dedurre dalla sua mercede, non essendo mai stato raggiunto un accordo in tal senso e non derivando tali lavori da difetti dell’opera.
I. Con replica spontanea 16 ottobre 2018 AP 1, oltre a riconfermarsi nella sua posizione, ha prodotto una fattura di fr. 469.80 relativa all’installazione della clappa di ritegno dell’aria, fatta realizzare da terzi.
J. Durante la fase istruttoria, è stato ordinato l’allestimento di una perizia giudiziaria da parte dell’arch. F__________ relativa ai difetti di esecuzione e all’assenza di caratteristiche essenziali di quanto fornito e posato da AO 1, sfociato nella perizia 10 ottobre 2022 e nella relativa delucidazione 2 giugno 2023.
K. Emergendo dal referto peritale, in relazione al malfunzionamento della cappa aspirante, una potenziale responsabilità della V__________ Sagl quale società che aveva provveduto alla consulenza e progettazione dell’impianto di aereazione della cappa, in data 4 gennaio 2023 AP 1 le ha denunciato la lite. Quest’ultima ha tuttavia rinunciato a intervenire.
L. Terminata la fase istruttoria, AO 1 ha prodotto il proprio allegato conclusivo scritto in data 13 ottobre 2023, e AP 1 in data 16 ottobre 2023.
M. Con decisione 22 dicembre 2023 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando AP 1 a versare ad AO 1 l’importo di fr. 10'500.- oltre interessi del 5% dal 10 settembre 2017, pronunciando in tale misura il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano e ponendo le spese processuali (fr. 2'500.-, già comprensive di quelle della procedura di conciliazione) a carico del primo, pure obbligato a rifondere alla controparte fr. 1'500.- di ripetibili.
Contestualmente, il Pretore ha parzialmente accolto l’azione riconvenzionale, condannando AO 1 a sanare a regola d’arte la sbeccatura sul piano top in quarzo nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione e autorizzando AP 1, in difetto di tempestiva esecuzione, a far eseguire i lavori di risanamento a terzi a spese della controparte. Le spese processuali di fr. 12’000.- (già comprensive di quelle relative alla perizia, di fr. 10'147.-) sono state poste a carico di AO 1 in ragione di fr. 1'000.-. e di AP 1 in ragione di fr. 11'000.-, con obbligo per quest’ultimo di rifondere alla controparte fr. 900.- a titolo di ripetibili parziali.
N. Con appello 1° febbraio 2024 AP 1 è insorto contro il citato giudizio, chiedendone la riforma nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 6'700.- ma di mantenere al contempo l'opposizione interposta al PE no. __________, accertare i difetti di esecuzione da lui esposti e condannare AO 1 a sanarli (segnatamente quelli relativi alla cappa aspirante) e a corrispondergli fr. 4'800.- “per gli interventi sulla cappa a scomparsa” nonché, in difetto di esecuzione, di autorizzarlo a far eseguire il risanamento da terzi a spese della controparte, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi.
O. Con risposta 11 marzo 2024 AO 1 ha proposto la reiezione del gravame (nella misura della sua ricevibilità), con protesta di tasse, spese e ripetibili di secondo grado.
P. Con replica spontanea 25 marzo 2024 AP 1 ha ulteriormente approfondito le proprie tesi.
Con duplica spontanea 8 aprile 2024 AO 1 si è riconfermata nella propria risposta all’appello.
E considerato
in diritto:
1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). I termini di impugnazione e risposta sono entrambi di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 e 312 cpv. 2 CPC).
Nel caso concreto, il valore litigioso della controversia è senz’altro superiore a fr. 10’000.- (cfr. art. 94 cpv. 1 CPC). L’appello 1° febbraio 2024 contro la decisione 22 dicembre 2023 (notificata il 2 gennaio 2024), è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie, v. art. 145 cpv. 1 lett. c CPC) così come sono tempestive la risposta all’appello 11 marzo 2024, la replica spontanea 25 marzo 2024 e la duplica spontanea 8 aprile 2024.
2. Con l’impugnata decisione, il Pretore ha innanzitutto qualificato il contratto quale appalto, essendo la progettazione e realizzazione delle due cucine su misura e il loro montaggio predominanti rispetto alla fornitura di materiale. Ha poi rilevato che AP 1 ha confermato l’ammontare della mercede e perlomeno un importo residuo di fr. 6'700.-, invocando i diritti alla compensazione e alla garanzia per difetti dell’opera.
Sul primo tema, giusta gli accertamenti pretorili AP 1 non ha dimostrato l’esistenza di un accordo fra le parti (neppure evincibile dal suo interrogatorio) di dedurre dalle fatture emesse da AO 1 i costi da lui sostenuti (fr. 3'800.- complessivi) per le fasce di tamponamento. Piuttosto, è emerso che egli aveva chiesto alla controparte di non compiere tale lavoro (dunque non conteggiato nella fattura) siccome intenzionato a farlo eseguire privatamente, e che la possibile deduzione era stata ventilata solo successivamente in seguito a trattative bonali che tuttavia non avevano avuto buon esito (testi M__________, G__________ e F__________, interrogatorio di A__________). Il giudice di prima sede ha pertanto concluso che la pretesa di fr. 10'500.- di AO 1 non necessita di essere ulteriormente provata e va considerata interamente dovuta, con interessi decorrenti dalla notifica del precetto esecutivo (10 settembre 2017).
Quanto al secondo tema, il Pretore ha in primo luogo osservato che la notifica dei difetti è da ritenersi tempestiva (art. 367 CO), rispettivamente che AO 1 ha rinunciato a prevalersi di un’eventuale tardività della notifica eseguendo interventi di riparazione senza sollevare alcuna riserva. In secondo luogo, il primo giudice ha rilevato che AP 1 era gravato dall’onere di dimostrare l’esistenza di difetti imputabili alla AO 1. Pur avendo il perito giudiziario confermato che la capacità aspirante complessiva della cappa a scomparsa è insufficiente, egli ha altresì osservato che ciò è imputabile ai difetti dell’impianto di ventilazione progettato dalla V__________ Sagl e che senza i difetti riscontrati nelle condotte, la portata d’aria indicata sulle schede del fabbricante della cappa sarebbe verosimilmente stata raggiunta (con conseguente aspirazione sufficiente, cfr. perizia, risposta al quesito 1.13). Il Pretore non ha omesso di considerare che, giusta gli accertamenti peritali, il piano di cottura posato da AO 1 (di forma tradizionale ovvero composto da 4 piastre disposte 2X2, e generatore di grandi quantità di calore, vapore e odore) non è adatto alla cappa prescelta, che sarebbe piuttosto stata da combinare con un piano di cottura “a panorama”, ovvero con le piastre disposte lungo una linea singola (perizia, risposta al quesito 1.9); egli ha tuttavia ritenuto la circostanza ininfluente, giacché anche con tale piano di cottura l’aspirazione della cappa non sarebbe probabilmente migliorata viste le problematiche ai condotti, il cui risanamento può invece portare a un considerevole miglioramento. Il Pretore ha pure osservato che il perito ha ritenuto la cappa idonea ad assolvere il proprio compito in maniera sufficiente anche in cucine a isola ubicate in locali “open space” (perizia, risposta al quesito 1.11), rispettivamente ha ritenuto non dimostrato che una cappa a scomparsa abbia una capacità di aspirazione inferiore a una cappa tradizionale.
Il giudice di prime cure ha nel seguito osservato che la clappa di ritegno dell’aria (valvola di non ritorno dell’aria esterna) nella cucina di servizio non faceva parte della dotazione standard della cappa aspirante e non era prevista contrattualmente, come pure che non è dimostrato che essa fosse nella fattispecie necessaria.
Infine, il Pretore ha accertato un difetto (sbeccatura e rifinitura irregolare) al piano di cucina (“top”) in quarzo imputabile ad AO 1 e da riparare.
3. Con la sua impugnativa, AP 1 critica innanzitutto il Pretore per non aver ammesso la compensazione da lui invocata, rilevando che la deduzione dalla mercede di fr. 3'800.- era stata concordata fra le parti, come attestato dal teste F__________, dal doc. 5 e dal suo interrogatorio, prove che il primo giudice avrebbe trascurato, motivando in maniera insufficiente la propria decisione.
4. Il diritto di essere sentiti garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. impone all'autorità di motivare la sua decisione. Secondo la giurisprudenza, è sufficiente che essa menzioni, almeno brevemente, le ragioni che l’hanno guidata e sulle quali ha basato la sua decisione, affinché la parte interessata possa apprezzarne la portata e contestarla con piena cognizione di causa. L'autorità non è obbligata a esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure presentati dalle parti, ma può invece limitarsi a quelli che ritiene rilevanti. Se le ragioni che l’hanno guidata possono essere individuate, il diritto a una decisione motivata è rispettato, anche se la motivazione è errata (STF 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 4.1, 4A_209/2022 del 7 giugno 2023 consid. 4.2).
5. Ora, nella presente fattispecie, come già sopra esposto al consid. 2 (a cui si rinvia), il Pretore ha motivato la sua decisione di non ammettere un accordo fra le parti relativo alla deduzione dalla mercede di fr. 3'800.-, considerando non solo le dichiarazioni di F__________ ma ad esempio anche quelle di A__________, che l’appellante omette di considerare. Quest’ultimo in ogni caso non pretende che l’assenza delle fasce di tamponamento sia una carenza imputabile alla controparte, rispettivamente non contesta di avere indicato lui medesimo alla AO 1 di non posarle e che dunque le stesse erano state escluse dalla fatturazione. Quanto alle trattative successivamente intavolate, il doc. 5 è un’e-mail ove AP 1 sosteneva che fosse intervenuto un accordo relativo alla riduzione della mercede vincolato a precise condizioni. Sia F__________, dipendente di AO 1 (verbale del 6 settembre 2019, p. 3), sia A__________, presidente del suo CdA (verbale di udienza 14 maggio 2019, p. 2) hanno confermato che vi era una disponibilità a tal riguardo, ma hanno altresì aggiunto che l’accordo non si è per finire concretizzato a causa di divergenze su taluni aspetti, fra cui le tempistiche di corresponsione del saldo e l’estensione degli oneri di riparazione in capo ad AO 1. Non risultando dimostrato che le parti si fossero accordate su tutti i punti essenziali dell’accordo, le tesi dell’appellante non possono pertanto essere seguite.
6. Quanto ai difetti dell’opera, l’appello verte unicamente sulla cappa aspirante. E meglio, AP 1 evidenzia innanzitutto che la sua efficienza era un aspetto per lui determinante, che egli non era in grado di valutare quale modello fosse il più idoneo (dovendosi affidare a quanto illustrato e promesso dalla controparte), che la capacità di aspirazione di una cappa a scomparsa, rispetto a una cappa tradizionale, era già stata messa in dubbio e che la sua posa è avvenuta solo in ragione delle rassicurazioni ricevute dal progettista di AO 1, che aveva garantito la sua funzionalità. Tali aspetti, evidenziati dai testi L__________, G__________ e M__________ oltre che dal suo interrogatorio, sarebbero stati trascurati dal Pretore, sicché la motivazione della decisione di primo grado sarebbe carente.
L’appellante inoltre contesta che la responsabilità per il malfunzionamento della cappa sia attribuibile alla V__________ Sagl e rimprovera al Pretore l’errata ripartizione dell’onere della prova, la violazione del suo diritto alla prova e un errato apprezzamento delle prove. Il primo giudice si sarebbe a torto fondato su un giudizio di verosimiglianza basato esclusivamente su un referto peritale contraddittorio, inconcludente e incompleto, peraltro interpretandolo in maniera errata giacché: il perito non ha potuto stabilire con certezza (ma solo per ipotesi, cfr. risposta a quesito peritale 1.13) che, in caso di risoluzione dei difetti di ventilazione, la cappa avrebbe raggiunto il grado di aspirazione promesso; la stessa esistenza delle aspirazioni e infiltrazioni parassitarie nei condotti non è stata oggetto di compiuta indagine, poiché i canali interessati sono stati ritenuti dal perito non più accessibili; secondo il perito, indipendentemente dalla risoluzione di tali problemi, la cappa aspirante a scomparsa non è idonea al piano di cottura prescelto, che avrebbe dovuto essere del tipo “panorama” (cfr. risposte a quesiti peritali 1.9 in combinazione con 1.11).
L’appellante rimprovera altresì al primo giudice di non aver accolto (se non in minima parte), con l’ordinanza 10 febbraio 2023, le domande di delucidazione da lui formulate con scritto 7 novembre 2023 (recte: 2022) in relazione ai quesiti 1.2, 1.10 e 1.11, rispettivamente di non essersi attivato, anche d’ufficio, per chiarire definitivamente a chi sia imputabile il difetto e se la cappa, indipendentemente dal sistema di ventilazione, sia in ogni caso inidonea, in particolare in considerazione del piano di cottura installato. Ciò costituirebbe una violazione degli art. 187 e 188 cpv. 2 CPC e imporrebbe l’assunzione di una controperizia in seconda sede giusta l’art. 316 CPC, onde chiarire tale questione e verificare se la cappa a scomparsa sia paragonabile, per efficacia, a una cappa tradizionale.
L’appellante infine ribadisce la sua richiesta di condannare la controparte a risolvere il difetto della cappa e postula la corresponsione di fr. 4'800.- per interventi a tal riguardo.
7. Nel caso concreto, l’importanza attribuita da AP 1 all’efficienza della cappa e le eventuali rassicurazioni fornite da AO 1 sono state ritenute ininfluenti dal primo giudice, in quanto ha concluso che la cappa era idonea e che essa, una volta risolti i difetti riscontrati nelle condotte di ventilazione, avrebbe raggiunto un’aspirazione sufficiente (decisione di prima sede, p. 7). Non è dunque ravvisabile una carente motivazione per non aver approfondito tali aspetti.
8. La richiesta di ricevere fr. 4'800.- è stata inserita dall’appellante solamente nel petitum del suo gravame, e non è sorretta da alcuna motivazione (in particolare che spieghi di quali interventi si tratti) o riferimento probatorio. Essa inoltre non emerge dalla decisione pretorile e risulta pertanto nuova senza che l’appellante ne abbia motivato le condizioni di ammissibilità (art. 317 CPC), nonché incompatibile con il resto delle richieste di giudizio, ritenuto che egli, se esige la riparazione, non può cumulativamente pretendere il rimborso dei relativi costi. La stessa è pertanto da dichiarare irricevibile e non necessita di essere ulteriormente esaminata.
9. Anche la censura relativa a un’errata ripartizione dell’onere della prova non può essere accolta. Il primo giudice ha correttamente osservato che incombeva a AP 1 l’onere di dimostrare l’esistenza di difetti alla cappa e la responsabilità di AO 1. Ha concluso che tale dimostrazione (da apportare con prova piena) manca, essendo la problematica riscontrata piuttosto imputabile (verosimilmente) alla V__________ Sagl. Ciò non viola l’art. 8 CC.
10. Quanto alle prove agli atti, i testi hanno segnalato che la problematica della potenza di aspirazione della cappa a scomparsa, vista la sua distanza dal piano di cottura, si era già posta in fase di ordinazione del prodotto, e che AO 1 aveva fatto pertanto eseguire una progettazione speciale (potenziamento del motore) in modo da garantire un’aspirazione sufficiente, come riferito dai suoi dipendenti M__________ e F__________ (cfr. verbale del 6 settembre 2019, p. 1 e 3), da G__________ (direzione lavori, cfr. verbale del 13 novembre 2019, p. 3) e da M__________ (proprietario della V__________ Sagl, cfr. verbale del 13 novembre 2019, p. 2). Quest’ultimo ha aggiunto che, anche apportando dei correttivi aggiuntivi, a suo modo di vedere le prestazioni della cappa a scomparsa non avrebbero comunque potuto essere pienamente soddisfacenti. Visto il suo interesse all’esito della lite, le sue affermazioni vanno tuttavia apprezzate con prudenza.
Il perito ha ritenuto che la cappa a scomparsa è idonea alle dimensioni e alla conformazione di una cucina come quella realizzata nella fattispecie (del tipo “open space”), purché garantisca un sufficiente ricambio d’aria e venga utilizzato un piano di cottura adeguato per dimensioni, distanze e tipo di utilizzo (perizia 10 ottobre 2022, quesito 1.11). Secondo i suoi accertamenti, la portata d’aria della cappa concretamente posata è adatta alle circostanze (cfr. perizia, quesiti 1.5 e 1.11) ma essa non può essere raggiunta (con conseguente capacità aspirante insufficiente) a causa di carenze dei condotti aeraulici, sicché gli interventi di risanamento andrebbero indirizzati su di essi (perizia, quesiti 1.7 e 1.8). L’appellante non contesta che la realizzazione di tali condotti fosse di competenza della V__________ Sagl. La problematica potenzialmente attribuibile ad AO 1 è piuttosto l’avere proposto la combinazione fra una cappa a scomparsa e un piano di cottura tradizionale, ritenuto che, giusta quanto rilevato dal perito, in presenza di un simile piano di cottura dotato di piastre “grill e teppan yaki” generatrici di grande quantità di calore, vapore e odore, una cappa laterale a scomparsa non è adatta allo scopo ed è piuttosto preferibile posare un piano di cottura del tipo “panorama” con piastre disposte lungo la linea di aspirazione (perizia, quesito 1.9). Il perito ha poi osservato che la cappa installata non è in grado di aspirare fumi e vapori da tutte e quattro le piastre (disposte 2x2, ovvero in stile tradizionale), sia per la carenza di aspirazione che per la distanza delle zone di cottura (perizia, quesito 1.10). Egli ha però anche aggiunto che la scarsa prestazione della cappa è imputabile alle problematiche dei condotti, e che un intervento risolutorio su quel fronte potrebbe verosimilmente portare a un apprezzabile miglioramento, rispettivamente garantire una corretta aspirazione anche senza altri interventi (perizia, quesiti 1.8 e 1.13). In sede di delucidazione, non è stato più chiamato ad approfondire il tema della compatibilità fra la cappa e il piano di cottura. Piuttosto, ove gli era stato chiesto di valutare in che misura il funzionamento della cappa è compromesso dalle problematiche inerenti il sistema di aerazione, egli l’ha giudicato “fortemente compromesso” (rapporto di delucidazione del 2 giugno 2023, quesito 1b).
11. A fronte di tutti questi elementi, dalla perizia emerge effettivamente un problema di compatibilità fra la cappa prescelta e il piano di cottura tradizionale, nonché il dubbio che la riparazione del sistema di ventilazione non possa integralmente risolvere i problemi di aspirazione della cappa (segnatamente in relazione alle due placche più lontane) e che pertanto il suo malfunzionamento non possa essere attribuibile esclusivamente alla V__________ Sagl. Nondimeno, anche volendo ammettere un approfondimento peritale aggiuntivo sul tema, l’appello risulta carente nella misura in cui non indica, con la sufficiente precisione, il contenuto dei quesiti di delucidazione 1.2, 1.10 e 1.11 da lui posti, non si confronta con il contenuto dell’ordinanza pretorile 10 febbraio 2023 e con le argomentazioni che avevano indotto il Pretore a respingerli, né li ripropone in questa sede. Ma vi è un più considerevole ostacolo all’accoglimento della sua richiesta. L’appellante difatti specifica unicamente che si dovrebbe chiarire a chi sia imputabile il difetto, se i problemi ai condotti siano realmente decisivi e se la cappa, indipendentemente dal sistema di ventilazione, debba ritenersi in ogni caso non idonea, in particolare in considerazione del piano cottura installato (appello, p. 24 e replica spontanea, p. 11), ma non chiede di determinare se e quali possibili e adeguati interventi risolutori possano essere semmai imposti ad AO 1, ritenuto che le richieste di giudizio devono essere sufficientemente concrete e tali da poter essere recepite in un dispositivo, e che quest’ultimo deve definire e delimitare con la sufficiente precisione gli obblighi in capo alla parte condannata, in modo che questa sappia quali azioni debba intraprendere. Ciò a maggior ragione nella presente fattispecie, che non ha per oggetto lacune costruttive o realizzative tali da poter essere risanate con un rifacimento o la sostituzione di pezzi difettosi, bensì una situazione più articolata coinvolgente altre strutture della cucina, e che neppure si sa se possa essere migliorata, oltre che con la risoluzione delle carenze nei condotti, con altri accorgimenti (ad esempio potenziamenti al motore o ai ventilatori) oppure imponga eventualmente la modifica e sostituzione del modello prescelto di cappa o di piano di cottura, ciò che però AP 1 non ha mai chiesto e che costituirebbe una modifica dell’oggetto stesso del contratto. Essendo lui medesimo ad avere la responsabilità di scegliere ed esercitare nelle debite forme i propri diritti di garanzia, indicare le sue domande di causa e chiedere gli opportuni mezzi di prova, proponendo in particolare i quesiti peritali onde dimostrare e concretizzare le sue pretese, è altresì escluso che questa Camera intervenga d’ufficio per sanare tale lacuna formulando quesiti atti a rimediare all’assenza di una prova (v. anche STF 4A_572/2018 del 30 marzo 2020 consid. 2.4, 4A_601/2020 dell’11 maggio 2021 consid. 4.3.1 e 4.3.2) o adattando le richieste di causa; ciò priverebbe la massima dispositiva e quella attitatoria della loro portata e si porrebbe in contrasto con gli art. 55, 58 e 152 seg. CPC. Di conseguenza, il gravame non può trovare accoglimento neppure su questo punto.
12. Da ultimo, l’appellante con il suo petitum chiede una diversa ripartizione delle spese processuali e una diversa assegnazione delle ripetibili, mescolando tuttavia in maniera confusa e inammissibile, al pto. 1.1.7, quelle dell’azione principale (di cui non postula la reiezione) e quelle della riconvenzionale, omettendo inoltre di spiegare i motivi della diversa quantificazione delle ripetibili da lui proposta. In ogni caso, nella misura in cui postula l’aggravio di determinate spese, fra cui quelle peritali, a carico della controparte in virtù della sua soccombenza, la richiesta non può essere seguita alla luce dell’esito negativo dell’appello.
13. In conclusione, l’appello dev’essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
14. Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, fissate in applicazione degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 3’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 12 RTar tenuto conto di un dispendio orario di circa 6 ore, del grado di difficoltà medio della causa, delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 2’500.-.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
1. L’appello 1° febbraio 2024 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali della procedura d’appello, di fr. 3'000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 2’500.- per ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).